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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 11/06/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. 432/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE in persona del giudice monocratico, identificato nella persona del Presidente dott. Giovanni GAROFALO, a seguito di discussione orale ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 432 del RGAC dell'anno 2025, avente ad oggetto opposizione ex artt. 281 decies c.p.c. e 99 e 170 D.P.R. 115/02 e 15 D.L. VO n. 150/2011 e vertente
TRA
- c.f. – rappresentato e difeso da sé medesimo, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale, sito in Lamezia Terme, via Garibaldi, n. 49;
-parte ricorrente-
e
(c.f. , in persona del suo Ministro e legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro con sede in
Catanzaro;
-parte resistente contumace-
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta, depositate dalla sola parte ricorrente in data 30 maggio 2025 in previsione dell'udienza cartolare del 10 giugno 2025.
IN FATTO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 15/04/2025, l'avv. , rappresentato e difeso Parte_1 da sé medesimo, agendo nei riguardi del in persona del p.t., C.F. Controparte_1 CP_2
, con sede in Roma, via Arenula n. 70, domiciliato per legge presso l'Avvocatura Distrettuale di P.IVA_1
Catanzaro in via G. Da Fiore, n. 34, in contraddittorio con , nato a [...] il [...], CP_3 ivi residente in [...], C.F. – proponeva ricorso in opposizione avverso il C.F._2 decreto di rigetto della richiesta di liquidazione datato 1° aprile 2025, depositato in cancelleria il 2 aprile 2025,
(doc. 2), notificato in data 4 aprile 2025 (doc. 3), emesso nel proc. pen. 1963/2024 RGNR – 1339/2024 RGGIP
a carico di dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Lamezia Terme in CP_3 persona del Dott. RA DE NINO, precisando – in punto di fatto – che, con istanza datata 14 febbraio
2025 (doc. 1 richiesta protocollata con allegati) il ricorrente, quale difensore di fiducia della IG.ra PT
, nata a [...] il [...], persona offesa nel proc. pen. n. 1963/2024 RGNR – Controparte_4
1339/2024 RGGIP a carico di – aveva chiesto la liquidazione dei compensi professionali per CP_3
l'attività svolta nella fase di indagine, comprensiva delle fasi di studio e introduttiva e depositato - a tale scopo
- copia richiesta e provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello stato, copia istanza presentata per
1 la IG.ra in data 11.12.2024 con in calce il provvedimento di accoglimento, scheda Controparte_4 anagrafica, autocertificazione e documenti del sottoscritto procuratore (vedi documentazione allegata;
in atti).
Con il decreto opposto, era stata tuttavia rigettata la relativa richiesta, sostenendo che non sarebbe stata svolta attività; aggiungeva che – a suo modo di vedere – il provvedimento doveva ritenersi ingiusto ed andava integralmente riformato per i seguenti motivi di diritto.
VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DAGLI ARTT. 82 DPR 115 del 2002 e 12 DM 55 del 2014
Preliminarmente sottolineava che, come chiarito da Cassazione civile sez. VI - 22/01/2018, n. 1470, e ribadito dall'ordinanza emessa nel proc. RG CASS 6618 del 2021 che si allega (doc. 4), la natura giuridica del procedimento di opposizione, come delineata dalla Legge n. 319 del 1980, art. 4 e seguenti, doveva ritenersi immodificata nelle sopravvenute discipline di cui all'art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002 e art. 15 D. Lgs. 150 del
2011 e – pertanto - il ricorso avverso la liquidazione del compenso non doveva ritenersi atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso autonomo riguardante la controversia relativa alla spettanza e alla liquidazione del compenso e – quindi - l'esistenza di diritti soggettivi patrimoniali di natura civilistica, al cui interno il Giudice adito manteneva il potere - dovere di procedere alla liquidazione, verificando la correttezza dei criteri adottati - con il solo obbligo di non superare la somma richiesta, in applicazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. - e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza.
Ciò chiarito, nell'ipotesi in oggetto, il GIP aveva inspiegabilmente e immotivatamente sostenuto che il difensore non avrebbe svolto le attività difensive concernente la fase di studio e la fase introduttiva nelle indagini preliminari nonostante dagli atti di causa risultasse per tabulas l'esatto contrario.
