Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/01/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Francesco Catanese Giudice dott. Simona Monforte Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3801 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nata a [...] il [...], c.f.: Parte_1
in proprio e n.q. di genitore esercente la potestà C.F._1
genitoriale sul minore nato a [...] il Persona_1
02.02.2023, c.f.: entrambi residenti in [...], C.F._2
elettivamente domiciliata in via Dei Mille, 243, presso lo studio dell'avv.
ALI' SILVIA (C.F.: ), fax: 090683282, pec: C.F._3
che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Email_1
PARTE RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], (c.f. Controparte_1
), residente in [...]
San Riccardo n. 42 “cpl LA MIMOSA”, Pal. C, elettivamente domiciliato in Messina (ME), Via San Paolino, n. 40, presso lo studio dell'avv. CRUPI
CONCETTA (c.f.: – C.F._5 Email_2
che lo rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE RESISTENTE
1
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (contenzioso)
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis c.p.c. e 473 bis .47 c.p.c. depositato il
24.09.2024, premesso che da una relazione Parte_1
sentimentale tra l'istante e era nato a Controparte_1
Messina in data 02.02.2023 un figlio di nome Persona_1
; che dopo pochi giorni dalla nascita del figlio, il
[...] Persona_1
aveva iniziato ad assumere condotte aggressive;
che tale
[...]
situazione si era progressivamente aggravata nel tempo fino a quando ella era stata costretta ad allontanarsi dalla casa familiare insieme al figlio per sottrarsi alle aggressioni del;
che, su richiesta Persona_1
della deducente, il Tribunale di Messina aveva emesso, in data 07.06.2024, ordine di protezione, ingiungendo al di cessare la Persona_1
condotta pregiudizievole ai danni della deducente e del figlio ed a non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati da Parte_1
che il suddetto decreto, emesso inaudita altera parte, era stato confermato nel contraddittorio delle parti in data 15.07.2024; che il Tribunale aveva altresì posto a carico di l'obbligo di Controparte_1
corrispondere alla deducente un assegno mensile di € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio ed aveva fissato in mesi sei il termine di durata del provvedimento;
che occorreva disciplinare l'affidamento ed il mantenimento del figlio minore;
che il , ancor Persona_1
prima della emissione dell'ordine di protezione, non si era interessato del figlio, perché, a suo avviso, non lo avrebbe generato, ed aveva continuato a tenere tale atteggiamento anche in seguito;
che tale condotta non
2 consentiva una gestione condivisa della responsabilità genitoriale;
che per le condotte sopra indicate era stato instaurato procedimento penale a carico del , cui era stato contestato il reato di Persona_1
maltrattamenti; tutto ciò premesso, chiedeva che il figlio minore fosse affidato in modo superesclusivo alla madre, che fosse posto a carico del l'obbligo di corrispondere alla deducente un Persona_1
assegno mensile di € 350,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio e che fosse ordinato all'INPS di versare alla deducente l'intero importo dell'assegno unico relativo al figlio minore e della carta Per_1
acquisiti.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 04.11.2024.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 14.11.2024 si costituiva il quale evidenziava che l'ordine Controparte_1
di protezione era stato emesso a tutela della non del figlio Parte_1
minore e non era vero che egli si fosse volontariamente disinteressato del figlio, che non aveva potuto frequentare a far data dal 16.05.2024, in quanto era stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, con divieto di comunicazione con la persona offesa. Osservava, peraltro, che la stessa nelle dichiarazioni rese al dibattimento penale, aveva Parte_1
ammesso che il deducente si era sovente recato dalla nonna per vedere il bambino ed era stato lui in una occasione ad accompagnare sia la che il figlio in ospedale per i sintomi di una gastroenterite. Parte_1
Rilevava, poi, che a far data dal marzo 2024, vale a dire dal mese successivo all'allontanamento della alla casa familiare, egli Parte_1
aveva provveduto ad effettuare bonifici per le necessità del figlio per un importo complessivo di € 1.680,00, anche in assenza di qualsiasi provvedimento giurisdizionale. Evidenziava, inoltre, che non era vero che
3 il minore fosse stato esposto a violenza assistita, avendo la stessa affermato nel giudizio penale che il bambino non era stato Parte_1
presente ad alcuno degli occasionali episodi narrati. Evidenziava che, in ogni caso, essendo egli sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, non era possibile effettuare incontri tra padre e figlio, ma ciò non poteva giustificare l'adozione dell'affidamento superesclusivo, anche alla luce della
Carta Europea dei diritti del fanciullo, che riconosceva al figlio minore il diritto a potere mantenere contatti adeguati con il genitore detenuto, e degli altri provvedimento normativi in materia. Chiedeva, pertanto, che fosse disposto l'affidamento condiviso del figlio con domiciliazione presso la madre e che fosse consentito il diritto di visita del padre anche con l'intervento del Servizio Sociale. Quanto ai rapporti di natura economica, osservava che in data 30.09.2024 aveva avuto termine il contratto di lavoro a tempo determinato ed egli era disoccupato, con difficoltà a reperire una nuova occupazione in ragione della misura cautelare a lui applicata, sicché egli non poteva pagare la somma di € 350,00 richiesta in ricorso, mentre era disponibile a continuare a corrispondere la somma di € 150,00 al mese stabilita con l'ordine di protezione.
