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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 27/05/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BELLUNO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 142/2018 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), (C.F. ), C.F._4 Parte_5 C.F._5 Pt_6
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._6 Parte_7 C.F._7
(C.F. ), , (C.F. Parte_8 C.F._8 Parte_9
, (C.F. ), C.F._9 Parte_10 C.F._10 Parte_11
(C.F. ), (C.F. ), C.F._11 Parte_12 C.F._12 Parte_13
(C.F. , (C.F. ), C.F._13 Parte_14 C.F._14 Pt_15
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._15 Parte_16
), (C.F. ), (C.F. C.F._16 Parte_17 C.F._17 Parte_18
), (C.F. ), C.F._18 Parte_19 C.F._19
(C.F. ), (C.F. Parte_20 C.F._20 Parte_21
), (C.F. ), C.F._21 Parte_22 C.F._22 Pt_23
(C.F. );
[...] C.F._23 tutti con il patrocinio dell'avv. CARTA GIOVANNI, elettivamente domiciliati in Belluno (BL), Via
Ippolito Caffi, n. 52 - 32100, presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Triolo;
contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MIAZZI MARIA LUISA, ,
[...] P.IVA_1 dell'avv. prof. CESTER CARLO, dell'avv. IRENE GIANESINI, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giorgio Azzalini in Belluno, Viale Fantuzzi Giuseppe n. 11/A;
Con la chiamata in causa di
(C.F ), in persona del Presidente della Giunta Regionale Controparte_2 P.IVA_2 pro tempore dott. con il patrocinio dell'avv. CUSIN ANTONELLA, dell'avv. QUARNETI CP_3
GIACOMO, dell'avv. PEAGNO BIANCA e dell'avv. LONDEI LUISA, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura regionale, in Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23, 30121 Venezia;
In punto a: retribuzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 9 Il procuratore di parte ricorrente chiede e conclude:
“Nel merito: dichiararsi tenuta e correlativamente condannarsi l'
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 con sede legale in Padova via Ospedale n. 24 e sede di lavoro dei sotto elencati ricorrenti presso il
Dipartimento di Belluno, via F. Tomea n. 5, a corrispondere agli stessi, per le causali sopra CP_1 esposte, le rispettive somme per ciascuno indicate in euro, così come espresse in dettaglio nei conteggi uniti al presente ricorso dopo la pagine 34, da ritenersi facenti parte integrante e sostanziale dello stesso.
Sugli importi come sopra ottenuti per ciascun ricorrente, daranno da corrispondere gli interessi dalle singole scadenze all'effettivo saldo e la rivalutazione monetaria. Con rifusione di spese, da distrarre a favore del sottoscritto , che si dichiara antistatario.”
***
I procuratori di parte resistente chiedono e concludono: CP_1
“Rigettarsi, perché inammissibili, nulle, infondate in fatto ed in diritto, prescritte con riferimento al periodo antecedente all'agosto 2013 tutte le pretese e le domande ex adverso proposte. Con vittoria di spese e competenze professionali.”
***
I procuratori della terza chiamata chiedono e concludono: CP_2
“In via preliminare dichiarare il proprio difetto di giurisdizione;
nel merito
-dichiarare il difetto di legittimazione passiva della;
CP_2
-in ogni caso, pur accertandosi che alcuna domanda è stata rivolta nei confronti della , CP_2 rigettarsi ogni domanda dei ricorrenti in quanto inammissibile, prescritta ed in ogni caso infondata nel merito per i motivi esposti. Con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite. ”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda.
Con ricorso depositato il 10 lugli 2018 i ricorrenti, tutti dipendenti o ex dipendenti a tempo
Pa indeterminato di ed addetti al Dipartimento dell' Belluno, e come sopra CP_1 CP_1 rappresentati, convenivano in giudizio l' Controparte_1
per sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe, chiedendo di vedersi
[...] corrisposte le somme relative ai trattamenti accessori denominati “Fondi”, previsti dalla contrattazione collettiva del comparto Sanità, evidenziando che dopo il 2009, l'applicazione di tali trattamenti accessori era stata condizionata dalle disposizioni del DL 78/2010, che aveva previsto che l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio non potesse superare il corrispondente importo del 2010, e che tale regime vincolistico era stato prorogato in forza del DPR 122 del 2013 e della L. 190 del 2014.
pagina 2 di 9 In particolare, i Fondi dei quali gli attori chiedevano l'incremento erano il Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, il Fondo per il finanziamento delle fasce retributive ed Fondo per la produttività sul presupposto che la convenuta dal 1999 al 2001/2002 non aveva provveduto all'incremento dei Fondi muovendo dal dato reale della consistenza dell'organico in forza nel 1999, pari a 689 unità, mentre dal 2004 al 2009 avrebbe provveduto parzialmente all'incremento dei Fondi, solo dopo che il personale del comparto in servizio aveva raggiunto la quota di 789 unità.
