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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/03/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 398/2024 R.G., introitata per la decisione all'udienza del giorno 21 novembre 2024, promossa da (c.f.. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dell'avv. Eleonora Antonuccio (c.f.:
), che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, C.F._2 attrice contro
, (c.f.: ), e Controparte_1 C.F._3 CP_2
, (c.f.: ), rappresentati e difesi giusta
[...] C.F._4 procura in atti, convenuti
avente a oggetto: azione revocatoria.
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione, notificato in data 22.01.2024 e depositato in data 31.01.2024, ha convenuto in giudizio i coniugi Parte_1
e chiedendo dichiararsi l'inefficacia, ai Controparte_1 CP_2 sensi dell'art. 2901 c.c., del contratto di donazione stipulato da CP_1
– in qualità di donante – e da – in qualità di donataria
[...] CP_2
– con atto pubblico a rogito del notaio del 20.07.2021, rep. Persona_1
9111, racc. 3618, avente quale oggetto la nuda proprietà per l'intero, gravata dal diritto di usufrutto di cui il donante ha riservato in suo favore la titolarità,
“dei seguenti immobili con piccola porzione di terreno annessa, siti nel Comune di Rometta, frazione Marea, contrada Fondaco Nuovo, S.S. 113, facenti parte del fabbricato denominato "Residence del Sole", composto da un unico corpo di fabbrica a quattro elevazioni fuori terra, piano cantinato e terrazza e precisamente: A) appartamento per civile abitazione al piano terra, interno 2 (due), composto da ingresso, tre vani, due w.c., accessori ed annessa piccola corte di pertinenza sottostante ed in parte adiacente al box di cui infra, alla quale si accede dalla veranda chiusa a vetri dell'appartamento, il tutto confinante nell'insieme e unitamente alla corte, con corte di pertinenza dell'interno 1 (uno), con appartamento interno 1 (uno), vano scala, portico, con fabbricato di proprietà Giunta, stradella privata, salvo altri. Nel catasto fabbricati del Comune di Rometta, foglio 2, particella 3272, sub 10, via Nazionale n. SN, piano T, categoria A/2, classe 9, vani 6, superficie catastale mq. 143, totale escluse aree scoperte mq. 129, rendita euro 402,84, correttamente intestato al donante;
una parte della corte è catastata insieme all'appartamento, mentre la parte residua, di circa mq. 89 (ottantanove) è censita al Catasto terreni del Comune di Rometta al foglio 2, particella 3321, agrumeto, classe 2, centiare 89, reddito dominicale euro 3,09, reddito agrario euro 1,01, correttamente intestato al donante;
B) box auto al piano primo sottostrada, di pertinenza dell'appartamento, di circa mq. 32 (trentadue), confinante con terrapieno da due lati, spazio di manovra, altro box auto e terreno di cui infra. Nel catasto fabbricati del Comune di Rometta, foglio 2, particella 3272, sub 29, via Nazionale, piano S1, categoria C/6, classe 3, metri quadrati 32, rendita euro 71,06, correttamente intestato al donante” (cfr. atto pubblico di donazione versato in atti). A fondamento della domanda azionata, parte attrice ha esposto di vantare un credito risarcitorio nei confronti del donante, da illecito civile e penale, generatosi al verificarsi del fatto di reato di cui all'art. 612 bis c. 2 c.p., accertato con sentenza del Tribunale di Messina n. 1270/2022 del 10.06.2022
– confermata con sentenza n. 459/2023 della Corte d'Appello di Messina del 15.03.2023 – di condanna dell'odierno convenuto, tra l'altro, al pagamento di una somma pari a € 5.000,00 a titolo di provvisionale e con tempus commissi delicti da giugno 2014 a dicembre 2018. Ha, quindi, allegato la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 2901 c.c. per l'accoglimento della domanda revocatoria, ossia la sussistenza dell'eventus damni e la consapevolezza da parte del debitore del pregiudizio arrecato dall'atto di donazione, avendo nelle more del procedimento penale di poi definito in Controparte_1 primo grado con la suddetta sentenza e a seguito di udienza dibattimentale del 21.06.2021 di escussione testi, adottato l'atto di disposizione del proprio patrimonio immobiliare, così compromettendo la garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c. Con comparsa di costituzione depositata in data 5.04.2024, i convenuti hanno contestato le domande avversarie negando che la donazione non avesse pregiudicato le ragioni del creditore in revocatoria ed allegando che è titolare della quota di 2/3 di un immobile sito in Controparte_1
Roccavaldina (ME) di 68 mq di superficie e su due elevazioni, stimandone il valore in € 325,00 mq;
hanno altresì lamentato l'abuso del diritto, sub specie di abuso del processo, da parte del creditore, proponendo domanda di condanna per lite temeraria a carico di quest'ultimo; il convenuto donante ha altresì offerto banco iudicis la somma di € 5.000,00, depositando in data 19.06.2024 copia fotostatica di assegno circolare n. 6079749752-11, non
2 trasferibile, dell'importo di € 5.000,00, intestato all'attore e datato 5.04.2024, con M.P.S. quale banca trattaria;
tale offerta non è stata accettata.
