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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/11/2025, n. 1905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1905 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
Composto dai Sigg. Magistrati:
Presidente rel.
-dott. Giampiero FIORE
-dott.ssa Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott.ssa Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di APPELLO iscritta al ruolo al n. 1441/2023
R.G., trattenuta in decisione il 10.6.2025 e promossa
DA: rappresentata e difesa dall'Avv. Ferrario Maurizio ed Parte 1
elett.te dom.ta presso il Suo Studio in Rho.
Appellante
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv.ti NTroparte 1
RI RI e CC NA ed elett.te dom.ta presso lo studio della prima in Modena.
Appellata avverso la sentenza n. 1175/2023 emessa dal Tribunale di Modena il
12.7.2023 e pubblicata il 13.7.2023.
Conclusioni delle parti: Le parti precisano le conclusioni come da note depositate ai sensi dell'art. 352 c.p.C.
Motivi
proponeva-In primo grado, la NTroparte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 524/2019 emesso dal
Parte 1 per la somma di Tribunale di Modena, in favore della
€ 14.640,00, oltre interessi come da domanda, nonché spese della procedura monitoria liquidate in € 800,00 per onorari, oltre €
145,50 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, ex art 2 D.M. 55/2014, iva (se dovuta) e c.p.a., asserendo, fra le varie difese, che tale decreto fosse stato ottenuto "sulla base di una parziale e tendenziosa ricostruzione dei fatti, di arbitrarie ed illegittime fatture emesse ad hoc" che non erano mai state riconosciute dalla stessa. Esponeva di avere concluso con la Pt 1 in data 9.3.2018, un contratto di fornitura e di posa in opera di porte interne per le NT cd. "Residenze Rems" di Reggio Emilia, per le quali la stessa a sua volta, aveva stipulato un contratto di appalto con l'Azienda
Unità Sanitaria Locale;
il contratto di cui al 9.3.2018 aveva stabilito la data per l'ultimazione dei lavori del 27.4.2018, una penale dell'1% dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori e il prezzo concordato di
€10.500,00 oltre IVA, comprensivo delle operazioni di posa da eseguirsi a regola d'arte, di cui €315,00 per oneri di sicurezza. NT Fra le varie allegazioni difensive, la disconosceva la data del 19.6.2019 che sosteneva fosse stata "aggiunta" all'originaria stipulazione contrattuale, come evidenziato dal documento n. 1
della controparte;
affermava che in data 14.6.2018 era stato sottoscritto un contratto aggiuntivo che, richiamate le condizioni del precedente contratto, prevedeva la fornitura e posa aggiuntiva di porte interne per €1.500,00, con data di consegna concordata per 1'8.9.2018.
Sosteneva la società opponente che, nonostante plurimi solleciti, la Pt 1 era rimasta inadempiente agli accordi e di essersi lamentata, con comunicazione intervenuta via mail in data
16.11.2018, del ritardo di consegna delle porte e aveva chiesto informazioni sull'ultimazione delle in ragione opere dell'approssimarsi della consegna del cantiere;
che, lo stesso giorno, aveva comunicato che la consegna e installazione delle porte non potesse avvenire oltre la data del 19.11.2018. NT Ancora, rappresentava la che, in data 20.11.2018, la Pt 1 aveva comunicato, tramite p.e.c., che le porte erano pronte,
"dichiarava di essere decaduta dal beneficio del termine", e aveva NT invitato la stessa a provvedere al saldo dei materiali come da fattura allegata. fattura che provvedeva a disconoscere e NTestava inoltre la comunque a contestare in quanto emessa senza autorizzazione da NT parte della medesima;
sosteneva altresì che la fattura 13e) elettronica fosse stata inoltrata con la corrispondenza via p.e.c. del 20.11.2018 ma che non fosse presente nel cd. cassetto fiscale. NT Evidenziato il contenuto dell'art.
1.1 del contratto, la avvalendosi della deduceva che, in data 20.11.2018, la medesima,
10 del contratto clausola risolutiva espressa di cui all'art. sottoscritto in data 9.3.2018, aveva inoltrato alla Pt 1 una missiva, via p.e.c., per la risoluzione del contratto con riserva del risarcimento dei danni subiti, e aveva comunicato di avere provveduto ad incaricare un'altra società per la consegna e posa delle porte e che, a titolo cautelativo, aveva sospeso i pagamenti in attesa della quantificazione del danno. NT Tra le varie difese, la deduceva altresì che, nella stessa
Pt 1 aveva replicato, giornata del 20.11.2018, la via p.e.c.,
asserendo che i materiali prodotti non fossero stati accettati e il mancato pagamento dei corrispettivi. Dedotti ulteriori elementi in fatto e argomentate le sue difese,
NT concludeva chiedendo, per il merito, di accogliere la l'opposizione e, per l'effetto, dichiarare che nulla fosse dovuto alla Pt 1, accertare e dichiarare l'inadempimento di quest'ultimo e dichiarare, per l'effetto, risolto il contratto sottoscritto tra le parti in data 9.3.2018 nonché la successiva integrazione del
14.6.2018 e, ancora, revocare il decreto ingiuntivo dichiarandolo nullo, illegittimo, e improduttivo di effetti.
-Si costituiva in giudizio la Parte 1 sostenendo che
NT l'opposizione fosse temeraria e fosse stata proposta dalla in malafede.
In particolare, deduceva che il contratto di cui al documento n.1 del fascicolo d'opposizione era stato "superato" da quello prodotto come documento n. 1 del fascicolo monitorio dalla stessa, firmato dalla medesima Pt 1 il 19.6.2018 insieme alla scrittura integrativa.
Adduceva che ciò era avvenuto poiché, per ragioni riconducibili NT alla l'impegno contrattuale originariamente assunto era '
rimasto "sospeso" ed era stato poi “riformulato il 19 giugno 2018 congiuntamente alla stipula della scrittura integrativa".
La seconda stipulazione, in tesi della società opposta, risultava identica alla precedente eccetto che per la data di consegna;
sosteneva, a tal proposito, che non era stata definita una data precisa ma si era fatto riferimento, generico, agli accordi. NT Argomentava che il disconoscimento da parte della della data NT del 19.6.2018 da parte della fosse inefficace perché relativo ad un elemento accessorio alla sottoscrizione della medesima Pt 1 NT e non della rilevava che la controparte non contestava che
l'originaria data di consegna dei serramenti era stata sostituita con una dicitura che faceva riferimento agli accordi.
Osservava, ancora la Pt 1, che non vi erano stati solleciti e diffide per il termine del 27.4.2018 e la mancata applicazione della penale militavano a favore della tesi dell'infondatezza di ritardi imputabili alla stessa opposta.
La difesa della Pt 1 contestava e disconosceva la scrittura integrativa al contratto di cui al documento 3 di controparte n.
assumendo che ne fosse stata "alterata" l'indicazione della data per la consegna attraverso la sostituzione che reputava dolosa
-
del riferimento agli accordi con la data dell'8.9.2018 e precisando che, in ogni caso, nella scrittura si indicasse la "fine lavori presunta" e che quindi la data non potesse considerarsi un termine essenziale.
Asseriva, inoltre, tra le diverse difese, che i serramenti fossero già pronti i primi del mese di settembre 2018 ma che la controparte non avesse mai prestato la sua disponibilità a riceverli per esigenze di cantiere;
che in data 20.11.2018, trascorsi oltre due mesi di giacenza in magazzino dei serramenti a NT causa della indisponibilità della aveva emesso la fattura e NT precisato ad che questi rimanevano giacenti presso il magazzino con una comunicazione inoltrata alle ore 11.22; NT sosteneva che, alle ore 16.59 dello stesso giorno, la avesse inoltrato una p.e.c. con cui aveva dichiarato risolto il contratto lamentando il ritardo nella consegna.
NTestata la difesa di controparte, e, in dettaglio, anche i documenti n. 4 e 5 di controparte, formulate le sue ulteriori difese, la Pt 1 concludeva chiedendo di respingere l'opposizione perché manifestatamente infondata e quindi di confermare il decreto ingiuntivo e, in subordine, di condannare la controparte al pagamento delle somme ingiunte maggiorate degli interessi di cui al d. lgs. n. 231/2002.