Tale condotta violava ad avviso degli attori le previsioni degli artt. 43 del CCNL 1.9.1995, 38 e 39 del
CCNL 7.4.1999, 3 e 4 del CCNL 2000-01 da 29 a 36 del CCNL 2002-05, da 1 a 9 del CCNL 2006-09 e da 6 a 10 del CCNL 2008-09, in particolare laddove le stesse prevedevano che nel caso in cui CP_1
avesse previsto nella dotazione organica in aumento di personale rispetto a quello preso a base di calcolo per la formazione dei Fondi sopra ricordati, avrebbero dovuto tenere conto delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla corresponsione del trattamento economico complessivo del personale da assumere;
la dotazione organica di – formatasi mediante CP_1
personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche) era però rimasta solo teorica, in quanto mentre il personale dirigente da finanziare in teoria – alla data di riferimento - era pari a 161 posti e quello non dirigenziale pari a 689, nei fatti il personale dirigente in forza ad era pari, a tale CP_1
data, a 128 unità, e quello non dirigenziale pari a 789 unità.
La conseguenza di tale parziale aumento avrebbe determinato una inadeguata formazione delle risorse assegnate ai Fondi, essendo nel tempo gli stessi destinati a consolidarsi perdendo qualsiasi riferimento alla dotazione organica effettiva e divenendo un dato astratto e non correlato alle concrete dinamiche occupazionali, sicché l'assenza dell'incremento contrattuale per i fondi nel periodo in cui il personale era passato da 689 a 789 unità aveva inciso in misura riduttiva sulle retribuzioni dei dipendenti nell'arco temporale dal 1999 al 2015 e conseguentemente aveva determinato un credito in capo agli attori, pari all'incremento proporzionale delle quote di retribuzione accessoria già percepite in relazione ai tre Fondi, quantificando dette somme nei conteggi redatti da un consulente incaricato dalla stessa Agenzia, tale Per_1
2. La difesa di parte convenuta.
Si costituiva ritualmente in giudizio , come sopra rappresentata, che preliminarmente eccepiva CP_1
il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, essendo la pretesa attorea connessa alla fase di formazione dei Fondi, atto amministrativo, eccepiva la prescrizione quinquennale delle somme eventualmente spettanti ai ricorrenti e nel merito resisteva al ricorso, affermandone l'infondatezza.
pagina 3 di 9 3. Lo svolgimento del processo.
La causa, chiamata in giudizio la che si costituiva rassegnando le conclusioni indicate CP_2
in epigrafe, subiva una serie di rinvii ed infine, ritenuta sufficientemente documentata, veniva discussa all'odierna udienza ed era decisa come da dispositivo in calce, del quale veniva data pubblica lettura in udienza unitamente alla presente motivazione.
4. Le eccezioni preliminari.
Va preliminarmente esaminato l'eccepito difetto di giurisdizione, fondato sull'asserita attribuzione alla valutazione discrezionale dell'Ente la facoltà di decidere se ed in che misura incrementare i Fondi di retribuzione accessoria in presenza di fenomeni di aumento del personale in servizio, sicché sarebbe assente una fonte esterna su cui fondare una posizione tutelabile di diritto soggettivo degli attori e la decisione contestata dagli attori non sarebbe di gestione del rapporto, ma organizzativa generale.
L'eccezione non è fondata e va rigettata, rammentando e facendo proprio questo giudicante il recente insegnamento della Suprema Corte (Sezione Lavoro, Sentenza n. 18204 del 03/07/2024), già anticipato con la sentenza della Sezione Lavoro 29.9.2021, n. 26454, secondo il quale la controversia nella quale si discute della legittimità dei provvedimenti adottati dalla p.a. datrice di lavoro sul mantenimento della retribuzione di posizione "variabile aziendale", prevista dalla contrattazione collettiva di riferimento, la relativa posizione giuridica soggettiva va qualificata in termini di diritto soggettivo alla corretta liquidazione della retribuzione, sicché il giudice ordinario può conoscere e sindacare tutti i vizi dell'atto, ivi comprese le figure sintomatiche di eccesso di potere, ai fini dell'eventuale disapplicazione del provvedimento per decidere sulla domanda avanzata dal lavoratore.
Dovendosi equiparare a livello logico la decisione del datore di lavoro pubblico sulla retribuzione di posizione, trattamento salariale accessorio al pari della retribuzione derivante dai Fondi di cui si discute nella presente controversia, quest'ultima va correttamente ricondotta alla valutazione della correttezza della liquidazione della retribuzione liquidata agli attori negli anni di riferimento, sicché sussiste la giurisdizione ordinaria e l'eccezione va respinta.
Quanto all'eccezione di prescrizione ex art. 2948 n. 4 c.c., pure sollevata da parte , appare CP_1 opportuno esaminare la stessa all'esito del vaglio di fondatezza del ricorso.
5. Il merito della domanda.
Nel merito, la domanda è infondata e va rigettata, alla luce delle seguenti considerazioni, alle quali occorre premettere che l'art. 9, comma 2 bis, del DL 78/2010 conv. nella L. 112/2010, prevede quanto segue:
pagina 4 di 9 “A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.”
Conseguenza di tale previsione legislativa, poi prorogata negli anni successiva a seguito del permanere della situazione di criticità delle finanze pubbliche, è di fatto un “congelamento” delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, che per il comparto Sanità, al quale il personale va ascritto, trovava per quanto di interesse nella presente controversia la propria CP_1 regolamentazione nell'art. 43 del CCNL 1.9.1995, poi ripreso senza variazioni sostanziali nei successivi contratti ante 2010:
“(Disciplina per il finanziamento del trattamento accessorio legato alle posizioni di lavoro)
1. Il trattamento economico accessorio del personale dipendente prevede emolumenti connessi a determinate posizioni o situazioni lavorative ovvero compensi correlati ai risultati raggiunti nell'ambito della produttività collettiva ed individuale.
