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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 19/05/2025, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, nella persona del giudice monocratico dott. Sossio
Pellecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 454/2020 R.G., avente ad oggetto “Rapporti Bancari” e vertente
TRA
- C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SORBO CHIARA, in virtù di procura in atti,
ATTRICE
E
P.VA (ora , rappresentata Controparte_1 P.VA_1 Controparte_2
e difesa dall'Avv. BLANDINI STEFANO, in virtù di procura in atti,
CONVENUTA
CONCLUSIONE DELLE PARTI
Come da note di trattazione scritta .
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECI-
SIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 04/02/2020 conveniva in Parte_1
giudizio la l fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“riconoscere, accertare e dichiarare la responsabilità della nell'aver consentito il pre- CP_1
lievo di somme a terzi non autorizzati ai sensi dell'art. 2049 c.c.; accertare e dichiarare l'ina- dempimento contrattuale dell'Istituto di credito relativo all'apertura di contratto di conto cor- rente in essere presso la filiale di Baiano;
conseguentemente, e per l'effetto, condannare e ordinare alla la restituzione delle somme di euro 79.550,00 indebita- Controparte_1
mente consegnate a terzi a titolo di risarcimento del danno patrimoniale patito;
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre VA e CPA”. Con comparsa di costituzione e risposta regolarmente depositata, si costituiva la
[...]
la quale chiedeva di: “accertare e dichiarare inammissibili in rito, anche CP_3 per prescrizione, infondate nel merito e comunque rigettare tutte le domande formulate dall'at- tore nei confronti della per le motivazioni esposte nel presente Controparte_4
atto, con espresso rifiuto del contraddittorio su fatti e documenti ulteriori e diversi da quelli prodotti e con condanna per lite temeraria ove si accertasse la riconducibilità delle sottoscri- zioni alla medesima attrice”.
All'esito della prima udienza tenutasi il 5/2/2021, il giudice assegnava i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. All'udienza dell'11/11/2022 veniva espletata la prova testimoniale. Nel corso dell'udienza del 30/03/2023 veniva nominato il consulente tecnico di ufficio dott.ssa
. La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza Persona_1
del 5/12/2024 e in pari data assegnata a sentenza con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Dagli atti di causa risulta che il rapporto controverso ha avuto le vicende giuridiche di seguito elencate.
La SI.ra è titolare del conto corrente n. 08110031315 acceso presso la Parte_1 [...]
– filiale di Baiano. In data 11/07/2018 la stessa chiedeva copia degli estratti Controparte_1 conto dall'apertura del conto sino alla data della richiesta ed otteneva il rilascio degli stessi in data 11/9/2018 da parte dell'Istituto di credito. In data 8.10.2018 chiedeva copia delle contabili giustificative per una serie di prelievi che non ricordava di aver eseguito e, dopo averle ricevute ed esaminate, riscontrava 37 prelievi che non ricordava di aver effettuato, disconosceva le firme apposte sulle relative contabili ed in data 7/3/2019 proponeva denuncia presso la Procura della
Repubblica.
In corso di causa è stata resa testimonianza dai testi , madre dell'attrice, Testimone_1
, e , dipendenti della Persona_2 Persona_3 Testimone_2
Controparte_1
Nel corso del giudizio è stata ammessa ed espletata perizia calligrafica, la quale ha confermato l'autenticità delle sottoscrizioni apposte dall'attrice sulle 37 contabili relative ai 37 prelievi in contestazione.
Osserva, all'esito, questo giudicante che la domanda è infondata e va rigettata per le seguenti considerazioni.
