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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 19/03/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina all'udienza dell'11.03.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1422 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Cimino ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Corigliano Calabro, al viale delle Rimembranze n. 170, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione;
ATTORE - OPPONENTE
E
P.I. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Mazzoni ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Rho (MI), alla via Statuto n. 32, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
pagina 1 di 6 CONVENUTA - OPPOSTA
OGGETTO: somministrazione.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il Parte_2 decreto ingiuntivo n. 190/2022 (R.G. n. 944/2022) del 23.04.2022, depositato in data 26.04.2022 ed emesso dall'intestato Tribunale, con cui veniva ingiunto a esso opponente il pagamento, in favore di dell'importo di € 5.517,94, oltre interessi e spese del procedimento Controparte_1
monitorio, in virtù del mancato pagamento delle fatture n. 1406 del 28.02.2018, n. 2117 del
31.05.2018, n. 2301 del 30.06.2018, n. 3262 del 30.09.2018, n. 3839 del 31.10.2018, n. 4360 del
13.12.2018, n. 958 del 18.01.2019, n. 2578 del 28.02.2019, n. 3280 del 31.03.2019, derivanti dalle licenze software prestate dalla società opposta.
L'opponente, in particolare, eccepiva la carenza probatoria della domanda, la mancata esecuzione dei servizi resi nelle fatture, l'omessa prova della corretta quantificazione della somme richieste e il continuo disservizio.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la società CP_1 che, contestando gli assunti attorei, chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del
[...]
decreto ingiuntivo opposto e il rigetto dell'opposizione, poiché infondata in fatto e diritto.
3. La causa veniva istruita documentalmente e attraverso escussione testimoniale.
Con ordinanza del 28.04.2023 veniva rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e all'udienza dell'11.03.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
4. Orbene, in punto di diritto, si rileva che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il
Giudice non deve stabilire esclusivamente se il decreto monitorio è stato legittimamente emesso, ma deve soprattutto accertare il fondamento della pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo e laddove, la domanda risulti fondata, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base è stato emesso il decreto, i quali possono, semmai, influire solo sul regolamento delle spese processuali (cfr. Cass. civ., sez. VI, ord.
n. 14486/2019).
pagina 2 di 6 A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “L'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. cod. proc. civ.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, anche quando si tratti di giudice di pace, è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonchè sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso. Ne consegue altresì che non può avere alcuna rilevanza, per la validità della pronuncia, né che il giudice non ne dichiari la nullità e non lo revochi, né che non motivi sul punto” (Cass. civ., sez. III, sent. n.
1184/2007).
Inoltre, va segnalato che in materia contrattuale, nell'applicazione dei principi di cui agli artt.
1218, 1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte del proprio diritto e allegare l'inadempimento del debitore. Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
In virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ.,
SS.UU., sent. n. 13533/2001).
pagina 3 di 6 Per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
5. Applicati detti principi al caso di specie, dalla documentazione in atti emerge che il creditore opposto ha provato la fonte del proprio diritto - allegando i contratti del 25.01.2018 e del
04.10.2018, ritualmente sottoscritti da parte opponente, che prevedono la prestazione dei servizi indicati nelle fatture poste alla base del decreto ingiuntivo opposto e il relativo prezzo, e dimostrando l'esatta esecuzione delle predette prestazioni attraverso l'escussione testimoniale e la stessa ammissione di parte opponente che nelle note scritte, depositate in data 10.03.2025, ha dichiarato che “Il dr non ha mai negato di aver stipulato un contratto di somministrazione Pt_1 di servizi dalla opposta, e tantomeno ha negato che il software gli sia stato installato. Ciò che l'opponente ha contestato è la totale inutilizzabilità del servizio oggetto di contratto” - e ha allegato l'inadempimento del debitore.
6.1 Le contestazioni dell'opponente, che non ha negato l'inadempimento, risultano del tutto infondate per i motivi che seguono.
6.2 Risulta infondata l'eccezione circa la mancata prova della sussistenza del rapporto contrattuale tra le parti, avendo parte opposta prodotto i contratti sulla cui base è richiesta la somma ingiunta.
6.3 Parimenti infondata risulta la contestazione circa il quantum richiesto, in quanto nei detti contratti risulta, altresì, pattuito il prezzo dei servizi forniti e riportati nelle fatture poste alla base del decreto ingiuntivo opposto.
6.4 In merito alla prova dell'erogazione dei servizi resi e riportati nelle fatture, si rileva in primo luogo che il teste escusso - della cui attendibilità non si ha ragione di dubitare per l'indifferenza rispetto alle parti e per la coerenza e logicità della dichiarazione - ha riferito che i servizi di cui alle fatture n. 1406 del 28.02.2018, n. 2117 del 31.05.2018, n. 2301 del 30.06.2018 e n. 3262 del 30.09.2018 sono stati effettivamente erogati.
