TRIB
Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/04/2025, n. 1339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1339 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7606/2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica e in funzione di Giudice di Appello, nella persona del Giudice dott.ssa ON RA, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7606/2012 di R.G., promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Consiglia Silvia Panzarino, presso il cui Parte_1
studio sito in Bari alla via Calefati n. 399 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- appellante/appellato incidentale -
CONTRO in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Vincenzo De Martino, presso il cui studio sito in Bari al corso Vittorio Emanuele II n. 143 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- appellata/appellante incidentale -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 7147/2011 del 28.12.2011 (depositata il 30.12.2011), resa dal Giudice di Pace di Bari nel giudizio iscritto al n. R.G. 3119/2010.
CONCLUSIONI: come rassegnate nelle note di trattazione scritta, depositate dalle parti costituite in vista dell'udienza del 23.09.2024 e nei propri scritti difensivi, che si intendono interamente richiamati.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che, quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa, mette conto rilevare che l'udienza di precisazione delle conclusioni è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e dell'art. 127 ter c.p.c., mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
ON RA MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione notificato in data 27.01.2010, conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi al Giudice di Pace di Bari, la Controparte_2
per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) dichiarare la risoluzione del contratto di
[...]
ricovero intervenuto fra il signor e la convenuta per impossibilità Parte_2 CP_2
sopravvenuta da parte del sig. di utilizzazione per avvenuto decesso del servizio Parte_2 della struttura con dichiarazione di estinzione dell'obbligazione del versamento del corrispettivo e, di conseguenza, condannare la convenuta alla restituzione della somma di €. 1.488,00 versata anticipatamente per la mensilità di agosto 2009 o, eventualmente e tenuto conto che il sig.
[...]
è rimasto ricoverato fino alla mattina del 06.08.2009, alla restituzione della somma di €. Parte_2
1.200,00 (€. 1.488,00 detratta la somma corrispondente a sei giorni) oltre gli interessi in misura legale fino al soddisfo, da comprendersi il tutto (capitale ed interessi) entro la competenza per valore del Giudice adito e con rinuncia ad eventuale supero;
2) condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze, oltre accessori fiscali e tariffari, del giudizio”.
La parte attrice esponeva in fatto di essere il figlio unico e, quindi, l'unico erede di Parte_2
(nato il [...]), il quale in data 15.07.2004 veniva ricoverato presso la
[...] Controparte_2
in Bari alla via Napoli n. 241/I.
[...]
A favore di tale struttura veniva versato, entro i primi cinque giorni di ogni mese, dall'ospite il corrispettivo mensile pattuito di €. 1.440,00 per i mesi composti da 30 giorni e di €. 1.488,00 per i mesi composti da 31 giorni.
In data 06.08.2009, riferiva l'attore, il decedeva presso l'Ospedale San Parte_2
Paolo di Bari, in cui era stato trasportato con ambulanza chiamata dalla struttura a seguito di un malore. Il paziente aveva versato, in data 01.08.2009, la somma di €. 1.489,81 (IVA inclusa) quale retta del mese di agosto 2009, come da fattura n. 912/01/2009.
Con raccomandata del 12.10.2009, deduceva l'attore, veniva formalmente richiesta la restituzione della somma di €. 1.200,00, avendo cura di ritenere eventualmente dovuto il corrispettivo per i sei giorni iniziali del mese durante i quali il genitore aveva usufruito del servizio.
Il proseguiva che a tale raccomandata faceva seguito la lettera del 21.10.2009 del Parte_2
direttore amministrativo della struttura convenuta, con la quale veniva precisato che la quota non era soggetto ad alcun tipo di rimborso perché, a mente del regolamento interno della struttura, non era
ON RA prevista nessuna ipotesi di rimborso poiché l'amministrazione fin dall'inizio del periodo in questione aveva provveduto a sostenere costi e spese.
Era evidente, quindi, concludeva l'attore, che si era verificata una ragione di non usufruibilità della controprestazione offerta dalla struttura e di impossibilità sopravvenuta per il creditore, con la conseguenza che la parte liberata non poteva chiedere e ottenere la controprestazione, e doveva restituire quella che avesse già ricevuto secondo le norme relative alla ripetizione di indebito.
In ragione di tanto, instaurava il giudizio dinanzi al Giudice di Pace, Parte_1
rassegnando le proprie conclusioni come precisate in premessa.
Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale del 15.03.2010 si costituiva in giudizio l' che contestava integralmente la domanda attorea in ogni sua Controparte_1
richiesta e deduzione.
In via preliminare, l' eccepiva che l'attore non aveva provato la sussistenza Controparte_1 della sua qualità di erede, non avendo prodotto alcun documento attestante l'esistenza di un'eredità, ovvero di un testamento, l'accettazione di eredità, l'inesistenza di altri eredi.
Era evidente, quindi, che sul punto fosse intervenuta decadenza insanabile trattandosi di elementi costitutivi del diritto e di condizioni dell'azione.
Precisava, nel merito, la convenuta che era improprio il riferimento dell'attore all'istituto dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione: infatti, innanzitutto i rimedi restitutori ex art. 1463
c.c. potevano essere attivati da entrambe le parti, cioè sia dalla parte la cui prestazione fosse diventata impossibile sia da quella per la quale fosse rimasta possibile.
Nel giudizio de quo, deduceva la società convenuta, la richiesta di risoluzione contrattuale per come formulata non poteva trovare accoglimento, in quanto superata dal regolamento adottato dalla casa di cura ai sensi del quale non era previsto il rimborso parziale della retta mensile, come espressamente stabilito dall'art. 10 dello stesso.
Pertanto, in virtù del regolamento cui il aveva aderito osservandolo con Parte_2
diligenza, accettandone le condizioni per facta concludentia, appariva evidente che nulla era dovuto da parte della a titolo di restituzione somme. Controparte_1
Rilevava, inoltre, l' che nel caso in cui parte attrice avesse disconosciuto il Controparte_1
regolamento e le relative condizioni contrattuali, il sarebbe risultato debitore verso la casa Parte_2 di riposo della somma di €. 2.564,00, a titolo di differenze tra quanto corrisposto nel periodo tra il
01.02.2006 – data di entrata in vigore della convenzione con l' ex art. 7 co.2 del Parte_3
regolamento regionale n. 1/97 – e il 06.08.2009: infatti, solo in virtù degli accordi contrattuali tra la casa di riposo e la famiglia l'ospite aveva l'agevolazione di corrispondere una retta pari a Parte_2
ON RA €. 48,00 giornalieri e non quella di €. 50,00 prevista per tutti i clienti di fascia A a partire dal
01.02.2006.
