Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/01/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott. Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 10354/2023 R.G. promossa da:
in persona del legale rappresentante p.t., con il Parte_1 patrocinio dell'avv. Ruggiero Anna, giusta procura in atti;
-opponente-
contro
:
con il patrocinio dell'avv. Liuni Sabino, giusta procura in Controparte_1 atti;
-opposto-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza del 15/01/2025, che qui si intendono richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in regolarmente notificato la società
[...] si è opposta al decreto ingiuntivo n. 2192/2023 emanato in data Parte_1
22/6/2023 con cui il Tribunale di Bari, su conforme ricorso proposto da
[...]
le aveva ingiunto la corresponsione, in favore di quest'ultimo, della Controparte_1 somma di € 124.000, oltre interessi moratori e spese legali, quale residuo importo dovuto in forza della scrittura privata transattiva stipulata inter partes il 29/07/2022, con cui la debitrice ingiunta si obbligava al pagamento, in favore della controparte, della complessiva somma di € 150.000 per le causali ivi indicate.
L'unico censura mosso ha riguardato la riferibilità, al legale rappresentante della ingiunta, della sottoscrizione della scrittura privata prodotta in sede monitoria, disconosciuta dall'opponente e di cui l'opposto, regolarmente costituitosi nella presente pagina 1 di 5
Pertanto, ammessa ed espletata una CTU grafologica, all'odierna udienza la causa
è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
Ritiene il Tribunale che l'opposizione proposta sia platealmente infondata e, incentrata sul mero disconoscimento della sottoscrizione apparentemente apposta dal legale rappresentante della società opponente (arch. ) sul documento Persona_1
n. 1 prodotto dalla controparte in sede monitoria, per le ragioni di seguito esposte deve essere integralmente rigettata.
A seguito del suddetto disconoscimento, il creditore opposto ha manifestato la volontà di avvalersi della scrittura privata posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto e ha proposto i mezzi di prova ritenuti utili ai fini dell'accertamento della paternità della sottoscrizione producendo le scritture che possono servire di comparazione;
il Tribunale ha dato ingresso ad una CTU grafologica a cura della dott.ssa la quale, con motivazioni logiche, coerenti, integralmente richiamabili in Persona_2 questa sede e neppure minimamente contestate dall'opponente, ha acclarato in maniera inequivocabile e perentoria l'effettiva riconducibilità al legale rappresentante della società opponente della sottoscrizione apposta in calce al documento datato 29/07/2022.
A dire del CTU, infatti, “in seguito ad un rigoroso esame tecnico grafologico delle firme in verifica e di tutto il materiale comparativo a disposizione, dal confronto sono state rilevate molteplici analogie tra le firme in verifica e le comparative negli aspetti connotativi del grafismo, nella morfologia letterale e nel tipo di movimento, le similarità riscontrate sono sufficienti ad accertare la riferibilità di mano dell'architetto
[...]
. Le analogie si riscontrano in particolare: • Ductus • Capacità grafo-motoria • Per_1
Modalità pressoria e tratto • I rapporti di liberazione e costrizione • Iter formativo delle lettere • Forma e mvt • Continuità grafica • I rapporti dimensionali • Direzione delle aste, inclinazione, idiotismi”, concludendo nel senso che “Le firme apposte sulla scrittura privata del 29/07/2022 sono state prodotte con certezza tecnica dalla stessa mano grafo
– operante, e sono riconducibili alla mano dell'architetto . Le firme Persona_1 oggetto di verifica sono autografe”.
Pertanto, nel ritrovare le citate caratteristiche esecutive sia nella sottoscrizione apposta sulla scrittura oggetto di verifica sia sulle firme, inequivocabilmente riconducibili al legale rappresentante arch. , utilizzate a fini comparativi, il tutto Persona_1
pagina 2 di 5 come specificamente riportato nella relazione in atti, il CTU ha concluso per l'inequivoca riconducibilità a quest'ultimo della sottoscrizione apposta sul documento in verifica.
La scrittura privata in questione, giudizialmente riconosciuta come sottoscritta dal legale rappresentante della società opponente, pone, in capo a quest'ultima, l'obbligo di pagamento della somma complessiva ivi specificamente indicata (apparendo pertanto del tutto inconferenti le generiche censure alla quantificazione del credito operate dal debitore ingiunto).