All'udienza del 09.01.2025 fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c. il Giudice delegato, preso atto della impossibilità di espletare il tentativo di conciliazione, per il divieto legislativo stabilito con riferimento ai procedimenti ove vi è allegazione di violenza e ritenuto che non vi fosse la necessità di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti e che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e, esaurita la discussione orale, riservava di riferire al collegio per la decisione.
4 Nel merito, alla stregua degli elementi di conoscenza acquisiti, il minore nato a Messina in [...] Persona_1
02.02.2023, va affidato in via esclusiva alla madre.
E' ben vero che la legge n. 54 dell'8.02.2006, contenente
“disposizioni in materia di separazione dei genitori ed affidamento condiviso dei figli” ha stabilito che pure nella disgregazione del nucleo familiare, ai minori spetta il diritto alla “bigenitorialità”, già previsto dall'art. 9 della Convenzione internazionale di New York del 20.11.1989 sui diritti dei minori, e che l'art. 337 ter comma 2 c.c. ha previsto, in via generale, che il Giudice nell'adottare i provvedimenti relativi alla prole
“valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori”, nondimeno nel caso in esame, ad avviso del collegio, ricorono i presupposti per derogare al criterio di affidamento stabilito in via preferenziale dal legislatore.
La differenza tra l'affido condiviso e quello monogenitoriale si coglie, essenzialmente, nella maggiore elasticità e continuità di rapporti tra genitori e figli e nella corresponsabilizzazione dei genitori, i quali devono riuscire ad adottare, nella educazione dei figli minori, una linea comune e devono impegnarsi a realizzarla entrambi.
Orbene, nel caso in esame risulta che la in data Parte_1
22.04.2024 ha sporto querela nei confronti del , Persona_1
accusandolo di avere tenuto ripetute condotte violente e minacciose ai suoi danni, anche davanti al figlio minore. Risulta, poi, che il Persona_1
per tali fatti è stato posto alla misura custodiale degli arresti
[...]
domiciliari ed il relativo procedimento penale è ancora in corso. Gli elementi di conoscenza relativi ai fatti denunciati dalla ono Parte_1
costituiti sia dall'ordinanza del 16.05.2024 applicativa di misura cautelare nell'ambito del menzionato procedimento penale sia dal provvedimento del
5 15.07.2024, con il quale è stato confermato l'ordine di protezione emesso nei confronti del in via d'urgenza. In ordine al Persona_1
rilievo probatorio di tali documenti si deve evidenziare che il giudice civile, in mancanza di alcun divieto, può liberamente utilizzare le prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse o tra altre parti, e può anche avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, le quali possono anche essere sufficienti a formare il convincimento del giudice.
Invero, ritiene il collegio che i menzionati provvedimenti siano sufficienti a dimostrare l'affidabilità delle accuse della Parte_1
anche in considerazione del fatto che, come si legge nella ordinanza applicativa di misura cautelare, quest'ultima ha prodotto delle foto raffiguranti i segni delle violenze subite ed ha evidenziato che in due occasioni erano intervenute le forze dell'ordine, circostanza che trovava riscontro nelle annotazioni di servizio in atti. Inoltre le accuse della trovano riscontro nelle dichiarazioni rese agli inquirenti da Parte_1
e da rispettivamente nonna paterna CP_2 Controparte_3
e madre della Significativa appare, poi, anche la Parte_1
considerazione contenuta nel provvedimento del giudice civile del
15.07.2024, dove si legge che il resistente ha contestato solo genericamente la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda, evidenziando la non attualità del pericolo senza dire nulla sul merito delle accuse effettuate dalla ricorrente.
