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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 10/03/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai signori dr. Roberto Rezzonico Presidente dr. Emanuele De Gregorio Consigliere dr. Giovanni Battiato Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n.186/2021 R.G. cont., concernente l'impugnazione dell'Ordinanza resa ex art.702 ter c.p.c. resa dal
Tribunale di Caltanissetta il 21.6.2021 nel giudizio iscritto al r.g. n.588/2019, avente ad oggetto liquidazione onorari avvocato patrocinante nel giudizio amministrativo
vertente tra
, nata in [...] il [...] c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. C.F._1
Carmelo Luca Lalomia, elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Serradifalco corso Garibaldi 106
- appellante - contro avv. , nato ad [...] il [...] c.f. Controparte_1
, difeso da se stesso ex art.86 c.p.c., nonché C.F._2 disgiuntamente per procura in atti, dall'avv. Daniele Piazza e dall'avv.
Armando Buttitta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
- appellato -
All'udienza del 31.10.2024, disposta la sostituzione della stessa col deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., attese le disposizioni che in tal modo
1 consentono lo svolgimento delle udienze civili ove non richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, le parti costituite hanno precisato le conclusioni come dai propri atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 14.1.2019, l'avv. chiedeva al Tribunale di Controparte_1
Caltanissetta ingiungersi il pagamento della somma di € 8.701/54, oltre interessi e spese, nei confronti della dott.ssa quali onorari Parte_1
maturati per il patrocinio svolto per conto della stessa nei giudizi amministrativi e, specificatamente, nel ricorso straordinario al Presidente della Regione e nel ricorso avanti al TAR Sicilia, al fine di “impugnare le graduatorie definitive di
Medicina Generale relative ai settori di Assistenza Primaria, Continuità
Assistenziale ed Emergenza Sanitaria territoriale per l'anno 2016, approvate
con Decreto 1.2.2016, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana n.7 del 12.2.2016, nelle parti in cui risulta esclusa dalle graduatorie
medesima la dott.ssa ”. Parte_1
Il Tribunale accoglieva il ricorso emettendo decreto ingiuntivo n.30 del
23.1.2019 che veniva notificato all'ingiunto, unitamente al ricorso, con raccomandata ricevuta il 18.2.2019.
Proponeva opposizione la dott.ssa , mediante un ricorso Parte_1
depositato in Tribunale il 18.3.2019, a cui faceva seguito il decreto di fissazione d'udienza, notificati al difensore dell'opposto in data 8.5.2019.
Con comparsa si costituiva l'avv. , eccependo l'inammissibilità e, CP_1
comunque, la tardività dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, proposta nelle forme del ricorso ex art.702 bis c.p.c. di cui all'art.14 D.lgs. 150/2011, che
2 per giurisprudenza costante non era applicabile all'ipotesi di compensi per giudizi amministrativi o penali, ma solo ove fossero stati reclamati compensi per attività professionale svolta nell'ambito di procedimenti civili.
Istruita la causa sulla base della documentazione allegata, ritenendo che “che
lo speciale procedimento disciplinato dall'art.14 D.lgs. 150/2011 risulta
applicabile solo laddove si controverta in materia di compensi di avvocato per
prestazioni svolte in procedimenti civili oltre che per l'attività stragiudiziale,
mentre resta esclusa dalla disciplina in esame la controversia nascente da
procedimenti penali o amministrativi”, con ordinanza ex art.702 ter c.p.c. resa in composizione monocratica ed emessa il 21.6.2021, il Tribunale di
Caltanissetta “dichiara inammissibile l'opposizione proposta da
[...]
avverso il decreto ingiuntivo n.30/2019 emesso dal Tribunale di Pt_1
Caltanissetta il 24.1.2019, che per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo;
compensa integralmente le spese di giudizio”.
Con atto di citazione ritualmente notificato, propone appello l'opponente
[...]
