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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/11/2025, n. 3216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3216 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 927/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marianna Galioto Presidente dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. R.G. 927/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata a Milano, in Corso di Porta Vittoria, n. 28, presso lo studio dell'avv.
CR IP, rappresentata e difesa dall'avv. Leopoldo Conti (C.F. ; C.F._1
EC , che la rappresenta e difende come da procura in Email_1 atti.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e P.I. ), in persona del legale NToparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a Lecco, in via Roma, n. 28, presso lo pagina 1 di 20 studio dell'avv. Marco Riva (C.F. ; EC: C.F._2
, che la rappresenta e la difende, come da procura in atti. Email_2
APPELLATA
E CON
FALLIMENTO BI.PI.EFFE NToparte_2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: Email_3
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per Parte_1
Piaccia alla Corte d'Appello, contraris reiectis, in accoglimento del presente appello, riformare integralmente la impugnata sentenza n° 1747/2024, pubblicata dal Tribunale di Milano in data
16/2/2024, a definizione del Giudizio di cui a RG 17879/2022, notificata in data 19/2/2024, con accoglimento delle conclusioni già formulate nel primo grado dall'odierna appellante e che qui di seguito si ripropongono insistendovi:
In via principale:
Respingere integralmente le domande formulate nel primo grado da NToparte_1 siccome infondate in fatto e diritto.
In stretto subordine:
In denegata eventualità di accoglimento della domanda di risoluzione del contratto, dichiarare l'esclusiva titolarità, in capo a del credito restitutorio di cui al punto b – ii) Parte_1 delle conclusioni specifiche in citazione, e condannare parte attrice al relativo pagamento, oltre rivalutazione e interessi sulle somme rivalutate, in favore della Banca esponente
In via riconvenzionale, principale:
Condannare al pagamento, in favore di in NToparte_1 Parte_1
Co qualità di cessionaria dei crediti di della somma di Euro 1.850.304,93, CP_4
Co corrispondente alla sommatoria degli importi delle fatture I nn° 79, 85, 94 del 2021 CP_4
e 19 del 2022, nonché delle ulteriori somme che risulteranno dovute in esito a forniture e lavori eseguiti ma non contabilizzati, ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta per tali titoli a seguito di istruttoria, oltre interessi ex D.lgs. 231/02 dal dovuto al saldo effettivo.
In via riconvenzionale subordinata:
pagina 2 di 20 1) Previamente accertata e dichiarata la non conformità a buona fede, del comportamento tenuto da condannare quest'ultima al risarcimento del danno occorso, NToparte_1
Con pari alla misura delle anticipazioni erogate da a a seguito dei Parte_1 CP_4 riconoscimenti rilasciati dalla debitrice ceduta con riferimento alle fatture 79 e 85, e così euro
1.234.649,92 o quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia.
2) Previamente accertato l'indebito arricchimento di in esito alle forniture e lavori CP_1
NT eseguiti da condannare alla relativa rifusione in favore della cessionaria. CP_1
3) Oltre rivalutazione e interessi sulle somme dovute per i titoli di cui sopra sub. 1 e 2.
In via istruttoria:
Si insta per l'ammissione della prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1) Vero è che, presa visione del riconoscimento relativo alla fattura n° 79/2021 (doc. 52 del Pt_ Con fascicolo da rammostrarsi al teste), ho erogato in favore di i bonifici di CP_4
Pt_ Pt_ cui ai documenti 44 e 45 del fascicolo (doc- 44-45 del fascicolo da rammostrarsi al teste)
2) Vero è che, presa visione del riconoscimento relativo alla fattura n° 85/2021 (doc. 53 del Pt_ Con fascicolo da rammostrarsi al teste) ho erogato in favore di i bonifici di cui ai CP_4
Pt_ documenti 46,47 e 48 del fascicolo (doc da rammostrarsi al teste), il primo anche a saldo dell'anticipazione della fattura n° 79/2021.
Con i testi indicati in memoria a prova diretta nel primo grado. Respingersi, in ogni caso, tutte le domande, nel merito ed in via istruttoria, formulate da parte appellata. Con vittoria si spese e compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio
Per NToparte_1
Voglia la Corte d'Appello adita, ogni contraria domanda e istanza respinta:
− in via processuale: dichiarare inammissibile l'avverso appello;
− nel merito e in principalità: previa ogni opportuna declaratoria, anche, in via principale ovvero incidentale, in ordine all'intervenuta risoluzione ex art. 1456 cc., ovvero alla risoluzione ex art. 1453 cc. del contratto 11.11.2020, nonché in ordine alla esclusiva titolarità in capo al
. del credito restitutorio derivanti dalla risoluzione del contratto, rigettare NToparte_6
l'avverso appello in ogni domanda in cui si articola e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
pagina 3 di 20 − in via subordinata: in caso di ritenuta titolarità in capo a del credito restitutorio Parte_1 derivante dalla risoluzione del contratto:
• accertare lo stesso tenendo conto delle difettosità riscontrate e indicate in citazione, nonché dei pagamenti effettuati da fino alla data della risoluzione, per € 1.323.582,08; CP_1
• previa ogni opportuna declaratoria, operare la compensazione, sino a concorrenza, tra il credito come sopra determinato e il credito di per risarcimento dei danni derivanti CP_1 dall'inadempimento del contraente ., nella misura di € 1.922.140,25 o in quella CP_6 diversa misura, anche maggiore, che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto;
• per l'effetto, accertare l'estinzione, in tutto o in parte, del credito restitutorio. In ogni caso, con vittoria delle spese di giudizio.
− in via istruttoria: ammettere, in quanto occorra:
• prova diretta per testi sui seguenti capitoli:
1. Vero che tra la seconda metà di dicembre 2021 e la prima metà di gennaio 2022 : CP_1 ebbe notizia prima da e poi da subcontraenti di . per la CP_7 Pt_2 CP_6 realizzazione delle facciate degli edifici del complesso “Segreen”, che si era resa CP_6 inadempiente quanto ai pagamenti loro dovuti per le prestazioni svolte in tale cantiere;
verificò NT che le consegne del materiale Alucobond, che acquistava direttamente dal produttore, presso il cantiere “Segreen” si erano interrotte;
2. Vero che nella seconda metà di gennaio 2022 contattò vari altri subcontraenti di CP_1
. impiegati nel cantiere del complesso “Segreen”, apprendendo così che CP_6
l'esposizione debitoria complessiva di nei confronti di tali subcontraenti ammontava CP_6
a circa 2,5 milioni di euro e che gli stessi avevano sospeso l'adempimento dei contratti stipulati con . relativamente a tale cantiere;
CP_6
3. Vero che in data 26.1.2022 , in esito a un sopralluogo effettuato nel cantiere del CP_1 complesso “Segreen”, verificò che sul posto: non era presente né personale di , né CP_6 personale dei posatori incaricati da , così che nessuna attività relativa alla CP_6 realizzazione delle facciate era in corso;
in loco mancavano i materiali necessari per la realizzazione delle facciate (vetri, pannelli Alucobond, staffe di ancoraggio, materiale isolante, ecc.);
pagina 4 di 20 4. Vero che nei giorni 15, 17 e 18 febbraio 2022 per e Testimone_1 CP_1 [...]
e per eseguirono congiuntamente un sopralluogo CP_8 Testimone_2 CP_6 presso il cantiere del complesso “Segreen”; e vero che in tale occasione si constatò che lo stato di avanzamento dei lavori alla data del 28.1.2022 era quello rappresentato nel documento che ivi si rammostra (doc. 19 bis); si indicano quali testi: Via Giorgio La Pira 10/a, MO (BG) e Testimone_3 [...]
c/o sui capitoli da 1 a 3; c/o sul cap. 4; Tes_4 NToparte_1 Testimone_1 CP_1
• prova contraria sui capitoli 8), 9), 17), 20, 25) del , ove a loro volta ammessi, CP_6 indicandosi quali testi e già indicati a prova diretta. Testimone_3 Testimone_4
IN FATTO E IN DIRITTO
ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale di Milano n. 1747/2024 Parte_1 pubbl. il 16.02.2024, con la quale il Tribunale, in relazione ad una controversia avente ad oggetto un contratto di subappalto intercorso tra l'attrice e la NToparte_1 convenuta (subappaltatrice, poi fallita in corso di causa) nonchè NToparte_9
i crediti, relativi a detto contratto, da questa ceduti alla convenuta in base ad Parte_1 un contratto di factoring:
i) ha dichiarato improcedibile la domanda di risoluzione del contratto proposta dall'attrice nei confronti del convenuto NToparte_1 NToparte_10
(in quanto strumentale alle conseguenti domande di restituzione, divenute improcedibili a seguito dell'intervenuto fallimento di ); CP_9
ii) ha accolto la domanda attrice di accertamento negativo del credito vantato dalla cessionaria e, conseguentemente, ha ritenuto infondata la domanda Parte_1 riconvenzionale proposta da diretta al riconoscimento del credito ad essa Parte_1 ceduto nella misura di € 1.850.304,93, nonché la domanda riconvenzionale subordinata di risarcimento del danno, proposta dalla medesima convenuta per l'importo di euro Parte_1
1.234.649,92 nei confronti dell'attrice NToparte_1
iii) ha condannato la parte attrice a rifondere le spese di lite al NToparte_10
e la convenuta a rifondere le spese all'attrice
[...] Parte_1 NToparte_1
[...]
