CASS
Sentenza 3 luglio 2024
Sentenza 3 luglio 2024
Massime • 1
Nella controversia in cui il dirigente medico contesta la legittimità dei provvedimenti adottati dalla p.a. datrice di lavoro sul mantenimento della retribuzione di posizione "variabile aziendale", prevista dalla contrattazione collettiva di riferimento, la relativa posizione giuridica soggettiva va qualificata in termini di diritto soggettivo alla corretta liquidazione della retribuzione, sicché il giudice ordinario può conoscere e sindacare tutti i vizi dell'atto, ivi comprese le figure sintomatiche di eccesso di potere, ai fini dell'eventuale disapplicazione del provvedimento per decidere sulla domanda avanzata dal lavoratore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/07/2024, n. 18204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18204 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 19922/2019 R.G. proposto da: Azienda Sanitaria Locale Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma piazza dell’Unità n. 13, presso lo studio dell’Avv. Luisa Ranucci, rappresentata e difesa dall’Avv. Cristina Gigante
- ricorrente -
contro De LU EO, LL ES, elettivamente domiciliati in Roma, via Orazio n. 31, presso lo studio dell’Avv. Alessandra Giordano, rappresentati e difesi dall’Avv. Enrico Claudio Schiavone -controricorrenti- nonché contro ZI AL, OI LO, ES CO, ET IA, elettivamente domiciliati in Roma, via Gianturco n. 1, presso lo studio dell’Avv. IA Cristina EN, rappresentati e difesi dall’Avv. Michele Brunetti -controricorrenti- nonché contro OS ES AV, AN PP TA, LO AN IA Civile Sent. Sez. L Num. 18204 Anno 2024 Presidente: TRIA LUCIA Relatore: FEDELE ILEANA Data pubblicazione: 03/07/2024 2 di 9 -intimati- avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto n. 200/2018 depositata il 20/06/2018. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 05/06/2024 dal Consigliere Ileana Fedele;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Rita Sanlorenzo, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del secondo motivo di ricorso, rigettato il primo e assorbiti gli ulteriori motivi;
udita l’Avv. Cristina Gigante;
udito l’Avv. Michele Brunetti;
udito l’Avv. Enrico Claudio Schiavone. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha accolto i gravami separatamente proposti - e successivamente riuniti - da EO De LU, ES LL, AL ZI, LO OI, CO ES, IA ET, ES AV OS, PP TA AN, AN IA LO, dirigenti medici della Azienda Sanitaria Locale di Taranto, e, in riforma della sentenza di primo grado, ha accertato il loro diritto al pagamento delle somme, già oggetto di decreto ingiuntivo, rivendicate a titolo di retribuzione di posizione cd. variabile aziendale e, solo per alcuni di essi, di retribuzione di posizione minima. 2. Per quel che qui rileva, la Corte territoriale ha ritenuto: a) quanto all’indennità di posizione cd. variabile aziendale, rispetto alla quale i medici censuravano l’illegittima decurtazione operata con delibera aziendale del 22 novembre 2006 per i crediti successivi al novembre 2006, non corretta la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario affermata dal Tribunale, considerato che non veniva in rilievo un atto di macro-organizzazione bensì la rivendicazione del diritto alla retribuzione, dunque una posizione di diritto soggettivo tutelabile innanzi al giudice ordinario;
affermata la giurisdizione del G.O., è stata accolta la domanda dei dirigenti volta al mantenimento della retribuzione di posizione cd. variabile aziendale nella misura antecedente;
3 di 9 b) quanto alle differenze sulla retribuzione di posizione minima, corrisposta dall’azienda in misura inferiore ai minimi contrattuali, non condivisibile il ragionamento svolto dal primo giudice in ordine alla complessiva percezione da parte dei dirigenti di una retribuzione di posizione non inferiore ai minimi contrattuali, in quanto tale assunto legittimerebbe una compensazione fra somme versate in più a titolo di variabile aziendale e quelle dovute a titolo di retribuzione di posizione minima contrattuale sul presupposto ‒ nella specie errato ‒ che l’azienda abbia effettuato la graduazione delle funzioni ai fini dell’individuazione della retribuzione complessiva di ciascun dirigente medico;