La responsabilità della banca per il fatto illecito commesso dai propri dipendenti si configura tutte le volte in cui il fatto lesivo sia stato prodotto da un comportamento riconducibile all'atti- vità lavorativa del dipendente, sempre che sia rimasto nell'ambito dell'incarico affidatogli (Cass. 31185/2018). Il fatto lesivo prodotto, o quanto meno agevolato, deve essere riferibile ad un'attività lavorativa del dipendente, anche se questi abbia operato oltrepassando i limiti delle proprie mansioni o abbia agito all'insaputa del suo datore di lavoro, sempre che sia rimasto comunque nell'ambito dell'incarico affidatogli (Cass. civ., sez. III, 04-04-2013, n. 8210). La responsabilità va inquadrata nell'alveo della disciplina dettata dall'art. 2049 c.c. In linea gene- rale la responsabilità del datore per fatto del dipendente è prevista sia in sede contrattuale, dall'art. 1228 c.c., sia in sede extracontrattuale, dall'art. 2049 c.c. Entrambe le norme prevedono che colui che si avvale dell'opera di altri ne risponde, purché sussista, secondo quanto elaborato dalla giurisprudenza, il cd. nesso di occasionalità necessaria, il quale si atteggia quale nesso causale tra l'esercizio delle incombenze dell'ausiliario e il danno.
L'art 2049 c.c. dispone che «i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adi- biti». Con terminologia ormai superata, la norma assoggetta i datori di lavoro in generale ad una responsabilità indiretta ed attribuisce loro l'onere di risarcire i danni arrecati a terzi dai loro dipendenti. L'art. 2049 c.c. conferisce dunque un vantaggio ai danneggiati, che possono godere di maggior sicurezza nell'ottenimento del risarcimento del danno subito. La responsabilità del datore di lavoro, infatti, si aggiunge a quella del dipendente, sicché il danneggiato ha la possi- bilità di agire nei confronti di un ulteriore soggetto, l'imprenditore appunto, solitamente più solvibile dell'autore diretto dell'illecito. La protezione del terzo danneggiato, pur essendo la parte debole del rapporto, non può essere assoluta. Nella determinazione della responsabilità e del risarcimento, ove provato che il danneggiato, anche se non connivente, non abbia usato, nel rapportarsi col dipendente autore del danno, il grado di diligenza appropriato, anche alla luce di elementi ragionevolmente indicativi dell'illiceità della condotta, può trovare applicazione l'art. 1227 c.c. (“concorso del fatto colposo del creditore”).
Ai fini della configurazione della responsabilità ex art. 2049 c.c. occorre che sussistano tre condizioni: a) la commissione del fatto illecito da parte del lavoratore;
b) l'esistenza di un rap- porto di preposizione tra il lavoratore (preposto), autore del fatto illecito, ed il suo datore di lavoro (preponente); c) l'esistenza di un nesso di occasionalità necessaria tra le mansioni svolte e l'evento dannoso. In merito all'ultima condizione, ovvero alla necessità di un legame tra il danno arrecato al terzo dal dipendente e le sue mansioni, occorre rilevare che tale legame sus- siste ogni qual volta l'esercizio delle incombenze costituisca occasione della condotta illecita.
Il legislatore non richiama in alcun modo il concetto di occasionalità necessaria, si tratta di una formula coniata in sede giurisprudenziale, con cui si giustificano i frequenti riconoscimenti di responsabilità del preponente, anche nei casi in cui il danno cagionato dal preposto non sia una manifestazione del rischio tipico delle incombenze del lavoratore. L'occasionalità necessaria è una formula fondata su un giudizio di valore, attraverso il quale la giurisprudenza ha ritenuto che le mansioni affidate al lavoratore siano poste in un rapporto oggettivo con la condotta ille- cita tenuta dall'autore materiale del danno durante lo svolgimento delle stesse. Dunque, contra- riamente a quanto sostiene la dottrina che associa il nesso di occasionalità a quello di causalità,
l'indagine sulla rilevanza delle incombenze rispetto alla condotta antigiuridica del preposto è compiuta dalla giurisprudenza non sul piano causale, ma sul piano fattuale. Infatti, l'atto di attribuzione delle incombenze al dipendente è un antecedente temporale del comportamento illecito e quindi non rappresenta la causa in senso stretto dell'evento lesivo, ma una condizione che ha messo il preposto nelle condizioni di attuare la condotta illecita. Le mansioni si sostan- ziano in funzioni aventi determinate caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività la- vorativa e non corrispondono di per se stesse ad un'azione dalla quale possa scaturire un evento che ne rappresenti la conseguenza, come invece la teoria della causalità di cui ai citati artt. 40
e 41 c.p. presuppone.