-Con la gravata sentenza, il Tribunale accertava e dichiarava la risoluzione di diritto del contratto di fornitura e posa concluso in data 9.3.2018 e relativa modifica del 14.6.2018 ai sensi dell'art. 1456 C.C. e, quindi, revocava il decreto ingiuntivo opposto.
Parte 1 proponeva appello per le
-Avverso tale decisione, la seguenti doglianze.
1) Con il primo motivo d'appello, la Pt 1 lamentava il travisamento dei fatti di causa, l'errata valutazione delle prove e la falsa applicazione degli artt. 1453, 1454 e 1456 c.c. Si doleva dell'errore di valutazione del primo giudice relativamente alle prove documentali che lo avevano condotto al travisamento dei fatti;
in particolare, laddove riteneva che la lettera versata in atti come documento n. 5 della difesa di controparte con cui questa aveva intimato alla medesima appellante la consegna dei serramenti entro il 19.11.2018 fosse stata inoltrata a mezzo di posta elettronica certificata. NT Quanto alla missiva di cui al documento n. 5 della con quest'ultima aveva ritenuto di avere provato l'assegnazione di un termine essenziale, questa veniva criticata nella presente doglianza poiché non firmata e perché ne era rimasto ignoto "il redattore"; ripercorse le sue difese in primo grado, la società appellante asseriva che l'errore di valutazione sulle prove aveva determinato il formarsi di un erroneo convincimento. NT Secondo la società appellante, non era stato provato che la avesse diffidato la medesima alla consegna dei serramenti col termine essenziale del 19.11.2018 e che, quindi, tale termine non potesse ritenersi efficace e valere agli effetti di cui all'art. 1454 C.C., posto che l'intimazione ad adempiere non aveva rivestito forma scritta.
In tesi d'impugnazione, la medesima non poteva essere ritenuta inadempiente alla data del 20.11.2018, quando aveva formalizzato NT la disponibilità per la consegna dei serramenti tramite la ad p.e.c. inoltrata ad ore 11.22 e che, dunque, il contratto non poteva dirsi risolto in ragione dell'inefficacia/inesistenza del termine di consegna del 19.11.2018 che la medesima ignorava.
Non potendo essere la medesima considerata inadempiente, ne derivava l'impossibilità di applicare la clausola risolutiva espressa. Con un secondo profilo di censura allegato col primo motivo d'appello, la Pt 1 deduceva altresì l'errata valutazione del NT valore probatorio dei contratti prodotti dalla in merito all'individuazione del termine di consegna dei serramenti.
Sul punto, argomentava che le dichiarazioni del teste Tes 1 fossero irrilevanti poiché relative al termine di consegna del stato rideterminato, contratto del marzo 2018 che era pacificamente, successiva scrittura le parti nella tra integrativa.
A tal proposito, evidenziava che nella scrittura integrativa di cui al documento n. 3 della controparte era stata annotata a mano la data "di fine lavori presunta" così dimostrandosi che i contratti erano stati integrati dalle parti a mano e, inoltre, argomentava che fosse priva di rilievo, al fine di dare certezza NT alla copia del contratto del marzo 2018 versata in atti dalla la circostanza che questa versione fosse stata trasmessa all'Ausl di Reggio Emilia, poiché la provenienza del documento era comunque NT riconducibile alla
Ancora, deduceva l'omessa motivazione in relazione alla qualificazione del termine contrattuale, circostanza che reputava decisiva per il giudizio.
La società appellante faceva riferimento alla data contenuta nella NT scrittura integrativa del documento n. 3 della che recava l'indicazione "Fine lavori presunta: 8/9/2018", sostenendo che, per come indicata, non potesse essere qualificata come "termine contrattuale", ma una mera presunzione e, dunque, alla sua violazione non potesse seguire alcun inadempimento. Lamentava che ciò, così come l'inefficacia del termine di consegna NT assegnato dalla nella scrittura del 16.11.2018, non fosse stato affrontato dal primo giudice;
da tale assunto discendeva che in mancanza di un rigoroso termine di consegna, la medesima non avrebbe potuto essere ritenuta inadempiente.
Un ulteriore profilo che veniva dedotto nell'ambito della prima doglianza formulata dalla Pt 1 atteneva all'irrilevanza di quanto scritto dal direttore dei lavori arch. Per 1 e l'illogica e non richiesta dichiarazione di risoluzione contrattuale di cui all'art. 1456 c.c. Deduceva che la sentenza del primo giudice fosse illogica sotto NT plurimi aspetti: sosteneva che il rapporto contrattuale tra la e 1'AUSL dovesse essere distinto da quello instauratosi tra la medesima appellante e la prima e che le contestazioni rilevanti nel primo rapporto contrattuale non potessero riflettersi in quello per cui è causa;
di essere sempre stata tenuta ignara del contenuto dei verbali di cantiere e che la medesima non dovesse garantire la presenza in cantiere per un determinato tempo.
Allegava inoltre che la mancata consegna dei serramenti dovesse NT ricondursi al rifiuto della di riceverli, così come si evince dalla comunicazione di risoluzione del contratto di vendita inoltrata poco dopo l'offerta di adempimento della Pt 1 Asseriva dunque che dalla mancata prova dell'inadempimento della medesima derivava l'illogicità della decisione del primo giudice circa la valutazione di sussistenza dei presupposti per l'operatività della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 10 del contratto del marzo 2018.
NT Deduceva altresì che la non richiedeva in giudizio la risoluzione contrattuale in forza della clausola risolutiva espressa, ma domandava la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 1453 C.C., argomentava che la domanda relativa ad una clausola risolutiva espressa non può essere pronunciata d'ufficio ma presuppone che sia stata avanzata una specifica domanda giudiziale dalla parte nel cui interesse è posta la clausola;
a ciò conseguiva la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
2) Con il secondo motivo di doglianza la Pt 1 lamentava l'illogicità ed ingiustizia della condanna alla lite temeraria ed al pagamento delle spese processuali.
-Si costituiva NTroparte 1 che contestava l'appello poiché destituito di ogni fondamento in fatto e in diritto e, pertanto, concludeva chiedendone il rigetto sull'assunto che le domande fossero infondate in fatto e in diritto, improcedibili ed inammissibili e dunque improponibili per i principi di diritto.
-L'appello è fondato e la sentenza deve essere riformata per quanto si espone.
-A) Preliminarmente, occorre osservare, poiché tale profilo rimane NT controverso, che la domanda mossa dalla era tesa ad accertare
e dichiarare l'inadempimento della Pt 1 e, per l'effetto, a dichiarare risolto il rapporto contrattuale tra le due parti in causa; nella parte argomentativa dell'atto introduttivo di primo grado, la opponente esponeva che, con missiva del 20.11.2018, si avvalsa della clausola risolutiva espressa prevista all'art. era
10 delle condizioni contrattuali.
Poiché anche nel prosieguo dell'atto di citazione in primo grado, argomentando sulla produzione documentale di controparte di cui al NT documento n. 3, la faceva riferimento espresso alla
"risoluzione contrattuale" e poiché nelle deduzioni formulate entro il primo termine di cui all'art. 183 CO. 6 c.p.c. non
formulava alcuna allegazione in ordine alla gravità dell'inadempimento di controparte e neppure indicava ulteriori e diverse basi normative, la domanda presentata in primo grado dalla opponente deve qualificarsi come una domanda di accertamento dell'avvenuta risoluzione "ope legis" ai sensi dell'art. 1456 c.c.
e, quindi, sul piano del "petitum", tesa ad ottenere una pronuncia dichiarativa e, su quello della "causa petendi", a promuovere una domanda fondata sulla violazione ex se della clausola risolutiva espressa. Premessa la correttezza dell'inquadramento della domanda operata dal primo giudice, dovendosi conseguentemente escludere la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, si reputa, in ogni caso, fondata la prima doglianza proposta dalla Pt 1 .
