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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 22/07/2025, n. 1043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1043 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3015/2018
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel 3015/2018 rg promosso da:
c.f. e c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliati in Roma via della Giuliana n.80, presso lo studio dell'avvocato Giovanni
Savona che li rappresenta e difende……………………………………………………..……….… Attori
contro c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Pasqualino Controparte_1 C.F._3
Magliuzzi del Foro di Latina e dall' Avv. Marco Magliuzzi e presso il loro studio elettivamente domiciliata in Gaeta Corso Cavour n. 41 …………………………………………….………. Convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del 26 marzo 2025,
che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 23.07.2018, e hanno Parte_1 Parte_2
esposto, fra l'altro, che: “ (…) sono comproprietari di un immobile sito in Gaeta alla Via G. Maresca
n. 83, adibito a locale scantinato o intercapedine, piano seminterrato, distinto nel Catasto Fabbricati
del Comune di Gaeta al Foglio 24 particella 930 sub 9 ( ex sub 3), cat C02, cons. 30, rendita 43,38,
pagina 1 di 7 pervenuto in virtù di atto di permuta, redatto dal Notaio rep. 6341, racc. 1629; -i l Per_1
suddetto immobile non è stato oggetto della donazione alla figlia , avvenuta per atto Controparte_2
Notaio in , rep. 42037, racc. 12170, in data 6/09/1995, essendosi gli attori Per_2 Per_3
esplicitamente riservata la proprietà del locale intercapedine, avendo solamente trasferito l'immobile
sito al piano terra e l'area giardino;
Si rileva che i coniugi risiedono presso altra abitazione Pt_1
in Gaeta;
- nell'anno 2013, il sig. in un sopralluogo nel locale intercapedine e/o Parte_1
scantinato, constatava che vi era stato riposto del materiale, in particolare parti di mobilio, smontato e
coperto da teli in plastica nera, a protezione dei beni, come da documentazione fotografica che si
allega; -per espressa dichiarazione della sig.ra , i coniugi – Controparte_1 Pt_1 Pt_2
apprendevano che tale materiale era stato ubicato lì dalla stessa proprietaria CP_1
dell'immobile sito in Gaeta alla Via Maresca n. 83 al piano primo e secondo, distinto nel Catasto
fabbricati al Foglio 24 particella 960, sub 5, 6 e 8; -immediatamente gli attori intimavano la
convenuta di liberare il locale di loro proprietà, nonché provvedevano a comunicarle che avrebbero
apposto un cancello munito di lucchetto all'ingresso del locale scantinato, per evitare ulteriori
molestie e turbative;
- di fatto, nonostante i numerosi solleciti e la comunicazione del 10/08/2016, (…),
nella quale il sig. invitava la convenuta a “ rimuovere gli oggetti di sua proprietà, Parte_1
mobilio ed altro, collocati sulla mia proprietà” dal giorno 14 al 23 agosto, previo appuntamento
telefonico, la sig.ra nulla rimuoveva;
8. Gli attori provvedevano, pertanto, ad adire CP_1
l'organismo di Mediazione Concilialex, sede di Formia, con istanza prot. n. 1626 del 03/10/2017; (…)
si profila opportuno precisare che nel locale de quo la presenza di beni, illegittimamente collocati
senza alcuna autorizzazione, genera molestia ai sigg.ri nell'esercizio del loro Controparte_3
diritto dominicale oltre che grave pregiudizio, in quanto tra l'altro impediscono agli attori il libero
godimento, nonchè di provvedere alla sistemazione e pulizia dell'area al fine di custodire beni di loro
proprietà; - i coniugi , pertanto, chiedono di ottenere giudizialmente la cessazione Controparte_3
della situazione antigiuridica posta in essere dalla sig.ra liberando conseguentemente il CP_1
pagina 2 di 7 locale scantinato e/o intercapedine di proprietà esclusiva degli attori e/o, in difetto, autorizzando gli
attori a smaltire i beni summenzionati, esonerandoli da ogni responsabilità, visto il comportamento
posto in essere dalla convenuta;
(…). Gli attori così hanno concluso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
disattesa ogni contraria istanza, deduzione, eccezione: 1) Accertata la proprietà esclusiva del locale
scantinato o intercapedine, piano seminterrato, sito in Gaeta alla Via G. Maresca n. 83, distinto nel
Catasto Fabbricati del Comune di Gaeta al Foglio 24 particella 930 sub 9 ( ex sub 3), cat C02, cons.