Perciò, la causa del danno, sul piano giuridico, va individuata comunque nell'azione antigiuri- dica del dipendente, cioè in quel comportamento che, se venisse eliminato, farebbe venire meno anche l'evento dannoso. Ma, affinché la responsabilità del datore di lavoro si configuri, non è sufficiente la mera occasionalità, ma occorre anche la presenza dell'altro elemento sopra citato, la necessarietà, laddove con ciò si intende che l'espletamento delle incombenze affidate al di- pendente deve inserirsi quale componente appunto necessaria nella situazione dalla quale l'evento è scaturito. L'aggettivo “necessaria” è quindi finalizzato a fornire al criterio della mera occasionalità un adeguato profilo eziologico, nella misura in cui esprime un collegamento sog- gettivo per la riferibilità dell'atto alla sfera del datore di lavoro ed un collegamento oggettivo con le mansioni del dipendente.
I problemi posti dall'individuazione di un legame fra le mansioni ed il danno arrecato al terzo dal preposto sorgono perché è difficile identificare un criterio idoneo a stabilire, in maniera ragionevolmente certa, se una determinata condotta antigiuridica possa essere ritenuta oggetti- vamente riconducibile all'incarico assegnato dal datore di lavoro al dipendente, oppure se il fatto illecito commesso vada considerato come un'azione privata di carattere meramente per- sonale e come tale distinta da quella d'impresa, con conseguente inconfigurabilità della fatti- specie di cui all'art. 2049 c.c.. In base all'indirizzo dominante in giurisprudenza, affinché si delinei la responsabilità del preponente, è sufficiente che «il fatto lesivo sia stato prodotto da un comportamento reso possibile dallo svolgimento dell'attività lavorativa, anche se il dipen- dente abbia operato oltrepassando i limiti delle proprie mansioni, abbia agito all'insaputa del suo datore di lavoro, o persino trasgredendo gli ordini ricevuti, attuando una condotta contra- ria agli interessi del datore di lavoro, purché sia comunque rimasto nell'ambito dell'incarico affidatogli» (Cass. 1516/2007; 19167/2005, 89/2002; 675672001; 14096/2001).
Chiariti tali aspetti di carattere generale, nell'ipotesi specifica di responsabilità della banca per fatto del dipendente la giurisprudenza ha ritenuto che, qualora il dipendente di una banca, che godeva dell'incondizionata fiducia da parte della medesima, abbia effettuato prelievi da un conto corrente bancario, anche falsificando la firma del titolare, si configura l'occasionalità necessaria tra il pregiudizio riportato da quest'ultimo e le incombenze affidate all'ausiliario, sicché può affermarsi la responsabilità della banca, la quale è tenuta, in via solidale con il di- pendente a risarcire i danni subiti dal cliente. Occorre però che l'affidamento del cliente sia incolpevole. «In tema di intermediazione finanziaria, la banca risponde dei danni arrecati a terzi dai propri incaricati nello svolgimento delle incombenze loro affidate, quando il fatto illecito commesso sia connesso per occasionalità necessaria all'esercizio delle mansioni;
la responsabilità dell'intermediario per i danni arrecati dai propri promotori finanziari è, tutta- via, esclusa ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti conno- tati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quantomeno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, tra cui quella che vieta la corresponsione quest'ultimo di denaro in contanti da parte dell'investitore. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, a fronte del versamento al promotore finanziario di somme in contanti, non tracciabili, si era limitata a rimarcare la non eccessività degli importi corri- sposti, trascurando di apprezzare le modalità della condotta e di esporre le ragioni per cui la stessa, ancorché interdetta da specifiche previsioni normative, non dovesse considerarsi ano- mala)» (Cass. ord. 31453/2022; 28634/2020).
Ed ancora «In tema di intermediazione finanziaria, la società preponente non risponde solidal- mente del danno causato al risparmiatore dai suoi promotori finanziari qualora il nesso di occasionalità necessaria tra il danno e l'esecuzione delle incombenze affidate a questi ultimi sia interrotto dalla condotta del danneggiato, il quale, inosservante ai canoni di prudenza e agli oneri di cooperazione nel compimento dell'attività di investimento, serbi un contegno ano- malo, contrassegnato da collusione o consapevole acquiescenza alla violazione delle regole ordinarie sul rapporto professionale con il cliente e sulle modalità di affidamento dei capitali da investire. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che aveva respinto il ricorso dell'investitore contro l'istituto di credito per il danno provocato dal suo promotore, il quale si era incamerato le somme ricevute, valorizzando la consegna da parte del cliente di denaro con modalità difformi da quelle con cui il promotore sarebbe stato legittimato a rice- verlo, l'omessa compilazione e sottoscrizione di contratti o moduli, l'assenza di evidenza con- tabile dei supposti investimenti)» (Cass. ord. 17947/2020).