pagina 5 di 20 Vicende processuali
1) Con atto di citazione regolarmente notificato l'attrice (di seguito NToparte_1 anche solo “ ”) conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, CP_1 NToparte_11
e esponendo quando segue:
[...] Parte_1
- che, con il contratto datato 11.11.2020, aveva subappaltato a (di seguito CP_1 CP_6
NT anche solo “ ) i lavori di realizzazione delle “facciate continue con tamponamenti in vetro
e pannelli in composito e facciate ventilate con tamponamento in composito” degli edifici da realizzare, su commissione di nel complesso immobiliare in NToparte_12
Segrate, Via Rivoltana 13/Via San Bovio 1-3, per il corrispettivo di € 4.062.424,54 oltre IVA;
- che il contratto prevedeva la facoltà di di risolvere il contratto, “ai sensi dell'art. CP_1
1456 c.c. qualora a carico del RN [rectius, Appaltatore] sia intervenuto stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo e di qualsiasi altra situazione equivalente” (art. 17.6.i) ovvero “quando, per negligenza del RN
[rectius, Appaltatore] o per inadempimento degli obblighi ed alle condizioni stipulate,
l'avanzamento dei lavori non sia tale da assicurare il compimento nel termine prefissato dal programma ovvero la buona riuscita dell'opera” (art. 17.6.v); NT
- che, contestualmente a tale stipulazione contrattuale, aveva ceduto a Parte_1
l'intero credito relativo al corrispettivo del contratto;
NT
- che, pertanto, operativamente, la cessionaria anticipava a l'importo dei SAL che man mano maturavano, notificando l'avvenuta cessione a , con riferimento ai singoli CP_1 importi anticipati, cosicché provvedeva al relativo pagamento alla cessionaria;
CP_1
NT
- che , dopo aver richiamato più volte (che non rispettava la tempistica dei CP_1 lavori) e dopo aver avuto notizia che questa non adempiva regolarmente ai pagamenti dovuti nei confronti dei suoi subcontraenti, aveva sospeso ogni ulteriore pagamento e il 19.1.2022 NT aveva richiesto a un cronoprogramma (da inviarsi entro il 25.1.2022) con l'indicazione della data di ultimazione dei lavori (che non avrebbe potuto essere successiva al 20.2.2022) e con gli obiettivi intermedi settimanali;
- che, , dopo aver constatato l'assenza di comunicazione entro i termini, aver CP_1
NT ricevuto per conoscenza le messe in mora inviate dai posatori impiegati da nel cantiere,
pagina 6 di 20 NT aver avuto notizia che aveva accumulato nei confronti dei vari subcontraenti debiti superiori complessivamente a 2,5 milioni di euro ed aver rilevato l'assenza di personale e del NT materiale necessario alla prosecuzione dei lavori, in data 28.1.2022 aveva comunicato a ed alla cessionaria la risoluzione del contratto;
Parte_1
NT
- che era stata posta in liquidazione in data 7.4.2022 ed aveva fatto ricorso ad una procedura concorsuale;
NT
- che aveva eseguito lavori per il 70% circa del totale e che parte di quanto realizzato era affetta da vizi e difetti, valorizzabili in € 751.050,00;
- che aveva pagato corrispettivi per complessivi € 1.323.582,08 oltre IVA (e così, in CP_1 totale, € 1.614.770,13); NT
- che aveva comunicato che il suo credito per fatture emesse da e cedute Parte_1 ammontava a € 1.309.383,91 oltre IVA (e così, in totale € 1.597.448,38) ed aveva diffidato al pagamento di quanto scaduto, pari a € 712.253,78; CP_1
- che aveva contestato tale pretesa. CP_1
L'attrice , sulla base di tali allegazioni, chiedeva: CP_1
a. l'accertamento dell'intervenuta risoluzione ex art. 1456 c.c., ovvero, in subordine, la NT declaratoria di risoluzione ex art. 1453 c.c. del contratto intercorso con per inadempimento di quest'ultima;
b. l''accertamento dell'inesistenza di crediti vantati da , quale cessionaria del credito Parte_1
NT di a titolo di corrispettivo del risolto contratto;
NT c. l'accertamento della responsabilità risarcitoria di per i danni conseguenti al suo inadempimento;
d. la compensazione, fino a concorrenza delle rispettive poste di dare/avere, e la condanna di NT al pagamento della differenza a credito di . CP_1
2) Si costituiva in giudizio la convenuta la quale, contestando gli assunti di parte Parte_1 attrice, chiedeva il rigetto delle domande attoree.
La parte convenuta esponeva, in punto di fatto, quanto segue: NT
- che essa aveva stipulato, in data 13.05.2021, un contratto di factoring con preordinato alla disciplina della cessione dei crediti che sarebbero sorti dall'esercizio dell'attività di impresa della cedente;
pagina 7 di 20 NT
- che aveva proposto alla banca la cessione dei crediti insorti ed insorgenti nei confronti di per i titoli di cui ad un “contratto di fornitura con posa accessoria” stipulato tra CP_1 quelle parti ed in corso di esecuzione;
- che Il rapporto, così instaurato, “è proseguito, a cadenza mensile, così come previsto dal contratto – in concomitanza con l'esecuzione delle forniture, emetteva i CP_1 corrispondenti SAL e certificati di pagamento, autorizzando l'emissione della fattura, di conseguenza, emetteva la fattura, dandone contezza alla banca cessionaria, la CP_13 quale trasmetteva alla debitrice ceduta, unitamente a copia della fattura, il modulo
“Riconoscimento” in bianco, nella parte relativa alle firme, recante gli estremi della fattura
(data di emissione, importo, data di scadenza); la debitrice ceduta provvedeva a sottoscrivere il modulo ed a ritrasmetterlo alla banca, la quale, infine, presone atto, erogava in favore della cedente le corrispondenti anticipazioni”.
- che, con le modalità sopra descritte, erano state cedute, notificate e riconosciute le fatture nn° 45, 55, 57, 69, 76, del complessivo importo di euro 1.567.890,29, nonché le ulteriori nn.
79 e 85 del complessivo importo di euro 1.285.210,42;
- che, tuttavia, la debitrice ceduta aveva provveduto al pagamento della somma di euro
1.567.890,29, corrispondente alla sommatoria degli importi delle fatture nn° 45, 55, 57, 69 e
76, lasciando impagate la fattura n° 79 del 31.10.2021 per euro 712.253,78, emessa a seguito dell'approvazione del SAL n° 7 del 31.10.2021 e corrispondente certificato di pagamento (credito riconosciuto in data 11 novembre 2021), e la fattura n° 85 del 30.11.2021, per euro 572.956,64, emessa a seguito dell'approvazione del SAL n° 8 del 30.11.2021, e corrispondente certificato di pagamento (credito riconosciuto in data 16 dicembre 2021;
- che, a fronte dei crediti riconosciuti e rimasti impagati, la banca aveva erogato la complessiva somma di euro 1.234.649,92.
In particolare, la convenuta deduceva: NT
- che il contratto intercorso tra parte attrice e aveva natura di contratto misto con prevalenza degli aspetti di vendita piuttosto che di opera;
- che la società attrice aveva incondizionatamente riconosciuto l'esistenza, liquidità ed esigibilità dei crediti di cui alle fatture nn° 79 e 85 del 2021, sottoscrivendo ed inviando alla banca apposite dichiarazioni di espresso riconoscimento;
pagina 8 di 20 - che, inoltre, erano stati ad essa ceduti ulteriori crediti, di cui alle fatture n° 94 del 2021, per euro 312.237,96 e n° 19 del 2022, per euro 252.856,55, ancorché i corrispondenti crediti non avevano formato oggetto di specifico riconoscimento da parte di . CP_1
La convenuta , sulla base di tali allegazioni, chiedeva di rigettare le domande Parte_1 attoree e, in via riconvenzionale, di condannare la parte attrice al pagamento, in favore di NT essa convenuta, in qualità di cessionaria dei crediti di della somma di euro NT 1.850.304,93, corrispondente alla sommatoria degli importi delle fatture nn° 79, 85, 94 del 2021 e 19 del 2022, nonché delle ulteriori somme che fossero risultate dovute in esito a forniture e lavori eseguiti ma non contabilizzati, oltre accessori;
in via riconvenzionale e subordinata, di accertare e dichiarare la non conformità a buona fede, del comportamento tenuto da , con conseguente condanna di quest'ultima al risarcimento del danno CP_1
NT occorso (pari alla misura delle anticipazioni già erogate da a a seguito Parte_1 dei riconoscimenti rilasciati dalla debitrice ceduta con riferimento alle fatture 79 e 85, e così per l'importo di euro 1.234.649,92), nonché all'indennizzo dovuto per indebito arricchimento.
3) Con ordinanza del 19.10.2022, il giudice di primo grado dichiarava l'interruzione del processo, avendo rilevato il fallimento della convenuta non costituita NToparte_14
(con sent. del Tribunale di Reggio Emila n. 34/2022).
[...]
4) Con ricorso in riassunzione depositato in data 10.11.2022, provvedeva a CP_1 riassumere il giudizio nei confronti della convenuta e del Parte_1 NToparte_15
.
[...]
Parte attrice in riassunzione, rimodulano le proprie domande, chiedeva, quindi:
- di accertare la risoluzione ex art. 1456 c.c., ovvero, in subordine, di dichiarare la risoluzione ex art. 1453 c.c. del contratto inter partes datato 11.11.2020 per inadempimento di CP_11
e per l'effetto, di accertare e dichiarare che nessuna somma era dovuta a
[...] Parte_1
quale cessionaria del credito di per corrispettivo del risolto contratto: sul
[...] NToparte_11 punto, precisava di riservare le pretese risarcitorie e restitutorie conseguenti alla risoluzione del contratto in sede di procedimento speciale ex art. 93 ss. L.F.;
- di rigettare le domande riconvenzionali svolte da . Parte_1
5) Si costituiva nel giudizio riassunto la convenuta contestando le doglianze Parte_1 attoree e reiterando le domande riconvenzionali già proposte.
pagina 9 di 20 6) Si costituiva, altresì, il eccependo l'improcedibilità e/o NToparte_16
l'inammissibilità della domanda di risoluzione formulata dall'attrice in riassunzione, per il fatto che la relativa cognizione doveva appartenere alla competenza del Giudice Fallimentare ex art. 24 l. fall;
in via subordinata, per il caso di mancato accoglimento dell'eccezione formulata in via principale, chiedeva il rigetto della domanda di risoluzione contrattuale.
7) Il Tribunale di Milano, con la sentenza impugnata in questa sede, da un lato, ha dichiarato
“improcedibili le domande rivolte contro il convenuto NToparte_17
”; da un altro lato, in accoglimento della domanda attrice, ha dichiarato “che
[...]
l'attore nulla deve al convenuto in adempimento di crediti sorti dal contratto Parte_1 di subappalto dell'11 novembre 2020 (doc. 1 attore) e a lui ceduti”.
Il Tribunale, in particolare, dopo aver rilevato l'improcedibilità della domanda di risoluzione per inadempimento del contratto per essere la stessa “chiaramente strumentale alle conseguenti domande di restituzione del corrispettivo e di risarcimento del danno, così come formulate nella citazione”, quanto alle domande della convenuta : Parte_1
- ha, anzitutto, ritenuto che il contratto tra e dovesse essere qualificato CP_1 CP_9 come subappalto d'opera e non quale vendita;
- ha rilevato che, a fronte dell'allegazione, svolta da parte di , del grave CP_1 inadempimento della subappaltatrice e della risoluzione di diritto del contratto, spettava al convenuto , “cessionario di taluni crediti fatturati per acconti, dare prova del diritto al Parte_1 corrispettivo” e, quindi, “dare prova del corretto adempimento del proprio dante causa e della insussistenza delle invocate ragioni di risoluzione”;
- ha, quindi, ritenuto che non avesse assolto all'onere probatorio, non potendo Parte_1 giovare a tal fine “le dichiarazioni espresse dall'attore nelle lettere di accettazione della cessione del credito relativo alle fatture emesse: difatti, lungi dall'essere qualificabile come una mera eccezione d'inadempimento, l'eccezione attinente l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto mina in radice la fonte dell'obbligazione pecuniaria azionata”;
- ha, inoltre, richiamato che, nel caso, “all'originario credito per acconti di corrispettivo, di fonte convenzionale, si sostituisce dunque un credito lato sensu restitutorio, di fonte legale, che presuppone sia la corretta valorizzazione delle ragioni di danno in favore dell'appaltatore- subcommittente, sia l'accertamento del fatto che egli si sia giovato della parte di opera compiuta”;
pagina 10 di 20 - ha ritenuto, al riguardo, che non risultava che il contratto di cessione dei crediti d'impresa avesse ad oggetto anche crediti di natura indennitaria e fonte legale, quali quelli restitutori di cui si trattava;
- ha, infine, ritenuto che fossero del tutto infondate le domande riconvenzionali subordinate della convenuta in quanto non era ravvisabile alcuna condotta contraria a Parte_1 buona fede dell'attore (il quale si era limitato a dare atto dell'esistenza dei presupposti per l'emissione delle fatture che rappresentano il credito ceduto e, successivamente, si era avvalso della clausola risolutiva espressa) né si riscontrava alcun indebito arricchimento
(posto che i rapporti dare avere fra appaltatore e subappaltatore erano del tutto incerti, dovendo essere esaminate dall'autorità giudiziaria competente le pretese restitutorie e risarcitorie prospettate contro il . CP_6
8) Avverso tale sentenza ha proposto appello la quale ha chiesto la riforma Parte_1 della sentenza impugnata sulla base di tre motivi di impugnazione, così rubricati:
1° motivo: “Violazione degli Artt. 116 cpc, 1453, 1455 e 1456 – 1655 ss cod. civ.”;
2° motivo: “Sull'asserita estraneità della Banca rispetto al credito restitutorio – Erronea lettura del contratto di factoring tra e - violazione dell'Art. 116 cpc e degli Parte_1 CP_11
Artt. 1362 ss cc.”;
3° motivo: “Sulla reiezione delle domande riconvenzionali subordinate - erronea valutazione delle prove con riferimento ai documenti “Riconoscimenti” agli atti del giudizio – violazione dell'Art. 116 cpc – Mancato rilievo della violazione del canone di buona fede da parte di
. NToparte_1
9) Si è costituita in giudizio l'appellata chiedendo, in via preliminare, NToparte_1 di dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, di rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto.