Ed infatti, a norma dell'art. 12 c. 3 DM 55 del 2014, in tema di compensi per la materia penale:
A) per fase di studio si intende, tra le altre cose, l'esame e studio degli atti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti;
b) per fase introduttiva del giudizio la redazione, tra le altre cose, di istanze, richieste, dichiarazioni e memorie.
Nel caso in esame, era stata depositato la richiesta di ammissione al patrocinio in data 11.12.2024 (doc. 5) e, contestualmente - nella stessa giornata – anche istanza recante pari data di autorizzazione al ritiro di beni personale della persona offesa presso il domicilio dell'indagato, all'epoca dei fatti agli arresti domiciliari.
L'istanza – compiutamente allegata alla richiesta di liquidazione – era stata accolta dallo stesso GIP in data 19 dicembre 2024 (vedo documentazione allegata;
in atti).
Inoltre, lo stesso difensore ricorrete, aveva ricevuto la notifica di istanza di autorizzazione al lavoro ed alla visita del figlio minore RA, avanzata dal legale del in data 19.12.2024; all'esito, aveva CP_3 contattato la propria assistita e - quindi - inoltrato propria nota del 20.12.2024, con cui la IG.ra CP_4 aveva espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta di controparte, nota poi comunque acquisita nel fascicolo di indagini (vedi documentazione in atti).
Infine, aveva ricevuto nuova istanza del difensore del del 20.12.2024, finalizzata a richiedere CP_3 la presenza dei Carabinieri al momento del ritiro dei beni personali della IG.ra contattato CP_4 nuovamente la propria cliente e fornito positivo riscontro (vedi documentazione in atti); attività tutta documentata nel fascicolo di atti di indagini come da copie prodotte;
erano state dunque documentate - oltre alla naturale attività studio – anche le varie consultazioni avute con la cliente, dopo l'accoglimento dell'istanza presentata nel suo interesse ed a seguito delle due istanze presentate dall'indagato.
2 Nel ricordare che a norma dell'art. 109 DPR 115 del 2002 gli effetti dell'istanza di ammissione al patrocinio decorrono dalla data in cui è stata presentata, era allora evidente che il ricorrente aveva svolto - oltre alla consueta attività di studio degli atti, in particolare delle istanze notificategli in data 19 e 20 dicembre 2024,- anche plurime attività di consultazione con la cliente, debitamente informata sia dell'accoglimento della propria istanza dell'11 dicembre 2024, sia delle richieste di autorizzazione avanzate dalla controparte, tali da integrare a pieno la fase di studio, nonché ha redatto la suddetta istanza e le due comunicazioni, valevoli quali dichiarazioni/memorie, in nome e per conto della IG.ra sulle istanze del e inoltrate al suo CP_4 CP_3 difensore, rientranti nella fase introduttiva, ragion per cui i compensi per l'attività svolta potevano a suo modo di vedere liquidati come dal seguente prospetto:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 851,00
Fase introduttiva, valore minimo: € 331,00
Compenso tabellare € 1.182,00
Riduzione di 1/3 per gratuito patrocinio (art. 106 bis Dpr 115/02)
Compenso al netto delle riduzioni € 788,00
L'applicazione dei valori medi veniva viene richiesta per la fase di studio stante la delicatezza della materia, rientrante nel c.d. “codice rosso”, e degli interessi coinvolti, nonché per l'intreccio anche con le questioni di natura civilistica, che già avevano portato ad un giudizio per la definizione dei rapporti relativi al figlio minore delle parti, RA, per giunta affetto da problematiche che rendono ancora più complessa la vicenda umana e processuale, definito con la sentenza n. 682/2024, pubblicata il 15.7.2024 (doc. 9).
Quanto – invece - alla fase introduttiva, a fronte della redazione di tre atti difensivi, un'istanza e due pec a riscontro delle richieste dell'indagato, vista la non complessità degli scritti appare sufficiente attenersi al valore minimo, il tutto oltre accessori di legge e con vittoria delle spese di lite.
La parte resistente – anche se regolarmente citata – non si costituiva in giudizio e rimaneva dunque contumace.