tale adempimento, invece, era stato assolto dall’Azienda Sanitaria Locale di Taranto solo successivamente al 2008, come da delibera in atti, mentre le pretese azionate in sede monitoria riguardavano periodi precedenti, risultando comunque documentalmente provato che la predetta graduazione era stata effettuata ai soli fini dell’individuazione della cd. variabile aziendale. Sul punto – come osservano i giudici d’appello - l’art. 24, comma 11, del c.c.n.l. del 3 novembre 2005, a titolo di interpretazione autentica dell’art. 53 del c.c.n.l. 5 dicembre 1996 e dell’art. 40 del c.c.n.l. 8 giugno 2000, precisa che la retribuzione di posizione minima contrattuale è corrisposta quale anticipazione sul trattamento economico dovuto e viene assorbita nel valore complessivamente attribuito all’incarico in base alla graduazione delle funzioni, sicché alla minima contrattuale si aggiunge la differenza necessaria a raggiungere il valore dell’incarico definito in azienda, con la garanzia che quest’ultimo non può essere inferiore al minimo contrattuale già percepito. Di conseguenza, ai fini della determinazione del trattamento economico spettante ai dirigenti medici, occorre compiere l’operazione inversa a quella eseguita dal primo giudice: non è la minima contrattuale a doversi aggiungere alla variabile aziendale bensì il contrario, sicché nessuna compensazione poteva effettuarsi fra somme previste a titoli differenti e delle quale alcune inderogabilmente dovute (quelle di posizione minima contrattuale) ed altre dovute solo eventualmente (quelle di variabile aziendale). Pertanto, poiché l’azienda non aveva dimostrato l’avvenuto “recupero” da parte dei dipendenti delle somme percepite a titolo di 4 di 9 retribuzione di posizione in misura inferiore a quella stabilita dal c.c.n.l. attraverso il pagamento di somme maggiori a titolo di retribuzione di posizione cd. variabile aziendale, occorreva concludere per la fondatezza della pretesa dei dirigenti anche quanto alla rivendicata differenza sulla retribuzione di posizione minima contrattuale con riferimento al periodo dedotto in giudizio (dal 2002). 3. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’Azienda Sanitaria Locale di Taranto articolando sei motivi, cui resistono con separati controricorsi EO De LU e ES LL nonché AL ZI, LO OI, CO ES e IA ET, mentre gli ulteriori medici intimati non hanno svolto difese. 4. Il rappresentante del Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte con richiesta di accoglimento del secondo motivo del ricorso principale ed assorbimento degli ulteriori motivi, ravvisando l’opportunità di rimettere la decisione su tutto il contenzioso in esame – anche la questione sollevata con riferimento alla retribuzione di posizione minima contrattuale – al giudizio di rinvio. 5. Le parti hanno depositato memoria. 6. - La causa giunge, quindi, in decisione all’esito della trattazione in pubblica udienza, nella quale è intervenuto il rappresentante del Pubblico Ministero, che ha richiamato le conclusioni già rassegnate nella memoria depositata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza ex art. 360, primo comma, n. 1 cod. proc. civ., in combinato con la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., in relazione all’art. 386 cod. proc. civ., agli artt. 60 del c.c.n.l. 1994- 1997 e 50 del c.c.n.l. 1998-2001, agli artt. 2, comma 1, e 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, nonché all’art. 2112 cod. civ., per aver affermato la giurisdizione del giudice ordinario in luogo che quella del giudice amministrativo, già dichiarata dal giudice di primo grado. 5 di 9 1.1. Preliminarmente, si precisa che il Collegio è delegato a trattare la questione di giurisdizione in oggetto in virtù del Decreto del Primo Presidente in data 10 settembre 2018, emanato in attuazione dell’art. 374, comma 1, cod. proc. civ., in quanto essa rientra, nell’ambito delle materie di competenza della Sezione lavoro, tra le questioni indicate nel richiamato Decreto sulle quali si è consolidata la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte. 1.2. La censura è infondata, in quanto la sentenza impugnata si è attenuta alla consolidata giurisprudenza di questa Corte in ordine all’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario allorché venga in rilievo, come nella specie, la rivendicazione del diritto alla corretta corresponsione della retribuzione in base alla contrattazione collettiva di riferimento (così, fra molte, Cass. Sez. L, 05/12/2023, n. 33975, che ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario nella controversia in cui il dipendente contesti la legittimità dei provvedimenti adottati dalla P.A. datore di lavoro sulla ripartizione o determinazione del fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato, ai sensi della contrattazione collettiva di riferimento, sul rilievo che la relativa posizione giuridica soggettiva va qualificata in termini di diritto soggettivo alla corretta liquidazione della retribuzione, di cui la retribuzione di risultato è parte;
