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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 02/04/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 729/2024 R.G. promossa da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , Parte_4 Parte_5 Parte_6
, Parte_7 Parte_8
, Parte_9 Parte_10 Parte_11
, , ,
[...] Parte_12 Parte_13 Pt_14
, ,
[...] Parte_15 Parte_16 Pt_17
, , ,
[...] Parte_18 Parte_19 Parte_20
, , ,
[...] Parte_21 Parte_22 Parte_23
, , rappresentati e difesi dall'avvocato
[...] Parte_24
Rinaldo Sementa;
, , , CP_1 CP_2 Controparte_3
, Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, , ,
[...] Controparte_7 Controparte_8 [...]
, , CP_9 Controparte_10 Controparte_11
, , Controparte_12 Controparte_13 CP_14
, , ,
[...] CP_15 CP_16 CP_17
, , ,
[...] Controparte_18 CP_19 CP_20
Pag. 1 a 10 , , , CP_21 CP_22 Controparte_23 CP_24
, ,
[...] CP_25 CP_26 CP_27
, , ,
[...] CP_28 Controparte_29 [...]
, , , CP_30 CP_31 Controparte_32 [...]
, , , CP_33 CP_34 Controparte_35 [...]
, , CP_36 CP_37 Controparte_38
, Controparte_39 Controparte_40 [...]
, CP_41 CP_42 Controparte_43
, , , CP_44 CP_45 CP_46
, , Controparte_47 CP_48 CP_49
, ,
[...] Controparte_50 CP_51
, Controparte_52 Controparte_53
, , , CP_54 CP_55 Controparte_56
, , CP_57 Controparte_58 Controparte_59
, ,
[...] CP_60 Controparte_61
, , Controparte_62 Controparte_63 CP_64
, , ,
[...] CP_65 Controparte_66 CP_67
, , ,
[...] CP_68 Controparte_69 CP_70
, ,
[...] CP_71 CP_72 CP_73
,
[...] CP_74 CP_75 CP_76 CP_77
, , ,
[...] Controparte_78 Controparte_79 CP_80
, , ,
[...] Controparte_81 Controparte_82
, , , CP_83 CP_84 CP_85 CP_86
, , ,
[...] Controparte_87 Controparte_88 CP_89
, , ,
[...] CP_90 Controparte_91 [...]
, , , , CP_92 CP_93 CP_94 CP_95
, , , CP_96 Controparte_97 CP_98
, , CP_99 Controparte_100 CP_101
, , , ,
[...] Parte_25 Parte_26 Parte_27
, , Parte_28 Parte_29 Pt_30
Pag. 2 a 10 , , , CP_41 Parte_31 Parte_32
, Parte_33 Parte_34 Parte_35
, , Parte_36 Parte_37 Parte_38
, , , Parte_39 Parte_40 Parte_41 Pt_42
, , ,
[...] Parte_42 Parte_43 [...]
, , , Pt_44 Parte_45 Parte_46 [...]
, , , Parte_47 Parte_48 Parte_49
, rappresentati e difesi dall'avvocato Gennaro Palermo;
Parte_50
, , , CP_102 Controparte_103 Controparte_104
, CP_105 CP_106 Controparte_107
, , , CP_108 CP_109 Controparte_110
, , , Controparte_111 CP_112 CP_113
, , , CP_114 CP_115 CP_116
, , Controparte_117 Controparte_118 [...]
, , Controparte_119 Controparte_120
, , CP_121 CP_122 CP_123
, , , CP_124 CP_125 Controparte_126 [...]
, , , CP_127 Controparte_128 CP_129
, , , CP_130 CP_131 CP_132 [...]
, , , CP_133 Controparte_134 Controparte_135
, , , Controparte_136 Controparte_137 CP_138
, , Controparte_139 CP_140 CP_141
, CP_142 Controparte_143 [...]
, , , CP_144 CP_145 Controparte_146 CP_147
, , , ,
[...] CP_148 CP_149 CP_150
, Controparte_151 CP_152 [...]
