CA
Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 02/10/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 144/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente Relatore
Dott. Paola De Lisio Consigliere
Dott. Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 144/2024 R.G. promossa da
(c.f./ p. iva: ), con sede a Milano, Viale Brenta Parte_1 P.IVA_1
n. 18/B, 20139 e per essa la mandataria (c.f./p.iva: , con Parte_2 P.IVA_2
sede a Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto
Romani, con studio in Terni, Piazza Europa n. 5, ivi elettivamente domiciliata in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello;
= Appellante =
nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t. (c.f. ) con sede a CP_1 P.IVA_3
Perugia, Via Ruggero d'Andreotto n. 19/H, rappresentata e difesa dall'Avv. Edoardo
Maglio unitamente e disgiuntamente all'Avv. Andrea Vescovi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Perugia, Via Cesare Caporali n. 23, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione nel giudizio di appello;
pagina 1 di 13 =Appellata=
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, 1° comma, c.p.c.)
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: come da note di precisazione delle conclusioni del 03.04.2025;
Per parte appellata: come da note di precisazione delle conclusioni del 03.04.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione CP_1
avverso l'atto di precetto con il quale e per essa la mandataria Parte_1
intimava a questa e al il pagamento della Parte_2 Controparte_2
somma di €.312.392,61 oltre accessori in ragione dell'esposizione debitoria di Ge.
[...]
relativa al contratto di finanziamento di credito fondiario a Rogito Notaio CP_3 Per_1
rep. n. 34731 – racc. 5793, registrato a Perugia il 04 aprile 2025.
[...]
A fondamento dell'opposizione contestava il diritto dell'istante di procedere alla intimata esecuzione assumendo: - il difetto di legittimazione di Parte_1
e per esso della mandataria - l'inefficacia esecutiva del titolo
[...] Parte_2
azionato con l'atto di precetto;
- la sopravvenuta inefficacia della fideiussione rilasciata da - la liberazione del fideiussore, ex art. 1957 c.c., per il ritardo CP_1
dell'azione giudiziale del creditore nei confronti del fideiussore;
la contestazione dell'importo del precetto.
In ragione dei dedotti motivi di opposizione l'opponente chiedeva in via preliminare la sospensione dell'esecutività del titolo azionato con il precetto;
nel merito, che fosse accertato il difetto del diritto di e per essa della mandataria Parte_1
di procedere esecutivamente;
nel merito, in via graduata, di accertare e Parte_2
pagina 2 di 13 dichiarare non dovuti gli importi di cui all'atto di precetto impugnato;
il tutto con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio e per essa che Parte_1 Parte_2
contestava l'opposizione e ne chiedeva il rigetto.
In particolare, in ordine al problema della legittimazione attiva, replicava che la cessione era stata resa nota con l'avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione dei crediti in blocco ed era documentalmente provata dalla dichiarazione della banca cedente.
Quanto alla contestata efficacia esecutiva del contratto deduceva che il separato atto pubblico di quietanza a saldo non fosse di ostacolo per valutare la realità del contratto di mutuo e, quanto all'impegno di garanzia assunto dall'opponente, deduceva che dovesse qualificarsi quale contratto autonomo di garanzia e non quale fideiussione, stante la clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni”.
In conformità delle deduzioni svolte la convenuta concludeva per il rigetto dell'opposizione e condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
Disposta nel sub-procedimento la sospensione dell'esecutività del titolo, la causa era istruita documentalmente con le produzioni delle parti;
quindi il Tribunale di Perugia,
con sentenza n. 182/2024, pubblicata il 05.02.2024, accoglieva l'opposizione dichiarando l'inesistenza del diritto dell'opposta di procedere esecutivamente in base al titolo posto a base del precetto di cui dichiarava l'inefficacia, con condanna dell'opposta al pagamento delle spese di lite.
Avverso la sentenza del Tribunale di Perugia n. 182/2024 ha interposto appello
[...]
per il seguente motivo: Parte_1
1) “Mutuo fondiario e atto di quietanza per atto pubblico. Titoli idonei ex art. 474 c.p.c”
La sentenza è impugnata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che il pagina 3 di 13 collegamento negoziale tra il contratto di mutuo condizionato e il successivo atto pubblico di quietanza non integrasse lo schema del contrato reale di mutuo.
Parte appellante afferma che il titolo esecutivo è dato dal contratto di finanziamento a rogito notarile in uno con l'atto pubblico di erogazione e quietanza a saldo che attesta le dazioni di denaro i cui relativi atti sono riportati nel rogito notarile e confermati dalle parti.
Nei successivi punti 2) e 3 dell'atto di appello, l'appellante ripropone quanto dedotto in primo grado in replica ai motivi di opposizioni rimasti assorbiti dalla pronuncia impugnata e, segnatamente:
2)“Fideiussione: contratto autonomo di garanzia”.
La garanzia prestata dall'appellata non è di natura accessoria al debito principale, ma autonoma. L'inserimento nel contratto di fideiussione (art. 6 bis) della clausola “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, inoltre l'assenza di accessorietà -che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione- fa sì che il garante si obblighi, in deroga all'art. 1945 c.c., direttamente nei confronti del creditore, senza dover attendere che il debitore principale non adempia e senza poter opporre le eccezioni che sarebbero spettate al debitore.
