TRIB
Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/03/2025, n. 1268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1268 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1066/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
Terza Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1066/2024 tra e per essa la mandataria (c.f. ), in persona del Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. GIUSEPPE AVINO;
Parte opponente e
(c.f. ), nella qualità di erede testamentario unico di CP_1 C.F._1 Per_1
, rappresentato e difeso dall'avv. STEFANO INDINNIMEO;
[...]
Parte opposta e
Controparte_2
, e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
Controparte_6
Parte opposte contumaci
Oggi 19 marzo 2025, innanzi al dott.ssa Enza Faracchio, sono comparsi: per parte opponente, l'avv. Filiberto Pasca, per delega del procuratore costituito;
Per parte opposta l'avv. Stefano Indinnimeo, procuratore costituito. CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Pasca si riporta agli scritti depositati e alle note conclusive depositate in data 7.3.2025, contenenti le ragioni di infondatezza delle deduzioni di controparte soprattutto in merito alla mancata contestazione del successivo provvedimento del G.E. del 30.9.2024, atteso che ciò che conta è la caducazione dell'ordinanza qui opposta del 6.6.2023 di estinzione della procedura ai fini della sua riattivazione e della conseguente distribuzione delle somme incamerate. Confida quindi nell'accoglimento delle conclusioni già rassegnate come da atto di citazione con il favore delle spese di lite.
L'avv. Indinnimeo impugna e contesta le deduzioni avverse riportandosi alle conclusioni depositate in atti e in particolare nelle note del 7.3.2025. pagina 1 di 9 Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott.ssa Enza Faracchio
pagina 2 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Terza Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Enza Faracchio, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1066/2024 promossa da:
e per essa la mandataria (c.f. ), in persona del Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. GIUSEPPE AVINO;
Parte opponente nei confronti di
(c.f. ), nella qualità di erede testamentario unico di CP_1 C.F._1 Per_1
, rappresentato e difeso dall'avv. STEFANO INDINNIMEO;
[...]
Parte opposta nonchè della
Controparte_2
, Controparte_3 Controparte_4 Controparte_7 [...]
Controparte_6
Parte opposte contumaci
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 617 comma 2 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione notificato in data 13.2.2024 Parte_2 creditore procedente (cessionaria del credito già azionato da nella procedura di esecuzione CP_8 immobiliare n. R.G.E. 544/2013, ha convenuto in giudizio , in qualità di debitore Persona_1 esecutato, nonché la Controparte_2 la , la e la
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 chiedendo di accertare la non Controparte_6 imputabilità in capo alla parte opponente della mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento pagina 3 di 9 prima della scadenza del ventennio in violazione del termine di cui all'art. 2668 ter c.c., con conseguente revoca dell'ordinanza depositata in data 18.12.2023 con cui il G.E. aveva dichiarato estinta la procedura esecutiva e con richiesta di distribuzione o assegnazione delle somme già incamerate dalla procedura esecutiva, pari all'importo di € 114.478,00, ricavate dalla vendita di n. 9 lotti, cui era conseguita l'emissione dei rispettivi decreti di trasferimento e segnatamente:
- Decreto di trasferimento n. 2772/18 del 5.7.2018 (lotti sette e otto);
- Decreto di trasferimento n. 114/22 del 11.1.2022 (lotti venti, ventuno e ventidue);
- Decreto di trasferimento n. 213/22 del 11.1.2022 (lotto undici);
- Decreto di trasferimento del 26.4.2022 (lotti due, sei e sedici).
L'opponente ha rappresentato che nell'ambito del procedimento esecutivo il G.E., con ordinanza depositata in data 18.12.2023, aveva rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia dell'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva del 6.6.2023 e aveva fissato il termine per consentire l'introduzione del giudizio di merito inerente all'opposizione agli atti esecutivi spiegata.
Scaduto il termine di cui all'art. 166 c.p.c. e verificata la regolarità del contraddittorio ex art. 171 bis c.p.c., con decreto depositato in data 12.9.2024, il G.U. ha attestato che i convenuti , Persona_1
Controparte_2
, Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 [...] pur ritualmente citati dall'opponente con notifica via pec, Controparte_6 nel rispetto dei termini a comparire, non si sono costituiti e, al contempo, ha confermato la data della prima udienza, come differita d'ufficio ex art. 168 bis comma 4 c.p.c., con decorrenza dalla stessa dei termini indicati dall'art. 171 ter c.p.c..