Per quanto riguarda le residue fatture è la stessa parte opponente che ammette l'esecuzione dei servizi resi, avendo, come visto, dichiarato nelle note scritte depositate in data 10.03.2025 che “Il dr. non ha mai negato di aver stipulato un contratto di somministrazione di servizi dalla Pt_1 opposta, e tantomeno ha negato che il software gli sia stato installato. Ciò che l'opponente ha contestato è la totale inutilizzabilità del servizio oggetto di contratto”.
pagina 4 di 6 6.5 In merito all'eccezione ex art. 1460 c.c., si rileva che la stessa risulta del tutto generica, essendosi parte opponente, entro il termine di cui all'art. 183, c. VI, n, 1) c.p.c., limitato a dedurre che parte opposta non aveva erogato correttamente il servizio, che vi era stata la totale assenza di assistenza e che, pertanto, lo stesso aveva sofferto un continuo disservizio, senza indicare la tipologia, la natura, la durata, il periodo di detto disservizio, se lo stesso si riferisse a tutte le prestazioni rese dall'opposta o a parte delle stesse e, in tal caso, a quale prestazione si riferisse.
A tal proposito, si rileva che non possono integrare le predette deduzioni la produzione dei ticket dei reclami - comunque privi di data certa - e la richiesta prova testimoniale, in quanto i predetti ticket, di cui non vi è contestualizzazione nelle allegazioni della parte, e i capitoli di prova costituirebbero un'allegazione implicita inammissibile, in quanto la parte non può provare fatti non allegati tempestivamente.
Invero, l'allegazione tempestiva del fatto (entro il termine ultimo della memoria assertiva di cui all'art. 183, c. VI, n. 1), c.p.c.) determina la rilevanza probatoria del fatto medesimo e dei mezzi istruttori articolati per dimostrarne l'esistenza, in quanto solo il fatto tempestivamente allegato acquista idoneità decisoria ovvero ha attitudine a produrre gli effetti giuridici di cui si chiede l'accertamento in giudizio (si parla condivisibilmente, al riguardo, di “necessaria circolarità” fra gli oneri di allegazione, contestazione e prova) (cfr. Cass. civ., sez. lav., sent. n. 1878/2012 secondo cui
“nel processo del lavoro il "thema decidendum" deve essere informato al rispetto del rigido schema della cd. necessaria circolarità di cui al combinato disposto degli art. 414 n. 4 e 5, 416 comma 3,
c.p.c., la cui dinamica è circoscritta tra gli oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova. Ne consegue, pertanto, l'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio”; per un richiamo di tale principio anche nel rito civile cfr. Cass. civ., sez. III, 12 ottobre 2018, n. 25369).
Inoltre, la Suprema Corte, seguita da copiosa giurisprudenza di merito, ha statuito che
“L'onere di contestazione tempestiva non è desumibile solo dagli art. 166 e 416, c.p.c., ma deriva da tutto il sistema processuale come risulta: dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
dal sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 cost.
pagina 5 di 6 Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto, potendo trattarsi di un fatto la cui esistenza incide sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata. (Principio affermato in riferimento a fattispecie in cui era parte in giudizio una persona giuridica, rispetto alla quale era stata dedotta l'inesistenza del rapporto organico in capo alla persona fisica che aveva conferito il mandato e, non avendo la società negato la circostanza, la S.C. ha ritenuto l'altra parte esonerata dalla relativa prova)” (Cass. civ., sez. lav., sent. n. 12636/2005; conf. Tribunale di Mantova sent. n.
732/2024; Corte di Appello di Firenze sent. n. 1912/2023; Tribunale di Rimini sent. n. 1238/2022;
Tribunale di Torre Annunziata sent. n. 2455/2022; Tribunale di Reggio Calabria sent. n.
1152/2022; Corte di Appello di Salerno sent. n. 437/2022; Tribunale di Cosenza sent. n.
1690/2021).
7. Per tali motivi, l'opposizione va rigettata e va confermato il decreto ingiuntivo opposto.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 190/2022 (R.G. n.
