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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 24/10/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 632/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Sara ANTONELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
C.F.: ) con il patrocinio degli Avv.ti COSTA MARIO e Parte_1 C.F._1
RI CA
-attrice opponente-
CONTRO
C.F.: ) con il patrocinio dell'Avv. FAGGELLA PELLEGRINO Controparte_1 P.IVA_1
ON CH
*
Parte opposta ha discusso la causa e ha precisato le conclusioni come da verbale dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 21.10.2025.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in giudizio per Parte_1 Controparte_1 svolgere opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 88/2023 emesso dal Tribunale di Enna in data
6.03.2023 nel procedimento monitorio iscritto al n. 195/2023 R.G.
Con il decreto ingiuntivo opposto il Tribunale di Enna ha ingiunto all'opponente il pagamento di €
5.347,81, oltre ad interessi come in domanda, in forza in forza di fatture emesse per la fornitura di gas naturale rimaste insolute.
In particolare, l'opponente ha eccepito: (i) l'inesistenza del credito;
(ii) l'intervenuta prescrizione del credito ai sensi della Legge di Bilancio 2018 (n. 205/17).
Parte opponente ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Instauratosi il contraddittorio, si è ritualmente costituita in giudizio parte opposta, contestando quanto ex adverso dedotto ed eccependo: (i) in via preliminare, il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie tra utenti e fornitori di energia;
(ii) nel merito, l'infondatezza in fatto e diritto dell'opposizione.
Ha chiesto, dunque, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto dell'opposizione avversaria e la conferma del decreto ingiuntivo per la minor somma € 5.279,59, avendo riconosciuto parzialmente la prescrizione del credito per l'importo di € 210,70.
Con note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. entro il termine perentorio del 30.09.2025 entrambe le parti hanno dato atto di aver transatto la controversia con separato atto e hanno chiesto, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Indi, il Tribunale ha fissato l'udienza per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Lette le note scritte depositate da parte opposta entro il termine perentorio del 21.10.2025, e ritenuta così discussa la causa, nonché rilevato che nessuna delle parti ha chiesto la trattazione in presenza dell'udienza del 21.10.2025, la causa viene decisa sulla scorta dei motivi di seguito esposti.
Il Tribunale ritiene che debba dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo le parti, con separato atto, transatto la controversia chiedendo concordemente, previa revoca del decreto ingiuntivo n. 88/2023 emesso dal Tribunale di Enna nel procedimento monitorio iscritto al n. 195/2023 R.G., di dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite.
***
P.Q.M.
Il Tribunale di Enna ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 88/2023 emesso dal Tribunale di Enna in data 06.03.2023 nel procedimento monitorio iscritto al n. 195/2023 R.G.;
2) dichiara cessata la materia del contendere;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Enna, 24/10/2025
Il Giudice
dott.ssa Sara Antonelli
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Sara ANTONELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
C.F.: ) con il patrocinio degli Avv.ti COSTA MARIO e Parte_1 C.F._1
RI CA
-attrice opponente-
CONTRO
C.F.: ) con il patrocinio dell'Avv. FAGGELLA PELLEGRINO Controparte_1 P.IVA_1
ON CH
*
Parte opposta ha discusso la causa e ha precisato le conclusioni come da verbale dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 21.10.2025.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in giudizio per Parte_1 Controparte_1 svolgere opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 88/2023 emesso dal Tribunale di Enna in data
6.03.2023 nel procedimento monitorio iscritto al n. 195/2023 R.G.
Con il decreto ingiuntivo opposto il Tribunale di Enna ha ingiunto all'opponente il pagamento di €
5.347,81, oltre ad interessi come in domanda, in forza in forza di fatture emesse per la fornitura di gas naturale rimaste insolute.
In particolare, l'opponente ha eccepito: (i) l'inesistenza del credito;
(ii) l'intervenuta prescrizione del credito ai sensi della Legge di Bilancio 2018 (n. 205/17).
Parte opponente ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Instauratosi il contraddittorio, si è ritualmente costituita in giudizio parte opposta, contestando quanto ex adverso dedotto ed eccependo: (i) in via preliminare, il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie tra utenti e fornitori di energia;
(ii) nel merito, l'infondatezza in fatto e diritto dell'opposizione.
Ha chiesto, dunque, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto dell'opposizione avversaria e la conferma del decreto ingiuntivo per la minor somma € 5.279,59, avendo riconosciuto parzialmente la prescrizione del credito per l'importo di € 210,70.
Con note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. entro il termine perentorio del 30.09.2025 entrambe le parti hanno dato atto di aver transatto la controversia con separato atto e hanno chiesto, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Indi, il Tribunale ha fissato l'udienza per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Lette le note scritte depositate da parte opposta entro il termine perentorio del 21.10.2025, e ritenuta così discussa la causa, nonché rilevato che nessuna delle parti ha chiesto la trattazione in presenza dell'udienza del 21.10.2025, la causa viene decisa sulla scorta dei motivi di seguito esposti.
Il Tribunale ritiene che debba dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo le parti, con separato atto, transatto la controversia chiedendo concordemente, previa revoca del decreto ingiuntivo n. 88/2023 emesso dal Tribunale di Enna nel procedimento monitorio iscritto al n. 195/2023 R.G., di dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Enna ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 88/2023 emesso dal Tribunale di Enna in data 06.03.2023 nel procedimento monitorio iscritto al n. 195/2023 R.G.;
2) dichiara cessata la materia del contendere;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Enna, 24/10/2025
Il Giudice
dott.ssa Sara Antonelli
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