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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 09/07/2025, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Cusenza ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. R.G. 2096 dell'anno 2019 cui è riunito il fascicolo
R.G.N. 2232/2019 vertente
TRA
(C.F. ) in persona del Sindaco pro- Parte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, Piazza Sant'Oliva n. 37, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Santoro che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso in opposizione, conferita con Determina Comunale n.
70 del 26.06.2019 e con determina del Responsabile del Settore Amministrativo
n. 174 del 27.06.2019 (giudizio R.G.N. 2096/2019)
OPPONENTE
Pag. 1 di 12 ARCH. (C.F. elettivamente CP_1 CodiceFiscale_1
domiciliata in Palermo, Via Nunzio Morello n. 23, presso lo studio degli Avv.ti
Guglielmo Nicastro e Marco Muraglia che la rappresentano e difendono,
unitamente e disgiuntamente giusta procura in calce al ricorso in opposizione
(giudizio R.G.N. 2232/2019)
OPPONENTE
CONTRO
, (C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
e rappresentante legale pro-tempore, elettivamente Controparte_3
domiciliato in Palermo, Via Maqueda n. 100 presso l'Avvocatura, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alessandro Cannizzaro e Rosanna Farulla, giusta procura in calce alla memoria di costituzione
OPPOSTA
OGGETTO opposizione a ordinanza di ingiunzione n. 3920 del 29 maggio
2019, emessa dalla prot. 0044400 del 29.05.2019, Controparte_2
notificata in pari data a mezzo Pec
CONCLUSIONI: come da note a trattazione scritta a cui si rinvia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ha proposto opposizione avverso l'ordinanza di Parte_1
ingiunzione n. 3920 del 29 maggio 2019 emessa dalla di Controparte_2
Pag. 2 di 12 Palermo prot. 0044400 del 29.05.2019 notificata in pari data a mezzo Pec, con la quale gli era stato ordinato e ingiunto in solido con l'Arch. , nella CP_1
spiegata qualità di responsabile del settore tecnico del di Parte_1
pagare la complessiva somma di € 6.008,52, a titolo di sanzione pecuniaria prevista dagli artt. 133, comma 6 e 127 comma 2 del D.Lgs. 152/06.
Il ricorrente precisava che l'ingiunzione emessa dalla Controparte_2
era riferita ad un sopralluogo condotto da sul depuratore
[...] CP_4
del Comune di sito in Contrada Passo dei Greci – Piano Nicolosi, Parte_1
avvenuto in data 17 maggio 2016, a seguito del quale, a mezzo controlli con campionamenti di acque reflue, sia in entrata che in uscita, era stato riscontrato
“il superamento dei limiti di cui alla tab. 3 all. 5 del d. lgs 152/06 per i parametri di
odore, COD, BOD, SOLIDI SOSPESI, AZOTO AMMONIACALE;
superamento
addebitabile ad una probabile fuoriuscita di notevoli quantità di fango biologico presente
nel sedimentatore secondario e non correttamente asportato per l'invio al digestore o
all'ispessitore o ai letti di essiccazione. Dalle analisi effettuate sul campione prelevato
nel torrente subito a valle dell'uscita dell'impianto di depurazione si è rilevata la Per_1
presenza di un alto valore di sostanza organica e dall'analisi microbiologica si è
riscontrato nel sedimento la presenza di microrganismi “Ciliati e Rotiferi” tipiche
presenze nella flora batterica – fanghi attivi- di un impianto di depurazione”.
Pag. 3 di 12 Nella impugnata ordinanza era, inoltre, espressamente rilevato che il responsabile del settore tecnico del Arch. , Parte_1 CP_1
non avrebbe provveduto a dare disposizione per la rimozione dell'eccesso di fanghi attivi ed avrebbe permesso lo smaltimento illecito degli stessi nelle acque superficiali dolci del Torrente Buffa, condotta sanzionabile ai sensi dell'art. 133
comma 6 del D.Lgs. 152/06 in solido con il Parte_1
Il eccepiva la propria estraneità alle riscontrate violazioni Parte_1
in quanto mero proprietario del depuratore, ritendo, pertanto, che l'impugnata ordinanza ingiunzione fosse stata emessa in violazione dell'art. 3 L. 689/1981
per assenza dell'elemento soggettivo.
Imputava ogni responsabilità in via esclusiva all'Arch. , quale CP_1
responsabile del settore tecnico dell'Ente, rilevando, in ogni caso, che la anomalia rivestiva i caratteri dell'imprevedibilità e della forza maggiore.
Nel merito contestava l'irrogazione della sanzione per inapplicabilità della utilizzata tabella 3 dell'allegato al D.Lgs. 156/2006 con riferimento al parametro dell'azoto ammoniacale e di altri parametri rilevati, in luogo di quella corretta n.
1, nonché la violazione del principio del contraddittorio in quanto ammesso all'audizione in data anteriore a quella dell'Arch. . CP_1
La richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato veniva rigettata con ordinanza del 23.07.2019.