La domanda revocatoria proposta da è fondata e Parte_1 deve, pertanto, essere accolta. Come è noto, l'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. e ss., costituisce un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale in favore dei creditori,
i quali sono legittimati ad esercitarla al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia nei loro confronti dell'atto di disposizione compiuto dal debitore, quando ricorrono tre requisiti, uno di natura oggettiva, l' eventus damni, ovvero l'obiettivo ed effettivo pregiudizio arrecato al creditore dall'atto di disposizione a contenuto patrimoniale, che abbia comportato una modificazione della situazione economica del debitore, lesiva della garanzia generica assicurata a ciascun creditore, ai sensi dell'art. 2740 c.c., e due di natura soggettiva, la scientia damni del debitore, vale a dire la consapevolezza del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore (o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, che l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento) e - ma solo con riferimento agli atti a titolo oneroso - la scientia damni da parte del terzo, consistente nella consapevolezza acquisita da quest'ultimo del pregiudizio che l'atto posto in essere dal debitore poteva arrecare alle ragioni dei creditori (cfr., Cass. Civ., sez. VI, 03.12.2014, n. 25614; conf. Cass. Civ., sez. VI, 18.06.2019, n. 16221, ha precisato che “in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato”), mentre non si pretende né l'intenzione del debitore di nuocere ai creditori (Cass. Civ. n. 14274/99; Cass. Civ. n. 27546/14), né la prova che il terzo avesse conoscenza specifica del credito di cui si invoca la tutela revocatoria (Cass. Civ. 20.02.1989 n. 987).
Nel caso, invece, di atto a titolo gratuito, il requisito della scientia damni da parte del terzo non è richiesto, essendo sufficiente, per l'accoglibilità della domanda, la sussistenza degli altri due requisiti, ovvero dell'eventus damni e della scientia damni (cfr. Cass. Civ., sez. III, 22.08.2007, n. 17867; Cass. Civ., sez. III, 27.10.2015, n. 21808, per la quale “trattandosi di atto a titolo gratuito, sono del tutto irrilevanti le problematiche connesse alla partecipatio fraudis del terzo, segnatamente disciplinate nel n. 2 della medesima disposizione: e invero, con riferimento a tali atti, non rileva l'atteggiamento psicologico del terzo, considerato che al beneficiario, qui certat de lucro
3 captando, la legge preferisce tout court il creditore, qui certat de damno vitando”). Ciò posto, nel caso di specie, devono ritenersi integrati tutti i requisiti richiesti dall'art. 2901 c.c. per la revocatoria ordinaria dell'atto di disposizione patrimoniale oggetto di causa. Parte attrice ha, infatti, dimostrato la propria legittimazione ad causam, consistente nella esistenza di una ragione di credito discendente dalla commissione da parte dell'odierno convenuto e a danno dell'odierno attore del delitto di cui all'art. 612 bis c.p., in epoca anteriore all'adozione dell'atto dispositivo oggetto dell'azione revocatoria;
il credito quindi preesisteva alla donazione essendo noto che, secondo l'orientamento consolidato in argomento sia della giurisprudenza di merito che di legittimità secondo cui
“qualora il credito derivi da un atto illecito, l'anteriorità rispetto all'atto dispositivo del debitore va riscontrata con riferimento al momento di insorgenza del credito stesso e non già rispetto a quello del suo accertamento giudiziale” (Tribunale Vicenza sez. I, 11/05/2023, n.878, Cass. Civ. n. 25879/23). L'azione revocatoria ordinaria può essere proposta non solo da chi al momento dell'atto dispositivo era titolare di un credito certo ed esigibile, ma anche dal titolare di un credito litigioso, non essendo necessaria una ragione di credito accertata giudizialmente, purché l'esistenza del credito contestato non si rilevi prima facie pretestuosa e possa valutarsi come probabile (cfr. Cass. Civ., sez. III, 31.01.2019, n. 2777; Cass. Civ., sez. III, 18.09.2015, n. 18321;
Cass. Civ., sez. III, 09.02.2012, n. 1893). Sussiste, poi, il requisito dell'eventus damni, tenuto conto che, con l'atto di disposizione oggetto del presente giudizio, si è spogliato Controparte_1 di parte del patrimonio immobiliare così compromettendo severamente la garanzia patrimoniale del creditore. Va ricordato, in proposito, che in tema di azione revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, è sufficiente il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una variazione qualitativa di esso, tramite atti di dismissione di cespiti immobiliari, con conversione del patrimonio in denaro o beni facilmente occultabili (Cass.