Ritiene, poi, il collegio che i fatti denunciati dalla ricorrente giustifichino pienamente l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre. Infatti, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, “in caso di grave conflittualità tra i genitori, certificata dalla commissione dei reati di maltrattamenti commessi da uno a danno dell'altro, cui ha assistito
6 il figlio, destinati a riflettersi su sentimenti ed equilibri affettivi, personali e familiari, l'affidamento condiviso può non corrispondere all'interesse del minore” (Cass. civ. 22.09.2016 n. 18559). In particolare, le vicende oggetto della denuncia per maltrattamenti dimostrano inequivocabilmente l'inidoneità educativa del , il quale, non riuscendo Persona_1
a dominare i suoi impulsi aggressivi e violenti, appare privo di requisiti basilari per il corretto esercizio della responsabilità genitoriale. Inoltre,
l'elevata conflittualità esistente tra le parti anche in conseguenza della pendenza del procedimento penale non consente certamente ai genitori di collaborare tra loro per la condivisione delle decisioni da assumere nell'interesse del figlio, situazione che impone, a tutela del minore,
l'affidamento esclusivo al genitore con il quale il minore vive sin dalla disgregazione della unità familiare.
Va, altresì, attribuita alla madre, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., comma 3, la facoltà di adottare da sola le decisioni di maggiore interesse, atteso che l'elevata conflittualità tra le parti potrebbe determinare una situazione di paralisi gestionale, proprio con riferimento alle decisioni più rilevanti per la vita del figlio, con la possibilità di arrecare un grave pregiudizio alla prole.
Occorre, infine, disciplinare gli incontri tra padre e figlio, che, attualmente trovano ostacolo nella circostanza che il Persona_1
trovasi ristretto in misura cautelare agli arresti domiciliati, ma
[...]
che appaiono funzionali ad assicurare al minore la presenza di entrambe le figure genitoriali, necessaria per la sua crescita serena. Infatti, a prescindere dalla circostanza se le condotte violente denunciate dalla Parte_1
siano state compiute alla presenza del bambino, è verosimile che, in considerazione della tenerissima età del figlio minore, questi non ne serbi ricordo e possa, pertanto, avvicinarsi al padre senza traumi. Ritiene,
7 nondimeno, il collegio che detti incontri debbano svolgersi in uno spazio neutro predisposto dal Servizio Sociale del Comune di Messina. Tale modalità risulta, infatti, funzionale all'esigenza che gli incontri possano svolgersi in sicurezza per il bambino, che va protetto sia da eventuali pericoli che potrebbero derivare da condotte impulsive del padre, sia dal pericolo che la relazione venga coltivata con poca costanza con conseguenti vissuti abbandonici. Infine, la predisposizione di uno “spazio neutro” appare funzionale anche all'esigenza di evitare la possibilità che gli incontri tra padre e figlio possano essere occasione di incontro tra i genitori. Di conseguenza, i Servizi Sociali del Comune di Messina vanno incaricati di predisporre uno “spazio neutro” in cui padre e figlio possano incontrarsi con la frequenza di una volta alla settimana e per la durata di due ore per ciascun incontro, sotto la vigilanza di personale specialistico ed in modo che i genitori non abbiano la possibilità di incontrarsi. Sarà lo stesso Servizio ad individuare il giorno in cui effettuare gli incontri sulla base della organizzazione del Servizio e delle esigenze delle parti.
Quanto al mantenimento del minore, costituisce principio consolidato in giurisprudenza che la prole, anche a seguito della disgregazione della unità familiare, ha diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza
(Cass. 2000 n. 15065; 1993 n. 3363). Il mantenimento, infatti, mira a rendere omogeneo lo standard di vita dei genitori e dei figli, integrando in una comune condizione economico-sociale le persone legate dal rispettivo diritto e obbligo;
ciò spiega anche perché il diritto al mantenimento sorga al momento stesso in cui nasce il rapporto familiare su cui si fonda, tenuto conto che il fatto stesso della procreazione determina l'impegno e la responsabilità del genitore verso la prole, i quali prescindono dai rapporti
8 d'affetto che in concreto si instaurano con il genitore (Cass. civ. 09.04.2010
n. 9300).
