Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 04/04/2025, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 8357/2017 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Preso atto delle note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza cartolare;
letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste di parte;
si ritira in Camera di Consiglio, all'esito della quale, decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando atto che la discussione orale è sostituita dallo scambio di note difensive, mediante redazione del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sul presente verbale nella parte che segue, da comunica- re alle parti di cui si dà lettura.
È verbale
Il Giudice
Dott.ssa Dora Tagliafierro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nola, Sezione I Civile, in composizione mono-
cratica ed in persona del giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, dando atto che la di-
scussione orale è sostituita dallo scambio di note difensive e pronunciando con contestuale redazione del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di
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S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 8357/2017 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), parte Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in VIA MICHELANGELO DA CARAVAGGIO, N.
45 NAPOLI presso lo studio dell'Avv. DE ROSA SEVERINO ANIELLO (c.f.:
) dal quale è rappresenta e difesa in virtù di procura in atti. C.F._1
- ATTRICE
E
(c.f.: , parte elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliata in VIA VETRIERA A CHIAIA 12 NAPOLI presso lo studio dell'Avv. SALTELLI EMILIANO (c.f.: ) dal quale è C.F._3
rappresentato e difeso in virtù di procura in atti
- CONVENUTO
OGGETTO: Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danno
CONCLUSIONI: come da note allegate al presente verbale.
DECISA all'udienza odierna ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'esito della camera di consiglio e contestuale deposito della relativa motivazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello interponeva Parte_2
appello avverso la sentenza resa dal giudice di pace con la quale, in accoglimento della domanda proposta dal Sig. , veniva an-nullata la cartella Controparte_1
esattoriale n. 07120130115012704000, con conseguente con-danna alle spese.
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Si costituiva il Sig. , chiedendo rigettarsi l'appello. Controparte_1
Non si costituiva la di cui va dichiarata la contuma- Controparte_2
cia.
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni innanzi alla scri-
vente come in epigrafe riassunte, la causa veniva rinviata per discussione e deci-
sione ai sensi del combinato disposto degli artt. 281-sexies e 350-bis c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Sotto il profilo dell'ammissibilità, giova preliminarmente osservare che, il pre-
sente giudizio è stato introdotto in epoca successiva alla modifica apportata all'art. 342 cod.proc.civ. dall'art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7, agosto 2012, n. 134 e che esso supera il vaglio di ammissibilità conte-
nendo tutti i requisiti richiesti dalla nuova formulazione della norma innanzi ri-
chiamata e, segnatamente, indica analiticamente 1) le parti che si in-tendono ap-
pellate e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudicante;
2) le circostanze da cui deriva la violazione della legge.
In via preliminare, inoltre, va precisato che, secondo il principio tantum devolu-
tum quantum appellatum, in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di ap-
pello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora,
dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato inter-
no (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsi-
voglia valutazione in merito.
Nel merito, l'appello è fondato e deve essere accolto.
Preliminarmente, appare, altresì, opportuno porre in rilievo che l'appello in que-
stione ha ad oggetto la sentenza del Giudice di pace emessa nel corso di un giu-
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dizio di opposizione agli atti della riscossione. Con detta statuizione il Giudice di prime cure ha accolto la domanda avanzata dal avente ad oggetto la con- CP_1
testazione del diritto di procedere all'esecuzione di cui alla cartel-la esattoriale opposta per omessa notifica dell'atto di ingiunzione, nonché in ragione della in-
validità del medesimo per omessa notifica del verbale di contesta-zione elevato per le asserite trasgressioni di norme del codice della strada.
Coglie nel segno il motivo di impugnazione con il quale l'appellante si duole che il giudice di primo grado abbia erroneamente ritenuto non provata – giacché
semplici fotocopie - l'intervenuta notifica della cartella di pagamento n.
07120130115012704000. In verità, occorre innanzitutto evidenziare che agli atti
(doc. n. 3 allegato dalla appellante al fascicolo di primo grado) risulta acquisita copia fotostatica della relazione di notifica, la quale risulta essere intervenuta ai sensi dell'art. 140 c.p.c. Ed infatti, con avviso di deposito degli atti nella casa del
Comune di Napoli, Elenco n. 0201071201300012, in data 04.11.2013, depositava tra gli altri, documento n. 100, 07120130115012704000, intestatario
[...]