30, rendita 43,38 in capo ai sigg.ri e , ordinare alla sig.ra Parte_1 Parte_2 [...]
di cessare la turbativa e la molestia posta in essere e ripristinare immediatamente lo Controparte_1
stato dei luoghi liberando da cose mobili il summenzionato locale scantinato e/o intercapedine e/o, in
difetto, autorizzare gli attori a smaltire i beni ivi collocati, esonerandoli da ogni responsabilità, visto il
comportamento posto in essere dalla convenuta;
2) Per l'effetto, condannare la parte convenuta al
pagamento, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, della somma di € 10.000,00 ( diecimila), o
della somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione
come per legge. 3) Si chiede, altresì, la condanna di controparte al pagamento delle spese e degli
onorari di causa, incluse spese generali, IVA e CPA come per legge, anche in considerazione
dell'impossibilità di poter transigere la controversia, nonostante il tentativo di conciliazione
effettuato”.
Si è costituita che ha contestato la domanda attorea e tutte le avverse deduzioni e Controparte_1
produzioni, sia in punto di legittimazione attiva sia di fondatezza nel merito, deducendo la natura condominiale del bene oggetto della domanda e l'insussistenza di qualsivoglia turbativa o danno. In
particolare, ha dedotto che, non potendo essere destinato ad altro scopo se non all'areazione ed alla deumidificazione dei muri maestri dai quali è delimitato, dei basamenti e delle fondamenta, il locale intercapedine deve ritenersi bene necessariamente comune. La stessa conformazione dell'immobile conferma la condominialità dell'area, essendo questa caratterizzata dalla presenza di un declivio roccioso che occupa la quasi totalità del vano e che, di fatto, lo rende quasi totalmente impraticabile pagina 3 di 7 oltre ad essere da sempre deputato a servire l'intero fabbricato essendovi convogliati tutti gli impianti
(idrici, elettrici, fognari, ecc.) di ogni singola unità immobiliare nonché liberamente e pacificamente accessibile alla stessa convenuta sin dalla data di acquisto (anno 1989). La ha così CP_1
concluso: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: in via pregiudiziale accertare e
dichiarare la carenza di legittimazione attiva dei Signori e per Parte_1 Parte_2
tutti i motivi meglio esposti nel corpo del presente atto e per l'effetto dichiarare l'improponibilità della
presente azione, disponendo la cancellazione della stessa dal ruolo;
nel merito, accertare e dichiarare
la comunione del locale intercapedine/scantinato e respingere tutte le contrarie domande formulate in
quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova
per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto;
Con vittoria di spese e compensi, oltre
rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
Con ordinanza del 20 settembre 2022 questo Giudice Istruttore ha confermato la nomina del CTU, ing.
Persona_4
Con ordinanza del 23 giugno 2023 il Giudice ha intimato al CTU di depositare, entro il 1° febbraio
2024, una relazione di risposta ai rilievi critici riportati
All'udienza virtuale del 26 marzo 2025 il Giudice ha trattenuto la causa a sentenza.
Per questo Giudice le domande attoree sono in massima parte fondate.
Il CTU ha precisato che è stato possibile stabilire che il piano seminterrato, in particolare senza alcun dubbio il sub 3, risulta di proprietà del sig. . Tale area, che urbanisticamente è stata Parte_1
autorizzata con CE 29/92 come cantine e piano pilotis, è stata segregata da muri in c.a. a seguito del progetto di adeguamento sismico commissionato dalla sig.ra Tali opere “necessarie” CP_1
all'irrigidimento della struttura che doveva accogliere la sopraelevazione al piano copertura andavano in contrasto con quanto autorizzato urbanisticamente, privando tra l'altro i signori di uno Pt_1
spazio fruibile come cantine e area pilotis. La zona distinta con il sub 9 risulta autorizzata come una intercapedine e non come deposito e, pertanto, dovrà essere rimosso il materiale ivi abbandonato pagina 4 di 7 abusivamente. Per quanto concerne l'attuale stato dei luoghi (ci si riferisce unicamente alle parti in causa), non può che essere sanato urbanisticamente, con il ripristino delle opere così come legittimato dalla CE 29/92, dal momento che, per quanto ampliamente dimostrato, ad oggi vengono meno, come già all'epoca, i presupposti dell'adeguamento sismico dell'intero fabbricato che doveva accogliere la sopraelevazione commissionata dalla e che necessariamente dovrà essere rivisto alla luce CP_1
delle opere realizzate in difformità.