in linea di continuità con Cass. Sez. U, 11/11/2022, n. 33365, Cass. Sez. U., 28/6/2019, n. 17568, e 8/7/2019, n. 18262). 2. Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 353 cod. proc. civ. (omessa rimessione al primo giudice per motivi di giurisdizione), in combinato con la violazione ex art. 360, primo comma, n. 1 cod. proc. civ. (motivi attinenti alla giurisdizione) ed ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. (violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 386 cod. proc. civ., agli artt. 60 del c.c.n.l. 1994-1997 e 50 del c.c.n.l. 1998-2001, agli artt. 2, comma 1, e 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, nonché all’art. 2112 cod. civ.). 6 di 9 2.1. La censura è fondata. Infatti, ai sensi dell’art. 353, primo comma, cod. proc. civ., nella versione applicabile alla fattispecie in esame, anteriore all’abrogazione disposta con il d.lgs. n. 149 del 2022, in quanto trattasi di impugnazione anteriore al 28 febbraio 2023 (art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 149 del 2022), «Il giudice d’appello, se riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice, pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti davanti al primo giudice». Ne consegue che, la Corte d’appello, riformata la decisione del giudice di primo grado in ordine alla declinatoria della giurisdizione del giudice ordinario, con riferimento alla rideterminazione della retribuzione di posizione cd. variabile aziendale, non poteva procedere a valutare nel merito la relativa pretesa dei dirigenti medici, ma doveva rimandare le parti davanti al primo giudice. La sentenza impugnata va dunque cassata sul punto, con conseguente rinvio della causa, per quanto attiene alla predetta voce retributiva, al Tribunale di Taranto. 3. Con il terzo motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata ex art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. per violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (vizio di ultrapetizione) ex art. 112 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello pronunciato sugli appelli riuniti omettendo di considerare le specifiche domande proposte dalle parti appellanti e gli argomenti addotti a sostegno delle stesse, statuendo su questioni e censurato statuizioni non oggetto di pronuncia da parte del giudice di primo grado nei procedimenti relativi alle posizioni dei dottori ZI e OS. 3.1. Il motivo, nei termini formulati, è inammissibile per difetto di specificità, come da consolidato indirizzo di questa Corte, secondo cui l’esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo;
pertanto, laddove sia stata denunciata la falsa applicazione della regola del tantum devolutum quantum appellatum, è necessario, ai fini del rispetto del principio di specificità, che nel ricorso stesso siano riportati gli elementi ed 7 di 9 i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell’iter processuale senza compiere generali verifiche degli atti (fra molte, Cass. Sez. 6-1, 25/09/2019, n. 23834). 4. Con il quarto motivo si deduce la violazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi di lavoro, ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., in riferimento agli artt. 60 del c.c.n.l. 1994-1997 e 50 del c.c.n.l. 1998-2001, agli artt. 2, comma 1, e 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, nonché all’art. 2112 cod. civ., in relazione alla retribuzione di posizione cd. variabile aziendale. 4.1. La censura è assorbita dall’accoglimento del secondo motivo e della cassazione della sentenza impugnata sul punto relativo alla retribuzione di posizione cd. variabile aziendale, con rinvio al giudice di primo grado. 5. Con il quinto motivo si deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi nazionali di lavoro ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., quanto alla pretesa della corresponsione della differenza per retribuzione di posizione minima, siccome prevista dal c.c.n.l. Nell’illustrazione del motivo si assume che correttamente il primo giudice aveva ritenuto che la retribuzione minima contrattuale è assorbita nel valore complessivo dell’incarico, cosicché, una volta stabilita la specifica graduazione delle funzioni (da effettuare caso per caso), viene poi assorbita dall’importo complessivo spettante, con l’unico limite inderogabile della irriducibilità al di sotto dei minimi contrattuali complessivamente stabiliti. Peraltro, altrettanto esattamente il Tribunale aveva evidenziato come la ASL avesse versato somme comunque superiori all’ammontare minimo, senza alcuna contestazione da parte dei medici. 