Pag. 4 di 12 Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto Controparte_2
dell'opposizione, rilevando che al era stato ingiunto il Parte_1
pagamento della sanzione amministrativa comminata con l'ordinanza impugnata, nella qualità di responsabile in solido ex art. 6 c. 1 L. 689/81 in quanto proprietario del depuratore comunale e, pertanto, ai sensi della menzionata normativa, non era richiesto alcun elemento soggettivo (dolo o colpa) in capo a detto obbligato in solido al pagamento di una sanzione irrogata a seguito della condotta illecita di un altro soggetto, nel caso di specie, l'Arch.
. CP_1
Ne conseguiva che la non era incorsa nella eccepita Controparte_2
violazione dell'art. 3 L. 689/81 in quanto l'elemento oggettivo dell'illecito doveva ricorrere solo in capo all'autore dello stesso e non per l'obbligato in solido.
Da ultimo contestava l'asserita violazione del principio del contraddittorio sul rilievo che il era stato ammesso alla audizione nonostante Parte_1
non avesse presentato alcuna richiesta.
Al presente procedimento veniva riunito quello portante il N.R.G. 2232/2019 per connessione oggettiva, avente ad oggetto l'opposizione alla medesima ordinanza ingiunzione proposta da parte dell'Arch. che eccepiva CP_1
il proprio difetto di legittimazione passiva rilevando che l'impianto di
Pag. 5 di 12 depurazione era affidato ad altro personale tecnico avente il compito di procedere al diretto controllo.
La ricorrente eccepiva, in ogni caso, l'assenza della propria CP_1
responsabilità rilevando la eccezionalità e non prevedibilità dell'accaduto,
evincibile dal registro di carico e scarico dei fanghi che, nel periodo di rilevazione del superamento dei parametri, non aveva registrato alcuna anomalia nonché l'inapplicabilità della tabella utilizzata per la parametrazione dei valori riscontrati.
La causa veniva istruita a mezzo escussione dei testi indicati in entrambi i ricorsi introduttivi dei procedimenti riuniti e quindi, posta in decisione all'udienza del 03.05.2023 svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.-.
Tanto premesso l'opposizione non merita accoglimento.
E', infatti, pacifico che il sia stato destinatario dell'ordinanza Pt_1
ingiunzione nella qualità di obbligato in solido ex art. 6 L. 689/1981, a mente del quale “Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in
sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto
personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento
della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua
volontà…….omississ……… Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha
diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione”.
Pag. 6 di 12 Dal tenore letterale della menzionata disposizione è agevole evincere che nessun elemento soggettivo – come erroneamente eccepito dal ricorrente – sia richiesto ai fini della configurabilità della fattispecie che si atteggia come responsabilità oggettiva.
Il principio della solidarietà enunciato dall'art. 6 ha lo scopo di accrescere le garanzie di pagamento della sanzione, non già di estendere la responsabilità in relazione al fatto illecito amministrativo, rispondendo alla precipua finalità di ampliare la platea dei soggetti obbligati e, conseguentemente, accrescere le garanzie di adempimento della violazione.
Le obbligazioni gravanti sull'autore dell'illecito e del responsabile solidale ex art. 6 L. 689/1981 sono distinte ed autonome, come desumibile anche dall'art. 14
ultimo comma della L. 689/81 e come chiarito dalla Corte di Cassazione a
Sezioni Unite che ha precisato “In tema di sanzioni amministrative, l'obbligazione
del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell'obbligato in via principale,
per cui, non dipendendone, essa non viene meno nell'ipotesi in cui quest'ultima, ai
sensi dell'art. 14, ult.co. L. n. 689/1981, si estingua per mancata tempestiva
notificazione; con l'ulteriore conseguenza che l'obbligato solidale che abbia pagato la
sanzione conserva l'azione di regresso per l'intero, ai sensi del citato art. 6 u.c. verso
l'autore della violazione, il quale non può eccepire, all'interno di tale ultimo rapporto
che è invece di sola rilevanza privatistica, l'estinzione del suo obbligo verso
Pag. 7 di 12 l'Amministrazione.” (Cassazione Sezioni Unite sentenza n. 22082 del 22
settembre 2017).
Ne consegue che, in considerazione della qualità giuridica di obbligato solidale del detto opponente è tenuto all'obbligazione pecuniaria Parte_1
di pagamento della sanzione amministrativa di cui all'impugnata ordinanza ingiunzione, senza che rilevi la ricorrenza - e quindi la valutazione della sussistenza o meno - di alcun elemento soggettivo, al contrario valutabile in capo al solo autore dell'illecito.
Correlativamente, attesa la qualifica rivestita, lo stesso non può sollevare eccezioni nel merito della pretesa azionata, contestando, come nel caso sottoposto al vaglio di questo Tribunale, le circostanze dell'illecito e le risultanze degli eseguiti accertamenti, residuando in proprio favore l'azione di regresso per l'intero dopo il pagamento della comminata sanzione, ai sensi dell'ultimo comma dall'art. 6 L. 689/81 “Nei casi previsti dai commi precedenti chi
ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione”
risultando assorbite le contestazioni avanzate nel merito della controversia.