Civ., sez. II, 20.10.2008, n. 25490; Cass. Civ. n. 5972/05), con la precisazione che l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe, secondo i principi generali, sul convenuto nell'azione di revocazione, che eccepisca la mancanza, per questo motivo, dell'eventus damni (in tal senso, Cass. Civ., sez. I, 06.08.2004, n. 15257), onere nel caso di specie non assolto. Dalla documentazione prodotta risulta, infatti, che Controparte_1 mediante l'atto di disposizione patrimoniale de quo, ha sottratto al proprio
4 patrimonio immobiliare il cespite di certo più capiente (fatto allegato dall'attore e rimasto incontestato), dal valore di mercato e dal presunto valore di realizzo più consistenti, con evidente pregiudizio dell'odierno attore, il quale ha subito la compromissione della garanzia offerta dal patrimonio del debitore datane la diversa consistenza al tempo dell'insorgenza del credito rispetto al tempo dell'ipotetico soddisfacimento coattivo mediante esecuzione forzata per espropriazione. A ciò si aggiunga che, sebbene il debitore alleghi l'esistenza di altro cespite immobiliare, produce una relazione di C.T.U. a firma dell'ing.
[...] espletata in diverso giudizio di divisione ereditaria – del quale Per_2 invero non era parte processuale l'odierno attore –nella quale in risposta a quesiti finalizzati alla suddetta divisione il ctu dichiara “il fabbricato ha un pessimo stato di manutenzione, le murature e le finiture non sono di particolare pregio e si presentano in uno stato fatiscente” stimando il bene di circa 68 mq in soli 158 euro al mq e comunque ad un valore di mercato di soli
18.000,00 euro circa. Il convenuto è poi titolare del predetto bene solo nella misura di 2/6 alla stregua del verbale dell'udienza del 9.03.2023 redatto nel procedimento 702- 1/2021 di divisione giudiziale della comunione ereditaria, incardinato innanzi alla Corte d'Appello di Messina. L'attore ancora nel presente giudizio agisce invero a tutela di un credito quantificato a titolo di provvisionale in € 5000,00 cui va altresì aggiunto quello da liquidarsi in sede civile a titolo di risarcimento del danno da reato. Non vi è prova, pertanto, dell'idoneità del bene, tenuto conto del valore e delle condizioni, di soddisfare pienamente il diritto di parte attrice all'esito di un eventuale giudizio di esecuzione in cui è presumibile un ribasso del valore di realizzo.
Sussiste, infine, il requisito della scientia damni del debitore. Come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza in tema di revocatoria ordinaria nei confronti di atto a titolo gratuito adottato successivamente all'assunzione del debito, è sufficiente, ai fini della cd. scientia damni, la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo, invece, irrilevanti tanto l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo (Cass. Civ., sez. III, 30.06.2015, n. 13343). Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi integrato l'elemento soggettivo della consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, il contratto di donazione – datato 20.07.2021 – essendo stato stipulato a seguito dell'udienza dibattimentale di escussione testi– svoltasi il 21.06.2021 – dalla quale è emersa la prova della colpevolezza dell'allora imputato, odierno convenuto donante, così come riportato in parte motiva
5 dalla sentenza n. 1270/2022 emessa dal Tribunale di Messina in data 10.06.2022 e depositata il 12.09.2022, in atti. Non può condividersi, poi, l'argomentazione di parte convenuta secondo cui l'antecedente adozione del negozio unilaterale di testamento da parte di per legare alla moglie l'immobile poi alla stessa donato Controparte_1 dimostrerebbe la buona fede – in senso soggettivo, quindi quale ignoranza del pregiudizio alle altrui ragioni creditorie – del donante, che avrebbe sempre agito al solo fine di assicurare alla moglie una porzione del proprio patrimonio contro le ingerenze degli altri legittimari tenuto coto che la donazione è suscettibile, oltre che di collazione, di riduzione per lesione di legittima.