, deducendo l'erroneità della statuizione del primo Giudice, per i motivi Pt_1
appresso riassunti:
HA ERRATO IL TRIBUNALE A DECIDERE LA CONTROVERSIA CON PROVVEDIMENTO MONOCRATICO
Il ricorso introduttivo è stato proposto ai sensi dell'art.14 D.Lgs. 150/2011; tale disposto normativo prescrive che, a decidere la domanda di opposizione proposta contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali, provvede il Tribunale in composizione collegiale.
La nullità investe la sentenza sotto il profilo formale e, nel merito, il provvedimento impugnato deve essere dichiarato nullo.
3 HA ERRATO IL GIUDICE DI PRIMO GRADO A DICHIARARE L'INAMMISSIBILITA' DELL'OPPOSIZIONE
L'opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la condanna al pagamento di onorari giudiziali, deve essere proposta con ricorso da depositarsi entro 40 giorni dalla notifica del decreto, presso la cancelleria del Giudice
che ha pronunciato l'ingiunzione.
Anche nel caso in cui il Tribunale avesse voluto aderire alla teoria invocata ex adverso (secondo cui l'opposizione andava proposta con citazione da notificarsi entro 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo),
mai avrebbe potuto dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione, semmai dovendo disporre il mutamento di rito ai sensi dell'art.4 D.Lgs. 150/2011, facendo salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda che si producono secondo la norma del rito seguito prima del mutamento.
Il principio di cui sopra è stata ripetutamente affermato dalla Suprema Corte che, pur pronunciandosi in situazione opposta (ovvero con opposizione proposta tramite citazione anziché ricorso), ha confermato l'operatività della clausola di salvezza di cui al citato art.4 D.Lgs. 150/2011, con tutti gli effetti processuali e sostanziali della domanda (Cass. 28199/20 e 24069/19).
HA ERRATO IL TRIBUNALE A DICHIARARE IN VIA PREGIUDIZIALE L'INAMMISSIBITA' DELL'OPPOSIZIONE
Il Tribunale non tiene conto del fatto che la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che il rito ex art.14
D.Lgs. 150/2011 si applica ai giudizi relativi al pagamento di onorari giudiziali (anche nei giudizi amministrativi)
sia che si agisca in via di azione sia che si tratti di opposizione a decreto ingiuntivo.
Contrariamente a quanto affermato nell'impugnata Ordinanza, il Legislatore non ha affatto previsto un rito speciale per l'opposizione a decreto ingiuntivo per compensi maturati in giudizi non civili, in deroga alla regola generale per la quale le opposizioni al decreto ingiuntivo si propongono con citazione ma, anzi, ha inteso unificare la modalità di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per compensi maturati in tutte le sedi giudiziali, unificando così il rito.
SULLA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONORARI E SULL'INTEGRALE PAGAMENTO DI QUANTO CONVENUTO
Con accordo del 16.5.2016 l'odierna appellante incaricava l'avv. per rappresentarla e Controparte_1
4 difenderla nel giudizio da promuovere contro l'Assessorato Regionale alla Salute della Regione Sicilia, per impugnare la graduatoria di Medicina Generale per l'anno 2016.
L'avv. precisava che i tempi per la proposizione del ricorso giudiziale avanti il TAR erano scaduti e, CP_1
pertanto, era necessario promuovere necessariamente e preliminarmente un ricorso straordinario al
Presidente della Regione che, a seguito di opposizione da parte di un controinteressato, sarebbe stato spostato in sede giurisdizionale avanti il TAR con maggiore possibilità di ottenere una decisione positiva.
Al momento del conferimento dell'incarico era presente l'avv. Angelo davanti il quale l'avv. Controparte_2
determinava il compenso complessivo per spese e onorari in € 2.000/00, anche in considerazione che CP_1
la controversia era già stata studiata nella fase stragiudiziale dallo stesso avv. CP_2
Pertanto, con un primo bonifico del 16.5.2016 venivano corrisposti € 1.000/00 in acconto sul totale richiesto ed accettato.