Con comparsa depositata il 31.10.2024 , erede unico del debitore esecutato CP_1 Per_1
, si è costituito nel presente giudizio di merito impugnando e contestando l'avverso libello
[...] introduttivo, richiamando i principi di diritto già espressi dal G.E. ed evidenziando la natura perentoria del termine di rinnovazione della trascrizione del pignoramento, al cui mancato assolvimento consegue inevitabilmente la declaratoria di estinzione della procedura, con conseguente restituzione delle somme ricavate in favore della parte debitrice ai sensi dell'art. 632 c.p.c..
ha, quindi, concluso per il rigetto dell'opposizione, instando per la conferma CP_1 dell'ordinanza di estinzione resa dal G.E. nell'ambito della procedura esecutiva in data 6.6.2023 con conseguente ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento dai registri immobiliari.
All'udienza del 4.12.2024 sono comparse le parti costituite e la causa è stata rinviata per conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
pagina 4 di 9 All'udienza odierna del 19.3.2025, rassegnate le conclusioni delle parti come da verbale, la causa è stata decisa.
Preliminarmente va confermata la declaratoria di contumacia della
[...] della Controparte_2 Controparte_3
di , della e della
[...] Controparte_4 Controparte_5 [...] parti non costituitesi nel presente procedimento cui l'atto Controparte_6 introduttivo è stato ritualmente notificato via pec in data 13.2.2024.
L'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. in rito si presenta ammissibile, atteso che è stato impugnato il provvedimento con cui il G.E., rilevata la mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento e la conseguente ritenuta inefficacia del pignoramento stesso, aveva dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva per difetto di procedibilità della stessa.
Le situazioni di improcedibilità, oltre che essere oggetto di rilievo d'ufficio da parte del G.E., possono anche essere segnalate al magistrato dalle parti del procedimento, come è avvenuto nel caso di specie per il tramite del professionista delegato.
L'estinzione della procedura esecutiva per mancata rinnovazione del pignoramento rientra nelle ipotesi di estinzione cosiddetta atipica.
Come statuito in sede di legittimità, il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione dichiara l'estinzione del processo esecutivo per cause diverse da quelle tipiche (comportanti piuttosto la declaratoria di improseguibilità, come la sopravvenuta inefficacia del pignoramento per mancata rinnovazione della trascrizione nel termine ventennale di cui agli artt. 2668 bis e 2668 ter cod. civ.) va impugnato con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., che è rimedio tipico avverso gli atti viziati del processo esecutivo (v. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 20/11/2014, n. 24775, nonché Cass. civ., Sez. VI - 3,
Ordinanza, 20/02/2019, n. 4961).
Pertanto, l'ordinanza che accerta la sussistenza dei presupposti per l'estinzione atipica della procedura va considerata suscettibile di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., mentre l'ordinanza che dichiara l'estinzione tipica o rigetta l'istanza di estinzione va impugnata con reclamo ex art. 630 c.p.c..
Nel merito l'opposizione va rigettata per i motivi che seguono.
La questione prospettata circa gli effetti della mancata rinnovazione della trascrizione richiede alcune considerazioni preliminari.
La legge n. 69 del 2009 ha introdotto nel libro sesto del codice civile gli artt. 2668 bis e 2668 ter stabilendo che la trascrizione delle domande giudiziali, del pignoramento e del sequestro conservativo ha effetti temporalmente limitati ad un ventennio.
pagina 5 di 9 Prima della riforma, il codice civile nulla disponeva al riguardo e dette trascrizioni erano efficaci senza termine, ma soggette a cancellazioni.
La ratio di tale novella legislativa è da ricercare nella prevalenza di un interesse pubblicistico alla certezza e stabilità dei rapporti tra privati, in generale, e dei trasferimenti immobiliari, in particolare, su quello del singolo, che vanti un interesse sulla base di un titolo trascritto, ma che abbia manifestato il proprio disinteresse, e si traduce nell'esigenza di garantire che l'indagine compiuta da terzi sui registri immobiliari risulti agevole e sicura, scongiurando ogni dubbio circa l'esistenza di gravami pregiudizievoli che potrebbero risultare opponibili all'eventuale acquirente dell'immobile.
Ciò posto, l'individuazione delle conseguenze collegate alla sopravvenuta inefficacia della trascrizione del pignoramento in pendenza del processo espropriativo ha provocato contrasti interpretativi.
In base a un primo orientamento, secondo cui il pignoramento sarebbe un procedimento che si perfeziona con la notifica al debitore e rispetto al quale la trascrizione opera esclusivamente quale elemento integrativo dell'efficacia dell'atto, la scadenza del termine di efficacia della trascrizione non potrebbe determinare la chiusura anticipata del processo, con la conseguenza che il creditore procedente potrebbe astrattamente procedere con la rinnovazione tardiva della trascrizione.