Ha chiesto, altresì, in via subordinata, nel caso del riconoscimento del credito restitutorio in capo a , di tenere conto delle “difettosità riscontrate e indicate in citazione”, nonché Parte_1
“dei pagamenti effettuati da fino alla data della risoluzione, per € 1.323.582,08; CP_1 nonché di operare la compensazione, sino a concorrenza, tra il credito riconosciuto alla controparte e il credito di per risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento CP_1 del contraente ., nella misura di € 1.922.140,25 o in quella diversa misura, anche CP_6
pagina 11 di 20 maggiore, che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto e per l'effetto, di accertare l'estinzione, in tutto o in parte, del credito restitutorio”.
10) All'udienza del 18/09/2024, il Consigliere Istruttore ha dichiarato la contumacia di
, non costituitosi in giudizio. NToparte_10
11) All'udienza del 22.10.2025, la causa, sulle conclusioni delle parti, in epigrafe riportate, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Motivi della decisione
12) Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per carenza dei requisiti prescritti dall'art. 342 c.p.c., eccezione sollevata dalla parte appellata
[...] sul rilievo che “l'appellante non avrebbe (n.d.r.) individuato con la necessaria NToparte_1 chiarezza e specificità le questioni e i punti contestati della decisione impugnata”.
Tale eccezione deve essere disattesa.
Al riguardo, va richiamato che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, alla quale questo Collegio intende aderire, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (ex multis, Cass. civ. n.
7675/2019; Cass. civ. n. 13535/2018; Cass. civ. SS.UU. 27199/2017).
La nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c., intervenuta con il D. Lgs. n. 149/2022 (c.d.
“Riforma Cartabia”), applicabile ratione temporis all'appello in esame, non pare comportare una significativa novità dei principi giurisprudenziali appena richiamati in ordine alla specificità dei motivi d'appello.
pagina 12 di 20 Ebbene, nell'atto di appello proposto risultano essere state individuate in modo sufficientemente chiaro le statuizioni contestate della sentenza impugnata così come risultano essere state esposte le argomentazioni a contrasto delle valutazioni del primo giudice ed a sostegno delle richieste di riforma della decisione del Tribunale.
Quanto al merito, ad avviso della Corte l'appello è infondato e va rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata, per i motivi di seguito esposti.
13) Con il primo motivo di appello, la parte appellante ha censurato la sentenza Parte_1 di primo grado per erronea interpretazione del contratto e per erronea valutazione delle prove, non avendo il giudice di primo grado indagato né sull'importanza dell'inadempimento allegato da parte attrice, né sulla rilevanza del termine che si sarebbe dovuto ritenere essenziale ai sensi dell'art. 1457 c.c.
In particolare, la parte appellante si è lamentata del fatto che il primo giudice ha ritenuto sussistenti i presupposti per la risoluzione del contratto, peraltro qualificando il contratto – denominato “di fornitura - con posa accessoria” – in termini di appalto: secondo la parte appellante, invece, nel contratto de quo dovrebbe ritenersi prevalente l'elemento della vendita, consistendo la posa in opera in una prestazione meramente accessoria e strumentale, ossia “nel mero montaggio dei beni oggetto di fornitura, senza che i beni in parola si trasformino in cosa diversa”.
13.1) Tale motivo è infondato.
Va, anzitutto, condivisa la valutazione con cui il giudice di primo grado ha ritenuto che il NT contratto “di fornitura - con posa accessoria” stipulato tra e debba essere CP_1 qualificato come subappalto d'opera, dovendosi ritenere l'elemento dell'opus prevalente rispetto a quello della fornitura, posto che “al subappaltatore fu affidato l'incarico di costruire le facciate in alluminio di numerosi edifici, per cui l'opera di costruzione della parte di immobile riveste importanza preponderante rispetto alla mera fornitura dei materiali necessari” (pag. 4 sentenza impugnata); che, inoltre, quand'anche, nell'economia del rapporto, il valore dei beni dovesse essere superiore alla messa in opera, si dovrebbe comunque rilevare che le forniture senza l'attività realizzativa della posa in opera non avrebbero alcuna utilità; che, peraltro, trattandosi di fornitura e posa in opera di facciate in alluminio da costruirsi “su progetto”, pare prevalente, da un punto di vista funzionale, l'attività di realizzazione rispetto a quella di fornitura dei materiali.
pagina 13 di 20 Va, quindi, richiamato che, come chiarito dal giudice di primo grado, trattandosi di un contratto di appalto, solo all'esito del compimento dell'opera, che, nel caso è pacificamente rimasta incompiuta (in quanto sarebbero stati eseguiti i lavori pari a circa il 70 % del totale), si sarebbe potuta effettuare la contabilità finale dei lavori, sì da potersi poi definire i rapporti di dare e avere delle parti: sul punto, è stato correttamente rilevato, nella sentenza impugnata, che “trattandosi di contratto di subappalto, il mero pagamento di acconti per stati di avanzamento lavori costituisce infatti una mera contabilizzazione provvisoria della quantità di opera via via compiuta, strumentale alla deroga a quanto previsto dall'art. 1665, ultimo comma, c.c.”.
In relazione alla vicenda di esecuzione del contratto di subappalto in questione si contrappongono, quindi, da un lato, la pretesa di pagamento del corrispettivo vantata dalla NT cessionaria con riferimento ai crediti ceduti dalla subappaltatrice da un altro Parte_1 lato, la pretesa risarcitoria e/o restitutoria vantata dalla committente appaltatrice in CP_1 conseguenza dell'allegata risoluzione del contratto per inadempimento della subappaltatrice predetta.
Sotto questo profilo, trattandosi di questione idonea a paralizzare la pretesa di adempimento azionata dall'odierna appellante , va detto che questa, come rilevato dal giudice di Parte_1 primo grado, non ha sufficientemente contrastato l'allegazione di inadempimento della NT controparte, non avendo in alcun modo dimostrato l'adempimento della subappaltatrice
Al riguardo, va, piuttosto, rilevato che, dalla documentazione e dalle allegazioni in atti, risulta pacificamente provato il contrario, ove si consideri che, nel mese di gennaio 2022, era NT emerso in modo inequivocabile il grave ritardo della subappaltatrice nell'esecuzione dei lavori, essendosi questa rivelata incapace di rispettare i termini contrattuali e di fornire indicazioni sull'ultimazione dei lavori;
che, inoltre, nel medesimo periodo aveva CP_1
NT ricevuto (il 25 e 26 gennaio 2022) diverse lettere inviate dai legali dei subfornitori di che lamentavano mancati pagamenti da parte di questa per complessivi euro 1.480.000,00 (docc.
10, 11, 42, 43, 44, 45, 46 e 47); che, pertanto, ragionevolmente, , in tale situazione, CP_1 ebbe a sospendere i pagamenti e ad invocare la risoluzione contrattuale.
In tale contesto, in relazione al quale era stata invocata la risoluzione contrattuale ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c. nonché in base alla clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., va condivisa la valutazione svolta dal Tribunale, secondo cui “a fronte dell'eccezione attinente
pagina 14 di 20 la risoluzione di diritto del contratto (eccezione che si fonda sul pacifico grave ritardo nel compimento dell'opera e sulla disposizione di cui alla clausola n. 17.6.v del contratto di subappalto, correttamente richiamata nella comunicazione prodotta come doc. 12 attore), spetta al convenuto dare prova del corretto adempimento del proprio dante Parte_1 causa e della insussistenza delle invocate ragioni di risoluzione” (pag. 4 sentenza impugnata): al riguardo, quanto ai presupposti dell'invocata risoluzione contrattuale, è solo il caso di ribadire che nessuna prova in senso contrario è stata allegata dall'appellante Pt_1
[... NT
che valesse a dimostrare l'adempimento della propria dante causa che, inoltre, al fine di contrastare l'allegazione di intervenuta risoluzione del contratto, non pare pertinente il richiamo dell'appellante alla carenza di presupposti per la fattispecie risolutiva del termine essenziale ex art. 1457, in quanto né né il Tribunale hanno fatto riferimento a tale CP_1 ipotesi di risoluzione contrattuale, avendo, piuttosto, ricondotto il ritardo nell'esecuzione dei lavori, per la sua gravità, ad un profilo di inadempimento di per sé idoneo a configurare la risoluzione del contratto sia ai sensi dell'art. 1453 c.c. sia ai sensi dell'art. 1456 c.c.; né, infine, può ritenersi pertinente il richiamo svolto dalla parte appellante ai presupposti necessari per la risoluzione del contratto di appalto per vizi dell'opera di cui all'art. 1668 comma 2 c.c., posto che, nel caso, la risoluzione del contratto di appalto è stata prospettata non già per i vizi dell'opera, pacificamente non ultimata, ma, prima ancora, per il mancato (e non più possibile, alla stregua delle previsioni contrattuali) completamento dell'opera.
14) Con il secondo motivo di appello la parte appellante ha censurato la Parte_1 sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado avrebbe escluso la possibilità della di far valere il credito restitutorio in ipotesi facente capo all'appaltatore per il caso Pt_1 di ritenuta risoluzione del contratto.
14.1) Anche tale motivo deve ritenersi infondato.
Invero con il contratto di factoring per cui è causa risulta che siano stati ceduti a Parte_1 soltanto “i crediti pecuniari sorti o che sorgeranno dal contratto stipulato dal fornitore nell'esercizio dell'impresa” (doc. 2 convenuto), e, quindi, solo i crediti relativi al corrispettivo dell'appalto, azionabili in via di adempimento del contratto, e non anche gli eventuali crediti di natura risarcitoria/restitutoria che potrebbero, in ipotesi, essere riconosciuti in conseguenza della risoluzione del contratto ed all'esito della verifica delle contrapposte pretese di dare e avere tra le parti.
pagina 15 di 20 Al riguardo, va condiviso il rilievo del Tribunale secondo cui “nel caso di specie, diversamente rispetto a quanto affermato in atti dal convenuto non risulta dal contratto di Parte_1 cessione dei crediti d'impresa che esso abbia a oggetto anche crediti di natura indennitaria e fonte legale, quali quelli restitutori di che trattasi: piuttosto, il credito è ivi definito come di fonte contrattuale e per pagamento di beni e/o servizi (doc. 2 convenuto pag. 2 di Parte_1
7). Come correttamente eccepito dall'attore in giudizio, il convenuto non è Parte_1 dunque titolare del credito restitutorio eventualmente in capo al convenuto
[...]