Non risulta infatti provata la conoscenza della società appellante del nuovo termine fissato per il 19.11.2018, da parte della opponente, rispetto al quale la prima potesse reputarsi inadempiente. inammissibilitàPrescindendo dai profili di che riguardano eventuali produzioni successive ai termini per le preclusioni istruttorie e da questioni inerenti alla loro rilevabilità, tenuto conto del compendio assertivo e dimostrativo formatosi nel NT presente giudizio in ordine a quanto allegato sul punto dalla in primo grado con l'atto d'opposizione introduttivo del primo grado, può osservarsi quanto segue. NT 16.11.2018, la Con le missive inoltrate in data stessa avrebbe, con la prima (documento n. 4 allegato all'atto di citazione in primo grado), rappresentato le sue rimostranze per
"[...]il ritardo di consegna delle porte e chiedeva nuovamente-
-
la data di ultimazione delle opere, atteso l'approssimarsi della consegna del cantiere [...]” e, con la seconda (documento n. 5 allegato all'atto di citazione in primo grado), "[...]sempre a mezzo mail[...], comunicava che la consegna e l'installazione delle porte non potevano non avvenire entro -e non oltre la data del 19.11.2018 [...]”. Riscontrando la documentazione richiamata, prodotta entro 1 termini per le preclusioni istruttorie, non si evince la prova che, effettivamente, dette missive fossero state trasmesse a mezzo di posta elettronica certificata;
tanto risulta dall'allegazione NT appena richiamata della stessa con l'atto di citazione in quest'ultimaprimo grado e dalla denominazione che la difesa di apponeva agli allegati nel presente giudizio e che indicava nell'elenco documenti in calce all'atto introduttivo, ciascuno, definito come "copia mail".
Pur osservandosi che in alto nella missiva di cui al documento n. NT 5 prodotto dalla vi fosse l'indicazione "Invio per NT p.elettronica" e che anche nel documento 4 allegato dalla n.
compariva una simile indicazione, si rileva che non era stata poi fornita alcuna prova che ciò fosse avvenuto;
anzi, come visto, nel compendio assertivo della stessa relativo all'atto di citazione in primo grado si esponeva di un invio intervenuto a mezzo e-mail.
Appurato che si trattasse al più di comunicazioni intervenute via e-mail, si rileva che, in sede di comparsa di costituzione in primo grado, la Pt 1 provvedeva tempestivamente a contestare le produzioni documentali richiamate per falsità e argomentando che NT non le fossero mai pervenute, senza che abbia compiuto un efficace sforzo probatorio che, nel rispetto dei termini preclusivi di cui all'art. 183 CO. 6 c.p.c., superasse simili la contestazioni venendo a dimostrare da parte della conoscenza
Pt 1 delle missive in esame e, in ogni caso, del termine del
19.11.2018; ne segue che la conoscenza di quest'ultimo non possa dirsi adeguatamente provata. del termine non potesse Posto che la prova della conoscenza pur precisandosi, documentale, evincersi sul piano preliminarmente, che all'art. 16 del regolamento contrattuale del marzo 2018, nelle versioni prodotte da entrambe le parti in causa, queste avevano pattuito che "Qualsiasi modifica, variante, agevolazione, concessione, impegno о quant'altro in deroga al Contratto e/o ai Documenti contrattuali, О non previsto negli stessi, deve risultare da un altro atto scritto;
in nessun caso varrà la prova testimoniale.", per completezza, si deve escludere che tale prova sia stata ragionevolmente raggiunta attraverso le risultanze emerse nell'istruttoria orale in primo grado, posto che dai testi non emergevano ricostruzioni univoche, di per sé sole, sufficienti a colmare la carenza dimostrativa,
Tes 1In specie, il teste che si qualificava come "ex legale rappresentante della società attrice e suo dipendente dal mese di settembre del 2020", sentito all'udienza del 24.2.2021 a proposito del documento n. 5 richiamato dal capo sub. 7) della memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. di parte attrice, dichiarava "Ho ricevuto l'e-mail per conoscenza, inviata dal tecnico della società che si occupava dell'esecuzione del contratto" e, alla stessa udienza, il teste Testimone 2 anch'egli dipendente NT affermava, sullo stesso capo, "Ho ricevuto l'e-mail per della '
conoscenza ed è stata inviata da un mio collaboratore"; tuttavia, segno contrario erano le dichiarazioni rese all'udienza del di
12.4.2021 da che, affermando di essere stato Tes 3 dipendente della Pt 1 e di occuparsi della cantieristica e di avere seguito direttamente la vicenda e, in particolare, il contratto, sempre sul capitolo sub. 7) della memoria ex art. 183
CO. 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice, affermava "Non ho mai visto questa missiva prima d'ora ed escluso che sia stata inviata ad
Parte 1 poiché mi occupavo personalmente della corrispondenza con la cliente" e, ancora, quelle del teste Testimone 4 impiegato tecnico della Pt 1, sentito all'udienza del 13.10.2021 sullo stesso capitolo, spiegava: "Non l'ho ricevuta io. Posso escludere che sia stata inviata ad altri tecnici, perché l'avrei letta. Era un cliente particolare e ho seguito i suoi cantieri, il primo personalmente".
Pertanto, deve escludersi che sia stata raggiunta la prova, nel presente giudizio, che il termine del 19.11.2018 avanzato dalla NT fosse opportunamente conosciuto dalla Pt 1
Per valutare la condotta inadempiente della Pt 1 prospettata dalla NT Occorre ricostruire le determinazioni contrattuali e le modifiche susseguitesi, tenuto conto di quanto le parti del presente giudizio provvedevano tempestivamente a contestare negli atti di causa.
Nelle produzioni della società appellante, costituitasi nel primo grado in qualità di opposta, si riscontra una copia del contratto
(documento n. 1 allegato alla comparsa di costituzione in primo grado della Pt 1 che risultava stipulato in data 9.3.2018, sottoscritto dalla committenza e dal fornitore, che, nella clausola di cui all'art. 2 del regolamento contrattuale, rubricata come "tempo utile per l'ultimazione della fornitura penali", prevedeva che la fornitura, incluse le opere accessorie e/o complementari, dovesse essere conclusa nel termine che, con annotazione autografa, veniva indicato "secondo accordi"; inoltre, a mano, si legge, in corrispondenza di ciascuna sempre annotata firma riconducibile alla Pt 1 , la data del 19.6.2018.
Depositava altresì la società opposta, odierna appellante, la scrittura integrativa alla stipula del marzo 2018 (documento n. 2 allegato alla comparsa di costituzione in primo grado della Pt 1 '
NT sottoscritta sia dalla che dalla Pt 1, che interveniva a modificare talune pattuizioni in relazione all'aggiunta della fornitura e posa di porte interne prevedendo l'indicazione di una
"Fine lavori presunta" che veniva completata con l'annotazione autografa "come da allegato", salvo per il resto quanto stabilito nel precedente contratto;
anche in tale stipulazione, così come nei suoi allegati, in corrispondenza delle firme attribuite alla
Pt 1, si riscontra l'indicazione della data del 19.6.2018, a mano. NT Con l'atto di citazione in opposizione, la produceva, a sua volta, una copia del contratto (documento n. 1 allegato all'atto NT di citazione in primo grado dalla (), anch'essa opportunamente sottoscritta dalla committenza e dalla fornitrice, datata
9.3.2018, che tuttavia differiva dalla copia prodotta dalla Pt 1 poiché alla clausola di cui all'art. 2 delle condizioni contrattuali stabiliva come data ultima per l'ultimazione dei
NT lavori quella del 27.4.2018; tuttavia, anche la difesa della allegava che, in data 14.6.2018, era stata stipulata una scrittura integrativa per la fornitura e posa di porte interne (documento n.