Un alternativo orientamento, fondato sull'assunto che il pignoramento configurerebbe una fattispecie a formazione progressiva che si perfeziona anche con la trascrizione, la scadenza del termine di efficacia di quest'ultima determinerebbe il venir meno dell'efficacia del pignoramento, imponendo la chiusura anticipata del processo, senza possibilità che una successiva reiterazione della trascrizione consenta la reviviscenza di una procedura esecutiva ormai chiusa.
La giurisprudenza, anche di legittimità, ha finito per aderire a questa seconda impostazione, sancendo che il pignoramento ha natura unitaria, benché a formazione progressiva, e si perfeziona attraverso la notifica dell'atto e la sua trascrizione.
Con specifico riferimento al termine di efficacia della trascrizione del pignoramento, la Corte di legittimità ha statuito che l'art. 2668 ter c.c. va interpretato nel senso che la mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento nel termine ventennale determina la caducazione del processo esecutivo, ivi compreso il pignoramento, restando preclusa la possibilità che il soggetto interessato possa fare luogo ad una rinnovazione tardiva, di sua iniziativa o su termine concesso dal giudice dell'esecuzione, in modo da rivivificare l'originario pignoramento, con salvezza degli atti di disposizione medio tempore posti in essere da parte del debitore pignorato (v. Cass. civ. Sez. III Sent., 20/04/2015, n. 7998, nonché Cass. civ. Sez. III
Sent., 11/03/2016, n. 4751 e Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 14/03/2024, n. 6873).
Pertanto, è compito del giudice dell'esecuzione, nell'esercizio del potere-dovere di verificare se la trascrizione del pignoramento sia efficace o meno, rilevare la sopravvenuta inefficacia della trascrizione del pagina 6 di 9 pignoramento e impedire il compimento di qualunque atto esecutivo, disponendo eventualmente la chiusura anticipata della procedura già intrapresa.
Con riguardo al regime intertemporale dell'art. 2668 ter c.p.c., l'art. 58 della legge n. 69 del 2009 ha stabilito che le disposizioni in essa contenute si applicano anche alle trascrizioni eseguite prima dell'entrata in vigore della legge, con la conseguenza che le trascrizioni del pignoramento devono essere rinnovate entro il ventennio, a prescindere dal momento in cui sono state compiute, anche se il ventennio matura dopo l'entrata in vigore della legge di riforma.
Nella fattispecie in esame, il creditore procedente nell'ambito della procedura esecutiva R.G.E. n. 544/2013 non ha provveduto alla rinnovazione della trascrizione del pignoramento entro il termine ventennale decorrente dalla originaria trascrizione, spirato in data 19.12.2022.
Neanche l'adempimento è stato curato dal creditore cessionario, subentrato con ricorso spiegato in data
24.1.2020 nella posizione del creditore procedente.
L'evento estintivo si è verificato in data 19.12.2022, data successiva al subentro nella procedura del cessionario, atteso che la trascrizione del pignoramento immobiliare non è stata rinnovata nel termine ventennale di cui agli artt. 2268 bis e 2668 ter c.c.; di conseguenza, caducato il pignoramento originario, tutti i creditori compreso il cessionario non possono più avvalersi dell'efficacia del pignoramento di cui non è stata rinnovata la trascrizione.
Pertanto, va confermata la declaratoria di estinzione atipica (rectius di improcedibilità) della procedura esecutiva R.G.E. n. 544/2013.
Ciò detto, occorre verificare quali siano gli effetti della chiusura anticipata sulle operazioni di distribuzione delle somme incamerate dalla procedura esecutiva per gli atti legittimamente compiuti prima della declaratoria di estinzione.
L'art. 632, comma 2, c.p.c. sugli effetti dell'estinzione in generale stabilisce che, se l'estinzione del processo esecutivo si verifica prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, essa rende inefficaci gli atti compiuti, mentre, se avviene dopo l'aggiudicazione o l'assegnazione, la somma ricavata è consegnata al debitore.
Quindi, qualora l'estinzione avvenga dopo l'aggiudicazione o l'assegnazione, il debitore perde comunque il bene pignorato e il suo diritto sulla cosa si trasforma in diritto sulla somma ricavata.
Il consolidamento degli effetti degli atti esecutivi in favore dei terzi aggiudicatari o assegnatari trova ulteriore conferma nel disposto dell'art. 187 bis disp. att. c.p.c., che espressamente si riferisce sia alle ipotesi di estinzione che alle ipotesi di chiusura anticipata.