La convenuta, quindi, spiegando domanda riconvenzionale di corresponsione della somma di
€. 2.564,00, concludeva per il rigetto della domanda attorea, l'accoglimento della propria domanda riconvenzionale e la vittoria di spese e onorari del giudizio.
L'istruttoria si articolava mediante l'espletamento delle prove testimoniali di Tes_1
e , tutti per società convenuta.
[...] Testimone_2 Testimone_3
Esaurita la fase istruttoria, la causa veniva rinviata alla udienza del 27.06.2011 per la discussione e la decisione.
Con sentenza n. 7147/2011 del 28.12.2011 (depositata il 30.12.2011), il Giudice di Pace di
Bari, ritenendo il regolamento accettato per facta concludentia, non rilevando la mancata sottoscrizione come per tutte le altre regole della struttura e, infine, accertando che la stanza era comunque rimasta a disposizione della famiglia per tutto il mese di agosto 2009, qualificava il rapporto tra le parti come aleatorio data l'età degli ospiti e le loro condizioni di salute, rigettando la domanda attorea, così statuendo: “definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigetta la domanda dell'attore. Compensa le spese di lite tra le parti”.
Avverso tali esiti giurisdizionali insorgeva proponendo gravame con atto Parte_1
di citazione notificato in data 13.06.2012, chiedendo la riforma integrale della sentenza resa in primo grado, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
affidava le proprie doglianze ai seguenti motivi: Parte_1
1) omessa totale decisione su due punti della controversia: il Giudice di prime cure aveva omesso di pronunciarsi sia in merito all'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla convenuta, nonostante l'attore avesse proposto l'azione nella suindicata qualità e prodotto in giudizio la certificazione rilasciata dai Servizi Demografici della città di Bari da cui risultava il decesso dei coniugi e nonché che fosse l'unico figlio e, Parte_2 CP_3 Parte_1
quindi, erede. Inoltre, il Giudice di Pace non deciso sulla domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta che peraltro vi aveva rinunciato nel corso del processo, ma tale rinuncia non era stata accettata dall'attore: sicchè il Giudice avrebbe dovuto decidere sul punto, disponendo la condanna alle spese della parte che l'aveva proposta, ex art. 306 c.p.c..
2) violazione di norme di procedura: il primo Giudice aveva ammesso prove testimoniali volte a provare l'esistenza o la validità di un regolamento che avrebbe dovuto essere provato per iscritto.
Infatti, ai sensi dell'art. 2725 c.c., la prova per testimoni per i contratti da provare per iscritto era ammissibile solo nel caso in cui il contraente avesse senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova;
l'art. 2 di tale regolamento prevedeva che l'ospite avrebbe dovuto sottoscriverlo ma,
ON RA precisava il nessuna copia del regolamento sottoscritto da suo padre era stata prodotta Parte_2
dalla società convenuta.
Aggiungeva l'appellante che durante il processo di primo grado l' allegava Controparte_1
un altro regolamento, questa volta privo dell'articolo che richiedeva la sottoscrizione da parte dell'ospite, in tal mondo inducendo in errore il giudice di primo grado.
Precisava, comunque, il che anche volendo ammettere che l'ospite fosse stato reso Parte_2
edotto della clausola limitatrice di esonero dall'obbligo di restituzione della retta pagata anticipatamente, comunque non era superabile l'obbligo dell'art. 1341 co.2 c.c. di sottoscriverla per iscritto, essendo essa evidentemente vessatoria.
Infine, sempre nell'ambito della violazione delle norme procedurali, il Giudice di Pace aveva omesso di considerare che la teste non poteva essere ammessa in quanto aveva Testimone_4
un preciso interesse nel giudizio: infatti, in qualità di direttore amministrativo era stata la firmataria della lettera di contestazione nonché una possibile candidata a essere chiamata a risarcire i danni dalla proprietaria della , poiché non aveva provveduto a far sottoscrivere il contratto, venendo CP_2 meno a un suo dovere d'ufficio.
3) errata, omessa ed insufficiente motivazione: in quanto la documentazione versata in atti non era stata adeguatamente valutata, omettendo di applicare, in particolare, la disciplina sull'impossibilità sopravvenuta.
Infatti, dal decesso di era conseguita l'impossibilità di utilizzare il servizio Parte_2 della struttura, con dichiarazione di estinzione dell'obbligazione del versamento del corrispettivo e con condanna della alla restituzione di quanto ricevuto in anticipo. Non aveva valore, CP_2
sul punto, quanto ritenuto dal Giudice di prime cure secondo cui la stanza di era Parte_2
rimasta a disposizione della famiglia per tutto il mese di agosto, non avendone la famiglia alcuna necessità.
Facendo applicazione degli artt. 1463 e 2033 c.c. l'appellante assumeva di aver diritto alla restituzione dell'indebito, perché trattavasi di prestazioni effettuate a fronte di una controprestazione ormai divenuta impossibile.
L'appellante, quindi, insisteva per la riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in cancelleria il 31.10.2012, si costituiva in giudizio la società contestando ogni avversa deduzione, eccezione, produzione Controparte_1
e richiesta, instando per il rigetto dell'appello, infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, per la conferma integrale della sentenza impugnata, con condanna della società appellante al pagamento delle spese di giudizio.
ON RA Preliminarmente, l'appellata eccepiva la nullità della notifica dell'atto di appello e l'inammissibilità dello stesso per genericità delle doglianze: l'atto di appello, infatti, veniva notificato al procuratore della parte e non presso il procuratore della parte;
l'appello, inoltre, era generico in quanto si limitava a riportare quanto già affermato dinanzi al Giudice di Pace di Bari, e le relative argomentazioni non incrinavano il fondamento logico giuridico della sentenza di primo grado, non venendo indicati gli errori della sentenza.
Nel merito, la deduceva la pretestuosità delle avverse censure atteso che la Controparte_1
mancata pronuncia in merito alla sollevata eccezione di carenza di legittimazione attiva non aveva comportato alcun pregiudizio per l'attore; peraltro, con riferimento alla rinunciata domanda riconvenzionale, non era corretto equipararla alla rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c., per i quali era necessaria l'accettazione di controparte, quindi, come più volte statuito dalla Corte di
Cassazione, era irrilevante che il non avesse accettato la rinuncia. Parte_2
Proseguiva l'appellata che le prove testimoniali espletate erano valide, perché il regolamento della casa di cura non prevedeva assolutamente l'obbligo di sottoscrizione, quindi esso poteva essere provato per testimoni. Né era pertinente l'osservazione dell'appellante con riferimento alla posizione della teste in quanto la circostanza che rivestisse il ruolo di direttore Testimone_1
amministrativo non implicava alcuna titolarità di rapporti giuridici dipendenti da quelli oggetto del giudizio.