Sotto tale profilo, più di recente, la Cassazione con sentenza n. 13521/2023 ha ribadito che «la condotta gravemente incauta del cliente segnata da anomalie percepibili da chiunque abbia una minima pratica di rapporti bancari, anomalie che avrebbero quindi dovuto indurre lo stesso ad assumere un atteggiamento di maggior prudenza, esclude la responsabilità della
. CP_1
Applicando questi principi di diritto alla fattispecie al vaglio, la domanda attorea va rigettata, non essendo stati provati, all'esito dell'istruttoria espletata, comportamenti illeciti dei dipen- denti della banca convenuta, posti in essere in occasione del servizio prestato alle dipendenze della stessa e di cui quest'ultima debba rispondere, causativi di danni a discapito dell'attrice.
L'unica teste addotta da parte attrice, , madre dell'attrice, si è limitata a Testimone_1 riferire che l'attrice lamentava di non ricevere copia degli estratti conto e che, quando accom- pagnava la figlia in banca, costei esponeva questa lamentela ai dipendenti, i quali non le stam- pavano altri estratti conto, ma le dicevano che glieli avrebbero spediti per posta. PRINCIPATO ha aggiunto che la figlia era negata per l'uso del computer e non riusciva a controllare Tes_1 il proprio conto corrente da casa.
Di contro, le testi e , dipendenti della Persona_2 Persona_3 [...]
hanno dichiarato che la ra solita recarsi presso la filiale sita CP_3 Pt_1
in Baiano della e che consegnava materialmente alla cassa le distinte di Controparte_1
prelevamento.
La teste ha confermato che le distinte venivano preparate all'interno della Persona_2
banca e poi consegnate dalla materialmente alla cassa;
ha aggiunto che la stessa si Pt_1
recava in banca assieme al marito e qualche volta assieme alla suocera;
che nella filiale di
Baiano della vi era un solo sportello di cassa e che la si rivol- Controparte_1 Pt_1 geva a lei quale suo referente all'interno della banca, inviando essa teste alla diverse Pt_1
comunicazioni relativamente agli estratti conto, operazioni ed investimenti;
la teste ha anche riferito che la si recava in banca anche due volte a settimana e chiedeva la stampa di Pt_1
documenti attinenti ai suoi rapporti, come elenchi titoli ed estratti conto e, a volte, la giacenza media.
La teste ha riconosciuto le distinte di prelievo che le sono state mostrate Persona_3
durante la deposizione ed ha precisato che le stesse le venivano consegnate materialmente in cassa, quale cassiera - anche perché all'epoca non esisteva la firma digitale - direttamente e personalmente dalla SI.ra che la teste conosceva quale cliente della banca. Pt_1
L'attrice ha disconosciuto le 37 firme figuranti a suo nome sulle 37 distinte di prelievo in con- testazione e la banca convenuta ha chiesto la verificazione di tali firme.
Il CTU dott.ssa ha concluso il suo accertamento peritale affermando che le firme Persona_1 in verifica a nome e ” apposte sulle 37 distinte di pre- Parte_1 Parte_1
lievo in verifica (allegato n. 4 dell'atto di citazione – presente agli atti in originale) – specifica- mente identificate con numerazione cronologica dal n. 1) al n. 37) “rientrano tutte nell'ambito di variabilità dell'autografia della sig.ra ragion per cui sono autografe”. Parte_1
Il CTU ha risposto, in maniera ampia, puntuale, analitica e convincente, ai rilievi mossi alla sua relazione dal difensore di parte attrice (v. pagg. 143 e ss. della relazione peritale), rilievi che sono stati riproposti anche nei successivi atti difensivi dell'attrice.