5.1. La censura, per come è articolata, è inammissibile perché, pur deducendo, apparentemente, una violazione di norme di legge, mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da 8 di 9 realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (fra tutte, Cass. 6-3, 14/04/2017, n. 8758). Nella specie, la doglianza tende in maniera inammissibile a censurare l’accertamento di merito svolto dalla Corte territoriale sia in ordine alla mancata corresponsione di somme maggiori a titolo di retribuzione di posizione cd. variabile aziendale sia con riferimento all’avvenuta graduazione delle funzioni da parte della ASL di Taranto in epoca successiva rispetto ai fatti di causa. In questo modo, peraltro, la doglianza mostra di non cogliere neppure l’effettiva ratio decidendi addotta nella sentenza impugnata, in cui si sottolinea come, sino a tale graduazione, la retribuzione di posizione minima assolva ad una funzione di anticipazione rispetto al valore economico complessivo successivamente attribuito all’incarico proprio in base alla graduazione delle funzioni, valore che, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo contrattuale. 6. Infine, con il sesto motivo si deduce il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 1241 e segg. cod. civ., per l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata in ordine alla impossibilità di compensare voci previste a titolo differente, senza considerare le risultanze delle delibere aziendali, dalle quali emergevano chiaramente gli importi analiticamente corrisposti ai singoli medici. 6.1. Anche l’ultima censura non si sottrae alla declaratoria di inammissibilità, considerato che, come già osservato in riferimento al quinto motivo, dietro lo schema della dedotta violazione di legge si mira in realtà a censurare l’accertamento di fatto condotto dal giudice di merito in ordine alla mancata corresponsione da parte dell’azienda di somme aggiuntive, atte a compensare la minore erogazione a titolo di retribuzione di posizione minima contrattuale, comunque dovuta e garantita. 7. In definitiva, va accolto solo il secondo motivo del ricorso principale, assorbito il quarto, respinto il primo, inammissibili gli altri motivi, con conseguente cassazione della sentenza impugnata limitatamente al 9 di 9 motivo accolto e rinvio della causa al Tribunale di Taranto, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo del ricorso principale, assorbito il quarto, respinto il primo mezzo ed inammissibili gli ulteriori, cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Taranto anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della
- ricorrente -
contro De LU EO, LL ES, elettivamente domiciliati in Roma, via Orazio n. 31, presso lo studio dell’Avv. Alessandra Giordano, rappresentati e difesi dall’Avv. Enrico Claudio Schiavone -controricorrenti- nonché contro ZI AL, OI LO, ES CO, ET IA, elettivamente domiciliati in Roma, via Gianturco n. 1, presso lo studio dell’Avv. IA Cristina EN, rappresentati e difesi dall’Avv. Michele Brunetti -controricorrenti- nonché contro OS ES AV, AN PP TA, LO AN IA Civile Sent. Sez. L Num. 18204 Anno 2024 Presidente: TRIA LUCIA Relatore: FEDELE ILEANA Data pubblicazione: 03/07/2024 2 di 9 -intimati- avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto n. 200/2018 depositata il 20/06/2018. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 05/06/2024 dal Consigliere Ileana Fedele;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Rita Sanlorenzo, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del secondo motivo di ricorso, rigettato il primo e assorbiti gli ulteriori motivi;
udita l’Avv. Cristina Gigante;
udito l’Avv. Michele Brunetti;
udito l’Avv. Enrico Claudio Schiavone. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha accolto i gravami separatamente proposti - e successivamente riuniti - da EO De LU, ES LL, AL ZI, LO OI, CO ES, IA ET, ES AV OS, PP TA AN, AN IA LO, dirigenti medici della Azienda Sanitaria Locale di Taranto, e, in riforma della sentenza di primo grado, ha accertato il loro diritto al pagamento delle somme, già oggetto di decreto ingiuntivo, rivendicate a titolo di retribuzione di posizione cd. variabile aziendale e, solo per alcuni di essi, di retribuzione di posizione minima. 2. Per quel che qui rileva, la Corte territoriale ha ritenuto: a) quanto all’indennità di posizione cd. variabile aziendale, rispetto alla quale i medici censuravano l’illegittima decurtazione operata con delibera aziendale del 22 novembre 2006 per i crediti successivi al novembre 2006, non corretta la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario affermata dal Tribunale, considerato che non veniva in rilievo un atto di macro-organizzazione bensì la rivendicazione del diritto alla retribuzione, dunque una posizione di diritto soggettivo tutelabile innanzi al giudice ordinario;