In ordine, invece, al requisito della partecipatio fraudis del terzo, occorre rilevare che è stato impugnato un atto a titolo gratuito con il quale il convenuto ha ceduto un proprio bene immobile ai figli, con atto di liberalità, sicché il requisito della scientia damni da parte di quest'ultimi, non è richiesto, essendo sufficiente, per l'accoglibilità della domanda, la sussistenza degli altri due requisiti, ovvero dell'eventus damni e della scientia damni del debitore.
Per quanto fin qui esposto, deve accogliersi la domanda revocatoria svolta da parte attrice e dichiararsi l'inefficacia relativa, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei suoi soli confronti dell'atto di donazione posto in essere da CP_1 in favore della moglie con atto a rogito del notaio
[...] CP_2
del 20.07.2021, rep. 9111, racc. 3618, avente a oggetto Persona_1
l'appartamento per civile abitazione di cui al catasto fabbricati del Comune di Rometta al foglio 2, particella 3272, sub 10, via Nazionale n. SN, piano T, categoria A/2, classe 9, vani 6, superficie catastale mq. 143, totale escluse aree scoperte mq. 129; corte di circa mq. 89 (ottantanove) censita al Catasto terreni del Comune di Rometta al foglio 2, particella 3321, agrumeto, classe 2, centiare 89, nonché box auto di cui al catasto fabbricati del Comune di Rometta al foglio 2, particella 3272, sub 29, via Nazionale, piano S1, categoria C/6, classe 3, metri quadrati 32. Per le ragioni suesposte, e in ragione dell'accoglimento della domanda, la domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. promossa dal convenuto è infondata, poiché non si ravvisano nella condotta dell'attore gli estremi dell'abuso del diritto sub specie di abuso del processo neppure per avere rifiutato l'offerta avendo insistito parte attrice nella domanda di revocatoria al fine di garantire il pieno soddisfacimento del proprio credito, parzialmente ancora illiquido, senza tuttavia che ciò renda inammissibile o infondata l'azione (Cass. 2066/2010). Ogni altra questione, ivi compresa l'eccezione di inammissibilità della produzione, tenuto conto che la stessa è inconducente ai fini del decidere, è da ritenersi assorbita. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di e in favore di e liquidate, tenuto Controparte_1 Parte_1
6 conto della natura della controversia e delle attività svolte, come da dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, per le controversie di valore compreso tra € 26.000,00 ed € 52.000,00 da distrarre in favore del difensore antistatario ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria, istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
398/2024 R.G. così provvede:
1.accoglie la domanda revocatoria azionata da e, Parte_1 per l'effetto, dichiara l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti di parte attrice, dell'atto di donazione in notaio del 20.07.2021, Persona_1 rep. 9111, racc. 3618, avente a oggetto l'appartamento per civile abitazione di cui al catasto fabbricati del Comune di Rometta al foglio 2, particella 3272, sub 10, via Nazionale n. SN, piano T, categoria A/2, classe 9, vani 6, superficie catastale mq. 143, totale escluse aree scoperte mq. 129; corte di circa mq. 89 (ottantanove) censita al Catasto terreni del Comune di Rometta al foglio 2, particella 3321, agrumeto, classe 2, centiare 89, nonché box auto di cui al catasto fabbricati del Comune di Rometta al foglio 2, particella 3272, sub 29, via Nazionale, piano S1, categoria C/6, classe 3, metri quadrati 32;
2.condanna al pagamento delle spese di giudizio in Controparte_1 favore di liquidate in €3809,00 per compensi ed € Parte_1
518,00 per spese, da distrarre in favore del difensore antistatario avv. E.