Ebbene, secondo il granitico indirizzo della corte di nomofilachia (Cass.,
n. 14638 del 2 luglio 2004), il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso. Di modo che, soltanto nel caso in cui i rilievi all'operato del consulente tecnico avanzati dopo il deposito della relazione (e che, quindi, non hanno ricevuto risposta nella stessa) si presentino specifici, puntuali e suffragati da elementi di prova, il giudice, che ritiene di uniformarsi al parere del consulente tecnico, non può sottrarsi al dovere di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto infondati i medesimi rilievi (Cass. 9/12/1995, n.12630; Cass.
7.6.2000, n. 7716; Cass. 11.3.2002, n. 3492). La Cass. Civ 10688/08 ha ribadito tale indirizzo ermeneutico, avendo affermato che è consentito al giudice di limitarsi a condividere le argomentazioni tecniche svolte dal proprio consulente, recependole, qualora le critiche mosse alla consulenza siano state già valutate dal consulente d'ufficio ed abbiano trovato motivata e convincente smentita in un rigoroso ragionamento logico. D'altro canto non è a sottacersi che Cass., 9 gennaio 2009, n. 282 sia giunta ad affermare che non è necessario che il giudice si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte, risolvendosi in mere allegazioni difensive. Si tratta questo di orientamento che ha radici non recenti: cfr. Cass., 10 maggio 1976, n. 1642, per la quale il giudice del merito, mentre deve indagare le ragioni per le quali ritenga di non poter condividere le conclusioni del consulente tecnico di ufficio, non è, invece, tenuto ad una specifica e particolareggiata motivazione nel caso in cui a quelle conclusioni aderisca, riconoscendole giustificate dalle indagini svolte dal consulente e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione. In questo caso, è sufficiente che egli dimostri, senza la necessità di un'analitica motivazione, di aver proceduto alla valutazione della consulenza tecnica e di averla riscontrata convincente, oltre che immune da difetti o lacune.
Il CTU ha verificato che le numerose convergenze grafiche sono tali da poter affermare con certezza che le sottoscrizioni apposte sui documenti sono autografe del soggetto firmatario.
“… E' stato evidenziato che le comparative utilizzate sono numerose, omogenee e coeve ai documenti in verifica ragion per cui, anche sotto tale profilo, l'indagine grafologica ha rivestito tutti i caratteri della scientificità. E' stato altresì evidenziato come sia le firme in verificazione che le comparative presentano un'ampissima variabilità grafica che si manifesta anche nell'impiego di forme differenti per la realizzazione del medesimo grafema come accade, ad esempio, per la lettera “N” iniziale del nome disegnata con tre differenti modalità grafiche, come pure per la lettera “t” sempre del nome e per la “R” iniziale del cognome … . Ampia variabilità grafica, sempre sia nelle V che nelle C, è stata riscontrata anche nell'impostazione con l'alternarsi dell'ordine di apposizione del nome e del cognome nella firma che in alcuni casi, per l'appunto prevede prima il nome “ ” e poi il cognome “ e viceversa. Pt_1 Pt_1
La medesima sig.ra in occasione del rilascio del proprio saggio grafico, ha Parte_1 dichiarato espressamente “di variare l'ordine di apposizione del nome e del cognome a se- condo del proprio stato d'animo invertendoli tra di loro in maniera naturale” e “di variare spesso la propria firma proprio in base alla penna ed allo stato d'animo e per motivi casuali”.
