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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 04/07/2025, n. 1167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1167 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5043/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Fulvia Piro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5043/2019 promossa da:
e , assistiti dall'avv. VETERE GIANLUCA, ed Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliato in VIALE SERGIO COSMAI, 42 COSENZA
ATTORI contro assistito dall'avv. SPADAFORA SANTO, ed elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1
SS EN
CONVENUTO
in p.l.r.p.t. assistito dall' avv . Ernesto Busnè del Foro di Monza Controparte_2
CONVENUTO
- NONCHÉ la ssistito dall' avv Francesco Corina Controparte_3
Terza chiamata
Svolgimento del processo
Con citazione ritualmente notificato, i coniugi anno evocato Parte_3
pagina 1 di 10 in giudizio il e la er sentirli Controparte_1 Controparte_2
condannare al pagamento della somma di €. 37.495,89, a titolo di risarcimento del danno arrecato al fondo di proprietà degli attori, sito in agro di alla località Muscione. CP_1
A fondamento della domanda, gli istanti hanno dedotto che, a monte del loro terreno,
esiste un serbatoio di acqua potabile il quale, nel corso del tempo, avrebbe sistematicamente riversato, attraverso un tubo di scarico, le acque in eccesso nella proprietà degli istanti, ogni volta che il suddetto serbatoio si riempiva. Pertanto, in conseguenza del reiterato fenomeno di” imbibizione” del terreno, si sarebbe verificato uno smottamento di una vasta area di detto fondo nella zona ubicata a valle ma in corrispondenza del serbatoio comunale, con perimento di 10 piante di ulivo ed impraticabilità della coltivazione. Si costituiva in giudizio la società Controparte_2
la quale - pur eccependo la prescrizione del diritto, la carenza di legittimazione
[...]
passiva, la nullità della citazione e, in ogni caso, la fondatezza della domanda attorea –
chiedeva di essere autorizzata a chiamare in giudizio le per essere Controparte_3
manlevata e garantita dal pagamento delle somme che fosse stata, eventualmente,
condannata a pagare in favore degli attori. Autorizzata la chiamata in giudizio, la causa veniva differita all'udienza del 13/11/2020. Si costituiva in giudizio la compagnia eccependo, preliminarmente, l'inoperatività della polizza, la prescrizione del diritto e contestando, ad ogni buon fine, la domanda nel merito sia in punto di “an debeatur”, sia di “quantum”. Si costituiva, altresì, il eccependo la nullità della Controparte_1
citazione e, in ogni caso, la prescrizione del diritto e la propria carenza di legittimazione passiva invocando l'estromissione dal giudizio pagina 2 di 10 Espletata la prova orale e disposta Consulenza Tecnica, il Giudice invitava le parti a precisare le conclusioni e tratteneva la causa in decisione, concessi i termini di cui all' art. 190 del c.p.c.
Motivi della Decisione
La domanda è fondata in fatto e diritto e viene accolta per quanto di ragione
L'istruttoria svolta ha confermato gli assunti attorei , in particolare , dalla raccolta prova testimoniale risulta che il lamentato allagamento del fondo de quo si verifica periodicamente;
invero, ad intervalli più o meno variabili, il terreno viene invaso dall'acqua proveniente dal serbatoio comunale con correlativi danni .
Più precisamente , il teste , all' udienza del 1/12/2021, ha dichiarato Tes_1
che “l' acqua esce da un tubo collegato al serbatoio .. Quando fuoriesce l' acqua da da questa parte il terreno in questione si allaga. Per circa tre inverni , mi pare 10 anni fa si verificassero allagamenti.. mi pare che lo smottamento avvenne nel 2013”
Conformemente , il teste , all' ud 4 novembre 2022“Un foro da cui Testimone_2
usciva dell'acqua e più sopra, all'altezza della scarpata, più avanti, mi hanno fatto notare dell'acqua che usciva dal terreno e che continuava seguendo il percorso della scarpata.
Più a monte, si vedeva questa casetta, all'interno della quale si trova un serbatoio, il cui interno io non ho visto, ma mi è stato detto essere un serbatoio da parte dei Sigg.ri
Pt_1
Il Geometra , nella qualità di c.t. di parte , all' udienza del 4/11/2021,confermando CP_4
la relazione dallo stesso sottoscritta, ha dichiarato , all' esito del sopralluogo avvenuto il
2022 ,” ho rilevato un tubo interrato che con buone probabilità viene usato per lo scarico pagina 3 di 10 delle acque in eccesso dal serbatoio posto a circa 25 metri a monte della fuoriuscita;
ribadisco che non ho verificato personalmente se ci fosse un tubo collegato alla cisterna che trasportava l'acqua che ho visto sul terreno.L'acqua per me proveniva dal serbatoio perché erano belle giornate, non pioveva e si sentiva un fruscio d'acqua nella camera di manovra e l'acqua fuoriusciva sul terreno,quindi per me usciva dall'acquedotto.