” (pag. 5 sentenza impugnata). NToparte_17
In ogni modo, a prescindere dal fatto che ogni valutazione sul punto pare prematura e dovrà essere svolta nella sede opportuna, con riguardo alla questione delle contrapposte ragioni di dare e avere conseguenti alla risoluzione contrattuale (in ordine alle quali nulla ha, comunque, dedotto in causa la parte appellante), può semplicemente essere richiamato che l'appellata ha fatto presente: CP_1
NT
- che il totale dei lavori eseguiti da sarebbe pari ad euro 3.010.016,19 e tenuto conto di NT quanto pagato (1.323.582,08), residuerebbe un credito di di euro 1.686.434,11, oltre
IVA;
- che, peraltro, la somma dei maggiori corrispettivi pagati da per far ultimare il CP_1 cantiere da altro appaltatore (pari ad euro 1.173.060,91) e dei maggiori oneri di cantiere e del costo del personale sostenuti per la prosecuzione dei lavori (rispettivamente di euro NT 512.733,18 e di euro 236.346,16) sarebbe superiore al residuo credito vantato da e/o dalla cessionaria per le opere eseguite. Parte_1
15) Con il terzo motivo di appello la parte appellante ha riproposto la doglianza posta a base della domanda proposta in via riconvenzionale subordinata1, con la quale è stato chiesto il risarcimento del danno per il complessivo ammontare di euro 1.234.649,92, pari alle NT somme corrisposte da a nell'ambito del rapporto di factoring tra queste Parte_1 intercorso, deducendo, al riguardo, una condotta di contraria alla buona fede CP_1 negoziale per avere detta parte rilasciato, con riferimento agli importi portati dalle fatture n.
79/2021 e n. 85/2021, dichiarazioni di riconoscimento della regolarità delle forniture con contestuale impegno di pagamento al factor degli importi portati da dette fatture.
Con lo stesso motivo di appello la parte appellante ha, poi, criticato la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto l'infondatezza anche della seconda domanda svolta in via subordinata, per il fatto che, contrariamente all'avviso del giudice di primo grado, si sarebbe dovuta riconoscere, nel caso, “la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'azione di indebito arricchimento”.
15.1) Anche tale motivo di appello deve ritenersi infondato.
Pare, innanzitutto, opportuno, richiamare in sintesi gli elementi posti a sostegno delle domande di condanna proposte dalla parte appellante . Parte_1
Va, quindi, segnalato che l'appellante aveva chiesto, in via principale, la condanna Parte_1 al pagamento del complessivo importo di euro 1.850.306,93 quale cessionaria del credito NT portato da 4 fatture ad essa cedute da
1) la fattura 79/2021 del 31/10/2021 (scad. 10/2/2022) per euro 712.253,78, corredata da SAL
e da accettazione della debitrice ceduta (doc. 31 convenuto); Perso 2) la fattura 85/2021 del 30/11/2021 (scad. 10/3/2022) per euro 572.956,64, corredata da e da accettazione della debitrice ceduta (doc. 35 convenuto); Perso
3) la fattura 94/2021 per euro 312.237,96, corredata da Perso
4) Fatt. 19/2022 per euro 252.856,55, priva di
Orbene, le fatture 79 (del 31/10/2021) e 85 (del 30/11/2021) erano state “accettate” dalla debitrice ceduta rispettivamente in data 11/11/2021 e 16/12/2021; per queste due CP_1 fatture (di complessivi euro 1.285.210,42) (nei mesi di novembre e dicembre 2021 Parte_1
NT e in data 14/1/2022) aveva fatto anticipazioni alla cedente per complessivi euro
1.234.649,92.
, in via subordinata, ha, quindi, chiesto la condanna di (la quale, avendo Parte_1 CP_1 accettato la cessione di credito per le fatture in questione, avrebbe indotto l'appellante ad effettuare le anticipazioni) al risarcimento del danno in misura pari alle anticipazioni da essa effettuate per complessivi euro 1.234.649,92: a fondamento delle predetta domanda subordinata è stato, quindi, posto il riconoscimento rilasciato da (doc. n. 31 e 35) CP_1 con riferimento alle due fatture n. 79 e n. 85 emesse nel 2021 sulla base degli stati di pagina 17 di 20 avanzamento lavori approvati, riconoscimento con cui, come detto, aveva dichiarato CP_1 che le forniture erano state regolarmente eseguite.
Al riguardo, va, peraltro, escluso che , nel rilasciare tali attestazioni, abbia tenuto CP_1 una condotta contraria a buona fede, ove si consideri che solo dopo l'emissione di dette fatture, ma prima della loro scadenza (aventi scadenze al 10.2.2022 ed al 10.3.2022), e precisamente nel mese di gennaio 2022, erano emersi i segnali del grave inadempimento di NT (come il grave ritardo nell'esecuzione dei lavori e le lettere dei legali dei subfornitori di NT che, con lettere in data 25 e 26 gennaio 2022 avevano riferito dei mancati pagamenti da NT parte di .
Deve, pertanto, ritenersi che correttamente l'odierna appellata ebbe a riconoscere CP_1
(in data 11/11/2021 e 16/12/2021) la regolarità delle forniture a cui si riferivano le due fatture emesse in data 31.10.2021 e 30.11.2021, in conformità ai SAL approvati, posto che, come NT detto, solo successivamente l'inadempimento di si era rivelato come irreversibile.
Ove anche avesse, poi, dato immediata comunicazione alla cessionaria dei segnali CP_1 di inadempimento della subappaltatrice, non si sarebbe comunque evitato il pregiudizio lamentato dall'odierna appellante che, con riguardo alle predette due fatture, aveva provveduto ad effettuare le anticipazioni per il complessivo importo sopra indicato nei mesi di novembre e dicembre 2021 e, da ultimo, in data 14.01.2021 (doc. 44, 45 e 48 convenuto).
Va, in proposito, richiamato l'insegnamento della Suprema Corte che, in generale, ha chiarito che “in tema di "factoring", il debitore ceduto che, reso edotto della cessione, non abbia avvertito il "factor" dell'inesistenza di crediti per i quali il cedente abbia ricevuto anticipazioni, non è tenuto al risarcimento dei danni subiti dal cessionario poiché, a fronte della mera comunicazione dell'avvenuta cessione, il suo comportamento inerte non viola il principio di correttezza e buona fede, non sussistendo a suo carico - neanche nel caso in cui abbia accettato la cessione - un obbligo di informazione che ne aggravi la posizione”; che, peraltro,
“il medesimo cessionario può, invece, pretendere di essere risarcito dal detto debitore ove questi, dopo avere garantito allo stesso "factor" l'esistenza e la validità di tali crediti, ne abbia leso l'affidamento, omettendo di avvisarlo "sua sponte" di circostanze sopravvenute ostative alla loro realizzazione”(Cass. 11/2/2020 n. 3319).
Nel caso di specie, peraltro, non pare che sia ravvisabile tale ultima ipotesi, ove si consideri NT che, nel momento in cui aveva rilasciato le attestazioni sulle fatture predette, CP_1
pagina 18 di 20 sarebbe stata ancora in tempo per adempiere, essendo stato concordato tra le parti un nuovo cronoprogramma dei lavori da eseguire;
che, inoltre, come detto, solo nel mese di gennaio
2022 erano emersi elementi chiari che hanno dimostrato il grave ritardo e quindi NT l'inadempimento di che, pertanto, non appena ha avuto contezza della CP_1
NT situazione di si è premurata di comunicare la risoluzione del contratto anche nei NT confronti della cessionaria, odierna appellante, peraltro ancor prima che accedesse alla prima procedura concorsuale.
Per le considerazioni svolte, va escluso che possa riconoscersi un comportamento dell'appellata contrario a buona fede negoziale, e, ciò, anche in relazione alla natura del contratto sottoscritto dalle parti.
Sul punto, va richiamato il condivisibile rilievo del Tribunale secondo cui, “trattandosi di contratto di subappalto, il mero pagamento di acconti per stati di avanzamento lavori costituisce infatti una mera contabilizzazione provvisoria della quantità di opera via via compiuta, strumentale alla deroga a quanto previsto dall'art. 1665, ultimo comma, c.c.”: invero, secondo le regole generali in tema di appalto, il subappaltatore avrebbe maturato il pieno diritto al compenso per l'opera eseguita solo all'esito dell'ultimazione dei lavori e della verifica delle opere eseguite.
Pertanto, va condivisa la valutazione in proposito svolta in sentenza laddove è stato rilevato che “non si ravvisa alcuna condotta contraria a buona fede dell'attore, il quale si è limitato a dare atto dell'esistenza dei presupposti per l'emissione delle fatture che rappresentano il credito ceduto e, successivamente, si è avvalso della clausola risolutiva espressa. Nemmeno si riscontra alcun indebito arricchimento, posto che i rapporti dare avere fra appaltatore e subappaltatore sono del tutto incerti (dovendo essere esaminate dall'autorità giudiziaria competente le pretese restitutorie e risarcitorie prospettate contro il )” (pag. 5 CP_6 sentenza impugnata).
Deve, infine, ritenersi infondata la doglianza relativa al mancato riconoscimento della pretesa avanzata dall'appellante a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento, non essendovi elementi per apprezzare l'indebito arricchimento, posto che, come segnalato nella sentenza impugnata, “i rapporti dare avere fra appaltatore e subappaltatore sono del tutto incerti
(dovendo essere esaminate dall'autorità giudiziaria competente le pretese restitutorie e risarcitorie prospettate contro il )”. CP_6
pagina 19 di 20 16) Per le considerazioni svolte va respinto l'appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Secondo il criterio della soccombenza, l'appellante va condannata a rimborsare alla parte appellata le spese di lite relative al presente grado, come liquidate in NToparte_1 dispositivo sulla base dei criteri previsti dal D.M. n. 147/2022, con liquidazione dei compensi ai parametri medi di tariffa e con esclusione dei compensi riferibili alla fase istruttoria- trattazione, non tenutasi in questa sede.
Infine, sussistono, per la parte appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater
D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1747/2024, pubblicata in data 16/02/2024, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a rimborsare alla parte appellata Parte_1 [...] le spese di lite del presente grado di giudizio liquidate in euro 24.064,00 per NToparte_1 compensi, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
115/2002 così come modificato dall'art. 1, comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 22/10/2024.
Il consigliere est. Il presidente dott. Lorenzo Orsenigo dott.ssa Marianna Galioto
pagina 20 di 20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “In via riconvenzionale subordinata: 1) Previamente accertata e dichiarata la non conformità a buona fede, del comportamento tenuto da condannare quest'ultima al risarcimento del danno occorso, NToparte_1 Co pari alla misura delle anticipazioni erogate da a a seguito dei riconoscimenti Parte_1 CP_4 rilasciati dalla debitrice ceduta con riferimento alle fatture 79 e 85, e così Eeuro1.234.649,92 o quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia. 2) Previamente accertato l'indebito arricchimento di Cont
in esito alle forniture e lavori eseguiti da condannare alla relativa rifusione in favore CP_1 CP_1 della cessionaria. 3) Oltre rivalutazione e interessi sulle somme risultanti dovute per i titoli di cui sopra sub. 1 e 2.” (pag. 19 atto di appello). pagina 16 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marianna Galioto Presidente dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. R.G. 927/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata a Milano, in Corso di Porta Vittoria, n. 28, presso lo studio dell'avv.