La medesima ed ampia variabilità grafica riscontrata nell'ampio campione comparativo uti- lizzato nella presente indagine ha trovato riscontro nell'ampia variabilità grafica pure presente nelle firme in verificazione oggetto di accertamento. Dal confronto svolto tra le firme in verifica
e quelle comparative (anche grazie all'ausilio delle tavole illustrative) sono emerse numerose similitudini e vere e proprie corrispondenze sia formali che sostanziali inerenti: l'imposta- zione: sia nelle V che nelle C si alterna indifferentemente il nome “ ” ed il cognome Pt_1 “ ed i due elementi sono sempre ben distanziati tra di loro;
il movimento che in en- Pt_1
trambi i casi procede con naturalezza, spontaneità ed energia alternando dei tratti più morbidi
e lenti ad altri più precipitati;
la pressione che sempre sia nelle V che nelle C si mostra gene- ricamente in rilievo con il tratto discendente più appoggiato e quello ascendente e di collega- mento alleggerito;
la dimensione delle lettere che si mostra genericamente medio/grande con un prolungamento verso l'alto delle lettere iniziali e delle “ll” del cognome;
l'inclinazione degli assi delle lettere che oscilla genericamente intorno l'asse verticale;
la direzione del trac- ciato che alterna gestualità che favoriscono la progressione verso la destra (come, ad esempio, le ricombinazioni presenti tra la lettera “i” ed il suo puntino sovrastante) ed altri gesti che invece, disegnando degli inanellamenti creano così dei ritorni a sinistra presenti in particolar modo nella formazione della lettera “N” iniziale del nome e della “R” del cognome come pure nella costruzione della barra della lettera “t” (disegnata proprio con un gesto inanellante po- sizionato in alto a sinistra); altro inanellamento lo si ritrova nella ghirlanda con cui viene disegnata la lettera “u” del cognome, nella formazione della lettera “z”, etc.; la direzione del tracciato sulla linea di base;
la forma e la gestualità costruttiva posta a base della formazione delle singole lettere come analiticamente evidenziata ed illustrata nei paragrafi e nelle tavole precedenti a cui si fa espresso rinvio con particolare riferimento ad alcune lettere ricostruite in maniera molto originale come, ad esempio, la lettera “N” inziale del nome, la lettera “t” sempre del nome;
la “i”, la “R” iniziale del cognome, la “z”, etc.; i piccoli gesti altamente significativi indicati ed illustrati nei paragrafi precedenti a cui si fa espresso riferimento che sono presenti nella scrittura autografa della sig.ra e che si ritrovano perfet- Parte_1
tamente corrispondenti anche nelle firme in verifiche (come, ad esempio, il collegamento tra la lettera “i” del nome ed il puntino sovrastante disegnato spesso con un inanellamento posto in basso che procede con direzione oraria;
il posizionamento del puntino sovrapposto alla lettera
“i” finale del cognome collocato, come detto, in alto a destra della lettera stessa;
etc.); la velocità che sia nelle V che nelle C è spontanea e naturale;
la continuità, cioè il collegamento delle lettere e le varie forme di collegamento;
l'appoggio prevalentemente curvilineo sulla li- nea di base, etc. Due forme, osserva ad esempio il “Brutails”, possono essere più o meno simili
(somiglianti), ma questo non significa che siano identiche, perché l'identità presuppone una somiglianza (corrispondenza) completa ed adeguata. Il lavoro dell'esperto, pertanto, consiste proprio nel dare il giusto “peso” alle singole somiglianze e differenze da porre sui piatti della bilancia del confronto. Non si tratta però di un confronto meramente quantitativo o numerico
(tot somiglianze contro tot differenze) ma di una valutazione qualitativa per la quale è neces- sario fare continuo riferimento ai principi della scienza grafologica. Al fine, dunque, di eviden- ziare la natura delle somiglianze e delle differenze possiamo introdurre per le une e per le altre le qualifiche di sostanziali (o dinamiche) e formali (o morfologiche). Dal punto di vista grafo- logico sono sostanziali (o altamente segnaletici come scrive “Michaud”) gli aspetti che riguar- dano il movimento, la dinamica esecutiva, il gesto spontaneo, il gesto fuggitivo, le peculiarità insopprimibili ed incontrollabili del grafismo personale, elementi dotati di particolare forza coattiva (“Marchesan”) e i caratteri espressivi (“Klages”). Nel contesto peritale con l'agget- tivo “sostanziale” non ci si riferisce unicamente ed esclusivamente ai segni sostanziali del si- stema grafologico che rimandano ai tratti strutturali, fondamentali e costitutivi della persona- lità, ma anche a segni modificativi ed accidentali, non in quanto tali (e cioè come tratti com- plementari, accessori, non necessari, marginali, superflui della personalità), ma in quanto espressivi di elementi personalizzanti ed individualizzanti che sfuggono al controllo cosciente