Nella mia relazione ho indicato la porzione di terreno allagata dall'acqua; preciso che d'inverno essendoci più acqua nelle sorgenti viene pompata più acqua. Ciò può avvenire anche in estate perché dipende dal consumo idrico delle abitazioni”.
Le deposizioni dei testi hanno fornito il puntuale riscontro delle deduzioni attoree , in uno con la c.t. di parte, sottoscritta dal geom. che ha trovato riscontro nella C.t.u. ergo CP_4
la domanda è provata per quanto riguarda l' an debeatur.
L' ing. ,nella qualità di C.t.u. , ha rilevato che dal secondo Persona_1
sopralluogo ,in data 22.02.2024, si è evidenziata “la presenza di uno scarico dell' acquedotto non opportunamente incanalato e portato ad idoneo recapito ma lasciato libero nel fondo subito dopo la strada, non di proprietà del sig. a ridosso della stessa Pt_1
camera di manovra, nonostante siano passati circa 15 anni, sono compatibili con gli allagamenti denunciati da parte attrice e con parte dei danni lamentati. La presenza di acque in pressione che sgorgano su terreni scoscesi con una certa pendenza, possono creare degli smottamenti e colate degli strati superficiali di terreno vegetale”.
In risposta ai quesiti formulati dal Giudice, ha altresì attestato che gli allagamenti e gli smottamenti sono collegabili all'apertura dello scarico di fondo della vasca del serbatoio di località Muscione sia per l'ubicazione dello scarico, non accompagnato ad un opportuno recapito, che per la tipologia in pressione, per cui grossi quantitativi d'acqua possono essere scaricati in tempi brevissimi;
- i danni lamentati,ovvero inutilizzabilità del terreno e perdita di piante di ulivo, possono essere ricondotti agli smottamenti di cui sopra;
- i danni arrecati a parte attrice ammontano ad un totale di euro 40.717,56 , i cui costi di ripristino sono pari a euro 38767,56 pagina 4 di 10 La stima effettuata dal perito appare corretta e non merita censure, avendo il C.T.U. peraltro dato esauriente risposta ai rilievi sollevati dalle parti in sede di osservazioni.
L' ausiliario del giudice quantifica nella somma sopra evidenziata il danno subito da parte attrice;
gli altri danni richiesti non sono liquidabili in assenza di prove sulla effettiva sussistenza degli stessi (danni da mancati redditi ) e non potendo essere considerati in re ipsa.
Quanto alla responsabilità dell 'accaduto, appare incontrovertibile sia la qualifica di custode dell ' per le condutture idriche in questione sia la Controparte_2
responsabilità della stessa per i danni causati proprio dalla res che era tenuta a custodire.
Ciò tuttavia non esclude la responsabilità del comune proprietario che continua ad esercitare potere di vigilanza e di controllo del sull 'operato del gestore Controparte_1
contrariamente all 'assunto dell 'ente, -che peraltro fa riferimento ad una convenzione non allegata-, il delegante non perde affatto la possibilità di controllare e vigilare sulla corretta manutenzione da parte del gestore.
La giurisprudenza ha ormai da tempo chiarito che la disciplina prevista dall 'art. 2051
c.c. è applicabile anche agli enti pubblici proprietari di beni o preposti alla loro manutenzione per i danni subiti dagli utenti. La citata norma esclude la responsabilità solo in presenza del caso fortuito che costituisce la prova liberatoria e rappresenta un fatto straordinario ed imprevedibile tale da escludere il nesso di causalità tra condotta ed evento dannoso. E' prevista, quindi, una presunzione di responsabilità a carico dell ' (che CP_5
ha non solo l 'obbligo di manutenzione ma anche quello di custodia) e a favore del danneggiato, il quale è tenuto solo a provare il nesso di causalità tra condotta ed evento dannoso. Una volta provata questa circostanza, il custode, per escludere la sua responsabilità, avrà l 'onere di provare il caso fortuito, ossia l 'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Non è sufficiente, invece, la dimostrazione dell ' assenza di colpa da parte del custode, ma si richiede, quindi, la prova positiva della causa esterna pagina 5 di 10 (fatto materiale, fatto del terzo, fatto dello stesso danneggiato) che, per imprevedibilità, eccezionalità, inevitabilità, sia completamente estranea alla sfera di controllo del custode.
