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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 13/02/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2213 2023
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
), con l'avv. MANDARA' LIVIO C.F._1
SALVATORE; ricorrente contro
(c.f. ) con l'avv. GALEANO MANLIO;
CP_1 P.IVA_1
resistente avente ad oggetto: altre ipotesi
le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3.8.2023, svolge Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 281/2023 (R.G. 1622/23)
Pagina 1 di 7 con cui questo Tribunale l'ha condannato a pagare all la somma di CP_1
€ 92.259,93 (di cui € 56.230,00 a titolo di contributi obbligatori ed €
36.029,93 a titolo di sanzioni civili ex l. 388/2000), oltre le ulteriori somme a titolo di sanzioni civili ed interessi maturati al saldo ai sensi della l. 388/2000, nonché le spese legali, liquidate in complessivi €
2242,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA, nonché € 21,50 per c.u.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente, premesso che lo stesso credito fu già iscritto a ruolo n. 821/2008 e nella cartella n.
29720090000486882, eccepisce l'intervenuta prescrizione dei contributi pretesi. In particolare, osserva che la sentenza n. 295/2015, con cui il
Tribunale di Ragusa ha definito il procedimento R.G. 1048/2009, ha accertato l'intervenuta decadenza dell dalla possibilità di CP_1
riscuotere a mezzo ruolo i crediti previdenziali oggetto della predetta cartella, per essere l'iscrizione a ruolo avvenuta oltre i termini di cui all'art. 25 del d.lgs. 46/1999 e, conseguentemente, ha dichiarato la nullità del ruolo n. 821/2008 e annullato la cartella. Stante la nullità dell'iscrizione a ruolo e l'annullamento della cartella, parte opponente chiede la revoca del decreto ingiuntivo opposto per maturata prescrizione del credito.
Nel costituirsi tempestivamente in giudizio, parte opposta contesta le avverse difese, deducendo che l'accertata decadenza ha comportato solo l'impossibilità di avvalersi della più celere riscossione esattoriale e non anche l'estinzione del credito, il quale non sarebbe comunque prescritto in forza degli atti interruttivi compiuti.
Chiede, pertanto, rigettarsi l'opposizione e solo in via subordinata accertare l'esistenza del credito.
***
L'opposizione è infondata.
Pagina 2 di 7 L'accertata decadenza dell dal potere di iscrivere il credito a ruolo CP_1
non comporta anche la decadenza dell'Ente dal diritto di procedere al recupero delle proprie entrate. Invero, la riscossione dei crediti contributivi mediante iscrizione a ruolo è solo una delle modalità attraverso le quali l'Ente previdenziale può procedere alla riscossione dei contributi non versati.
In tale senso depone innanzitutto il dato letterale del d.lgs 46/1999.
Infatti, la rubrica dell'invocato art. 25 parla espressamente di “Termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali” e non di decadenza dal diritto di credito o dalla possibilità di azionarlo nelle forme ordinarie. A volere argomentare in senso contrario, si sminuirebbe la ratio dell'introduzione del meccanismo di riscossione coattiva dei crediti previdenziali tramite il ruolo, il cui scopo
è fornire all'Ente un più agile strumento di realizzazione dei crediti e non quello di impedirne la realizzazione nelle ipotesi di tardiva o omessa iscrizione.
Le superiori considerazioni trovano conferma in numerosi e consolidati precedenti giurisprudenziali. La Suprema Corte ha infatti chiarito che la decadenza prevista all'art. 25 del d.lgs. 46/1999, inserita all'interno del complessivo sistema di riscossione dei crediti contributivi previdenziali, ha natura processuale e non sostanziale (cfr. Cass. lav. n. 27726/2019).
Deve dunque ritenersi che la norma non abbia reso esclusivo il ricorso al ruolo quale strumento di riscossione, lasciando impregiudicato il diritto dell'Ente previdenziale di ricorrere ad altri strumenti di recupero del credito, quale appunto il giudizio ordinario per la formazione di un titolo esecutivo giudiziale o il procedimento monitorio.
Quanto sopra, si desume altresì dalla stessa sentenza n. 295/2015 di questo Tribunale la quale, pur dichiarando la nullità del ruolo, rileva che
“l'intervenuta scadenza del termine per la corretta iscrizione preclude la
Pagina 3 di 7 riscossione mediante ruolo, ma avrebbe potuto ugualmente determinare un accoglimento della domanda di accertamento dell'Istituto opposto
(Sez. L. Sentenza n 26395 del 26/11/ 2013 Rv. 629211). Se essa domanda fosse stata esplicitamente avanzata”.
Pertanto, in assenza di esplicita domanda di accertamento del credito, il giudice si è limitato ad accertare la decadenza dal potere di riscuotere tramite ruolo, senza che da ciò sia possibile desumere che il credito non abbia superato la verifica giudiziaria, sia poiché l'estinzione del credito non può farsi discendere dall'accertata decadenza, sia poiché il merito della pretesa non fu oggetto di alcuna statuizione.
Tanto premesso, la fondatezza dell'opposizione deve valutarsi alla luce della spiegata eccezione di prescrizione del credito previdenziale.
Sulla scorta delle superiori considerazioni e contrariamente a quanto asserito da parte ricorrente, la data del 31.12.2005, individuata dalla sentenza n. 295/2015 come termine di decadenza per effettuare l'iscrizione a ruolo, non coincide affatto con il dies a quo da cui far decorrere la prescrizione quinquennale del diritto di credito. Infatti, mentre la decadenza deriva dal mancato esercizio del diritto entro il termine normativamente previsto, la prescrizione del credito si verifica solo come conseguenza di un'inerzia del creditore che si sia prolungata per un periodo di tempo (quinquennale) che decorre dal giorno in cui il suo diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.).