affermata la giurisdizione del G.O., è stata accolta la domanda dei dirigenti volta al mantenimento della retribuzione di posizione cd. variabile aziendale nella misura antecedente;
3 di 9 b) quanto alle differenze sulla retribuzione di posizione minima, corrisposta dall’azienda in misura inferiore ai minimi contrattuali, non condivisibile il ragionamento svolto dal primo giudice in ordine alla complessiva percezione da parte dei dirigenti di una retribuzione di posizione non inferiore ai minimi contrattuali, in quanto tale assunto legittimerebbe una compensazione fra somme versate in più a titolo di variabile aziendale e quelle dovute a titolo di retribuzione di posizione minima contrattuale sul presupposto ‒ nella specie errato ‒ che l’azienda abbia effettuato la graduazione delle funzioni ai fini dell’individuazione della retribuzione complessiva di ciascun dirigente medico;
tale adempimento, invece, era stato assolto dall’Azienda Sanitaria Locale di Taranto solo successivamente al 2008, come da delibera in atti, mentre le pretese azionate in sede monitoria riguardavano periodi precedenti, risultando comunque documentalmente provato che la predetta graduazione era stata effettuata ai soli fini dell’individuazione della cd. variabile aziendale. Sul punto – come osservano i giudici d’appello - l’art. 24, comma 11, del c.c.n.l. del 3 novembre 2005, a titolo di interpretazione autentica dell’art. 53 del c.c.n.l. 5 dicembre 1996 e dell’art. 40 del c.c.n.l. 8 giugno 2000, precisa che la retribuzione di posizione minima contrattuale è corrisposta quale anticipazione sul trattamento economico dovuto e viene assorbita nel valore complessivamente attribuito all’incarico in base alla graduazione delle funzioni, sicché alla minima contrattuale si aggiunge la differenza necessaria a raggiungere il valore dell’incarico definito in azienda, con la garanzia che quest’ultimo non può essere inferiore al minimo contrattuale già percepito. Di conseguenza, ai fini della determinazione del trattamento economico spettante ai dirigenti medici, occorre compiere l’operazione inversa a quella eseguita dal primo giudice: non è la minima contrattuale a doversi aggiungere alla variabile aziendale bensì il contrario, sicché nessuna compensazione poteva effettuarsi fra somme previste a titoli differenti e delle quale alcune inderogabilmente dovute (quelle di posizione minima contrattuale) ed altre dovute solo eventualmente (quelle di variabile aziendale). Pertanto, poiché l’azienda non aveva dimostrato l’avvenuto “recupero” da parte dei dipendenti delle somme percepite a titolo di 4 di 9 retribuzione di posizione in misura inferiore a quella stabilita dal c.c.n.l. attraverso il pagamento di somme maggiori a titolo di retribuzione di posizione cd. variabile aziendale, occorreva concludere per la fondatezza della pretesa dei dirigenti anche quanto alla rivendicata differenza sulla retribuzione di posizione minima contrattuale con riferimento al periodo dedotto in giudizio (dal 2002). 3. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’Azienda Sanitaria Locale di Taranto articolando sei motivi, cui resistono con separati controricorsi EO De LU e ES LL nonché AL ZI, LO OI, CO ES e IA ET, mentre gli ulteriori medici intimati non hanno svolto difese. 4. Il rappresentante del Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte con richiesta di accoglimento del secondo motivo del ricorso principale ed assorbimento degli ulteriori motivi, ravvisando l’opportunità di rimettere la decisione su tutto il contenzioso in esame – anche la questione sollevata con riferimento alla retribuzione di posizione minima contrattuale – al giudizio di rinvio. 5. Le parti hanno depositato memoria. 