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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 19/12/2025, n. 1095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 1095 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2803/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice dott. RI RE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2803/2022 R.G. promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
CA LI del Foro di Verona, giusta procura in atti;
opponente;
nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
AN IN del Foro di Roma e dell'avv, Filippo Augusto del Foro di Bolzano, giusta procura in atti;
opposta;
***
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 719/2022;
Conclusioni del Procuratore dell'opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bolzano, disattesa ogni contraria istanza, ed in accoglimento del presente atto di opposizione:
In via preliminare
Non concedersi la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto, essendo la presente opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione ed il credito opposto ampiamente contestato.
In via pregiudiziale e assorbente
In accoglimento della spiegata eccezione di prescrizione ai sensi della Legge 205/2017 accertarsi e dichiararsi che il credito capitale di cui al decreto ingiuntivo n. 719/2022 Ing. Tribunale di Bolzano
pagina 1 di 8 pari ad Euro 24.521,46 è integralmente prescritto e conseguentemente revocarsi il decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata di merito
In denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione, accertarsi e dichiararsi in ogni caso l'infondatezza del credito preteso da e pertanto dichiararsi che nulla è Controparte_2 dovuto da alla società opposta, revocandosi il decreto ingiuntivo opposto. CP_1
In via riconvenzionale
Previo accertamento dei relativi presupposti, accertarsi e dichiararsi la responsabilità ex art. 96 comma 3 cpc in capo all'opposta e per l'effetto condannarsi quest'ultima a risarcire l'opponente della somma di Euro 2.500,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, o quella somma anche diversa ritenuta di giustizia o equità.
In ogni caso
Condannarsi la parte opposta alla rifusione delle spese e compenso del presente giudizio, oltre rimb. gen. e forf 15% ex DM 55/2014, oltre CPA 4% e IVA 22% se dovuta”; del Procuratore dell'opposta:
“Voglia il Tribunale adito rigettare l'opposizione in quanto infondata. In subordine voglia condannare
al pagamento di euro di € 24.521,46, oltre interessi. CP_1
Con vittoria di spese, compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, nella misura del 15% ex art.2 DM 55/2014”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso di data 19/05/2022 ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di Bolzano Controparte_2
l'emissione di un decreto ingiuntivo di pagamento immediatamente esecutivo a carico di CP_1 per la somma complessiva di 24.521,46 iva inclusa, oltre interessi moratori, competenze d'avvocato e spese.
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo eccependo l'intervenuta prescrizione del CP_1 credito. si è costituita nel giudizio insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto. CP_2
Istruita la causa, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando all'esito dell'udienza i termini ex art. 190 c.p.c.
Con ordinanza di data 30.09.2024 è stata disposta la rimessione della causa nella fase istruttoria al fine di espletare una CTU contabile. Depositata la consulenza a firma del dott. , la causa è Persona_1 stata nuovamente trattenuta in decisione con ordinanza del 02.07.2025 e successiva concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.. pagina 2 di 8 2. All'esito dell'istruttoria risultano provate le seguenti circostanze: ha emesso per il periodo novembre 2018 – febbraio 2019 le fatture n. 2976780739 Controparte_2 del 14/12/2018, n. 3005179105 del 15/01/2019, n. 3012109509 del 12/02/2019 e n. 3019474486 del
13/03/2019 per un importo complessivo di € 4.432,83.
In seguito, ha emesso la fattura di rettifica e di ricalcolo n.4114495435 del 02/03/2021 dell'importo di €
67.467,96 con la generica motivazione “variazione consumi /variazione prezzi”.
Nella prima pagina della predetta fattura n. 4114495435, a margine dell'importo fatturato, vi è un riquadro evidenziato con la dicitura “ATTENZIONE” in cui si legge che “La bolletta contiene un importo prescrivibile di € 67.467,96 riferiti al periodo di consumo 01 nov 2018 – 28 feb 2019. Per maggiori informazioni e per richiedere la prescrizione, vedi il modulo allegato in fattura”.
In forza di ciò, il sig. ha eccepito tempestivamente l'avvenuta prescrizione CP_1 biennale del suddetto importo di € 67.467,96, ai sensi della legge di bilancio 2018 (legge n. 205/2017), come modificata dalla legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/2019).