944/2022) del 23.04.2022, depositato in data 26.04.2022 ed emesso dall'intestato
Tribunale, che dichiara definitivamente esecutivo;
2) condanna alla refusione, in favore di delle spese di lite, Parte_1 Controparte_1
che si liquidano nella somma di € 2.700,00 (di cui € 500,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva, € 900,00 per la fase istruttoria ed € 900,00 per la fase decisionale) per compensi, oltre il rimborso delle spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Castrovillari, 19.03.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina all'udienza dell'11.03.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1422 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Cimino ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Corigliano Calabro, al viale delle Rimembranze n. 170, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione;
ATTORE - OPPONENTE
E
P.I. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Mazzoni ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Rho (MI), alla via Statuto n. 32, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
pagina 1 di 6 CONVENUTA - OPPOSTA
OGGETTO: somministrazione.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il Parte_2 decreto ingiuntivo n. 190/2022 (R.G. n. 944/2022) del 23.04.2022, depositato in data 26.04.2022 ed emesso dall'intestato Tribunale, con cui veniva ingiunto a esso opponente il pagamento, in favore di dell'importo di € 5.517,94, oltre interessi e spese del procedimento Controparte_1
monitorio, in virtù del mancato pagamento delle fatture n. 1406 del 28.02.2018, n. 2117 del
31.05.2018, n. 2301 del 30.06.2018, n. 3262 del 30.09.2018, n. 3839 del 31.10.2018, n. 4360 del
13.12.2018, n. 958 del 18.01.2019, n. 2578 del 28.02.2019, n. 3280 del 31.03.2019, derivanti dalle licenze software prestate dalla società opposta.
L'opponente, in particolare, eccepiva la carenza probatoria della domanda, la mancata esecuzione dei servizi resi nelle fatture, l'omessa prova della corretta quantificazione della somme richieste e il continuo disservizio.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la società CP_1 che, contestando gli assunti attorei, chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del
[...]
decreto ingiuntivo opposto e il rigetto dell'opposizione, poiché infondata in fatto e diritto.
3. La causa veniva istruita documentalmente e attraverso escussione testimoniale.
Con ordinanza del 28.04.2023 veniva rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e all'udienza dell'11.03.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
4. Orbene, in punto di diritto, si rileva che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il
Giudice non deve stabilire esclusivamente se il decreto monitorio è stato legittimamente emesso, ma deve soprattutto accertare il fondamento della pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo e laddove, la domanda risulti fondata, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base è stato emesso il decreto, i quali possono, semmai, influire solo sul regolamento delle spese processuali (cfr. Cass. civ., sez. VI, ord.
n. 14486/2019).
pagina 2 di 6 A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “L'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. cod. proc. civ.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, anche quando si tratti di giudice di pace, è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonchè sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso. Ne consegue altresì che non può avere alcuna rilevanza, per la validità della pronuncia, né che il giudice non ne dichiari la nullità e non lo revochi, né che non motivi sul punto” (Cass. civ., sez. III, sent. n.
1184/2007).
Inoltre, va segnalato che in materia contrattuale, nell'applicazione dei principi di cui agli artt.
1218, 1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte del proprio diritto e allegare l'inadempimento del debitore. Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
In virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ.,
SS.UU., sent. n. 13533/2001).
pagina 3 di 6 Per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
5. Applicati detti principi al caso di specie, dalla documentazione in atti emerge che il creditore opposto ha provato la fonte del proprio diritto - allegando i contratti del 25.01.2018 e del
04.10.2018, ritualmente sottoscritti da parte opponente, che prevedono la prestazione dei servizi indicati nelle fatture poste alla base del decreto ingiuntivo opposto e il relativo prezzo, e dimostrando l'esatta esecuzione delle predette prestazioni attraverso l'escussione testimoniale e la stessa ammissione di parte opponente che nelle note scritte, depositate in data 10.03.2025, ha dichiarato che “Il dr non ha mai negato di aver stipulato un contratto di somministrazione Pt_1 di servizi dalla opposta, e tantomeno ha negato che il software gli sia stato installato. Ciò che l'opponente ha contestato è la totale inutilizzabilità del servizio oggetto di contratto” - e ha allegato l'inadempimento del debitore.
6.1 Le contestazioni dell'opponente, che non ha negato l'inadempimento, risultano del tutto infondate per i motivi che seguono.
6.2 Risulta infondata l'eccezione circa la mancata prova della sussistenza del rapporto contrattuale tra le parti, avendo parte opposta prodotto i contratti sulla cui base è richiesta la somma ingiunta.
6.3 Parimenti infondata risulta la contestazione circa il quantum richiesto, in quanto nei detti contratti risulta, altresì, pattuito il prezzo dei servizi forniti e riportati nelle fatture poste alla base del decreto ingiuntivo opposto.
6.4 In merito alla prova dell'erogazione dei servizi resi e riportati nelle fatture, si rileva in primo luogo che il teste escusso - della cui attendibilità non si ha ragione di dubitare per l'indifferenza rispetto alle parti e per la coerenza e logicità della dichiarazione - ha riferito che i servizi di cui alle fatture n. 1406 del 28.02.2018, n. 2117 del 31.05.2018, n. 2301 del 30.06.2018 e n. 3262 del 30.09.2018 sono stati effettivamente erogati.
