Art. 1. Articolo unico
Il ruolo transitorio della carriera esecutiva del personale contabile della Marina militare di cui al quadro 50-c, annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 , e' soppresso.
Gli iscritti nel ruolo predetto sono inquadrati, con decorrenza 6 settembre 1956, nel ruolo della carriera di concetto dei contabili della Marina militare, di cui alla tabella n. 6 annessa alla legge 31 luglio 1956, n. 915 , e prendono posto nel ruolo, nell'attuale ordine di anzianita' relativa, con la propria anzianita' assoluta, dopo l'ultimo iscritto alla qualifica corrispondente al coefficiente di stipendio percepito al momento dell'entrata in vigore della legge 31 luglio 1956, n. 915 .
E' estesa ad essi l'applicazione del secondo comma dell'art. 4 della legge 31 luglio 1956, n. 915 .
Il ruolo transitorio della carriera esecutiva del personale contabile della Marina militare di cui al quadro 50-c, annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 , e' soppresso.
Gli iscritti nel ruolo predetto sono inquadrati, con decorrenza 6 settembre 1956, nel ruolo della carriera di concetto dei contabili della Marina militare, di cui alla tabella n. 6 annessa alla legge 31 luglio 1956, n. 915 , e prendono posto nel ruolo, nell'attuale ordine di anzianita' relativa, con la propria anzianita' assoluta, dopo l'ultimo iscritto alla qualifica corrispondente al coefficiente di stipendio percepito al momento dell'entrata in vigore della legge 31 luglio 1956, n. 915 .
E' estesa ad essi l'applicazione del secondo comma dell'art. 4 della legge 31 luglio 1956, n. 915 .