Successivamente ha emesso la nota di credito (denominata “fattura di rettifica”) n. CP_2
4151424722 del 22/07/2021 (doc. 4 di parte opponente), recante un saldo negativo pari a € -44.076,28.
La suddetta nota di credito rettifica:
i) relativamente ai consumi del periodo 01/11/2018 - 28/02/2019: “per lettura precedentemente errata” la fattura n. 4114495435 del 02/03/2021 per € 67.467,96
ii) relativamente ai consumi del periodo 01/03/2019 – 30/06/2019: “per variazione dei prezzi nel periodo, le seguenti fatture”
- fattura n. 3025951021 del 12/04/2019 per € 892,08
- fattura n. 3033690357 del 14/05/2019 per € 893,67
- fattura n. 3040512837 del 12/06/2019 per € 883,35
- fattura n. 3047651362 del 13/07/2019 per € 1.362,41
- fattura n. 3054100261 del 13/08/2019 per € 835,57
- fattura n. 3061724459 del 13/09/2019 per € 1.194,29
- fattura n. 3068723427 del 13/10/2019 per € 987,37
3. In punto di diritto si osserva che la legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/2017) ha introdotto disposizioni a tutela degli utenti in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e acqua.
L'art. 1 comma 4 prevede che: “Nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese (…) o i professionisti (...) e il venditore (…)”. pagina 3 di 8 Viene, pertanto, previsto un termine di prescrizione biennale per il pagamento del corrispettivo delle forniture.
La prescrizione biennale si applica ai consumatori ed alle microimprese con meno di 10 dipendenti oppure con un bilancio inferiore ad € 2.000.000,00.
L'opponente é un imprenditore individuale che per dimensioni rientra pienamente nelle categorie di soggetti previsti dalla legge (si vedano la visura camerale della ditta individuale , l'ultima CP_1 dichiarazione dei redditi 2021 disponibile e un estratto del libro unico paghe: docc. 14-15-16 di parte opponente).
Ai sensi dell'art. 1 comma 10 le predette norme si applicano alle fatture la cui scadenza sia successiva alla data dell'01/03/2018.
Inoltre, la delibera n. 97/2018/R/COM (doc. 17 di parte opponente) ed i chiarimenti del 07/06/2019
(doc. 8 di parte opponente) di ARERA precisano che, per quanto concerne consumi dell'energia elettrica, la prescrizione biennale si applichi quando la fatturazione o il ricalcolo si riferiscano a periodi risalenti a più di due anni.
Relativamente agli importi prescrivibili, l'art 3 dell'Allegato A alla delibera dell'ARERA
569/2018/R/COM stabilisce che nel caso di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, il Venditore debba aggiungere in fattura il seguente avviso testuale: “La presente fattura contiene importi per consumi risalenti a più di due anni, che possono non essere pagati in applicazione della legge del bilancio 2018 (Legge 205/2017). Per non pagare tali importi, La invitiamo a comunicare tempestivamente la Sua volontà, ad esempio inoltrando il modulo compilato presente in questa pagina ai recapiti di seguito riportati”. Per_
4. Come correttamente evidenziato dal consulente dott. , per il periodo novembre 2018 – febbraio
2019 ha emesso le seguenti fatture: Controparte_2
- fattura n. 2976780739 del 14/12/2018 1.041,88 €
- fattura n. 3005179105 del 15/01/2019 1.124,44 €
- fattura n. 30121059509 del 12/02/2019 1.185,19 €
- fattura n. 3019474486 del 13/03/2019 1.081,32 € 4.432,83 €
In seguito, ha emesso la seguente fattura di rettifica e di ricalcolo, sempre con Controparte_2 riferimento al periodo su citato:
- fattura di rettifica e di ricalcolo n. 4114495435 del 02/03/2021 67.467,96 €.