Ferma l'assenza di un obbligo di sottoscrizione del regolamento, deduceva la CP_1
anche la natura aleatoria dello stesso, come affermato dal Giudice di Pace;
innanzitutto, come
[...] dimostrato dalle prove testimoniali espletate, l'ospite era stato informato su ogni Parte_2
aspetto circa la sua residenza presso la casa di cura e, quindi, anche delle modalità di pagamento. La procedura seguita per informare gli aspiranti ospiti, infatti, era molto precisa, caratterizzata da un incontro preliminare e conoscitivo con un medico, il direttore amministrativo, un'infermiera professionale, un assistente sociale e un operatore di assistenza. La circostanza che la famiglia si fosse sempre attenuta scrupolosamente al rispetto del regolamento era la prova che ne Parte_2
fosse pienamente a conoscenza.
Inoltre, aggiungeva l'appellata, la natura aleatoria del regolamento veniva dedotta dal fatto che lo stesso precisava che la prestazione periodica della casa di cura era da intendersi a tempo indeterminato, o comunque fino al decesso dell'ospite; pertanto, l'art. 1463 c.c. non poteva trovare applicazione.
Reiterava, infine, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'attore, per non aver provato la propria qualità di erede, e concludeva spiegando appello incidentale avverso la parte della sentenza che, senza motivare, aveva compensato le spese del giudizio.
ON RA In assenza di attività istruttoria, dopo numerosi rinvii dettati da esigenze di riorganizzazione del ruolo di cognizione, anche in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la causa veniva rinviata all'udienza del 23.09.2024, per la precisazione delle conclusioni, e trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
*****
Tutto ciò premesso in punto di fatto, le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere esaminate secondo l'ordine logico giuridico.
Principiando dall'appello principale, preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione sollevata da parte appellata di nullità della notifica dell'appello: infatti, come a più riprese statuito dalla Suprema Corte, “la notifica dell'atto di impugnazione effettuata alla parte nel domicilio eletto presso il procuratore costituito equivale a quella eseguita nei confronti del procuratore costituito nominativamente indicato, giacché entrambe assicurano la conoscenza per il tramite del proprio difensore tecnico qualificato professionalmente a valutare l'eventualità di resistere all'avversa impugnazione e di proporre, se del caso, appello incidentale” e, inoltre, “la notificazione dell'impugnazione effettuata “al procuratore della parte” e non “presso il procuratore” comporterebbe eventualmente solo una nullità non della impugnazione ma della sua notificazione sanabile ex tunc secondo quanto stabilito dagli artt. 156 e 157 cpc per effetto della costituzione dell'appellato, ancorché avvenuta al solo scopo di eccepire tale vizio” (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. n.
3960/2009; Cass. Civ. n. 3702/2017).
Venendo al merito, il primo motivo di appello attinente l'omessa pronuncia del giudice di primo grado sulla carenza di legittimazione attiva e sulla rinuncia alla domanda riconvenzionale è infondato.
Invero, con riferimento alla prima questione, come condivisibilmente dedotto da parte appellata non si ravvisa alcun interesse per il a far valere tale motivo che, al più, avrebbe Parte_2
dovuto essere dedotto dalla con appello incidentale: dunque, su tale censura va Controparte_1
rilevato il giudicato interno.
Riguardo, invece, alla rinuncia alla domanda riconvenzionale spiegata da parte appellata in primo grado, è errata l'equiparazione della rinuncia alla domanda riconvenzionale alla rinuncia agli atti del giudizio effettuata dall'appellante: la prima, infatti, non necessita di accettazione perché è espressione della facoltà della parte di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, non è necessario, in altri termini, l'osservanza di forme rigorose (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 1439/2002 e Trib. Frosinone n.
50/2023).
ON RA Quanto al motivo incentrato sulla dedotta violazione di norme di procedura, mette conto rilevare, in prima battuta, che non risultano allegate, come sostenuto da parte appellante, due diverse versioni del regolamento della casa di riposo , ma più precisamente l'allegato n. 9 è uno CP_2 stralcio dell'allegato n. 10, depositato poi per intero nel corso del processo di primo grado (cfr. fascicolo di parte convenuta di primo grado). Quest'ultimo reca, come confermato dai testi escussi, la sottoscrizione del direttore amministrativo Testimone_4
L'iter di accoglienza nella struttura è precisamente delineato dal regolamento ed è stato, altresi', confermato nel corso dell'espletamento dell'istruttoria orale: dagli artt. 2 e 20 del regolamento si ricava sia la procedura di ammissione sia il ruolo di fonte del rapporto giuridico da attribuire allo stesso.
L'art. 2, in particolare, prevede che “durante l'incontro con l'equipe, e prima dell'ammissione dell'ospite, è consegnata copia del presente regolamento, cui l'ospite e i suoi familiari sono tenuti ad esaminarlo e ad attenersi scrupolosamente”; l'art. 20 precisa, inoltre, che “il presente regolamento, consegnato all'Ospite e/o al suo familiare come previsto all'art. 2, che ne accetta integralmente il suo contenuto, viene affisso nella bacheca della struttura in luogo ben visibile al solo fine della pubblicità dello stesso. […] L'accoglimento presso la Controparte_2 [...]
comporta la piena e completa accettazione del presente Regolamento e delle sue Parte_4 eventuali modifiche successive modifiche ed intendimenti”.
Ebbene, non vi è ragione di ritenere che il regolamento non fosse stato accettato dall'ospite
; al di là, infatti, delle prove testimoniali che ne riferiscono l'accettazione, rileva Parte_2 il fatto che per tutta la sua permanenza l'ospite aveva rispettato lo stesso, sia pagando la rata mensile sia, evidentemente, non contravvenendo a nessuna delle regole che potevano comportarne l'allontanamento. Tale accettazione veniva ulteriormente rafforzata il 04.11.2008 – quindi circa quattro anni dopo l'inizio della permanenza – allorquando l'odierna appellatta informava l'ospite che la retta poteva continuare ad essere quella concordata con convenzione tra l' e la Parte_5
Regione Puglia, ex art. 7 co.2 del regolamento regionale n. 1/1997, e tali comunicazioni venivano firmate, per l'accettazione, dalla nuora dell'ospite e moglie dell'odierno attore, (cfr. Persona_1
all.
4-5 al fascicolo di parte convenuta in primo grado).