La controversia veniva promossa, anzitutto, con la proposizione del ricorso straordinario avanti il Presidente
della Regione del 23.5.2016 e, a seguito dell'opposizione, proseguita avanti il TAR Sicilia – sez. di Palermo nel giudizio r.g. n.1641/2016.
Quindi, con ordinanza del 25.7.2016 il TAR accoglieva l'istanza cautelare e disponeva l'inclusione della ricorrente nelle graduatorie dalle quali era stata esclusa.
Di poi, a seguito della e-mail dell'1.9.2016 dell'avv. , con la quale “attesa la natura decisoria CP_1
Pt_ dell'ordinanza cautelare di accoglimento pronunziata dal TAR” chiedeva alla dott.ssa “il saldo del proprio onorario”, quest'ultima vi provvedeva con bonifico bancario del 12.9.2016 per l'importo di € 1.000/00, a saldo di quanto convenuto.
La causa veniva decisa con sentenza n.2017/2018, con la quale il TAR confermava l'ordinanza cautelare e annullava gli atti impugnati, condannando l'Assessorato al pagamento delle spese di lite nella misura di €
1.000/00 oltre accessori, di cui l'avv. chiedeva il pagamento dall'odierna appellante e a cui la dott.ssa CP_1
Pt_
faceva presente di aver soddisfatto le richieste economiche e che la condanna alle spese non costituiva
5 un ulteriore compenso aggiuntivo.
Nonostante ciò, l'avv. decideva di richiedere al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo CP_1
l'emissione di un parere di congruità su una parcella di € 8.359/04 e, successivamente, depositava ricorso per ingiunzione accolto col decreto oggi opposto.
Da quanto precede è evidente l'infondatezza nel merito della pretesa avversa, poiché a norma dell'art.13 L.
247/2012 co.6, il compenso spettante all'avvocato è intanto determinato dalla pattuizione col proprio assistito e, solo in difetto di determinazione consensuale, si applicano i parametri indicati nel decreto emanato dal
Ministero di Giustizia.
Peraltro, a seguito dell'entrata in vigore del citato art.13 L. 247/2012, può dirsi definitivamente superata la previsione del co.3 dell'art.2233 c.c., che prevedeva la pattuizione di compensi in forma scritta a pena di nullità.
SULLA ESOSITA' DEI COMPENSI
In via residuale e assolutamente subordinata, solo per mero tuziorismo difensivo, si evidenzia che la richiesta avversa è certamente esosa.
Anzitutto, l'intero studio della controversia è stato effettuato dall'avv. Angelo Pietro Bruccheri, che ha curato tutta la fase stragiudiziale.
In secondo luogo, va rilevato che il ricorso straordinario al Presidente della Regione è stato trasposto in sede giurisdizionale, per cui all'avv. non spettano certamente tutti i compensi per la fase iniziale del giudizio CP_1
avanti il TAR, relativamente alla fase di studio e introduttiva per la quale, per stessa ammissione di controparte, era stato già pagato.
Non esiste, infatti, un ricorso al TAR ma un semplice atto di prosecuzione a seguito di opposizione;
resterebbero esclusi dal pagamento effettuato solo la fase istruttoria, quella decisionale e quella cautelare.
Tali fasi sono state quantificate dall'avv. in € 927/00 per quella istruttoria, € 2.023/75 per quella CP_1
decisionale ed €667/50 per quella cautelare.
6 Pertanto, non dovesse ritenersi provata la sussistenza della pattuizione sul compenso pari a complessivi €
2.000,00, si quantifica il totale dovuto (detratto quanto già pagato) in complessivi € 3.618/25, oltre accessori,
peraltro spettanti all'intero collegio difensivo composto dagli avvocati Impiduglia e . CP_2 CP_1
SULLA RESPONSABILITA' AGGRAVATA DELL'OPPOSTO
Il riconoscimento del processo come causa di ansia, di stress e di dispendio di tempo ed energie, suscettibile di dar luogo a risarcimento delle parti che siano state costrette a promuoverlo o a subirlo, è da ritenere principio d'ordine costituzionale immediatamente precettivo, quindi è dovuto il risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c.
