Sentenza 27 luglio 2010
Sentenza 13 settembre 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 13/09/2021, n. 1076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1076 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/09/2021
N. 01076/2021 REG.PROV.COLL.
N. 02963/2003 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2963 del 2003, proposto da
NA ZI e ZI s.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Maddalena Aldegheri, Ester Ermondi e Maria Goffredo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio OR EL in Venezia, San Polo, 3080/L;
contro
Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura – AGEA, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- della comunicazione A.G.E.A. prot. n. 6273, datata 30 luglio 2003 avente ad oggetto: Regime quote latte – Compensazione nazionale 2002/2003. Nota informativa, codice azienda n. 151773, ricevuta il 13 agosto 2003;
- nonché, nei limiti dell’interesse, di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, ed in particolare:
a) del provvedimento A.G.E.A. di compensazione nazionale relativo al periodo 2002/2003, citato nell’atto sub 1;
b) della nota A.G.E.A. 30 luglio 2003, n. 6275.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica tenutasi da remoto del giorno 23 giugno 2021 il dott. Alberto Pasi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente è un’azienda agricola sottoposta al regime delle quote latte in qualità di produttore.
Con il ricorso in epigrafe impugna la nota con la quale A.G.E.A. le ha comunicato gli esiti dell’attività di compensazione nazionale per il periodo 2002/2003, con l’indicazione del quantitativo di latte in esubero prodotto e non compensato per il medesimo periodo, nonché il presupposto provvedimento di A.G.E.A. di compensazione nazionale relativo al periodo 2002/2003 e altri atti connessi indicati in epigrafe, nella parte in cui incidono nella propria sfera giuridica.
Il ricorso è articolato in tredici motivi che la stessa ricorrente ha raggruppato in tre gruppi.
Con i motivi del primo gruppo, dal primo al settimo, contesta la legittimità della comunicazione per vizi propri.
Con i motivi del secondo gruppo, dall’ottavo all’undicesimo, contesta la legittimità della stessa per illegittimità derivata dall’illegittimità degli atti presupposti.
Con i motivi del terzo gruppo, il dodicesimo ed il tredicesimo, contesta gli atti impugnati deducendo vizi di ordine generale.
L’Amministrazione resistente, benchè ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.
La stessa parte ricorrente ha chiesto la sospensione del processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio promosso avanti al Tar Lazio, Roma avverso i provvedimenti della Regione Veneto di assegnazione dei QRI (quantitativi di riferimento individuali, ovvero le quote latte) per il periodo 2002/2003 perché, in caso di annullamento dei provvedimenti di assegnazione delle quote latte, dovrebbero essere conseguentemente annullati anche gli atti di imputazione del prelievo supplementare per lo stesso periodo.
A seguito della pubblica udienza del 4 giugno 2010, è stata pronunciata la sentenza non definitiva con la quale, in ragione della scindibilità delle censure proposte avverso i provvedimenti oggetto di lite per vizi loro propri, sono stati esaminati e respinti tutti i motivi del primo e del terzo gruppo e, in accoglimento dell’apposita istanza formulata dalla parte ricorrente, è stata disposta la sospensione del processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c., solo con riguardo alle censure del secondo gruppo, in attesa della pronuncia del Tar Lazio, Roma, perché il giudizio ivi instaurato verteva sulla legittimità della determinazione della quota individuale di riferimento assegnata alla ricorrente all’inizio della campagna lattiera, quota che rappresenta un indispensabile antecedente logico-giuridico rispetto all’operazione di compensazione, oggetto del ricorso in epigrafe, la cui soluzione ne è pertanto, per tale parte, incisa.
La predetta sentenza parziale di Questo TAR, sezione II, non è stata impugnata, né rispetto alla stessa è stata proposta riserva di appello.
Conseguentemente è passata in giudicato.
Successivamente relativamente al ricorso pregiudiziale, è stato emesso decreto di perenzione n. 1714/2012 TAR Lazio, Roma, non opposto, che ha dichiarato estinto il giudizio.
Ciò premesso, al Collegio non resta che respingere anche le censure di cui al secondo gruppo, con le quali la parte ricorrente lamentava l'illegittimità degli atti impugnati nel presente giudizio, derivata dalla illegittimità di atti presupposti impugnati con il ricorso perento.