Quindi i presupposti per la operatività dell 'art. 2051 c.c.,sono che il danneggiato debba fornire la prova dell 'esistenza del nesso causale fra cosa ed evento;
il danneggiante deve avere un potere effettivo sulla cosa e la possibilità di intervenire sull 'oggetto che ha provocato il danno,in modo tale e sufficiente ad evitarlo attraverso la preventiva opera di controllo e sorveglianza;
il danno deve essere cagionato dalla cosa in ragione del dinamismo connaturato e/o dell 'agente esterno occorso, dovendosi prescindere da ogni valutazione in ordine alla diligenza o meno del custode (c.d. rischio da custodia) ed essendo irrilevante ogni indagine sulla insidiosità della cosa stessa, in quanto l
'accertamento della responsabilità in questione (di natura oggettiva) attiene alla esistenza del nesso eziologico. La dimostrazione del nesso di causalità deve, quindi,comprendere ogni fatto che dia contezza dell 'esistenza, nella cosa, di una potenzialità dannosa intrinseca tale da giustificare la oggettiva responsabilità del custode (Cass. 2660/2013 richiamata dalla recente Cass. 18462/2015 pubblicata il 21/09/2015). Una volta provati, da parte del danneggiato, gli elementi costitutivi la responsabilità oggettiva, l 'evento dannoso ed il nesso causale , il danneggiante può liberarsene dimostrando il caso fortuito, cioè l 'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell 'imprevedibilità e dell
'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilità. (v. ex multis Cass. 25243/2006, Cass. 15389/2011, Cass 9323/2015 e, da ultimo,Cass. 5877/2016 e Cass. 5859/2018). Quindi, il caso fortuito è un fattore non legato al comportamento del custode, ma alla modalità di causazione del danno.
Il rapporto che si instaura fra comuni ed acquedotto in seguito agli ultimi interventi normativi, è tale per cui i Comuni sono proprietari delle reti idriche e fognarie, ma la gestione del servizio spetta alla società , nella fattispecie , . Controparte_2
Il quale proprietario delle reti , è comunque tenuto a vigilare sullo stato del CP_1
sistema idrico , non potendo totalmente disinteressarsene.
pagina 6 di 10 Ciò accade in tutte le ipotesi in cui non vi sia stato un totale trasferimento a terzi del potere di fatto sull 'opera, che impone all 'ente di continuare ad esercitare un' opportuna vigilanza (Cass. n. 6101/13; Cass. n. 6665/09).
Orbene, all' esito del giudizio non è emersa alcuna prova liberatoria il cui onere grava sui convenuti nè la causa dei danni è da individuare in asseriti fattori di natura idrogeologica assolutamente indimostrati e privi di riscontri tecnici sulla scorta dell'espletata ct.u.; altresì il non ha rigorosamente provato che era esente da responsabilità in CP_1
quanto ascritta in maniera esclusiva alla società di gestione .
L' eccepita carenza di legittimazione passiva per l' intervenuta cessione del ramo di azienda ad in data 13 Controparte_6
novembre 2015, deve essere disattesa ,tenuto conto che i danni arrecati al fondo degli attori, denunciati già nel 2009 , e puntualmente ripetutisi negli anni successivi, si sono manifestati prima della richiamata cessione.
In tema di cessione di azienda, il principio di solidarietà fra cedente e cessionario – fissato dall 'art. 2560 comma 2 cc, deve essere applicato considerando la finalità di protezione della disposizione, la quale permette di far comunque prevalere il principio generale di responsabilità solidale del cessionario qualora risulti, da un lato, un utilizzo della norma volto a perseguire fini diversi rispetto a quelli per i quali essa è stata introdotta e, dall
'altro, un quadro probatorio che, ricondotto alle regole generali fondate anche sul valore delle presunzioni, consenta di assicurare tutela effettiva al creditore;
( Cass. civ. n.
32134/2019 ). Ne discende quindi che l' acquisto da parte della società del ramo dell' azienda inerente il settore , non è opponibile al terzo creditore che può quindi contare sulla responsabilità solidale di cui all 'art. 2560 2° c. cc.