Antonuccio ex art. 93 c.p.c., oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA;
3.rigetta domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. svolta da
Controparte_1
Si comunichi. Così deciso in Messina il 19 marzo 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
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TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 398/2024 R.G., introitata per la decisione all'udienza del giorno 21 novembre 2024, promossa da (c.f.. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dell'avv. Eleonora Antonuccio (c.f.:
), che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, C.F._2 attrice contro
, (c.f.: ), e Controparte_1 C.F._3 CP_2
, (c.f.: ), rappresentati e difesi giusta
[...] C.F._4 procura in atti, convenuti
avente a oggetto: azione revocatoria.
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione, notificato in data 22.01.2024 e depositato in data 31.01.2024, ha convenuto in giudizio i coniugi Parte_1
e chiedendo dichiararsi l'inefficacia, ai Controparte_1 CP_2 sensi dell'art. 2901 c.c., del contratto di donazione stipulato da CP_1
– in qualità di donante – e da – in qualità di donataria
[...] CP_2
– con atto pubblico a rogito del notaio del 20.07.2021, rep. Persona_1
9111, racc. 3618, avente quale oggetto la nuda proprietà per l'intero, gravata dal diritto di usufrutto di cui il donante ha riservato in suo favore la titolarità,
“dei seguenti immobili con piccola porzione di terreno annessa, siti nel Comune di Rometta, frazione Marea, contrada Fondaco Nuovo, S.S. 113, facenti parte del fabbricato denominato "Residence del Sole", composto da un unico corpo di fabbrica a quattro elevazioni fuori terra, piano cantinato e terrazza e precisamente: A) appartamento per civile abitazione al piano terra, interno 2 (due), composto da ingresso, tre vani, due w.c., accessori ed annessa piccola corte di pertinenza sottostante ed in parte adiacente al box di cui infra, alla quale si accede dalla veranda chiusa a vetri dell'appartamento, il tutto confinante nell'insieme e unitamente alla corte, con corte di pertinenza dell'interno 1 (uno), con appartamento interno 1 (uno), vano scala, portico, con fabbricato di proprietà Giunta, stradella privata, salvo altri. Nel catasto fabbricati del Comune di Rometta, foglio 2, particella 3272, sub 10, via Nazionale n. SN, piano T, categoria A/2, classe 9, vani 6, superficie catastale mq. 143, totale escluse aree scoperte mq. 129, rendita euro 402,84, correttamente intestato al donante;
una parte della corte è catastata insieme all'appartamento, mentre la parte residua, di circa mq. 89 (ottantanove) è censita al Catasto terreni del Comune di Rometta al foglio 2, particella 3321, agrumeto, classe 2, centiare 89, reddito dominicale euro 3,09, reddito agrario euro 1,01, correttamente intestato al donante;
B) box auto al piano primo sottostrada, di pertinenza dell'appartamento, di circa mq. 32 (trentadue), confinante con terrapieno da due lati, spazio di manovra, altro box auto e terreno di cui infra. Nel catasto fabbricati del Comune di Rometta, foglio 2, particella 3272, sub 29, via Nazionale, piano S1, categoria C/6, classe 3, metri quadrati 32, rendita euro 71,06, correttamente intestato al donante” (cfr. atto pubblico di donazione versato in atti). A fondamento della domanda azionata, parte attrice ha esposto di vantare un credito risarcitorio nei confronti del donante, da illecito civile e penale, generatosi al verificarsi del fatto di reato di cui all'art. 612 bis c. 2 c.p., accertato con sentenza del Tribunale di Messina n. 1270/2022 del 10.06.2022
– confermata con sentenza n. 459/2023 della Corte d'Appello di Messina del 15.03.2023 – di condanna dell'odierno convenuto, tra l'altro, al pagamento di una somma pari a € 5.000,00 a titolo di provvisionale e con tempus commissi delicti da giugno 2014 a dicembre 2018. Ha, quindi, allegato la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 2901 c.c. per l'accoglimento della domanda revocatoria, ossia la sussistenza dell'eventus damni e la consapevolezza da parte del debitore del pregiudizio arrecato dall'atto di donazione, avendo nelle more del procedimento penale di poi definito in Controparte_1 primo grado con la suddetta sentenza e a seguito di udienza dibattimentale del 21.06.2021 di escussione testi, adottato l'atto di disposizione del proprio patrimonio immobiliare, così compromettendo la garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c. Con comparsa di costituzione depositata in data 5.04.2024, i convenuti hanno contestato le domande avversarie negando che la donazione non avesse pregiudicato le ragioni del creditore in revocatoria ed allegando che è titolare della quota di 2/3 di un immobile sito in Controparte_1
Roccavaldina (ME) di 68 mq di superficie e su due elevazioni, stimandone il valore in € 325,00 mq;
hanno altresì lamentato l'abuso del diritto, sub specie di abuso del processo, da parte del creditore, proponendo domanda di condanna per lite temeraria a carico di quest'ultimo; il convenuto donante ha altresì offerto banco iudicis la somma di € 5.000,00, depositando in data 19.06.2024 copia fotostatica di assegno circolare n. 6079749752-11, non
2 trasferibile, dell'importo di € 5.000,00, intestato all'attore e datato 5.04.2024, con M.P.S. quale banca trattaria;
tale offerta non è stata accettata.