2. Al finanziamento della parte variabile della retribuzione connessa alle posizioni o situazioni lavorative di cui al comma 1, si provvede mediante l'utilizzo dei seguenti fondi:
1) Fondo per il compenso del lavoro straordinario: Il fondo è costituito nel suo ammontare dalla somma spettante al personale destinatario del presente contratto per l'anno 1993, ai sensi dell'art. 10 del DPR n. 384 del 1990 e nel limite ivi previsto, decurtata del 5 per cento, adecorrere dal 1 gennaio
1996. Tale fondo è finalizzato a compensare le prestazioni di lavoro straordinario necessarie per fronteggiare particolari situazioni di lavoro. Resta ferma la disciplina vigente per la quantificazione delle tariffe orarie del lavoro straordinario secondo l'art. 10, commi 7 e 9 del D.P.R. 384/1990.
2) Fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno: Il fondo è costituito, nel suo ammontare, dalla somma spesa per l'anno 1993 per il pagamento delle indennità di cui: all'art. 18 del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270; all'art. 57, commi 2 e 3, ( eccetto la quota pensionabile pari a L. 15.000) dello stesso decreto;
agli artt. 46, comma 2, u.c.; 49 (commi 3, 5, 6), 51, 52 e 54 del D.P.R. 384/1990. Detto fondo è incrementato in ragione d'anno di una somma pari allo 0,3 per cento del monte salario, calcolato con riferimento all'anno 1993 per il solo personale disciplinato dal presente contratto. Il fondo è finalizzato alla remunerazione di compiti che comportano oneri, rischi, o disagi particolarmente rilevanti, collegati alla particolare natura dei servizi che richiedono interventi di urgenza. E', pertanto, destinato alla corresponsione delle indennità di turno, reperibilità, per servizio notturno, festivo e festivo-notturno. Le predette indennità sono corrisposte nelle misure fissate nell'art. 44.
3) Fondo per compensare particolari posizioni di lavoro in relazione alla qualificazione professionale e valorizzazione delle responsabilità. Tale fondo, costituito dall'1 dicembre 1995, è finalizzato a remunerare particolari posizioni di lavoro, in relazione all'accresciuta professionalità e responsabilità dei dipendenti, secondo la disciplina di cui all'art. 45. Il fondo è costituito da una somma pari allo 0,86 per cento del monte salari annuo calcolato con riferimento all'anno 1993 ed è incrementabile con le somme dei fondi di cui ai punti 1 e 2 qualora non utilizzate, al netto degli eventuali maggiori oneri riflessi derivanti per il perseguimento delle finalità previste dall'art. 45 comma 4 e seguenti. (…)”
Le sopra riportate previsioni di legge e di contrattazione collettiva vanno interpretate alla luce del pagina 5 di 9 condivisibile principio statuito dalla Suprema Corte (Sezione Lavoro,
Sentenza n. 8002 del 04/04/2014) secondo il quale costituisce principio generale del rapporto di pubblico impiego contrattualizzato che la spesa per il personale deve essere evidente, certa e prevedibile nella evoluzione (art. 8 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165) e che il trattamento economico allo stesso riservato - ivi compreso quello accessorio - debba essere definito, secondo il canone della parità di trattamento (art. 45 del d.lgs. n. 165 cit.), dai contratti collettivi. Ne deriva che, in base al c.c.n.l. del comparto Sanità 1998-2001 del 7 aprile 1999, che determina l'indennità di funzione in misura variabile tra un minimo ed un massimo, rimettendo alla contrattazione integrativa la determinazione di un fondo per il relativo finanziamento, è inammissibile l'attribuzione dell'indennità in misura preventiva ed indeterminata nella misura massima, a prescindere da ogni disponibilità di bilancio e da ogni determinazione parametrale tra il minimo ed il massimo.
In altri termini, le indennità accessorie, gravando in misura particolare sul bilancio pubblico, debbono rispondere ad un principio di chiarezza e prevedibilità nella evoluzione, il quale osterebbe in astratto al collegamento del finanziamento dei Fondi accessori all'aumento o alla riduzione del personale in servizio;
in fatto su tale questione deve comunque soggiungersi che la stessa relazione del dott. Per_2
per la Dirigenza, allegata come doc. 6 al ricorso, dà atto che il finanziamento dei Fondi in
[...]
argomento era stato originariamente disposto per 789 unità del Comparto e 161 della Dirigenza, sicché non si vedrebbe neppure dove si collochi l'asserito difetto di finanziamento dei Fondi citati.
Ma va ulteriormente invocata l'autorità della Suprema Corte (Sez. Lavoro,
Sentenza n. 6930 del 11/03/2021, poi ribadita dal medesimo Giudice
(Sentenza n. 32557 del 23/11/2023) secondo la quale in tema di pubblico impiego contrattualizzato,
l'art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010 – secondo cui "l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale (..), non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio" – dev'essere interpretato nel senso che oggetto della decurtazione dai fondi previsti dalla contrattazione collettiva è l'intero importo corrispondente al trattamento economico (fondamentale e accessorio) destinato a remunerare i dipendenti cessati dal servizio, il quale, dunque, non può essere utilizzato per incrementare le risorse destinate al trattamento accessorio di quelli rimasti in servizio.