Priva appare l' eccepita prescrizione ,atteso che dalla documentazione CP_7
prodotta, emerge che i danneggiati abbiano formulato le proprie rivendicazioni a partire dal 2009 ed hanno reiterato le loro pretese nel successivo 2010 (cfr., docc. da n. 3 a n. 5)
; inoltre, l 'acclarata circostanza che gli eventi generatori del danno si sono ripetuti nel pagina 7 di 10 corso degli anni, fa sì che si verta in tema di illecito permanente non elidendo il diritto al risarcimento del danno (Cass. n. 1439/97; Cass. n. 5831/07;Trib. Bari, 01.03.2016, n.
1151).Invero, il diritto al risarcimento del danno sorge con l 'inizio del fatto illecito generatore del danno stesso e con questo persiste nel tempo rinnovandosi di momento in momento, con la conseguenza che la prescrizione ha inizio da ciascun giorno rispetto al danno gia' verificatosi (art. 2935 cod. civ.) ed al corrispondente diritto al risarcimento.
Riguardo l' eccepita inoperatività della polizza assicurativa si rileva la sua infondatezza sulla scorta dell'allegazione documentale prodotta dagli attori ,con particolare riferimento alle citate comunicazioni trasmesse da nel CP_2
riscontrare nel 2009 e nel 2010 (cfr., doc. n. 7 e doc. n. 10) quelle provenienti dall'Avv.
Vincenzo Vetere, la società forniva indicazioni in merito alla gestione del sinistro
,attestando la rituale ricezione di diffide e solleciti inviati per conto dei danneggiati.
Pertanto, essendo pacifica la sussistenza del contratto di Assicurazione tra
[...]
e la sin dal 2005 con rinnovo nel 2016 (Cfr CP_2 Parte_4
Condizioni di Rinnovo 30/06/2016 30/06/2017 .La presente polizza sostituisce senza soluzioni di continuità la sezione Liability del contratto n. 086/1088905(ora
I84/764633363).Resta pertanto inteso che il modello R60 viene interamente annullato e sostituito dalla sezione RC della Polizza 086/1088905), l' invocata polizza,nella fattispecie, è pienamente operativa( fin dal 5 aprile 2010 è intervenuta l' apertura del sinistro SIN. ASSITALIA N. 86/2010 t800772) con riconoscimento della
Franchigia nei limiti di euro 1000,00 per come stabilito nella sezione Liability –
RCG ( diversamente da quella prevista da 5000 a 10000 nella sez .Properity incendio e furto non applicabile al caso in esame)
Sulla base delle svolte considerazioni la domanda è accolta con la liquidazione , in solido , del danno a carico dei convenuti in favore degli istanti dell' importo pari a euro 40.717,56 oltre interessi , trattandosi di debito di valore, indicati nella pagina 8 di 10 parte dispositiva, con decorrenza dal dì della Domanda poiché non si evince in maniera dettagliata dalle richieste stragiudiziali l' entità dei danni richiesti
Le spese di lite seguono la soccombenza
P.Q.M.
Accoglie la domanda e per l' effetto condanna in p.l.r.p.t. e Controparte_2
il nella persona del Sindaco pro- tempore , in solido, al Controparte_1
pagamento di euro 40.717,56 in favore di e Parte_1 Parte_2
a titolo di risarcimento per i danni subiti oltre rivalutazione monetaria dal dì della
Domanda oltre agli interessi compensativi nella misura del tasso legale da calcolarsi sulla somma successivamente e annualmente rivalutata solo con riferimento e a partire da ciascuna annualità e per tutto il periodo della sua indisponibilità con decorrenza dal dì della Domanda e fino alla data di pubblicazione della sentenza;
sulla somma comprensiva così determinata decorrono gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sent. fino all' effettivo soddisfo ( n. 1712 del 1995) Parte_5
Accoglie la domanda di manleva e per l' effetto condanna Controparte_8
nella l.r.p.t. a tenere indenne in p.l.r.p.t di quanto dovuto
[...] Controparte_2
in esecuzione della sentenza al netto della franchigia di euro 1000,00
Condanna in p.l.r.p.t. e il in solido al Controparte_2 Controparte_1
pagamento delle spese di lite che liquida in euro 5000,00 per compensi professionali oltre rimb. Forfett. i.v.a. e c.p.a. come per legge in favore dell' avv GIANLUCA
Vetere ex art. 93 c.p.c.