CR IP, rappresentata e difesa dall'avv. Leopoldo Conti (C.F. ; C.F._1
EC , che la rappresenta e difende come da procura in Email_1 atti.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e P.I. ), in persona del legale NToparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a Lecco, in via Roma, n. 28, presso lo pagina 1 di 20 studio dell'avv. Marco Riva (C.F. ; EC: C.F._2
, che la rappresenta e la difende, come da procura in atti. Email_2
APPELLATA
E CON
FALLIMENTO BI.PI.EFFE NToparte_2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: Email_3
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per Parte_1
Piaccia alla Corte d'Appello, contraris reiectis, in accoglimento del presente appello, riformare integralmente la impugnata sentenza n° 1747/2024, pubblicata dal Tribunale di Milano in data
16/2/2024, a definizione del Giudizio di cui a RG 17879/2022, notificata in data 19/2/2024, con accoglimento delle conclusioni già formulate nel primo grado dall'odierna appellante e che qui di seguito si ripropongono insistendovi:
In via principale:
Respingere integralmente le domande formulate nel primo grado da NToparte_1 siccome infondate in fatto e diritto.
In stretto subordine:
In denegata eventualità di accoglimento della domanda di risoluzione del contratto, dichiarare l'esclusiva titolarità, in capo a del credito restitutorio di cui al punto b – ii) Parte_1 delle conclusioni specifiche in citazione, e condannare parte attrice al relativo pagamento, oltre rivalutazione e interessi sulle somme rivalutate, in favore della Banca esponente
In via riconvenzionale, principale:
Condannare al pagamento, in favore di in NToparte_1 Parte_1
Co qualità di cessionaria dei crediti di della somma di Euro 1.850.304,93, CP_4
Co corrispondente alla sommatoria degli importi delle fatture I nn° 79, 85, 94 del 2021 CP_4
e 19 del 2022, nonché delle ulteriori somme che risulteranno dovute in esito a forniture e lavori eseguiti ma non contabilizzati, ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta per tali titoli a seguito di istruttoria, oltre interessi ex D.lgs. 231/02 dal dovuto al saldo effettivo.
In via riconvenzionale subordinata:
pagina 2 di 20 1) Previamente accertata e dichiarata la non conformità a buona fede, del comportamento tenuto da condannare quest'ultima al risarcimento del danno occorso, NToparte_1
Con pari alla misura delle anticipazioni erogate da a a seguito dei Parte_1 CP_4 riconoscimenti rilasciati dalla debitrice ceduta con riferimento alle fatture 79 e 85, e così euro
1.234.649,92 o quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia.
2) Previamente accertato l'indebito arricchimento di in esito alle forniture e lavori CP_1
NT eseguiti da condannare alla relativa rifusione in favore della cessionaria. CP_1
3) Oltre rivalutazione e interessi sulle somme dovute per i titoli di cui sopra sub. 1 e 2.
In via istruttoria:
Si insta per l'ammissione della prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1) Vero è che, presa visione del riconoscimento relativo alla fattura n° 79/2021 (doc. 52 del Pt_ Con fascicolo da rammostrarsi al teste), ho erogato in favore di i bonifici di CP_4
Pt_ Pt_ cui ai documenti 44 e 45 del fascicolo (doc- 44-45 del fascicolo da rammostrarsi al teste)
2) Vero è che, presa visione del riconoscimento relativo alla fattura n° 85/2021 (doc. 53 del Pt_ Con fascicolo da rammostrarsi al teste) ho erogato in favore di i bonifici di cui ai CP_4
Pt_ documenti 46,47 e 48 del fascicolo (doc da rammostrarsi al teste), il primo anche a saldo dell'anticipazione della fattura n° 79/2021.
Con i testi indicati in memoria a prova diretta nel primo grado. Respingersi, in ogni caso, tutte le domande, nel merito ed in via istruttoria, formulate da parte appellata. Con vittoria si spese e compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio
Per NToparte_1
Voglia la Corte d'Appello adita, ogni contraria domanda e istanza respinta:
− in via processuale: dichiarare inammissibile l'avverso appello;
− nel merito e in principalità: previa ogni opportuna declaratoria, anche, in via principale ovvero incidentale, in ordine all'intervenuta risoluzione ex art. 1456 cc., ovvero alla risoluzione ex art. 1453 cc. del contratto 11.11.2020, nonché in ordine alla esclusiva titolarità in capo al
. del credito restitutorio derivanti dalla risoluzione del contratto, rigettare NToparte_6
l'avverso appello in ogni domanda in cui si articola e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
pagina 3 di 20 − in via subordinata: in caso di ritenuta titolarità in capo a del credito restitutorio Parte_1 derivante dalla risoluzione del contratto:
• accertare lo stesso tenendo conto delle difettosità riscontrate e indicate in citazione, nonché dei pagamenti effettuati da fino alla data della risoluzione, per € 1.323.582,08; CP_1
• previa ogni opportuna declaratoria, operare la compensazione, sino a concorrenza, tra il credito come sopra determinato e il credito di per risarcimento dei danni derivanti CP_1 dall'inadempimento del contraente ., nella misura di € 1.922.140,25 o in quella CP_6 diversa misura, anche maggiore, che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto;
• per l'effetto, accertare l'estinzione, in tutto o in parte, del credito restitutorio. In ogni caso, con vittoria delle spese di giudizio.
− in via istruttoria: ammettere, in quanto occorra:
• prova diretta per testi sui seguenti capitoli:
1. Vero che tra la seconda metà di dicembre 2021 e la prima metà di gennaio 2022 : CP_1 ebbe notizia prima da e poi da subcontraenti di . per la CP_7 Pt_2 CP_6 realizzazione delle facciate degli edifici del complesso “Segreen”, che si era resa CP_6 inadempiente quanto ai pagamenti loro dovuti per le prestazioni svolte in tale cantiere;
verificò NT che le consegne del materiale Alucobond, che acquistava direttamente dal produttore, presso il cantiere “Segreen” si erano interrotte;
2. Vero che nella seconda metà di gennaio 2022 contattò vari altri subcontraenti di CP_1
. impiegati nel cantiere del complesso “Segreen”, apprendendo così che CP_6
l'esposizione debitoria complessiva di nei confronti di tali subcontraenti ammontava CP_6
a circa 2,5 milioni di euro e che gli stessi avevano sospeso l'adempimento dei contratti stipulati con . relativamente a tale cantiere;
CP_6
3. Vero che in data 26.1.2022 , in esito a un sopralluogo effettuato nel cantiere del CP_1 complesso “Segreen”, verificò che sul posto: non era presente né personale di , né CP_6 personale dei posatori incaricati da , così che nessuna attività relativa alla CP_6 realizzazione delle facciate era in corso;
in loco mancavano i materiali necessari per la realizzazione delle facciate (vetri, pannelli Alucobond, staffe di ancoraggio, materiale isolante, ecc.);
pagina 4 di 20 4. Vero che nei giorni 15, 17 e 18 febbraio 2022 per e Testimone_1 CP_1 [...]
e per eseguirono congiuntamente un sopralluogo CP_8 Testimone_2 CP_6 presso il cantiere del complesso “Segreen”; e vero che in tale occasione si constatò che lo stato di avanzamento dei lavori alla data del 28.1.2022 era quello rappresentato nel documento che ivi si rammostra (doc. 19 bis); si indicano quali testi: Via Giorgio La Pira 10/a, MO (BG) e Testimone_3 [...]
c/o sui capitoli da 1 a 3; c/o sul cap. 4; Tes_4 NToparte_1 Testimone_1 CP_1
• prova contraria sui capitoli 8), 9), 17), 20, 25) del , ove a loro volta ammessi, CP_6 indicandosi quali testi e già indicati a prova diretta. Testimone_3 Testimone_4
IN FATTO E IN DIRITTO
ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale di Milano n. 1747/2024 Parte_1 pubbl. il 16.02.2024, con la quale il Tribunale, in relazione ad una controversia avente ad oggetto un contratto di subappalto intercorso tra l'attrice e la NToparte_1 convenuta (subappaltatrice, poi fallita in corso di causa) nonchè NToparte_9
i crediti, relativi a detto contratto, da questa ceduti alla convenuta in base ad Parte_1 un contratto di factoring:
i) ha dichiarato improcedibile la domanda di risoluzione del contratto proposta dall'attrice nei confronti del convenuto NToparte_1 NToparte_10
(in quanto strumentale alle conseguenti domande di restituzione, divenute improcedibili a seguito dell'intervenuto fallimento di ); CP_9
ii) ha accolto la domanda attrice di accertamento negativo del credito vantato dalla cessionaria e, conseguentemente, ha ritenuto infondata la domanda Parte_1 riconvenzionale proposta da diretta al riconoscimento del credito ad essa Parte_1 ceduto nella misura di € 1.850.304,93, nonché la domanda riconvenzionale subordinata di risarcimento del danno, proposta dalla medesima convenuta per l'importo di euro Parte_1
1.234.649,92 nei confronti dell'attrice NToparte_1
iii) ha condannato la parte attrice a rifondere le spese di lite al NToparte_10
e la convenuta a rifondere le spese all'attrice
[...] Parte_1 NToparte_1
[...]