. CP_1
Orbene, le copie fotostatiche prodotte, non disconosciute se non genericamente dal valgono a dimostrare il fatto storico della avvenuta regolare notifica- CP_1
zione della cartella oggetto di contestazione.
Non può essere condivisa, pertanto, la ritenuta inesistenza della notifica della
[...]
semplicemente perché provata con copie fotostatiche che il Giudice di prime Pt_3
cure ha posto a base del proprio convincimento.
Al riguardo giova enunciare un consolidato orientamento giurisprudenziale di le-
gittimità secondo il quale, la mancanza di specificità del disconosci-mento della conformità delle copie informatiche agli originali, considerato peraltro che non vi
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è obbligo per il concessionario di produrre gli originali, ha pienamente legittima-
to l'accertamento decisivo della esistenza delle notifiche non potendo, contraria-
mente alla prospettazione della ricorrente, porsi una questione di disconoscimen-
to dell'autenticità delle sottoscrizioni e delle scritture con consequenziale opera-
tività necessaria del procedimento di verificazione ex art. 215 c.p.c. contenute nella detta relata di notifica che riveste la natura di atto pubblico (cfr. ex multis
Cass., Ordinanza 24 giugno 2022, n. 20448).
Inoltre, pur in assenza della successiva produzione degli originali, “il di-
sconoscimento della conformità all'originale della copia informatica di scrittura analogica depositata telematicamente è disciplinato dall'art. 2719 c.c., e non dal-
la normativa in tema di processo civile telematico, sicché tale disconoscimento deve essere effettuato, a pena di inefficacia, mediante dichiarazione che evi-
denzia in modo chiaro e univoco il documento che si intende contestare e gli aspetti differenziali rispetto all'originale, essendo poi rimesso al giudice l'accer-
tamento di detta conformità attraverso le prove offerte in giudizio, comprese le presunzioni, a differenza di quanto si verifica per il disconoscimento della scrit-
tura privata ex art. 215, comma 1, n. 2), c.p.c. che, in mancanza di verificazione,
ne impedisce l'utilizzabilità (Cass. Sez. L., 07/10/2024, n. 26200).
Sempre la giurisprudenza di legittimità ha, altresì, chiarito che le norme del codi-
ce civile sul disconoscimento della conformità all'originale di copie fotostatiche non autenticate non si applicano quando il documento sia esibito al sol fine di dimostrare un fatto storico da valutare nell'apprezzamento di una più complessa fattispecie, restando in tal caso il giudice libero di formarsi il proprio convinci-
mento utilizzando qualsiasi circostanza atta a rendere verosimile un determinato assunto, come qualsiasi altro indizio, purché essa appaia grave, precisa e concor-
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dante (cfr. Cass. Civ. n. 5662/1992 e n. 659 del 25.01.1999).
Conseguentemente, anche la prescrizione del diritto alla riscossione del credito di cui alla cartella esattoriale opposta, risulta essere erroneamente valutata dal giu-
dice di prime cure.
Ed infatti, intervenuta regolare notifica della cartella, quest'ultima non veniva opposta nei termini di legge, con conseguente sopravvenuta inoppugnabilità/non contestabilità del credito dell'ente impositore (cfr. Cass. Civ. 8931/2011).
Acclarata la corretta intervenuta notifica dell'atto originariamente impugnato in-
nanzi il giudice di prime cure dovrà riformarsi l'impugnata sentenza.
Del resto, il giudizio di primo grado era infatti stato introdotto sul presupposto che l'attore fosse venuto a conoscenza, mediante estratto di ruolo rilasciato da della iscrizione a ruolo delle cartelle di pagamento suddette, assunte mai CP_3
notificate, eccependosi altresì l'intervenuta prescrizione del diritto dell' a CP_3
riscuotere le somme oggetto di causa. In quell'atto l'attore espressamente dichia-
rava la sua intenzione di proporre opposizione all'esecuzione ex art.615 cpc, al fine di ottenere l'accertamento negativo della pretesa creditoria e l'appellante,
sostanzialmente, si duole oggi dell'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo, reiterando altresì le deduzioni formulate in primo grado, in quanto, in ragione della intervenuta no-tifica della cartella esattoriale, non solo risulta interrotto il termine di prescrizione, ma la pretesa creditoria, non tempe-
stivamente impugnata entro il termine all'uopo previsto (e decorrente dalla noti-
fica), risulta divenuta definitiva e non più censurabile, stante l'autonoma impu-
gnabilità dell'estratto di ruolo, solo ove l'impugnazione stessa abbia, per così di-
re, carattere recuperatorio.