Facendo applicazione ei principi sanciti dalla Suprema Corte, deve rilevarsi che nessuna allegazione si rinviene in ricorso in ordine alla dinamica cessazione/permanenza in servizio dei ricorrenti e della totalità dei dipendenti in base ai quali occorrerebbe riparametrare i Fondi in contestazione, e CP_1
pagina 6 di 9 tale difetto di allegazione si somma a quello dell'assenza nel ricorso di ogni precisazione in ordine alla posizione dei ricorrenti, alle attività svolte, alle performances già remunerate, alla misura del raggiungimento degli obiettivi nel passato, ed infine – quel che più conta trattandosi di Fondi destinati a remunerare il lavoro straordinario, il disagio operativo ed il disagio di posizione – all'effettivo svolgimento di lavoro straordinario o alla sussistenza delle condizioni/posizioni di disagio negli anni di interesse, che eventualmente fonderebbero il diritto degli attori al trattamento accessorio rivendicato.
Ancora, questo Giudice condivide e fa propria, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. C.p.c., la decisione del Giudice del Lavoro di Venezia, dottoressa Barbara Bortot (sentenza n. 714/2024, pubblicata il
7.1.2025), in causa analoga alla presente controversia, laddove detta sentenza, rammentando che la formazione dei Fondi di cui alla disposizione contrattual-collettiva sopra ricordata è frutto di atto unilaterale della PA, che deve però essere conforme al CCNL e alle disposizioni di legge , ma soprattutto non è atto dovuto e vincolato in presenza di un aumento della dotazione organica e coinvolge aspetti di discrezionalità amministrativa, dovendo l'ente valutare la sufficienza delle risorse, ai sensi dell'art. 10 comma 1 del CCNL 22.5.1997, quanto al Fondo per il compenso del lavoro straordinario e la remunerazione delle particolari condizioni di disagio, e dell'art. 3 del CCNL
27.6.1996, quanto al Fondo per la produttività.
Peraltro, il Giudice lagunare ha condivisibilmente escluso che vi possa essere un aumento automatico dei ricordati Fondi a seguito dell'aumento del personale, a ragione delle previsioni del Protocollo regionale del 21.12.2004, al quale va attribuito il valore di fonte alla quale il D. Lgs n. 165 del 2001, all'art. 7 lett c), assegna il potere di definire il trattamento economico del personale, sicché il difetto dell'autorizzazione regionale all'incremento dei fondi, negata espressamente dalla , CP_2
costituisce ostacolo insormontabile per procedere all'incremento.
Da ultimo, ma non meno importante, occorre rammentare, ancora con riferimento all'art. 7 del D. Lgs
n. 165/2001 ed agli oneri di allegazione e prova che da tale disposizione discendono, che la stessa vieta alle amministrazioni pubbliche di erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano a prestazioni effettivamente rese. Sulla portata di tale disposto è recentemente intervenuta la Suprema
Corte Sezione Lavoro, Sentenza n. 26908 del 16/10/2024) in tema di dipendente pubblico in distacco sindacale e di compenso incentivante, ma statuendo in via generale ha precisato che le voci accessorie della retribuzione, in applicazione dell'art. 7, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001 (disposizione di carattere imperativo ai sensi dell'art. 2, comma 2, del medesimo decreto), come riformulato dal d.lgs. n. 150 del
2009, sono emolumenti da erogarsi al dipendente pubblico solo a fronte di prestazioni effettivamente rese in relazione al sinallagma contrattuale, sicché devono considerarsi nulle tutte le contrastanti pagina 7 di 9 clausole pattizie. Nel caso di specie, nessuna allegazione è giunta dalla parte ricorrente in ordine alla sussistenza delle condizioni per vedersi riconosciuta gli attori la retribuzione accessoria derivante dall'eventuale incremento dei Fondi sopra ricordati.
Il ricorso va dunque rigettato, non sussistendo i presupposti normativi e contrattuali, né le necessarie allegazioni per l'accoglimento della domanda attorea.
6. Le spese di lite.
La particolarità della vicenda processuale e l'intervento di pronunce dirimenti di legittimità successivamente al deposito del ricorso suggeriscono l'integrale compensazione delle spese di lite fra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di BELLUNO, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 148/2018 RG CL promossa da (C.F. Parte_1
, (C.F. ), C.F._1 Parte_2 C.F._2 [...]
(C.F. ), (C.F. ), Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4
(C.F. ), (C.F. Parte_5 C.F._5 Parte_6
), (C.F. ), C.F._6 Parte_7 C.F._7 Parte_8
(C.F. ), , (C.F. , C.F._8 Parte_9 C.F._9
(C.F. ), (C.F. Parte_10 C.F._10 Parte_11
), (C.F. ), (C.F. C.F._11 Parte_12 C.F._12 Parte_13
, (C.F. ), C.F._13 Parte_14 C.F._14 Parte_15
(C.F. ), (C.F. ), C.F._15 Parte_16 C.F._16 Pt_17
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._17 Parte_18 C.F._18
(C.F. ), (C.F. Parte_19 C.F._19 Parte_20
), (C.F. ), C.F._20 Parte_21 C.F._21 [...]