pagina 5 di 20 Vicende processuali
1) Con atto di citazione regolarmente notificato l'attrice (di seguito NToparte_1 anche solo “ ”) conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, CP_1 NToparte_11
e esponendo quando segue:
[...] Parte_1
- che, con il contratto datato 11.11.2020, aveva subappaltato a (di seguito CP_1 CP_6
NT anche solo “ ) i lavori di realizzazione delle “facciate continue con tamponamenti in vetro
e pannelli in composito e facciate ventilate con tamponamento in composito” degli edifici da realizzare, su commissione di nel complesso immobiliare in NToparte_12
Segrate, Via Rivoltana 13/Via San Bovio 1-3, per il corrispettivo di € 4.062.424,54 oltre IVA;
- che il contratto prevedeva la facoltà di di risolvere il contratto, “ai sensi dell'art. CP_1
1456 c.c. qualora a carico del RN [rectius, Appaltatore] sia intervenuto stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo e di qualsiasi altra situazione equivalente” (art. 17.6.i) ovvero “quando, per negligenza del RN
[rectius, Appaltatore] o per inadempimento degli obblighi ed alle condizioni stipulate,
l'avanzamento dei lavori non sia tale da assicurare il compimento nel termine prefissato dal programma ovvero la buona riuscita dell'opera” (art. 17.6.v); NT
- che, contestualmente a tale stipulazione contrattuale, aveva ceduto a Parte_1
l'intero credito relativo al corrispettivo del contratto;
NT
- che, pertanto, operativamente, la cessionaria anticipava a l'importo dei SAL che man mano maturavano, notificando l'avvenuta cessione a , con riferimento ai singoli CP_1 importi anticipati, cosicché provvedeva al relativo pagamento alla cessionaria;
CP_1
NT
- che , dopo aver richiamato più volte (che non rispettava la tempistica dei CP_1 lavori) e dopo aver avuto notizia che questa non adempiva regolarmente ai pagamenti dovuti nei confronti dei suoi subcontraenti, aveva sospeso ogni ulteriore pagamento e il 19.1.2022 NT aveva richiesto a un cronoprogramma (da inviarsi entro il 25.1.2022) con l'indicazione della data di ultimazione dei lavori (che non avrebbe potuto essere successiva al 20.2.2022) e con gli obiettivi intermedi settimanali;
- che, , dopo aver constatato l'assenza di comunicazione entro i termini, aver CP_1
NT ricevuto per conoscenza le messe in mora inviate dai posatori impiegati da nel cantiere,
pagina 6 di 20 NT aver avuto notizia che aveva accumulato nei confronti dei vari subcontraenti debiti superiori complessivamente a 2,5 milioni di euro ed aver rilevato l'assenza di personale e del NT materiale necessario alla prosecuzione dei lavori, in data 28.1.2022 aveva comunicato a ed alla cessionaria la risoluzione del contratto;
Parte_1
NT
- che era stata posta in liquidazione in data 7.4.2022 ed aveva fatto ricorso ad una procedura concorsuale;
NT
- che aveva eseguito lavori per il 70% circa del totale e che parte di quanto realizzato era affetta da vizi e difetti, valorizzabili in € 751.050,00;
- che aveva pagato corrispettivi per complessivi € 1.323.582,08 oltre IVA (e così, in CP_1 totale, € 1.614.770,13); NT
- che aveva comunicato che il suo credito per fatture emesse da e cedute Parte_1 ammontava a € 1.309.383,91 oltre IVA (e così, in totale € 1.597.448,38) ed aveva diffidato al pagamento di quanto scaduto, pari a € 712.253,78; CP_1
- che aveva contestato tale pretesa. CP_1
L'attrice , sulla base di tali allegazioni, chiedeva: CP_1
a. l'accertamento dell'intervenuta risoluzione ex art. 1456 c.c., ovvero, in subordine, la NT declaratoria di risoluzione ex art. 1453 c.c. del contratto intercorso con per inadempimento di quest'ultima;
b. l''accertamento dell'inesistenza di crediti vantati da , quale cessionaria del credito Parte_1
NT di a titolo di corrispettivo del risolto contratto;
NT c. l'accertamento della responsabilità risarcitoria di per i danni conseguenti al suo inadempimento;
d. la compensazione, fino a concorrenza delle rispettive poste di dare/avere, e la condanna di NT al pagamento della differenza a credito di . CP_1
2) Si costituiva in giudizio la convenuta la quale, contestando gli assunti di parte Parte_1 attrice, chiedeva il rigetto delle domande attoree.
La parte convenuta esponeva, in punto di fatto, quanto segue: NT
- che essa aveva stipulato, in data 13.05.2021, un contratto di factoring con preordinato alla disciplina della cessione dei crediti che sarebbero sorti dall'esercizio dell'attività di impresa della cedente;
pagina 7 di 20 NT
- che aveva proposto alla banca la cessione dei crediti insorti ed insorgenti nei confronti di per i titoli di cui ad un “contratto di fornitura con posa accessoria” stipulato tra CP_1 quelle parti ed in corso di esecuzione;
- che Il rapporto, così instaurato, “è proseguito, a cadenza mensile, così come previsto dal contratto – in concomitanza con l'esecuzione delle forniture, emetteva i CP_1 corrispondenti SAL e certificati di pagamento, autorizzando l'emissione della fattura, di conseguenza, emetteva la fattura, dandone contezza alla banca cessionaria, la CP_13 quale trasmetteva alla debitrice ceduta, unitamente a copia della fattura, il modulo
“Riconoscimento” in bianco, nella parte relativa alle firme, recante gli estremi della fattura
(data di emissione, importo, data di scadenza); la debitrice ceduta provvedeva a sottoscrivere il modulo ed a ritrasmetterlo alla banca, la quale, infine, presone atto, erogava in favore della cedente le corrispondenti anticipazioni”.
- che, con le modalità sopra descritte, erano state cedute, notificate e riconosciute le fatture nn° 45, 55, 57, 69, 76, del complessivo importo di euro 1.567.890,29, nonché le ulteriori nn.
79 e 85 del complessivo importo di euro 1.285.210,42;
- che, tuttavia, la debitrice ceduta aveva provveduto al pagamento della somma di euro
1.567.890,29, corrispondente alla sommatoria degli importi delle fatture nn° 45, 55, 57, 69 e
76, lasciando impagate la fattura n° 79 del 31.10.2021 per euro 712.253,78, emessa a seguito dell'approvazione del SAL n° 7 del 31.10.2021 e corrispondente certificato di pagamento (credito riconosciuto in data 11 novembre 2021), e la fattura n° 85 del 30.11.2021, per euro 572.956,64, emessa a seguito dell'approvazione del SAL n° 8 del 30.11.2021, e corrispondente certificato di pagamento (credito riconosciuto in data 16 dicembre 2021;
- che, a fronte dei crediti riconosciuti e rimasti impagati, la banca aveva erogato la complessiva somma di euro 1.234.649,92.
In particolare, la convenuta deduceva: NT
- che il contratto intercorso tra parte attrice e aveva natura di contratto misto con prevalenza degli aspetti di vendita piuttosto che di opera;
- che la società attrice aveva incondizionatamente riconosciuto l'esistenza, liquidità ed esigibilità dei crediti di cui alle fatture nn° 79 e 85 del 2021, sottoscrivendo ed inviando alla banca apposite dichiarazioni di espresso riconoscimento;
pagina 8 di 20 - che, inoltre, erano stati ad essa ceduti ulteriori crediti, di cui alle fatture n° 94 del 2021, per euro 312.237,96 e n° 19 del 2022, per euro 252.856,55, ancorché i corrispondenti crediti non avevano formato oggetto di specifico riconoscimento da parte di . CP_1
La convenuta , sulla base di tali allegazioni, chiedeva di rigettare le domande Parte_1 attoree e, in via riconvenzionale, di condannare la parte attrice al pagamento, in favore di NT essa convenuta, in qualità di cessionaria dei crediti di della somma di euro NT 1.850.304,93, corrispondente alla sommatoria degli importi delle fatture nn° 79, 85, 94 del 2021 e 19 del 2022, nonché delle ulteriori somme che fossero risultate dovute in esito a forniture e lavori eseguiti ma non contabilizzati, oltre accessori;
in via riconvenzionale e subordinata, di accertare e dichiarare la non conformità a buona fede, del comportamento tenuto da , con conseguente condanna di quest'ultima al risarcimento del danno CP_1
NT occorso (pari alla misura delle anticipazioni già erogate da a a seguito Parte_1 dei riconoscimenti rilasciati dalla debitrice ceduta con riferimento alle fatture 79 e 85, e così per l'importo di euro 1.234.649,92), nonché all'indennizzo dovuto per indebito arricchimento.
3) Con ordinanza del 19.10.2022, il giudice di primo grado dichiarava l'interruzione del processo, avendo rilevato il fallimento della convenuta non costituita NToparte_14
(con sent. del Tribunale di Reggio Emila n. 34/2022).
[...]
4) Con ricorso in riassunzione depositato in data 10.11.2022, provvedeva a CP_1 riassumere il giudizio nei confronti della convenuta e del Parte_1 NToparte_15
.
[...]
Parte attrice in riassunzione, rimodulano le proprie domande, chiedeva, quindi:
- di accertare la risoluzione ex art. 1456 c.c., ovvero, in subordine, di dichiarare la risoluzione ex art. 1453 c.c. del contratto inter partes datato 11.11.2020 per inadempimento di CP_11
e per l'effetto, di accertare e dichiarare che nessuna somma era dovuta a
[...] Parte_1
quale cessionaria del credito di per corrispettivo del risolto contratto: sul
[...] NToparte_11 punto, precisava di riservare le pretese risarcitorie e restitutorie conseguenti alla risoluzione del contratto in sede di procedimento speciale ex art. 93 ss. L.F.;
- di rigettare le domande riconvenzionali svolte da . Parte_1
5) Si costituiva nel giudizio riassunto la convenuta contestando le doglianze Parte_1 attoree e reiterando le domande riconvenzionali già proposte.
pagina 9 di 20 6) Si costituiva, altresì, il eccependo l'improcedibilità e/o NToparte_16
l'inammissibilità della domanda di risoluzione formulata dall'attrice in riassunzione, per il fatto che la relativa cognizione doveva appartenere alla competenza del Giudice Fallimentare ex art. 24 l. fall;
in via subordinata, per il caso di mancato accoglimento dell'eccezione formulata in via principale, chiedeva il rigetto della domanda di risoluzione contrattuale.
7) Il Tribunale di Milano, con la sentenza impugnata in questa sede, da un lato, ha dichiarato
“improcedibili le domande rivolte contro il convenuto NToparte_17
”; da un altro lato, in accoglimento della domanda attrice, ha dichiarato “che
[...]
l'attore nulla deve al convenuto in adempimento di crediti sorti dal contratto Parte_1 di subappalto dell'11 novembre 2020 (doc. 1 attore) e a lui ceduti”.
Il Tribunale, in particolare, dopo aver rilevato l'improcedibilità della domanda di risoluzione per inadempimento del contratto per essere la stessa “chiaramente strumentale alle conseguenti domande di restituzione del corrispettivo e di risarcimento del danno, così come formulate nella citazione”, quanto alle domande della convenuta : Parte_1
- ha, anzitutto, ritenuto che il contratto tra e dovesse essere qualificato CP_1 CP_9 come subappalto d'opera e non quale vendita;
- ha rilevato che, a fronte dell'allegazione, svolta da parte di , del grave CP_1 inadempimento della subappaltatrice e della risoluzione di diritto del contratto, spettava al convenuto , “cessionario di taluni crediti fatturati per acconti, dare prova del diritto al Parte_1 corrispettivo” e, quindi, “dare prova del corretto adempimento del proprio dante causa e della insussistenza delle invocate ragioni di risoluzione”;
- ha, quindi, ritenuto che non avesse assolto all'onere probatorio, non potendo Parte_1 giovare a tal fine “le dichiarazioni espresse dall'attore nelle lettere di accettazione della cessione del credito relativo alle fatture emesse: difatti, lungi dall'essere qualificabile come una mera eccezione d'inadempimento, l'eccezione attinente l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto mina in radice la fonte dell'obbligazione pecuniaria azionata”;
- ha, inoltre, richiamato che, nel caso, “all'originario credito per acconti di corrispettivo, di fonte convenzionale, si sostituisce dunque un credito lato sensu restitutorio, di fonte legale, che presuppone sia la corretta valorizzazione delle ragioni di danno in favore dell'appaltatore- subcommittente, sia l'accertamento del fatto che egli si sia giovato della parte di opera compiuta”;
pagina 10 di 20 - ha ritenuto, al riguardo, che non risultava che il contratto di cessione dei crediti d'impresa avesse ad oggetto anche crediti di natura indennitaria e fonte legale, quali quelli restitutori di cui si trattava;
- ha, infine, ritenuto che fossero del tutto infondate le domande riconvenzionali subordinate della convenuta in quanto non era ravvisabile alcuna condotta contraria a Parte_1 buona fede dell'attore (il quale si era limitato a dare atto dell'esistenza dei presupposti per l'emissione delle fatture che rappresentano il credito ceduto e, successivamente, si era avvalso della clausola risolutiva espressa) né si riscontrava alcun indebito arricchimento
(posto che i rapporti dare avere fra appaltatore e subappaltatore erano del tutto incerti, dovendo essere esaminate dall'autorità giudiziaria competente le pretese restitutorie e risarcitorie prospettate contro il . CP_6
8) Avverso tale sentenza ha proposto appello la quale ha chiesto la riforma Parte_1 della sentenza impugnata sulla base di tre motivi di impugnazione, così rubricati:
1° motivo: “Violazione degli Artt. 116 cpc, 1453, 1455 e 1456 – 1655 ss cod. civ.”;
2° motivo: “Sull'asserita estraneità della Banca rispetto al credito restitutorio – Erronea lettura del contratto di factoring tra e - violazione dell'Art. 116 cpc e degli Parte_1 CP_11
Artt. 1362 ss cc.”;
3° motivo: “Sulla reiezione delle domande riconvenzionali subordinate - erronea valutazione delle prove con riferimento ai documenti “Riconoscimenti” agli atti del giudizio – violazione dell'Art. 116 cpc – Mancato rilievo della violazione del canone di buona fede da parte di
. NToparte_1
9) Si è costituita in giudizio l'appellata chiedendo, in via preliminare, NToparte_1 di dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, di rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto.