La domanda revocatoria proposta da è fondata e Parte_1 deve, pertanto, essere accolta. Come è noto, l'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. e ss., costituisce un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale in favore dei creditori,
i quali sono legittimati ad esercitarla al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia nei loro confronti dell'atto di disposizione compiuto dal debitore, quando ricorrono tre requisiti, uno di natura oggettiva, l' eventus damni, ovvero l'obiettivo ed effettivo pregiudizio arrecato al creditore dall'atto di disposizione a contenuto patrimoniale, che abbia comportato una modificazione della situazione economica del debitore, lesiva della garanzia generica assicurata a ciascun creditore, ai sensi dell'art. 2740 c.c., e due di natura soggettiva, la scientia damni del debitore, vale a dire la consapevolezza del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore (o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, che l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento) e - ma solo con riferimento agli atti a titolo oneroso - la scientia damni da parte del terzo, consistente nella consapevolezza acquisita da quest'ultimo del pregiudizio che l'atto posto in essere dal debitore poteva arrecare alle ragioni dei creditori (cfr., Cass. Civ., sez. VI, 03.12.2014, n. 25614; conf. Cass. Civ., sez. VI, 18.06.2019, n. 16221, ha precisato che “in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato”), mentre non si pretende né l'intenzione del debitore di nuocere ai creditori (Cass. Civ. n. 14274/99; Cass. Civ. n. 27546/14), né la prova che il terzo avesse conoscenza specifica del credito di cui si invoca la tutela revocatoria (Cass. Civ. 20.02.1989 n. 987).
Nel caso, invece, di atto a titolo gratuito, il requisito della scientia damni da parte del terzo non è richiesto, essendo sufficiente, per l'accoglibilità della domanda, la sussistenza degli altri due requisiti, ovvero dell'eventus damni e della scientia damni (cfr. Cass. Civ., sez. III, 22.08.2007, n. 17867; Cass. Civ., sez. III, 27.10.2015, n. 21808, per la quale “trattandosi di atto a titolo gratuito, sono del tutto irrilevanti le problematiche connesse alla partecipatio fraudis del terzo, segnatamente disciplinate nel n. 2 della medesima disposizione: e invero, con riferimento a tali atti, non rileva l'atteggiamento psicologico del terzo, considerato che al beneficiario, qui certat de lucro
3 captando, la legge preferisce tout court il creditore, qui certat de damno vitando”). Ciò posto, nel caso di specie, devono ritenersi integrati tutti i requisiti richiesti dall'art. 2901 c.c. per la revocatoria ordinaria dell'atto di disposizione patrimoniale oggetto di causa. Parte attrice ha, infatti, dimostrato la propria legittimazione ad causam, consistente nella esistenza di una ragione di credito discendente dalla commissione da parte dell'odierno convenuto e a danno dell'odierno attore del delitto di cui all'art. 612 bis c.p., in epoca anteriore all'adozione dell'atto dispositivo oggetto dell'azione revocatoria;
il credito quindi preesisteva alla donazione essendo noto che, secondo l'orientamento consolidato in argomento sia della giurisprudenza di merito che di legittimità secondo cui
“qualora il credito derivi da un atto illecito, l'anteriorità rispetto all'atto dispositivo del debitore va riscontrata con riferimento al momento di insorgenza del credito stesso e non già rispetto a quello del suo accertamento giudiziale” (Tribunale Vicenza sez. I, 11/05/2023, n.878, Cass. Civ. n. 25879/23). L'azione revocatoria ordinaria può essere proposta non solo da chi al momento dell'atto dispositivo era titolare di un credito certo ed esigibile, ma anche dal titolare di un credito litigioso, non essendo necessaria una ragione di credito accertata giudizialmente, purché l'esistenza del credito contestato non si rilevi prima facie pretestuosa e possa valutarsi come probabile (cfr. Cass. Civ., sez. III, 31.01.2019, n. 2777; Cass. Civ., sez. III, 18.09.2015, n. 18321;
Cass. Civ., sez. III, 09.02.2012, n. 1893). Sussiste, poi, il requisito dell'eventus damni, tenuto conto che, con l'atto di disposizione oggetto del presente giudizio, si è spogliato Controparte_1 di parte del patrimonio immobiliare così compromettendo severamente la garanzia patrimoniale del creditore. Va ricordato, in proposito, che in tema di azione revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, è sufficiente il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una variazione qualitativa di esso, tramite atti di dismissione di cespiti immobiliari, con conversione del patrimonio in denaro o beni facilmente occultabili (Cass.
