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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/04/2025, n. 1693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1693 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Rosa B. Cristofano Consigliere rel.
3. dr.Francesca Romana Amarelli Consigliere
all'esito della trattazione scritta riunita in camera di consiglio all'udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. in data 24.4.2025 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 291/2024 R.G. sez. lavoro vertente
TRA
in persona del suo legale rappresentante Dr. Parte_1 [...]
C.F. corrente a Giugliano in Provincia di Napoli Parte_2 C.F._1 alla Via San Francesco a Patria n. 208 P.IVA ed elettivamente P.IVA_1 domiciliato in Napoli alla Via Francesco Fracanzano n. 31 presso e nello Studio dell'Avv. Massimiliano Cubuzio C.F: (numero di telefax 081 C.F._2
– 5605287 PEC: dal quale è Email_1 rappresentata e difesa in virtù di mandato presente nell'allegato apposito Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di fax: 0815605287 o al seguente indirizzo di posta elettronica:
Email_1
Appellante
Contro
Controparte_1
Appellato -non costituito
OGGETTO .: appello avverso la sentenza n°297 /2024 pubblicata il 26 Gennaio 2024, comunicata dalla cancelleria in pari data, resa inter partes dal Tribunale di Napoli Nord – Sezione Lavoro - nel giudizio iscritto al n° di RG 10325/2021, e notificata in data 29 Gennaio 2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 cpc depositato presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ,in data 28.9.2021 esponeva: di Controparte_1 essere stato assunto in data 28.08.2013 dalla società (già Parte_1
con contratto di lavoro Controparte_2 subordinato full time a tempo indeterminato e con qualifica di operaio di VI livello CCNL Dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari;
di avere ricevuto una retribuzione inferiore a quella prevista per i mesi da settembre 2015 ad agosto 2020, per effetto della condotta datoriale violativa dell'art. 31 del citato CCNL che prevede un automatismo di progressione contrattuale con decorrenza biennale, in virtù del quale, se correttamente applicato, avrebbe maturato il diritto ad essere inquadrato nel V livello del CCNL a far data dall' 08.09.2015 e nel IV livello a far data dall' 08.09.2017; di avere richiesto formalmente alla Società di regolarizzare la sua posizione lavorativa, di corrispondergli le differenze retributive maturate con la ricostruzione del TFR;
che la datrice aveva riscontrato la richiesta comunicandogli di aver applicato una deroga alle disposizioni contrattuali da settembre 2015 ad agosto 2020 in forza dell' “accordo di prossimità” concluso il 28.03.2018 con le OO.SS e in vigore dal 01.04.2018, a giustificazione della doglianza espressa in ordine alla mancata applicazione dell'automatismo di progressione contrattuale con decorrenza biennale;
di avere contestato l'applicabilità a se' del citato “accordo” aziendale e per questo di aver richiesto invano il pagamento delle differenze retributive maturate e la ricostruzione della regolarizzazione della sua posizione contributiva e previdenziale. Tanto premesso chiedeva al Giudice del lavoro di accertare e dichiarare il suo diritto all'inquadramento nel livello 5° del CCNL di categoria dall' 08.09.2015 e nel livello 4° del CCNL di categoria dall' 08.09.2017, in applicazione dell'art. 31 del CCNL, con conseguente regolarizzazione della relativa posizione contributiva e previdenziale e, per l'effetto, di condannare la Società (già Parte_1
, al pagamento in suo favore Controparte_2 della somma complessiva di euro 11.990,20 a titolo di differenze retributive, ed euro 8.602,82 a titolo di rivalutazione del TFR, così come da conteggio che allegava o a quella maggiore o minore accertata in corso di causa, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da attribuirsi al procuratore costituito antistatario. Si costituiva la chiedendo il rigetto del ricorso. In Parte_1 particolare, la Società sosteneva che le somme reclamate non erano dovute avendo essa applicato l'“accordo di prossimità” concluso il 28.03.2018 con le OO.SS. derogativo delle disposizioni contrattuali da settembre 2015 ad agosto 2020. Produceva ed esibiva la corrispondenza intercorsa con il difensore del ricorrente a cui aveva comunicato che dal mese di Ottobre 2020 era stato applicato il livello contrattuale richiesto (IV) ragione per cui al lavoratore nulla era dovuto. Il Tribunale adito, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva per quanto di ragione il ricorso, condannando la società al pagamento della sola somma di euro 11.990,20 a titolo di differenze retributive;
essendo poi, il rapporto di lavoro ancora in corso non emetteva alcuna condanna al pagamento del TFR ma dichiarava il diritto del lavoratore ad ottenere la regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale e del relativo TFR , condannava , infine , la società resistente al pagamento delle spese di lite A fondamento del decisum il Tribunale riteneva che la Società, senza contestare né la debenza delle somme reclamate, né l'automatismo della progressione contrattuale prevista nel contratto collettivo, si fosse limitata ad affermare che il Cavaliere avesse rinunciato alle voci reclamate per effetto dell'”accordo di prossimità” del 2018; che invece nel citato “accordo di prossimità” non vi era alcun cenno alla “rinuncia alla retribuzione”; che il superiore livello di inquadramento (IV) era stato già autonomamente riconosciuto dalla società dall'ottobre 2020 e che questa non aveva contestato la quantificazione delle somme operata dal dipendente.