Ha chiesto, altresì, in via subordinata, nel caso del riconoscimento del credito restitutorio in capo a , di tenere conto delle “difettosità riscontrate e indicate in citazione”, nonché Parte_1
“dei pagamenti effettuati da fino alla data della risoluzione, per € 1.323.582,08; CP_1 nonché di operare la compensazione, sino a concorrenza, tra il credito riconosciuto alla controparte e il credito di per risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento CP_1 del contraente ., nella misura di € 1.922.140,25 o in quella diversa misura, anche CP_6
pagina 11 di 20 maggiore, che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto e per l'effetto, di accertare l'estinzione, in tutto o in parte, del credito restitutorio”.
10) All'udienza del 18/09/2024, il Consigliere Istruttore ha dichiarato la contumacia di
, non costituitosi in giudizio. NToparte_10
11) All'udienza del 22.10.2025, la causa, sulle conclusioni delle parti, in epigrafe riportate, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Motivi della decisione
12) Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per carenza dei requisiti prescritti dall'art. 342 c.p.c., eccezione sollevata dalla parte appellata
[...] sul rilievo che “l'appellante non avrebbe (n.d.r.) individuato con la necessaria NToparte_1 chiarezza e specificità le questioni e i punti contestati della decisione impugnata”.
Tale eccezione deve essere disattesa.
Al riguardo, va richiamato che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, alla quale questo Collegio intende aderire, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (ex multis, Cass. civ. n.
7675/2019; Cass. civ. n. 13535/2018; Cass. civ. SS.UU. 27199/2017).
La nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c., intervenuta con il D. Lgs. n. 149/2022 (c.d.
“Riforma Cartabia”), applicabile ratione temporis all'appello in esame, non pare comportare una significativa novità dei principi giurisprudenziali appena richiamati in ordine alla specificità dei motivi d'appello.
pagina 12 di 20 Ebbene, nell'atto di appello proposto risultano essere state individuate in modo sufficientemente chiaro le statuizioni contestate della sentenza impugnata così come risultano essere state esposte le argomentazioni a contrasto delle valutazioni del primo giudice ed a sostegno delle richieste di riforma della decisione del Tribunale.
Quanto al merito, ad avviso della Corte l'appello è infondato e va rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata, per i motivi di seguito esposti.
13) Con il primo motivo di appello, la parte appellante ha censurato la sentenza Parte_1 di primo grado per erronea interpretazione del contratto e per erronea valutazione delle prove, non avendo il giudice di primo grado indagato né sull'importanza dell'inadempimento allegato da parte attrice, né sulla rilevanza del termine che si sarebbe dovuto ritenere essenziale ai sensi dell'art. 1457 c.c.
In particolare, la parte appellante si è lamentata del fatto che il primo giudice ha ritenuto sussistenti i presupposti per la risoluzione del contratto, peraltro qualificando il contratto – denominato “di fornitura - con posa accessoria” – in termini di appalto: secondo la parte appellante, invece, nel contratto de quo dovrebbe ritenersi prevalente l'elemento della vendita, consistendo la posa in opera in una prestazione meramente accessoria e strumentale, ossia “nel mero montaggio dei beni oggetto di fornitura, senza che i beni in parola si trasformino in cosa diversa”.
13.1) Tale motivo è infondato.
Va, anzitutto, condivisa la valutazione con cui il giudice di primo grado ha ritenuto che il NT contratto “di fornitura - con posa accessoria” stipulato tra e debba essere CP_1 qualificato come subappalto d'opera, dovendosi ritenere l'elemento dell'opus prevalente rispetto a quello della fornitura, posto che “al subappaltatore fu affidato l'incarico di costruire le facciate in alluminio di numerosi edifici, per cui l'opera di costruzione della parte di immobile riveste importanza preponderante rispetto alla mera fornitura dei materiali necessari” (pag. 4 sentenza impugnata); che, inoltre, quand'anche, nell'economia del rapporto, il valore dei beni dovesse essere superiore alla messa in opera, si dovrebbe comunque rilevare che le forniture senza l'attività realizzativa della posa in opera non avrebbero alcuna utilità; che, peraltro, trattandosi di fornitura e posa in opera di facciate in alluminio da costruirsi “su progetto”, pare prevalente, da un punto di vista funzionale, l'attività di realizzazione rispetto a quella di fornitura dei materiali.
pagina 13 di 20 Va, quindi, richiamato che, come chiarito dal giudice di primo grado, trattandosi di un contratto di appalto, solo all'esito del compimento dell'opera, che, nel caso è pacificamente rimasta incompiuta (in quanto sarebbero stati eseguiti i lavori pari a circa il 70 % del totale), si sarebbe potuta effettuare la contabilità finale dei lavori, sì da potersi poi definire i rapporti di dare e avere delle parti: sul punto, è stato correttamente rilevato, nella sentenza impugnata, che “trattandosi di contratto di subappalto, il mero pagamento di acconti per stati di avanzamento lavori costituisce infatti una mera contabilizzazione provvisoria della quantità di opera via via compiuta, strumentale alla deroga a quanto previsto dall'art. 1665, ultimo comma, c.c.”.
In relazione alla vicenda di esecuzione del contratto di subappalto in questione si contrappongono, quindi, da un lato, la pretesa di pagamento del corrispettivo vantata dalla NT cessionaria con riferimento ai crediti ceduti dalla subappaltatrice da un altro Parte_1 lato, la pretesa risarcitoria e/o restitutoria vantata dalla committente appaltatrice in CP_1 conseguenza dell'allegata risoluzione del contratto per inadempimento della subappaltatrice predetta.
Sotto questo profilo, trattandosi di questione idonea a paralizzare la pretesa di adempimento azionata dall'odierna appellante , va detto che questa, come rilevato dal giudice di Parte_1 primo grado, non ha sufficientemente contrastato l'allegazione di inadempimento della NT controparte, non avendo in alcun modo dimostrato l'adempimento della subappaltatrice
Al riguardo, va, piuttosto, rilevato che, dalla documentazione e dalle allegazioni in atti, risulta pacificamente provato il contrario, ove si consideri che, nel mese di gennaio 2022, era NT emerso in modo inequivocabile il grave ritardo della subappaltatrice nell'esecuzione dei lavori, essendosi questa rivelata incapace di rispettare i termini contrattuali e di fornire indicazioni sull'ultimazione dei lavori;
che, inoltre, nel medesimo periodo aveva CP_1
NT ricevuto (il 25 e 26 gennaio 2022) diverse lettere inviate dai legali dei subfornitori di che lamentavano mancati pagamenti da parte di questa per complessivi euro 1.480.000,00 (docc.
10, 11, 42, 43, 44, 45, 46 e 47); che, pertanto, ragionevolmente, , in tale situazione, CP_1 ebbe a sospendere i pagamenti e ad invocare la risoluzione contrattuale.
In tale contesto, in relazione al quale era stata invocata la risoluzione contrattuale ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c. nonché in base alla clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., va condivisa la valutazione svolta dal Tribunale, secondo cui “a fronte dell'eccezione attinente
pagina 14 di 20 la risoluzione di diritto del contratto (eccezione che si fonda sul pacifico grave ritardo nel compimento dell'opera e sulla disposizione di cui alla clausola n. 17.6.v del contratto di subappalto, correttamente richiamata nella comunicazione prodotta come doc. 12 attore), spetta al convenuto dare prova del corretto adempimento del proprio dante Parte_1 causa e della insussistenza delle invocate ragioni di risoluzione” (pag. 4 sentenza impugnata): al riguardo, quanto ai presupposti dell'invocata risoluzione contrattuale, è solo il caso di ribadire che nessuna prova in senso contrario è stata allegata dall'appellante Pt_1
[... NT
che valesse a dimostrare l'adempimento della propria dante causa che, inoltre, al fine di contrastare l'allegazione di intervenuta risoluzione del contratto, non pare pertinente il richiamo dell'appellante alla carenza di presupposti per la fattispecie risolutiva del termine essenziale ex art. 1457, in quanto né né il Tribunale hanno fatto riferimento a tale CP_1 ipotesi di risoluzione contrattuale, avendo, piuttosto, ricondotto il ritardo nell'esecuzione dei lavori, per la sua gravità, ad un profilo di inadempimento di per sé idoneo a configurare la risoluzione del contratto sia ai sensi dell'art. 1453 c.c. sia ai sensi dell'art. 1456 c.c.; né, infine, può ritenersi pertinente il richiamo svolto dalla parte appellante ai presupposti necessari per la risoluzione del contratto di appalto per vizi dell'opera di cui all'art. 1668 comma 2 c.c., posto che, nel caso, la risoluzione del contratto di appalto è stata prospettata non già per i vizi dell'opera, pacificamente non ultimata, ma, prima ancora, per il mancato (e non più possibile, alla stregua delle previsioni contrattuali) completamento dell'opera.
14) Con il secondo motivo di appello la parte appellante ha censurato la Parte_1 sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado avrebbe escluso la possibilità della di far valere il credito restitutorio in ipotesi facente capo all'appaltatore per il caso Pt_1 di ritenuta risoluzione del contratto.
14.1) Anche tale motivo deve ritenersi infondato.
Invero con il contratto di factoring per cui è causa risulta che siano stati ceduti a Parte_1 soltanto “i crediti pecuniari sorti o che sorgeranno dal contratto stipulato dal fornitore nell'esercizio dell'impresa” (doc. 2 convenuto), e, quindi, solo i crediti relativi al corrispettivo dell'appalto, azionabili in via di adempimento del contratto, e non anche gli eventuali crediti di natura risarcitoria/restitutoria che potrebbero, in ipotesi, essere riconosciuti in conseguenza della risoluzione del contratto ed all'esito della verifica delle contrapposte pretese di dare e avere tra le parti.
pagina 15 di 20 Al riguardo, va condiviso il rilievo del Tribunale secondo cui “nel caso di specie, diversamente rispetto a quanto affermato in atti dal convenuto non risulta dal contratto di Parte_1 cessione dei crediti d'impresa che esso abbia a oggetto anche crediti di natura indennitaria e fonte legale, quali quelli restitutori di che trattasi: piuttosto, il credito è ivi definito come di fonte contrattuale e per pagamento di beni e/o servizi (doc. 2 convenuto pag. 2 di Parte_1
7). Come correttamente eccepito dall'attore in giudizio, il convenuto non è Parte_1 dunque titolare del credito restitutorio eventualmente in capo al convenuto
[...]