Civ., sez. II, 20.10.2008, n. 25490; Cass. Civ. n. 5972/05), con la precisazione che l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe, secondo i principi generali, sul convenuto nell'azione di revocazione, che eccepisca la mancanza, per questo motivo, dell'eventus damni (in tal senso, Cass. Civ., sez. I, 06.08.2004, n. 15257), onere nel caso di specie non assolto. Dalla documentazione prodotta risulta, infatti, che Controparte_1 mediante l'atto di disposizione patrimoniale de quo, ha sottratto al proprio
4 patrimonio immobiliare il cespite di certo più capiente (fatto allegato dall'attore e rimasto incontestato), dal valore di mercato e dal presunto valore di realizzo più consistenti, con evidente pregiudizio dell'odierno attore, il quale ha subito la compromissione della garanzia offerta dal patrimonio del debitore datane la diversa consistenza al tempo dell'insorgenza del credito rispetto al tempo dell'ipotetico soddisfacimento coattivo mediante esecuzione forzata per espropriazione. A ciò si aggiunga che, sebbene il debitore alleghi l'esistenza di altro cespite immobiliare, produce una relazione di C.T.U. a firma dell'ing.
[...] espletata in diverso giudizio di divisione ereditaria – del quale Per_2 invero non era parte processuale l'odierno attore –nella quale in risposta a quesiti finalizzati alla suddetta divisione il ctu dichiara “il fabbricato ha un pessimo stato di manutenzione, le murature e le finiture non sono di particolare pregio e si presentano in uno stato fatiscente” stimando il bene di circa 68 mq in soli 158 euro al mq e comunque ad un valore di mercato di soli
18.000,00 euro circa. Il convenuto è poi titolare del predetto bene solo nella misura di 2/6 alla stregua del verbale dell'udienza del 9.03.2023 redatto nel procedimento 702- 1/2021 di divisione giudiziale della comunione ereditaria, incardinato innanzi alla Corte d'Appello di Messina. L'attore ancora nel presente giudizio agisce invero a tutela di un credito quantificato a titolo di provvisionale in € 5000,00 cui va altresì aggiunto quello da liquidarsi in sede civile a titolo di risarcimento del danno da reato. Non vi è prova, pertanto, dell'idoneità del bene, tenuto conto del valore e delle condizioni, di soddisfare pienamente il diritto di parte attrice all'esito di un eventuale giudizio di esecuzione in cui è presumibile un ribasso del valore di realizzo.
Sussiste, infine, il requisito della scientia damni del debitore. Come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza in tema di revocatoria ordinaria nei confronti di atto a titolo gratuito adottato successivamente all'assunzione del debito, è sufficiente, ai fini della cd. scientia damni, la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo, invece, irrilevanti tanto l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo (Cass. Civ., sez. III, 30.06.2015, n. 13343). Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi integrato l'elemento soggettivo della consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, il contratto di donazione – datato 20.07.2021 – essendo stato stipulato a seguito dell'udienza dibattimentale di escussione testi– svoltasi il 21.06.2021 – dalla quale è emersa la prova della colpevolezza dell'allora imputato, odierno convenuto donante, così come riportato in parte motiva
5 dalla sentenza n. 1270/2022 emessa dal Tribunale di Messina in data 10.06.2022 e depositata il 12.09.2022, in atti. Non può condividersi, poi, l'argomentazione di parte convenuta secondo cui l'antecedente adozione del negozio unilaterale di testamento da parte di per legare alla moglie l'immobile poi alla stessa donato Controparte_1 dimostrerebbe la buona fede – in senso soggettivo, quindi quale ignoranza del pregiudizio alle altrui ragioni creditorie – del donante, che avrebbe sempre agito al solo fine di assicurare alla moglie una porzione del proprio patrimonio contro le ingerenze degli altri legittimari tenuto coto che la donazione è suscettibile, oltre che di collazione, di riduzione per lesione di legittima.