3 allegato all'atto di citazione in primo grado), effettivamente sottoscritta da ambo i contraenti, con cui si stabiliva:
"[...] Facendo riferimento al contratto richiamato in oggetto, le parti intendono riconfermati patti e condizioni in esso riportate con le seguenti modifiche[...]” e, quindi, individuava una nuova data per la fine presunta dei lavori in quella dell'8.9.2018, richiamando per il resto le ulteriori pattuizioni già stipulate nel precedente contratto. Tanto osservato sul piano delle produzioni documentali, Occorre NT rilevare che la data del 19.6.2018 era stata contestata dalla con l'atto di citazione in opposizione, così come, a sua volta, la
Pt 1, oltre a quanto già rilevato, aveva contestato il documento
n. 1 di controparte, sostenendo che quel contratto era stato
"[...]superato da quello allegato da questa parte al doc. 1 del fascicolo monitorio, firmato da Pt 1 il successivo 19.06.2018 congiuntamente alla scrittura integrativa (doc. 2 monitorio). Nei NT fatti avvenne che, per esigenze di (probabilmente di coordinamento con la stazione appaltante), l'originario impegno contrattuale rimase sospeso e venne riformulato il 19 giugno 2018 congiuntamente alla stipula della scrittura integrativa"; quanto alla scrittura integrativa di cui al documento n. 3 di controparte, la Pt 1 asseriva, sempre in comparsa di costituzione in primo grado, che ne fosse stata "alterata la data di consegna"
e che fosse stata sostituita con quella dell'8.9.2018.
Alla luce delle contrastanti evidenze documentali in atti, risultava pacifico fra le parti che alla prima stipulazione del marzo 2018 avesse fatto seguito una scrittura integrativa che recava la data del 14.6.2018 ed emergeva dalle produzioni documentali e dai rispettivi compendi assertivi, ancor più ad avviso che significativamente, del presente Collegio, nell'esecuzione del rapporto, era stata mostrata una certa tolleranza in relazione al rispetto delle scadenze, non compatibile con la previsione di un termine stringente per l'esecuzione delle prestazioni dedotte come oggetto del contratto.
Infatti, oltre alla generica allegazione, in atto d'opposizione, che vi erano stati "numerosi solleciti effettuati a mezzo cavo", NT non era stata versata in atti da parte della nei termini per le preclusioni dimostrative in primo grado, alcuna comunicazione scritta О missiva con la quale la medesima società, odierna appellata, avesse rappresentato criticamente i ritardi nell'esecuzione delle prestazioni, se non quelle del 16.11.2018, delle quali, come visto, era stata contestata la falsità e non era stata fornita la prova che fossero state effettivamente conosciute dalla Pt 1 · documentazione prodottaIn ogni caso, la divergenza tra la impedisce qualsivoglia valutazione in ordine all'essenzialità della regolazione del rapporto contrattuale sul piano temporale, in relazione alla volontà delle parti contraenti di trarre
l'utilità economica del contratto entro un dato tempo poi decorso,
e che, quindi, le scadenze previste potessero qualificarsi come termini essenziali. Nondimeno, il rilievo sulla mancata prova della conoscenza delle NT missive di cui ai documenti n. 4 e 5 della consente di escludere la loro rilevanza anche nei termini di una diffida ad adempiere di cui all'art. 1454 c.c., peraltro escluso dalla stessa NT difesa della al di là di ogni considerazione, per l'assorbente constatazione che trattandosi di atto avente natura recettizia, è richiesto che vi sia la prova che l'atto sia giunto nella sfera di conoscenza del destinatario.
Ancora, deve reputarsi fondata la censura mossa con riguardo alla decisione del giudice di valutare "la genuinità" dei documenti n. NT 1 e 3 della sull'assunto che questi risultassero riscontrati nelle dichiarazioni testimoniali assunte e, in specie, di quelle di oltreché nelle comunicazioni p.e.c. inoltrateTes_1 all' Pt 2 Reggio Emilia in data 10.4.2018.
Fermo quanto già osservato sull'art. 16 della prima stipulazione avvenuta tra le parti in causa che basterebbe ad escluderne la rilevanza, le dichiarazioni rese dal Tes 1 circa le modifiche apportate nell'originario contratto con l'indicazione "secondo accordi", la prima pattuizione intervenuta tra le parti, alla quale aveva fatto seguito, come ragionevolmente evidenziava la
Pt 1, la scrittura integrativa successiva del giugno 2018 con cui le parti stipulanti avevano definito una nuova data per la
"presunta" fine dei lavori;
circostanza pacifica tra le parti, come visto, e confermata dal medesimo al саро sub. 4) Tes 1 della memoria ex art. 183 CO. 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice su cui era stato sentito.
Ciò affermato quanto alle prove testimoniali, parimenti, si ritiene, con riguardo al documento n. 13 allegato alla memoria ex NT art. 183 co. 6 n. 2 della che, come correttamente argomentava la Pt 1 nei motivi di doglianza, si trattasse di una comunicazione NT via p.e.c. comunque proveniente dalla inoltrata all'AUSL di '
Reggio Emilia, avente in allegato il contratto stipulato in data
9.3.2018 con l'indicazione del termine del 27.4.2018 e, quindi, esemplare come quello prodotto in giudizio che, in ragione delle discordanze nelle produzioni documentali versate in atti e sopra esposte, non si rivela dirimente.
Per ciò che concerne la condotta della Pt 1 Occorre invece osservarsi la missiva (documento n. 4 allegato alla comparsa di NT costituzione in primo grado), inoltrata dalla Pt 1 alla a mezzo di posta elettronica certificata in data 20.11.2018 alle ore 11:22, con la quale la prima aveva informato che "le porte relative al sopra detto contratto rimangono pronte presso il nostro deposito"; invitando la controparte "a provvedere con il saldo dei materiali a vista fattura quale si allega alla presente.
A ricevimento saldo sarà nostra premura provvedere tempestivamente con la consegna in cantiere" e allegando la fattura ingiunta n. stessa data della 13/e che portava la comunicazione.
Successivamente, era stata inoltrata un'altra missiva, in data NT 21.12.2018 alla con cui la Pt 1 aveva sollecitato il ritiro '
delle porte ancora collocate presso i magazzini e il pagamento del prezzo di cui alla fattura n. 13e del 20.11.2018 (documento n. 5 allegato alla comparsa di costituzione della Pt 1
È quindi provato che la Pt 1 avesse realizzato le porte in esame e che dunque non fosse legittima la missiva via p.e.c. inoltrata NT dalla nel pomeriggio del 20.11.2018, alle ore 16,59 alla Pt 1 con la quale aveva comunicato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto stipulato "per la mancata consegna nei termini contrattuali delle porte in laminato”
(documento 7 allegato all'atto introduttivo del primo grado NT).n. della Per giunta, ad avviso di questo Collegio deve ritenersi significativo, spiegando una sua rilevanza sul piano indiziario, anche il documento n. 3 prodotto dalla Pt 1 che attesta il tentativo di consegna delle porte interne in data 29.11.2018,
opportunamente sottoscritto dal conducente, non essendo rilevante, dati i rapporti contrattuali ormai compromessi fra le parti in causa, la circostanza che nessuna firma era stata apposta dalla NT addotta nelle sue difese in atto d'opposizione che, sul punto, debbono valutarsi assai generiche.
Tanto considerato, apprezzato il contenuto della clausola di cui all'art. 10 del regolamento contrattuale, non ricorrono le condizioni, per quanto allegato e dimostrato in giudizio, perché questa potesse essere stata validamente esercitata con la missiva NT inoltrata dalla nel pomeriggio del 20.11.2018.
Nondimeno, anche dovendosi qualificare la domanda come domanda di risoluzione contrattuale ex art. 1453 C.C., le esposte ragioni consentono di escluderne la fondatezza, poiché l'allegato inadempimento non trova riscontro nelle evidenze di causa, ed essendo anzi emerso che la Pt 1, realizzata la produzione dovuta, NT avesse tentato di consegnarla alla Deve parimenti accogliersi il secondo motivo di doglianza in relazione all'art. 96 co. 3 c.p.c. e a tanto basti rilevare che tale disposizione richiama il principio di soccombenza e, dunque, presuppone l'accoglimento della domanda.
- In conseguenza della riforma della sentenza, le spese sono liquidate come da dispositivo per i due gradi di giudizio, tenuto conto del principio della soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, La Corte d'Appello di Bologna, sull'appello, così decide:
Parte 1 e, per l'effetto, 1) accoglie l'appello proposto dalla rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo emesso in favore dell'appellante;
NTroparte_1 alla rifusione a favore 2) condanna la delle spese processuali che liquida per il primo della Parte 1 grado in €5.077,00 per compensi oltre accessori come per legge e per il secondo grado in €5.809,00 per compensi oltre spese forfettarie, IVA e CPA;
Così deciso in Bologna, 25/10/25
Il Presidente est.
