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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/04/2025, n. 1152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1152 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4934/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4934/2022 promossa da:
in Parte_1
persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv.to Gennaro
Esposito
ATTRICE
contro
Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da udienza cartolare del 30/01/2025.
FATTO E DIRITTO
1 In via preliminare, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l. 69/2009 e pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti, si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la premettendo di Parte_1
essere una società interamente partecipata dalla Controparte_2
ed affidataria, dal 2010, di tutti i compiti e le attività connesse alle funzioni inerenti al ciclo integrato dei rifiuti in forza di decreto n. 144/2010 della
Presidenza dell'Amministrazione Provinciale di conveniva in giudizio Pt_1
il per ottenerne la condanna dello stesso al pagamento del Controparte_1
corrispettivo per i servizi espletati nel corso del periodo Luglio 2021 – Marzo
2022. La Società attrice deduceva l'assenza di un contratto scritto dovuta all'inerzia del Comune in relazione alla stipula e, pertanto, poneva a sostegno della domanda copia delle fatture ed elenco dei FIR relativi alle prestazioni erogate. Chiedeva, dunque, in via principale la condanna del al CP_1
pagamento della somma di € 580.878,86, oltre interessi e rivalutazione monetaria quale corrispettivo contrattuale e risarcimento per il maggior danno da ritardo ex art. 1224 comma II c.c. In via subordinata, parte attrice chiedeva il pagamento del suddetto importo ai sensi dell'art. 2041 c.c. e, in via ulteriormente gradata, l'accertamento del rapporto obbligatorio direttamente con l'amministratore, il funzionario o il dipendente dell'ente che rendevano possibili le singole prestazioni e, per l'effetto, la condanna di questi al pagamento della somma dovuta.
2 Il nonostante la regolarità della notifica, non provvedeva a Controparte_1
costituirsi in giudizio, di talché con provvedimento del 10/10/2023 ne veniva dichiarata la contumacia ed al contempo la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 30/01/2025, all'esito della quale veniva riservata in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. in forma ridotta.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che la domanda attorea sia fondata e vada accolta per le ragioni che seguono.
In via preliminare, va rilevato come rientrino nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative al corrispettivo per i rifiuti (v. Cass. civ.
SS.UU. n. 11290/2021).
Detto ciò, in merito alla domanda principale formulata dalla la Parte_1
stessa è infondata e va rigettata in quanto costituisce principio assolutamente pacifico in giurisprudenza quello secondo cui nei rapporti tra privati e Pubblica
Amministrazione è sempre necessario che i contratti vengano stipulati in forma scritta a pena di nullità. In merito, la giurisprudenza di legittimità ha di recente ribadito che “In tema di contratti con la Pubblica amministrazione, la relativa
stipulazione deve aver luogo, a pena di nullità, in forma scritta, ai fini della
quale è necessaria la redazione un apposito documento, recante la
sottoscrizione della controparte e della persona fisica titolare dell'organo cui
spetta il potere di rappresentare l'ente pubblico nei confronti dei terzi, dal
quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto, con le
indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere e al
compenso da corrispondere;
che tale regime formale, funzionale all'attuazione
del principio costituzionale di buona amministrazione, in quanto volto ad
3 agevolare l'esercizio dei controlli e rispondente all'esigenza di tutela delle
risorse degli enti pubblici contro l'assunzione d'impegni finanziari privi di
adeguata copertura e non sorretti da una preventiva valutazione dell'entità
delle obbligazioni da adempiere trova applicazione ai fini non solo
dell'instaurazione del rapporto, ma anche di eventuali successive
modificazioni” (Cass. civ. 5996/2022). La forma scritta ad substantiam è invero fondamentale strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività
amministrativa, sia nell'interesse del cittadino sia nell'interesse della stessa pubblica amministrazione, rispondendo all'esigenza di identificare con precisione il contenuto del programma negoziale, anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria (cfr. Cass. civ. 8244/2019; Cass. civ.
27910/2018; Cass. civ. 19410/2016; Cass. civ. 17646/2002; Cass. civ.
13039/1999; Cass. civ. 21477/2013; Cass. civ. 1606/2007; Cass. civ.
22537/2007). Quanto appena detto trova fondamento normativo nel disposto degli artt. 16 e 17 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440. Tale principio esclude quindi la possibilità di ritenere ammissibile il perfezionamento dell'accordo sulla base di una manifestazione di volontà implicita (cfr. Cass. civ. n.