(C.F. ), (C.F. Pt_22 C.F._22 Parte_23
) contro (C.F. ), con la chiamata in causa della C.F._23 CP_1 P.IVA_1
(C.F. ), ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza CP_2 P.IVA_2
disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Spese compensate.
pagina 8 di 9 Così deciso in Belluno, in data 27/05/2025
Il Giudice
dott. Silvia Ferrari
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BELLUNO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 142/2018 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), (C.F. ), C.F._4 Parte_5 C.F._5 Pt_6
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._6 Parte_7 C.F._7
(C.F. ), , (C.F. Parte_8 C.F._8 Parte_9
, (C.F. ), C.F._9 Parte_10 C.F._10 Parte_11
(C.F. ), (C.F. ), C.F._11 Parte_12 C.F._12 Parte_13
(C.F. , (C.F. ), C.F._13 Parte_14 C.F._14 Pt_15
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._15 Parte_16
), (C.F. ), (C.F. C.F._16 Parte_17 C.F._17 Parte_18
), (C.F. ), C.F._18 Parte_19 C.F._19
(C.F. ), (C.F. Parte_20 C.F._20 Parte_21
), (C.F. ), C.F._21 Parte_22 C.F._22 Pt_23
(C.F. );
[...] C.F._23 tutti con il patrocinio dell'avv. CARTA GIOVANNI, elettivamente domiciliati in Belluno (BL), Via
Ippolito Caffi, n. 52 - 32100, presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Triolo;
contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MIAZZI MARIA LUISA, ,
[...] P.IVA_1 dell'avv. prof. CESTER CARLO, dell'avv. IRENE GIANESINI, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giorgio Azzalini in Belluno, Viale Fantuzzi Giuseppe n. 11/A;
Con la chiamata in causa di
(C.F ), in persona del Presidente della Giunta Regionale Controparte_2 P.IVA_2 pro tempore dott. con il patrocinio dell'avv. CUSIN ANTONELLA, dell'avv. QUARNETI CP_3
GIACOMO, dell'avv. PEAGNO BIANCA e dell'avv. LONDEI LUISA, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura regionale, in Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23, 30121 Venezia;
In punto a: retribuzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 9 Il procuratore di parte ricorrente chiede e conclude:
“Nel merito: dichiararsi tenuta e correlativamente condannarsi l'
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 con sede legale in Padova via Ospedale n. 24 e sede di lavoro dei sotto elencati ricorrenti presso il
Dipartimento di Belluno, via F. Tomea n. 5, a corrispondere agli stessi, per le causali sopra CP_1 esposte, le rispettive somme per ciascuno indicate in euro, così come espresse in dettaglio nei conteggi uniti al presente ricorso dopo la pagine 34, da ritenersi facenti parte integrante e sostanziale dello stesso.
Sugli importi come sopra ottenuti per ciascun ricorrente, daranno da corrispondere gli interessi dalle singole scadenze all'effettivo saldo e la rivalutazione monetaria. Con rifusione di spese, da distrarre a favore del sottoscritto , che si dichiara antistatario.”
***
I procuratori di parte resistente chiedono e concludono: CP_1
“Rigettarsi, perché inammissibili, nulle, infondate in fatto ed in diritto, prescritte con riferimento al periodo antecedente all'agosto 2013 tutte le pretese e le domande ex adverso proposte. Con vittoria di spese e competenze professionali.”
***
I procuratori della terza chiamata chiedono e concludono: CP_2
“In via preliminare dichiarare il proprio difetto di giurisdizione;
nel merito
-dichiarare il difetto di legittimazione passiva della;
CP_2
-in ogni caso, pur accertandosi che alcuna domanda è stata rivolta nei confronti della , CP_2 rigettarsi ogni domanda dei ricorrenti in quanto inammissibile, prescritta ed in ogni caso infondata nel merito per i motivi esposti. Con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite. ”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda.
Con ricorso depositato il 10 lugli 2018 i ricorrenti, tutti dipendenti o ex dipendenti a tempo
Pa indeterminato di ed addetti al Dipartimento dell' Belluno, e come sopra CP_1 CP_1 rappresentati, convenivano in giudizio l' Controparte_1
per sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe, chiedendo di vedersi
[...] corrisposte le somme relative ai trattamenti accessori denominati “Fondi”, previsti dalla contrattazione collettiva del comparto Sanità, evidenziando che dopo il 2009, l'applicazione di tali trattamenti accessori era stata condizionata dalle disposizioni del DL 78/2010, che aveva previsto che l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio non potesse superare il corrispondente importo del 2010, e che tale regime vincolistico era stato prorogato in forza del DPR 122 del 2013 e della L. 190 del 2014.
pagina 2 di 9 In particolare, i Fondi dei quali gli attori chiedevano l'incremento erano il Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, il Fondo per il finanziamento delle fasce retributive ed Fondo per la produttività sul presupposto che la convenuta dal 1999 al 2001/2002 non aveva provveduto all'incremento dei Fondi muovendo dal dato reale della consistenza dell'organico in forza nel 1999, pari a 689 unità, mentre dal 2004 al 2009 avrebbe provveduto parzialmente all'incremento dei Fondi, solo dopo che il personale del comparto in servizio aveva raggiunto la quota di 789 unità.