(dott. Giampiero M. Fiore)
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
Composto dai Sigg. Magistrati:
Presidente rel.
-dott. Giampiero FIORE
-dott.ssa Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott.ssa Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di APPELLO iscritta al ruolo al n. 1441/2023
R.G., trattenuta in decisione il 10.6.2025 e promossa
DA: rappresentata e difesa dall'Avv. Ferrario Maurizio ed Parte 1
elett.te dom.ta presso il Suo Studio in Rho.
Appellante
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv.ti NTroparte 1
RI RI e CC NA ed elett.te dom.ta presso lo studio della prima in Modena.
Appellata avverso la sentenza n. 1175/2023 emessa dal Tribunale di Modena il
12.7.2023 e pubblicata il 13.7.2023.
Conclusioni delle parti: Le parti precisano le conclusioni come da note depositate ai sensi dell'art. 352 c.p.C.
Motivi
proponeva-In primo grado, la NTroparte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 524/2019 emesso dal
Parte 1 per la somma di Tribunale di Modena, in favore della
€ 14.640,00, oltre interessi come da domanda, nonché spese della procedura monitoria liquidate in € 800,00 per onorari, oltre €
145,50 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, ex art 2 D.M. 55/2014, iva (se dovuta) e c.p.a., asserendo, fra le varie difese, che tale decreto fosse stato ottenuto "sulla base di una parziale e tendenziosa ricostruzione dei fatti, di arbitrarie ed illegittime fatture emesse ad hoc" che non erano mai state riconosciute dalla stessa. Esponeva di avere concluso con la Pt 1 in data 9.3.2018, un contratto di fornitura e di posa in opera di porte interne per le NT cd. "Residenze Rems" di Reggio Emilia, per le quali la stessa a sua volta, aveva stipulato un contratto di appalto con l'Azienda
Unità Sanitaria Locale;
il contratto di cui al 9.3.2018 aveva stabilito la data per l'ultimazione dei lavori del 27.4.2018, una penale dell'1% dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori e il prezzo concordato di
€10.500,00 oltre IVA, comprensivo delle operazioni di posa da eseguirsi a regola d'arte, di cui €315,00 per oneri di sicurezza. NT Fra le varie allegazioni difensive, la disconosceva la data del 19.6.2019 che sosteneva fosse stata "aggiunta" all'originaria stipulazione contrattuale, come evidenziato dal documento n. 1
della controparte;
affermava che in data 14.6.2018 era stato sottoscritto un contratto aggiuntivo che, richiamate le condizioni del precedente contratto, prevedeva la fornitura e posa aggiuntiva di porte interne per €1.500,00, con data di consegna concordata per 1'8.9.2018.
Sosteneva la società opponente che, nonostante plurimi solleciti, la Pt 1 era rimasta inadempiente agli accordi e di essersi lamentata, con comunicazione intervenuta via mail in data
16.11.2018, del ritardo di consegna delle porte e aveva chiesto informazioni sull'ultimazione delle in ragione opere dell'approssimarsi della consegna del cantiere;
che, lo stesso giorno, aveva comunicato che la consegna e installazione delle porte non potesse avvenire oltre la data del 19.11.2018. NT Ancora, rappresentava la che, in data 20.11.2018, la Pt 1 aveva comunicato, tramite p.e.c., che le porte erano pronte,
"dichiarava di essere decaduta dal beneficio del termine", e aveva NT invitato la stessa a provvedere al saldo dei materiali come da fattura allegata. fattura che provvedeva a disconoscere e NTestava inoltre la comunque a contestare in quanto emessa senza autorizzazione da NT parte della medesima;
sosteneva altresì che la fattura 13e) elettronica fosse stata inoltrata con la corrispondenza via p.e.c. del 20.11.2018 ma che non fosse presente nel cd. cassetto fiscale. NT Evidenziato il contenuto dell'art.
1.1 del contratto, la avvalendosi della deduceva che, in data 20.11.2018, la medesima,
10 del contratto clausola risolutiva espressa di cui all'art. sottoscritto in data 9.3.2018, aveva inoltrato alla Pt 1 una missiva, via p.e.c., per la risoluzione del contratto con riserva del risarcimento dei danni subiti, e aveva comunicato di avere provveduto ad incaricare un'altra società per la consegna e posa delle porte e che, a titolo cautelativo, aveva sospeso i pagamenti in attesa della quantificazione del danno. NT Tra le varie difese, la deduceva altresì che, nella stessa
Pt 1 aveva replicato, giornata del 20.11.2018, la via p.e.c.,
asserendo che i materiali prodotti non fossero stati accettati e il mancato pagamento dei corrispettivi. Dedotti ulteriori elementi in fatto e argomentate le sue difese,
NT concludeva chiedendo, per il merito, di accogliere la l'opposizione e, per l'effetto, dichiarare che nulla fosse dovuto alla Pt 1, accertare e dichiarare l'inadempimento di quest'ultimo e dichiarare, per l'effetto, risolto il contratto sottoscritto tra le parti in data 9.3.2018 nonché la successiva integrazione del
14.6.2018 e, ancora, revocare il decreto ingiuntivo dichiarandolo nullo, illegittimo, e improduttivo di effetti.
-Si costituiva in giudizio la Parte 1 sostenendo che
NT l'opposizione fosse temeraria e fosse stata proposta dalla in malafede.
In particolare, deduceva che il contratto di cui al documento n.1 del fascicolo d'opposizione era stato "superato" da quello prodotto come documento n. 1 del fascicolo monitorio dalla stessa, firmato dalla medesima Pt 1 il 19.6.2018 insieme alla scrittura integrativa.
Adduceva che ciò era avvenuto poiché, per ragioni riconducibili NT alla l'impegno contrattuale originariamente assunto era '
rimasto "sospeso" ed era stato poi “riformulato il 19 giugno 2018 congiuntamente alla stipula della scrittura integrativa".
La seconda stipulazione, in tesi della società opposta, risultava identica alla precedente eccetto che per la data di consegna;
sosteneva, a tal proposito, che non era stata definita una data precisa ma si era fatto riferimento, generico, agli accordi. NT Argomentava che il disconoscimento da parte della della data NT del 19.6.2018 da parte della fosse inefficace perché relativo ad un elemento accessorio alla sottoscrizione della medesima Pt 1 NT e non della rilevava che la controparte non contestava che
l'originaria data di consegna dei serramenti era stata sostituita con una dicitura che faceva riferimento agli accordi.
Osservava, ancora la Pt 1, che non vi erano stati solleciti e diffide per il termine del 27.4.2018 e la mancata applicazione della penale militavano a favore della tesi dell'infondatezza di ritardi imputabili alla stessa opposta.
La difesa della Pt 1 contestava e disconosceva la scrittura integrativa al contratto di cui al documento 3 di controparte n.
assumendo che ne fosse stata "alterata" l'indicazione della data per la consegna attraverso la sostituzione che reputava dolosa
-
del riferimento agli accordi con la data dell'8.9.2018 e precisando che, in ogni caso, nella scrittura si indicasse la "fine lavori presunta" e che quindi la data non potesse considerarsi un termine essenziale.
Asseriva, inoltre, tra le diverse difese, che i serramenti fossero già pronti i primi del mese di settembre 2018 ma che la controparte non avesse mai prestato la sua disponibilità a riceverli per esigenze di cantiere;
che in data 20.11.2018, trascorsi oltre due mesi di giacenza in magazzino dei serramenti a NT causa della indisponibilità della aveva emesso la fattura e NT precisato ad che questi rimanevano giacenti presso il magazzino con una comunicazione inoltrata alle ore 11.22; NT sosteneva che, alle ore 16.59 dello stesso giorno, la avesse inoltrato una p.e.c. con cui aveva dichiarato risolto il contratto lamentando il ritardo nella consegna.
NTestata la difesa di controparte, e, in dettaglio, anche i documenti n. 4 e 5 di controparte, formulate le sue ulteriori difese, la Pt 1 concludeva chiedendo di respingere l'opposizione perché manifestatamente infondata e quindi di confermare il decreto ingiuntivo e, in subordine, di condannare la controparte al pagamento delle somme ingiunte maggiorate degli interessi di cui al d. lgs. n. 231/2002.