Ictu oculi può rilevarsi, quindi, non solo l'accettazione delle regole della struttura da parte del ma anche che non vi era alcun obbligo di sottoscrizione del regolamento: infatti, Parte_2 oltre a non essere previsto dall'art. 2, può osservarsi che tale regolamento è l'insieme delle regole che devono essere accettate dall'ospite, non avendo rilevanza che lo stesso lo sottoscriva perché
l'accettazione di esso è condizione necessaria per l'accesso alla struttura, sicchè il cominciare e il proseguire la permanenza ne rappresenta una consapevole accettazione in ogni sua parte.
ON RA Va condivisa, comunque, la ricostruzione di parte appellata secondo cui il rapporto de quo è caratterizzato da aleatorietà, con conseguente inapplicabilità dell'art. 1463 c.c.: infatti, l'art. 13 del regolamento recita che “l'ospite e/o i suoi familiari riconoscono che la prestazione periodica fornita dalla struttura, tenuto conto dell'età, del tempo, delle condizioni fisiche dell'ospite stesso […] deve ritenersi a tempo indeterminato, ovvero fino alla morte dell'ospite stesso”.
Pertanto l'art. 10, negando un diritto al rimborso e prevedendo che “in caso di assenza temporanea, morte o ricovero dell'ospite presso altro luogo di cura per malattia incompatibile con il soggiorno presso la struttura, nulla sarà dovuto, restando accantonata la cumulabilità in corso”, contiene una clausola ragionevole e non vessatoria per due ordini di ragioni: la prima è connaturata alla natura aleatoria del rapporto instauratosi tra l'ospite e la struttura, come pocanzi sottolineato;
l'altra si rinviene nell'art. 1 del regolamento, rubricato “servizi erogati”, e dal quale può evincersi che la retta mensile degli ospiti è uno dei contributi attraverso i quali la casa di riposo finanzia l'erogazione di detti servizi, molti dei quali vengono predisposti con anticipo e organizzazione che prescindono dalla mera disponibilità della stanza che, come è logico, smette di servire il suo fine quando l'ospite decede.
È ragionevole, quindi, che non vi sia un diritto a un rimborso perché l'erogazione di tutti i servizi indicati dall'articolo sono parte dell'efficienza che l'organizzazione della struttura mira a fornire agli ospiti, ed è quell'apparato organizzativo che l'ospite paga: pertanto, ai sensi dell'art. 10 del regolamento, nessun rimborso è dovuto, anche in caso di morte dell'ospite.
Dalle suesposte considerazioni consegue il rigetto dell'appello principale.
L'appello incidentale proposto da merita, invece, accoglimento. Controparte_1
Parte appellata, con l'appello incidentale proposto, si duole della decisione del Giudice di prime cure di compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio di primo grado, in violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in quanto disposta in assenza di soccombenza reciproca delle parti e nella carenza di giustificati motivi, non indicati nella sentenza impugnata, necessari per determinare la statuizione compensatoria delle spese del giudizio.
Appaiono condivisibili le argomentazioni con le quali la ha sostenuto che, Controparte_1 all'esito del giudizio di primo grado, le spese del giudizio avrebbero dovuto seguire la soccombenza, con condanna dell'attore alla rifusione delle spese processuali in suo favore.
Il criterio generale di regolazione delle spese di lite, previsto dall'art. 91 c.p.c., è quello della soccombenza che costituisce un'applicazione del principio di causalità: la parte che con il suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione di norme di diritto sostanziale) ha provocato la necessità del processo, deve farsi carico delle relative spese.
ON RA L'ordinamento contempla situazioni che giustificano la deroga al criterio generale innanzi indicato, in presenza delle quali è ammessa la compensazione delle spese;
situazioni che, proprio in ragione dell'eccezionalità rispetto alla regola generale inscritta nell'art. 91 c.p.c., costituiscono ipotesi tassative e la cui sussistenza deve essere motivata.
Come è stato precisato dalla Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte
Costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass. n.
4696/2019).
Nel caso in decisione, a fronte del rigetto della domanda attorea formulata in primo grado, non sussiste nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 92 c.p.c., pur come risultante dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte Costituzionale.
La regolamentazione delle spese di lite deve, pertanto, seguire il generale criterio della soccombenza.
Va premesso che, in tema di impugnazioni, il potere del Giudice d'Appello di procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite;
in caso di conferma della decisione impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata dal giudice del gravame soltanto se il relativo capo della decisione sia stato oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr. Cass. Civ. n. 9695/2020).
In definitiva, alla luce del rigetto dell'appello principale proposto da e Parte_1 dell'accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla va confermata la Controparte_1
statuizione della gravata sentenza con riferimento al rigetto della domanda di risoluzione del contratto di ricovero e restituzione della somma versata per la mensilità di agosto 2009 proposta da Parte_1
e va riformata la statuizione in riferimento all'integrale compensazione tra le parti delle spese
[...] del giudizio di primo grado nei rapporti tra l'appellante e la Controparte_1
Le spese processuali sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri previsti dal D.M.
n. 147/2022, avuto riguardo al valore della causa in base allo scaglione di riferimento (da €. 1.101,00
a €. 5.200,00) applicabili, per il primo grado, ai giudizi dinanzi al Giudice di Pace (con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), per il giudizio d'appello, ai
ON RA giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale (con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva e decisionale), ridotti del 50% per la non particolare complessità delle questioni trattate e per la prossimità del valore della causa al minimo dello scaglione considerato.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato.
L'art. 1, co. 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228 (c.d. legge di stabilità), nell'introdurre in seno all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 il nuovo co.
1-quater, ha infatti previsto che: “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica e in funzione di
Giudice di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1
atto di appello notificato il 13.06.2012 nei confronti della società ogni diversa Controparte_1
istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'appello proposto da e, per l'effetto, CONFERMA Parte_1
l'impugnata sentenza n. 7147/2011 del 28.12.2011 (depositata il 30.12.2011), resa dal Giudice di
Pace di Bari nel giudizio iscritto al R.G. n. 3119/2010;
2) ACCOGLIE l'appello incidentale proposto da e, per l'effetto, in riforma Controparte_1
del capo della sentenza impugnata relativo a regolamento delle spese, CONDANNA la parte appellante, al pagamento, in favore della parte appellata delle Parte_1 Controparte_4
spese del giudizio di primo grado, che liquida in €. 632,50 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario, spese generali del 15% e accessori come per legge, nonché delle spese del presente giudizio di appello, che liquida in €. 850,50 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario, spese generali del 15% e accessori come per legge;
somme da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
3) DÀ ATTO dell'obbligo, a carico dell'appellante, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n.
115/2002.
Così deciso in Bari il 05.04.2025.