ISTANZE ISTRUTTORIE
Si insiste nell'ammissione dell'interrogatorio formale dell'avv. e della prova testimoniale con Controparte_1
l'avv. Angelo Pietro Bruccheri, come già esplicitati in primo grado, sulle seguenti circostanze:
“Vero che nel mese di maggio 2016 l'avv. ha ricevuto presso il proprio studio di Agrigento la Controparte_1
dott.ssa
[...]
, in presenza dell'avv. Angelo Pietro Bruccheri”; Pt_1
“Vero che in tale occasione, richiesto di preventivare il costo di un giudizio da promuovere avanti il Presidente
della Regione e della successiva trasposizione avanti il TAR Sicilia, l'avv. ha determinato i compensi in CP_1
complessivi € 2.000,00”.
Si è costituito l'appellato contestando l'infondatezza del gravame per i motivi già espressi dal Tribunale e chiedendone il rigetto.
Con Ordinanza del 20.6.2022, “ritenuto che le richieste istruttorie avanzate
dall'appellante in seno all'atto introduttivo e reiterate nelle note di trattazione
scritta (ovvero interrogatorio formale dell'appellato e prova per testi sui
medesimi capitoli) risultano superflue ed ininfluenti ai fini del decidere”, la
Corte rinvia la causa per la precisazione delle conclusioni.
7 Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 31.10.2024, le parti depositano proprie note concludendo come dai rispettivi atti introduttivi, quindi la causa viene trattenuta in decisione, concessi i termini per le difese finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzitutto è a dirsi che il Giudice di appello può sostituire o rafforzare la motivazione della sentenza di rigetto, purché sia radicata nelle risultanze acquisite al processo (in questo senso, ex multis, Cass. sent. n.4889/2016 e sent. n.19068/2023) mentre, peraltro, sempre in coerenza alla giurisprudenza di legittimità (così, Cass. sent. n.24542/2009) “Il Giudice non è tenuto ad
occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione
ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente ex art.132
co.2 n.4 c.p.c., che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto
posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito
disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente
esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso
argomentativo seguito”.
Tanto premesso, il primo motivo di gravame è fondato.
L'ordinanza emessa dal Giudice monocratico anziché dal Collegio, come previsto dal procedimento speciale ex artt.702bis e 14 D.Lgs. n.150 del 2011 è
nulla per vizio di costituzione del giudice, fatto valere con il motivo suddetto, in conformità alla giurisprudenza che segue:
“L'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica
del Giudice, costituisce, ai sensi degli artt.50-quater e 161 comma 1 c.p.c.
8 (norme applicabili in forza del rinvio operato dall'art.1 comma 2 d.lgs. n.546 del
1992), autonoma causa di nullità della decisione che si converte in motivo di
impugnazione senza comportare la rimessione al primo Giudice, se quello
dell'impugnazione è anche Giudice del merito;
pertanto, nel giudizio tributario
d'ottemperanza (in cui il giudice dell'impugnazione è sempre la Corte di
cassazione ex art 70 comma 10 d.lgs. n.546 del 1992), il vizio di costituzione
del Giudice determinante la nullità della sentenza impugnata comporta la
cassazione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria, nella diversa e corretta
composizione, non essendo la S.C. Giudice del merito.” (così, Cassazione
sez.trib. sent. 30/10/2023 n.30019)
“L'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica
del Tribunale legittimato a decidere su una domanda giudiziale, costituisce,
alla stregua del rinvio operato dall'art.50-quater c.p.c. al successivo art.161
comma 1, un'autonoma causa di nullità della decisione e non una forma di
nullità relativa derivante da atti processuali antecedenti alla sentenza (e, perciò
, soggetta al regime di sanatoria implicita), con la sua conseguente esclusiva
convertibilità in motivo di impugnazione e senza che la stessa produca l'effetto
della rimessione degli atti al primo Giudice se il Giudice dell'impugnazione sia
anche Giudice del merito. La Corte di appello, quale Giudice del merito
competente, era quindi tenuta ad accertare la fondatezza della pretesa
azionata e tanto esclude che l'error iuris in cui essa è incorsa, sul punto che
qui interessa, possa essere denunciato in questa sede.” (Cassazione civile sez.I sent. 17/03/2023 n.7814)
In conclusione, l'ordinanza di primo grado è effettivamente nulla.