Avverso detta pronuncia ha interposto tempestivo gravame la società in epigrafe indicata in epigrafe con atto depositato presso l'intestata Corte in data 08/02/2024 affidato ad un unico motivo. L'appellante ha lamentato che il giudicante non aveva tenuto conto della documentazione allegata al ricorso introduttivo e segnatamente della corrispondenza intercorsa con il difensore del lavoratore a mezzo PEC del 12 ottobre 2020 e missiva del 16 febbraio 2021 con le quali, nel riscontrare le richieste di pagamento delle differenze retributive maturate e di regolarizzazione della posizione contributiva e del T.F.R. ex art. 31 del CCNL, aveva dato atto dell'avvenuto inquadramento del lavoratore nel livello superiore richiesto sin dal mese di Ottobre 2020 e, quindi, di non avere null'altro da corrispondergli per i titoli e le ragioni esposte , anche commisuratamente all'accordo di prossimità stipulato nel 2018 , nel quale la società doveva consentire il mantenimento dei livelli occupazionali preesistenti prevedendo reciproche rinunce . Ha quindi concluso, in riforma della impugnata sentenza, di rigettare le domande formulate in prime cure;
vinte le spese del doppio grado del giudizio con attribuzione.
Parte appellata non si costituiva in giudizio. Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Considerato che la parte appellante non ha depositato le note di trattazione scritta né per la prima udienza di discussione che veniva , quindi , rinviata ex art 348 cpc né per quella successiva, all'odierna udienza di discussione , la causa è stata riservata in decisione .
Trova applicazione nella presente controversia la disposizione di cui all'art. 348, 1° comma, c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso che l'appellante, pur costituito in giudizio, non comparisca né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione. La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale. La declaratoria di improcedibilità è possibile anche d'ufficio" perché il potere di sanzionare l'inerzia dell'appellante deve ritenersi sussistente anche a prescindere da eventuali richieste o eccezioni in tal senso dell'appellato: ciò in considerazione del quadro di una rigorosa accelerazione dell'attività processuale impressa dalla novella processuale del 1990 e dalla recente formulazione dell'art. 111 Cost. in tema di ragionevole durata del processo. Quanto alla forma del provvedimento da adottare si rileva che, poichè nel rito del lavoro " l'intera attività processuale si svolge in secondo grado davanti al Collegio, tutto questo procedimento viene unificato e l'improcedibilità accertata dal Giudice viene dichiarata con sentenza " (cfr. Cass. SU 5839/93 in motivazione). Nella specie poiché l'appellante non è comparso all'udienza fissata per la discussione, né a quella successiva cui la trattazione della causa è stata rinviata per la sua assenza, pur avendo avuto rituale comunicazione del rinvio, l'impugnazione dev'essere dichiarata improcedibile. Tale pronuncia precede ed assorbe ogni ulteriore valutazione.
Nulla per le spese del grado stante la mancata costituzione di parte appellata.
Infine ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) dichiara l'appello improcedibile;
2) nulla per le spese del grado.
3) -Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli lì 24.4.2025
Il cons. est. rel. Il Presidente Dr.ssa Rosa B. Cristofano dr.ssa Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Rosa B. Cristofano Consigliere rel.
