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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 08/07/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Rieti, in persona del giudice, dott. Alessio Marinelli, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 127-ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 923 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
T R A
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Parte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Maurizio Riommi unitamente e disgiuntamente all'Avv. Daniele Verduchi, presso lo studio dei quali in Roma Via Ennio
Quirino Visconti n. 20 è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
E
, Controparte_1
Controparte_2
rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c. 1, c.p.c., dal dott. Gianluca Amantea, funzionario dipendente della stessa amministrazione, domiciliato in Viale Verani 7; CP_2
CONVENUTO
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato, , premesso di essere dipendente del Parte_1
Contr
a tempo indeterminato dall'1.9.2008 in qualità di docente, e di aver in precedenza svolto servizio pre-ruolo in scuole statali in virtù di una serie di contratti a termine, via via reiterati dall'a.s. 2000/2001, ha convenuto in giudizio il chiedendo di condannare CP_1
quest'ultimo alla ricostruzione della carriera tenendo conto del riconoscimento per intero di tutti gli anni lavorati non di ruolo, nonché l'accertamento del diritto alla progressione stipendiale del personale di ruolo, con il conseguente riconoscimento delle differenze retributive.
A sostegno della propria domanda, ha dedotto l'illegittimità del decreto di ricostruzione di carriera in quanto ha previsto un riconoscimento solo parziale dell'anzianità di servizio pre- ruolo.
Con apposita memoria si è costituita la parte convenuta che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Stante la sua natura documentale, la causa è stata discussa e decisa mediante deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
A tal proposito, più in dettaglio, con le note scritte depositate il 7 luglio 2025, parte ricorrente
(in assenza di contestazioni da parte del ) ha dato atto che, con decreto di CP_1
inquadramento n. 12717 del 10/10/2023, il convenuto le ha riconosciuto l'integrale CP_1
anzianità maturata con contratti a tempo determinato di complessivi anni 8 alla data del
31.12.2020 con conseguente inserimento nella fascia stipendiale ricompresa tra anni 21 ed anni 27 dalla data dell'1.09.2022, precisando però come parte resistente abbia applicato tale inserimento solamente a decorrere dalla data dell'1.01.2024, senza aver ancora corrisposto nulla a titolo di differenze retributive dovute al mancato inserimento nella fascia stipendiale
21/27 per il periodo dall'1.09.2022 al 31.08.2023 per complessivi € 2.426,29.
Ebbene, la questione giuridica oggetto della presente controversia riguarda la conformità o meno al diritto dell'Unione europea della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine.
Innanzitutto, deve essere ricostruito il quadro normativo di riferimento.
Con il d.lgs n. 297/1994 di «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» le precedenti disposizioni
2 di cui al d.l. n. 370/1970, convertito con modificazioni dalla l. 576/1970, sono confluite, con modificazioni e integrazioni, nell'art. 485 secondo cui «
1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per
i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.
3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali».
A sua volta l'art. 489 ripete la formulazione dell'art. 4 del d.l. 370/1970, stabilendo che «Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.
2. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento».
La norma, peraltro, deve essere letta in combinato disposto con l'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999 secondo cui «Il comma 1 dell'art. 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico
1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale».
3 Il legislatore del Testo Unico, nel disciplinare gli effetti del d.lgs. n. 297/1994 sulla normativa previgente, ha dettato, all'art. 676, una disposizione di carattere generale prevedendo che «Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante;
quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate».
Dalla chiara formulazione della norma, pertanto, si evince che, a partire dalla pubblicazione del decreto legislativo, le norme antecedenti sono confluite nel testo unico e continuano ad applicarsi nei limiti sopra indicati.
In questo contesto si è inserita, a seguito della contrattualizzazione dell'impiego pubblico, la contrattazione collettiva che nell'ambito scolastico, quanto ai rapporti con la legge, non sfugge all'applicazione dei principi dettati dagli artt. 2 e 40 del d.lgs. n. 165/2001, nelle diverse versioni succedutesi nel tempo, fatte salve le disposizioni speciali contenute nello stesso decreto.
La clausola 4 dell'Accordo QU sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva
99/70/CE del 28 giugno 1999, stabilisce che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
e che i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive.
Sul punto, occorre subito precisare che l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perché la Corte di
Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato.
Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10
4 punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C- Persona_1
305/11, ed altri, punto 36). Per_2
Ciò premesso va evidenziato che, come ha rimarcato la stessa Corte di Giustizia nelle pronunce più recenti (Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C- 72/18 Ustariz Arostegui;
11.4.2019, causa C- 29/18, Cobra Servizios Auxiliares;
21.11.2018, causa C- 619/17, De
Diego Porras;
5.6.2018, causa C - 677/16, , la clausola 4 dell'Accordo Persona_3
QU è stata più volte oggetto di interpretazione da parte del giudice europeo, che anche in dette pronunce ha ribadito i principi già in precedenza affermati, sulla base dei quali la
Suprema Corte di Cassazione ha poi risolto la questione, simile ma non coincidente con quella oggetto di causa, del riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale in pendenza di rapporti a termine (cfr. Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi fra le quali si segnalano, fra le più recenti, Cass. nn. 28635,
26356, 26353, 6323 del 2018 e Cass. n. 20918/2019 quest'ultima relativa al personale ATA) nonché agli effetti della ricostruzione della carriera dei ricercatori stabilizzati dagli enti di ricerca (Cass. n. 27950/2017, Cass. n. 7112/2018, Cass. nn. 3473 e 6146 del 2019).
Nei precedenti citati si è evidenziato che:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ; 8.9.2011, causa C-177/10 DO Santana); Persona_4
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi art. 153 n.
5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse
5 possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate
(Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-
677/16, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti Persona_3
pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi);
e) la clausola 4 «osta ad una normativa nazionale, ... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive .... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere» (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C-
305/11, e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 Bertazzi). Per_2
Orbene, come è noto, sulla questione oggetto del presente giudizio è intervenuta di recente la
Suprema Corte di Cassazione, la quale ha fissato i seguenti principi di diritto:
a) l'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell'Accordo QU allegato alla direttiva 1999/70/CE, e deve essere disapplicato, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della
6 legge n. 124/1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
b) il giudice del merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489;
c) l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione dell'art. 485 del d.lgs. n.297/1994 deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato
(cfr. Cass. sez. lav. 28 novembre 2019, n. 31149 - rel. ). Persona_5
Applicando tali principi al caso di specie, il ricorso è fondato.
Come statuito dalla Suprema Corte nella richiamata sentenza “un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 d.lgs. 197/1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485 d. lgs. 297/94, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a temine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato” (Cass. sez. lav. 28 novembre 2019, n. 31149, cit.).
Nel caso di specie, l'anzianità effettiva di servizio della ricorrente, esclusi i periodi di intervallo tra un incarico e l'altro, risulta essere comunque superiore a quella riconosciuta nell'originario decreto di ricostruzione della carriera (ex art. 485 d. lgs. 297/94), con la conseguenza di dover disapplicare la normativa nazionale in quanto in contrasto con la normativa europea, secondo quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione.
In particolare, dal decreto di ricostruzione di carriera del 2012, risulta che il servizio preruolo effettivamente prestato dalla ricorrente è pari ad anni 8 (immissione in ruolo 1.9.2008), mentre il decreto di ricostruzione di carriera riconosce come servizio preruolo complessivi anni 7 e mesi 8, ossia in misura inferiore a quello effettivamente prestato.
Solo successivamente, come allegato dalla ricorrente, con decreto di inquadramento n. 12717 del 10/10/2023 il convenuto le ha riconosciuto l'integrale anzianità maturata con CP_1
contratti a tempo determinato di complessivi anni 8 alla data del 31.12.2020 con conseguente
7 inserimento nella fascia stipendiale ricompresa tra anni 21 ed anni 27 dalla data dell'1.09.2022.
Ciò posto, con riguardo al quantum delle differenze retributive, possono essere utilizzati conteggi analitici formulati dalla parte ricorrente, in quanto non specificamente contestati, secondo i quali spettano delle differenze pari ad euro 2.426,29, con rivalutazione monetaria e interessi legali, nei limiti di cui all'art. 22, co. 36, l. n. 724/1994, somma, allo stato, ancora non corrisposta alla (v. note scritte del 7 luglio 2025). Pt_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in considerazione della natura della controversia (causa di lavoro) e dello scaglione di riferimento individuato in base al valore della domanda, con riferimento ai parametri minimi, stante la serialità del tipo di contenzioso, escludendo però la fase istruttoria, stante la natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiarato e accertato il diritto di al riconoscimento come servizio Parte_1
di ruolo, sia ai fini economici sia giuridici, del servizio di insegnamento non di ruolo effettivamente prestato prima dell'assunzione a tempo indeterminato pari ad anni 8 di servizio effettivo, condanna il resistente al pagamento a favore della CP_1 Pt_1
della somma di euro 2.426,29, con rivalutazione monetaria e interessi legali, nei limiti di cui all'art. 22, co. 36, l. n. 724/1994;
- condanna il al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che si CP_1
liquidano in complessivi euro 1.030,00, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA.
Rieti, 8 luglio 2025
Il Giudice
dott. Alessio Marinelli
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