9 Tuttavia, “In presenza della dichiarazione di nullità della decisione di prime
cure, il Giudice di appello è tenuto ad esaminare nel merito la domanda,
comportandosi, di fatto, come Giudice di unico grado, sicché è impossibile
confermare alcuna statuizione della pronuncia ritenuta nulla, ivi inclusa quella
sulle spese del primo grado, dovendosi procedere ad una nuova liquidazione
delle stesse relativamente al doppio grado di merito”. (così, Cass. sent. 19
agosto 2021 n.23132).
Questa Corte deve dunque decidere sull'opposizione ed è a tal fine dirimente l'interpretazione della normativa del D.Lgs. 150/2011 che, intervenendo sulle disposizioni di cui agli articoli 28-30 della L.794/1942 (“onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile”), ne ha sostituito l'art.28
ed abrogato gli artt.29 e 30, trasferendo la disciplina del procedimento nell'art.14 del suddetto decreto, secondo un modello speciale caratterizzato dai seguenti tratti:
- la competenza dell'Ufficio giudiziario di merito adito per il processo, nel quale l'avvocato ha prestato l'operato (salva l'applicazione del Foro del consumatore);
- la composizione collegiale del Tribunale;
- l'impossibilità di convertire il rito da sommario in ordinario, quando la causa non può essere sommariamente istruita;
- la possibilità delle parti di stare in giudizio personalmente;
- la non appellabilità dell'ordinanza decisoria del procedimento.
Secondo Cass. SS.UU. sent. n.4485 del 23.2.2018, l'applicazione del rito speciale trova un limite per materia collegato alla circostanza che la Legge
10 n.794/1942 disciplina esclusivamente la materia dei diritti e degli onorari
(ovvero dei compensi) maturati in sede civile, restando esclusi dal “rito speciale” i compensi maturati in sedi diverse da quelle civili, ovvero in quelle penali, amministrative e tributarie,
In questo senso, da recente, anche la sentenza n.34620/2022 della Suprema
Corte, adita a seguito di impugnazione della statuizione del Giudice di secondo grado che, opinando debbano essere trattati col rito previsto dall'art.14 del D.
Lgs. n.150/2011 anche i giudizi ove si discute dell'entità e della fondatezza della pretesa dei compensi del professionista in materia stragiudiziale, riteneva che l'ordinanza definitiva di primo grado non fosse appellabile ai sensi dell'art.14 co.4 del medesimo disposto normativo.
Con la statuizione citata, la Corte di legittimità si riporta all'orientamento espresso già dalle sezioni unite, secondo cui “In materia, attualmente, la
pronuncia di riferimento è Cass. S.U. 4485/2018, di cui si riporta il brano
rilevante (tratto da p. 10 s., paragrafo n. 3.2): il confronto fra le due norme,
vecchio e nuovo testo dell'art.28 cit., evidenzia che la controversia oggetto del
disposto normativo è rimasta individuata nei medesimi termini. Si tratta –
secondo un'esegesi consolidata – di una controversia e, quindi, di una
correlata domanda, con cui l'avvocato chiede la liquidazione delle spettanze
della sua attività professionale svolta in un giudizio civile o con l'espletamento
di prestazioni professionali che si pongano in stretto rapporto di dipendenza
con il mandato relativo alla difesa o alla rappresentanza giudiziale, in modo da
potersi considerare esplicazione di attività strumentale o complementare di
quella propriamente processuale, restando invece esclusa l'attività
11 professionale stragiudiziale civile che non abbia detta natura, quella svolta nel
processo penale (anche in funzione dell'esercizio dell'azione civile in sede
penale) e amministrativa, o davanti a giudici speciali" (cfr. Cass. SS.UU.
n.4485/2018). Il Collegio intende dare continuità a tale indirizzo (come già
hanno fatto altre pronunce, tra le quali, cfr. Cass. 15220/2022, 40829/2021)
…In conclusione, il motivo del ricorso è accolto.”