Come è noto, l'art. 12, co.
4-bis, del D.P.R. n. 602/1973, come riformato dall'
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art.3 bis del D.L. n. 146/2021, convertito in L. n. 215/2021, in vigore dal
21/12/2021, dispone: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipa-zione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un benefi-
cio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Al riguardo, non appare fuori luogo evidenziare che la legittimità costituzionale della norma, che pure era stata messa in discussione, è stata recentissimamente confermata dalla Corte Costituzionale, la quale, con la pronuncia n. 190 del 17
ottobre 2023, ha posto fine a qualunque dubbio al riguardo.
La norma in questione si applica anche al presente procedimento, incidendo sulle condizioni dell'azione e, segnatamente, sull'interesse ad agire in capo alla parte ricorrente, che deve persistere fino al momento della pronuncia che conclude il processo.
Quanto all' ambito temporale di applicazione della novella normativa, le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che “La disciplina sopravvenuta si applica, allora, anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia del provvedimento giudiziale e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”; ne deriva che l'interesse all'impugnazione dell'estratto di ruolo debba essere dimo-
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strato in concreto anche in corso di causa (eventualmente mediante il ricorso alla rimessione in termini, quanto ai giudizi di merito), a pena di inammissibilità
dell'impugnazione promossa ex art.
3-bis D.L. n. 146 del 2021 (in questo senso,
anche Cass. civ. Sez. V Ord., 25/10/2022, n. 31561).
Pertanto, l'estratto di ruolo impugnato in primo grado dalla odierna parte ap-
pellata non costituisce, in concreto, un atto autonomamente impugnabile, giac-
ché il caso di specie non rientra nelle ipotesi tassative indicate dal richiamato art. 12, comma 4 bis (ovvero le ipotesi in cui esiste un pregiudizio in merito alla par-
tecipazione ad una procedura di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, alla perdita di benefici nei rapporti con la pubblica amministra-zione),
tenuto conto che la ricorrenza di tali presupposti non è stata neppure prospettata da parte opponente;
che, pertanto, difetta, nel caso concreto, l'interesse ad agire della parte ricorrente in riferimento alle domande presentate nel presente giudizio
(cfr. Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, sent. n. 26283/2022, depositata in data
6 settembre 2022, secondo cui “quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impu-
gnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pa-
gamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (Cass. n.
21289/20), o che sia rivolta a far valere l'in-validità di un'intimazione, regolar-
mente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pa-
gamento” (Cass. n. 31240/19)”).
Del resto, la Suprema Corte ha altresì chiarito che “L'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammissibile soltanto in caso di omessa o invalida notifica della
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di pagamento e relativamente al credito in esso riportato, avendo la fun- Pt_3
zione di recuperare la tutela avverso la cartella invalidamente notificata, e non
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anche per far valere fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito),
non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in di-
fetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa ese-
cutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione” (Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n.
7353 del 07/03/2022).
E proprio questo appare il caso concreto affrontato in primo grado, in cui l'attore,
come si diceva, dichiarava di voler ottenere un accertamento negativo della pre-
tesa creditoria al fine di eliminare la sussistente incertezza pure in assenza di qualsivoglia iniziativa diretta a portare effettivamente ad esecuzione quella prete-
sa di cui si deduceva intervenuta prescrizione in data successiva alla (asserita-
mente non ricevuta) notifica della cartella (che sarebbe stata effettuata nel 2012 a fronte di sanzioni elevate nel 2008).
Da quanto sopra deriva l'inammissibilità dell'opposizione proposta.
La novità legislativa e l'intervento della pronuncia delle Sezioni Unite in pen-
denza del presente giudizio (sussistendo, in precedenza, contrasti giurispruden-
ziali in ordine alla autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo), giustificano la compensazione integrale delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- in accoglimento dell'appello, ed in riforma della sentenza gravata, dichiara inammissibile l'opposizione proposta;
- compensa integralmente le spese di lite di lite tra le parti.
È verbale. Il Giudice
dott.ssa Dora Tagliafierro
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