Per le suesposte motivazioni, l'opposizione del va rigettata Parte_1
dichiarando che il medesimo è tenuto, in qualità di Parte_1
obbligato solidale con l'autore dell'illecito di cui alla ordinanza ingiunzione impugnata, al pagamento dell'importo ingiunto.
Pag. 8 di 12 Del pari anche l'opposizione spiegata dall'Arch. non merita CP_1
accoglimento.
Preliminarmente, la sollevata eccezione di difetto di legittimazione passiva risulta infondata atteso che, come risulta dalla determina sindacale agli atti, la ricorrente è stata nominata Responsabile del Settore Tecnico e del Settore
Amministrativo, con esclusione della sola Gestione giuridica del personale,
rimasta affidata al Responsabile del Settore Finanziario;
in forza della anzidetta determina all'Arch. “spetta l'espletamento di tutti i compiti, di tutte CP_1
le funzioni, nonché la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme
dettati dallo Statuto e dai Regolamenti, la gestione amministrativa, finanziaria e
tecnica, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativo che impegnano
l'amministrazione verso l'esterno nonché la gestione con i poteri del privato datore di
lavoro del personale assegnato”.
Ed invero la corretta individuazione dell'autore dell'illecito oggetto della ordinanza ingiunzione impugnata - e quindi la legittimazione passiva dell'opponente – ha trovato conferma anche in sede istruttoria dalla quale è
emerso che entrambi i testi escussi avevano ricevuto dall'Arch. CP_1
istruzioni relative all'impianto.
Il teste ha dichiarato “….preciso che intorno alle ore 8,30/9,00 è Testimone_1
passata la capo area Arch. che ha ispezionato l'impianto di depurazione CP_1
Pag. 9 di 12 ed era tutto a posto.……preciso che il capo area ci aveva detto sia a me che a di Pt_2
stare attenti se si verificava qualcosa di anormale come la presenza di reflui” e la circostanza non è stata oggetto di contestazione, né in sede di escussione, né
successivamente. Il teste ha confermato lo stato dei luoghi Testimone_2
come da foto dallo stesso scattate che gli venivano mostrate.
Appare così provato che l'Arch. aveva il compito di controllare la CP_1
situazione dell'impianto quale soggetto responsabile da notiziare in caso di anomalie.
Tanto premesso, deve procedersi all'accertamento della effettiva imputabilità
alla stessa dell'illecito sanzionato, ossia della ricorrenza, o meno, della invocata imprevedibilità ed eccezionalità delle riscontrate anomalie al fine di escluderne la responsabilità.
Dallo svolgimento dell'attività istruttoria, deve ritenersi che l'Arch.
[...]
non ha assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante. CP_1
Le dichiarazioni rese in sede istruttoria e relative al mancato riscontro di anomalie nei giorni antecedenti agli eseguiti accertamenti, in quanto provenienti da personale non qualificato e privo di ogni competenza tecnica o scientifica - addetti esclusivamente al servizio di giardinaggio alle dipendenze del - non risultano infatti idonee a contestare e contrastare Pt_1
Pag. 10 di 12 validamente le risultanze documentali delle analisi effettuate sul campione prelevato che riveste la valenza di atto pubblico ex art. 2699 cod. civ.-.
Né rilevanza può assumere la denuncia dei reflui presentata dal Sindaco al
Comando dei Carabinieri di in data 19.05.2016 in quanto successiva Parte_1
alle analisi dell' e, quindi, a rilevamento già accertato. CP_4
Parte opponente Arch. , pertanto, non è riuscita a fornire la prova CP_1
che le anomalie riscontrate in occasione del sopralluogo del 17.05.2016 CP_4
potessero essere connesse ad un fatto eccezionale ed imprevedibile che poteva escludere ogni sua responsabilità.
Infondata, inoltre, risulta la eccepita illegittimità della sanzione comminata in violazione delle prescrizioni di cui all'allegato 5, parte terza, del D.Lgs 152/2006
che indica quale “situazione eccezionale” esclusivamente quella dipendente da piogge abbondanti “Valori estremi per la qualità delle acque in questione non sono
presi in considerazione se essi sono il risultato di situazioni eccezionali come quelle
dovute a piogge abbondanti” e quelli riconducibili a “sversamenti causati verosimilmente da terzi”.
Ne discende il rigetto dell'opposizione avanzata dall'Arch. . CP_1
Le spese seguono la soccombenza di entrambi gli opponenti e si liquidano in favore della in complessivi € 5.077,00 oltre IVA, Controparte_2
CPA e rimborso forfettario del 15% come per legge,
Pag. 11 di 12
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda,
eccezione e difesa:
- rigetta l'opposizione proposta dal e dall'Arch. Parte_1 [...]
perché infondata;
CP_1
- per l'effetto convalida l'ordinanza ingiunzione n. 3920 del 29 maggio 2019
emessa dalla prot. 0044400 del 29.05.2019; Controparte_2
- condanna gli opponenti in solido al pagamento delle spese di lite in favore della che liquida in complessivi € 5.077,00 oltre IVA, Controparte_2
CPA e rimborso forfettario del 15% come per legge.
Così deciso in Termini Imerese il 9 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44
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