Pone le competenze liquidate con decreto del 12 luglio 2024 in favore dell' ing. definitivamente, in solido ,a carico di in Persona_1 Controparte_2
p.l.r.p.t. e il nella persona del Sindaco pro- tempore Controparte_1
Cosenza 3 luglio 2025 Il Giudice
Fulvia Piro
pagina 9 di 10 pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Fulvia Piro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5043/2019 promossa da:
e , assistiti dall'avv. VETERE GIANLUCA, ed Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliato in VIALE SERGIO COSMAI, 42 COSENZA
ATTORI contro assistito dall'avv. SPADAFORA SANTO, ed elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1
SS EN
CONVENUTO
in p.l.r.p.t. assistito dall' avv . Ernesto Busnè del Foro di Monza Controparte_2
CONVENUTO
- NONCHÉ la ssistito dall' avv Francesco Corina Controparte_3
Terza chiamata
Svolgimento del processo
Con citazione ritualmente notificato, i coniugi anno evocato Parte_3
pagina 1 di 10 in giudizio il e la er sentirli Controparte_1 Controparte_2
condannare al pagamento della somma di €. 37.495,89, a titolo di risarcimento del danno arrecato al fondo di proprietà degli attori, sito in agro di alla località Muscione. CP_1
A fondamento della domanda, gli istanti hanno dedotto che, a monte del loro terreno,
esiste un serbatoio di acqua potabile il quale, nel corso del tempo, avrebbe sistematicamente riversato, attraverso un tubo di scarico, le acque in eccesso nella proprietà degli istanti, ogni volta che il suddetto serbatoio si riempiva. Pertanto, in conseguenza del reiterato fenomeno di” imbibizione” del terreno, si sarebbe verificato uno smottamento di una vasta area di detto fondo nella zona ubicata a valle ma in corrispondenza del serbatoio comunale, con perimento di 10 piante di ulivo ed impraticabilità della coltivazione. Si costituiva in giudizio la società Controparte_2
la quale - pur eccependo la prescrizione del diritto, la carenza di legittimazione
[...]
passiva, la nullità della citazione e, in ogni caso, la fondatezza della domanda attorea –
chiedeva di essere autorizzata a chiamare in giudizio le per essere Controparte_3
manlevata e garantita dal pagamento delle somme che fosse stata, eventualmente,
condannata a pagare in favore degli attori. Autorizzata la chiamata in giudizio, la causa veniva differita all'udienza del 13/11/2020. Si costituiva in giudizio la compagnia eccependo, preliminarmente, l'inoperatività della polizza, la prescrizione del diritto e contestando, ad ogni buon fine, la domanda nel merito sia in punto di “an debeatur”, sia di “quantum”. Si costituiva, altresì, il eccependo la nullità della Controparte_1
citazione e, in ogni caso, la prescrizione del diritto e la propria carenza di legittimazione passiva invocando l'estromissione dal giudizio pagina 2 di 10 Espletata la prova orale e disposta Consulenza Tecnica, il Giudice invitava le parti a precisare le conclusioni e tratteneva la causa in decisione, concessi i termini di cui all' art. 190 del c.p.c.
Motivi della Decisione
La domanda è fondata in fatto e diritto e viene accolta per quanto di ragione
L'istruttoria svolta ha confermato gli assunti attorei , in particolare , dalla raccolta prova testimoniale risulta che il lamentato allagamento del fondo de quo si verifica periodicamente;
invero, ad intervalli più o meno variabili, il terreno viene invaso dall'acqua proveniente dal serbatoio comunale con correlativi danni .
Più precisamente , il teste , all' udienza del 1/12/2021, ha dichiarato Tes_1
che “l' acqua esce da un tubo collegato al serbatoio .. Quando fuoriesce l' acqua da da questa parte il terreno in questione si allaga. Per circa tre inverni , mi pare 10 anni fa si verificassero allagamenti.. mi pare che lo smottamento avvenne nel 2013”
Conformemente , il teste , all' ud 4 novembre 2022“Un foro da cui Testimone_2
usciva dell'acqua e più sopra, all'altezza della scarpata, più avanti, mi hanno fatto notare dell'acqua che usciva dal terreno e che continuava seguendo il percorso della scarpata.
Più a monte, si vedeva questa casetta, all'interno della quale si trova un serbatoio, il cui interno io non ho visto, ma mi è stato detto essere un serbatoio da parte dei Sigg.ri
Pt_1
Il Geometra , nella qualità di c.t. di parte , all' udienza del 4/11/2021,confermando CP_4
la relazione dallo stesso sottoscritta, ha dichiarato , all' esito del sopralluogo avvenuto il
2022 ,” ho rilevato un tubo interrato che con buone probabilità viene usato per lo scarico pagina 3 di 10 delle acque in eccesso dal serbatoio posto a circa 25 metri a monte della fuoriuscita;
ribadisco che non ho verificato personalmente se ci fosse un tubo collegato alla cisterna che trasportava l'acqua che ho visto sul terreno.L'acqua per me proveniva dal serbatoio perché erano belle giornate, non pioveva e si sentiva un fruscio d'acqua nella camera di manovra e l'acqua fuoriusciva sul terreno,quindi per me usciva dall'acquedotto.