Il Giudice
dott.ssa ON RA
ON RA ON RA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica e in funzione di Giudice di Appello, nella persona del Giudice dott.ssa ON RA, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7606/2012 di R.G., promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Consiglia Silvia Panzarino, presso il cui Parte_1
studio sito in Bari alla via Calefati n. 399 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- appellante/appellato incidentale -
CONTRO in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Vincenzo De Martino, presso il cui studio sito in Bari al corso Vittorio Emanuele II n. 143 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- appellata/appellante incidentale -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 7147/2011 del 28.12.2011 (depositata il 30.12.2011), resa dal Giudice di Pace di Bari nel giudizio iscritto al n. R.G. 3119/2010.
CONCLUSIONI: come rassegnate nelle note di trattazione scritta, depositate dalle parti costituite in vista dell'udienza del 23.09.2024 e nei propri scritti difensivi, che si intendono interamente richiamati.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che, quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa, mette conto rilevare che l'udienza di precisazione delle conclusioni è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e dell'art. 127 ter c.p.c., mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
ON RA MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione notificato in data 27.01.2010, conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi al Giudice di Pace di Bari, la Controparte_2
per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) dichiarare la risoluzione del contratto di
[...]
ricovero intervenuto fra il signor e la convenuta per impossibilità Parte_2 CP_2
sopravvenuta da parte del sig. di utilizzazione per avvenuto decesso del servizio Parte_2 della struttura con dichiarazione di estinzione dell'obbligazione del versamento del corrispettivo e, di conseguenza, condannare la convenuta alla restituzione della somma di €. 1.488,00 versata anticipatamente per la mensilità di agosto 2009 o, eventualmente e tenuto conto che il sig.
[...]
è rimasto ricoverato fino alla mattina del 06.08.2009, alla restituzione della somma di €. Parte_2
1.200,00 (€. 1.488,00 detratta la somma corrispondente a sei giorni) oltre gli interessi in misura legale fino al soddisfo, da comprendersi il tutto (capitale ed interessi) entro la competenza per valore del Giudice adito e con rinuncia ad eventuale supero;
2) condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze, oltre accessori fiscali e tariffari, del giudizio”.
La parte attrice esponeva in fatto di essere il figlio unico e, quindi, l'unico erede di Parte_2
(nato il [...]), il quale in data 15.07.2004 veniva ricoverato presso la
[...] Controparte_2
in Bari alla via Napoli n. 241/I.
[...]
A favore di tale struttura veniva versato, entro i primi cinque giorni di ogni mese, dall'ospite il corrispettivo mensile pattuito di €. 1.440,00 per i mesi composti da 30 giorni e di €. 1.488,00 per i mesi composti da 31 giorni.
In data 06.08.2009, riferiva l'attore, il decedeva presso l'Ospedale San Parte_2
Paolo di Bari, in cui era stato trasportato con ambulanza chiamata dalla struttura a seguito di un malore. Il paziente aveva versato, in data 01.08.2009, la somma di €. 1.489,81 (IVA inclusa) quale retta del mese di agosto 2009, come da fattura n. 912/01/2009.
Con raccomandata del 12.10.2009, deduceva l'attore, veniva formalmente richiesta la restituzione della somma di €. 1.200,00, avendo cura di ritenere eventualmente dovuto il corrispettivo per i sei giorni iniziali del mese durante i quali il genitore aveva usufruito del servizio.
Il proseguiva che a tale raccomandata faceva seguito la lettera del 21.10.2009 del Parte_2
direttore amministrativo della struttura convenuta, con la quale veniva precisato che la quota non era soggetto ad alcun tipo di rimborso perché, a mente del regolamento interno della struttura, non era
ON RA prevista nessuna ipotesi di rimborso poiché l'amministrazione fin dall'inizio del periodo in questione aveva provveduto a sostenere costi e spese.
Era evidente, quindi, concludeva l'attore, che si era verificata una ragione di non usufruibilità della controprestazione offerta dalla struttura e di impossibilità sopravvenuta per il creditore, con la conseguenza che la parte liberata non poteva chiedere e ottenere la controprestazione, e doveva restituire quella che avesse già ricevuto secondo le norme relative alla ripetizione di indebito.
In ragione di tanto, instaurava il giudizio dinanzi al Giudice di Pace, Parte_1
rassegnando le proprie conclusioni come precisate in premessa.
Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale del 15.03.2010 si costituiva in giudizio l' che contestava integralmente la domanda attorea in ogni sua Controparte_1
richiesta e deduzione.
In via preliminare, l' eccepiva che l'attore non aveva provato la sussistenza Controparte_1 della sua qualità di erede, non avendo prodotto alcun documento attestante l'esistenza di un'eredità, ovvero di un testamento, l'accettazione di eredità, l'inesistenza di altri eredi.
Era evidente, quindi, che sul punto fosse intervenuta decadenza insanabile trattandosi di elementi costitutivi del diritto e di condizioni dell'azione.
Precisava, nel merito, la convenuta che era improprio il riferimento dell'attore all'istituto dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione: infatti, innanzitutto i rimedi restitutori ex art. 1463
c.c. potevano essere attivati da entrambe le parti, cioè sia dalla parte la cui prestazione fosse diventata impossibile sia da quella per la quale fosse rimasta possibile.
Nel giudizio de quo, deduceva la società convenuta, la richiesta di risoluzione contrattuale per come formulata non poteva trovare accoglimento, in quanto superata dal regolamento adottato dalla casa di cura ai sensi del quale non era previsto il rimborso parziale della retta mensile, come espressamente stabilito dall'art. 10 dello stesso.
Pertanto, in virtù del regolamento cui il aveva aderito osservandolo con Parte_2
diligenza, accettandone le condizioni per facta concludentia, appariva evidente che nulla era dovuto da parte della a titolo di restituzione somme. Controparte_1
Rilevava, inoltre, l' che nel caso in cui parte attrice avesse disconosciuto il Controparte_1
regolamento e le relative condizioni contrattuali, il sarebbe risultato debitore verso la casa Parte_2 di riposo della somma di €. 2.564,00, a titolo di differenze tra quanto corrisposto nel periodo tra il
01.02.2006 – data di entrata in vigore della convenzione con l' ex art. 7 co.2 del Parte_3
regolamento regionale n. 1/97 – e il 06.08.2009: infatti, solo in virtù degli accordi contrattuali tra la casa di riposo e la famiglia l'ospite aveva l'agevolazione di corrispondere una retta pari a Parte_2
ON RA €. 48,00 giornalieri e non quella di €. 50,00 prevista per tutti i clienti di fascia A a partire dal
01.02.2006.