Ciò detto, a fronte della dichiarata improseguibilità della procedura, deve ritenersi applicabile il disposto dell'art. 632 c.p.c. (cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Sent., 26/06/2015, n. 13190).
pagina 7 di 9 Sopraggiunta una condizione di improseguibilità della procedura esecutiva, pur costituente una forma di estinzione atipica della stessa, infatti, la procedura non può andare oltre e nessun ulteriore atto esecutivo può essere compiuto, neanche la distribuzione delle somme già incamerate.
Il vulnus creatosi nell'ambito della procedura esecutiva a seguito della mancata rinnovazione dell'originario pignoramento non ha consentito alla stessa di proseguire, con la conseguenza che il G.E. non poteva ordinare che si procedesse alla distribuzione delle somme incamerate tra i creditori a fronte di un evento – la mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento – che spiega i suoi effetti a decorrere dalla data di cessazione dell'efficacia della originaria trascrizione.
Il mancato assolvimento dell'onere di rinnovazione della trascrizione del pignoramento, cui è conseguita l'estinzione della procedura esecutiva, quindi, ha precluso anche l'accesso alla fase distributiva del processo di espropriazione forzata.
Irrilevante è la circostanza che la rinnovazione della trascrizione non potesse riguardare il pignoramento già cancellato con riferimento agli immobili aggiudicati e trasferiti, atteso che la rinnovazione della trascrizione, pur riferita agli ulteriori beni oggetto della procedura, avrebbe consentito la prosecuzione della stessa e il passaggio alla fase di distribuzione mai aperta.
Con riferimento al rilievo sulla mancata assegnazione delle somme incamerate ex 41 pure prevista Pt_3 nell'ordinanza di vendita, si evidenzia che tale aspetto non è rilevante nella presente sede, atteso che il creditore munito del privilegio fondiario ben avrebbe potuto spiegare apposita istanza per l'assegnazione delle somme – secondo una diffusa prassi – e che eventuali inadempienze del professionista delegato sul punto non possono incidere sull'accertamento della condizione di improseguibilità della procedura.
Nel caso di specie, poi, esaminando lo storico del fascicolo allegato dall'opponente non si evince che sia stata formulata alcuna istanza per il riconoscimento dei benefici ex art. 41 T.U.B..
Infine, vista l'ulteriore contestazione sul mancato rispetto del contraddittorio svolta in sede conclusionale, vale la pena evidenziare che il rilievo sulla improseguibilità della procedura può essere operato in via ufficiosa dal G.E. e che rispetto a tale situazione il diritto di difesa della parte può esplicarsi attraverso l'istanza di revoca dell'ordinanza o l'opposizione agli atti esecutivi avverso la stessa.
A ciò si aggiunga che, anche se il G.E. avesse previamente convocato le parti, non si sarebbe potuti addivenire ad un diverso approdo rispetto al provvedimento adottato, considerato che la condizione di improseguibilità va fatta risalire alla data di cessazione dell'efficacia della trascrizione non rinnovata e non alla pronuncia del G.E., con la conseguenza che una distribuzione postuma del ricavato non sarebbe stata comunque regolare.
In definitiva, quindi, anche con riguardo al profilo attinente alla invocata distribuzione, l'opposizione è infondata e va rigettata. pagina 8 di 9 Le spese di lite relative nei rapporti tra le parti costituite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, considerate le attività effettivamente svolte e applicando valori prossimi ai minimi vista la sostanziale reiterazione delle difese già esposte nella fase cautelare, il mancato svolgimento di istruttoria in senso stretto e la semplificazione della fase decisionale (fase studio € 1.300,00, fase introduttiva € 850,00, fase di trattazione € 2.850,00, fase decisionale
€ 2.200,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, ogni diversa istanza disattesa, rigettata e/o assorbita, così dispone:
1. Conferma la declaratoria di contumacia della
[...] della di Controparte_2 Controparte_3 [...]
, della e della CP_4 Controparte_5 Controparte_6
[...]
2. Rigetta l'opposizione proposta da , in nome e per conto di Parte_2 Parte_1
[...]
3. Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di , CP_1 liquidando le stesse in € 7.200,00, oltre rimborso per spese forfettarie pari al 15% del compenso liquidato, C.P.A. e IVA, se dovuta, come per legge, oltre spese vive occorse e occorrende, con attribuzione all'avv. STEFANO INDINNIMEO per dichiarato anticipo.