In ordine, invece, al requisito della partecipatio fraudis del terzo, occorre rilevare che è stato impugnato un atto a titolo gratuito con il quale il convenuto ha ceduto un proprio bene immobile ai figli, con atto di liberalità, sicché il requisito della scientia damni da parte di quest'ultimi, non è richiesto, essendo sufficiente, per l'accoglibilità della domanda, la sussistenza degli altri due requisiti, ovvero dell'eventus damni e della scientia damni del debitore.
Per quanto fin qui esposto, deve accogliersi la domanda revocatoria svolta da parte attrice e dichiararsi l'inefficacia relativa, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei suoi soli confronti dell'atto di donazione posto in essere da CP_1 in favore della moglie con atto a rogito del notaio
[...] CP_2
del 20.07.2021, rep. 9111, racc. 3618, avente a oggetto Persona_1
l'appartamento per civile abitazione di cui al catasto fabbricati del Comune di Rometta al foglio 2, particella 3272, sub 10, via Nazionale n. SN, piano T, categoria A/2, classe 9, vani 6, superficie catastale mq. 143, totale escluse aree scoperte mq. 129; corte di circa mq. 89 (ottantanove) censita al Catasto terreni del Comune di Rometta al foglio 2, particella 3321, agrumeto, classe 2, centiare 89, nonché box auto di cui al catasto fabbricati del Comune di Rometta al foglio 2, particella 3272, sub 29, via Nazionale, piano S1, categoria C/6, classe 3, metri quadrati 32. Per le ragioni suesposte, e in ragione dell'accoglimento della domanda, la domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. promossa dal convenuto è infondata, poiché non si ravvisano nella condotta dell'attore gli estremi dell'abuso del diritto sub specie di abuso del processo neppure per avere rifiutato l'offerta avendo insistito parte attrice nella domanda di revocatoria al fine di garantire il pieno soddisfacimento del proprio credito, parzialmente ancora illiquido, senza tuttavia che ciò renda inammissibile o infondata l'azione (Cass. 2066/2010). Ogni altra questione, ivi compresa l'eccezione di inammissibilità della produzione, tenuto conto che la stessa è inconducente ai fini del decidere, è da ritenersi assorbita. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di e in favore di e liquidate, tenuto Controparte_1 Parte_1
6 conto della natura della controversia e delle attività svolte, come da dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, per le controversie di valore compreso tra € 26.000,00 ed € 52.000,00 da distrarre in favore del difensore antistatario ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria, istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
398/2024 R.G. così provvede:
1.accoglie la domanda revocatoria azionata da e, Parte_1 per l'effetto, dichiara l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti di parte attrice, dell'atto di donazione in notaio del 20.07.2021, Persona_1 rep. 9111, racc. 3618, avente a oggetto l'appartamento per civile abitazione di cui al catasto fabbricati del Comune di Rometta al foglio 2, particella 3272, sub 10, via Nazionale n. SN, piano T, categoria A/2, classe 9, vani 6, superficie catastale mq. 143, totale escluse aree scoperte mq. 129; corte di circa mq. 89 (ottantanove) censita al Catasto terreni del Comune di Rometta al foglio 2, particella 3321, agrumeto, classe 2, centiare 89, nonché box auto di cui al catasto fabbricati del Comune di Rometta al foglio 2, particella 3272, sub 29, via Nazionale, piano S1, categoria C/6, classe 3, metri quadrati 32;
2.condanna al pagamento delle spese di giudizio in Controparte_1 favore di liquidate in €3809,00 per compensi ed € Parte_1
518,00 per spese, da distrarre in favore del difensore antistatario avv. E.
Antonuccio ex art. 93 c.p.c., oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA;
3.rigetta domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. svolta da
Controparte_1
Si comunichi. Così deciso in Messina il 19 marzo 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
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