-Con la gravata sentenza, il Tribunale accertava e dichiarava la risoluzione di diritto del contratto di fornitura e posa concluso in data 9.3.2018 e relativa modifica del 14.6.2018 ai sensi dell'art. 1456 C.C. e, quindi, revocava il decreto ingiuntivo opposto.
Parte 1 proponeva appello per le
-Avverso tale decisione, la seguenti doglianze.
1) Con il primo motivo d'appello, la Pt 1 lamentava il travisamento dei fatti di causa, l'errata valutazione delle prove e la falsa applicazione degli artt. 1453, 1454 e 1456 c.c. Si doleva dell'errore di valutazione del primo giudice relativamente alle prove documentali che lo avevano condotto al travisamento dei fatti;
in particolare, laddove riteneva che la lettera versata in atti come documento n. 5 della difesa di controparte con cui questa aveva intimato alla medesima appellante la consegna dei serramenti entro il 19.11.2018 fosse stata inoltrata a mezzo di posta elettronica certificata. NT Quanto alla missiva di cui al documento n. 5 della con quest'ultima aveva ritenuto di avere provato l'assegnazione di un termine essenziale, questa veniva criticata nella presente doglianza poiché non firmata e perché ne era rimasto ignoto "il redattore"; ripercorse le sue difese in primo grado, la società appellante asseriva che l'errore di valutazione sulle prove aveva determinato il formarsi di un erroneo convincimento. NT Secondo la società appellante, non era stato provato che la avesse diffidato la medesima alla consegna dei serramenti col termine essenziale del 19.11.2018 e che, quindi, tale termine non potesse ritenersi efficace e valere agli effetti di cui all'art. 1454 C.C., posto che l'intimazione ad adempiere non aveva rivestito forma scritta.
In tesi d'impugnazione, la medesima non poteva essere ritenuta inadempiente alla data del 20.11.2018, quando aveva formalizzato NT la disponibilità per la consegna dei serramenti tramite la ad p.e.c. inoltrata ad ore 11.22 e che, dunque, il contratto non poteva dirsi risolto in ragione dell'inefficacia/inesistenza del termine di consegna del 19.11.2018 che la medesima ignorava.
Non potendo essere la medesima considerata inadempiente, ne derivava l'impossibilità di applicare la clausola risolutiva espressa. Con un secondo profilo di censura allegato col primo motivo d'appello, la Pt 1 deduceva altresì l'errata valutazione del NT valore probatorio dei contratti prodotti dalla in merito all'individuazione del termine di consegna dei serramenti.
Sul punto, argomentava che le dichiarazioni del teste Tes 1 fossero irrilevanti poiché relative al termine di consegna del stato rideterminato, contratto del marzo 2018 che era pacificamente, successiva scrittura le parti nella tra integrativa.
A tal proposito, evidenziava che nella scrittura integrativa di cui al documento n. 3 della controparte era stata annotata a mano la data "di fine lavori presunta" così dimostrandosi che i contratti erano stati integrati dalle parti a mano e, inoltre, argomentava che fosse priva di rilievo, al fine di dare certezza NT alla copia del contratto del marzo 2018 versata in atti dalla la circostanza che questa versione fosse stata trasmessa all'Ausl di Reggio Emilia, poiché la provenienza del documento era comunque NT riconducibile alla
Ancora, deduceva l'omessa motivazione in relazione alla qualificazione del termine contrattuale, circostanza che reputava decisiva per il giudizio.
La società appellante faceva riferimento alla data contenuta nella NT scrittura integrativa del documento n. 3 della che recava l'indicazione "Fine lavori presunta: 8/9/2018", sostenendo che, per come indicata, non potesse essere qualificata come "termine contrattuale", ma una mera presunzione e, dunque, alla sua violazione non potesse seguire alcun inadempimento. Lamentava che ciò, così come l'inefficacia del termine di consegna NT assegnato dalla nella scrittura del 16.11.2018, non fosse stato affrontato dal primo giudice;
da tale assunto discendeva che in mancanza di un rigoroso termine di consegna, la medesima non avrebbe potuto essere ritenuta inadempiente.
Un ulteriore profilo che veniva dedotto nell'ambito della prima doglianza formulata dalla Pt 1 atteneva all'irrilevanza di quanto scritto dal direttore dei lavori arch. Per 1 e l'illogica e non richiesta dichiarazione di risoluzione contrattuale di cui all'art. 1456 c.c. Deduceva che la sentenza del primo giudice fosse illogica sotto NT plurimi aspetti: sosteneva che il rapporto contrattuale tra la e 1'AUSL dovesse essere distinto da quello instauratosi tra la medesima appellante e la prima e che le contestazioni rilevanti nel primo rapporto contrattuale non potessero riflettersi in quello per cui è causa;
di essere sempre stata tenuta ignara del contenuto dei verbali di cantiere e che la medesima non dovesse garantire la presenza in cantiere per un determinato tempo.
Allegava inoltre che la mancata consegna dei serramenti dovesse NT ricondursi al rifiuto della di riceverli, così come si evince dalla comunicazione di risoluzione del contratto di vendita inoltrata poco dopo l'offerta di adempimento della Pt 1 Asseriva dunque che dalla mancata prova dell'inadempimento della medesima derivava l'illogicità della decisione del primo giudice circa la valutazione di sussistenza dei presupposti per l'operatività della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 10 del contratto del marzo 2018.
NT Deduceva altresì che la non richiedeva in giudizio la risoluzione contrattuale in forza della clausola risolutiva espressa, ma domandava la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 1453 C.C., argomentava che la domanda relativa ad una clausola risolutiva espressa non può essere pronunciata d'ufficio ma presuppone che sia stata avanzata una specifica domanda giudiziale dalla parte nel cui interesse è posta la clausola;
a ciò conseguiva la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
2) Con il secondo motivo di doglianza la Pt 1 lamentava l'illogicità ed ingiustizia della condanna alla lite temeraria ed al pagamento delle spese processuali.
-Si costituiva NTroparte 1 che contestava l'appello poiché destituito di ogni fondamento in fatto e in diritto e, pertanto, concludeva chiedendone il rigetto sull'assunto che le domande fossero infondate in fatto e in diritto, improcedibili ed inammissibili e dunque improponibili per i principi di diritto.
-L'appello è fondato e la sentenza deve essere riformata per quanto si espone.
-A) Preliminarmente, occorre osservare, poiché tale profilo rimane NT controverso, che la domanda mossa dalla era tesa ad accertare
e dichiarare l'inadempimento della Pt 1 e, per l'effetto, a dichiarare risolto il rapporto contrattuale tra le due parti in causa; nella parte argomentativa dell'atto introduttivo di primo grado, la opponente esponeva che, con missiva del 20.11.2018, si avvalsa della clausola risolutiva espressa prevista all'art. era
10 delle condizioni contrattuali.
Poiché anche nel prosieguo dell'atto di citazione in primo grado, argomentando sulla produzione documentale di controparte di cui al NT documento n. 3, la faceva riferimento espresso alla
"risoluzione contrattuale" e poiché nelle deduzioni formulate entro il primo termine di cui all'art. 183 CO. 6 c.p.c. non
formulava alcuna allegazione in ordine alla gravità dell'inadempimento di controparte e neppure indicava ulteriori e diverse basi normative, la domanda presentata in primo grado dalla opponente deve qualificarsi come una domanda di accertamento dell'avvenuta risoluzione "ope legis" ai sensi dell'art. 1456 c.c.
e, quindi, sul piano del "petitum", tesa ad ottenere una pronuncia dichiarativa e, su quello della "causa petendi", a promuovere una domanda fondata sulla violazione ex se della clausola risolutiva espressa. Premessa la correttezza dell'inquadramento della domanda operata dal primo giudice, dovendosi conseguentemente escludere la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, si reputa, in ogni caso, fondata la prima doglianza proposta dalla Pt 1 .
Non risulta infatti provata la conoscenza della società appellante del nuovo termine fissato per il 19.11.2018, da parte della opponente, rispetto al quale la prima potesse reputarsi inadempiente. inammissibilitàPrescindendo dai profili di che riguardano eventuali produzioni successive ai termini per le preclusioni istruttorie e da questioni inerenti alla loro rilevabilità, tenuto conto del compendio assertivo e dimostrativo formatosi nel NT presente giudizio in ordine a quanto allegato sul punto dalla in primo grado con l'atto d'opposizione introduttivo del primo grado, può osservarsi quanto segue. NT 16.11.2018, la Con le missive inoltrate in data stessa avrebbe, con la prima (documento n. 4 allegato all'atto di citazione in primo grado), rappresentato le sue rimostranze per
"[...]il ritardo di consegna delle porte e chiedeva nuovamente-
-
la data di ultimazione delle opere, atteso l'approssimarsi della consegna del cantiere [...]” e, con la seconda (documento n. 5 allegato all'atto di citazione in primo grado), "[...]sempre a mezzo mail[...], comunicava che la consegna e l'installazione delle porte non potevano non avvenire entro -e non oltre la data del 19.11.2018 [...]”. Riscontrando la documentazione richiamata, prodotta entro 1 termini per le preclusioni istruttorie, non si evince la prova che, effettivamente, dette missive fossero state trasmesse a mezzo di posta elettronica certificata;
tanto risulta dall'allegazione NT appena richiamata della stessa con l'atto di citazione in quest'ultimaprimo grado e dalla denominazione che la difesa di apponeva agli allegati nel presente giudizio e che indicava nell'elenco documenti in calce all'atto introduttivo, ciascuno, definito come "copia mail".
Pur osservandosi che in alto nella missiva di cui al documento n. NT 5 prodotto dalla vi fosse l'indicazione "Invio per NT p.elettronica" e che anche nel documento 4 allegato dalla n.
compariva una simile indicazione, si rileva che non era stata poi fornita alcuna prova che ciò fosse avvenuto;
anzi, come visto, nel compendio assertivo della stessa relativo all'atto di citazione in primo grado si esponeva di un invio intervenuto a mezzo e-mail.
Appurato che si trattasse al più di comunicazioni intervenute via e-mail, si rileva che, in sede di comparsa di costituzione in primo grado, la Pt 1 provvedeva tempestivamente a contestare le produzioni documentali richiamate per falsità e argomentando che NT non le fossero mai pervenute, senza che abbia compiuto un efficace sforzo probatorio che, nel rispetto dei termini preclusivi di cui all'art. 183 CO. 6 c.p.c., superasse simili la contestazioni venendo a dimostrare da parte della conoscenza
Pt 1 delle missive in esame e, in ogni caso, del termine del
19.11.2018; ne segue che la conoscenza di quest'ultimo non possa dirsi adeguatamente provata. del termine non potesse Posto che la prova della conoscenza pur precisandosi, documentale, evincersi sul piano preliminarmente, che all'art. 16 del regolamento contrattuale del marzo 2018, nelle versioni prodotte da entrambe le parti in causa, queste avevano pattuito che "Qualsiasi modifica, variante, agevolazione, concessione, impegno о quant'altro in deroga al Contratto e/o ai Documenti contrattuali, О non previsto negli stessi, deve risultare da un altro atto scritto;
in nessun caso varrà la prova testimoniale.", per completezza, si deve escludere che tale prova sia stata ragionevolmente raggiunta attraverso le risultanze emerse nell'istruttoria orale in primo grado, posto che dai testi non emergevano ricostruzioni univoche, di per sé sole, sufficienti a colmare la carenza dimostrativa,
Tes 1In specie, il teste che si qualificava come "ex legale rappresentante della società attrice e suo dipendente dal mese di settembre del 2020", sentito all'udienza del 24.2.2021 a proposito del documento n. 5 richiamato dal capo sub. 7) della memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. di parte attrice, dichiarava "Ho ricevuto l'e-mail per conoscenza, inviata dal tecnico della società che si occupava dell'esecuzione del contratto" e, alla stessa udienza, il teste Testimone 2 anch'egli dipendente NT affermava, sullo stesso capo, "Ho ricevuto l'e-mail per della '
conoscenza ed è stata inviata da un mio collaboratore"; tuttavia, segno contrario erano le dichiarazioni rese all'udienza del di
12.4.2021 da che, affermando di essere stato Tes 3 dipendente della Pt 1 e di occuparsi della cantieristica e di avere seguito direttamente la vicenda e, in particolare, il contratto, sempre sul capitolo sub. 7) della memoria ex art. 183
CO. 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice, affermava "Non ho mai visto questa missiva prima d'ora ed escluso che sia stata inviata ad
Parte 1 poiché mi occupavo personalmente della corrispondenza con la cliente" e, ancora, quelle del teste Testimone 4 impiegato tecnico della Pt 1, sentito all'udienza del 13.10.2021 sullo stesso capitolo, spiegava: "Non l'ho ricevuta io. Posso escludere che sia stata inviata ad altri tecnici, perché l'avrei letta. Era un cliente particolare e ho seguito i suoi cantieri, il primo personalmente".
Pertanto, deve escludersi che sia stata raggiunta la prova, nel presente giudizio, che il termine del 19.11.2018 avanzato dalla NT fosse opportunamente conosciuto dalla Pt 1
Per valutare la condotta inadempiente della Pt 1 prospettata dalla NT Occorre ricostruire le determinazioni contrattuali e le modifiche susseguitesi, tenuto conto di quanto le parti del presente giudizio provvedevano tempestivamente a contestare negli atti di causa.
Nelle produzioni della società appellante, costituitasi nel primo grado in qualità di opposta, si riscontra una copia del contratto
(documento n. 1 allegato alla comparsa di costituzione in primo grado della Pt 1 che risultava stipulato in data 9.3.2018, sottoscritto dalla committenza e dal fornitore, che, nella clausola di cui all'art. 2 del regolamento contrattuale, rubricata come "tempo utile per l'ultimazione della fornitura penali", prevedeva che la fornitura, incluse le opere accessorie e/o complementari, dovesse essere conclusa nel termine che, con annotazione autografa, veniva indicato "secondo accordi"; inoltre, a mano, si legge, in corrispondenza di ciascuna sempre annotata firma riconducibile alla Pt 1 , la data del 19.6.2018.
Depositava altresì la società opposta, odierna appellante, la scrittura integrativa alla stipula del marzo 2018 (documento n. 2 allegato alla comparsa di costituzione in primo grado della Pt 1 '
NT sottoscritta sia dalla che dalla Pt 1, che interveniva a modificare talune pattuizioni in relazione all'aggiunta della fornitura e posa di porte interne prevedendo l'indicazione di una
"Fine lavori presunta" che veniva completata con l'annotazione autografa "come da allegato", salvo per il resto quanto stabilito nel precedente contratto;
anche in tale stipulazione, così come nei suoi allegati, in corrispondenza delle firme attribuite alla
Pt 1, si riscontra l'indicazione della data del 19.6.2018, a mano. NT Con l'atto di citazione in opposizione, la produceva, a sua volta, una copia del contratto (documento n. 1 allegato all'atto NT di citazione in primo grado dalla (), anch'essa opportunamente sottoscritta dalla committenza e dalla fornitrice, datata
9.3.2018, che tuttavia differiva dalla copia prodotta dalla Pt 1 poiché alla clausola di cui all'art. 2 delle condizioni contrattuali stabiliva come data ultima per l'ultimazione dei
NT lavori quella del 27.4.2018; tuttavia, anche la difesa della allegava che, in data 14.6.2018, era stata stipulata una scrittura integrativa per la fornitura e posa di porte interne (documento n.
3 allegato all'atto di citazione in primo grado), effettivamente sottoscritta da ambo i contraenti, con cui si stabiliva:
"[...] Facendo riferimento al contratto richiamato in oggetto, le parti intendono riconfermati patti e condizioni in esso riportate con le seguenti modifiche[...]” e, quindi, individuava una nuova data per la fine presunta dei lavori in quella dell'8.9.2018, richiamando per il resto le ulteriori pattuizioni già stipulate nel precedente contratto. Tanto osservato sul piano delle produzioni documentali, Occorre NT rilevare che la data del 19.6.2018 era stata contestata dalla con l'atto di citazione in opposizione, così come, a sua volta, la
Pt 1, oltre a quanto già rilevato, aveva contestato il documento
n. 1 di controparte, sostenendo che quel contratto era stato
"[...]superato da quello allegato da questa parte al doc. 1 del fascicolo monitorio, firmato da Pt 1 il successivo 19.06.2018 congiuntamente alla scrittura integrativa (doc. 2 monitorio). Nei NT fatti avvenne che, per esigenze di (probabilmente di coordinamento con la stazione appaltante), l'originario impegno contrattuale rimase sospeso e venne riformulato il 19 giugno 2018 congiuntamente alla stipula della scrittura integrativa"; quanto alla scrittura integrativa di cui al documento n. 3 di controparte, la Pt 1 asseriva, sempre in comparsa di costituzione in primo grado, che ne fosse stata "alterata la data di consegna"
e che fosse stata sostituita con quella dell'8.9.2018.
Alla luce delle contrastanti evidenze documentali in atti, risultava pacifico fra le parti che alla prima stipulazione del marzo 2018 avesse fatto seguito una scrittura integrativa che recava la data del 14.6.2018 ed emergeva dalle produzioni documentali e dai rispettivi compendi assertivi, ancor più ad avviso che significativamente, del presente Collegio, nell'esecuzione del rapporto, era stata mostrata una certa tolleranza in relazione al rispetto delle scadenze, non compatibile con la previsione di un termine stringente per l'esecuzione delle prestazioni dedotte come oggetto del contratto.
Infatti, oltre alla generica allegazione, in atto d'opposizione, che vi erano stati "numerosi solleciti effettuati a mezzo cavo", NT non era stata versata in atti da parte della nei termini per le preclusioni dimostrative in primo grado, alcuna comunicazione scritta О missiva con la quale la medesima società, odierna appellata, avesse rappresentato criticamente i ritardi nell'esecuzione delle prestazioni, se non quelle del 16.11.2018, delle quali, come visto, era stata contestata la falsità e non era stata fornita la prova che fossero state effettivamente conosciute dalla Pt 1 · documentazione prodottaIn ogni caso, la divergenza tra la impedisce qualsivoglia valutazione in ordine all'essenzialità della regolazione del rapporto contrattuale sul piano temporale, in relazione alla volontà delle parti contraenti di trarre
l'utilità economica del contratto entro un dato tempo poi decorso,
e che, quindi, le scadenze previste potessero qualificarsi come termini essenziali. Nondimeno, il rilievo sulla mancata prova della conoscenza delle NT missive di cui ai documenti n. 4 e 5 della consente di escludere la loro rilevanza anche nei termini di una diffida ad adempiere di cui all'art. 1454 c.c., peraltro escluso dalla stessa NT difesa della al di là di ogni considerazione, per l'assorbente constatazione che trattandosi di atto avente natura recettizia, è richiesto che vi sia la prova che l'atto sia giunto nella sfera di conoscenza del destinatario.
Ancora, deve reputarsi fondata la censura mossa con riguardo alla decisione del giudice di valutare "la genuinità" dei documenti n. NT 1 e 3 della sull'assunto che questi risultassero riscontrati nelle dichiarazioni testimoniali assunte e, in specie, di quelle di oltreché nelle comunicazioni p.e.c. inoltrateTes_1 all' Pt 2 Reggio Emilia in data 10.4.2018.
Fermo quanto già osservato sull'art. 16 della prima stipulazione avvenuta tra le parti in causa che basterebbe ad escluderne la rilevanza, le dichiarazioni rese dal Tes 1 circa le modifiche apportate nell'originario contratto con l'indicazione "secondo accordi", la prima pattuizione intervenuta tra le parti, alla quale aveva fatto seguito, come ragionevolmente evidenziava la
Pt 1, la scrittura integrativa successiva del giugno 2018 con cui le parti stipulanti avevano definito una nuova data per la
"presunta" fine dei lavori;
circostanza pacifica tra le parti, come visto, e confermata dal medesimo al саро sub. 4) Tes 1 della memoria ex art. 183 CO. 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice su cui era stato sentito.
Ciò affermato quanto alle prove testimoniali, parimenti, si ritiene, con riguardo al documento n. 13 allegato alla memoria ex NT art. 183 co. 6 n. 2 della che, come correttamente argomentava la Pt 1 nei motivi di doglianza, si trattasse di una comunicazione NT via p.e.c. comunque proveniente dalla inoltrata all'AUSL di '
Reggio Emilia, avente in allegato il contratto stipulato in data
9.3.2018 con l'indicazione del termine del 27.4.2018 e, quindi, esemplare come quello prodotto in giudizio che, in ragione delle discordanze nelle produzioni documentali versate in atti e sopra esposte, non si rivela dirimente.
Per ciò che concerne la condotta della Pt 1 Occorre invece osservarsi la missiva (documento n. 4 allegato alla comparsa di NT costituzione in primo grado), inoltrata dalla Pt 1 alla a mezzo di posta elettronica certificata in data 20.11.2018 alle ore 11:22, con la quale la prima aveva informato che "le porte relative al sopra detto contratto rimangono pronte presso il nostro deposito"; invitando la controparte "a provvedere con il saldo dei materiali a vista fattura quale si allega alla presente.
A ricevimento saldo sarà nostra premura provvedere tempestivamente con la consegna in cantiere" e allegando la fattura ingiunta n. stessa data della 13/e che portava la comunicazione.
Successivamente, era stata inoltrata un'altra missiva, in data NT 21.12.2018 alla con cui la Pt 1 aveva sollecitato il ritiro '
delle porte ancora collocate presso i magazzini e il pagamento del prezzo di cui alla fattura n. 13e del 20.11.2018 (documento n. 5 allegato alla comparsa di costituzione della Pt 1
È quindi provato che la Pt 1 avesse realizzato le porte in esame e che dunque non fosse legittima la missiva via p.e.c. inoltrata NT dalla nel pomeriggio del 20.11.2018, alle ore 16,59 alla Pt 1 con la quale aveva comunicato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto stipulato "per la mancata consegna nei termini contrattuali delle porte in laminato”
(documento 7 allegato all'atto introduttivo del primo grado NT).n. della Per giunta, ad avviso di questo Collegio deve ritenersi significativo, spiegando una sua rilevanza sul piano indiziario, anche il documento n. 3 prodotto dalla Pt 1 che attesta il tentativo di consegna delle porte interne in data 29.11.2018,
opportunamente sottoscritto dal conducente, non essendo rilevante, dati i rapporti contrattuali ormai compromessi fra le parti in causa, la circostanza che nessuna firma era stata apposta dalla NT addotta nelle sue difese in atto d'opposizione che, sul punto, debbono valutarsi assai generiche.
Tanto considerato, apprezzato il contenuto della clausola di cui all'art. 10 del regolamento contrattuale, non ricorrono le condizioni, per quanto allegato e dimostrato in giudizio, perché questa potesse essere stata validamente esercitata con la missiva NT inoltrata dalla nel pomeriggio del 20.11.2018.
Nondimeno, anche dovendosi qualificare la domanda come domanda di risoluzione contrattuale ex art. 1453 C.C., le esposte ragioni consentono di escluderne la fondatezza, poiché l'allegato inadempimento non trova riscontro nelle evidenze di causa, ed essendo anzi emerso che la Pt 1, realizzata la produzione dovuta, NT avesse tentato di consegnarla alla Deve parimenti accogliersi il secondo motivo di doglianza in relazione all'art. 96 co. 3 c.p.c. e a tanto basti rilevare che tale disposizione richiama il principio di soccombenza e, dunque, presuppone l'accoglimento della domanda.
- In conseguenza della riforma della sentenza, le spese sono liquidate come da dispositivo per i due gradi di giudizio, tenuto conto del principio della soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, La Corte d'Appello di Bologna, sull'appello, così decide:
Parte 1 e, per l'effetto, 1) accoglie l'appello proposto dalla rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo emesso in favore dell'appellante;
NTroparte_1 alla rifusione a favore 2) condanna la delle spese processuali che liquida per il primo della Parte 1 grado in €5.077,00 per compensi oltre accessori come per legge e per il secondo grado in €5.809,00 per compensi oltre spese forfettarie, IVA e CPA;
Così deciso in Bologna, 25/10/25
Il Presidente est.
(dott. Giampiero M. Fiore)