La convenuta, quindi, spiegando domanda riconvenzionale di corresponsione della somma di
€. 2.564,00, concludeva per il rigetto della domanda attorea, l'accoglimento della propria domanda riconvenzionale e la vittoria di spese e onorari del giudizio.
L'istruttoria si articolava mediante l'espletamento delle prove testimoniali di Tes_1
e , tutti per società convenuta.
[...] Testimone_2 Testimone_3
Esaurita la fase istruttoria, la causa veniva rinviata alla udienza del 27.06.2011 per la discussione e la decisione.
Con sentenza n. 7147/2011 del 28.12.2011 (depositata il 30.12.2011), il Giudice di Pace di
Bari, ritenendo il regolamento accettato per facta concludentia, non rilevando la mancata sottoscrizione come per tutte le altre regole della struttura e, infine, accertando che la stanza era comunque rimasta a disposizione della famiglia per tutto il mese di agosto 2009, qualificava il rapporto tra le parti come aleatorio data l'età degli ospiti e le loro condizioni di salute, rigettando la domanda attorea, così statuendo: “definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigetta la domanda dell'attore. Compensa le spese di lite tra le parti”.
Avverso tali esiti giurisdizionali insorgeva proponendo gravame con atto Parte_1
di citazione notificato in data 13.06.2012, chiedendo la riforma integrale della sentenza resa in primo grado, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
affidava le proprie doglianze ai seguenti motivi: Parte_1
1) omessa totale decisione su due punti della controversia: il Giudice di prime cure aveva omesso di pronunciarsi sia in merito all'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla convenuta, nonostante l'attore avesse proposto l'azione nella suindicata qualità e prodotto in giudizio la certificazione rilasciata dai Servizi Demografici della città di Bari da cui risultava il decesso dei coniugi e nonché che fosse l'unico figlio e, Parte_2 CP_3 Parte_1
quindi, erede. Inoltre, il Giudice di Pace non deciso sulla domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta che peraltro vi aveva rinunciato nel corso del processo, ma tale rinuncia non era stata accettata dall'attore: sicchè il Giudice avrebbe dovuto decidere sul punto, disponendo la condanna alle spese della parte che l'aveva proposta, ex art. 306 c.p.c..
2) violazione di norme di procedura: il primo Giudice aveva ammesso prove testimoniali volte a provare l'esistenza o la validità di un regolamento che avrebbe dovuto essere provato per iscritto.
Infatti, ai sensi dell'art. 2725 c.c., la prova per testimoni per i contratti da provare per iscritto era ammissibile solo nel caso in cui il contraente avesse senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova;
l'art. 2 di tale regolamento prevedeva che l'ospite avrebbe dovuto sottoscriverlo ma,
ON RA precisava il nessuna copia del regolamento sottoscritto da suo padre era stata prodotta Parte_2
dalla società convenuta.
Aggiungeva l'appellante che durante il processo di primo grado l' allegava Controparte_1
un altro regolamento, questa volta privo dell'articolo che richiedeva la sottoscrizione da parte dell'ospite, in tal mondo inducendo in errore il giudice di primo grado.
Precisava, comunque, il che anche volendo ammettere che l'ospite fosse stato reso Parte_2
edotto della clausola limitatrice di esonero dall'obbligo di restituzione della retta pagata anticipatamente, comunque non era superabile l'obbligo dell'art. 1341 co.2 c.c. di sottoscriverla per iscritto, essendo essa evidentemente vessatoria.
Infine, sempre nell'ambito della violazione delle norme procedurali, il Giudice di Pace aveva omesso di considerare che la teste non poteva essere ammessa in quanto aveva Testimone_4
un preciso interesse nel giudizio: infatti, in qualità di direttore amministrativo era stata la firmataria della lettera di contestazione nonché una possibile candidata a essere chiamata a risarcire i danni dalla proprietaria della , poiché non aveva provveduto a far sottoscrivere il contratto, venendo CP_2 meno a un suo dovere d'ufficio.
3) errata, omessa ed insufficiente motivazione: in quanto la documentazione versata in atti non era stata adeguatamente valutata, omettendo di applicare, in particolare, la disciplina sull'impossibilità sopravvenuta.
Infatti, dal decesso di era conseguita l'impossibilità di utilizzare il servizio Parte_2 della struttura, con dichiarazione di estinzione dell'obbligazione del versamento del corrispettivo e con condanna della alla restituzione di quanto ricevuto in anticipo. Non aveva valore, CP_2
sul punto, quanto ritenuto dal Giudice di prime cure secondo cui la stanza di era Parte_2
rimasta a disposizione della famiglia per tutto il mese di agosto, non avendone la famiglia alcuna necessità.
Facendo applicazione degli artt. 1463 e 2033 c.c. l'appellante assumeva di aver diritto alla restituzione dell'indebito, perché trattavasi di prestazioni effettuate a fronte di una controprestazione ormai divenuta impossibile.
L'appellante, quindi, insisteva per la riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in cancelleria il 31.10.2012, si costituiva in giudizio la società contestando ogni avversa deduzione, eccezione, produzione Controparte_1
e richiesta, instando per il rigetto dell'appello, infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, per la conferma integrale della sentenza impugnata, con condanna della società appellante al pagamento delle spese di giudizio.
ON RA Preliminarmente, l'appellata eccepiva la nullità della notifica dell'atto di appello e l'inammissibilità dello stesso per genericità delle doglianze: l'atto di appello, infatti, veniva notificato al procuratore della parte e non presso il procuratore della parte;
l'appello, inoltre, era generico in quanto si limitava a riportare quanto già affermato dinanzi al Giudice di Pace di Bari, e le relative argomentazioni non incrinavano il fondamento logico giuridico della sentenza di primo grado, non venendo indicati gli errori della sentenza.
Nel merito, la deduceva la pretestuosità delle avverse censure atteso che la Controparte_1
mancata pronuncia in merito alla sollevata eccezione di carenza di legittimazione attiva non aveva comportato alcun pregiudizio per l'attore; peraltro, con riferimento alla rinunciata domanda riconvenzionale, non era corretto equipararla alla rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c., per i quali era necessaria l'accettazione di controparte, quindi, come più volte statuito dalla Corte di
Cassazione, era irrilevante che il non avesse accettato la rinuncia. Parte_2
Proseguiva l'appellata che le prove testimoniali espletate erano valide, perché il regolamento della casa di cura non prevedeva assolutamente l'obbligo di sottoscrizione, quindi esso poteva essere provato per testimoni. Né era pertinente l'osservazione dell'appellante con riferimento alla posizione della teste in quanto la circostanza che rivestisse il ruolo di direttore Testimone_1
amministrativo non implicava alcuna titolarità di rapporti giuridici dipendenti da quelli oggetto del giudizio.