Si è già detto che parte opponente ha tempestivamente eccepito l'avvenuta prescrizione biennale del suddetto importo di euro 67.467,96 ai sensi della legge di bilancio 2018 (L. n. 205/2017), come modificato dalla legge di bilancio 2020 (L. n. 160/2019). pagina 4 di 8 Successivamente, ha dunque emesso la fattura n. 4151424722 di data 22/07/2021, Controparte_2 denominata fattura ordinaria con rettifica, per un importo a credito del signor pari a € CP_1
44.076,28
La fattura di rettifica riportante l'importo di €-44.076,28 (vedasi fattura integrale sub doc. 2 di parte opposta) ha ad oggetto:
i. per il periodo novembre 2018 – febbraio 2019 la fattura n. 4114495435 del 02/03/2021 per €
67.467,96;
ii. per il periodo marzo 2019 – giugno 2019 le seguenti fatture:
-fattura n. 3025951021 del 12/04/2019 per € 892,08
- fattura n. 3033690357 del 14/05/2019 per € 893,67
- fattura n. 3040512837 del 12/06/2019 per € 883,35
- fattura n. 3047651362 del 13/07/2019 per € 1.362,41
- fattura n. 3054100261 del 13/08/2019 per € 835,57
- fattura n. 3061724459 del 13/09/2019 per € 1.194,29
- fattura n. 3068723427 del 13/10/2019 per € 987,37
Il decreto ingiuntivo opposto ha ad oggetto i seguenti importi:
- € 23.391,68, ovvero la somma risultante dalla compensazione parziale tra l'importo di € 67.467,96 di cui alla fattura di n. 4114495435 del 02/03/2021; Controparte_2
(doc. 3 di parte opponente) e l'importo di € - 44.076,28 indicato nella nota di credito n. 4151424722 del
22/07/2021 (doc. 4 di parte opponente);
- € 1.109,69, di cui alla fattura n. 4151621232 del 06/08/2021;
- € 20,09, di cui alla fattura n. 4158578129 del 23/08/2021.
L'opposizione non ha ad oggetto le ultime due fatture menzionate, con la conseguenza che gli importi in esse indicati devono ritenersi dovuti in quanto non contestati ex art. 115 c.p.c.
La CTU espletata in corso di causa consente di affermare che anche l'importo di € 23.391,68 azionato in via monitoria sia dovuto.
Da un esame delle prime due pagine denominata fattura ordinaria con rettifica, di data 22/07/2021, n.
4151424722, riportante l'importo di € -44.076,28 risulta che l'importo complessivo di € -44.076,28 si compone come segue:
Voce Importo
- Spese per energia (A) 10.417,76 €
- Spese oneri di sistema (A) 5.736,88 €
pagina 5 di 8 - Spese di trasporto (A) 2.263,61 €
Totale 18.418,25 €
Ricalcoli accreditati -55.772,66 €
Accisa su energia 1.150,41 €
Altre partite sogg. a IVA 80,00 €
Base imponibile IVA -36.124,00 €
+ 22% di IVA -7.947,28 €
Sub Totale Fattura -44.071,28 €
+ Altre partite non sogg. a IVA -5,00 €
TOTALE IMPORTO FATTURA -44.076,28 €
Andando ulteriormente nel dettaglio, risulta dalle pagine successive (pag. 7 e ss. del doc. 2 di parte opposta) di detta fattura di rettifica, che per i consumi maturati nel periodo dal 1/10/2019 al
30/06/2021, dunque per un periodo non oggetto dell'intervenuta prescrizione biennale, vengono addebitati i seguenti importi:
Voce Importo
- Spesa per energia 4.283,24 €
- Spesa per energia 4.275,47 €
- Spesa per energia 1.859,05 €
Subtotale 10.417,76 €
- Spese oneri di sistema 5.736,88 €
- Spese di trasporto 2.263,61 €
Subtotale 18.418,25 €
- Accisa sull'energia 1.150,41 €
- Addebito maggior spese per riscossione 80,00 €
Base imponibile IVA 19.648,66 €
+ 22% di IVA 4.322,71 €
Totale importo 23.971,37 €
pagina 6 di 8 + Altre partite non sogg. a IVA -5,00 €
Totale importo 23.966,37 €
- importi addebitati sul ricalcolo accisa -463,14 €
- relativa IVA sull'importo ricalcolo accisa -101,89 €
Totale importo dovuto per il periodo 1/10/2019 - 30/06/2021 23.401,33 €
Questo importo dovuto per il periodo non soggetto a prescrizione, pari a € 23.401,33 corrisponde, con una trascurabile differenza di € -9,65, all'importo di € 23.391,68 oggetto del decreto ingiuntivo opposto. Si tratta di un importo che nulla ha a che fare con quelli oggetto della fattura n. 4114495435 del 02/03/2021 per € 67.467,96, in quanto si riferiscono a consumi successivi.