Salerno, 19 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Enza Faracchio
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
Terza Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1066/2024 tra e per essa la mandataria (c.f. ), in persona del Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. GIUSEPPE AVINO;
Parte opponente e
(c.f. ), nella qualità di erede testamentario unico di CP_1 C.F._1 Per_1
, rappresentato e difeso dall'avv. STEFANO INDINNIMEO;
[...]
Parte opposta e
Controparte_2
, e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
Controparte_6
Parte opposte contumaci
Oggi 19 marzo 2025, innanzi al dott.ssa Enza Faracchio, sono comparsi: per parte opponente, l'avv. Filiberto Pasca, per delega del procuratore costituito;
Per parte opposta l'avv. Stefano Indinnimeo, procuratore costituito. CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Pasca si riporta agli scritti depositati e alle note conclusive depositate in data 7.3.2025, contenenti le ragioni di infondatezza delle deduzioni di controparte soprattutto in merito alla mancata contestazione del successivo provvedimento del G.E. del 30.9.2024, atteso che ciò che conta è la caducazione dell'ordinanza qui opposta del 6.6.2023 di estinzione della procedura ai fini della sua riattivazione e della conseguente distribuzione delle somme incamerate. Confida quindi nell'accoglimento delle conclusioni già rassegnate come da atto di citazione con il favore delle spese di lite.
L'avv. Indinnimeo impugna e contesta le deduzioni avverse riportandosi alle conclusioni depositate in atti e in particolare nelle note del 7.3.2025. pagina 1 di 9 Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott.ssa Enza Faracchio
pagina 2 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Terza Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Enza Faracchio, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1066/2024 promossa da:
e per essa la mandataria (c.f. ), in persona del Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. GIUSEPPE AVINO;
Parte opponente nei confronti di
(c.f. ), nella qualità di erede testamentario unico di CP_1 C.F._1 Per_1
, rappresentato e difeso dall'avv. STEFANO INDINNIMEO;
[...]
Parte opposta nonchè della
Controparte_2
, Controparte_3 Controparte_4 Controparte_7 [...]
Controparte_6
Parte opposte contumaci
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 617 comma 2 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione notificato in data 13.2.2024 Parte_2 creditore procedente (cessionaria del credito già azionato da nella procedura di esecuzione CP_8 immobiliare n. R.G.E. 544/2013, ha convenuto in giudizio , in qualità di debitore Persona_1 esecutato, nonché la Controparte_2 la , la e la
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 chiedendo di accertare la non Controparte_6 imputabilità in capo alla parte opponente della mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento pagina 3 di 9 prima della scadenza del ventennio in violazione del termine di cui all'art. 2668 ter c.c., con conseguente revoca dell'ordinanza depositata in data 18.12.2023 con cui il G.E. aveva dichiarato estinta la procedura esecutiva e con richiesta di distribuzione o assegnazione delle somme già incamerate dalla procedura esecutiva, pari all'importo di € 114.478,00, ricavate dalla vendita di n. 9 lotti, cui era conseguita l'emissione dei rispettivi decreti di trasferimento e segnatamente:
- Decreto di trasferimento n. 2772/18 del 5.7.2018 (lotti sette e otto);
- Decreto di trasferimento n. 114/22 del 11.1.2022 (lotti venti, ventuno e ventidue);
- Decreto di trasferimento n. 213/22 del 11.1.2022 (lotto undici);
- Decreto di trasferimento del 26.4.2022 (lotti due, sei e sedici).
L'opponente ha rappresentato che nell'ambito del procedimento esecutivo il G.E., con ordinanza depositata in data 18.12.2023, aveva rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia dell'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva del 6.6.2023 e aveva fissato il termine per consentire l'introduzione del giudizio di merito inerente all'opposizione agli atti esecutivi spiegata.
Scaduto il termine di cui all'art. 166 c.p.c. e verificata la regolarità del contraddittorio ex art. 171 bis c.p.c., con decreto depositato in data 12.9.2024, il G.U. ha attestato che i convenuti , Persona_1
Controparte_2
, Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 [...] pur ritualmente citati dall'opponente con notifica via pec, Controparte_6 nel rispetto dei termini a comparire, non si sono costituiti e, al contempo, ha confermato la data della prima udienza, come differita d'ufficio ex art. 168 bis comma 4 c.p.c., con decorrenza dalla stessa dei termini indicati dall'art. 171 ter c.p.c..
