Ordinanza collegiale 15 luglio 2023
Sentenza 8 maggio 2024
Rigetto
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 03/02/2026, n. 906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 906 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00906/2026REG.PROV.COLL.
N. 09388/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9388 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Susanna Angela Tosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 09078/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2026 il Cons. ZO AR, nessuno presente per la parte appellante, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’odierno ricorrente ha impugnato innanzi al Tar il provvedimento di rigetto della sua domanda di concessione della cittadinanza italiana, adottato dal Ministero dell’Interno per la sussistenza di “ elementi che non consentono di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica e che tale motivo risulta ostativo alla concessione della cittadinanza ”.
2. Il Giudice di prime cure ha respinto il ricorso, ritenendo che:
“ (…) il provvedimento, fondato sui suesposti motivi ostativi, risulti immune dai vizi dedotti da parte ricorrente, in quanto sorretto da un adeguato corredo motivazionale, essendo stato chiarito, a seguito degli incombenti istruttori disposti nel corso del presente giudizio, le ragioni del sospetto di pericolo per la sicurezza nazionale, fondato sull’attività di intelligence di competenza dei servizi segreti.
Peraltro, il mancato disvelamento di ulteriori circostanze di fatto è riconducibile ad una scelta dell’organismo originatore del documento compiuta per ragioni di riservatezza e per non arrecare pregiudizio all’attività di intelligence. Si tratta infatti, si ribadisce, di elementi di controindicazione emersi nel corso dell’attività dei servizi di sicurezza, non riferibili all’attività di pubblica sicurezza ordinaria e, tra l’altro, proprio per questo, da ritenere affidabili.
Le considerazioni che precedono concorrono a destituire di fondamento anche il terzo motivo di ricorso, con cui la parte censura il provvedimento nella parte in cui assume che “può assumere rilevanza anche il semplice sospetto, anche in considerazione dell’impossibilità di revocare lo status civitatis, una volta concesso”, in considerazione della recente introduzione dell’art. 10-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91 il quale prevede delle ipotesi di revoca dello status….
Orbene, la evocata disposizione è stata introdotta dal decreto–legge n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 132 del 1° dicembre 2018. Ne deriva che al momento dell’adozione dell’impugnato decreto di diniego dello status del 27 settembre 2018, la previsione della revocabilità della cittadinanza rilasciata a diverso titolo - nelle ipotesi circoscritte individuate dalla norma, che, in linea teorica, non esauriscono il novero delle attività in grado di compromettere l’integrità della Repubblica, rispetto a cui è in ogni caso ragionevole assicurare un’azione di contrasto improntata ad un criterio di tutela avanzata – non era ancora entrata in vigore ”.
3.1. Con l’atto di appello il ricorrente:
a) elenca i motivi di diritto dedotti in primo grado:
- violazione art. 3 l. 241/90 – assoluta mancanza di motivazione, arbitrarietà del provvedimento: ritenendo che “ il mero riferimento a ragioni di sicurezza pubblica certamente non può esonerare l’amministrazione dal motivare (e dar prova) di quanto affermato, evitando di incorrere così nella violazione dei più basilari principi di un effettivo Stato di diritto ”;
- violazione e/o falsa applicazione art. 10 bis l. 241/90: sostenendo che “ l’omessa comunicazione del cd. “preavviso di rigetto” ha infatti impedito al ricorrente di collaborare con l’autorità procedente nel procedimento, al fine di rappresentare nell’eventualità, elementi utili a superare motivi ostativi riscontrati, in sede di istruttoria, dalla amministrazione competente ”;
- revocabilità della cittadinanza italiana art. 10bis della legge n. 91 del 5 febbraio 1992: perché l’Amministrazione “ ha motivato la sua decisione di respingere l’istanza di cittadinanza del sig. -OMISSIS-, in quanto – a suo dire - “può assumere rilevanza anche il semplice sospetto, anche in considerazione dell’impossibilità di revocare lo status civitatis, una volta concesso”…
L’essere cittadino italiano non comporterebbe maggior pericolo rispetto all’attuale status del sig. -OMISSIS-, come visto da anni stabilmente residente nel Paese, risultando al contrario che – diversamente da quanto erroneamente assunto dall’amministrazione – il paventato “pericolo” potrebbe conseguire, semmai, alla presenza del ricorrente sul territorio italiano, e non al suo status di cittadino italiano.
A ciò si aggiunga che il recente decreto legge n. 113/2018, convertito con modificazioni dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132, ha profondamente rivisto la materia d’immigrazione, anche con riferimento alla concessione della cittadinanza.
In particolare, in seguito alla riforma, è stato introdotto il recente art. 10bis alla legge 5 febbraio 1992, n. 91 il quale dispone che «1. La cittadinanza italiana acquisita ai sensi degli articoli 4, comma 2, 5 e 9, è revocata in caso di condanna definitiva per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4), del codice di procedura penale, nonché' per i reati di cui agli articoli 270-ter e 270-quinquies.2, del codice penale. La revoca della cittadinanza è adottata, entro tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati di cui al primo periodo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno».