L'opposizione è dunque infondata e il decreto ingiuntivo va integralmente confermato.
5. In punto spese di lite si osserva che l'art. 92 c.p.c. prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo, possa compensare le spese di lite quando sussistano gravi ed eccezionali ragioni. Queste, dopo la sentenza della Corte costituzionale del 19.04.2018, n. 77, non sono più limitate ai casi di soccombenza reciproca ovvero di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, come stabilito dall'art. 13 del D.L. n. 132/2014. La deroga alla regola della soccombenza è ora consentita anche al di fuori delle ipotesi tipiche previste dalla norma censurata dalla
Consulta, in presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni desunte dalla peculiarità del caso concreto.
Nel caso di specie, la confusione generata dalla complessa e poco trasparente fatturazione predisposta dalla parte opposta, la quale ha reso necessario l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio al fine di ricostruire l'articolata composizione delle voci indicate nelle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo, ha determinato per l'opponente una rilevante difficoltà nell'individuare se e quali somme fossero effettivamente dovute, inducendolo a proporre opposizione.
Come evidenziato dal consulente tecnico d'ufficio con argomentazioni logiche e coerenti, alle quali questo Tribunale ritiene di aderire, la sommatoria degli addebiti e degli accrediti per restituzioni riportati nella fattura ordinaria con rettifica n. 4151424722 del 22/07/2021 ammonta ad € -44.076,28, come risulta dalla prima pagina del documento. Tuttavia, se per gli addebiti è possibile individuare i periodi di riferimento, ciò non è affatto agevole per le voci “restituzione per ricalcoli” e “restituzione acconto per ricalcoli”, né per gli importi accreditati in relazione alle fatture da rettificare indicate a pagina 5 della medesima fattura, e precisamente:
- fattura n. 3025951021 del 12/04/2019 per € 892,08;
- fattura n. 3033690357 del 14/05/2019 per € 893,67; pagina 7 di 8 - fattura n. 3040512837 del 12/06/2019 per € 883,35;
- fattura n. 3047651362 del 13/07/2019 per € 1.362,41;
- fattura n. 3054100261 del 13/08/2019 per € 835,57;
- fattura n. 3061724459 del 13/09/2019 per € 1.194,29;
- fattura n. 3068723427 del 13/10/2019 per € 987,37;
- fattura n. 4114495435 del 02/03/2021 per € 67.467,96.
Le restituzioni indicate nella fattura ordinaria di rettifica ammontano complessivamente ad €
63.991,88, senza alcuna chiara correlazione con un determinato periodo o documento.
Considerato che
l'opponente ha tempestivamente eccepito la prescrizione biennale dell'importo di € 67.467,96
(comprensivo di IVA), egli avrebbe dovuto ricevere un accredito pari ad € 55.301,61, corrispondente alla base imponibile IVA. L'accredito effettuato con la fattura di rettifica risulta invece superiore, pari ad € 63.991,88, il che induce a ritenere che la differenza di € 8.690,04 (ossia € 63.991,88 – €
55.301,61) si riferisca a rettifiche delle ulteriori fatture sopra elencate.
L'operato della parte opposta, si rivela gravemente non trasparente e violativo Controparte_2 della normativa di settore. In luogo dell'emissione di una nota di accredito o di una fattura di rettifica per l'importo complessivo di € -67.467,96, che avrebbe consentito all'opponente di verificare l'effettivo storno della fattura oggetto di eccezione di prescrizione, la società ha emesso una “fattura ordinaria con rettifica” nella quale ha addebitato anche l'importo di € 23.391,68 per il periodo
1/10/2019 – 30/06/2021, effettuando un ricalcolo degli importi dovuti per i periodi 1/11/2018 –
30/06/2019 pari ad € 8.219,22 e concedendo restituzioni per complessivi € -63.991,88, con un risultato netto di € 55.772,66 (€ -63.991,88 + € 8.219,22), senza fornire alcuna chiara spiegazione.
Per le ragioni esposte, appare giustificata l'integrale compensazione delle spese di lite.
6. La domanda di condanna dell'opposta ex art. 96 c.p.c. formulata dall'opponente non può trovare accoglimento, in ragione dell'infondatezza dell'opposizione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta,
1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 719/2022 del Tribunale di
Bolzano;
2) dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Bolzano il 19/12/2025.