3) “Fideiussione specifica”.
Parte appellante afferma che, trattandosi di fideiussione specifica e non di fideiussione
omnibus, nel caso di specie non trovi applicazione il provvedimento della Banca D'Italia
n. 55 del 2 maggio 2005 che ha riguardato esclusivamente lo schema contrattuale elaborato dall'ABI per le fideiussioni omnibus.
In conformità dei motivi dedotti ha chiesto, previo accertamento della validità ed idoneità del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., la riforma della sentenza pagina 4 di 13 impugnata e l'accoglimento delle conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Con comparsa 10.09.2024 si è costituita contestando l'appello avversario e CP_1
chiedendone l'integrale rigetto;
in via subordinata, ha riproposto i motivi di opposizione a precetto non esaminati dal primo giudice assorbiti dalla pronuncia impugnata e,
segnatamente:
1) “Sopravvenuta inefficacia della fideiussione rilasciata da . CP_1
Con il contratto di mutuo del 30.3.2005 congiuntamente a CP_1 [...]
rilasciava fideiussione in favore della banca per i crediti nascenti dal Controparte_2
predetto contratto di finanziamento (art. 6 bis).
La garanzia diviene inefficace al verificarsi di due condizioni: a) regolare ultimazione dei lavori;
b) assenza di arretrati nel pagamento delle rate (art. 6 ter).
Afferma che essendosi verificate entrambe le condizioni la fideiussione prestata dalla società appellata sia divenuta inefficace.
L'art. 4 bis del contratto del 27.12.2006 contiene la sola conferma delle obbligazioni di garanzia assunte con il contratto condizionato del 30.05.2005 che, a dire dell'appellata,
riguarda la sola rata del preammortamento del 30.12.2006 non ancora scaduta alla data dell'atto e successivamente pagata alla scadenza nei termini contrattuali.
2) “Liberazione del fideiussore per ritardo dell'azione giudiziale del creditore contro il
debitore principale (Art. 1957 c.c.)”.
Sostiene l'appellata che, in ogni caso, se la fideiussione fosse da ritenersi prestata anche per gli obblighi di cui al contratto del 27.12.2006, la Banca sarebbe comunque decaduta dall'azione nei confronti del fideiussore ai sensi dell'art. 1957 c.c., non avendo agito nei confronti del debitore nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale. Né - a suo dire - rileva la circostanza che ai sensi dell'art. 6 bis del contratto pagina 5 di 13 la Banca era esonerata dall'onere di agire entro il predetto termine, stante la nullità di tale clausola contrattuale in quanto riproduttiva dello schema ABI, dichiarato illegittimo della Banca D'Italia (delibera n. 55 del 2/05/2005).
3) “Fideiussione pro quota – contestazione importo precettato”.
Il credito di cui all'atto di precetto è generico, non consentendo di stabilire come sia stata determinata la somma oggetto di intimazione, né la stessa è determinabile sulla base degli elementi contenuti nel contratto.
In ogni caso, nell'ipotesi in cui venisse accertato il credito della Banca o dovesse sussistere la garanzia, sarà tenuta al pagamento nella misura del solo 34% CP_1
dell'importo dovuto dal debitore alla Banca, avendo essa rilasciato una garanzia pro quota (art. 6 bis del contratto 30.03.2005).
Il precetto- a dire dell'appellata – è dunque invalido avendo con esso intimato a CP_1
il pagamento dell'intero asserito credito.
[...]
In ragione delle deduzioni svolte ha concluso, in via principale per il rigetto dell'appello.
In via subordinata per l'accoglimento delle conclusioni avanzare in primo grado, oltre la condanna di parte appellante al pagamento delle spese di lite.
In assenza di attività istruttoria il consigliere istruttore ha fissato davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 352
c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
All'udienza del 04.06.2025 la decisione è stata riservata al Collegio.
****
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante contesta la decisione del primo giudice che ha dichiarato il contratto di mutuo fondiario a Rogito notarile del
30.03.2005, unitamente al collegato atto di erogazione e quietanza a saldo, reso pagina 6 di 13 anch'esso nella forma solenne dell'atto notarile del 27.12.2006, non idoneo a valere quale titolo esecutivo posto a fondamento dell'intimata esecuzione.
Sostiene l'appellante che la sentenza abbia ritenuto erroneamente che il collegamento negoziale tra il contratto di mutuo condizionato e il successivo atto pubblico di quietanza non integri lo schema del contratto reale di mutuo.
Il motivo è fondato.
Osserva questa Corte che, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, “ai
fini di verificare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo,
ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso l'interpretazione di esso
integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza a saldo, ove esistente,
se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità
giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione
rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge”(Cass. 17194/2015; Cass. 6174/2020).