Ferma l'assenza di un obbligo di sottoscrizione del regolamento, deduceva la CP_1
anche la natura aleatoria dello stesso, come affermato dal Giudice di Pace;
innanzitutto, come
[...] dimostrato dalle prove testimoniali espletate, l'ospite era stato informato su ogni Parte_2
aspetto circa la sua residenza presso la casa di cura e, quindi, anche delle modalità di pagamento. La procedura seguita per informare gli aspiranti ospiti, infatti, era molto precisa, caratterizzata da un incontro preliminare e conoscitivo con un medico, il direttore amministrativo, un'infermiera professionale, un assistente sociale e un operatore di assistenza. La circostanza che la famiglia si fosse sempre attenuta scrupolosamente al rispetto del regolamento era la prova che ne Parte_2
fosse pienamente a conoscenza.
Inoltre, aggiungeva l'appellata, la natura aleatoria del regolamento veniva dedotta dal fatto che lo stesso precisava che la prestazione periodica della casa di cura era da intendersi a tempo indeterminato, o comunque fino al decesso dell'ospite; pertanto, l'art. 1463 c.c. non poteva trovare applicazione.
Reiterava, infine, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'attore, per non aver provato la propria qualità di erede, e concludeva spiegando appello incidentale avverso la parte della sentenza che, senza motivare, aveva compensato le spese del giudizio.
ON RA In assenza di attività istruttoria, dopo numerosi rinvii dettati da esigenze di riorganizzazione del ruolo di cognizione, anche in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la causa veniva rinviata all'udienza del 23.09.2024, per la precisazione delle conclusioni, e trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
*****
Tutto ciò premesso in punto di fatto, le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere esaminate secondo l'ordine logico giuridico.
Principiando dall'appello principale, preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione sollevata da parte appellata di nullità della notifica dell'appello: infatti, come a più riprese statuito dalla Suprema Corte, “la notifica dell'atto di impugnazione effettuata alla parte nel domicilio eletto presso il procuratore costituito equivale a quella eseguita nei confronti del procuratore costituito nominativamente indicato, giacché entrambe assicurano la conoscenza per il tramite del proprio difensore tecnico qualificato professionalmente a valutare l'eventualità di resistere all'avversa impugnazione e di proporre, se del caso, appello incidentale” e, inoltre, “la notificazione dell'impugnazione effettuata “al procuratore della parte” e non “presso il procuratore” comporterebbe eventualmente solo una nullità non della impugnazione ma della sua notificazione sanabile ex tunc secondo quanto stabilito dagli artt. 156 e 157 cpc per effetto della costituzione dell'appellato, ancorché avvenuta al solo scopo di eccepire tale vizio” (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. n.
3960/2009; Cass. Civ. n. 3702/2017).
Venendo al merito, il primo motivo di appello attinente l'omessa pronuncia del giudice di primo grado sulla carenza di legittimazione attiva e sulla rinuncia alla domanda riconvenzionale è infondato.
Invero, con riferimento alla prima questione, come condivisibilmente dedotto da parte appellata non si ravvisa alcun interesse per il a far valere tale motivo che, al più, avrebbe Parte_2
dovuto essere dedotto dalla con appello incidentale: dunque, su tale censura va Controparte_1
rilevato il giudicato interno.
Riguardo, invece, alla rinuncia alla domanda riconvenzionale spiegata da parte appellata in primo grado, è errata l'equiparazione della rinuncia alla domanda riconvenzionale alla rinuncia agli atti del giudizio effettuata dall'appellante: la prima, infatti, non necessita di accettazione perché è espressione della facoltà della parte di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, non è necessario, in altri termini, l'osservanza di forme rigorose (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 1439/2002 e Trib. Frosinone n.
50/2023).
ON RA Quanto al motivo incentrato sulla dedotta violazione di norme di procedura, mette conto rilevare, in prima battuta, che non risultano allegate, come sostenuto da parte appellante, due diverse versioni del regolamento della casa di riposo , ma più precisamente l'allegato n. 9 è uno CP_2 stralcio dell'allegato n. 10, depositato poi per intero nel corso del processo di primo grado (cfr. fascicolo di parte convenuta di primo grado). Quest'ultimo reca, come confermato dai testi escussi, la sottoscrizione del direttore amministrativo Testimone_4
L'iter di accoglienza nella struttura è precisamente delineato dal regolamento ed è stato, altresi', confermato nel corso dell'espletamento dell'istruttoria orale: dagli artt. 2 e 20 del regolamento si ricava sia la procedura di ammissione sia il ruolo di fonte del rapporto giuridico da attribuire allo stesso.
L'art. 2, in particolare, prevede che “durante l'incontro con l'equipe, e prima dell'ammissione dell'ospite, è consegnata copia del presente regolamento, cui l'ospite e i suoi familiari sono tenuti ad esaminarlo e ad attenersi scrupolosamente”; l'art. 20 precisa, inoltre, che “il presente regolamento, consegnato all'Ospite e/o al suo familiare come previsto all'art. 2, che ne accetta integralmente il suo contenuto, viene affisso nella bacheca della struttura in luogo ben visibile al solo fine della pubblicità dello stesso. […] L'accoglimento presso la Controparte_2 [...]
comporta la piena e completa accettazione del presente Regolamento e delle sue Parte_4 eventuali modifiche successive modifiche ed intendimenti”.
Ebbene, non vi è ragione di ritenere che il regolamento non fosse stato accettato dall'ospite
; al di là, infatti, delle prove testimoniali che ne riferiscono l'accettazione, rileva Parte_2 il fatto che per tutta la sua permanenza l'ospite aveva rispettato lo stesso, sia pagando la rata mensile sia, evidentemente, non contravvenendo a nessuna delle regole che potevano comportarne l'allontanamento. Tale accettazione veniva ulteriormente rafforzata il 04.11.2008 – quindi circa quattro anni dopo l'inizio della permanenza – allorquando l'odierna appellatta informava l'ospite che la retta poteva continuare ad essere quella concordata con convenzione tra l' e la Parte_5
Regione Puglia, ex art. 7 co.2 del regolamento regionale n. 1/1997, e tali comunicazioni venivano firmate, per l'accettazione, dalla nuora dell'ospite e moglie dell'odierno attore, (cfr. Persona_1
all.
4-5 al fascicolo di parte convenuta in primo grado).