Il Giudice
RI RE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice dott. RI RE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2803/2022 R.G. promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
CA LI del Foro di Verona, giusta procura in atti;
opponente;
nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
AN IN del Foro di Roma e dell'avv, Filippo Augusto del Foro di Bolzano, giusta procura in atti;
opposta;
***
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 719/2022;
Conclusioni del Procuratore dell'opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bolzano, disattesa ogni contraria istanza, ed in accoglimento del presente atto di opposizione:
In via preliminare
Non concedersi la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto, essendo la presente opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione ed il credito opposto ampiamente contestato.
In via pregiudiziale e assorbente
In accoglimento della spiegata eccezione di prescrizione ai sensi della Legge 205/2017 accertarsi e dichiararsi che il credito capitale di cui al decreto ingiuntivo n. 719/2022 Ing. Tribunale di Bolzano
pagina 1 di 8 pari ad Euro 24.521,46 è integralmente prescritto e conseguentemente revocarsi il decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata di merito
In denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione, accertarsi e dichiararsi in ogni caso l'infondatezza del credito preteso da e pertanto dichiararsi che nulla è Controparte_2 dovuto da alla società opposta, revocandosi il decreto ingiuntivo opposto. CP_1
In via riconvenzionale
Previo accertamento dei relativi presupposti, accertarsi e dichiararsi la responsabilità ex art. 96 comma 3 cpc in capo all'opposta e per l'effetto condannarsi quest'ultima a risarcire l'opponente della somma di Euro 2.500,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, o quella somma anche diversa ritenuta di giustizia o equità.
In ogni caso
Condannarsi la parte opposta alla rifusione delle spese e compenso del presente giudizio, oltre rimb. gen. e forf 15% ex DM 55/2014, oltre CPA 4% e IVA 22% se dovuta”; del Procuratore dell'opposta:
“Voglia il Tribunale adito rigettare l'opposizione in quanto infondata. In subordine voglia condannare
al pagamento di euro di € 24.521,46, oltre interessi. CP_1
Con vittoria di spese, compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, nella misura del 15% ex art.2 DM 55/2014”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso di data 19/05/2022 ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di Bolzano Controparte_2
l'emissione di un decreto ingiuntivo di pagamento immediatamente esecutivo a carico di CP_1 per la somma complessiva di 24.521,46 iva inclusa, oltre interessi moratori, competenze d'avvocato e spese.
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo eccependo l'intervenuta prescrizione del CP_1 credito. si è costituita nel giudizio insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto. CP_2
Istruita la causa, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando all'esito dell'udienza i termini ex art. 190 c.p.c.
Con ordinanza di data 30.09.2024 è stata disposta la rimessione della causa nella fase istruttoria al fine di espletare una CTU contabile. Depositata la consulenza a firma del dott. , la causa è Persona_1 stata nuovamente trattenuta in decisione con ordinanza del 02.07.2025 e successiva concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.. pagina 2 di 8 2. All'esito dell'istruttoria risultano provate le seguenti circostanze: ha emesso per il periodo novembre 2018 – febbraio 2019 le fatture n. 2976780739 Controparte_2 del 14/12/2018, n. 3005179105 del 15/01/2019, n. 3012109509 del 12/02/2019 e n. 3019474486 del
13/03/2019 per un importo complessivo di € 4.432,83.
In seguito, ha emesso la fattura di rettifica e di ricalcolo n.4114495435 del 02/03/2021 dell'importo di €
67.467,96 con la generica motivazione “variazione consumi /variazione prezzi”.
Nella prima pagina della predetta fattura n. 4114495435, a margine dell'importo fatturato, vi è un riquadro evidenziato con la dicitura “ATTENZIONE” in cui si legge che “La bolletta contiene un importo prescrivibile di € 67.467,96 riferiti al periodo di consumo 01 nov 2018 – 28 feb 2019. Per maggiori informazioni e per richiedere la prescrizione, vedi il modulo allegato in fattura”.
In forza di ciò, il sig. ha eccepito tempestivamente l'avvenuta prescrizione CP_1 biennale del suddetto importo di € 67.467,96, ai sensi della legge di bilancio 2018 (legge n. 205/2017), come modificata dalla legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/2019).