Orbene, nella fattispecie, il finanziamento trae origine nel contratto di mutuo condizionato a stato avanzamento lavori, stipulato a Rogito Notaio l 30.03.2005 Per_1
che, conformemente al principio sopra enunciato, è stato seguito da plurimi atti -
ciascuno nella forma della scrittura privata – di erogazione e (parziale) quietanza (del
15.06.2005, del 30.03.09, del 16.11.2005, dell'8.02.2006 e del 8.05.2006 in cui l'odierna parte appellata ha riconosciuto di aver ricevuto l' importo finanziato di € 1.060.500,00),
e dall'atto di erogazione e quietanza a saldo – quest'ultimo nella forma dell'atto pubblico notatile del 27.12.2006.
La Corte sottolinea che l'idoneità del mutuo a S.A.L. a valere quale titolo esecutivo è
stata anche di recente confermata dalla Cassazione con la pronuncia n. 34116 del
16.12.2023 secondo cui: “ai fini del perfezionarsi di un contratto di mutuo a stato di
avanzamento lavori e della sua validità quale titolo esecutivo, non è necessaria la pagina 7 di 13 consegna materiale della somma mutuata, poiché è sufficiente la costituzione di un
autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, risultando irrilevante che
l'erogazione della somma non sia immediata ove questa sia ancorata al verificarsi di
determinate condizioni oggettive, pattiziamente previste, in presenza delle quali sorge
l'obbligo a carico del mutuante di trasferire le somme mutiate al mutuatario”.
Ebbene, in quel caso – come in quello oggi all'esame di questa Corte - il titolo esecutivo
(costituito da un contratto di mutuo a stato di avanzamento dei lavori) è venuto in essere con l'ultima delle erogazioni, tutte anteriori alla emissione del precetto, in attuazione di un piano rateale previsto in contratto come attestato in atto pubblico di quietanza.
Questa Corte condivide la giurisprudenza di legittimità in materia di disponibilità delle somme mutuate anche se queste non sono state consegnate materialmente al mutuatario,
ma comunque poste giuridicamente a sua disposizione.
Come noto, infatti, il mutuo è contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro (o di altra cosa fungibile) ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario, la quale può ritenersi sussistente, come equipollente della traditio, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in modo tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo.
Nel caso di specie la disponibilità delle somme in capo al mutuatario appellato, a fronte di un contratto stipulato il 30.03.2005, si è verificata nelle date 15.06.2005,16.11.2005,
8.02.2006 e 8.05.2006, in cui sono concretamente avvenute le erogazioni, tutte precedenti la notificazione dell'atto di precetto (17.05.2021 – cfr. doc. 1 fascicolo di primo grado di parte appellata).
Nessuna norma, però (come affermato dalla Cassazione nella richiamata sentenza n. pagina 8 di 13 34116/23) impone un lasso di tempo insuperabile, rispetto alla stipulazione del mutuo,
per l'avveramento del requisito della realità del contratto.
Di talché, anche nella presente fattispecie, ben può affermarsi che il titolo esecutivo posto a base del precetto opposto sia venuto in essere nella data consacrata nell'atto pubblico di quietanza del 27.12.2006, in relazione ai diversi importi complessivamente erogati, in attuazione del piano rateale previsto nel contratto.
Né rileva il fatto che fossero stabilite contrattualmente condizioni per l'erogazione delle somme mutuate, una volta che tali condizioni si sono avverate e le somme mutuate sono state, concretamente, erogate.
L'immediatezza dell'erogazione, elemento naturale ma non imprescindibile, del contratto di mutuo (Cass. Sez. III, 6174/2020), nel caso non rileva, essendo l'erogazione ancorata al verificarsi di determinate condizioni oggettive, pattiziamente previste nel contratto stesso (art. 1 e 2), in presenza delle quali il mutuante aveva l'obbligo di trasferire le somme mutuate al mutuatario.
Nella fattispecie l'erogazione del finanziamento a stati avanzamenti lavori non funge da condizione (“sospensiva”) del perfezionamento del contratto.
L'andamento dei lavori, infatti, rileva esclusivamente sotto il profilo del “quando” (e non dell' “an”) e della formazione progressiva della fattispecie, in cui le quietanze
(parziali) e il successivo atto notarile di quietanza a saldo, si ricollegano all'iniziale rogito del 30.03.2005 che aveva previsto il diritto del mutuatario di pretendere l'erogazione graduale della somma complessivamente messagli a disposizione.
Il motivo è, dunque, fondato e viene accolto.
****
Verificata, quindi, l'idoneità del contratto di mutuo fondiario a rogito notarile del
30.03.2005, unitamente al successivo e collegato atto notarile di erogazione e quietanza pagina 9 di 13 a saldo del 27.12.2006, a valere quale titolo esecutivo a fondamento dell'esecuzione intimata con la notifica del precetto, è compito di questa Corte, quale giudice del merito,
esaminare gli ulteriori motivi di opposizione rimasti assorbiti dalla pronuncia impugnata e riproposti dall'appellata con la comparsa di costituzione nel presente giudizio di appello.
Detti motivi (1)“Sopravvenuta inefficacia della fideiussione rilasciata da ; CP_1
2) “Liberazione del fideiussore per ritardo dell'azione giudiziale del creditore contro il
debitore principale (Art. 1957 c.c.)”; 3)“Fideiussione pro quota – contestazione importo
precettato” - che per ragioni di connessione vengono trattati congiuntamente - sono infondati.