Il Presidente, nella persona del dott. Giovanni GAROFALO, quale GI della controversia in oggetto:
- disposta la trattazione scritta della causa mediante scambio di note autorizzate ex art. 127 ter c.p.c., anche in applicazione del disposto di cui all'art. 281 undecies c.p.c. ed esaminate le note di trattazione scritta depositate in cancelleria in data 30 maggio 2025 a cura della sola parte ricorrente e con le quali la stessa - oltre a riportarsi al contenuto del ricorso introduttivo – precisava le conclusioni e chiedeva che la causa fosse trattenuta in decisione, una volta dato atto della regolarità degli avvisi di Cancelleria alle parti, esaminati gli atti e i documenti di causa e ritenuto che la causa appare matura per la decisione sulla base della documentazione già acquisita in atti, provvedeva in conformità.
DIRITTO
Osserva lo scrivente che il ricorso è solo parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
Ed invero, la parte ricorrente ha effettivamente documentato in atti di avere svolto plurime attività difensive, sicuramente corrispondenti alle fasi per come richieste, ovvero quelle di studio ed introduttive, in relazione alle quali vanno però riconosciuti – per entrambe – i valori minimi anziché quelli medi.
Ne deriva che il compenso va così calcolato, tenendo conto della fase GIP e della riduzione per la pregressa ammissione al beneficio del gratuito patrocinio ex art. 106 bis del DPR n. 125 del 2002.
3 Compenso
€ 426,00
€ 378,00
€ 804,00
Rispettivamente per la fase di studio e per quella introduttiva.
RIDUZIONI (in % sul compenso)
Riduzione di 1/3 su € 804,00 per gratuito patrocinio (art. 106 bis Dpr
€ -268,00 115/02)
Compenso al netto delle riduzioni € 536,00 con conseguente determinazione del compenso, oltre accessori di legge.
Sussistono giusti motivi per dichiarare l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, così provvede:
- ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, in riforma del provvedimento di diniego impugnato, DETERMINA la somma dovuta al difensore ricorrente, Avv. - CF - per la difesa di Parte_1 C.F._1 sé medesimo nella procedura in oggetto, nella misura complessiva pari ad € 536,00, oltre al rimborso delle spese generali pari al 15%, IVA e CPA come per legge, ponendo tale importo a carico dell'Erario;
- DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Lamezia Terme, 10/06/2025.
Il Giudice Monocratico dott. Giovanni GAROFALO
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE in persona del giudice monocratico, identificato nella persona del Presidente dott. Giovanni GAROFALO, a seguito di discussione orale ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 432 del RGAC dell'anno 2025, avente ad oggetto opposizione ex artt. 281 decies c.p.c. e 99 e 170 D.P.R. 115/02 e 15 D.L. VO n. 150/2011 e vertente
TRA
- c.f. – rappresentato e difeso da sé medesimo, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale, sito in Lamezia Terme, via Garibaldi, n. 49;
-parte ricorrente-
e
(c.f. , in persona del suo Ministro e legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro con sede in
Catanzaro;
-parte resistente contumace-
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta, depositate dalla sola parte ricorrente in data 30 maggio 2025 in previsione dell'udienza cartolare del 10 giugno 2025.
IN FATTO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 15/04/2025, l'avv. , rappresentato e difeso Parte_1 da sé medesimo, agendo nei riguardi del in persona del p.t., C.F. Controparte_1 CP_2
, con sede in Roma, via Arenula n. 70, domiciliato per legge presso l'Avvocatura Distrettuale di P.IVA_1
Catanzaro in via G. Da Fiore, n. 34, in contraddittorio con , nato a [...] il [...], CP_3 ivi residente in [...], C.F. – proponeva ricorso in opposizione avverso il C.F._2 decreto di rigetto della richiesta di liquidazione datato 1° aprile 2025, depositato in cancelleria il 2 aprile 2025,
(doc. 2), notificato in data 4 aprile 2025 (doc. 3), emesso nel proc. pen. 1963/2024 RGNR – 1339/2024 RGGIP
a carico di dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Lamezia Terme in CP_3 persona del Dott. RA DE NINO, precisando – in punto di fatto – che, con istanza datata 14 febbraio
2025 (doc. 1 richiesta protocollata con allegati) il ricorrente, quale difensore di fiducia della IG.ra PT
, nata a [...] il [...], persona offesa nel proc. pen. n. 1963/2024 RGNR – Controparte_4
1339/2024 RGGIP a carico di – aveva chiesto la liquidazione dei compensi professionali per CP_3
l'attività svolta nella fase di indagine, comprensiva delle fasi di studio e introduttiva e depositato - a tale scopo
- copia richiesta e provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello stato, copia istanza presentata per
1 la IG.ra in data 11.12.2024 con in calce il provvedimento di accoglimento, scheda Controparte_4 anagrafica, autocertificazione e documenti del sottoscritto procuratore (vedi documentazione allegata;
in atti).