Quanto premesso, attesa l'interpretazione di limitare il campo di applicazione del D.Lgs. n.150/2011 alle controversie aventi ad oggetto i compensi per prestazioni svolte nell'ambito di procedimenti civili, per l'effetto lasciando quelle svolte in procedimenti amministrativi disciplinate dalle regole generali, nella specie oggetto di giudizio l'opposizione al ricorso monitorio va introdotta con atto di citazione, secondo quanto previsto dall'art.645 c.p.c. (in tal senso v.
Cass. 13 febbraio 2023 n. 4330).
Nella specie, l'opposizione risulta essere stata introdotta con ricorso depositato in Cancelleria, anziché con citazione, la sanatoria dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art.156 c.p.c. potrà operare solo ove sia rispettato il termine previsto dall'art.641 c.p.c. ai fini della tempestività
dell'opposizione e della notifica della vocatio in ius, essendo questo il momento in cui può dirsi validamente costituito il rapporto processuale e si determina la pendenza della lite (v. Cass. 11 giugno 2013 n. 14661) secondo le regole codicistiche. Pertanto, il ricorso doveva essere non solo depositato,
ma anche notificato entro il termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo (v., in fattispecie analoga, Cass. S.U. 23 settembre 2013 n. 21675)
Nel caso di specie, invece, l'opposizione al D.I. notificato a mezzo posta il
12 18.2.2019 veniva rivolta al difensore dell'opposto in data 8.5.2019, mediante notifica del ricorso depositato in Tribunale il 18.3.2019, col pedissequo decreto di fissazione d'udienza.
La notifica, pertanto, è avvenuta oltre il termine perentorio di quaranta giorni,
con conseguente maturata inammissibilità dell'opposizione
Né potrebbe applicarsi l'art.4 del D.Lgs. 150/2011, perché il mutamento del rito presuppone pur sempre l'ammissibilità della domanda erroneamente proposta.
Senza dire, poi, che, secondo la Suprema Corte, la suddetta disposizione non
è applicabile ai giudizi di impugnazione, quale è quello che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo (in questo senso, Cass. sent.
n.7071/2019).
Di qui il dispositivo.
La dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione è troncante e preclude l'esame delle ulteriori doglianze dell'opponente.
In applicazione del principio della soccombenza ex art.91 c.p.c., Parte_1
deve essere condannata anche al pagamento delle spese di giudizio, da liquidarsi secondo il D.M. n.55/2014 per quelle del procedimento avanti il
Tribunale e secondo il D.M. n.147/2022 per il procedimento avanti la Corte, in entrambi i gradi riferite allo scaglione inerente il valore della causa da €
5.201/00 ad € 26.000/00, sulla base dei parametri minimi, considerata l'importanza delle questioni giuridiche e fattuali trattate, la difficoltà e il pregio dell'attività svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, Sezione Civile, definitivamente
13 pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al n.186/2021 R.G.
cont., dichiara la nullità dell'Ordinanza ex art.702 ter c.p.c. resa dal Tribunale
di Caltanissetta il 21.6.2021 nel giudizio iscritto al r.g. n.588/2019.
Dichiara inammissibile l'opposizione proposta da avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n.30/2019 emesso dal Tribunale di Caltanissetta il
24.1.2019, che per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo.
Condanna al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio in Parte_1
favore dell'avv. , che liquida in € 1.618,00 per il primo grado Controparte_1
ed in € 1.984,00 per il secondo, oltre 15% per rimborso forfetario spese,
C.P.A. e I.V.A. se dovute.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
(dr. Giovanni Battiato) (dr. Roberto Rezzonico)
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