Nel caso in esame, vivendo il figlio minore insieme alla madre, la quale assume su di sé gli oneri diretti derivanti dalla necessità di soddisfare le sue esigenze, occorre che il padre contribuisca al mantenimento mediante la corresponsione di un assegno mensile.
In ordine alla quantificazione del contributo, il legislatore ha previsto all'art. 337 ter c.c., che “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito”. Il legislatore ha, quindi, indicato i criteri che il Giudice deve seguire nel determinare la misura dell'assegno periodico, tra i quali vengono in considerazione le “esigenze del figlio”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore” e “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. Occorre, pertanto, analizzare tutti gli elementi concreti rivelatori della capacità economica dei genitori, il contesto sociale di appartenenza dei figli, le loro abitudini di vita, le loro esigenze, tenendo presente che il dovere di provvedere al mantenimento, all'istruzione ed all'educazione della prole, posto sia dall'art. 30 Cost. che dall'art. 147 c.c. e dall'art. 316 bis c.c., impone ai genitori di far fronte a una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'adeguata predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura ed educazione. Riguardo, poi, ai redditi delle parti, la Suprema Corte ha chiarito che l'obbligo di mantenimento della prole è autonomo per ogni genitore e va calcolato in ragione delle sostanze di ciascuno (Cass. civ. 06.07.2012 n. 11414); ciò significa che il dovere di provvedere ai propri figli, derivante dal rapporto
9 stesso di filiazione, secondo il principio di proporzionalità, è indipendente dalle capacità economiche dell'altro genitore, salvo che esse non siano tali da mutare radicalmente la capacità economica complessiva dei genitori.
Nel caso in esame, il ha documentato che in data Persona_1
30.09.2024 era cessato il rapporto di lavoro a tempo determinato in precedenza instaurato ed ha affermato che era disoccupato, con difficoltà a reperire una nuova occupazione anche in ragione della misura cautelare a lui applicata. D'altro canto, anche prima della cessazione sentimentale tra le parti, il ha sempre svolto lavori saltuari e poco Persona_1
retribuiti ed in seno al procedimento per ordine di protezione, definito con il provvedimento del 15.07.2024, ha documentato che nell'anno precedente egli aveva percepito emolumenti pari complessivamente a circa € 7.000,00, da destinare anche alle esigenze dei tre figli nati da precedenti relazioni.
Invero, l'attuale stato di disoccupazione di per sé non lo esime dal dovere provvedere alle necessità del figlio . Infatti, ai fini della Per_1
quantificazione del contributo a carico dei genitori per il mantenimento dei figli, il riferimento contenuto dall'art. 316 bis c.c. alle capacità di lavoro professionale o casalingo tende a valorizzare le accertate potenzialità reddituali dei genitori imponendo al Giudice di non fermarsi ad esaminare il reddito attuale (Cass.
8.11.1997 n. 11025). Sussiste, infatti, un dovere dei genitori di attivarsi per assicurare alla prole le indispensabili risorse per vivere in modo dignitoso. In tale situazione, nondimeno, la misura dell'assegno per il mantenimento del figlio, anche in considerazione dell'obbligo gravante sul di mantenere altri tre Persona_1
figli, può essere determinata nel somma minima pari a € 150,00, appena sufficiente per assicurare al figlio le indispensabili risorse per vivere in modo dignitoso, somma che è rivalutabile annualmente in base agli indici
ISTAT.
10 Entrambi i genitori dovranno, poi, provvedere alle spese straordinarie imprevedibili ed inevitabili in misura pari al 50 %.
Tenuto conto della natura della causa e della soccombenza reciproca, appare equo compensare interamente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti, acquisito il parere del
Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 3801/2024 R.G., così provvede:
1) affida il figlio minore in via Persona_1
esclusiva alla madre;
attribuisce alla madre, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., comma 3, la facoltà di adottare da sola le decisioni di maggiore interesse per il figlio;
2) disciplina gli incontri tra padre e figlio in spazio neutro da predisporre a cura del Servizio Sociale del Comune di Messina, come meglio specificato in parte motiva;
3) pone a carico di l'obbligo di Controparte_1
corrispondere a a titolo di contributo per il Parte_1
mantenimento del figlio la somma mensile di € 150,00 da Per_1
rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 14/01/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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