Successivamente ha emesso la nota di credito (denominata “fattura di rettifica”) n. CP_2
4151424722 del 22/07/2021 (doc. 4 di parte opponente), recante un saldo negativo pari a € -44.076,28.
La suddetta nota di credito rettifica:
i) relativamente ai consumi del periodo 01/11/2018 - 28/02/2019: “per lettura precedentemente errata” la fattura n. 4114495435 del 02/03/2021 per € 67.467,96
ii) relativamente ai consumi del periodo 01/03/2019 – 30/06/2019: “per variazione dei prezzi nel periodo, le seguenti fatture”
- fattura n. 3025951021 del 12/04/2019 per € 892,08
- fattura n. 3033690357 del 14/05/2019 per € 893,67
- fattura n. 3040512837 del 12/06/2019 per € 883,35
- fattura n. 3047651362 del 13/07/2019 per € 1.362,41
- fattura n. 3054100261 del 13/08/2019 per € 835,57
- fattura n. 3061724459 del 13/09/2019 per € 1.194,29
- fattura n. 3068723427 del 13/10/2019 per € 987,37
3. In punto di diritto si osserva che la legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/2017) ha introdotto disposizioni a tutela degli utenti in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e acqua.
L'art. 1 comma 4 prevede che: “Nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese (…) o i professionisti (...) e il venditore (…)”. pagina 3 di 8 Viene, pertanto, previsto un termine di prescrizione biennale per il pagamento del corrispettivo delle forniture.
La prescrizione biennale si applica ai consumatori ed alle microimprese con meno di 10 dipendenti oppure con un bilancio inferiore ad € 2.000.000,00.
L'opponente é un imprenditore individuale che per dimensioni rientra pienamente nelle categorie di soggetti previsti dalla legge (si vedano la visura camerale della ditta individuale , l'ultima CP_1 dichiarazione dei redditi 2021 disponibile e un estratto del libro unico paghe: docc. 14-15-16 di parte opponente).
Ai sensi dell'art. 1 comma 10 le predette norme si applicano alle fatture la cui scadenza sia successiva alla data dell'01/03/2018.
Inoltre, la delibera n. 97/2018/R/COM (doc. 17 di parte opponente) ed i chiarimenti del 07/06/2019
(doc. 8 di parte opponente) di ARERA precisano che, per quanto concerne consumi dell'energia elettrica, la prescrizione biennale si applichi quando la fatturazione o il ricalcolo si riferiscano a periodi risalenti a più di due anni.
Relativamente agli importi prescrivibili, l'art 3 dell'Allegato A alla delibera dell'ARERA
569/2018/R/COM stabilisce che nel caso di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, il Venditore debba aggiungere in fattura il seguente avviso testuale: “La presente fattura contiene importi per consumi risalenti a più di due anni, che possono non essere pagati in applicazione della legge del bilancio 2018 (Legge 205/2017). Per non pagare tali importi, La invitiamo a comunicare tempestivamente la Sua volontà, ad esempio inoltrando il modulo compilato presente in questa pagina ai recapiti di seguito riportati”. Per_
4. Come correttamente evidenziato dal consulente dott. , per il periodo novembre 2018 – febbraio
2019 ha emesso le seguenti fatture: Controparte_2
- fattura n. 2976780739 del 14/12/2018 1.041,88 €
- fattura n. 3005179105 del 15/01/2019 1.124,44 €
- fattura n. 30121059509 del 12/02/2019 1.185,19 €
- fattura n. 3019474486 del 13/03/2019 1.081,32 € 4.432,83 €
In seguito, ha emesso la seguente fattura di rettifica e di ricalcolo, sempre con Controparte_2 riferimento al periodo su citato:
- fattura di rettifica e di ricalcolo n. 4114495435 del 02/03/2021 67.467,96 €.
