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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 23/05/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE – LAVORO – PREVIDENZA E ASSISTENZA in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Consuelo Mighela, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al N. R.L.P.A. 420/2023 promossa da:
nato a [...] il [...], c.f. ivi Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], nato a [...] il Parte_2
4.4.1969, c.f. , residente a [...], in C.F._2
proprio nonché nella loro qualità di amministratori e legale rappresentanti di
Controparte_1
partita iva , con sede in Ghilarza in via Giovanni XXIII, 32, rappresentati e difesi P.IVA_1 dall'Avv. Luca Casula, giusta procura speciale in atti,
- ricorrente -
contro
c.f. , con Controparte_2 P.IVA_2
Sede centrale in Roma, via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Nivola ( ) per procura C.F._3
generale alle liti a rogito Notaio di Roma del 22 marzo 2024, Rep. n.37875/ Persona_1
7313, ed elettivamente domiciliato in Oristano, nella Via D. Petri, Torre A, presso l'Ufficio
Legale della Sede provinciale dell' stesso, CP_2
- resistente -
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione (omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali).
La causa viene decisa mediante sentenza contestualmente motivata, all'esito della discussione sulle seguenti:
CONCLUSIONI
1 Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale: dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite”.
Nell'interesse di parte resistente: “Voglia il Tribunale: - dichiarare la cessazione della materia del contendere e compensare le spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11.05.2023, notificato nei termini di legge, Parte_1
e in proprio nonché nella loro qualità di amministratori e legale
[...] Parte_2 rappresentanti di Controparte_1
hanno proposto opposizione avverso le ordinanze ingiunzione n. OI
[...]
001616034, n. OI – 001616037, e n. OI - 001615300 n. OI – 001615302, tutte notificate in data
11.04.2023, con le quali l' - sede di Oristano aveva loro ingiunto di pagare la somma di € CP_2
10.006,60 - di cui € 6,60 per spese - quale sanzione amministrativa per l'asserita violazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 538, (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), ed in forza dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, per le violazioni accertate in riferimento all'annualità 2017, sulla base degli accertamenti ivi richiamati prot. 9500.24.01.2019.0007317, prot. 9500.24.01.2019.0007318, prot. 9500.24.01.2019.0007319 e prot. 9500.24.01.2019. 0007320.
I ricorrenti hanno richiamato l'illegittimità delle ordinanze ingiunzione oggetto di opposizione:
a) per violazione del termine di novanta giorni previsto dall'art. 14 della legge n. 689 del
1981, in quanto l'atto di accertamento risultava notificato nel febbraio 2019, oltre un anno dopo l'asserita violazione, relativa al mancato versamento delle ritenute per l'annualità 2017;
b) per violazione del principio del giusto procedimento e del diritto di difesa, in quanto era stata irrogata una sanzione nel 2023, a fronte di una presunta violazione risalente al 2017, senza che fosse stata evidenziata alcuna ragione di impedimento atta a giustificare una così lunga durata del procedimento amministrativo;
c) la sanzione irrogata era illegittima per violazione del criterio di proporzionalità rispetto all'entità della violazione contestata e avrebbe dovuto essere disapplicata, conformemente a quanto stabilito nella sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa C-
2025/20;
d) era maturata la prescrizione del diritto a riscuotere le somme, ex art. 28 della legge n.
2 689/81, stante il decorso del termine di cinque anni dal giorno in cui sarebbe stata commessa la violazione.
Hanno quindi concluso domandando l'annullamento dei provvedimenti opposti.
2. L' si è costituito in giudizio, domandando, nel merito, il rigetto del ricorso e CP_2 sostenendo la correttezza dell'operato dell' , che aveva proceduto a irrogare la sanzione CP_2
amministrativa prevista dalla normativa in vigore ratione temporis per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.
In particolare, nella specie, l' aveva provveduto a notificare gli atti di accertamento CP_2
.9500.24/01/2019.0007317 e .9500.24/01/2019.0007319 rispettivamente a CP_2 CP_2 [...]
e , entrambi in data 5.2.2019, nonché in pari data gli atti di CP_1 Controparte_1
accertamento .9500.24/01/2019.0007318 e .9500.24/01/2019.0007320 alla società CP_2 CP_2
quale obbligata in solido, gli Controparte_1
atti di accertamento per omissioni inerenti i mesi di dicembre 2016 e da febbraio ad aprile 2017; ciò nonostante, la controparte non aveva provveduto al versamento delle ritenute entro il termine perentorio di tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento, né al pagamento della sanzione in misura ridotta (id est, nei sessanta giorni successivi, pagamento di una sanzione ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, e dunque ad € 16.666,00).