, , CP_153 Controparte_154 CP_155
, , , CP_156 CP_157 CP_158
, Controparte_159 Controparte_160 CP_161
, , ,
[...] Controparte_162 Controparte_163
Pag. 3 a 10 , , , CP_164 Controparte_165 CP_166
, , , CP_167 Controparte_168 CP_169
, , , CP_170 CP_171 Controparte_172
, , , Controparte_173 CP_174 CP_175
, , , CP_176 CP_41 Parte_51 Parte_52
, , , Parte_53 Parte_54 Parte_55 [...]
rappresentati e difesi dagli avvocati Roberto Battimelli e Teresa Pt_56
Guadagnuolo
-ricorrenti-
contro
, IN PERSONA DEL Controparte_177
L.R.P.T., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Catanzaro
-resistente-
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale per chiedere la condanna della parte resistente al pagamento delle somme dovute in conseguenza delle sentenze definitive favorevoli che gli stessi hanno ottenuto nei confronti del convenuto. CP_177
2. Parte resistente ha eccepito l'infondatezza dell'avversa domanda, di cui ha chiesto il rigetto.
3. Preliminarmente, deve darsi atto che, con nota depositata telematicamente in data 1/4/2025, il procuratore dei ricorrenti Parte_1 Parte_2
, , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Pt_7
Pag. 4 a 10 , Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
, , Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14
, Parte_15 Parte_16 Parte_17 Parte_18 Pt_19
, , , ,
[...] Parte_20 Parte_21 Parte_22 Parte_23
e ha dichiarato che, nelle more del giudizio, è venuto
[...] Parte_24
meno il loro interesse alla prosecuzione dello stesso, sicché, con riferimento alla posizione di questi ultimi, si impone la declaratoria di improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
4. Con riguardo agli altri attori, il ricorso deve essere dichiarato nullo.
4.1. La domanda introduttiva, invero, si risolve in una generica e cumulativa esposizione di numeri di procedimenti e di sentenze, senza la specifica indicazione:
a) della posizione giuridica di ciascun attore (se docente o personale ATA); b) di cosa ogni provvedimento giudiziario ha statuito nei loro confronti;
c)
l'individuazione dei parametri necessari alla quantificazione del credito spettante
(come l'indicazione del trattamento economico da ciascuno percepito, da detrarre a quello rivendicato, la durata dei servizi prestati, i singoli contratti a tempo determinato intervenuti, l'anzianità maturata in ragione della quale calcolare il differenziale retributivo per il quale è causa, nonché per la ricostruzione della carriera per coloro i quali – neppure indicati – tale ricostruzione è stata disposta).
4.2. Un ricorso carente dei predetti elementi non permette al convenuto di difendersi e, soprattutto, non pone il giudice in grado di conoscere pienamente della causa fin dalla prima udienza e di esercitare consapevolmente i suoi poteri, con conseguente violazione dei principi della oralità, immediatezza e concentrazione che caratterizzano il rito del lavoro.
4.3. Ne deriva la carenza di un elemento essenziale per la corretta prospettazione della domanda, essendo il ricorso privo dell'esposizione degli elementi di fatto e, in quanto tale, affetto da una nullità che, in applicazione delle norme generali di cui agli artt. 164 e 156 c.p.c., non è sanabile nemmeno con la costituzione della controparte.
Pag. 5 a 10 4.4. Non può neanche opinarsi che l'omissione dei predetti riferimenti possa essere sanata dai documenti allegati al ricorso, perché i documenti assolvono la funzione probatoria dei fatti che l'attore deve dedurre a sostegno della domanda, ma non possono diventare essi stessi elementi integrativi della medesima, imponendo al giudice di ricercarli autonomamente nell'ambito dell'intero materiale acquisito al processo, peraltro senza alcuna possibilità di preventivo controllo del resistente.
4.5. La Corte di Cassazione ha, infatti, affermato che la nullità del ricorso per difetto dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto posti a base della domanda “non è sanabile attraverso un'opera di integrazione del contenuto del ricorso con quello dei documenti allegati al ricorso stesso, dovendo il thema decidendum della controversia essere individuato - in ragione della prescrizione di cui all'art. 414 c.p.c., nn. 3 e 4, e della circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova - in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo della lite, non potendo i documenti ad esso allegati servire per supplirne le carenze, stante la loro natura di mezzi di prova, volti come tali ad asseverare la veridicità e validità degli elementi di fatto e di diritto allegati in ricorso" (cfr. Cass. Sez. Lavoro, sent. 28 maggio 2008 n. 13989).