Il Collegio rileva altresì che non possono esplicare effetti su questo giudizio le recenti sentenze con cui la Corte di Giustizia Europea ha chiarito le corrette modalità di rimborso dell’eccedenza del prelievo supplementare, ovvero le sentenze CGE Sez. II, dell’11 settembre 2019, resa in Causa C- 46/18, e CGE, Sez. VII, del 26 giugno 2019, resa in Causa C-348/18.
Infatti l’esito di quei giudizi non è idoneo ad influire su questo giudizio, perché tutte le questioni proposte con il ricorso in esame, anche quelle con le quali la ricorrente lamentava l’erronea applicazione della normativa comunitaria da parte dello Stato italiano, sono state definite e respinte con sentenza passata in giudicato che non può essere rimessa in discussione in questa sede neanche se la Corte di Giustizia ha affermato la sussistenza di un contrasto tra la normativa comunitaria e quella nazionale (sulla portata delle sopra citate sentenze della Corte di Giustizia rispetto a giudizi non ancora definiti con sentenza passata in giudicato cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 15 ottobre 2019, n. 6996).
Sul punto devono essere richiamati i principi affermati dalla sentenza della Corte di Giustizia, Sez. II, 10 luglio 2014, n. 213/13, la quale ha chiarito che:
- “in assenza di una normativa dell'Unione in materia, le modalità di attuazione del principio dell'intangibilità del giudicato rientrano nell'ordinamento giuridico interno degli Stati membri, ai sensi del principio dell'autonomia procedurale di questi ultimi, nel rispetto tuttavia dei principi di equivalenza e di effettività (v., in tal senso, sentenza Fallimento Olimpiclub, C-2/08, EU:C:2009:506, punto 24 e giurisprudenza ivi citata)” (cfr.punto 54);
- “va ricordata l'importanza che riveste, sia nell'ordinamento giuridico dell'Unione che negli ordinamenti giuridici nazionali, il principio dell'intangibilità del giudicato. Infatti, al fine di garantire tanto la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici quanto una buona amministrazione della giustizia, è importante che le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l'esaurimento dei mezzi di ricorso disponibili o dopo la scadenza dei termini previsti per tali ricorsi non possano più essere rimesse in discussione (sentenze Kapferer, C-234/04, EU:C:2006:178, punto 20; Commissione/Lussemburgo, C-526/08, EU:C:2010:379, punto 26, e ThyssenKrupp Nirosta/Commissione, C-352/09 P, EU:C:2011:191, punto 123)” (punto 58);
- “il diritto dell'Unione non impone a un giudice nazionale di disapplicare le norme procedurali interne che attribuiscono forza di giudicato a una pronuncia giurisdizionale, neanche quando ciò permetterebbe di porre rimedio a una situazione nazionale contrastante con detto diritto (v., in tal senso, sentenze Eco Swiss, C-126/97, EU:C:1999:269, punti 46 e 47; Kapferer, EU:C:2006:178, punti 20 e 21; Fallimento Olimpiclub, EU:C:2009:506, punti 22 e 23; Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08, EU:C:2009:615, punti da 35 a 37, nonché Commissione/Slovacchia, C-507/08, EU:C:2010:802, punti 59 e 60)” (cfr. punto 59);
il diritto dell'Unione non esige, dunque, che, per tener conto dell'interpretazione di una disposizione pertinente di tale diritto offerta dalla Corte posteriormente alla decisione di un organo giurisdizionale avente autorità di cosa giudicata, quest'ultimo ritorni necessariamente su tale decisione” (cfr. punto 60).
Ciò premesso, poiché le norme processuali interne non consentono al Giudice nazionale in un giudizio avente ad oggetto un ricorso ordinario di ritornare su una propria precedente sentenza non definitiva passata in giudicato, né su una sentenza pronunciata da altro giudice su una questione pregiudiziale passata in giudicato, le sopra citate sentenze della Corte di Giustizia devono essere dichiarate non rilevanti nel caso in esame.
In definitiva pertanto il ricorso deve essere respinto.
La mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente esime il Collegio da dover pronunciare sulle spese della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio tenutasi da remoto del giorno 23 giugno 2021, in modalità di video conferenza, con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente, Estensore
Daria Valletta, Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO