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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 12/04/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1961/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice Relatore dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 19.9.2024,
Da:
(C.F. ), nato a [...] l'[...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. VENDITTI MARINA, elettivamente domiciliato presso il difensore in Busto
IZ (VA), via G. Mameli n. 6/b, come da procura in atti,
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
16.10.1956, con il patrocinio dell'avv. SCALIA MANUELA, elettivamente domiciliata presso il difensore in Sesto ND (VA), via Vittorio Veneto n. 13/b, come da procura in atti;
PARTE RESISTENTE
pagina 1 di 4 E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti trasmessi al P.M. e vistati senza osservazioni in data 3.10.2024);
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELE PARTI:
(Cfr. udienza del 18.3.2025)
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il tra il sig.
e la signora contratto in data Parte_1 Parte_2
01.12.1990 e trascritto nei registri dello stato civile di detto comune con atto n. 1411, parte II, serie A, dell'anno 1990, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
2. Porre a carico di l'obbligo di versare alla signora Parte_1 [...]
a titolo di assegno divorzile, entro il giorno 5 (cinque) di ciascun Parte_2 mese con decorrenza dal rateo del mese di aprile 2025, l'importo di euro 1.100,00 mensili, oltre a rivalutazione annuale Istat come per legge;
3. Spese di lite compensate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Parte_2
Milano (MI) in data 1.12.1990 con atto trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di
Milano dell'anno 1990, atto n. 1411, Parte II, Serie A.
Dall'unione non sono nati figli.
I coniugi si sono separati con sentenza del Tribunale di Varese in data 14.6.2022 n. 628/2022, passata in giudicato il 16.1.2023.
Con ricorso depositato in data 19.9.2024, ha adito il Tribunale chiedendo di Parte_1
pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, di revocare l'assegno di pagina 2 di 4 mantenimento stabilito in sede di separazione a favore della moglie, o in subordine, qualora venisse disposto un assegno divorzile in favore della stessa, di determinarlo in misura non superiore all'importo mensile di euro 600,00.
si è costituita in data 4.3.2025 aderendo alla domanda di divorzio Parte_2
e chiedendo di confermare l'obbligo a carico del marito di corrispondere in suo favore l'importo mensile di euro 1.600,00 o in via subordinata, per la denegata ipotesi in cui dovesse essere disposta la riduzione dell'assegno, di rideterminarlo in misura non inferiore all'importo mensile di euro 1.200,00.
All'udienza del 18.3.2025 le parti, tramite i rispettivi difensori, dichiaravano di aver raggiunto l'accordo come riportato in epigrafe in relazione alla domanda di divorzio e alla misura dell'assegno divorzile in favore della resistente.
Il Giudice relatore, dato atto dell'accordo, letto l'art. 473 bis. 21 c.p.c., provvedeva in via provvisoria in conformità all'accordo raggiunto e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
I coniugi si sono separati con sentenza del Tribunale di Varese in data 14.6.2022 n. 628/2022, passata in giudicato il 16.1.2023.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale per il periodo previsto dalla legge (il ricorso è stato depositato il 19.9.2024), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di divorzio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendosi anzi ritenere accertato, dal tenore delle allegazioni di entrambe le parti, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La pronuncia richiesta deve avvenire alle condizioni concordate tra i coniugi come riportate in epigrafe in quanto non contrarie a norme imperative, nonché rispondenti ai principi di cui alla disciplina legislativa vigente.
Spese di lite compensate come da accordo tra le parti.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
, contratto con rito concordatario in Milano (MI) in data Parte_2
1.12.1990 (atto trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di Milano dell'anno 1990, atto n. 1411, Parte II, Serie A), alle condizioni di cui in epigrafe ivi da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
2. Spese di lite compensate.
Varese, così deciso nella camera di consiglio del 3.4.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice Relatore dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 19.9.2024,
Da:
(C.F. ), nato a [...] l'[...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. VENDITTI MARINA, elettivamente domiciliato presso il difensore in Busto
IZ (VA), via G. Mameli n. 6/b, come da procura in atti,
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
16.10.1956, con il patrocinio dell'avv. SCALIA MANUELA, elettivamente domiciliata presso il difensore in Sesto ND (VA), via Vittorio Veneto n. 13/b, come da procura in atti;
PARTE RESISTENTE
pagina 1 di 4 E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti trasmessi al P.M. e vistati senza osservazioni in data 3.10.2024);
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELE PARTI:
(Cfr. udienza del 18.3.2025)
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il tra il sig.
e la signora contratto in data Parte_1 Parte_2
01.12.1990 e trascritto nei registri dello stato civile di detto comune con atto n. 1411, parte II, serie A, dell'anno 1990, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
2. Porre a carico di l'obbligo di versare alla signora Parte_1 [...]
a titolo di assegno divorzile, entro il giorno 5 (cinque) di ciascun Parte_2 mese con decorrenza dal rateo del mese di aprile 2025, l'importo di euro 1.100,00 mensili, oltre a rivalutazione annuale Istat come per legge;
3. Spese di lite compensate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Parte_2
Milano (MI) in data 1.12.1990 con atto trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di
Milano dell'anno 1990, atto n. 1411, Parte II, Serie A.
Dall'unione non sono nati figli.
I coniugi si sono separati con sentenza del Tribunale di Varese in data 14.6.2022 n. 628/2022, passata in giudicato il 16.1.2023.
Con ricorso depositato in data 19.9.2024, ha adito il Tribunale chiedendo di Parte_1
pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, di revocare l'assegno di pagina 2 di 4 mantenimento stabilito in sede di separazione a favore della moglie, o in subordine, qualora venisse disposto un assegno divorzile in favore della stessa, di determinarlo in misura non superiore all'importo mensile di euro 600,00.
si è costituita in data 4.3.2025 aderendo alla domanda di divorzio Parte_2
e chiedendo di confermare l'obbligo a carico del marito di corrispondere in suo favore l'importo mensile di euro 1.600,00 o in via subordinata, per la denegata ipotesi in cui dovesse essere disposta la riduzione dell'assegno, di rideterminarlo in misura non inferiore all'importo mensile di euro 1.200,00.
All'udienza del 18.3.2025 le parti, tramite i rispettivi difensori, dichiaravano di aver raggiunto l'accordo come riportato in epigrafe in relazione alla domanda di divorzio e alla misura dell'assegno divorzile in favore della resistente.
Il Giudice relatore, dato atto dell'accordo, letto l'art. 473 bis. 21 c.p.c., provvedeva in via provvisoria in conformità all'accordo raggiunto e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
I coniugi si sono separati con sentenza del Tribunale di Varese in data 14.6.2022 n. 628/2022, passata in giudicato il 16.1.2023.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale per il periodo previsto dalla legge (il ricorso è stato depositato il 19.9.2024), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di divorzio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendosi anzi ritenere accertato, dal tenore delle allegazioni di entrambe le parti, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La pronuncia richiesta deve avvenire alle condizioni concordate tra i coniugi come riportate in epigrafe in quanto non contrarie a norme imperative, nonché rispondenti ai principi di cui alla disciplina legislativa vigente.
Spese di lite compensate come da accordo tra le parti.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
, contratto con rito concordatario in Milano (MI) in data Parte_2
1.12.1990 (atto trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di Milano dell'anno 1990, atto n. 1411, Parte II, Serie A), alle condizioni di cui in epigrafe ivi da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
2. Spese di lite compensate.
Varese, così deciso nella camera di consiglio del 3.4.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
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