Tale condotta violava ad avviso degli attori le previsioni degli artt. 43 del CCNL 1.9.1995, 38 e 39 del
CCNL 7.4.1999, 3 e 4 del CCNL 2000-01 da 29 a 36 del CCNL 2002-05, da 1 a 9 del CCNL 2006-09 e da 6 a 10 del CCNL 2008-09, in particolare laddove le stesse prevedevano che nel caso in cui CP_1
avesse previsto nella dotazione organica in aumento di personale rispetto a quello preso a base di calcolo per la formazione dei Fondi sopra ricordati, avrebbero dovuto tenere conto delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla corresponsione del trattamento economico complessivo del personale da assumere;
la dotazione organica di – formatasi mediante CP_1
personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche) era però rimasta solo teorica, in quanto mentre il personale dirigente da finanziare in teoria – alla data di riferimento - era pari a 161 posti e quello non dirigenziale pari a 689, nei fatti il personale dirigente in forza ad era pari, a tale CP_1
data, a 128 unità, e quello non dirigenziale pari a 789 unità.
La conseguenza di tale parziale aumento avrebbe determinato una inadeguata formazione delle risorse assegnate ai Fondi, essendo nel tempo gli stessi destinati a consolidarsi perdendo qualsiasi riferimento alla dotazione organica effettiva e divenendo un dato astratto e non correlato alle concrete dinamiche occupazionali, sicché l'assenza dell'incremento contrattuale per i fondi nel periodo in cui il personale era passato da 689 a 789 unità aveva inciso in misura riduttiva sulle retribuzioni dei dipendenti nell'arco temporale dal 1999 al 2015 e conseguentemente aveva determinato un credito in capo agli attori, pari all'incremento proporzionale delle quote di retribuzione accessoria già percepite in relazione ai tre Fondi, quantificando dette somme nei conteggi redatti da un consulente incaricato dalla stessa Agenzia, tale Per_1
2. La difesa di parte convenuta.
Si costituiva ritualmente in giudizio , come sopra rappresentata, che preliminarmente eccepiva CP_1
il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, essendo la pretesa attorea connessa alla fase di formazione dei Fondi, atto amministrativo, eccepiva la prescrizione quinquennale delle somme eventualmente spettanti ai ricorrenti e nel merito resisteva al ricorso, affermandone l'infondatezza.
pagina 3 di 9 3. Lo svolgimento del processo.
La causa, chiamata in giudizio la che si costituiva rassegnando le conclusioni indicate CP_2
in epigrafe, subiva una serie di rinvii ed infine, ritenuta sufficientemente documentata, veniva discussa all'odierna udienza ed era decisa come da dispositivo in calce, del quale veniva data pubblica lettura in udienza unitamente alla presente motivazione.
4. Le eccezioni preliminari.
Va preliminarmente esaminato l'eccepito difetto di giurisdizione, fondato sull'asserita attribuzione alla valutazione discrezionale dell'Ente la facoltà di decidere se ed in che misura incrementare i Fondi di retribuzione accessoria in presenza di fenomeni di aumento del personale in servizio, sicché sarebbe assente una fonte esterna su cui fondare una posizione tutelabile di diritto soggettivo degli attori e la decisione contestata dagli attori non sarebbe di gestione del rapporto, ma organizzativa generale.
L'eccezione non è fondata e va rigettata, rammentando e facendo proprio questo giudicante il recente insegnamento della Suprema Corte (Sezione Lavoro, Sentenza n. 18204 del 03/07/2024), già anticipato con la sentenza della Sezione Lavoro 29.9.2021, n. 26454, secondo il quale la controversia nella quale si discute della legittimità dei provvedimenti adottati dalla p.a. datrice di lavoro sul mantenimento della retribuzione di posizione "variabile aziendale", prevista dalla contrattazione collettiva di riferimento, la relativa posizione giuridica soggettiva va qualificata in termini di diritto soggettivo alla corretta liquidazione della retribuzione, sicché il giudice ordinario può conoscere e sindacare tutti i vizi dell'atto, ivi comprese le figure sintomatiche di eccesso di potere, ai fini dell'eventuale disapplicazione del provvedimento per decidere sulla domanda avanzata dal lavoratore.
Dovendosi equiparare a livello logico la decisione del datore di lavoro pubblico sulla retribuzione di posizione, trattamento salariale accessorio al pari della retribuzione derivante dai Fondi di cui si discute nella presente controversia, quest'ultima va correttamente ricondotta alla valutazione della correttezza della liquidazione della retribuzione liquidata agli attori negli anni di riferimento, sicché sussiste la giurisdizione ordinaria e l'eccezione va respinta.
Quanto all'eccezione di prescrizione ex art. 2948 n. 4 c.c., pure sollevata da parte , appare CP_1 opportuno esaminare la stessa all'esito del vaglio di fondatezza del ricorso.
5. Il merito della domanda.
Nel merito, la domanda è infondata e va rigettata, alla luce delle seguenti considerazioni, alle quali occorre premettere che l'art. 9, comma 2 bis, del DL 78/2010 conv. nella L. 112/2010, prevede quanto segue:
pagina 4 di 9 “A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.”
Conseguenza di tale previsione legislativa, poi prorogata negli anni successiva a seguito del permanere della situazione di criticità delle finanze pubbliche, è di fatto un “congelamento” delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, che per il comparto Sanità, al quale il personale va ascritto, trovava per quanto di interesse nella presente controversia la propria CP_1 regolamentazione nell'art. 43 del CCNL 1.9.1995, poi ripreso senza variazioni sostanziali nei successivi contratti ante 2010:
“(Disciplina per il finanziamento del trattamento accessorio legato alle posizioni di lavoro)
1. Il trattamento economico accessorio del personale dipendente prevede emolumenti connessi a determinate posizioni o situazioni lavorative ovvero compensi correlati ai risultati raggiunti nell'ambito della produttività collettiva ed individuale.