Con il decreto opposto, era stata tuttavia rigettata la relativa richiesta, sostenendo che non sarebbe stata svolta attività; aggiungeva che – a suo modo di vedere – il provvedimento doveva ritenersi ingiusto ed andava integralmente riformato per i seguenti motivi di diritto.
VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DAGLI ARTT. 82 DPR 115 del 2002 e 12 DM 55 del 2014
Preliminarmente sottolineava che, come chiarito da Cassazione civile sez. VI - 22/01/2018, n. 1470, e ribadito dall'ordinanza emessa nel proc. RG CASS 6618 del 2021 che si allega (doc. 4), la natura giuridica del procedimento di opposizione, come delineata dalla Legge n. 319 del 1980, art. 4 e seguenti, doveva ritenersi immodificata nelle sopravvenute discipline di cui all'art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002 e art. 15 D. Lgs. 150 del
2011 e – pertanto - il ricorso avverso la liquidazione del compenso non doveva ritenersi atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso autonomo riguardante la controversia relativa alla spettanza e alla liquidazione del compenso e – quindi - l'esistenza di diritti soggettivi patrimoniali di natura civilistica, al cui interno il Giudice adito manteneva il potere - dovere di procedere alla liquidazione, verificando la correttezza dei criteri adottati - con il solo obbligo di non superare la somma richiesta, in applicazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. - e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza.
Ciò chiarito, nell'ipotesi in oggetto, il GIP aveva inspiegabilmente e immotivatamente sostenuto che il difensore non avrebbe svolto le attività difensive concernente la fase di studio e la fase introduttiva nelle indagini preliminari nonostante dagli atti di causa risultasse per tabulas l'esatto contrario.
Ed infatti, a norma dell'art. 12 c. 3 DM 55 del 2014, in tema di compensi per la materia penale:
A) per fase di studio si intende, tra le altre cose, l'esame e studio degli atti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti;
b) per fase introduttiva del giudizio la redazione, tra le altre cose, di istanze, richieste, dichiarazioni e memorie.
Nel caso in esame, era stata depositato la richiesta di ammissione al patrocinio in data 11.12.2024 (doc. 5) e, contestualmente - nella stessa giornata – anche istanza recante pari data di autorizzazione al ritiro di beni personale della persona offesa presso il domicilio dell'indagato, all'epoca dei fatti agli arresti domiciliari.
L'istanza – compiutamente allegata alla richiesta di liquidazione – era stata accolta dallo stesso GIP in data 19 dicembre 2024 (vedo documentazione allegata;
in atti).
Inoltre, lo stesso difensore ricorrete, aveva ricevuto la notifica di istanza di autorizzazione al lavoro ed alla visita del figlio minore RA, avanzata dal legale del in data 19.12.2024; all'esito, aveva CP_3 contattato la propria assistita e - quindi - inoltrato propria nota del 20.12.2024, con cui la IG.ra CP_4 aveva espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta di controparte, nota poi comunque acquisita nel fascicolo di indagini (vedi documentazione in atti).
Infine, aveva ricevuto nuova istanza del difensore del del 20.12.2024, finalizzata a richiedere CP_3 la presenza dei Carabinieri al momento del ritiro dei beni personali della IG.ra contattato CP_4 nuovamente la propria cliente e fornito positivo riscontro (vedi documentazione in atti); attività tutta documentata nel fascicolo di atti di indagini come da copie prodotte;
erano state dunque documentate - oltre alla naturale attività studio – anche le varie consultazioni avute con la cliente, dopo l'accoglimento dell'istanza presentata nel suo interesse ed a seguito delle due istanze presentate dall'indagato.