Nella mia relazione ho indicato la porzione di terreno allagata dall'acqua; preciso che d'inverno essendoci più acqua nelle sorgenti viene pompata più acqua. Ciò può avvenire anche in estate perché dipende dal consumo idrico delle abitazioni”.
Le deposizioni dei testi hanno fornito il puntuale riscontro delle deduzioni attoree , in uno con la c.t. di parte, sottoscritta dal geom. che ha trovato riscontro nella C.t.u. ergo CP_4
la domanda è provata per quanto riguarda l' an debeatur.
L' ing. ,nella qualità di C.t.u. , ha rilevato che dal secondo Persona_1
sopralluogo ,in data 22.02.2024, si è evidenziata “la presenza di uno scarico dell' acquedotto non opportunamente incanalato e portato ad idoneo recapito ma lasciato libero nel fondo subito dopo la strada, non di proprietà del sig. a ridosso della stessa Pt_1
camera di manovra, nonostante siano passati circa 15 anni, sono compatibili con gli allagamenti denunciati da parte attrice e con parte dei danni lamentati. La presenza di acque in pressione che sgorgano su terreni scoscesi con una certa pendenza, possono creare degli smottamenti e colate degli strati superficiali di terreno vegetale”.
In risposta ai quesiti formulati dal Giudice, ha altresì attestato che gli allagamenti e gli smottamenti sono collegabili all'apertura dello scarico di fondo della vasca del serbatoio di località Muscione sia per l'ubicazione dello scarico, non accompagnato ad un opportuno recapito, che per la tipologia in pressione, per cui grossi quantitativi d'acqua possono essere scaricati in tempi brevissimi;
- i danni lamentati,ovvero inutilizzabilità del terreno e perdita di piante di ulivo, possono essere ricondotti agli smottamenti di cui sopra;
- i danni arrecati a parte attrice ammontano ad un totale di euro 40.717,56 , i cui costi di ripristino sono pari a euro 38767,56 pagina 4 di 10 La stima effettuata dal perito appare corretta e non merita censure, avendo il C.T.U. peraltro dato esauriente risposta ai rilievi sollevati dalle parti in sede di osservazioni.
L' ausiliario del giudice quantifica nella somma sopra evidenziata il danno subito da parte attrice;
gli altri danni richiesti non sono liquidabili in assenza di prove sulla effettiva sussistenza degli stessi (danni da mancati redditi ) e non potendo essere considerati in re ipsa.
Quanto alla responsabilità dell 'accaduto, appare incontrovertibile sia la qualifica di custode dell ' per le condutture idriche in questione sia la Controparte_2
responsabilità della stessa per i danni causati proprio dalla res che era tenuta a custodire.
Ciò tuttavia non esclude la responsabilità del comune proprietario che continua ad esercitare potere di vigilanza e di controllo del sull 'operato del gestore Controparte_1
contrariamente all 'assunto dell 'ente, -che peraltro fa riferimento ad una convenzione non allegata-, il delegante non perde affatto la possibilità di controllare e vigilare sulla corretta manutenzione da parte del gestore.
La giurisprudenza ha ormai da tempo chiarito che la disciplina prevista dall 'art. 2051
c.c. è applicabile anche agli enti pubblici proprietari di beni o preposti alla loro manutenzione per i danni subiti dagli utenti. La citata norma esclude la responsabilità solo in presenza del caso fortuito che costituisce la prova liberatoria e rappresenta un fatto straordinario ed imprevedibile tale da escludere il nesso di causalità tra condotta ed evento dannoso. E' prevista, quindi, una presunzione di responsabilità a carico dell ' (che CP_5
ha non solo l 'obbligo di manutenzione ma anche quello di custodia) e a favore del danneggiato, il quale è tenuto solo a provare il nesso di causalità tra condotta ed evento dannoso. Una volta provata questa circostanza, il custode, per escludere la sua responsabilità, avrà l 'onere di provare il caso fortuito, ossia l 'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Non è sufficiente, invece, la dimostrazione dell ' assenza di colpa da parte del custode, ma si richiede, quindi, la prova positiva della causa esterna pagina 5 di 10 (fatto materiale, fatto del terzo, fatto dello stesso danneggiato) che, per imprevedibilità, eccezionalità, inevitabilità, sia completamente estranea alla sfera di controllo del custode.