Con comparsa depositata il 31.10.2024 , erede unico del debitore esecutato CP_1 Per_1
, si è costituito nel presente giudizio di merito impugnando e contestando l'avverso libello
[...] introduttivo, richiamando i principi di diritto già espressi dal G.E. ed evidenziando la natura perentoria del termine di rinnovazione della trascrizione del pignoramento, al cui mancato assolvimento consegue inevitabilmente la declaratoria di estinzione della procedura, con conseguente restituzione delle somme ricavate in favore della parte debitrice ai sensi dell'art. 632 c.p.c..
ha, quindi, concluso per il rigetto dell'opposizione, instando per la conferma CP_1 dell'ordinanza di estinzione resa dal G.E. nell'ambito della procedura esecutiva in data 6.6.2023 con conseguente ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento dai registri immobiliari.
All'udienza del 4.12.2024 sono comparse le parti costituite e la causa è stata rinviata per conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
pagina 4 di 9 All'udienza odierna del 19.3.2025, rassegnate le conclusioni delle parti come da verbale, la causa è stata decisa.
Preliminarmente va confermata la declaratoria di contumacia della
[...] della Controparte_2 Controparte_3
di , della e della
[...] Controparte_4 Controparte_5 [...] parti non costituitesi nel presente procedimento cui l'atto Controparte_6 introduttivo è stato ritualmente notificato via pec in data 13.2.2024.
L'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. in rito si presenta ammissibile, atteso che è stato impugnato il provvedimento con cui il G.E., rilevata la mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento e la conseguente ritenuta inefficacia del pignoramento stesso, aveva dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva per difetto di procedibilità della stessa.
Le situazioni di improcedibilità, oltre che essere oggetto di rilievo d'ufficio da parte del G.E., possono anche essere segnalate al magistrato dalle parti del procedimento, come è avvenuto nel caso di specie per il tramite del professionista delegato.
L'estinzione della procedura esecutiva per mancata rinnovazione del pignoramento rientra nelle ipotesi di estinzione cosiddetta atipica.
Come statuito in sede di legittimità, il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione dichiara l'estinzione del processo esecutivo per cause diverse da quelle tipiche (comportanti piuttosto la declaratoria di improseguibilità, come la sopravvenuta inefficacia del pignoramento per mancata rinnovazione della trascrizione nel termine ventennale di cui agli artt. 2668 bis e 2668 ter cod. civ.) va impugnato con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., che è rimedio tipico avverso gli atti viziati del processo esecutivo (v. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 20/11/2014, n. 24775, nonché Cass. civ., Sez. VI - 3,
Ordinanza, 20/02/2019, n. 4961).
Pertanto, l'ordinanza che accerta la sussistenza dei presupposti per l'estinzione atipica della procedura va considerata suscettibile di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., mentre l'ordinanza che dichiara l'estinzione tipica o rigetta l'istanza di estinzione va impugnata con reclamo ex art. 630 c.p.c..
Nel merito l'opposizione va rigettata per i motivi che seguono.
La questione prospettata circa gli effetti della mancata rinnovazione della trascrizione richiede alcune considerazioni preliminari.
La legge n. 69 del 2009 ha introdotto nel libro sesto del codice civile gli artt. 2668 bis e 2668 ter stabilendo che la trascrizione delle domande giudiziali, del pignoramento e del sequestro conservativo ha effetti temporalmente limitati ad un ventennio.
pagina 5 di 9 Prima della riforma, il codice civile nulla disponeva al riguardo e dette trascrizioni erano efficaci senza termine, ma soggette a cancellazioni.
La ratio di tale novella legislativa è da ricercare nella prevalenza di un interesse pubblicistico alla certezza e stabilità dei rapporti tra privati, in generale, e dei trasferimenti immobiliari, in particolare, su quello del singolo, che vanti un interesse sulla base di un titolo trascritto, ma che abbia manifestato il proprio disinteresse, e si traduce nell'esigenza di garantire che l'indagine compiuta da terzi sui registri immobiliari risulti agevole e sicura, scongiurando ogni dubbio circa l'esistenza di gravami pregiudizievoli che potrebbero risultare opponibili all'eventuale acquirente dell'immobile.
Ciò posto, l'individuazione delle conseguenze collegate alla sopravvenuta inefficacia della trascrizione del pignoramento in pendenza del processo espropriativo ha provocato contrasti interpretativi.
In base a un primo orientamento, secondo cui il pignoramento sarebbe un procedimento che si perfeziona con la notifica al debitore e rispetto al quale la trascrizione opera esclusivamente quale elemento integrativo dell'efficacia dell'atto, la scadenza del termine di efficacia della trascrizione non potrebbe determinare la chiusura anticipata del processo, con la conseguenza che il creditore procedente potrebbe astrattamente procedere con la rinnovazione tardiva della trascrizione.