In adesione alla CTU e in conformità a quanto è emerso dai documenti acquisiti, tutte le eccezioni e argomentazioni della devono quindi rigettarsi: la stessa ammette CP_1 CP_1
implicitamente la priorità degli attori quando nella comparsa di costituzione rivendica il suo possesso
“uti domina”, rispetto all' intercapedine di cui ha dovuto per la necessità edificatoria circoscrivere perimetralmente il volume con murature portanti, anche se non ha mai inteso agire e/o eccepire per l'
intervenuto acquisto a titolo originario del locale della cui realizzazione è stata unica artefice: con tale affermazione ella comunque confessa implicitamente di non esserne mai stata proprietaria, almeno formalmente. A quest'ultimo riguardo, la presunzione di condominialità, ex art.1117 cc., da lei adombrata, deve ritenersi esclusa, non solo perché il locale “scantinato o intercapedine” non è previsto tra le parti comuni fissate dall'articolo citato , ma soprattutto perché ciò è escluso dai titoli prodotti,
come l'atto di permuta intervenuto tra gli attori e il costruttore, ing. il quale, Controparte_4
nell'edificare i due appartamenti ( uno di proprietà' degli attori, l'altro della convenuta) ha inteso conservare per gli odierni attori la proprietà del locale oggetto di causa, cosa confermata anche dall'indagine peritale, e l'indicazione contenuta non è certo una “formulazione generica” o una clausola di stile. Le successive osservazioni della contenute negli scritti conclusionali costituiscono CP_1
ripetizioni, con altre parole, di argomenti già chiariti. Circa il profilo deontologico, il CTU si è attenuto ai quesiti postigli e gli apprezzamenti da lui fatti non sono stravaganti ma si fondano su rilievi tecnici e osservazioni: la presenza di mobilio e altro è stata ammessa dalla stessa convenuta.
pagina 5 di 7 A tutto ciò si aggiunga il comportamento preprocessuale della che non ha voluto CP_1
partecipare alla mediazione, non valutabile a suo favore ai sensi dell'art. 116 cpc (Trib. Roma , sent. 26
luglio 2023, n. 11746, ecc.).
Non può accogliersi la richiesta attorea di risarcimento dei danni perché non sono stati acquisti elementi per una liquidazione, neppure in via equitativa.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in conformità al valore dichiarato.
P.Q.M.
-definitivamente pronunciando;
ACCERTA
e dichiara la proprietà esclusiva del locale scantinato o intercapedine, piano seminterrato, sito in Gaeta
alla Via G. Maresca n. 83, distinto nel Catasto Fabbricati del Comune di Gaeta al Foglio 24 particella
930 sub 9 ( ex sub 3), cat C02, cons. 30, rendita 43,38 in capo a e Parte_1 Parte_2
ORDINA
a di cessare la turbativa e la molestia posta in essere e di ripristinare Controparte_1
immediatamente lo stato dei luoghi liberando da cose mobili il summenzionato locale o, in difetto,
autorizzare gli attori a smaltire i beni ivi collocati, esonerandoli da ogni responsabilità;
RIGETTA
la richiesta attorea di risarcimento del danno.
Condanna al pagamento delle spese di questo giudizio che si liquidano in Controparte_1
complessivi € 5.314,00 di cui € 237, 00 per esborsi e € 5077,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario (15%) IVA e CPA. Pone definitivamente a carico della le spese di ctu CP_1
così come liquidate provvisoriamente in corso di causa.
Ordina alla Cancelleria la trasmissione di questa sentenza, della CTU e della relazione a chiarimenti dell'ing. depositata il 27 giugno 2023 alla Procura della Repubblica in sede, ai sensi Persona_4
pagina 6 di 7 dell'art. 331 comma 4 cpp, e al Parte_3
ammnistrative sotto l'aspetto urbanistico.