Quindi i presupposti per la operatività dell 'art. 2051 c.c.,sono che il danneggiato debba fornire la prova dell 'esistenza del nesso causale fra cosa ed evento;
il danneggiante deve avere un potere effettivo sulla cosa e la possibilità di intervenire sull 'oggetto che ha provocato il danno,in modo tale e sufficiente ad evitarlo attraverso la preventiva opera di controllo e sorveglianza;
il danno deve essere cagionato dalla cosa in ragione del dinamismo connaturato e/o dell 'agente esterno occorso, dovendosi prescindere da ogni valutazione in ordine alla diligenza o meno del custode (c.d. rischio da custodia) ed essendo irrilevante ogni indagine sulla insidiosità della cosa stessa, in quanto l
'accertamento della responsabilità in questione (di natura oggettiva) attiene alla esistenza del nesso eziologico. La dimostrazione del nesso di causalità deve, quindi,comprendere ogni fatto che dia contezza dell 'esistenza, nella cosa, di una potenzialità dannosa intrinseca tale da giustificare la oggettiva responsabilità del custode (Cass. 2660/2013 richiamata dalla recente Cass. 18462/2015 pubblicata il 21/09/2015). Una volta provati, da parte del danneggiato, gli elementi costitutivi la responsabilità oggettiva, l 'evento dannoso ed il nesso causale , il danneggiante può liberarsene dimostrando il caso fortuito, cioè l 'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell 'imprevedibilità e dell
'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilità. (v. ex multis Cass. 25243/2006, Cass. 15389/2011, Cass 9323/2015 e, da ultimo,Cass. 5877/2016 e Cass. 5859/2018). Quindi, il caso fortuito è un fattore non legato al comportamento del custode, ma alla modalità di causazione del danno.
Il rapporto che si instaura fra comuni ed acquedotto in seguito agli ultimi interventi normativi, è tale per cui i Comuni sono proprietari delle reti idriche e fognarie, ma la gestione del servizio spetta alla società , nella fattispecie , . Controparte_2
Il quale proprietario delle reti , è comunque tenuto a vigilare sullo stato del CP_1
sistema idrico , non potendo totalmente disinteressarsene.
pagina 6 di 10 Ciò accade in tutte le ipotesi in cui non vi sia stato un totale trasferimento a terzi del potere di fatto sull 'opera, che impone all 'ente di continuare ad esercitare un' opportuna vigilanza (Cass. n. 6101/13; Cass. n. 6665/09).
Orbene, all' esito del giudizio non è emersa alcuna prova liberatoria il cui onere grava sui convenuti nè la causa dei danni è da individuare in asseriti fattori di natura idrogeologica assolutamente indimostrati e privi di riscontri tecnici sulla scorta dell'espletata ct.u.; altresì il non ha rigorosamente provato che era esente da responsabilità in CP_1
quanto ascritta in maniera esclusiva alla società di gestione .
L' eccepita carenza di legittimazione passiva per l' intervenuta cessione del ramo di azienda ad in data 13 Controparte_6
novembre 2015, deve essere disattesa ,tenuto conto che i danni arrecati al fondo degli attori, denunciati già nel 2009 , e puntualmente ripetutisi negli anni successivi, si sono manifestati prima della richiamata cessione.
In tema di cessione di azienda, il principio di solidarietà fra cedente e cessionario – fissato dall 'art. 2560 comma 2 cc, deve essere applicato considerando la finalità di protezione della disposizione, la quale permette di far comunque prevalere il principio generale di responsabilità solidale del cessionario qualora risulti, da un lato, un utilizzo della norma volto a perseguire fini diversi rispetto a quelli per i quali essa è stata introdotta e, dall
'altro, un quadro probatorio che, ricondotto alle regole generali fondate anche sul valore delle presunzioni, consenta di assicurare tutela effettiva al creditore;
( Cass. civ. n.
32134/2019 ). Ne discende quindi che l' acquisto da parte della società del ramo dell' azienda inerente il settore , non è opponibile al terzo creditore che può quindi contare sulla responsabilità solidale di cui all 'art. 2560 2° c. cc.