4.6. L'insanabilità della carenza predetta è stata ribadita dalla Corte di
Cassazione anche nella sentenza del 17 gennaio 2014, n. 896: “Nel rito del lavoro, la verifica degli elementi essenziali del ricorso introduttivo costituisce indagine pregiudiziale rispetto alla decisione sul merito, cui inerisce anche la valutazione delle prove. Ne consegue che il ricorso privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto è affetto da nullità insanabile, che il giudice è tenuto a dichiarare preliminarmente senza possibilità di scendere all'esame del merito, neppure per respingere la domanda perché non provata”.
4.7. Ne consegue che neppure l'ammissione della richiesta CTU contabile era idonea a colmare le lacune delle allegazioni, risultando, anzi, la stessa
Pag. 6 a 10 assolutamente esplorativa. A tal riguardo giova rammentare che “la CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti
o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (Cass.
06/12/2019, n. 31886). Sicché, in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, la quale, ove ricorrente, non integra gli estremi di una istanza istruttoria, non essendo la CTU qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, a disporre una nuova CTU, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia al fine di motivare il non accoglimento della richiesta (Cass. 24/09/2010, n.20227; Cass.
19/07/2013, n.17693; Cass. 01/10/2019 n. 24487)” (cfr. Cass. Civ., sez. III, ordinanza 18.9.2020, n. 1963).
4.8. Né, infine, può giovare l'applicazione della rinnovazione o integrazione del ricorso ex art. 164, comma 5, c.p.c.
4.9. È noto che un orientamento interpretativo della Suprema Corte (cfr. Cass.
SS.UU. 17 giugno 2004 n. 11353) ritiene tale ultima disposizione compatibile con il rito del lavoro e giudica pertanto sanabile la nullità del ricorso per indeterminatezza degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda, mediante integrazione dell'atto nel termine perentorio fissato dal giudice.
Tale orientamento non pare tuttavia condivisibile, in quanto a fronte dell'integrazione della domanda rimarrebbe pur sempre ferma la maturata decadenza istruttoria del ricorrente in ordine all'indicazione dei mezzi di prova relativi ai fatti oggetto dell'integrazione: la sanatoria - come espressamente
Pag. 7 a 10 affermato dalla Suprema Corte nella sentenza citata - non varrebbe, infatti, a rimettere in termini il ricorrente rispetto ai mezzi di prova non indicati né specificati nell'atto introduttivo. Si verificherebbe dunque l'incongruenza di costringere la parte ricorrente, per ordine del giudice, ad integrare il contenuto del ricorso con allegazione di nuovi elementi di fatto dei quali non potrebbe poi offrire la dimostrazione, per l'intervenuta preclusione di cui si è precedentemente detto.
Inoltre verrebbero ad essere alterate la simmetria tra le posizioni del ricorrente e del convenuto e la circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova, che connotano il rito del lavoro e impongono che, ai sensi degli artt. 414 e 416 c.p.c., gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle diverse domande e/o istanze dell'attore e del convenuto siano compiutamente contenuti nei rispettivi primi atti processuali (ricorso e memoria difensiva). La stessa Suprema Corte, con la sentenza
27 maggio 2008 n. 13825, ha evidenziato che l'indicata circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova, per essere espressione di un assetto normativo incentrato sull'oralità, concentrazione ed immediatezza, caratterizzante il rito del lavoro, è funzionalizzata al perseguimento del principio della "ragionevole durata del processo" (art. 111 Cast., comma 2), in quanto la determinazione dell'oggetto della domanda e l'indicazione dei fatti posti a base della domanda stessa ex art. 414 c.p.c., nn. 3 e 4 consentono al convenuto, con il prendere posizione sui fatti di causa, di assolvere agli oneri di contestazione nonché a quelli probatori aventi ad oggetto i fatti ritualmente e tempestivamente allegati in ricorso.