Rileva la Corte che dall'analisi del contratto di mutuo fondiario del 30.03.2005, prodotto in atti (doc. n. 2 in fascicolo di primo grado di parte appellata) emerge che CP_1
- a prescindere dalla terminologia utilizzata - ha prestato una garanzia autonoma e non una fideiussione omnibus.
La qualificazione consegue all'applicazione al caso di specie dei criteri distintivi dettati dalla giurisprudenza di legittimità - qui condivisi - secondo cui: “Il contratto autonomo
di garanzia si caratterizza, rispetto alla fideiussione, per l'assenza dell'accessorietà
della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al
creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., e
dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al
creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla
proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da
quest'ultimo” (Cass. sez. II 17.6.2022, n. 19693).
Ed ancora: “L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento
"a prima richiesta e senza eccezioni", in quanto incompatibile con il principio di pagina 10 di 13 accessorietà, è idonea a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia,
salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto al complessivo contenuto della
convenzione negoziale, sicché, pur in presenza della clausola predetta, il giudice è
sempre tenuto a valutarla alla luce della lettura dell'intero contratto, ai fini
dell'interpretazione della volontà delle parti”(Cass. ord. 14945/2025; Cass. sent. n.
4717/2019).
Orbene, nella fattispecie i caratteri distintivi del contratto autonomo di garanzia si rinvengono chiaramente sia dall'inserimento nel contratto (art. 6 bis – punto 3) delle espressioni “immediatamente” ed “a semplice richiesta scritta”, sia dalla clausola che contempla, nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite fossero dichiarate invalide,
l'estensione della "fideiussione" a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate (art. 6 bis – punto 4 e 7).
Dunque, nel caso in esame, nessuna liberazione dall'autonomo obbligo di garanzia può
essere utilmente invocata dall'appellata e ciò neppure sotto il profilo CP_1
dell'asserita invalidità della clausola derogativa dei termini di cui all'art. 1957 c.c. (art. 6
bis – punto 2).
Stante la qualificazione giuridica del contratto de quo nei termini del contratto autonomo di garanzia, questa Corte ritiene, infatti, non applicabile l'art. 1957 c.c. in quanto norma collegata al carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria.
Sul punto è principio, pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, per cui “al contratto autonomo di garanzia, in difetto di diversa previsione da parte dei
contraenti, non si applica la norma di cui all'art. 1957 c.c., sull'onere del creditore
garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore
principale, atteso che tale disposizione, collegata al carattere accessorio
dell'obbligazione fideiussoria, instaura un collegamento necessario e ineludibile tra la pagina 11 di 13 scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale, e come
tale rientra tra quelle su cui si fonda l'accessorietà del vincolo fideiussorio, per ciò solo
inapplicabile ad un'obbligazione di garanzia autonoma. In altri termini con
l'assunzione di garanzia personale autonoma e atipica il garante assume su di sé
l'obbligo di pagare comunque e a prescindere dalle vicende relative alla validità e/o
efficacia del rapporto fondamentale tra creditore garantito e debitore principale”.
(Cass. 31313 del 3.11.2021; Cass. SS.UU. 18/2/2010, n. 3947 e Cass. 28/03/2017 n.
7883).
In ultimo, per quanto riguarda la contestazione dell'importo precettato, ritenuto dall'appellata superiore alla percentuale da essa garantita (34%), la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione stante l'espressa previsione contrattuale (art. 6 bis – punto
1) che autorizza la Banca a rivolgersi a tutti i garanti “congiuntamente, affinché in
concorso fra loro e pro quota venga pagato l'intero debito”.
Al riguardo non è superfluo rilevare che l'atto di precetto è stato notificato a tutti i garanti, in conformità dell'espressa previsione pattizia (art. 6 bis punto 1: “la Banca, per
l'adempimento delle obbligazioni garantite, può rivolgersi anche ad uno solo dei
fidejussori, nei limiti come sopra pattuiti, ovvero a tutti congiuntamente”).
I dedotti motivi di opposizione, semplicemente riproposti in questa sede (poiché
assorbiti nella motivazione della sentenza gravata) sono, quindi, infondati e vengono respinti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto a e per essa nei confronti di Parte_1 Parte_2 CP_1
contrariis reiectis, in riforma della sentenza impugnata (n. 182/2024 emessa dal Tribunale
di Perugia il 05.02.2024), pagina 12 di 13 - Accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta l'opposizione al precetto notificato il
17.5.2021;
- condanna parte appellata al rimborso delle spese di lite sostenute dalla parte appellante in entrambi i gradi di giudizio che liquida, quanto al primo grado in €.12.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e c.p.a. come per legge e, quanto al presente grado, in € 1.848,00 per spese ed €.14.239,00 per compensi (fasi di: studio,
introduttiva e decisionale, secondo i valori medi di cui al D.M. 55/2014 come aggiornati dal d.m. n. 147/2022), oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Perugia, lì 30 settembre 2025
IL PRESIDENTE relatore
(dott. Simone Salcerini)
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente Relatore
Dott. Paola De Lisio Consigliere
Dott. Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 144/2024 R.G. promossa da
(c.f./ p. iva: ), con sede a Milano, Viale Brenta Parte_1 P.IVA_1
n. 18/B, 20139 e per essa la mandataria (c.f./p.iva: , con Parte_2 P.IVA_2
sede a Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto
Romani, con studio in Terni, Piazza Europa n. 5, ivi elettivamente domiciliata in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello;
= Appellante =
nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t. (c.f. ) con sede a CP_1 P.IVA_3
Perugia, Via Ruggero d'Andreotto n. 19/H, rappresentata e difesa dall'Avv. Edoardo
Maglio unitamente e disgiuntamente all'Avv. Andrea Vescovi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Perugia, Via Cesare Caporali n. 23, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione nel giudizio di appello;
pagina 1 di 13 =Appellata=
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, 1° comma, c.p.c.)