Data l’introduzione della possibilità di revoca della cittadinanza – sulla cui legittimità giuridica ed opportunità politica avrà modo di pronunciarsi la Corte Costituzionale-, vengono quindi meno le ragioni sottostanti alla decisione dell’amministrazione, potendosi quindi in un secondo momento, ove giudizialmente accertati il compimento di specifici reati da parte del cittadino, disporre la revoca della concessione della stessa ”;
b) formula come motivo di diritto in sede di appello:
illegittimità della sentenza impugnata per eccesso di potere - difetto / carenza di motivazione – difetto di istruttoria – erronea valutazione degli elementi di prova – illogicità- contraddittorietà, ritenendo che oltre a non effettuare alcuna autentica valutazione in concreto della condotta addebitata al ricorrente, il Tribunale di prime cure, come già il Ministero dell’Interno, non ha tenuto in alcuna considerazione i plurimi elementi comprovanti la piena integrazione nel tessuto sociale italiano del ricorrente;
c) chiede l’accoglimento dell’appello e la condanna dell’Amministrazione alle spese, con distrazione in favore del difensore che si dichiara anticipatario.
3.2. Con successiva memoria l’appellante evidenzia che:
- “ A seguito dell’istruttoria disposta dal TAR, l’amministrazione ha reso noto, con le cautele necessarie a non rivelare notizie riservate né pregiudicare eventuali attività di intelligence, che il ricorrente sarebbe titolare di un’utenza telefonica utilizzata da un connazionale per attività connesse al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, la quale avrebbe avuto contatti con l’utenza di un cittadino marocchino sospettato di traffico di sostanze stupefacenti e risulterebbe nota a un altro cittadino marocchino già condannato per traffico di documenti contraffatti.
Tuttavia, dall’analisi di tale comunicazione emergono elementi chiaramente generici, contraddittori e del tutto insufficienti a comprovare una presunta pericolosità sociale del ricorrente.
…la relazione dell'amministrazione evidenzia un elemento assolutamente favorevole al ricorrente, ovvero che egli non ha mai partecipato direttamente alle condotte in oggetto, risultando unicamente intestatario dell’utenza telefonica indicata, senza alcun uso personale della stessa.
Tale circostanza rappresenta l’unico dato certo e concordante, confermando in maniera inequivocabile l’assoluta estraneità del ricorrente ai fatti addebitati.
L’amministrazione non specifica né dimostra se il ricorrente conosca effettivamente, né tantomeno se abbia avuto alcuna interazione reale, con una o più delle persone coinvolte nei reati contestati, lasciando pertanto completamente priva di fondamento qualsiasi ipotetica connessione tra il ricorrente e gli eventi oggetto della contestazione.
D'altro canto l’amministrazione non chiarisce se l’utenza sia stata effettivamente registrata dal ricorrente e successivamente utilizzata da terzi o se, come appare più verosimile, sia stata attivata in maniera fraudolenta all’insaputa dell’intestatario, ipotesi frequentemente verificabile quando si vogliano commettere reati senza coinvolgere direttamente soggetti terzi.
Non viene, altresì, indicato il periodo in cui tali eventi si sarebbero verificati….
In definitiva, la presunta pericolosità sociale dell’odierno appellante risulta fondata su un’unica circostanza a lui direttamente ricollegabile, ovvero la mera intestazione di un’utenza telefonica poi utilizzata da terzi per scopi criminali, senza tuttavia che emerga alcun ulteriore elemento idoneo anche solo a far dubitare che tale utenza sia stata effettivamente attivata dall’istante o che egli abbia in qualsiasi modo fornito supporto, diretto o indiretto, ai soggetti che l’hanno utilizzata.
L’unico dato risultante dalla relazione istruttoria è infatti la titolarità formale dell’utenza, senza che sia stato chiarito come i soggetti dediti ad attività criminali ne siano venuti in possesso né se vi fosse alcuna effettiva conoscenza, frequentazione o relazione con l’odierno istante, nonostante il considerevole lasso di tempo trascorso dai fatti. In assenza di qualsiasi ulteriore elemento che lasci anche solo ipotizzare condotte di rilievo penale ulteriori rispetto alla mera intestazione della linea telefonica, appare evidente che l’istante sia stato, piuttosto, vittima di una frode, circostanza che è stata invece interpretata aprioristicamente e senza adeguato supporto probatorio come indice di pericolosità sociale.
Alla luce di quanto sopra, gli elementi prospettati dall’amministrazione risultano generici, contraddittori, privi di fondamento e del tutto incapaci di dimostrare una pericolosità sociale del ricorrente. Quest’ultimo rimane assolutamente estraneo ai fatti narrati e non ha possibilità concreta di dimostrare la propria estraneità, poiché i fatti contestati non rientrano nella sua disponibilità, essendo fondati esclusivamente su elementi indiretti, privi di qualsiasi collegamento diretto con le condotte addebitate ”.