Priva appare l' eccepita prescrizione ,atteso che dalla documentazione CP_7
prodotta, emerge che i danneggiati abbiano formulato le proprie rivendicazioni a partire dal 2009 ed hanno reiterato le loro pretese nel successivo 2010 (cfr., docc. da n. 3 a n. 5)
; inoltre, l 'acclarata circostanza che gli eventi generatori del danno si sono ripetuti nel pagina 7 di 10 corso degli anni, fa sì che si verta in tema di illecito permanente non elidendo il diritto al risarcimento del danno (Cass. n. 1439/97; Cass. n. 5831/07;Trib. Bari, 01.03.2016, n.
1151).Invero, il diritto al risarcimento del danno sorge con l 'inizio del fatto illecito generatore del danno stesso e con questo persiste nel tempo rinnovandosi di momento in momento, con la conseguenza che la prescrizione ha inizio da ciascun giorno rispetto al danno gia' verificatosi (art. 2935 cod. civ.) ed al corrispondente diritto al risarcimento.
Riguardo l' eccepita inoperatività della polizza assicurativa si rileva la sua infondatezza sulla scorta dell'allegazione documentale prodotta dagli attori ,con particolare riferimento alle citate comunicazioni trasmesse da nel CP_2
riscontrare nel 2009 e nel 2010 (cfr., doc. n. 7 e doc. n. 10) quelle provenienti dall'Avv.
Vincenzo Vetere, la società forniva indicazioni in merito alla gestione del sinistro
,attestando la rituale ricezione di diffide e solleciti inviati per conto dei danneggiati.
Pertanto, essendo pacifica la sussistenza del contratto di Assicurazione tra
[...]
e la sin dal 2005 con rinnovo nel 2016 (Cfr CP_2 Parte_4
Condizioni di Rinnovo 30/06/2016 30/06/2017 .La presente polizza sostituisce senza soluzioni di continuità la sezione Liability del contratto n. 086/1088905(ora
I84/764633363).Resta pertanto inteso che il modello R60 viene interamente annullato e sostituito dalla sezione RC della Polizza 086/1088905), l' invocata polizza,nella fattispecie, è pienamente operativa( fin dal 5 aprile 2010 è intervenuta l' apertura del sinistro SIN. ASSITALIA N. 86/2010 t800772) con riconoscimento della
Franchigia nei limiti di euro 1000,00 per come stabilito nella sezione Liability –
RCG ( diversamente da quella prevista da 5000 a 10000 nella sez .Properity incendio e furto non applicabile al caso in esame)
Sulla base delle svolte considerazioni la domanda è accolta con la liquidazione , in solido , del danno a carico dei convenuti in favore degli istanti dell' importo pari a euro 40.717,56 oltre interessi , trattandosi di debito di valore, indicati nella pagina 8 di 10 parte dispositiva, con decorrenza dal dì della Domanda poiché non si evince in maniera dettagliata dalle richieste stragiudiziali l' entità dei danni richiesti
Le spese di lite seguono la soccombenza
P.Q.M.
Accoglie la domanda e per l' effetto condanna in p.l.r.p.t. e Controparte_2
il nella persona del Sindaco pro- tempore , in solido, al Controparte_1
pagamento di euro 40.717,56 in favore di e Parte_1 Parte_2
a titolo di risarcimento per i danni subiti oltre rivalutazione monetaria dal dì della
Domanda oltre agli interessi compensativi nella misura del tasso legale da calcolarsi sulla somma successivamente e annualmente rivalutata solo con riferimento e a partire da ciascuna annualità e per tutto il periodo della sua indisponibilità con decorrenza dal dì della Domanda e fino alla data di pubblicazione della sentenza;
sulla somma comprensiva così determinata decorrono gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sent. fino all' effettivo soddisfo ( n. 1712 del 1995) Parte_5
Accoglie la domanda di manleva e per l' effetto condanna Controparte_8
nella l.r.p.t. a tenere indenne in p.l.r.p.t di quanto dovuto
[...] Controparte_2
in esecuzione della sentenza al netto della franchigia di euro 1000,00
Condanna in p.l.r.p.t. e il in solido al Controparte_2 Controparte_1
pagamento delle spese di lite che liquida in euro 5000,00 per compensi professionali oltre rimb. Forfett. i.v.a. e c.p.a. come per legge in favore dell' avv GIANLUCA
Vetere ex art. 93 c.p.c.
Pone le competenze liquidate con decreto del 12 luglio 2024 in favore dell' ing. definitivamente, in solido ,a carico di in Persona_1 Controparte_2
p.l.r.p.t. e il nella persona del Sindaco pro- tempore Controparte_1
Cosenza 3 luglio 2025 Il Giudice
Fulvia Piro
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