Pertanto, la prescrizione deve essere accertata alla luce degli atti interruttivi compiuti dal creditore.
Il credito ha ad oggetto i contributi agricoli corrispondenti al 1° trimestre
2001 - 4° trimestre 2003. La scadenza trimestrale del 1° versamento spirava il 16.9.2001 (in base al combinato disposto degli artt. 6, co. 14, del d.l. n. 536/1987, 2 d.lgs. n. 422/1998, 17 e 18 d.lgs. 241/1997) e quindi i contributi più antichi si sarebbero prescritti il 16.9.2006. Un
Pagina 4 di 7 primo verbale ispettivo risulta notificato in data 8.08.2006 ed un secondo in data 12.04.2007 (cfr. allegati memoria ). CP_1
Tali verbali sono atti idonei ad interrompere la prescrizione, essendovi quantificato l'importo dei contributi dovuti. È inoltre infondata l'eccezione, formulata dal ricorrente, di tardività della produzione documentale, essendo questa finalizzata a contrastare l'eccezione di prescrizione sollevata col ricorso in opposizione.
Successivamente alla notifica dei predetti verbali, in data 23.03.2009 è stata notificata la cartella N°29720090000486882 (cfr. “atti interruttivi” allegati al ricorso monitorio). La cartella di pagamento non rientra tra gli atti di cui all'art. 2943 co. 1 c.c. perché si tratta di un atto che accorpa in sé titolo esecutivo e precetto (C. ) e come tale meramente P.IVA_2
prodromico all'avvio dell'esecuzione, peraltro di natura amministrativa e non giurisdizionale. Sono dunque applicabili i principi espressi con riferimento al precetto, tra i quali vi è quello secondo cui “il precetto non
è un atto diretto alla istaurazione di un giudizio, né del processo esecutivo, sicché interrompe la prescrizione senza effetti permanenti ed il carattere solo istantaneo dell'efficacia interruttiva sussiste anche nel caso in cui, dopo la sua notificazione, l'intimato abbia proposto opposizione. Ove, peraltro, il creditore opposto, nel costituirsi, chieda il rigetto dell'opposizione o, comunque, formuli una domanda tendente all'affermazione del proprio diritto di procedere all'esecuzione, si realizza un'attività processuale rilevante ai sensi dell'art. 2943, secondo comma, cod. civ., con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 2945, secondo comma, cod. civ., la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio” (C.
19738/2014).
Pagina 5 di 7 Nella già citata sentenza n. 295/2015 si legge che l si costituì CP_1
chiedendo il rigetto del ricorso in opposizione alla cartella il che, come si
è visto, integra la proposizione di una domanda giudiziale ai sensi dell'art. 2943 co. 1 c.c. Tale conclusione non è ostacolata dal su richiamato passaggio della sentenza n. 295/2015 relativa alla mancata proposizione, in quel giudizio, della domanda di accertamento da parte dell : sia perché la “domanda di accertamento” cui si riferisce il CP_1
giudice è quella relativa al diritto ai contributi, mentre chiedendo il rigetto dell'opposizione l fa valere il proprio (diverso) diritto di Pt_2
procedere esecutivamente in base alla cartella opposta;
sia perché comunque non vi è alcuna statuizione su un diritto, come tale idonea al passaggio in giudicato e quindi vincolante nel presente giudizio.
Le parti dell'odierno giudizio, sollecitate dal Giudice, hanno documentato che l si costituì il 25.11.2009. Secondo i richiamati Pt_2
principi, dunque, in tale data la prescrizione deve considerarsi interrotta e sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza.
Infine, il giudizio è stato definito il 12.5.2015 con la citata sentenza n.
295/2015 che, in mancanza di allegazione della notifica della stessa e dell'avvenuta impugnazione, deve ritenersi passata in giudicato al decorso del termine di un anno (art. 327 c.p.c. nel testo in vigore fino al
3.7.2009 applicabile ai giudizi instaurati entro tale data – cfr. art. 58 l.
69/2009, C. 622/2022) e quindi il 12.5.2016, data in cui è dunque ripreso il decorso della prescrizione.
Successivamente, in data 5.6.2018 risulta perfezionata la notifica di apposito atto di verifica con il quale l'Istituto previdenziale invitava il contribuente a regolarizzare la propria situazione contributiva. Inoltre, il contribuente è stato raggiunto da puntuale diffida del 23.12.2019 la cui notifica risulta perfezionatasi in data 07.01.2020 (cfr. “atti interruttivi” allegati al ricorso monitorio).
Pagina 6 di 7 Infine, il decreto ingiuntivo n. 281/2023 emesso da questo Tribunale risulta notificato in data 13.07.2023 ed opposto in data 03.08.2023. Alla luce degli atti interruttivi provati per via documentale e non specificamente contestati, nessuna prescrizione del credito può ad oggi dirsi maturata.
L'opposizione è quindi infondata. Le spese vanno compensate nella misura della metà perché la presente decisione si basa sul rilievo dell'avvenuta proposizione nel precedente giudizio di una domanda giudiziale ai sensi dell'art. 2943 c.c., che a prima vista appariva smentito dalla relativa sentenza.
P.Q.M
Il Tribunale:
- rigetta l'opposizione con conseguente declaratoria di definitiva esecutività del proprio decreto ingiuntivo n. n. 281/2023 (R.G.
1622/23);
- condanna a rifondere all la metà delle spese Parte_1 CP_1
di lite, liquidata in € 4.000 oltre i.v.a. c.p.a. rimborso spese forfetario nella misura del 15% e compensa la restante metà.
13/02/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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