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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 12/11/2025, n. 1203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1203 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. n. 4193/2025
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati:
dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente rel.
dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
dott.ssa Marina Righi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ., promosso con ricorso congiunto depositato in data 04/07/2025,
da con il patrocinio dell'avv. PINTO BENEDETTO, e Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. PISANI PAOLA Parte_2
ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente per oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno adito l'intestato Tribunale per ottenere la pronuncia di separazione personale, alle condizioni stabilite congiuntamente ed indicate nel ricorso, chiedendo altresì che, decorso il termine previsto dalla legge, venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti, con note scritte sostitutive dell'udienza del
30/10/2025, ex art. 127 ter cod. proc. civ., depositate in data
20/10/2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso,
dichiarando che non sussistono possibilità di riconciliazione e di prestare acquiescenza all'emananda sentenza di separazione.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 4193/2025:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi (CF: Parte_1
), n. a LL (TV) il 23/08/1971, e C.F._1 Pt_2
(CF: ), n. a LD (TV) il
[...] C.F._2
04/05/1976, che hanno contratto matrimonio il 05/08/2007 a
LD (TV), atto trascritto al n. 15, parte II, Serie A,
anno 2007, del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune;
alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“I) I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
II)Le figlie sono affidate congiuntamente ad entrambi i coniugi comunque fissandosi la residenza in Montebelluna, Via San Gaetano
n. 215/A;
III) Le figlie staranno in modo paritetico presso ciascuno dei genitori dal lunedì al lunedì successivo restando inteso che al rientro dai viaggi in Vietnam il papà recupererà le settimane di assenza con le figlie, con un massimo di due settimane consecutive,
mentre il recupero di quelle eccedenti le due settimane, sarà
concordato tra i genitori,
IV) Le vacanze di Natale e Pasqua verranno trascorse a settimane alterne presso i genitori e fermo restando che le figlie trascorrano il pranzo di Natale con la mamma e la cena con il papà e così anche a Pasqua, le vigilie con il papà e così di volta in volta per le altre festività, alternate di anno in anno.
V)Le vacanze estive, verranno trascorse dalle figlie con ciascuno dei genitori per due settimane, anche non consecutive;
entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno i genitori comunicheranno il periodo e le modalità in cui intendono gestire le ragazze.
VI) I genitori provvederanno direttamente al mantenimento delle figlie quando saranno collocato presso di loro, come da modalità
consolidata a far data dal giugno 2024;
VII)Le spese straordinarie saranno poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno come da protocollo di Treviso, con rendicontazione e liquidazione mensile ed a tal proposito le parti si danno atto che per le spese straordinarie ad oggi sostenute direttamente da ciascuno di essi, sono da intendersi già compensate con rinuncia ad eventuali crediti residui eventualmente dovuti a detto titolo.
VIII)I Genitori in ogni caso provvederanno all'apertura di un conto corrente cointestato alle figlie obbligandosi a versare ciascuno la somma di € 400,00 mensili per figlia;
detto conto verrà gestito in condivisione tra i genitori nell'esclusivo interesse per le figlie e dovrà essere utilizzato esclusivamente per le figlie e per spese quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, gite scolastiche,
corredi scolastici, spese per abbigliamento cambio stagione.
IX)Quanto all'eventuale A.U., verrà versato sul conto corrente di cui al punto VIII.
La casa coniugale, di proprietà esclusiva del Sig. viene Parte_1
a lui assegnata definitivamente nulla avendo la a pretendere Pt_2
a qualsiasi titolo, ragione e/o causa tanto in via diretta che indiretta nonché accessoria o subordinata;
X)Alcun contributo al mantenimento è posto a carico dell'uno in favore dell'altra e viceversa essendo i coniugi economicamente autosufficienti.
XI)Il signor corrisponderà alla signora - che Pt_1 Parte_2
accetta - a saldo e stralcio nonché a definizione di ogni rapporto creditorio, a titolo di regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi nonchè a soddisfazione delle prestazioni professionali rese dalla signora in favore del signor , la somma di Pt_2 Pt_1
€.42.500,00 (diconsi euro quarantaduemilaecinquecento/00), che saranno versate secondo le modalità che seguono: - € 11.000,00 (diconsi euro undicimila/00) all'esito dell'udienza di comparizione delle parti,
- € 2.500,00 (diconsi euro duemilaecinquecento/00) entro 60 giorni dalla celebrazione dell'udienza di comparazione delle parti,
- € 29.000,00 (diconsi euro ventinovemila/00) a mezzo cessione del credito “Superbonus 2023” relativo alla sostituzione degli infissi di cui alla casa familiare.
XII)Le parti danno atto di aver già provveduto all'assegnazione degli autoveicoli, una Subaru XV e già in uso alla Famiglia ed intestata alla;
Parte_2
XIII)Le parti si impegnano ed obbligano a liberarsi dalle reciproche garanzie patrimoniali e non eventualmente prestate l'uno nei confronti dell'altra e viceversa;
XIV)Le parti dichiarano composta ogni controversia e di null'altro avere reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra e viceversa ad alcun titolo, ragione e/o causa se non l'adempimento delle obbligazioni di cui al presente ricorso.
XV)Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
XVI)Spese di lite interamente compensate tra le parti.”
- dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di LD
(TV) di procedere all'annotazione della sentenza;
Così deciso in Treviso, nella Camera di Consiglio dell'11/11/2025. Il presidente dott.ssa Susanna Menegazzi