3. dr.Francesca Romana Amarelli Consigliere
all'esito della trattazione scritta riunita in camera di consiglio all'udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. in data 24.4.2025 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 291/2024 R.G. sez. lavoro vertente
TRA
in persona del suo legale rappresentante Dr. Parte_1 [...]
C.F. corrente a Giugliano in Provincia di Napoli Parte_2 C.F._1 alla Via San Francesco a Patria n. 208 P.IVA ed elettivamente P.IVA_1 domiciliato in Napoli alla Via Francesco Fracanzano n. 31 presso e nello Studio dell'Avv. Massimiliano Cubuzio C.F: (numero di telefax 081 C.F._2
– 5605287 PEC: dal quale è Email_1 rappresentata e difesa in virtù di mandato presente nell'allegato apposito Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di fax: 0815605287 o al seguente indirizzo di posta elettronica:
Email_1
Appellante
Contro
Controparte_1
Appellato -non costituito
OGGETTO .: appello avverso la sentenza n°297 /2024 pubblicata il 26 Gennaio 2024, comunicata dalla cancelleria in pari data, resa inter partes dal Tribunale di Napoli Nord – Sezione Lavoro - nel giudizio iscritto al n° di RG 10325/2021, e notificata in data 29 Gennaio 2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 cpc depositato presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ,in data 28.9.2021 esponeva: di Controparte_1 essere stato assunto in data 28.08.2013 dalla società (già Parte_1
con contratto di lavoro Controparte_2 subordinato full time a tempo indeterminato e con qualifica di operaio di VI livello CCNL Dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari;
di avere ricevuto una retribuzione inferiore a quella prevista per i mesi da settembre 2015 ad agosto 2020, per effetto della condotta datoriale violativa dell'art. 31 del citato CCNL che prevede un automatismo di progressione contrattuale con decorrenza biennale, in virtù del quale, se correttamente applicato, avrebbe maturato il diritto ad essere inquadrato nel V livello del CCNL a far data dall' 08.09.2015 e nel IV livello a far data dall' 08.09.2017; di avere richiesto formalmente alla Società di regolarizzare la sua posizione lavorativa, di corrispondergli le differenze retributive maturate con la ricostruzione del TFR;
che la datrice aveva riscontrato la richiesta comunicandogli di aver applicato una deroga alle disposizioni contrattuali da settembre 2015 ad agosto 2020 in forza dell' “accordo di prossimità” concluso il 28.03.2018 con le OO.SS e in vigore dal 01.04.2018, a giustificazione della doglianza espressa in ordine alla mancata applicazione dell'automatismo di progressione contrattuale con decorrenza biennale;
di avere contestato l'applicabilità a se' del citato “accordo” aziendale e per questo di aver richiesto invano il pagamento delle differenze retributive maturate e la ricostruzione della regolarizzazione della sua posizione contributiva e previdenziale. Tanto premesso chiedeva al Giudice del lavoro di accertare e dichiarare il suo diritto all'inquadramento nel livello 5° del CCNL di categoria dall' 08.09.2015 e nel livello 4° del CCNL di categoria dall' 08.09.2017, in applicazione dell'art. 31 del CCNL, con conseguente regolarizzazione della relativa posizione contributiva e previdenziale e, per l'effetto, di condannare la Società (già Parte_1
, al pagamento in suo favore Controparte_2 della somma complessiva di euro 11.990,20 a titolo di differenze retributive, ed euro 8.602,82 a titolo di rivalutazione del TFR, così come da conteggio che allegava o a quella maggiore o minore accertata in corso di causa, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da attribuirsi al procuratore costituito antistatario. Si costituiva la chiedendo il rigetto del ricorso. In Parte_1 particolare, la Società sosteneva che le somme reclamate non erano dovute avendo essa applicato l'“accordo di prossimità” concluso il 28.03.2018 con le OO.SS. derogativo delle disposizioni contrattuali da settembre 2015 ad agosto 2020. Produceva ed esibiva la corrispondenza intercorsa con il difensore del ricorrente a cui aveva comunicato che dal mese di Ottobre 2020 era stato applicato il livello contrattuale richiesto (IV) ragione per cui al lavoratore nulla era dovuto. Il Tribunale adito, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva per quanto di ragione il ricorso, condannando la società al pagamento della sola somma di euro 11.990,20 a titolo di differenze retributive;
essendo poi, il rapporto di lavoro ancora in corso non emetteva alcuna condanna al pagamento del TFR ma dichiarava il diritto del lavoratore ad ottenere la regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale e del relativo TFR , condannava , infine , la società resistente al pagamento delle spese di lite A fondamento del decisum il Tribunale riteneva che la Società, senza contestare né la debenza delle somme reclamate, né l'automatismo della progressione contrattuale prevista nel contratto collettivo, si fosse limitata ad affermare che il Cavaliere avesse rinunciato alle voci reclamate per effetto dell'”accordo di prossimità” del 2018; che invece nel citato “accordo di prossimità” non vi era alcun cenno alla “rinuncia alla retribuzione”; che il superiore livello di inquadramento (IV) era stato già autonomamente riconosciuto dalla società dall'ottobre 2020 e che questa non aveva contestato la quantificazione delle somme operata dal dipendente.