e intenzionale. Le somiglianze sostanziali e qualitative, in base alla loro progressiva intensità, diventano allora compatibilità e vere e proprie corrispondenze. Ambedue i termini rimandano
a qualcosa di più importante della semplice somiglianza. Così le differenze sostanziali diven- tano e costituiscono delle vere e proprie inconciliabilità di caratteristiche grafiche che non possono provenire da una stessa matrice. Sono dunque formali (o banali come dice “Mi- chaud”) gli aspetti morfologici costruttivi (“ ), impressivi (“Klages”) e cioè quelli che Per_4
possono essere agevolmente controllati e in particolare facilmente repressi in caso di dissimu- lazione e facilmente riproducibili in caso di imitazione di scrittura altrui. Sono frutto di una
“costruzione” volontaria e intenzionale, costituiscono un “disegno”, un “atto” grafico e pro- prio per questo non possono avere un valore determinante al fine dell'attribuzione Alla luce di quanto sopra esposto per poter stabilire tecnicamente l'identità di mano di due scritti a con- fronto è indispensabile riscontrare tra le stesse somiglianze sostanziali, dinamiche ed anche formali. La presenza di differenze formali o comunque spiegabili e cioè riconducibili a cause oggettive e documentabili non impedisce l'attribuzione alla stessa mano. Per prospettare in- vece la non identità di mano tra due scritti è necessario riscontrare differenze sostanziali e dinamiche;
a volte è sufficiente una sola differenza qualitativa, e quindi non riferibile a cause concrete e obiettive che possano giustificarla, a tenere aperta l'ipotesi della non identità di mano e la presenza di alcune somiglianze formali in tale contesto non è sufficiente per prospet- tare l'ipotesi di identità di mano. Inoltre, al fine di illustrare il percorso metodologico che ha portato la Sottoscritta a rassegnare le conclusioni che di seguito saranno esplicitate è oppor- tuno richiamare la “terza legge” di “ secondo la quale: “per quanto siano CP_5
suggestive le somiglianze che possono essere rilevate tra due scritture non sono sufficienti a dimostrarne l'identità. Bisogna che non esistano differenze qualitative tra queste scritture o che almeno le differenze non dipendano da qualche circostanza contingente”. Ai fini di una corretta indagine grafologica di una scrittura bisogna ricordare che “non è il semplice segno isolato a formare l'essenza di una scrittura, ma piuttosto il segno messo in relazione ed in collaborazione con tutti gli altri segni presenti in quella scrittura” (“ ). Pur riferen- Per_4 dosi al dettaglio il “ non lo considera isolatamente ma lo valuta nel suo riproporsi Per_4 perché, una volta scoperto, un segno personale “non può fare a meno di ripetersi” e così
“diviene la chiave di volta per mettere insieme anche tutte le prove aggiuntive”. Dal con- fronto svolto tra la firma in verifica e quelle in comparazione, come detto, sono emerse sola- mente alcune similitudini meramente esteriori unitamente a tutte le differenze non solo di carattere formale ma anche sostanziale analiticamente descritte ed illustrate nei paragrafi precedenti. Come detto, il “ ha sostenuto che “non è il semplice segno isolato a for- Per_4 mare l'essenza di una scrittura, ma piuttosto il segno messo in relazione e in collaborazione con tutti gli altri segni presenti in quella scrittura”. Ed infatti, pur riferendosi al dettaglio, non lo ha mai considerato isolatamente ma lo ha valutato nel suo riproporsi perché, una volta scoperto, un segno personale “non può fare a meno di ripetersi” e così “diviene la chiave di volta per mettere insieme anche tutte le prove aggiunte”. Ebbene, nella fattispecie in esame, i dettagli a cui fa riferimento il “ consistono in tutti quegli elementi pre- Per_4
cedentemente esposti a cui si è fatto più volte riferimento nel corso della presente relazione che sono tutti ricorrenti e costanti proprio nella scrittura della sig.ra e che Parte_1
si ritrovano perfettamente corrispondenti nelle firme in verifica. Si è già detto che “per quanto siano suggestive le somiglianze che possono essere rilevate tra due scritture non sono sufficienti a dimostrarne l'identità. Bisogna che non esistano differenze qualitative tra queste scritture o che almeno le differenze non dipendano da qualche circostanza contingente”.