Ictu oculi può rilevarsi, quindi, non solo l'accettazione delle regole della struttura da parte del ma anche che non vi era alcun obbligo di sottoscrizione del regolamento: infatti, Parte_2 oltre a non essere previsto dall'art. 2, può osservarsi che tale regolamento è l'insieme delle regole che devono essere accettate dall'ospite, non avendo rilevanza che lo stesso lo sottoscriva perché
l'accettazione di esso è condizione necessaria per l'accesso alla struttura, sicchè il cominciare e il proseguire la permanenza ne rappresenta una consapevole accettazione in ogni sua parte.
ON RA Va condivisa, comunque, la ricostruzione di parte appellata secondo cui il rapporto de quo è caratterizzato da aleatorietà, con conseguente inapplicabilità dell'art. 1463 c.c.: infatti, l'art. 13 del regolamento recita che “l'ospite e/o i suoi familiari riconoscono che la prestazione periodica fornita dalla struttura, tenuto conto dell'età, del tempo, delle condizioni fisiche dell'ospite stesso […] deve ritenersi a tempo indeterminato, ovvero fino alla morte dell'ospite stesso”.
Pertanto l'art. 10, negando un diritto al rimborso e prevedendo che “in caso di assenza temporanea, morte o ricovero dell'ospite presso altro luogo di cura per malattia incompatibile con il soggiorno presso la struttura, nulla sarà dovuto, restando accantonata la cumulabilità in corso”, contiene una clausola ragionevole e non vessatoria per due ordini di ragioni: la prima è connaturata alla natura aleatoria del rapporto instauratosi tra l'ospite e la struttura, come pocanzi sottolineato;
l'altra si rinviene nell'art. 1 del regolamento, rubricato “servizi erogati”, e dal quale può evincersi che la retta mensile degli ospiti è uno dei contributi attraverso i quali la casa di riposo finanzia l'erogazione di detti servizi, molti dei quali vengono predisposti con anticipo e organizzazione che prescindono dalla mera disponibilità della stanza che, come è logico, smette di servire il suo fine quando l'ospite decede.
È ragionevole, quindi, che non vi sia un diritto a un rimborso perché l'erogazione di tutti i servizi indicati dall'articolo sono parte dell'efficienza che l'organizzazione della struttura mira a fornire agli ospiti, ed è quell'apparato organizzativo che l'ospite paga: pertanto, ai sensi dell'art. 10 del regolamento, nessun rimborso è dovuto, anche in caso di morte dell'ospite.
Dalle suesposte considerazioni consegue il rigetto dell'appello principale.
L'appello incidentale proposto da merita, invece, accoglimento. Controparte_1
Parte appellata, con l'appello incidentale proposto, si duole della decisione del Giudice di prime cure di compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio di primo grado, in violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in quanto disposta in assenza di soccombenza reciproca delle parti e nella carenza di giustificati motivi, non indicati nella sentenza impugnata, necessari per determinare la statuizione compensatoria delle spese del giudizio.
Appaiono condivisibili le argomentazioni con le quali la ha sostenuto che, Controparte_1 all'esito del giudizio di primo grado, le spese del giudizio avrebbero dovuto seguire la soccombenza, con condanna dell'attore alla rifusione delle spese processuali in suo favore.
Il criterio generale di regolazione delle spese di lite, previsto dall'art. 91 c.p.c., è quello della soccombenza che costituisce un'applicazione del principio di causalità: la parte che con il suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione di norme di diritto sostanziale) ha provocato la necessità del processo, deve farsi carico delle relative spese.
ON RA L'ordinamento contempla situazioni che giustificano la deroga al criterio generale innanzi indicato, in presenza delle quali è ammessa la compensazione delle spese;
situazioni che, proprio in ragione dell'eccezionalità rispetto alla regola generale inscritta nell'art. 91 c.p.c., costituiscono ipotesi tassative e la cui sussistenza deve essere motivata.
Come è stato precisato dalla Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte
Costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass. n.
4696/2019).
Nel caso in decisione, a fronte del rigetto della domanda attorea formulata in primo grado, non sussiste nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 92 c.p.c., pur come risultante dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte Costituzionale.
La regolamentazione delle spese di lite deve, pertanto, seguire il generale criterio della soccombenza.
Va premesso che, in tema di impugnazioni, il potere del Giudice d'Appello di procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite;
in caso di conferma della decisione impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata dal giudice del gravame soltanto se il relativo capo della decisione sia stato oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr. Cass. Civ. n. 9695/2020).
In definitiva, alla luce del rigetto dell'appello principale proposto da e Parte_1 dell'accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla va confermata la Controparte_1
statuizione della gravata sentenza con riferimento al rigetto della domanda di risoluzione del contratto di ricovero e restituzione della somma versata per la mensilità di agosto 2009 proposta da Parte_1
e va riformata la statuizione in riferimento all'integrale compensazione tra le parti delle spese
[...] del giudizio di primo grado nei rapporti tra l'appellante e la Controparte_1
Le spese processuali sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri previsti dal D.M.
n. 147/2022, avuto riguardo al valore della causa in base allo scaglione di riferimento (da €. 1.101,00
a €. 5.200,00) applicabili, per il primo grado, ai giudizi dinanzi al Giudice di Pace (con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), per il giudizio d'appello, ai
ON RA giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale (con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva e decisionale), ridotti del 50% per la non particolare complessità delle questioni trattate e per la prossimità del valore della causa al minimo dello scaglione considerato.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato.
L'art. 1, co. 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228 (c.d. legge di stabilità), nell'introdurre in seno all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 il nuovo co.
1-quater, ha infatti previsto che: “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica e in funzione di
Giudice di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1
atto di appello notificato il 13.06.2012 nei confronti della società ogni diversa Controparte_1
istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'appello proposto da e, per l'effetto, CONFERMA Parte_1
l'impugnata sentenza n. 7147/2011 del 28.12.2011 (depositata il 30.12.2011), resa dal Giudice di
Pace di Bari nel giudizio iscritto al R.G. n. 3119/2010;
2) ACCOGLIE l'appello incidentale proposto da e, per l'effetto, in riforma Controparte_1
del capo della sentenza impugnata relativo a regolamento delle spese, CONDANNA la parte appellante, al pagamento, in favore della parte appellata delle Parte_1 Controparte_4
spese del giudizio di primo grado, che liquida in €. 632,50 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario, spese generali del 15% e accessori come per legge, nonché delle spese del presente giudizio di appello, che liquida in €. 850,50 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario, spese generali del 15% e accessori come per legge;
somme da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
3) DÀ ATTO dell'obbligo, a carico dell'appellante, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n.
115/2002.
Così deciso in Bari il 05.04.2025.
Il Giudice
dott.ssa ON RA
ON RA ON RA