2 Nel ricordare che a norma dell'art. 109 DPR 115 del 2002 gli effetti dell'istanza di ammissione al patrocinio decorrono dalla data in cui è stata presentata, era allora evidente che il ricorrente aveva svolto - oltre alla consueta attività di studio degli atti, in particolare delle istanze notificategli in data 19 e 20 dicembre 2024,- anche plurime attività di consultazione con la cliente, debitamente informata sia dell'accoglimento della propria istanza dell'11 dicembre 2024, sia delle richieste di autorizzazione avanzate dalla controparte, tali da integrare a pieno la fase di studio, nonché ha redatto la suddetta istanza e le due comunicazioni, valevoli quali dichiarazioni/memorie, in nome e per conto della IG.ra sulle istanze del e inoltrate al suo CP_4 CP_3 difensore, rientranti nella fase introduttiva, ragion per cui i compensi per l'attività svolta potevano a suo modo di vedere liquidati come dal seguente prospetto:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 851,00
Fase introduttiva, valore minimo: € 331,00
Compenso tabellare € 1.182,00
Riduzione di 1/3 per gratuito patrocinio (art. 106 bis Dpr 115/02)
Compenso al netto delle riduzioni € 788,00
L'applicazione dei valori medi veniva viene richiesta per la fase di studio stante la delicatezza della materia, rientrante nel c.d. “codice rosso”, e degli interessi coinvolti, nonché per l'intreccio anche con le questioni di natura civilistica, che già avevano portato ad un giudizio per la definizione dei rapporti relativi al figlio minore delle parti, RA, per giunta affetto da problematiche che rendono ancora più complessa la vicenda umana e processuale, definito con la sentenza n. 682/2024, pubblicata il 15.7.2024 (doc. 9).
Quanto – invece - alla fase introduttiva, a fronte della redazione di tre atti difensivi, un'istanza e due pec a riscontro delle richieste dell'indagato, vista la non complessità degli scritti appare sufficiente attenersi al valore minimo, il tutto oltre accessori di legge e con vittoria delle spese di lite.
La parte resistente – anche se regolarmente citata – non si costituiva in giudizio e rimaneva dunque contumace.
Il Presidente, nella persona del dott. Giovanni GAROFALO, quale GI della controversia in oggetto:
- disposta la trattazione scritta della causa mediante scambio di note autorizzate ex art. 127 ter c.p.c., anche in applicazione del disposto di cui all'art. 281 undecies c.p.c. ed esaminate le note di trattazione scritta depositate in cancelleria in data 30 maggio 2025 a cura della sola parte ricorrente e con le quali la stessa - oltre a riportarsi al contenuto del ricorso introduttivo – precisava le conclusioni e chiedeva che la causa fosse trattenuta in decisione, una volta dato atto della regolarità degli avvisi di Cancelleria alle parti, esaminati gli atti e i documenti di causa e ritenuto che la causa appare matura per la decisione sulla base della documentazione già acquisita in atti, provvedeva in conformità.
DIRITTO
Osserva lo scrivente che il ricorso è solo parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
Ed invero, la parte ricorrente ha effettivamente documentato in atti di avere svolto plurime attività difensive, sicuramente corrispondenti alle fasi per come richieste, ovvero quelle di studio ed introduttive, in relazione alle quali vanno però riconosciuti – per entrambe – i valori minimi anziché quelli medi.
Ne deriva che il compenso va così calcolato, tenendo conto della fase GIP e della riduzione per la pregressa ammissione al beneficio del gratuito patrocinio ex art. 106 bis del DPR n. 125 del 2002.
3 Compenso
€ 426,00
€ 378,00
€ 804,00
Rispettivamente per la fase di studio e per quella introduttiva.
RIDUZIONI (in % sul compenso)
Riduzione di 1/3 su € 804,00 per gratuito patrocinio (art. 106 bis Dpr
€ -268,00 115/02)
Compenso al netto delle riduzioni € 536,00 con conseguente determinazione del compenso, oltre accessori di legge.
Sussistono giusti motivi per dichiarare l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, così provvede:
- ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, in riforma del provvedimento di diniego impugnato, DETERMINA la somma dovuta al difensore ricorrente, Avv. - CF - per la difesa di Parte_1 C.F._1 sé medesimo nella procedura in oggetto, nella misura complessiva pari ad € 536,00, oltre al rimborso delle spese generali pari al 15%, IVA e CPA come per legge, ponendo tale importo a carico dell'Erario;
- DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Lamezia Terme, 10/06/2025.
Il Giudice Monocratico dott. Giovanni GAROFALO
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