Ebbene, nella fattispecie in analisi, le corrispondenze qualitative e sostanziali che sono state rinvenute nel corso della presente indagine peritale sono numerose e significative ragion per cui, tenuto conto del materiale analizzato ai fini della comparazione e dell'ampia variabilità grafica riscontrata sia per l'autografia della sig.ra che per quella in veri- Parte_1
fica, si ritiene che tutte le firme in verifica rientrano con certezza nell'ambito di variabilità dell'autografia della sig.ra ragion per cui sono autografe”. (v. pag. 134 - Parte_1
137 dell'elaborato peritale).
Alla stregua delle risultanze processuali, deve quindi ritenersi che l'attrice abbia sottoscritto tutte e 37 le contabili di prelievo da lei contestate (v. la CTU) e le abbia personalmente presen- tate al cassiere della filiale di Baiano della (v. le deposizioni testimoniali Controparte_1 di e , non contraddette da elementi di prova di se- Persona_2 Persona_3
gno contrario).
L'attrice non può quindi dolersi dei 37 addebiti sul suo conto corrente da lei autorizzati con le predette contabili di prelievo, ad ognuna delle quali è allegata la corrispondente distinta dell'operazione di prelievo stampata con sistema meccanografico (v. la produzione degli origi- nali nel fascicolo cartaceo della convenuta).
Ulteriori elementi di valutazione che militano a sfavore dell'attendibilità della tesi difensiva dell'attrice si evincono dal fatto che il primo addebito contestato, di € 1.000,00, risalga al
16.12.2011 e che i successivi 6 addebiti contestati, per complessivi € 9.900,00, risalgano al
2012 e siano stati contestati, unitamente agli altri 30 successivi, soltanto a partire dal 2018/2019, per complessivi € 79.550,00, nonostante che l'attrice fosse anche titolare di carta bancomat n.
816184, con la quale notoriamente si può ottenere il rilascio di estratti conto agli sportelli auto- matici, nonché di home banking, con cui ha più volte operato sul conto corrente de quo (v. gli estratti conto prodotti dalla banca convenuta). Né è credibile che per un così lungo lasso di tempo non le siano stati comunicati, non abbia richiesto e non abbia ricevuto o altrimenti otte- nuto estratti conto, dal momento che dall'estratto conto prodotto in giudizio dalla banca conve- nuta risultano da lei compiute numerose operazioni di varia tipologia, anche mediante l'utilizzo di home banking, ciò che lascia presumere una sua certa dimestichezza con le operazioni ban- carie. In ogni caso, la teste , smentendo le affermazioni dell'attrice, ha Persona_2
dichiarato di aver inviato alla diverse comunicazioni relativamente agli estratti conto, Pt_1
operazioni ed investimenti e che la si recava in banca anche due volte a settimana e Pt_1
chiedeva la stampa di documenti attinenti ai suoi rapporti, come elenchi titoli ed estratti conto e, a volte, la giacenza media.
Ulteriore comportamento processuale da valutarsi ai sensi dell'art. 116 c.p.c. in senso contrario all'attendibilità della tesi difensiva attorea è rappresentato dalla mancata comunicazione dell'esito della denuncia penale sporta per gli stessi fatti per cui è causa in data 7.3.2019, ciò che fa presumere un'archiviazione del procedimento penale, perché l'attrice avrebbe avuto in- teresse a notiziare questo giudice di un esito a lei favorevole del procedimento penale.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano come in dispositivo se- condo i criteri e le tariffe di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 (V scaglione di valore, decisione assunta con il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, valori tra minimi e medi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa istanza, dedu- zione ed eccezione, così provvede:
1.- rigetta la domanda attorea;
2.- condanna l'attrice a pagare alla convenuta Parte_1 Controparte_1
P.VA (ora le spese di lite, liquidate in € 20,40
[...] P.VA_1 Controparte_2
per esborsi ed € 10.000,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa, se dovute come per legge,
e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi;
3.-pone le spese di ctu, liquidate come da decreto in atti, a definitivo carico dell'attrice
[...]
. Parte_2
Avellino, 17/5/2025
Il Giudice
Dott. Sossio Pellecchia