Si è già detto che parte opponente ha tempestivamente eccepito l'avvenuta prescrizione biennale del suddetto importo di euro 67.467,96 ai sensi della legge di bilancio 2018 (L. n. 205/2017), come modificato dalla legge di bilancio 2020 (L. n. 160/2019). pagina 4 di 8 Successivamente, ha dunque emesso la fattura n. 4151424722 di data 22/07/2021, Controparte_2 denominata fattura ordinaria con rettifica, per un importo a credito del signor pari a € CP_1
44.076,28
La fattura di rettifica riportante l'importo di €-44.076,28 (vedasi fattura integrale sub doc. 2 di parte opposta) ha ad oggetto:
i. per il periodo novembre 2018 – febbraio 2019 la fattura n. 4114495435 del 02/03/2021 per €
67.467,96;
ii. per il periodo marzo 2019 – giugno 2019 le seguenti fatture:
-fattura n. 3025951021 del 12/04/2019 per € 892,08
- fattura n. 3033690357 del 14/05/2019 per € 893,67
- fattura n. 3040512837 del 12/06/2019 per € 883,35
- fattura n. 3047651362 del 13/07/2019 per € 1.362,41
- fattura n. 3054100261 del 13/08/2019 per € 835,57
- fattura n. 3061724459 del 13/09/2019 per € 1.194,29
- fattura n. 3068723427 del 13/10/2019 per € 987,37
Il decreto ingiuntivo opposto ha ad oggetto i seguenti importi:
- € 23.391,68, ovvero la somma risultante dalla compensazione parziale tra l'importo di € 67.467,96 di cui alla fattura di n. 4114495435 del 02/03/2021; Controparte_2
(doc. 3 di parte opponente) e l'importo di € - 44.076,28 indicato nella nota di credito n. 4151424722 del
22/07/2021 (doc. 4 di parte opponente);
- € 1.109,69, di cui alla fattura n. 4151621232 del 06/08/2021;
- € 20,09, di cui alla fattura n. 4158578129 del 23/08/2021.
L'opposizione non ha ad oggetto le ultime due fatture menzionate, con la conseguenza che gli importi in esse indicati devono ritenersi dovuti in quanto non contestati ex art. 115 c.p.c.
La CTU espletata in corso di causa consente di affermare che anche l'importo di € 23.391,68 azionato in via monitoria sia dovuto.
Da un esame delle prime due pagine denominata fattura ordinaria con rettifica, di data 22/07/2021, n.
4151424722, riportante l'importo di € -44.076,28 risulta che l'importo complessivo di € -44.076,28 si compone come segue:
Voce Importo
- Spese per energia (A) 10.417,76 €
- Spese oneri di sistema (A) 5.736,88 €
pagina 5 di 8 - Spese di trasporto (A) 2.263,61 €
Totale 18.418,25 €
Ricalcoli accreditati -55.772,66 €
Accisa su energia 1.150,41 €
Altre partite sogg. a IVA 80,00 €
Base imponibile IVA -36.124,00 €
+ 22% di IVA -7.947,28 €
Sub Totale Fattura -44.071,28 €
+ Altre partite non sogg. a IVA -5,00 €
TOTALE IMPORTO FATTURA -44.076,28 €
Andando ulteriormente nel dettaglio, risulta dalle pagine successive (pag. 7 e ss. del doc. 2 di parte opposta) di detta fattura di rettifica, che per i consumi maturati nel periodo dal 1/10/2019 al
30/06/2021, dunque per un periodo non oggetto dell'intervenuta prescrizione biennale, vengono addebitati i seguenti importi:
Voce Importo
- Spesa per energia 4.283,24 €
- Spesa per energia 4.275,47 €
- Spesa per energia 1.859,05 €
Subtotale 10.417,76 €
- Spese oneri di sistema 5.736,88 €
- Spese di trasporto 2.263,61 €
Subtotale 18.418,25 €
- Accisa sull'energia 1.150,41 €
- Addebito maggior spese per riscossione 80,00 €
Base imponibile IVA 19.648,66 €
+ 22% di IVA 4.322,71 €
Totale importo 23.971,37 €
pagina 6 di 8 + Altre partite non sogg. a IVA -5,00 €
Totale importo 23.966,37 €
- importi addebitati sul ricalcolo accisa -463,14 €
- relativa IVA sull'importo ricalcolo accisa -101,89 €
Totale importo dovuto per il periodo 1/10/2019 - 30/06/2021 23.401,33 €
Questo importo dovuto per il periodo non soggetto a prescrizione, pari a € 23.401,33 corrisponde, con una trascurabile differenza di € -9,65, all'importo di € 23.391,68 oggetto del decreto ingiuntivo opposto. Si tratta di un importo che nulla ha a che fare con quelli oggetto della fattura n. 4114495435 del 02/03/2021 per € 67.467,96, in quanto si riferiscono a consumi successivi.