Per quanto riguarda le residue fatture è la stessa parte opponente che ammette l'esecuzione dei servizi resi, avendo, come visto, dichiarato nelle note scritte depositate in data 10.03.2025 che “Il dr. non ha mai negato di aver stipulato un contratto di somministrazione di servizi dalla Pt_1 opposta, e tantomeno ha negato che il software gli sia stato installato. Ciò che l'opponente ha contestato è la totale inutilizzabilità del servizio oggetto di contratto”.
pagina 4 di 6 6.5 In merito all'eccezione ex art. 1460 c.c., si rileva che la stessa risulta del tutto generica, essendosi parte opponente, entro il termine di cui all'art. 183, c. VI, n, 1) c.p.c., limitato a dedurre che parte opposta non aveva erogato correttamente il servizio, che vi era stata la totale assenza di assistenza e che, pertanto, lo stesso aveva sofferto un continuo disservizio, senza indicare la tipologia, la natura, la durata, il periodo di detto disservizio, se lo stesso si riferisse a tutte le prestazioni rese dall'opposta o a parte delle stesse e, in tal caso, a quale prestazione si riferisse.
A tal proposito, si rileva che non possono integrare le predette deduzioni la produzione dei ticket dei reclami - comunque privi di data certa - e la richiesta prova testimoniale, in quanto i predetti ticket, di cui non vi è contestualizzazione nelle allegazioni della parte, e i capitoli di prova costituirebbero un'allegazione implicita inammissibile, in quanto la parte non può provare fatti non allegati tempestivamente.
Invero, l'allegazione tempestiva del fatto (entro il termine ultimo della memoria assertiva di cui all'art. 183, c. VI, n. 1), c.p.c.) determina la rilevanza probatoria del fatto medesimo e dei mezzi istruttori articolati per dimostrarne l'esistenza, in quanto solo il fatto tempestivamente allegato acquista idoneità decisoria ovvero ha attitudine a produrre gli effetti giuridici di cui si chiede l'accertamento in giudizio (si parla condivisibilmente, al riguardo, di “necessaria circolarità” fra gli oneri di allegazione, contestazione e prova) (cfr. Cass. civ., sez. lav., sent. n. 1878/2012 secondo cui
“nel processo del lavoro il "thema decidendum" deve essere informato al rispetto del rigido schema della cd. necessaria circolarità di cui al combinato disposto degli art. 414 n. 4 e 5, 416 comma 3,
c.p.c., la cui dinamica è circoscritta tra gli oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova. Ne consegue, pertanto, l'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio”; per un richiamo di tale principio anche nel rito civile cfr. Cass. civ., sez. III, 12 ottobre 2018, n. 25369).
Inoltre, la Suprema Corte, seguita da copiosa giurisprudenza di merito, ha statuito che
“L'onere di contestazione tempestiva non è desumibile solo dagli art. 166 e 416, c.p.c., ma deriva da tutto il sistema processuale come risulta: dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
dal sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 cost.
pagina 5 di 6 Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto, potendo trattarsi di un fatto la cui esistenza incide sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata. (Principio affermato in riferimento a fattispecie in cui era parte in giudizio una persona giuridica, rispetto alla quale era stata dedotta l'inesistenza del rapporto organico in capo alla persona fisica che aveva conferito il mandato e, non avendo la società negato la circostanza, la S.C. ha ritenuto l'altra parte esonerata dalla relativa prova)” (Cass. civ., sez. lav., sent. n. 12636/2005; conf. Tribunale di Mantova sent. n.
732/2024; Corte di Appello di Firenze sent. n. 1912/2023; Tribunale di Rimini sent. n. 1238/2022;
Tribunale di Torre Annunziata sent. n. 2455/2022; Tribunale di Reggio Calabria sent. n.
1152/2022; Corte di Appello di Salerno sent. n. 437/2022; Tribunale di Cosenza sent. n.
1690/2021).
7. Per tali motivi, l'opposizione va rigettata e va confermato il decreto ingiuntivo opposto.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 190/2022 (R.G. n.
944/2022) del 23.04.2022, depositato in data 26.04.2022 ed emesso dall'intestato
Tribunale, che dichiara definitivamente esecutivo;
2) condanna alla refusione, in favore di delle spese di lite, Parte_1 Controparte_1
che si liquidano nella somma di € 2.700,00 (di cui € 500,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva, € 900,00 per la fase istruttoria ed € 900,00 per la fase decisionale) per compensi, oltre il rimborso delle spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Castrovillari, 19.03.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
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