Un alternativo orientamento, fondato sull'assunto che il pignoramento configurerebbe una fattispecie a formazione progressiva che si perfeziona anche con la trascrizione, la scadenza del termine di efficacia di quest'ultima determinerebbe il venir meno dell'efficacia del pignoramento, imponendo la chiusura anticipata del processo, senza possibilità che una successiva reiterazione della trascrizione consenta la reviviscenza di una procedura esecutiva ormai chiusa.
La giurisprudenza, anche di legittimità, ha finito per aderire a questa seconda impostazione, sancendo che il pignoramento ha natura unitaria, benché a formazione progressiva, e si perfeziona attraverso la notifica dell'atto e la sua trascrizione.
Con specifico riferimento al termine di efficacia della trascrizione del pignoramento, la Corte di legittimità ha statuito che l'art. 2668 ter c.c. va interpretato nel senso che la mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento nel termine ventennale determina la caducazione del processo esecutivo, ivi compreso il pignoramento, restando preclusa la possibilità che il soggetto interessato possa fare luogo ad una rinnovazione tardiva, di sua iniziativa o su termine concesso dal giudice dell'esecuzione, in modo da rivivificare l'originario pignoramento, con salvezza degli atti di disposizione medio tempore posti in essere da parte del debitore pignorato (v. Cass. civ. Sez. III Sent., 20/04/2015, n. 7998, nonché Cass. civ. Sez. III
Sent., 11/03/2016, n. 4751 e Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 14/03/2024, n. 6873).
Pertanto, è compito del giudice dell'esecuzione, nell'esercizio del potere-dovere di verificare se la trascrizione del pignoramento sia efficace o meno, rilevare la sopravvenuta inefficacia della trascrizione del pagina 6 di 9 pignoramento e impedire il compimento di qualunque atto esecutivo, disponendo eventualmente la chiusura anticipata della procedura già intrapresa.
Con riguardo al regime intertemporale dell'art. 2668 ter c.p.c., l'art. 58 della legge n. 69 del 2009 ha stabilito che le disposizioni in essa contenute si applicano anche alle trascrizioni eseguite prima dell'entrata in vigore della legge, con la conseguenza che le trascrizioni del pignoramento devono essere rinnovate entro il ventennio, a prescindere dal momento in cui sono state compiute, anche se il ventennio matura dopo l'entrata in vigore della legge di riforma.
Nella fattispecie in esame, il creditore procedente nell'ambito della procedura esecutiva R.G.E. n. 544/2013 non ha provveduto alla rinnovazione della trascrizione del pignoramento entro il termine ventennale decorrente dalla originaria trascrizione, spirato in data 19.12.2022.
Neanche l'adempimento è stato curato dal creditore cessionario, subentrato con ricorso spiegato in data
24.1.2020 nella posizione del creditore procedente.
L'evento estintivo si è verificato in data 19.12.2022, data successiva al subentro nella procedura del cessionario, atteso che la trascrizione del pignoramento immobiliare non è stata rinnovata nel termine ventennale di cui agli artt. 2268 bis e 2668 ter c.c.; di conseguenza, caducato il pignoramento originario, tutti i creditori compreso il cessionario non possono più avvalersi dell'efficacia del pignoramento di cui non è stata rinnovata la trascrizione.
Pertanto, va confermata la declaratoria di estinzione atipica (rectius di improcedibilità) della procedura esecutiva R.G.E. n. 544/2013.
Ciò detto, occorre verificare quali siano gli effetti della chiusura anticipata sulle operazioni di distribuzione delle somme incamerate dalla procedura esecutiva per gli atti legittimamente compiuti prima della declaratoria di estinzione.
L'art. 632, comma 2, c.p.c. sugli effetti dell'estinzione in generale stabilisce che, se l'estinzione del processo esecutivo si verifica prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, essa rende inefficaci gli atti compiuti, mentre, se avviene dopo l'aggiudicazione o l'assegnazione, la somma ricavata è consegnata al debitore.
Quindi, qualora l'estinzione avvenga dopo l'aggiudicazione o l'assegnazione, il debitore perde comunque il bene pignorato e il suo diritto sulla cosa si trasforma in diritto sulla somma ricavata.
Il consolidamento degli effetti degli atti esecutivi in favore dei terzi aggiudicatari o assegnatari trova ulteriore conferma nel disposto dell'art. 187 bis disp. att. c.p.c., che espressamente si riferisce sia alle ipotesi di estinzione che alle ipotesi di chiusura anticipata.