L'opposizione è dunque infondata e il decreto ingiuntivo va integralmente confermato.
5. In punto spese di lite si osserva che l'art. 92 c.p.c. prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo, possa compensare le spese di lite quando sussistano gravi ed eccezionali ragioni. Queste, dopo la sentenza della Corte costituzionale del 19.04.2018, n. 77, non sono più limitate ai casi di soccombenza reciproca ovvero di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, come stabilito dall'art. 13 del D.L. n. 132/2014. La deroga alla regola della soccombenza è ora consentita anche al di fuori delle ipotesi tipiche previste dalla norma censurata dalla
Consulta, in presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni desunte dalla peculiarità del caso concreto.
Nel caso di specie, la confusione generata dalla complessa e poco trasparente fatturazione predisposta dalla parte opposta, la quale ha reso necessario l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio al fine di ricostruire l'articolata composizione delle voci indicate nelle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo, ha determinato per l'opponente una rilevante difficoltà nell'individuare se e quali somme fossero effettivamente dovute, inducendolo a proporre opposizione.
Come evidenziato dal consulente tecnico d'ufficio con argomentazioni logiche e coerenti, alle quali questo Tribunale ritiene di aderire, la sommatoria degli addebiti e degli accrediti per restituzioni riportati nella fattura ordinaria con rettifica n. 4151424722 del 22/07/2021 ammonta ad € -44.076,28, come risulta dalla prima pagina del documento. Tuttavia, se per gli addebiti è possibile individuare i periodi di riferimento, ciò non è affatto agevole per le voci “restituzione per ricalcoli” e “restituzione acconto per ricalcoli”, né per gli importi accreditati in relazione alle fatture da rettificare indicate a pagina 5 della medesima fattura, e precisamente:
- fattura n. 3025951021 del 12/04/2019 per € 892,08;
- fattura n. 3033690357 del 14/05/2019 per € 893,67; pagina 7 di 8 - fattura n. 3040512837 del 12/06/2019 per € 883,35;
- fattura n. 3047651362 del 13/07/2019 per € 1.362,41;
- fattura n. 3054100261 del 13/08/2019 per € 835,57;
- fattura n. 3061724459 del 13/09/2019 per € 1.194,29;
- fattura n. 3068723427 del 13/10/2019 per € 987,37;
- fattura n. 4114495435 del 02/03/2021 per € 67.467,96.
Le restituzioni indicate nella fattura ordinaria di rettifica ammontano complessivamente ad €
63.991,88, senza alcuna chiara correlazione con un determinato periodo o documento.
Considerato che
l'opponente ha tempestivamente eccepito la prescrizione biennale dell'importo di € 67.467,96
(comprensivo di IVA), egli avrebbe dovuto ricevere un accredito pari ad € 55.301,61, corrispondente alla base imponibile IVA. L'accredito effettuato con la fattura di rettifica risulta invece superiore, pari ad € 63.991,88, il che induce a ritenere che la differenza di € 8.690,04 (ossia € 63.991,88 – €
55.301,61) si riferisca a rettifiche delle ulteriori fatture sopra elencate.
L'operato della parte opposta, si rivela gravemente non trasparente e violativo Controparte_2 della normativa di settore. In luogo dell'emissione di una nota di accredito o di una fattura di rettifica per l'importo complessivo di € -67.467,96, che avrebbe consentito all'opponente di verificare l'effettivo storno della fattura oggetto di eccezione di prescrizione, la società ha emesso una “fattura ordinaria con rettifica” nella quale ha addebitato anche l'importo di € 23.391,68 per il periodo
1/10/2019 – 30/06/2021, effettuando un ricalcolo degli importi dovuti per i periodi 1/11/2018 –
30/06/2019 pari ad € 8.219,22 e concedendo restituzioni per complessivi € -63.991,88, con un risultato netto di € 55.772,66 (€ -63.991,88 + € 8.219,22), senza fornire alcuna chiara spiegazione.
Per le ragioni esposte, appare giustificata l'integrale compensazione delle spese di lite.
6. La domanda di condanna dell'opposta ex art. 96 c.p.c. formulata dall'opponente non può trovare accoglimento, in ragione dell'infondatezza dell'opposizione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta,
1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 719/2022 del Tribunale di
Bolzano;
2) dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Bolzano il 19/12/2025.
Il Giudice
RI RE
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