Cassino, 22 luglio 2025
perché sembrano profilarsi reati e violazioni
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo
pagina 7 di 7
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel 3015/2018 rg promosso da:
c.f. e c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliati in Roma via della Giuliana n.80, presso lo studio dell'avvocato Giovanni
Savona che li rappresenta e difende……………………………………………………..……….… Attori
contro c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Pasqualino Controparte_1 C.F._3
Magliuzzi del Foro di Latina e dall' Avv. Marco Magliuzzi e presso il loro studio elettivamente domiciliata in Gaeta Corso Cavour n. 41 …………………………………………….………. Convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del 26 marzo 2025,
che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 23.07.2018, e hanno Parte_1 Parte_2
esposto, fra l'altro, che: “ (…) sono comproprietari di un immobile sito in Gaeta alla Via G. Maresca
n. 83, adibito a locale scantinato o intercapedine, piano seminterrato, distinto nel Catasto Fabbricati
del Comune di Gaeta al Foglio 24 particella 930 sub 9 ( ex sub 3), cat C02, cons. 30, rendita 43,38,
pagina 1 di 7 pervenuto in virtù di atto di permuta, redatto dal Notaio rep. 6341, racc. 1629; -i l Per_1
suddetto immobile non è stato oggetto della donazione alla figlia , avvenuta per atto Controparte_2
Notaio in , rep. 42037, racc. 12170, in data 6/09/1995, essendosi gli attori Per_2 Per_3
esplicitamente riservata la proprietà del locale intercapedine, avendo solamente trasferito l'immobile
sito al piano terra e l'area giardino;
Si rileva che i coniugi risiedono presso altra abitazione Pt_1
in Gaeta;
- nell'anno 2013, il sig. in un sopralluogo nel locale intercapedine e/o Parte_1
scantinato, constatava che vi era stato riposto del materiale, in particolare parti di mobilio, smontato e
coperto da teli in plastica nera, a protezione dei beni, come da documentazione fotografica che si
allega; -per espressa dichiarazione della sig.ra , i coniugi – Controparte_1 Pt_1 Pt_2
apprendevano che tale materiale era stato ubicato lì dalla stessa proprietaria CP_1
dell'immobile sito in Gaeta alla Via Maresca n. 83 al piano primo e secondo, distinto nel Catasto
fabbricati al Foglio 24 particella 960, sub 5, 6 e 8; -immediatamente gli attori intimavano la
convenuta di liberare il locale di loro proprietà, nonché provvedevano a comunicarle che avrebbero
apposto un cancello munito di lucchetto all'ingresso del locale scantinato, per evitare ulteriori
molestie e turbative;
- di fatto, nonostante i numerosi solleciti e la comunicazione del 10/08/2016, (…),
nella quale il sig. invitava la convenuta a “ rimuovere gli oggetti di sua proprietà, Parte_1
mobilio ed altro, collocati sulla mia proprietà” dal giorno 14 al 23 agosto, previo appuntamento
telefonico, la sig.ra nulla rimuoveva;
8. Gli attori provvedevano, pertanto, ad adire CP_1
l'organismo di Mediazione Concilialex, sede di Formia, con istanza prot. n. 1626 del 03/10/2017; (…)
si profila opportuno precisare che nel locale de quo la presenza di beni, illegittimamente collocati
senza alcuna autorizzazione, genera molestia ai sigg.ri nell'esercizio del loro Controparte_3
diritto dominicale oltre che grave pregiudizio, in quanto tra l'altro impediscono agli attori il libero
godimento, nonchè di provvedere alla sistemazione e pulizia dell'area al fine di custodire beni di loro
proprietà; - i coniugi , pertanto, chiedono di ottenere giudizialmente la cessazione Controparte_3
della situazione antigiuridica posta in essere dalla sig.ra liberando conseguentemente il CP_1
pagina 2 di 7 locale scantinato e/o intercapedine di proprietà esclusiva degli attori e/o, in difetto, autorizzando gli
attori a smaltire i beni summenzionati, esonerandoli da ogni responsabilità, visto il comportamento
posto in essere dalla convenuta;
(…). Gli attori così hanno concluso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
disattesa ogni contraria istanza, deduzione, eccezione: 1) Accertata la proprietà esclusiva del locale
scantinato o intercapedine, piano seminterrato, sito in Gaeta alla Via G. Maresca n. 83, distinto nel
Catasto Fabbricati del Comune di Gaeta al Foglio 24 particella 930 sub 9 ( ex sub 3), cat C02, cons.