5192/2012; Cass. civ. n. 12942/2000) o di comportamenti concludenti o meramente attuativi (cfr. Cass. civ. 22994/2015; Cass. civ. 12323/2005). Il
contratto mancante del succitato requisito è dunque nullo ed insuscettibile di qualsiasi forma di sanatoria, sotto nessun profilo, nemmeno successiva (cfr.
Cass. civ. n. 5234/2004, Cass. civ. n. 15488/2001), sicché non è configurabile neppure il rinnovo tacito del contratto, né rileva, per la formazione del contratto stesso, un mero comportamento concludente, anche se protrattosi per anni
(Cass. n. 22994/2015). Nel caso in esame è la stessa Società attrice a dedurre
4 l'assenza della stipulazione del contratto. Consegue a ciò la manifesta infondatezza della domanda contrattuale spiegata in via principale che, dunque,
va rigettata.
Venendo all'esame della domanda ex art. 2041 c.c. esercitata in via subordinata,
la stessa è fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni. Appare
opportuno rammentare che l'azione generale di arricchimento di cui all'articolo
2041 c.c., in forza del suo carattere sussidiario, risulta esperibile solo in mancanza di una specifica azione tipica, per tale dovendosi intendere o quella che deriva da un contratto o quella che sia prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata;
il carattere residuale e sussidiario dell'azione in esame è desumibile dall'articolo 2042 c.c., secondo cui “l'azione di
arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra
azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito”. In merito, le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione hanno evidenziato che “Il riconoscimento
dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di
indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 c.c. nei
confronti della P.A. ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo
dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato
riconoscimento dello stesso;
tuttavia, le esigenze di tutela delle finanze
pubbliche e la considerazione delle dimensioni e della complessità
dell'articolazione interna della P.A. trovano adeguata tutela nel principio di
diritto comune del cd. "arricchimento imposto", potendo, invece,
l'Amministrazione eccepire e provare che l'indennizzo non è dovuto laddove
l'arricchito ha rifiutato l'arricchimento ovvero non ha potuto rifiutarlo perché
inconsapevole dell'"eventum utilitatis"” (Cass. civ. SS.UU. nr. 11209/2019). In
5 particolare, il c.d. "arricchimento imposto" assicura adeguata tutela delle finanze pubbliche, anche in considerazione delle dimensioni e della complessità
dell'articolazione interna della P.A., e consente all'Amministrazione di difendersi eccependo e provando che la stessa aveva rifiutato l'arricchimento ovvero non aveva potuto rifiutarlo perché inconsapevole dell'eventum utilitatis.
Non è comunque questo il caso, stante la contumacia dell'ente comunale.
Tanto premesso, quanto al rapporto dell'azione ex art. 2041 c.c. con l'azione contrattuale deve richiamarsi la consolidata giurisprudenza di legittimità
secondo cui “[...] l'azione di arricchimento può essere proposta in via
subordinata rispetto all'azione contrattuale proposta in via principale soltanto
qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo
fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta domanda
ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti
all'accoglimento, ovvero in quello in cui tale domanda, dopo essere stata
proposta, non sia stata più coltivata dall'interessato” (in motivazione Cass. civ.
20521/2023, cfr. altresì Cass. civ 11682/2018 e 14944/2022). Quanto appena detto è coerente con la ratio del requisito della sussidiarietà richiesto dall'art. 2042 c.c., per come inteso dalla Cassazione nella sentenza nr. 13203/2023,
dove si è precisato che la natura sussidiaria del rimedio in esame risiede “[...]
a) nell'esigenza di evitare che, attraverso il cumulo delle azioni, possano aversi
duplicazioni di tutela;
b) nella necessità di evitare che l'avente diritto,
mediante l'esercizio dell'azione di ingiustificato arricchimento, possa sottrarsi
alle conseguenze del rigetto della diversa azione contrattuale che
l'ordinamento gli concede a tutela del diritto;
c) nella esigenza di evitare che
colui che ha fondato il suo diritto su un contratto, che è risultato nullo (per
6 contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico), possa comunque
coltivare la sua pretesa sia pure attraverso altro titolo”. Pertanto, a fronte dell'accertata inesistenza del contratto, deve reputarsi sussistente il presupposto della sussidiarietà per l'esperibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento in virtù proprio della mancanza di un rimedio alternativo a quello contrattuale. A
nulla rileva, poi, l'esistenza della diversa azione esperibile ex art. 191, comma
4, TUEL, secondo cui “Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi
in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio
intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai
sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e
l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura.
Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che
hanno reso possibili le singole prestazioni”. Difatti, come sostenuto dalla Corte
di Appello di Napoli in una controversia simile a quella in esame, la predetta norma fa riferimento “[...] all'instaurarsi di un rapporto obbligatorio tra il
singolo amministratore dell'ente territoriale (il quale abbia consentito la
fornitura) ed il privato fornitore. Al contrario, a non può essere Parte_1
attribuita la natura di “privato fornitore”. Trattasi, infatti, di una società di
natura pubblicistica, totalmente partecipata, e che agisce secondo lo schema
dell'in house providing. Vale a dire, in questa ipotesi la P.A. ha creato
un'ulteriore articolazione della sua struttura organizzativa, risultando
irrilevante che l'azione amministrativa sia condotta da un ente, che assume le
Part forme di una . La gestione dei rifiuti integra un servizio pubblico essenziale
[...]” (Corte di Appello di Napoli nr. 4155/2022).
7 Nel caso in esame, quindi, in applicazione delle richiamate coordinate giurisprudenziali, è da rilevarsi che, a causa del rigetto della domanda principale per l'assenza del contratto, debba ritenersi ammissibile l'azione ex
art. 2041, non emergendo alcuna duplicazione di tutela o abuso del diritto da parte dell'attrice, conseguenze che il principio di sussidiarietà mira a scongiurare.
La domanda è altresì fondata nel merito, avendo la prodotto in Parte_1
giudizio il decreto n. 144 del 17/03/2010 della Controparte_3
con il quale le venivano affidati tutti i compiti e le
[...]
attività connesse alle funzioni inerenti al ciclo integrato dei rifiuti, le diverse delibere succedutesi negli anni, con le quali si approvavano i piani delle attività
e le diverse proposte di tariffa, una serie di fatture il cui complessivo ammontare è pari ad € 580.878,86, l'elenco FIR e l'estratto autenticato delle scritture contabili. Da tale compendio documentale può evincersi la prova sia dell'attività espletata in favore del sia della sussistenza della Controparte_1
pretesa creditoria. Va altresì precisato che, nel caso in esame, avendo parte attrice espletato compiti inerenti ad un servizio pubblico essenziale non può
nemmeno ipotizzarsi la mancata conoscenza, da parte del Comune di CP_1
dello svolgimento delle relative prestazioni.
Per quanto concerne, invece, la quantificazione dell'importo dovuto a titolo di ingiustificato arricchimento, l'art. 2041 c.c. prevede che esso sia pari alla differenza tra l'impoverimento della parte che esegue la prestazione e l'arricchimento dell'altra parte. Di talché, può condividersi l'orientamento già
espresso da questo stesso Tribunale, secondo cui “[...] poiché nel caso di specie
il soggetto erogatore delle prestazioni è una società interamente partecipata
8 dalla che agisce per fini di interesse generale Controparte_2
non perseguendo scopo di lucro, deve ritenersi che l'importo spettante sia
esattamente pari alle somme dovute per la corresponsione del servizio, come
determinate in base alle apposite tariffe, perché esse tengono conto solo dei
costi di gestione e non attribuiscono all'ente erogatore alcun guadagno [...]”
(Tribunale di Nola n. 2617 del 2023; v. anche Tribunale di Nola n. 3065 del
2023). In definitiva, il deve essere condannato a corrispondere Controparte_1
alla parte attrice, a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art
2041 c.c., la somma di € 580.878,86.
Infine, secondo il costante orientamento affermato dalla giurisprudenza di legittimità “L'indennizzo ex art. 2041 c.c., in quanto credito di valore, va
liquidato alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della
relativa pronuncia ed il giudice deve tenere conto della svalutazione monetaria
sopravvenuta fino alla decisione, anche di ufficio, a prescindere dalla prova
della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal
mancato tempestivo conseguimento dell'indennizzo medesimo. La somma così
liquidata produce interessi compensativi, i quali sono diretti a coprire
l'ulteriore pregiudizio subito dal creditore per il mancato e diverso godimento
dei beni e dei servizi impiegati nell'opera, o per le erogazioni o gli esborsi che
ha dovuto effettuare, e decorrono dalla data della perdita del godimento del
bene o degli effettuati esborsi, coincidente con quella dell'arricchimento”
(Cass. civ. 1889/2013). Pertanto, la somma sopra indicata di € 580.878,86
dovrà essere rivalutata secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, dalla scadenza delle singole fatture poste a fondamento del credito in esame.