Sulla base di tali premesse la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: "nel rito del lavoro è affetto da nullità assoluta il ricorso introduttivo allorquando sia privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto posti a base della domanda stessa. Tale nullità, che il giudice è tenuto a dichiarare preliminarmente, non è sanabile attraverso una opera di integrazione del contenuto del ricorso con quello dei documenti allegati al ricorso stesso, dovendo il thema decidendum della controversia essere individuato - in ragione della prescrizione di cui all'art. 414
c.p,c., n. 3 e 4, e della circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di
Pag. 8 a 10 prova - in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo della lite, non potendo i documenti ad esso allegati servire per supplirne le carenze, stante la foro natura di mezzi di prova, volti come tali adasseverare la veridicità e validità degli elementi di fatto e di diritto allegati in ricorso" (Tribunale Milano, sez. lav.,
20/03/2018, n. 368).
4.10. Conclusivamente, la domanda deve essere dichiarata inammissibile.
5. Le spese di lite vengono compensate tra parte resistente ed i ricorrenti
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, ,
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_11 Pt_12
, ,
[...] Parte_13 Parte_14 Parte_15 Parte_16
, , , Parte_17 Parte_18 Parte_19 Parte_20 Parte_21
, , , tenuto conto
[...] Parte_22 Parte_23 Parte_24
della sopravvenuta carenza di interesse ad agire intervenuta nel corso del giudizio.
5.1. Le spese di lite seguono, invece, la soccombenza nel rapporto tra gli altri ricorrenti e la parte resistente, e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, della tipologia di controversia (causa di lavoro), del suo valore (indeterminabile – complessità bassa, con applicazione dello scaglione tariffario delle cause di valore fra euro 5.201,00 e 26.000,00 – cfr. Cass.
29821/2019), delle singole fasi del procedimento (con esclusione di quella istruttoria, che non ha avuto autonomo svolgimento) e di un importo prossimo al minimo tariffario, tenuto conto della natura della pronuncia.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara l'improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, della domanda proposta da Parte_1 Parte_2 Parte_3
, Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
Pag. 9 a 10 , Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11
, , ,
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[...] Parte_16 Parte_17 Parte_18 Parte_19
, , , Parte_20 Parte_21 Parte_22 Parte_23
; Parte_24
- dichiara nel resto il ricorso inammissibile;
- compensa le spese di lite tra Parte_1 Parte_2
, , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
, Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
, , Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14
, Parte_15 Parte_16 Parte_17 Parte_18 Pt_19
, , , ,
[...] Parte_20 Parte_21 Parte_22 Parte_23
e la parte resistente;
[...] Parte_24
- condanna gli altri ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.109,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Catanzaro, 02/04/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 10 a 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 729/2024 R.G. promossa da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
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, Parte_7 Parte_8
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, , rappresentati e difesi dall'avvocato
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, Controparte_159 Controparte_160 CP_161
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[...] Controparte_162 Controparte_163
Pag. 3 a 10 , , , CP_164 Controparte_165 CP_166
, , , CP_167 Controparte_168 CP_169
, , , CP_170 CP_171 Controparte_172
, , , Controparte_173 CP_174 CP_175
, , , CP_176 CP_41 Parte_51 Parte_52
, , , Parte_53 Parte_54 Parte_55 [...]
rappresentati e difesi dagli avvocati Roberto Battimelli e Teresa Pt_56
Guadagnuolo
-ricorrenti-
contro
, IN PERSONA DEL Controparte_177
L.R.P.T., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Catanzaro
-resistente-
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale per chiedere la condanna della parte resistente al pagamento delle somme dovute in conseguenza delle sentenze definitive favorevoli che gli stessi hanno ottenuto nei confronti del convenuto. CP_177
2. Parte resistente ha eccepito l'infondatezza dell'avversa domanda, di cui ha chiesto il rigetto.
3. Preliminarmente, deve darsi atto che, con nota depositata telematicamente in data 1/4/2025, il procuratore dei ricorrenti Parte_1 Parte_2
, , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Pt_7
Pag. 4 a 10 , Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
, , Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14
, Parte_15 Parte_16 Parte_17 Parte_18 Pt_19
, , , ,
[...] Parte_20 Parte_21 Parte_22 Parte_23
e ha dichiarato che, nelle more del giudizio, è venuto
[...] Parte_24
meno il loro interesse alla prosecuzione dello stesso, sicché, con riferimento alla posizione di questi ultimi, si impone la declaratoria di improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