30, rendita 43,38 in capo ai sigg.ri e , ordinare alla sig.ra Parte_1 Parte_2 [...]
di cessare la turbativa e la molestia posta in essere e ripristinare immediatamente lo Controparte_1
stato dei luoghi liberando da cose mobili il summenzionato locale scantinato e/o intercapedine e/o, in
difetto, autorizzare gli attori a smaltire i beni ivi collocati, esonerandoli da ogni responsabilità, visto il
comportamento posto in essere dalla convenuta;
2) Per l'effetto, condannare la parte convenuta al
pagamento, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, della somma di € 10.000,00 ( diecimila), o
della somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione
come per legge. 3) Si chiede, altresì, la condanna di controparte al pagamento delle spese e degli
onorari di causa, incluse spese generali, IVA e CPA come per legge, anche in considerazione
dell'impossibilità di poter transigere la controversia, nonostante il tentativo di conciliazione
effettuato”.
Si è costituita che ha contestato la domanda attorea e tutte le avverse deduzioni e Controparte_1
produzioni, sia in punto di legittimazione attiva sia di fondatezza nel merito, deducendo la natura condominiale del bene oggetto della domanda e l'insussistenza di qualsivoglia turbativa o danno. In
particolare, ha dedotto che, non potendo essere destinato ad altro scopo se non all'areazione ed alla deumidificazione dei muri maestri dai quali è delimitato, dei basamenti e delle fondamenta, il locale intercapedine deve ritenersi bene necessariamente comune. La stessa conformazione dell'immobile conferma la condominialità dell'area, essendo questa caratterizzata dalla presenza di un declivio roccioso che occupa la quasi totalità del vano e che, di fatto, lo rende quasi totalmente impraticabile pagina 3 di 7 oltre ad essere da sempre deputato a servire l'intero fabbricato essendovi convogliati tutti gli impianti
(idrici, elettrici, fognari, ecc.) di ogni singola unità immobiliare nonché liberamente e pacificamente accessibile alla stessa convenuta sin dalla data di acquisto (anno 1989). La ha così CP_1
concluso: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: in via pregiudiziale accertare e
dichiarare la carenza di legittimazione attiva dei Signori e per Parte_1 Parte_2
tutti i motivi meglio esposti nel corpo del presente atto e per l'effetto dichiarare l'improponibilità della
presente azione, disponendo la cancellazione della stessa dal ruolo;
nel merito, accertare e dichiarare
la comunione del locale intercapedine/scantinato e respingere tutte le contrarie domande formulate in
quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova
per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto;
Con vittoria di spese e compensi, oltre
rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
Con ordinanza del 20 settembre 2022 questo Giudice Istruttore ha confermato la nomina del CTU, ing.
Persona_4
Con ordinanza del 23 giugno 2023 il Giudice ha intimato al CTU di depositare, entro il 1° febbraio
2024, una relazione di risposta ai rilievi critici riportati
All'udienza virtuale del 26 marzo 2025 il Giudice ha trattenuto la causa a sentenza.
Per questo Giudice le domande attoree sono in massima parte fondate.
Il CTU ha precisato che è stato possibile stabilire che il piano seminterrato, in particolare senza alcun dubbio il sub 3, risulta di proprietà del sig. . Tale area, che urbanisticamente è stata Parte_1
autorizzata con CE 29/92 come cantine e piano pilotis, è stata segregata da muri in c.a. a seguito del progetto di adeguamento sismico commissionato dalla sig.ra Tali opere “necessarie” CP_1
all'irrigidimento della struttura che doveva accogliere la sopraelevazione al piano copertura andavano in contrasto con quanto autorizzato urbanisticamente, privando tra l'altro i signori di uno Pt_1
spazio fruibile come cantine e area pilotis. La zona distinta con il sub 9 risulta autorizzata come una intercapedine e non come deposito e, pertanto, dovrà essere rimosso il materiale ivi abbandonato pagina 4 di 7 abusivamente. Per quanto concerne l'attuale stato dei luoghi (ci si riferisce unicamente alle parti in causa), non può che essere sanato urbanisticamente, con il ripristino delle opere così come legittimato dalla CE 29/92, dal momento che, per quanto ampliamente dimostrato, ad oggi vengono meno, come già all'epoca, i presupposti dell'adeguamento sismico dell'intero fabbricato che doveva accogliere la sopraelevazione commissionata dalla e che necessariamente dovrà essere rivisto alla luce CP_1
delle opere realizzate in difformità.