2. Al finanziamento della parte variabile della retribuzione connessa alle posizioni o situazioni lavorative di cui al comma 1, si provvede mediante l'utilizzo dei seguenti fondi:
1) Fondo per il compenso del lavoro straordinario: Il fondo è costituito nel suo ammontare dalla somma spettante al personale destinatario del presente contratto per l'anno 1993, ai sensi dell'art. 10 del DPR n. 384 del 1990 e nel limite ivi previsto, decurtata del 5 per cento, adecorrere dal 1 gennaio
1996. Tale fondo è finalizzato a compensare le prestazioni di lavoro straordinario necessarie per fronteggiare particolari situazioni di lavoro. Resta ferma la disciplina vigente per la quantificazione delle tariffe orarie del lavoro straordinario secondo l'art. 10, commi 7 e 9 del D.P.R. 384/1990.
2) Fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno: Il fondo è costituito, nel suo ammontare, dalla somma spesa per l'anno 1993 per il pagamento delle indennità di cui: all'art. 18 del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270; all'art. 57, commi 2 e 3, ( eccetto la quota pensionabile pari a L. 15.000) dello stesso decreto;
agli artt. 46, comma 2, u.c.; 49 (commi 3, 5, 6), 51, 52 e 54 del D.P.R. 384/1990. Detto fondo è incrementato in ragione d'anno di una somma pari allo 0,3 per cento del monte salario, calcolato con riferimento all'anno 1993 per il solo personale disciplinato dal presente contratto. Il fondo è finalizzato alla remunerazione di compiti che comportano oneri, rischi, o disagi particolarmente rilevanti, collegati alla particolare natura dei servizi che richiedono interventi di urgenza. E', pertanto, destinato alla corresponsione delle indennità di turno, reperibilità, per servizio notturno, festivo e festivo-notturno. Le predette indennità sono corrisposte nelle misure fissate nell'art. 44.
3) Fondo per compensare particolari posizioni di lavoro in relazione alla qualificazione professionale e valorizzazione delle responsabilità. Tale fondo, costituito dall'1 dicembre 1995, è finalizzato a remunerare particolari posizioni di lavoro, in relazione all'accresciuta professionalità e responsabilità dei dipendenti, secondo la disciplina di cui all'art. 45. Il fondo è costituito da una somma pari allo 0,86 per cento del monte salari annuo calcolato con riferimento all'anno 1993 ed è incrementabile con le somme dei fondi di cui ai punti 1 e 2 qualora non utilizzate, al netto degli eventuali maggiori oneri riflessi derivanti per il perseguimento delle finalità previste dall'art. 45 comma 4 e seguenti. (…)”
Le sopra riportate previsioni di legge e di contrattazione collettiva vanno interpretate alla luce del pagina 5 di 9 condivisibile principio statuito dalla Suprema Corte (Sezione Lavoro,
Sentenza n. 8002 del 04/04/2014) secondo il quale costituisce principio generale del rapporto di pubblico impiego contrattualizzato che la spesa per il personale deve essere evidente, certa e prevedibile nella evoluzione (art. 8 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165) e che il trattamento economico allo stesso riservato - ivi compreso quello accessorio - debba essere definito, secondo il canone della parità di trattamento (art. 45 del d.lgs. n. 165 cit.), dai contratti collettivi. Ne deriva che, in base al c.c.n.l. del comparto Sanità 1998-2001 del 7 aprile 1999, che determina l'indennità di funzione in misura variabile tra un minimo ed un massimo, rimettendo alla contrattazione integrativa la determinazione di un fondo per il relativo finanziamento, è inammissibile l'attribuzione dell'indennità in misura preventiva ed indeterminata nella misura massima, a prescindere da ogni disponibilità di bilancio e da ogni determinazione parametrale tra il minimo ed il massimo.
In altri termini, le indennità accessorie, gravando in misura particolare sul bilancio pubblico, debbono rispondere ad un principio di chiarezza e prevedibilità nella evoluzione, il quale osterebbe in astratto al collegamento del finanziamento dei Fondi accessori all'aumento o alla riduzione del personale in servizio;
in fatto su tale questione deve comunque soggiungersi che la stessa relazione del dott. Per_2
per la Dirigenza, allegata come doc. 6 al ricorso, dà atto che il finanziamento dei Fondi in
[...]
argomento era stato originariamente disposto per 789 unità del Comparto e 161 della Dirigenza, sicché non si vedrebbe neppure dove si collochi l'asserito difetto di finanziamento dei Fondi citati.
Ma va ulteriormente invocata l'autorità della Suprema Corte (Sez. Lavoro,
Sentenza n. 6930 del 11/03/2021, poi ribadita dal medesimo Giudice
(Sentenza n. 32557 del 23/11/2023) secondo la quale in tema di pubblico impiego contrattualizzato,
l'art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010 – secondo cui "l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale (..), non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio" – dev'essere interpretato nel senso che oggetto della decurtazione dai fondi previsti dalla contrattazione collettiva è l'intero importo corrispondente al trattamento economico (fondamentale e accessorio) destinato a remunerare i dipendenti cessati dal servizio, il quale, dunque, non può essere utilizzato per incrementare le risorse destinate al trattamento accessorio di quelli rimasti in servizio.