4. Con riguardo agli altri attori, il ricorso deve essere dichiarato nullo.
4.1. La domanda introduttiva, invero, si risolve in una generica e cumulativa esposizione di numeri di procedimenti e di sentenze, senza la specifica indicazione:
a) della posizione giuridica di ciascun attore (se docente o personale ATA); b) di cosa ogni provvedimento giudiziario ha statuito nei loro confronti;
c)
l'individuazione dei parametri necessari alla quantificazione del credito spettante
(come l'indicazione del trattamento economico da ciascuno percepito, da detrarre a quello rivendicato, la durata dei servizi prestati, i singoli contratti a tempo determinato intervenuti, l'anzianità maturata in ragione della quale calcolare il differenziale retributivo per il quale è causa, nonché per la ricostruzione della carriera per coloro i quali – neppure indicati – tale ricostruzione è stata disposta).
4.2. Un ricorso carente dei predetti elementi non permette al convenuto di difendersi e, soprattutto, non pone il giudice in grado di conoscere pienamente della causa fin dalla prima udienza e di esercitare consapevolmente i suoi poteri, con conseguente violazione dei principi della oralità, immediatezza e concentrazione che caratterizzano il rito del lavoro.
4.3. Ne deriva la carenza di un elemento essenziale per la corretta prospettazione della domanda, essendo il ricorso privo dell'esposizione degli elementi di fatto e, in quanto tale, affetto da una nullità che, in applicazione delle norme generali di cui agli artt. 164 e 156 c.p.c., non è sanabile nemmeno con la costituzione della controparte.
Pag. 5 a 10 4.4. Non può neanche opinarsi che l'omissione dei predetti riferimenti possa essere sanata dai documenti allegati al ricorso, perché i documenti assolvono la funzione probatoria dei fatti che l'attore deve dedurre a sostegno della domanda, ma non possono diventare essi stessi elementi integrativi della medesima, imponendo al giudice di ricercarli autonomamente nell'ambito dell'intero materiale acquisito al processo, peraltro senza alcuna possibilità di preventivo controllo del resistente.
4.5. La Corte di Cassazione ha, infatti, affermato che la nullità del ricorso per difetto dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto posti a base della domanda “non è sanabile attraverso un'opera di integrazione del contenuto del ricorso con quello dei documenti allegati al ricorso stesso, dovendo il thema decidendum della controversia essere individuato - in ragione della prescrizione di cui all'art. 414 c.p.c., nn. 3 e 4, e della circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova - in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo della lite, non potendo i documenti ad esso allegati servire per supplirne le carenze, stante la loro natura di mezzi di prova, volti come tali ad asseverare la veridicità e validità degli elementi di fatto e di diritto allegati in ricorso" (cfr. Cass. Sez. Lavoro, sent. 28 maggio 2008 n. 13989).
4.6. L'insanabilità della carenza predetta è stata ribadita dalla Corte di
Cassazione anche nella sentenza del 17 gennaio 2014, n. 896: “Nel rito del lavoro, la verifica degli elementi essenziali del ricorso introduttivo costituisce indagine pregiudiziale rispetto alla decisione sul merito, cui inerisce anche la valutazione delle prove. Ne consegue che il ricorso privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto è affetto da nullità insanabile, che il giudice è tenuto a dichiarare preliminarmente senza possibilità di scendere all'esame del merito, neppure per respingere la domanda perché non provata”.
4.7. Ne consegue che neppure l'ammissione della richiesta CTU contabile era idonea a colmare le lacune delle allegazioni, risultando, anzi, la stessa
Pag. 6 a 10 assolutamente esplorativa. A tal riguardo giova rammentare che “la CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti
o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (Cass.
06/12/2019, n. 31886). Sicché, in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, la quale, ove ricorrente, non integra gli estremi di una istanza istruttoria, non essendo la CTU qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, a disporre una nuova CTU, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia al fine di motivare il non accoglimento della richiesta (Cass. 24/09/2010, n.20227; Cass.
19/07/2013, n.17693; Cass. 01/10/2019 n. 24487)” (cfr. Cass. Civ., sez. III, ordinanza 18.9.2020, n. 1963).
4.8. Né, infine, può giovare l'applicazione della rinnovazione o integrazione del ricorso ex art. 164, comma 5, c.p.c.
4.9. È noto che un orientamento interpretativo della Suprema Corte (cfr. Cass.