Avverso detta pronuncia ha interposto tempestivo gravame la società in epigrafe indicata in epigrafe con atto depositato presso l'intestata Corte in data 08/02/2024 affidato ad un unico motivo. L'appellante ha lamentato che il giudicante non aveva tenuto conto della documentazione allegata al ricorso introduttivo e segnatamente della corrispondenza intercorsa con il difensore del lavoratore a mezzo PEC del 12 ottobre 2020 e missiva del 16 febbraio 2021 con le quali, nel riscontrare le richieste di pagamento delle differenze retributive maturate e di regolarizzazione della posizione contributiva e del T.F.R. ex art. 31 del CCNL, aveva dato atto dell'avvenuto inquadramento del lavoratore nel livello superiore richiesto sin dal mese di Ottobre 2020 e, quindi, di non avere null'altro da corrispondergli per i titoli e le ragioni esposte , anche commisuratamente all'accordo di prossimità stipulato nel 2018 , nel quale la società doveva consentire il mantenimento dei livelli occupazionali preesistenti prevedendo reciproche rinunce . Ha quindi concluso, in riforma della impugnata sentenza, di rigettare le domande formulate in prime cure;
vinte le spese del doppio grado del giudizio con attribuzione.
Parte appellata non si costituiva in giudizio. Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Considerato che la parte appellante non ha depositato le note di trattazione scritta né per la prima udienza di discussione che veniva , quindi , rinviata ex art 348 cpc né per quella successiva, all'odierna udienza di discussione , la causa è stata riservata in decisione .
Trova applicazione nella presente controversia la disposizione di cui all'art. 348, 1° comma, c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso che l'appellante, pur costituito in giudizio, non comparisca né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione. La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale. La declaratoria di improcedibilità è possibile anche d'ufficio" perché il potere di sanzionare l'inerzia dell'appellante deve ritenersi sussistente anche a prescindere da eventuali richieste o eccezioni in tal senso dell'appellato: ciò in considerazione del quadro di una rigorosa accelerazione dell'attività processuale impressa dalla novella processuale del 1990 e dalla recente formulazione dell'art. 111 Cost. in tema di ragionevole durata del processo. Quanto alla forma del provvedimento da adottare si rileva che, poichè nel rito del lavoro " l'intera attività processuale si svolge in secondo grado davanti al Collegio, tutto questo procedimento viene unificato e l'improcedibilità accertata dal Giudice viene dichiarata con sentenza " (cfr. Cass. SU 5839/93 in motivazione). Nella specie poiché l'appellante non è comparso all'udienza fissata per la discussione, né a quella successiva cui la trattazione della causa è stata rinviata per la sua assenza, pur avendo avuto rituale comunicazione del rinvio, l'impugnazione dev'essere dichiarata improcedibile. Tale pronuncia precede ed assorbe ogni ulteriore valutazione.
Nulla per le spese del grado stante la mancata costituzione di parte appellata.
Infine ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) dichiara l'appello improcedibile;
2) nulla per le spese del grado.
3) -Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli lì 24.4.2025
Il cons. est. rel. Il Presidente Dr.ssa Rosa B. Cristofano dr.ssa Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.