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: come da note di precisazione delle conclusioni del 03.04.2025;
Per parte appellata: come da note di precisazione delle conclusioni del 03.04.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione CP_1
avverso l'atto di precetto con il quale e per essa la mandataria Parte_1
intimava a questa e al il pagamento della Parte_2 Controparte_2
somma di €.312.392,61 oltre accessori in ragione dell'esposizione debitoria di Ge.
[...]
relativa al contratto di finanziamento di credito fondiario a Rogito Notaio CP_3 Per_1
rep. n. 34731 – racc. 5793, registrato a Perugia il 04 aprile 2025.
[...]
A fondamento dell'opposizione contestava il diritto dell'istante di procedere alla intimata esecuzione assumendo: - il difetto di legittimazione di Parte_1
e per esso della mandataria - l'inefficacia esecutiva del titolo
[...] Parte_2
azionato con l'atto di precetto;
- la sopravvenuta inefficacia della fideiussione rilasciata da - la liberazione del fideiussore, ex art. 1957 c.c., per il ritardo CP_1
dell'azione giudiziale del creditore nei confronti del fideiussore;
la contestazione dell'importo del precetto.
In ragione dei dedotti motivi di opposizione l'opponente chiedeva in via preliminare la sospensione dell'esecutività del titolo azionato con il precetto;
nel merito, che fosse accertato il difetto del diritto di e per essa della mandataria Parte_1
di procedere esecutivamente;
nel merito, in via graduata, di accertare e Parte_2
pagina 2 di 13 dichiarare non dovuti gli importi di cui all'atto di precetto impugnato;
il tutto con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio e per essa che Parte_1 Parte_2
contestava l'opposizione e ne chiedeva il rigetto.
In particolare, in ordine al problema della legittimazione attiva, replicava che la cessione era stata resa nota con l'avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione dei crediti in blocco ed era documentalmente provata dalla dichiarazione della banca cedente.
Quanto alla contestata efficacia esecutiva del contratto deduceva che il separato atto pubblico di quietanza a saldo non fosse di ostacolo per valutare la realità del contratto di mutuo e, quanto all'impegno di garanzia assunto dall'opponente, deduceva che dovesse qualificarsi quale contratto autonomo di garanzia e non quale fideiussione, stante la clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni”.
In conformità delle deduzioni svolte la convenuta concludeva per il rigetto dell'opposizione e condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
Disposta nel sub-procedimento la sospensione dell'esecutività del titolo, la causa era istruita documentalmente con le produzioni delle parti;
quindi il Tribunale di Perugia,
con sentenza n. 182/2024, pubblicata il 05.02.2024, accoglieva l'opposizione dichiarando l'inesistenza del diritto dell'opposta di procedere esecutivamente in base al titolo posto a base del precetto di cui dichiarava l'inefficacia, con condanna dell'opposta al pagamento delle spese di lite.
Avverso la sentenza del Tribunale di Perugia n. 182/2024 ha interposto appello
[...]
per il seguente motivo: Parte_1
1) “Mutuo fondiario e atto di quietanza per atto pubblico. Titoli idonei ex art. 474 c.p.c”
La sentenza è impugnata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che il pagina 3 di 13 collegamento negoziale tra il contratto di mutuo condizionato e il successivo atto pubblico di quietanza non integrasse lo schema del contrato reale di mutuo.
Parte appellante afferma che il titolo esecutivo è dato dal contratto di finanziamento a rogito notarile in uno con l'atto pubblico di erogazione e quietanza a saldo che attesta le dazioni di denaro i cui relativi atti sono riportati nel rogito notarile e confermati dalle parti.
Nei successivi punti 2) e 3 dell'atto di appello, l'appellante ripropone quanto dedotto in primo grado in replica ai motivi di opposizioni rimasti assorbiti dalla pronuncia impugnata e, segnatamente:
2)“Fideiussione: contratto autonomo di garanzia”.
La garanzia prestata dall'appellata non è di natura accessoria al debito principale, ma autonoma. L'inserimento nel contratto di fideiussione (art. 6 bis) della clausola “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, inoltre l'assenza di accessorietà -che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione- fa sì che il garante si obblighi, in deroga all'art. 1945 c.c., direttamente nei confronti del creditore, senza dover attendere che il debitore principale non adempia e senza poter opporre le eccezioni che sarebbero spettate al debitore.