SS.UU. 17 giugno 2004 n. 11353) ritiene tale ultima disposizione compatibile con il rito del lavoro e giudica pertanto sanabile la nullità del ricorso per indeterminatezza degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda, mediante integrazione dell'atto nel termine perentorio fissato dal giudice.
Tale orientamento non pare tuttavia condivisibile, in quanto a fronte dell'integrazione della domanda rimarrebbe pur sempre ferma la maturata decadenza istruttoria del ricorrente in ordine all'indicazione dei mezzi di prova relativi ai fatti oggetto dell'integrazione: la sanatoria - come espressamente
Pag. 7 a 10 affermato dalla Suprema Corte nella sentenza citata - non varrebbe, infatti, a rimettere in termini il ricorrente rispetto ai mezzi di prova non indicati né specificati nell'atto introduttivo. Si verificherebbe dunque l'incongruenza di costringere la parte ricorrente, per ordine del giudice, ad integrare il contenuto del ricorso con allegazione di nuovi elementi di fatto dei quali non potrebbe poi offrire la dimostrazione, per l'intervenuta preclusione di cui si è precedentemente detto.
Inoltre verrebbero ad essere alterate la simmetria tra le posizioni del ricorrente e del convenuto e la circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova, che connotano il rito del lavoro e impongono che, ai sensi degli artt. 414 e 416 c.p.c., gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle diverse domande e/o istanze dell'attore e del convenuto siano compiutamente contenuti nei rispettivi primi atti processuali (ricorso e memoria difensiva). La stessa Suprema Corte, con la sentenza
27 maggio 2008 n. 13825, ha evidenziato che l'indicata circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova, per essere espressione di un assetto normativo incentrato sull'oralità, concentrazione ed immediatezza, caratterizzante il rito del lavoro, è funzionalizzata al perseguimento del principio della "ragionevole durata del processo" (art. 111 Cast., comma 2), in quanto la determinazione dell'oggetto della domanda e l'indicazione dei fatti posti a base della domanda stessa ex art. 414 c.p.c., nn. 3 e 4 consentono al convenuto, con il prendere posizione sui fatti di causa, di assolvere agli oneri di contestazione nonché a quelli probatori aventi ad oggetto i fatti ritualmente e tempestivamente allegati in ricorso.
Sulla base di tali premesse la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: "nel rito del lavoro è affetto da nullità assoluta il ricorso introduttivo allorquando sia privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto posti a base della domanda stessa. Tale nullità, che il giudice è tenuto a dichiarare preliminarmente, non è sanabile attraverso una opera di integrazione del contenuto del ricorso con quello dei documenti allegati al ricorso stesso, dovendo il thema decidendum della controversia essere individuato - in ragione della prescrizione di cui all'art. 414
c.p,c., n. 3 e 4, e della circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di
Pag. 8 a 10 prova - in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo della lite, non potendo i documenti ad esso allegati servire per supplirne le carenze, stante la foro natura di mezzi di prova, volti come tali adasseverare la veridicità e validità degli elementi di fatto e di diritto allegati in ricorso" (Tribunale Milano, sez. lav.,
20/03/2018, n. 368).
4.10. Conclusivamente, la domanda deve essere dichiarata inammissibile.
5. Le spese di lite vengono compensate tra parte resistente ed i ricorrenti
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della sopravvenuta carenza di interesse ad agire intervenuta nel corso del giudizio.
5.1. Le spese di lite seguono, invece, la soccombenza nel rapporto tra gli altri ricorrenti e la parte resistente, e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, della tipologia di controversia (causa di lavoro), del suo valore (indeterminabile – complessità bassa, con applicazione dello scaglione tariffario delle cause di valore fra euro 5.201,00 e 26.000,00 – cfr. Cass.
29821/2019), delle singole fasi del procedimento (con esclusione di quella istruttoria, che non ha avuto autonomo svolgimento) e di un importo prossimo al minimo tariffario, tenuto conto della natura della pronuncia.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara l'improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, della domanda proposta da Parte_1 Parte_2 Parte_3
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- dichiara nel resto il ricorso inammissibile;
- compensa le spese di lite tra Parte_1 Parte_2
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e la parte resistente;
[...] Parte_24
- condanna gli altri ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.109,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Catanzaro, 02/04/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
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