In difetto di regolarizzazione nei termini di legge, l' aveva quindi provveduto a CP_2
emettere le ordinanze ingiunzione qui opposte.
Era parimenti da disattendere l'eccezione avversa di estinzione della sanzione, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689/1981, in quanto il termine previsto dalla predetta disposizione non era applicabile alla disciplina sanzionatoria in esame, introdotta da una norma speciale, espressamente dettata per la fattispecie specifica e che, dunque, era destinata a prevalere sulla disposizione di carattere generale invocata dalla controparte. In ogni caso, tale termine non aveva natura perentoria e avrebbe dovuto iniziare a decorrere solamente dal momento in cui l' aveva completato l'iter accertativo, che si articolava in diversi passaggi di verifica CP_2
necessari, eseguibili solo a partire dalla completa disponibilità di tutti i dati da analizzare, con la ricezione (o l'omessa spedizione) dell'ultimo flusso Uniemens del mese di novembre dell'anno solare di riferimento (che perveniva all' entro il 31 dicembre dell'anno in CP_2
esame), per cui solo da tale data gli organismi centrali dell'ente potevano avviare una prima
3 lavorazione massiva dei dati dell'anno solare in esame, a conclusione della quale erano formate le liste di lavorazione degli illeciti, poi trasmesse alle strutture territoriali dell' per CP_2
l'ulteriore analisi individualizzata delle singole posizioni.
Né era maturata alcuna prescrizione, al netto dei periodi di sospensione durante il periodo pandemico.
Con riferimento alle censure inerenti al quantum della sanzione, l' aveva applicato il CP_2
disposto normativo vigente ratione temporis, applicando peraltro un principio di massimo favore nei confronti del trasgressore.
Inoltre, in seguito all'entrata in vigore del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, alla luce dello ius superveniens, l' aveva proceduto alla rideterminazione della sanzione sicché i motivi di CP_2
opposizione afferenti al quantum erano superati, per cui sarebbe stato opportuno un rinvio per consentire all'Istituto la produzione dei provvedimenti ed ai ricorrenti la valutazione circa l'opportunità di provvedere al pagamento, onde addivenire alla cessazione della materia del contendere.
3. Con ordinanza del 29.03.2025 il tribunale ha invitato le parti a conciliare la causa attraverso il pagamento della somma a titolo di sanzione rideterminata dall' , con spese CP_2
compensate tra le parti;
è stato quindi disposto un rinvio alla odierna udienza, nella quale le parti hanno dichiarato di aderire alla proposta del giudice.
§§§
4. Occorre rilevare che, secondo quanto emerge per tabulas dalla documentazione depositata da parte ricorrente il 21.05.2025, è stato effettuato il pagamento dell'importo della sanzione come rideterminato dall' sulla base del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito CP_2
con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85, che, all'art. 23, ha disposto una modifica dell'art. 2, comma 1-bis, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla
L. 11 novembre 1983, n. 638, nel senso che le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono state sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso…».
In particolare, è stata prodotta la quietanza del pagamento effettuato tramite mod. F24 della somma di euro 907,50 più spese di notifica (euro 6,60) da parte della
[...]
Controparte_1
In proposito, si osservi che l'intervenuto pagamento in corso di causa della sanzione amministrativa, nell'importo rettificato dall' dopo il deposito del ricorso, implica rinuncia CP_2
ai motivi di opposizione, diversi da quelli inerenti alla quantificazione della sanzione, che
4 avrebbero condotto all'annullamento dei provvedimenti impugnati.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, stante la sostanziale rinuncia da parte dell'opponente alla domanda di annullamento, a fronte della quale anche l' resistente non ha più alcun interesse a che il Tribunale prenda posizione sulla CP_2
medesima domanda.
D'altronde, entrambe le parti hanno congiuntamente concluso affinché il Tribunale pronunci una sentenza di cessazione della materia del contendere.
5. Le spese di lite devono essere compensate, in ragione dell'esito della lite, come concordemente richiesto dalle parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, visto l'art. 442 c.p.c., così dispone:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Oristano, il 23/05/2025
La Giudice
Consuelo Mighela
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