3) “Fideiussione specifica”.
Parte appellante afferma che, trattandosi di fideiussione specifica e non di fideiussione
omnibus, nel caso di specie non trovi applicazione il provvedimento della Banca D'Italia
n. 55 del 2 maggio 2005 che ha riguardato esclusivamente lo schema contrattuale elaborato dall'ABI per le fideiussioni omnibus.
In conformità dei motivi dedotti ha chiesto, previo accertamento della validità ed idoneità del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., la riforma della sentenza pagina 4 di 13 impugnata e l'accoglimento delle conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Con comparsa 10.09.2024 si è costituita contestando l'appello avversario e CP_1
chiedendone l'integrale rigetto;
in via subordinata, ha riproposto i motivi di opposizione a precetto non esaminati dal primo giudice assorbiti dalla pronuncia impugnata e,
segnatamente:
1) “Sopravvenuta inefficacia della fideiussione rilasciata da . CP_1
Con il contratto di mutuo del 30.3.2005 congiuntamente a CP_1 [...]
rilasciava fideiussione in favore della banca per i crediti nascenti dal Controparte_2
predetto contratto di finanziamento (art. 6 bis).
La garanzia diviene inefficace al verificarsi di due condizioni: a) regolare ultimazione dei lavori;
b) assenza di arretrati nel pagamento delle rate (art. 6 ter).
Afferma che essendosi verificate entrambe le condizioni la fideiussione prestata dalla società appellata sia divenuta inefficace.
L'art. 4 bis del contratto del 27.12.2006 contiene la sola conferma delle obbligazioni di garanzia assunte con il contratto condizionato del 30.05.2005 che, a dire dell'appellata,
riguarda la sola rata del preammortamento del 30.12.2006 non ancora scaduta alla data dell'atto e successivamente pagata alla scadenza nei termini contrattuali.
2) “Liberazione del fideiussore per ritardo dell'azione giudiziale del creditore contro il
debitore principale (Art. 1957 c.c.)”.
Sostiene l'appellata che, in ogni caso, se la fideiussione fosse da ritenersi prestata anche per gli obblighi di cui al contratto del 27.12.2006, la Banca sarebbe comunque decaduta dall'azione nei confronti del fideiussore ai sensi dell'art. 1957 c.c., non avendo agito nei confronti del debitore nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale. Né - a suo dire - rileva la circostanza che ai sensi dell'art. 6 bis del contratto pagina 5 di 13 la Banca era esonerata dall'onere di agire entro il predetto termine, stante la nullità di tale clausola contrattuale in quanto riproduttiva dello schema ABI, dichiarato illegittimo della Banca D'Italia (delibera n. 55 del 2/05/2005).
3) “Fideiussione pro quota – contestazione importo precettato”.
Il credito di cui all'atto di precetto è generico, non consentendo di stabilire come sia stata determinata la somma oggetto di intimazione, né la stessa è determinabile sulla base degli elementi contenuti nel contratto.
In ogni caso, nell'ipotesi in cui venisse accertato il credito della Banca o dovesse sussistere la garanzia, sarà tenuta al pagamento nella misura del solo 34% CP_1
dell'importo dovuto dal debitore alla Banca, avendo essa rilasciato una garanzia pro quota (art. 6 bis del contratto 30.03.2005).
Il precetto- a dire dell'appellata – è dunque invalido avendo con esso intimato a CP_1
il pagamento dell'intero asserito credito.
[...]
In ragione delle deduzioni svolte ha concluso, in via principale per il rigetto dell'appello.
In via subordinata per l'accoglimento delle conclusioni avanzare in primo grado, oltre la condanna di parte appellante al pagamento delle spese di lite.
In assenza di attività istruttoria il consigliere istruttore ha fissato davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 352
c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
All'udienza del 04.06.2025 la decisione è stata riservata al Collegio.
****
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante contesta la decisione del primo giudice che ha dichiarato il contratto di mutuo fondiario a Rogito notarile del
30.03.2005, unitamente al collegato atto di erogazione e quietanza a saldo, reso pagina 6 di 13 anch'esso nella forma solenne dell'atto notarile del 27.12.2006, non idoneo a valere quale titolo esecutivo posto a fondamento dell'intimata esecuzione.
Sostiene l'appellante che la sentenza abbia ritenuto erroneamente che il collegamento negoziale tra il contratto di mutuo condizionato e il successivo atto pubblico di quietanza non integri lo schema del contratto reale di mutuo.
Il motivo è fondato.
Osserva questa Corte che, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, “ai
fini di verificare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo,
ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso l'interpretazione di esso
integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza a saldo, ove esistente,
se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità
giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione
rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge”(Cass. 17194/2015; Cass. 6174/2020).