6. - La causa giunge, quindi, in decisione all’esito della trattazione in pubblica udienza, nella quale è intervenuto il rappresentante del Pubblico Ministero, che ha richiamato le conclusioni già rassegnate nella memoria depositata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza ex art. 360, primo comma, n. 1 cod. proc. civ., in combinato con la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., in relazione all’art. 386 cod. proc. civ., agli artt. 60 del c.c.n.l. 1994- 1997 e 50 del c.c.n.l. 1998-2001, agli artt. 2, comma 1, e 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, nonché all’art. 2112 cod. civ., per aver affermato la giurisdizione del giudice ordinario in luogo che quella del giudice amministrativo, già dichiarata dal giudice di primo grado. 5 di 9 1.1. Preliminarmente, si precisa che il Collegio è delegato a trattare la questione di giurisdizione in oggetto in virtù del Decreto del Primo Presidente in data 10 settembre 2018, emanato in attuazione dell’art. 374, comma 1, cod. proc. civ., in quanto essa rientra, nell’ambito delle materie di competenza della Sezione lavoro, tra le questioni indicate nel richiamato Decreto sulle quali si è consolidata la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte. 1.2. La censura è infondata, in quanto la sentenza impugnata si è attenuta alla consolidata giurisprudenza di questa Corte in ordine all’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario allorché venga in rilievo, come nella specie, la rivendicazione del diritto alla corretta corresponsione della retribuzione in base alla contrattazione collettiva di riferimento (così, fra molte, Cass. Sez. L, 05/12/2023, n. 33975, che ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario nella controversia in cui il dipendente contesti la legittimità dei provvedimenti adottati dalla P.A. datore di lavoro sulla ripartizione o determinazione del fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato, ai sensi della contrattazione collettiva di riferimento, sul rilievo che la relativa posizione giuridica soggettiva va qualificata in termini di diritto soggettivo alla corretta liquidazione della retribuzione, di cui la retribuzione di risultato è parte;
in linea di continuità con Cass. Sez. U, 11/11/2022, n. 33365, Cass. Sez. U., 28/6/2019, n. 17568, e 8/7/2019, n. 18262). 2. Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 353 cod. proc. civ. (omessa rimessione al primo giudice per motivi di giurisdizione), in combinato con la violazione ex art. 360, primo comma, n. 1 cod. proc. civ. (motivi attinenti alla giurisdizione) ed ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. (violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 386 cod. proc. civ., agli artt. 60 del c.c.n.l. 1994-1997 e 50 del c.c.n.l. 1998-2001, agli artt. 2, comma 1, e 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, nonché all’art. 2112 cod. civ.). 6 di 9 2.1. La censura è fondata. Infatti, ai sensi dell’art. 353, primo comma, cod. proc. civ., nella versione applicabile alla fattispecie in esame, anteriore all’abrogazione disposta con il d.lgs. n. 149 del 2022, in quanto trattasi di impugnazione anteriore al 28 febbraio 2023 (art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 149 del 2022), «Il giudice d’appello, se riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice, pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti davanti al primo giudice». Ne consegue che, la Corte d’appello, riformata la decisione del giudice di primo grado in ordine alla declinatoria della giurisdizione del giudice ordinario, con riferimento alla rideterminazione della retribuzione di posizione cd. variabile aziendale, non poteva procedere a valutare nel merito la relativa pretesa dei dirigenti medici, ma doveva rimandare le parti davanti al primo giudice. La sentenza impugnata va dunque cassata sul punto, con conseguente rinvio della causa, per quanto attiene alla predetta voce retributiva, al Tribunale di Taranto. 3. Con il terzo motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata ex art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. per violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (vizio di ultrapetizione) ex art. 112 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello pronunciato sugli appelli riuniti omettendo di considerare le specifiche domande proposte dalle parti appellanti e gli argomenti addotti a sostegno delle stesse, statuendo su questioni e censurato statuizioni non oggetto di pronuncia da parte del giudice di primo grado nei procedimenti relativi alle posizioni dei dottori ZI e OS. 3.1. Il motivo, nei termini formulati, è inammissibile per difetto di specificità, come da consolidato indirizzo di questa Corte, secondo cui l’esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo;