In adesione alla CTU e in conformità a quanto è emerso dai documenti acquisiti, tutte le eccezioni e argomentazioni della devono quindi rigettarsi: la stessa ammette CP_1 CP_1
implicitamente la priorità degli attori quando nella comparsa di costituzione rivendica il suo possesso
“uti domina”, rispetto all' intercapedine di cui ha dovuto per la necessità edificatoria circoscrivere perimetralmente il volume con murature portanti, anche se non ha mai inteso agire e/o eccepire per l'
intervenuto acquisto a titolo originario del locale della cui realizzazione è stata unica artefice: con tale affermazione ella comunque confessa implicitamente di non esserne mai stata proprietaria, almeno formalmente. A quest'ultimo riguardo, la presunzione di condominialità, ex art.1117 cc., da lei adombrata, deve ritenersi esclusa, non solo perché il locale “scantinato o intercapedine” non è previsto tra le parti comuni fissate dall'articolo citato , ma soprattutto perché ciò è escluso dai titoli prodotti,
come l'atto di permuta intervenuto tra gli attori e il costruttore, ing. il quale, Controparte_4
nell'edificare i due appartamenti ( uno di proprietà' degli attori, l'altro della convenuta) ha inteso conservare per gli odierni attori la proprietà del locale oggetto di causa, cosa confermata anche dall'indagine peritale, e l'indicazione contenuta non è certo una “formulazione generica” o una clausola di stile. Le successive osservazioni della contenute negli scritti conclusionali costituiscono CP_1
ripetizioni, con altre parole, di argomenti già chiariti. Circa il profilo deontologico, il CTU si è attenuto ai quesiti postigli e gli apprezzamenti da lui fatti non sono stravaganti ma si fondano su rilievi tecnici e osservazioni: la presenza di mobilio e altro è stata ammessa dalla stessa convenuta.
pagina 5 di 7 A tutto ciò si aggiunga il comportamento preprocessuale della che non ha voluto CP_1
partecipare alla mediazione, non valutabile a suo favore ai sensi dell'art. 116 cpc (Trib. Roma , sent. 26
luglio 2023, n. 11746, ecc.).
Non può accogliersi la richiesta attorea di risarcimento dei danni perché non sono stati acquisti elementi per una liquidazione, neppure in via equitativa.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in conformità al valore dichiarato.
P.Q.M.
-definitivamente pronunciando;
ACCERTA
e dichiara la proprietà esclusiva del locale scantinato o intercapedine, piano seminterrato, sito in Gaeta
alla Via G. Maresca n. 83, distinto nel Catasto Fabbricati del Comune di Gaeta al Foglio 24 particella
930 sub 9 ( ex sub 3), cat C02, cons. 30, rendita 43,38 in capo a e Parte_1 Parte_2
ORDINA
a di cessare la turbativa e la molestia posta in essere e di ripristinare Controparte_1
immediatamente lo stato dei luoghi liberando da cose mobili il summenzionato locale o, in difetto,
autorizzare gli attori a smaltire i beni ivi collocati, esonerandoli da ogni responsabilità;
RIGETTA
la richiesta attorea di risarcimento del danno.
Condanna al pagamento delle spese di questo giudizio che si liquidano in Controparte_1
complessivi € 5.314,00 di cui € 237, 00 per esborsi e € 5077,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario (15%) IVA e CPA. Pone definitivamente a carico della le spese di ctu CP_1
così come liquidate provvisoriamente in corso di causa.
Ordina alla Cancelleria la trasmissione di questa sentenza, della CTU e della relazione a chiarimenti dell'ing. depositata il 27 giugno 2023 alla Procura della Repubblica in sede, ai sensi Persona_4
pagina 6 di 7 dell'art. 331 comma 4 cpp, e al Parte_3
ammnistrative sotto l'aspetto urbanistico.
Cassino, 22 luglio 2025
perché sembrano profilarsi reati e violazioni
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo
pagina 7 di 7