Facendo applicazione ei principi sanciti dalla Suprema Corte, deve rilevarsi che nessuna allegazione si rinviene in ricorso in ordine alla dinamica cessazione/permanenza in servizio dei ricorrenti e della totalità dei dipendenti in base ai quali occorrerebbe riparametrare i Fondi in contestazione, e CP_1
pagina 6 di 9 tale difetto di allegazione si somma a quello dell'assenza nel ricorso di ogni precisazione in ordine alla posizione dei ricorrenti, alle attività svolte, alle performances già remunerate, alla misura del raggiungimento degli obiettivi nel passato, ed infine – quel che più conta trattandosi di Fondi destinati a remunerare il lavoro straordinario, il disagio operativo ed il disagio di posizione – all'effettivo svolgimento di lavoro straordinario o alla sussistenza delle condizioni/posizioni di disagio negli anni di interesse, che eventualmente fonderebbero il diritto degli attori al trattamento accessorio rivendicato.
Ancora, questo Giudice condivide e fa propria, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. C.p.c., la decisione del Giudice del Lavoro di Venezia, dottoressa Barbara Bortot (sentenza n. 714/2024, pubblicata il
7.1.2025), in causa analoga alla presente controversia, laddove detta sentenza, rammentando che la formazione dei Fondi di cui alla disposizione contrattual-collettiva sopra ricordata è frutto di atto unilaterale della PA, che deve però essere conforme al CCNL e alle disposizioni di legge , ma soprattutto non è atto dovuto e vincolato in presenza di un aumento della dotazione organica e coinvolge aspetti di discrezionalità amministrativa, dovendo l'ente valutare la sufficienza delle risorse, ai sensi dell'art. 10 comma 1 del CCNL 22.5.1997, quanto al Fondo per il compenso del lavoro straordinario e la remunerazione delle particolari condizioni di disagio, e dell'art. 3 del CCNL
27.6.1996, quanto al Fondo per la produttività.
Peraltro, il Giudice lagunare ha condivisibilmente escluso che vi possa essere un aumento automatico dei ricordati Fondi a seguito dell'aumento del personale, a ragione delle previsioni del Protocollo regionale del 21.12.2004, al quale va attribuito il valore di fonte alla quale il D. Lgs n. 165 del 2001, all'art. 7 lett c), assegna il potere di definire il trattamento economico del personale, sicché il difetto dell'autorizzazione regionale all'incremento dei fondi, negata espressamente dalla , CP_2
costituisce ostacolo insormontabile per procedere all'incremento.
Da ultimo, ma non meno importante, occorre rammentare, ancora con riferimento all'art. 7 del D. Lgs
n. 165/2001 ed agli oneri di allegazione e prova che da tale disposizione discendono, che la stessa vieta alle amministrazioni pubbliche di erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano a prestazioni effettivamente rese. Sulla portata di tale disposto è recentemente intervenuta la Suprema
Corte Sezione Lavoro, Sentenza n. 26908 del 16/10/2024) in tema di dipendente pubblico in distacco sindacale e di compenso incentivante, ma statuendo in via generale ha precisato che le voci accessorie della retribuzione, in applicazione dell'art. 7, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001 (disposizione di carattere imperativo ai sensi dell'art. 2, comma 2, del medesimo decreto), come riformulato dal d.lgs. n. 150 del
2009, sono emolumenti da erogarsi al dipendente pubblico solo a fronte di prestazioni effettivamente rese in relazione al sinallagma contrattuale, sicché devono considerarsi nulle tutte le contrastanti pagina 7 di 9 clausole pattizie. Nel caso di specie, nessuna allegazione è giunta dalla parte ricorrente in ordine alla sussistenza delle condizioni per vedersi riconosciuta gli attori la retribuzione accessoria derivante dall'eventuale incremento dei Fondi sopra ricordati.
Il ricorso va dunque rigettato, non sussistendo i presupposti normativi e contrattuali, né le necessarie allegazioni per l'accoglimento della domanda attorea.
6. Le spese di lite.
La particolarità della vicenda processuale e l'intervento di pronunce dirimenti di legittimità successivamente al deposito del ricorso suggeriscono l'integrale compensazione delle spese di lite fra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di BELLUNO, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 148/2018 RG CL promossa da (C.F. Parte_1
, (C.F. ), C.F._1 Parte_2 C.F._2 [...]
(C.F. ), (C.F. ), Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4
(C.F. ), (C.F. Parte_5 C.F._5 Parte_6
), (C.F. ), C.F._6 Parte_7 C.F._7 Parte_8
(C.F. ), , (C.F. , C.F._8 Parte_9 C.F._9
(C.F. ), (C.F. Parte_10 C.F._10 Parte_11
), (C.F. ), (C.F. C.F._11 Parte_12 C.F._12 Parte_13
, (C.F. ), C.F._13 Parte_14 C.F._14 Parte_15
(C.F. ), (C.F. ), C.F._15 Parte_16 C.F._16 Pt_17
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._17 Parte_18 C.F._18
(C.F. ), (C.F. Parte_19 C.F._19 Parte_20
), (C.F. ), C.F._20 Parte_21 C.F._21 [...]
(C.F. ), (C.F. Pt_22 C.F._22 Parte_23
) contro (C.F. ), con la chiamata in causa della C.F._23 CP_1 P.IVA_1
(C.F. ), ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza CP_2 P.IVA_2
disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Spese compensate.
pagina 8 di 9 Così deciso in Belluno, in data 27/05/2025
Il Giudice
dott. Silvia Ferrari
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