” (pag. 5 sentenza impugnata). NToparte_17
In ogni modo, a prescindere dal fatto che ogni valutazione sul punto pare prematura e dovrà essere svolta nella sede opportuna, con riguardo alla questione delle contrapposte ragioni di dare e avere conseguenti alla risoluzione contrattuale (in ordine alle quali nulla ha, comunque, dedotto in causa la parte appellante), può semplicemente essere richiamato che l'appellata ha fatto presente: CP_1
NT
- che il totale dei lavori eseguiti da sarebbe pari ad euro 3.010.016,19 e tenuto conto di NT quanto pagato (1.323.582,08), residuerebbe un credito di di euro 1.686.434,11, oltre
IVA;
- che, peraltro, la somma dei maggiori corrispettivi pagati da per far ultimare il CP_1 cantiere da altro appaltatore (pari ad euro 1.173.060,91) e dei maggiori oneri di cantiere e del costo del personale sostenuti per la prosecuzione dei lavori (rispettivamente di euro NT 512.733,18 e di euro 236.346,16) sarebbe superiore al residuo credito vantato da e/o dalla cessionaria per le opere eseguite. Parte_1
15) Con il terzo motivo di appello la parte appellante ha riproposto la doglianza posta a base della domanda proposta in via riconvenzionale subordinata1, con la quale è stato chiesto il risarcimento del danno per il complessivo ammontare di euro 1.234.649,92, pari alle NT somme corrisposte da a nell'ambito del rapporto di factoring tra queste Parte_1 intercorso, deducendo, al riguardo, una condotta di contraria alla buona fede CP_1 negoziale per avere detta parte rilasciato, con riferimento agli importi portati dalle fatture n.
79/2021 e n. 85/2021, dichiarazioni di riconoscimento della regolarità delle forniture con contestuale impegno di pagamento al factor degli importi portati da dette fatture.
Con lo stesso motivo di appello la parte appellante ha, poi, criticato la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto l'infondatezza anche della seconda domanda svolta in via subordinata, per il fatto che, contrariamente all'avviso del giudice di primo grado, si sarebbe dovuta riconoscere, nel caso, “la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'azione di indebito arricchimento”.
15.1) Anche tale motivo di appello deve ritenersi infondato.
Pare, innanzitutto, opportuno, richiamare in sintesi gli elementi posti a sostegno delle domande di condanna proposte dalla parte appellante . Parte_1
Va, quindi, segnalato che l'appellante aveva chiesto, in via principale, la condanna Parte_1 al pagamento del complessivo importo di euro 1.850.306,93 quale cessionaria del credito NT portato da 4 fatture ad essa cedute da
1) la fattura 79/2021 del 31/10/2021 (scad. 10/2/2022) per euro 712.253,78, corredata da SAL
e da accettazione della debitrice ceduta (doc. 31 convenuto); Perso 2) la fattura 85/2021 del 30/11/2021 (scad. 10/3/2022) per euro 572.956,64, corredata da e da accettazione della debitrice ceduta (doc. 35 convenuto); Perso
3) la fattura 94/2021 per euro 312.237,96, corredata da Perso
4) Fatt. 19/2022 per euro 252.856,55, priva di
Orbene, le fatture 79 (del 31/10/2021) e 85 (del 30/11/2021) erano state “accettate” dalla debitrice ceduta rispettivamente in data 11/11/2021 e 16/12/2021; per queste due CP_1 fatture (di complessivi euro 1.285.210,42) (nei mesi di novembre e dicembre 2021 Parte_1
NT e in data 14/1/2022) aveva fatto anticipazioni alla cedente per complessivi euro
1.234.649,92.
, in via subordinata, ha, quindi, chiesto la condanna di (la quale, avendo Parte_1 CP_1 accettato la cessione di credito per le fatture in questione, avrebbe indotto l'appellante ad effettuare le anticipazioni) al risarcimento del danno in misura pari alle anticipazioni da essa effettuate per complessivi euro 1.234.649,92: a fondamento delle predetta domanda subordinata è stato, quindi, posto il riconoscimento rilasciato da (doc. n. 31 e 35) CP_1 con riferimento alle due fatture n. 79 e n. 85 emesse nel 2021 sulla base degli stati di pagina 17 di 20 avanzamento lavori approvati, riconoscimento con cui, come detto, aveva dichiarato CP_1 che le forniture erano state regolarmente eseguite.
Al riguardo, va, peraltro, escluso che , nel rilasciare tali attestazioni, abbia tenuto CP_1 una condotta contraria a buona fede, ove si consideri che solo dopo l'emissione di dette fatture, ma prima della loro scadenza (aventi scadenze al 10.2.2022 ed al 10.3.2022), e precisamente nel mese di gennaio 2022, erano emersi i segnali del grave inadempimento di NT (come il grave ritardo nell'esecuzione dei lavori e le lettere dei legali dei subfornitori di NT che, con lettere in data 25 e 26 gennaio 2022 avevano riferito dei mancati pagamenti da NT parte di .
Deve, pertanto, ritenersi che correttamente l'odierna appellata ebbe a riconoscere CP_1
(in data 11/11/2021 e 16/12/2021) la regolarità delle forniture a cui si riferivano le due fatture emesse in data 31.10.2021 e 30.11.2021, in conformità ai SAL approvati, posto che, come NT detto, solo successivamente l'inadempimento di si era rivelato come irreversibile.
Ove anche avesse, poi, dato immediata comunicazione alla cessionaria dei segnali CP_1 di inadempimento della subappaltatrice, non si sarebbe comunque evitato il pregiudizio lamentato dall'odierna appellante che, con riguardo alle predette due fatture, aveva provveduto ad effettuare le anticipazioni per il complessivo importo sopra indicato nei mesi di novembre e dicembre 2021 e, da ultimo, in data 14.01.2021 (doc. 44, 45 e 48 convenuto).
Va, in proposito, richiamato l'insegnamento della Suprema Corte che, in generale, ha chiarito che “in tema di "factoring", il debitore ceduto che, reso edotto della cessione, non abbia avvertito il "factor" dell'inesistenza di crediti per i quali il cedente abbia ricevuto anticipazioni, non è tenuto al risarcimento dei danni subiti dal cessionario poiché, a fronte della mera comunicazione dell'avvenuta cessione, il suo comportamento inerte non viola il principio di correttezza e buona fede, non sussistendo a suo carico - neanche nel caso in cui abbia accettato la cessione - un obbligo di informazione che ne aggravi la posizione”; che, peraltro,
“il medesimo cessionario può, invece, pretendere di essere risarcito dal detto debitore ove questi, dopo avere garantito allo stesso "factor" l'esistenza e la validità di tali crediti, ne abbia leso l'affidamento, omettendo di avvisarlo "sua sponte" di circostanze sopravvenute ostative alla loro realizzazione”(Cass. 11/2/2020 n. 3319).
Nel caso di specie, peraltro, non pare che sia ravvisabile tale ultima ipotesi, ove si consideri NT che, nel momento in cui aveva rilasciato le attestazioni sulle fatture predette, CP_1
pagina 18 di 20 sarebbe stata ancora in tempo per adempiere, essendo stato concordato tra le parti un nuovo cronoprogramma dei lavori da eseguire;
che, inoltre, come detto, solo nel mese di gennaio
2022 erano emersi elementi chiari che hanno dimostrato il grave ritardo e quindi NT l'inadempimento di che, pertanto, non appena ha avuto contezza della CP_1
NT situazione di si è premurata di comunicare la risoluzione del contratto anche nei NT confronti della cessionaria, odierna appellante, peraltro ancor prima che accedesse alla prima procedura concorsuale.
Per le considerazioni svolte, va escluso che possa riconoscersi un comportamento dell'appellata contrario a buona fede negoziale, e, ciò, anche in relazione alla natura del contratto sottoscritto dalle parti.
Sul punto, va richiamato il condivisibile rilievo del Tribunale secondo cui, “trattandosi di contratto di subappalto, il mero pagamento di acconti per stati di avanzamento lavori costituisce infatti una mera contabilizzazione provvisoria della quantità di opera via via compiuta, strumentale alla deroga a quanto previsto dall'art. 1665, ultimo comma, c.c.”: invero, secondo le regole generali in tema di appalto, il subappaltatore avrebbe maturato il pieno diritto al compenso per l'opera eseguita solo all'esito dell'ultimazione dei lavori e della verifica delle opere eseguite.
Pertanto, va condivisa la valutazione in proposito svolta in sentenza laddove è stato rilevato che “non si ravvisa alcuna condotta contraria a buona fede dell'attore, il quale si è limitato a dare atto dell'esistenza dei presupposti per l'emissione delle fatture che rappresentano il credito ceduto e, successivamente, si è avvalso della clausola risolutiva espressa. Nemmeno si riscontra alcun indebito arricchimento, posto che i rapporti dare avere fra appaltatore e subappaltatore sono del tutto incerti (dovendo essere esaminate dall'autorità giudiziaria competente le pretese restitutorie e risarcitorie prospettate contro il )” (pag. 5 CP_6 sentenza impugnata).
Deve, infine, ritenersi infondata la doglianza relativa al mancato riconoscimento della pretesa avanzata dall'appellante a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento, non essendovi elementi per apprezzare l'indebito arricchimento, posto che, come segnalato nella sentenza impugnata, “i rapporti dare avere fra appaltatore e subappaltatore sono del tutto incerti
(dovendo essere esaminate dall'autorità giudiziaria competente le pretese restitutorie e risarcitorie prospettate contro il )”. CP_6
pagina 19 di 20 16) Per le considerazioni svolte va respinto l'appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Secondo il criterio della soccombenza, l'appellante va condannata a rimborsare alla parte appellata le spese di lite relative al presente grado, come liquidate in NToparte_1 dispositivo sulla base dei criteri previsti dal D.M. n. 147/2022, con liquidazione dei compensi ai parametri medi di tariffa e con esclusione dei compensi riferibili alla fase istruttoria- trattazione, non tenutasi in questa sede.
Infine, sussistono, per la parte appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater
D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1747/2024, pubblicata in data 16/02/2024, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a rimborsare alla parte appellata Parte_1 [...] le spese di lite del presente grado di giudizio liquidate in euro 24.064,00 per NToparte_1 compensi, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
115/2002 così come modificato dall'art. 1, comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 22/10/2024.
Il consigliere est. Il presidente dott. Lorenzo Orsenigo dott.ssa Marianna Galioto
pagina 20 di 20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “In via riconvenzionale subordinata: 1) Previamente accertata e dichiarata la non conformità a buona fede, del comportamento tenuto da condannare quest'ultima al risarcimento del danno occorso, NToparte_1 Co pari alla misura delle anticipazioni erogate da a a seguito dei riconoscimenti Parte_1 CP_4 rilasciati dalla debitrice ceduta con riferimento alle fatture 79 e 85, e così Eeuro1.234.649,92 o quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia. 2) Previamente accertato l'indebito arricchimento di Cont
in esito alle forniture e lavori eseguiti da condannare alla relativa rifusione in favore CP_1 CP_1 della cessionaria. 3) Oltre rivalutazione e interessi sulle somme risultanti dovute per i titoli di cui sopra sub. 1 e 2.” (pag. 19 atto di appello). pagina 16 di 20