4. Il Ministero dell’Interno non si è costituito.
5. All’udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va, quindi, respinto.
2. Secondo giurisprudenza consolidata, il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana è un atto discrezionale subordinato all’esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno “ status illesae dignitatis ” (morale e civile) di chi chiede la cittadinanza (Cons. St., sez. I, 20 gennaio 1993, n. 1878/94; 12 aprile 1995, n. 1834/91; 26 agosto 1998, n. 1108/96; 3 marzo 1999, n. 29/99; sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657; 25 agosto 2016, n. 3696).
2.1. Si tratta, quindi, di un provvedimento fondato su valutazioni che rappresentano un'esplicazione del potere dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. St., Sez. III, 13 novembre 2018, n. 6374; 27 febbraio 2019, n. 1390), da cui consegue che l’inserimento nella comunità statale può avvenire soltanto quando l’amministrazione ritenga che lo straniero possieda ogni requisito atto a dimostrare la sua capacità di stabile integrazione nella collettività nazionale, mediante un giudizio prognostico che escluda ogni sua possibile azione in contrasto con l’ordine e la sicurezza nazionale e che possa disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato (Cons. St., sez. III, n. 334/2025, n. 2913/2025, n. 3101/2025, n. 5516/2024; n. 4121/2021; n. 8233/2020; n. 7122/2019; n. 7036/2020; n. 2131/2019; n. 1930/2019).
2.2. Ne consegue che nella valutazione discrezionale ed articolata che spetta all’Amministrazione per concedere o meno la cittadinanza assumono rilievo tutti gli aspetti da cui è possibile desumere l’integrazione del richiedente nella comunità nazionale sotto il profilo della conoscenza e osservanza delle regole giuridiche, civili e culturali che la connotano.
2.3. La giurisprudenza consolidata di questo Consiglio di Stato, in tema di concessione della cittadinanza italiana, ha inoltre costantemente affermato che la natura latamente discrezionale del potere amministrativo è informata anche a criteri di stampo precauzionale (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 11 maggio 2016, n. 1874) e cautelativo (cfr., per tutte, Cons. Stato, Sez. III, 29 marzo 2019, n. 2102; 6 settembre 2018, n. 5262), sottoposti alla verifica non solo delle Autorità di pubblica sicurezza, ma anche degli organismi specificamente preposti ai servizi di sicurezza dello Stato, che formulano la prognosi di compatibilità con l’interesse nazionale dell’inserimento dello straniero nella collettività dei cittadini utilizzando dati di natura riservata, rispetto ai quali non è predicabile una conoscenza integrale e generalizzata, poiché l’obbligo di motivazione si presta ad essere adeguatamente calibrato in funzione, anche, della delicatezza degli interessi coinvolti (vds., per tutte, Cons. Stato, Sez. III, n. 2102/2019; id. n. 5326/2020; id, n. 602/2026).
2.4. Il giudizio di concessione dello status civitatis , in questi casi, si connota ancor più alla stregua di una valutazione di opportunità politico-amministrativa altamente discrezionale ed informata ai già citati principi di cautela, al solo fine della tutela dell’interesse nazionale.
2.5. Risulta, pertanto, fisiologico un assolvimento “ attenuato ”, da parte dell’amministrazione, dell’obbligo esplicativo delle ragioni del provvedimento, quando una più ampia disclosure , già nel contesto del provvedimento medesimo, dei dati e delle informazioni in possesso dell’amministrazione, potrebbe costituire un attentato alla segretezza connaturata allo svolgimento di investigazioni particolarmente penetranti ed in ambiti estremamente rischiosi ( cfr. Cons. Stato, sez. III, 28 novembre 2023, n. 10229; id. 29 marzo 2019, n. 2102).
In altri termini, nei casi in cui il rigetto della domanda di cittadinanza è fondato su ragioni inerenti la sicurezza della Repubblica, il provvedimento di diniego è sufficientemente motivato, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, quando consente di comprendere l’iter logico seguito dall’amministrazione nell’adozione dell’atto, non essendo necessario che vengano espressamente indicate tutte le fonti ed i fatti accertati sulla base dei quali è stato reso il parere negativo (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. III, 19 novembre 2022, n. 8084).
3. Nel caso di specie, dall’esame del provvedimento impugnato emerge che il diniego di cittadinanza si è basato su una valutazione di non coincidenza tra l’interesse pubblico e quello del richiedente alla concessione della cittadinanza italiana che si fonda su ragioni inerenti la sicurezza nazionale. Si tratta di un tipico apprezzamento di merito che appare nella specie immune da vizi di legittimità, e il giudice non può sostituirsi all’Amministrazione in tale apprezzamento di merito.
3.1. Ne deriva che, nei limiti del già citato sindacato estrinseco consentito al giudice in questo tipo di procedimenti, non appaiono sussistenti i vizi lamentati dal ricorrente, alla luce della valutazione dell’Amministrazione della sussistenza di un pericolo attuale e concreto per la sicurezza dello Stato, idonea a legittimare la valutazione negativa in termini di compatibilità dell’interesse pubblico con quello privato.
4. In conclusione, il Collegio respinge l’appello.
Nulla dev’essere disposto in tema di spese del giudizio, non essendosi costituita l’amministrazione appellata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA De OL, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
ZO AR, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ZO AR | NA De OL |
IL SEGRETARIO