Orbene, nella fattispecie, il finanziamento trae origine nel contratto di mutuo condizionato a stato avanzamento lavori, stipulato a Rogito Notaio l 30.03.2005 Per_1
che, conformemente al principio sopra enunciato, è stato seguito da plurimi atti -
ciascuno nella forma della scrittura privata – di erogazione e (parziale) quietanza (del
15.06.2005, del 30.03.09, del 16.11.2005, dell'8.02.2006 e del 8.05.2006 in cui l'odierna parte appellata ha riconosciuto di aver ricevuto l' importo finanziato di € 1.060.500,00),
e dall'atto di erogazione e quietanza a saldo – quest'ultimo nella forma dell'atto pubblico notatile del 27.12.2006.
La Corte sottolinea che l'idoneità del mutuo a S.A.L. a valere quale titolo esecutivo è
stata anche di recente confermata dalla Cassazione con la pronuncia n. 34116 del
16.12.2023 secondo cui: “ai fini del perfezionarsi di un contratto di mutuo a stato di
avanzamento lavori e della sua validità quale titolo esecutivo, non è necessaria la pagina 7 di 13 consegna materiale della somma mutuata, poiché è sufficiente la costituzione di un
autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, risultando irrilevante che
l'erogazione della somma non sia immediata ove questa sia ancorata al verificarsi di
determinate condizioni oggettive, pattiziamente previste, in presenza delle quali sorge
l'obbligo a carico del mutuante di trasferire le somme mutiate al mutuatario”.
Ebbene, in quel caso – come in quello oggi all'esame di questa Corte - il titolo esecutivo
(costituito da un contratto di mutuo a stato di avanzamento dei lavori) è venuto in essere con l'ultima delle erogazioni, tutte anteriori alla emissione del precetto, in attuazione di un piano rateale previsto in contratto come attestato in atto pubblico di quietanza.
Questa Corte condivide la giurisprudenza di legittimità in materia di disponibilità delle somme mutuate anche se queste non sono state consegnate materialmente al mutuatario,
ma comunque poste giuridicamente a sua disposizione.
Come noto, infatti, il mutuo è contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro (o di altra cosa fungibile) ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario, la quale può ritenersi sussistente, come equipollente della traditio, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in modo tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo.
Nel caso di specie la disponibilità delle somme in capo al mutuatario appellato, a fronte di un contratto stipulato il 30.03.2005, si è verificata nelle date 15.06.2005,16.11.2005,
8.02.2006 e 8.05.2006, in cui sono concretamente avvenute le erogazioni, tutte precedenti la notificazione dell'atto di precetto (17.05.2021 – cfr. doc. 1 fascicolo di primo grado di parte appellata).
Nessuna norma, però (come affermato dalla Cassazione nella richiamata sentenza n. pagina 8 di 13 34116/23) impone un lasso di tempo insuperabile, rispetto alla stipulazione del mutuo,
per l'avveramento del requisito della realità del contratto.
Di talché, anche nella presente fattispecie, ben può affermarsi che il titolo esecutivo posto a base del precetto opposto sia venuto in essere nella data consacrata nell'atto pubblico di quietanza del 27.12.2006, in relazione ai diversi importi complessivamente erogati, in attuazione del piano rateale previsto nel contratto.
Né rileva il fatto che fossero stabilite contrattualmente condizioni per l'erogazione delle somme mutuate, una volta che tali condizioni si sono avverate e le somme mutuate sono state, concretamente, erogate.
L'immediatezza dell'erogazione, elemento naturale ma non imprescindibile, del contratto di mutuo (Cass. Sez. III, 6174/2020), nel caso non rileva, essendo l'erogazione ancorata al verificarsi di determinate condizioni oggettive, pattiziamente previste nel contratto stesso (art. 1 e 2), in presenza delle quali il mutuante aveva l'obbligo di trasferire le somme mutuate al mutuatario.
Nella fattispecie l'erogazione del finanziamento a stati avanzamenti lavori non funge da condizione (“sospensiva”) del perfezionamento del contratto.
L'andamento dei lavori, infatti, rileva esclusivamente sotto il profilo del “quando” (e non dell' “an”) e della formazione progressiva della fattispecie, in cui le quietanze
(parziali) e il successivo atto notarile di quietanza a saldo, si ricollegano all'iniziale rogito del 30.03.2005 che aveva previsto il diritto del mutuatario di pretendere l'erogazione graduale della somma complessivamente messagli a disposizione.
Il motivo è, dunque, fondato e viene accolto.
****
Verificata, quindi, l'idoneità del contratto di mutuo fondiario a rogito notarile del
30.03.2005, unitamente al successivo e collegato atto notarile di erogazione e quietanza pagina 9 di 13 a saldo del 27.12.2006, a valere quale titolo esecutivo a fondamento dell'esecuzione intimata con la notifica del precetto, è compito di questa Corte, quale giudice del merito,
esaminare gli ulteriori motivi di opposizione rimasti assorbiti dalla pronuncia impugnata e riproposti dall'appellata con la comparsa di costituzione nel presente giudizio di appello.
Detti motivi (1)“Sopravvenuta inefficacia della fideiussione rilasciata da ; CP_1
2) “Liberazione del fideiussore per ritardo dell'azione giudiziale del creditore contro il
debitore principale (Art. 1957 c.c.)”; 3)“Fideiussione pro quota – contestazione importo
precettato” - che per ragioni di connessione vengono trattati congiuntamente - sono infondati.