Provata la fonte del credito azionato in sede monitoria e allegato l'inadempimento di controparte alle obbligazioni assunte con la citata scrittura privata transattiva, spettava al debitore ingiunto dimostrare la sussistenza di fatti estintivi e/o impeditivi dell'altrui pretesa creditoria.
Nulla di tutto ciò è stato provato in questa sede dal debitore ingiunto, il quale, al contrario, si è limitato a disconoscere la propria sottoscrizione, accertata giudizialmente come vera, nulla allegando (ed ancor meno dimostrando) in ordine all'inesistenza e/o alla successiva estinzione del rapporto sottostante.
A ciò si aggiunga lo stesso contegno processuale dell'opponente – valutabile ai sensi dell'art. 116 c.p.c. –, mai comparso in corso di causa.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione e la piena conferma del decreto ingiuntivo emesso.
Le spese di lite relative alla presente fase di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al D.M. n. 147/2022 al pari delle spese di CTU separatamente liquidate in corso di causa.
In particolare, alla liquidazione degli onorari si procede tenuto conto del valore della causa, con esclusione della fase istruttoria perché non svolta e con riduzione del
50% delle voci di compenso spettanti per la fase decisoria stante l'adozione del modulo decisionale semplificato (fase studio: euro 2.552; fase introduttiva: euro 1.628; fase decisionale: euro 2.127).
Infine, stante l'unico motivo di opposizione fondato sul disconoscimento di una sottoscrizione platealmente smentito dalla CTU grafologica espletata nel corso del giudizio, ritiene il Tribunale sussistenti valide ragioni per la condanna dell'opponente al risarcimento dei danni subiti dalla controparte ex art. 96 comma 3 c.p.c. il cui ammontare può essere calcolato in percentuale sull'importo dei compensi riconosciuti in favore della stessa, tenendosi anche conto a tal fine della durata complessiva non particolarmente eccessiva del presente giudizio.
pagina 3 di 5 Trattasi, come noto, di pronuncia che può essere resa in tutti i procedimenti in cui vengono regolate le spese di lite, anche nei confronti del terzo chiamato o del terzo intervenuto, che introduce nell'ordinamento una forma di danno punitivo volto a scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia deflazionando il contenzioso ingiustificato, il che esclude che i beneficiari di esso abbiano effettivamente subito un danno sebbene la condanna sia prevista in favore della parte e non già in favore dello Stato.
In particolare, secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, all'accoglimento della domanda di risarcimento dei danni non osta l'omessa deduzione e dimostrazione dello specifico danno subito dalla parte vittoriosa, che non è costituito dalla lesione della propria posizione materiale, ma dagli oneri di ogni genere che questa abbia dovuto affrontare per essere stata costretta a contrastare l'ingiustificata iniziativa dell'avversario e dai disagi affrontati per effetto di tale iniziativa, danni la cui esistenza può essere desunta anche dalla comune esperienza (cfr. in tal senso Cass. Civ.,
Sez. III, 23.8.2011 n. 17485).
Stante le spese concretamente liquidate e la durata non certamente eccessiva del presente giudizio, si stima equo liquidare a tale titolo la complessiva somma di € 1.890, pari al 30% circa delle spese di lite liquidate in questa sede, da versarsi in favore dell'opposto unitamente agli interessi nella misura legale maturati a decorrere dalla data della presente decisione sino a quella dell'effettivo soddisfo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1 conferma il decreto ingiuntivo n. 2192/2023 emanato dal Tribunale di Bari in data
22/6/2023, che diviene esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
- in aderenza al principio di soccombenza, condanna l'opponente a rifondere in favore dell'opposto le spese di lite sostenute nella presente fase di Controparte_1 giudizio che si liquidano in complessivi € 6.307 per compensi, oltre 15% a titolo di spese generali, C.P.A. ed I.V.A., quest'ultima se ed in quanto dovuta, come per legge;
- pone definitivamente a carico dell'opponente le spese di CTU separatamente liquidate nel corso del giudizio;
pagina 4 di 5 - visto l'art. 96 comma 3 c.p.c., condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, della somma di euro 1.890, oltre interessi nella misura legale maturati a decorrere dalla data della presente decisione sino a quella dell'effettivo soddisfo.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies cpc.
Così deciso in data 15/01/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Bari. il Giudice
Andrea Chibelli
pagina 5 di 5