Ciò detto, a fronte della dichiarata improseguibilità della procedura, deve ritenersi applicabile il disposto dell'art. 632 c.p.c. (cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Sent., 26/06/2015, n. 13190).
pagina 7 di 9 Sopraggiunta una condizione di improseguibilità della procedura esecutiva, pur costituente una forma di estinzione atipica della stessa, infatti, la procedura non può andare oltre e nessun ulteriore atto esecutivo può essere compiuto, neanche la distribuzione delle somme già incamerate.
Il vulnus creatosi nell'ambito della procedura esecutiva a seguito della mancata rinnovazione dell'originario pignoramento non ha consentito alla stessa di proseguire, con la conseguenza che il G.E. non poteva ordinare che si procedesse alla distribuzione delle somme incamerate tra i creditori a fronte di un evento – la mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento – che spiega i suoi effetti a decorrere dalla data di cessazione dell'efficacia della originaria trascrizione.
Il mancato assolvimento dell'onere di rinnovazione della trascrizione del pignoramento, cui è conseguita l'estinzione della procedura esecutiva, quindi, ha precluso anche l'accesso alla fase distributiva del processo di espropriazione forzata.
Irrilevante è la circostanza che la rinnovazione della trascrizione non potesse riguardare il pignoramento già cancellato con riferimento agli immobili aggiudicati e trasferiti, atteso che la rinnovazione della trascrizione, pur riferita agli ulteriori beni oggetto della procedura, avrebbe consentito la prosecuzione della stessa e il passaggio alla fase di distribuzione mai aperta.
Con riferimento al rilievo sulla mancata assegnazione delle somme incamerate ex 41 pure prevista Pt_3 nell'ordinanza di vendita, si evidenzia che tale aspetto non è rilevante nella presente sede, atteso che il creditore munito del privilegio fondiario ben avrebbe potuto spiegare apposita istanza per l'assegnazione delle somme – secondo una diffusa prassi – e che eventuali inadempienze del professionista delegato sul punto non possono incidere sull'accertamento della condizione di improseguibilità della procedura.
Nel caso di specie, poi, esaminando lo storico del fascicolo allegato dall'opponente non si evince che sia stata formulata alcuna istanza per il riconoscimento dei benefici ex art. 41 T.U.B..
Infine, vista l'ulteriore contestazione sul mancato rispetto del contraddittorio svolta in sede conclusionale, vale la pena evidenziare che il rilievo sulla improseguibilità della procedura può essere operato in via ufficiosa dal G.E. e che rispetto a tale situazione il diritto di difesa della parte può esplicarsi attraverso l'istanza di revoca dell'ordinanza o l'opposizione agli atti esecutivi avverso la stessa.
A ciò si aggiunga che, anche se il G.E. avesse previamente convocato le parti, non si sarebbe potuti addivenire ad un diverso approdo rispetto al provvedimento adottato, considerato che la condizione di improseguibilità va fatta risalire alla data di cessazione dell'efficacia della trascrizione non rinnovata e non alla pronuncia del G.E., con la conseguenza che una distribuzione postuma del ricavato non sarebbe stata comunque regolare.
In definitiva, quindi, anche con riguardo al profilo attinente alla invocata distribuzione, l'opposizione è infondata e va rigettata. pagina 8 di 9 Le spese di lite relative nei rapporti tra le parti costituite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, considerate le attività effettivamente svolte e applicando valori prossimi ai minimi vista la sostanziale reiterazione delle difese già esposte nella fase cautelare, il mancato svolgimento di istruttoria in senso stretto e la semplificazione della fase decisionale (fase studio € 1.300,00, fase introduttiva € 850,00, fase di trattazione € 2.850,00, fase decisionale
€ 2.200,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, ogni diversa istanza disattesa, rigettata e/o assorbita, così dispone:
1. Conferma la declaratoria di contumacia della
[...] della di Controparte_2 Controparte_3 [...]
, della e della CP_4 Controparte_5 Controparte_6
[...]
2. Rigetta l'opposizione proposta da , in nome e per conto di Parte_2 Parte_1
[...]
3. Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di , CP_1 liquidando le stesse in € 7.200,00, oltre rimborso per spese forfettarie pari al 15% del compenso liquidato, C.P.A. e IVA, se dovuta, come per legge, oltre spese vive occorse e occorrende, con attribuzione all'avv. STEFANO INDINNIMEO per dichiarato anticipo.
Salerno, 19 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Enza Faracchio
pagina 9 di 9