Rileva la Corte che dall'analisi del contratto di mutuo fondiario del 30.03.2005, prodotto in atti (doc. n. 2 in fascicolo di primo grado di parte appellata) emerge che CP_1
- a prescindere dalla terminologia utilizzata - ha prestato una garanzia autonoma e non una fideiussione omnibus.
La qualificazione consegue all'applicazione al caso di specie dei criteri distintivi dettati dalla giurisprudenza di legittimità - qui condivisi - secondo cui: “Il contratto autonomo
di garanzia si caratterizza, rispetto alla fideiussione, per l'assenza dell'accessorietà
della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al
creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., e
dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al
creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla
proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da
quest'ultimo” (Cass. sez. II 17.6.2022, n. 19693).
Ed ancora: “L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento
"a prima richiesta e senza eccezioni", in quanto incompatibile con il principio di pagina 10 di 13 accessorietà, è idonea a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia,
salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto al complessivo contenuto della
convenzione negoziale, sicché, pur in presenza della clausola predetta, il giudice è
sempre tenuto a valutarla alla luce della lettura dell'intero contratto, ai fini
dell'interpretazione della volontà delle parti”(Cass. ord. 14945/2025; Cass. sent. n.
4717/2019).
Orbene, nella fattispecie i caratteri distintivi del contratto autonomo di garanzia si rinvengono chiaramente sia dall'inserimento nel contratto (art. 6 bis – punto 3) delle espressioni “immediatamente” ed “a semplice richiesta scritta”, sia dalla clausola che contempla, nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite fossero dichiarate invalide,
l'estensione della "fideiussione" a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate (art. 6 bis – punto 4 e 7).
Dunque, nel caso in esame, nessuna liberazione dall'autonomo obbligo di garanzia può
essere utilmente invocata dall'appellata e ciò neppure sotto il profilo CP_1
dell'asserita invalidità della clausola derogativa dei termini di cui all'art. 1957 c.c. (art. 6
bis – punto 2).
Stante la qualificazione giuridica del contratto de quo nei termini del contratto autonomo di garanzia, questa Corte ritiene, infatti, non applicabile l'art. 1957 c.c. in quanto norma collegata al carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria.
Sul punto è principio, pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, per cui “al contratto autonomo di garanzia, in difetto di diversa previsione da parte dei
contraenti, non si applica la norma di cui all'art. 1957 c.c., sull'onere del creditore
garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore
principale, atteso che tale disposizione, collegata al carattere accessorio
dell'obbligazione fideiussoria, instaura un collegamento necessario e ineludibile tra la pagina 11 di 13 scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale, e come
tale rientra tra quelle su cui si fonda l'accessorietà del vincolo fideiussorio, per ciò solo
inapplicabile ad un'obbligazione di garanzia autonoma. In altri termini con
l'assunzione di garanzia personale autonoma e atipica il garante assume su di sé
l'obbligo di pagare comunque e a prescindere dalle vicende relative alla validità e/o
efficacia del rapporto fondamentale tra creditore garantito e debitore principale”.
(Cass. 31313 del 3.11.2021; Cass. SS.UU. 18/2/2010, n. 3947 e Cass. 28/03/2017 n.
7883).
In ultimo, per quanto riguarda la contestazione dell'importo precettato, ritenuto dall'appellata superiore alla percentuale da essa garantita (34%), la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione stante l'espressa previsione contrattuale (art. 6 bis – punto
1) che autorizza la Banca a rivolgersi a tutti i garanti “congiuntamente, affinché in
concorso fra loro e pro quota venga pagato l'intero debito”.
Al riguardo non è superfluo rilevare che l'atto di precetto è stato notificato a tutti i garanti, in conformità dell'espressa previsione pattizia (art. 6 bis punto 1: “la Banca, per
l'adempimento delle obbligazioni garantite, può rivolgersi anche ad uno solo dei
fidejussori, nei limiti come sopra pattuiti, ovvero a tutti congiuntamente”).
I dedotti motivi di opposizione, semplicemente riproposti in questa sede (poiché
assorbiti nella motivazione della sentenza gravata) sono, quindi, infondati e vengono respinti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto a e per essa nei confronti di Parte_1 Parte_2 CP_1
contrariis reiectis, in riforma della sentenza impugnata (n. 182/2024 emessa dal Tribunale
di Perugia il 05.02.2024), pagina 12 di 13 - Accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta l'opposizione al precetto notificato il
17.5.2021;
- condanna parte appellata al rimborso delle spese di lite sostenute dalla parte appellante in entrambi i gradi di giudizio che liquida, quanto al primo grado in €.12.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e c.p.a. come per legge e, quanto al presente grado, in € 1.848,00 per spese ed €.14.239,00 per compensi (fasi di: studio,
introduttiva e decisionale, secondo i valori medi di cui al D.M. 55/2014 come aggiornati dal d.m. n. 147/2022), oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Perugia, lì 30 settembre 2025
IL PRESIDENTE relatore
(dott. Simone Salcerini)
pagina 13 di 13