pertanto, laddove sia stata denunciata la falsa applicazione della regola del tantum devolutum quantum appellatum, è necessario, ai fini del rispetto del principio di specificità, che nel ricorso stesso siano riportati gli elementi ed 7 di 9 i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell’iter processuale senza compiere generali verifiche degli atti (fra molte, Cass. Sez. 6-1, 25/09/2019, n. 23834). 4. Con il quarto motivo si deduce la violazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi di lavoro, ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., in riferimento agli artt. 60 del c.c.n.l. 1994-1997 e 50 del c.c.n.l. 1998-2001, agli artt. 2, comma 1, e 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, nonché all’art. 2112 cod. civ., in relazione alla retribuzione di posizione cd. variabile aziendale. 4.1. La censura è assorbita dall’accoglimento del secondo motivo e della cassazione della sentenza impugnata sul punto relativo alla retribuzione di posizione cd. variabile aziendale, con rinvio al giudice di primo grado. 5. Con il quinto motivo si deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi nazionali di lavoro ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., quanto alla pretesa della corresponsione della differenza per retribuzione di posizione minima, siccome prevista dal c.c.n.l. Nell’illustrazione del motivo si assume che correttamente il primo giudice aveva ritenuto che la retribuzione minima contrattuale è assorbita nel valore complessivo dell’incarico, cosicché, una volta stabilita la specifica graduazione delle funzioni (da effettuare caso per caso), viene poi assorbita dall’importo complessivo spettante, con l’unico limite inderogabile della irriducibilità al di sotto dei minimi contrattuali complessivamente stabiliti. Peraltro, altrettanto esattamente il Tribunale aveva evidenziato come la ASL avesse versato somme comunque superiori all’ammontare minimo, senza alcuna contestazione da parte dei medici. 5.1. La censura, per come è articolata, è inammissibile perché, pur deducendo, apparentemente, una violazione di norme di legge, mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da 8 di 9 realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (fra tutte, Cass. 6-3, 14/04/2017, n. 8758). Nella specie, la doglianza tende in maniera inammissibile a censurare l’accertamento di merito svolto dalla Corte territoriale sia in ordine alla mancata corresponsione di somme maggiori a titolo di retribuzione di posizione cd. variabile aziendale sia con riferimento all’avvenuta graduazione delle funzioni da parte della ASL di Taranto in epoca successiva rispetto ai fatti di causa. In questo modo, peraltro, la doglianza mostra di non cogliere neppure l’effettiva ratio decidendi addotta nella sentenza impugnata, in cui si sottolinea come, sino a tale graduazione, la retribuzione di posizione minima assolva ad una funzione di anticipazione rispetto al valore economico complessivo successivamente attribuito all’incarico proprio in base alla graduazione delle funzioni, valore che, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo contrattuale. 6. Infine, con il sesto motivo si deduce il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 1241 e segg. cod. civ., per l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata in ordine alla impossibilità di compensare voci previste a titolo differente, senza considerare le risultanze delle delibere aziendali, dalle quali emergevano chiaramente gli importi analiticamente corrisposti ai singoli medici. 6.1. Anche l’ultima censura non si sottrae alla declaratoria di inammissibilità, considerato che, come già osservato in riferimento al quinto motivo, dietro lo schema della dedotta violazione di legge si mira in realtà a censurare l’accertamento di fatto condotto dal giudice di merito in ordine alla mancata corresponsione da parte dell’azienda di somme aggiuntive, atte a compensare la minore erogazione a titolo di retribuzione di posizione minima contrattuale, comunque dovuta e garantita. 7. In definitiva, va accolto solo il secondo motivo del ricorso principale, assorbito il quarto, respinto il primo, inammissibili gli altri motivi, con conseguente cassazione della sentenza impugnata limitatamente al 9 di 9 motivo accolto e rinvio della causa al Tribunale di Taranto, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo del ricorso principale, assorbito il quarto, respinto il primo mezzo ed inammissibili gli ulteriori, cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Taranto anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della