9 Andranno inoltre riconosciuti gli interessi compensativi, da calcolarsi sulla somma rivalutata di anno in anno sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e gli interessi moratori, da calcolarsi nella misura legale ex art. 1282
c.c., dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo.
Infine, nulla è dovuto a titolo di maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma
2, c.c. trattandosi, nel caso in esame, di un debito di valore.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della controversia, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte, così provvede:
- Accoglie la domanda attorea ex art. 2041 c.c. e, per l'effetto, condanna il al pagamento in favore della della somma di Controparte_1 Parte_1
€ 580.878,86, oltre interessi e rivalutazione monetaria come da parte motiva;
- Rigetta le ulteriori domande proposte;
- Condanna parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 15.659,00 oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv.to Gennaro Esposito dichiaratosi anticipatario.
Nola, 12/04/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4934/2022 promossa da:
in Parte_1
persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv.to Gennaro
Esposito
ATTRICE
contro
Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da udienza cartolare del 30/01/2025.
FATTO E DIRITTO
1 In via preliminare, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l. 69/2009 e pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti, si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la premettendo di Parte_1
essere una società interamente partecipata dalla Controparte_2
ed affidataria, dal 2010, di tutti i compiti e le attività connesse alle funzioni inerenti al ciclo integrato dei rifiuti in forza di decreto n. 144/2010 della
Presidenza dell'Amministrazione Provinciale di conveniva in giudizio Pt_1
il per ottenerne la condanna dello stesso al pagamento del Controparte_1
corrispettivo per i servizi espletati nel corso del periodo Luglio 2021 – Marzo
2022. La Società attrice deduceva l'assenza di un contratto scritto dovuta all'inerzia del Comune in relazione alla stipula e, pertanto, poneva a sostegno della domanda copia delle fatture ed elenco dei FIR relativi alle prestazioni erogate. Chiedeva, dunque, in via principale la condanna del al CP_1
pagamento della somma di € 580.878,86, oltre interessi e rivalutazione monetaria quale corrispettivo contrattuale e risarcimento per il maggior danno da ritardo ex art. 1224 comma II c.c. In via subordinata, parte attrice chiedeva il pagamento del suddetto importo ai sensi dell'art. 2041 c.c. e, in via ulteriormente gradata, l'accertamento del rapporto obbligatorio direttamente con l'amministratore, il funzionario o il dipendente dell'ente che rendevano possibili le singole prestazioni e, per l'effetto, la condanna di questi al pagamento della somma dovuta.
2 Il nonostante la regolarità della notifica, non provvedeva a Controparte_1
costituirsi in giudizio, di talché con provvedimento del 10/10/2023 ne veniva dichiarata la contumacia ed al contempo la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 30/01/2025, all'esito della quale veniva riservata in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. in forma ridotta.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che la domanda attorea sia fondata e vada accolta per le ragioni che seguono.
In via preliminare, va rilevato come rientrino nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative al corrispettivo per i rifiuti (v. Cass. civ.
SS.UU. n. 11290/2021).
Detto ciò, in merito alla domanda principale formulata dalla la Parte_1
stessa è infondata e va rigettata in quanto costituisce principio assolutamente pacifico in giurisprudenza quello secondo cui nei rapporti tra privati e Pubblica
Amministrazione è sempre necessario che i contratti vengano stipulati in forma scritta a pena di nullità. In merito, la giurisprudenza di legittimità ha di recente ribadito che “In tema di contratti con la Pubblica amministrazione, la relativa
stipulazione deve aver luogo, a pena di nullità, in forma scritta, ai fini della
quale è necessaria la redazione un apposito documento, recante la
sottoscrizione della controparte e della persona fisica titolare dell'organo cui
spetta il potere di rappresentare l'ente pubblico nei confronti dei terzi, dal
quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto, con le
indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere e al
compenso da corrispondere;
che tale regime formale, funzionale all'attuazione
del principio costituzionale di buona amministrazione, in quanto volto ad
3 agevolare l'esercizio dei controlli e rispondente all'esigenza di tutela delle
risorse degli enti pubblici contro l'assunzione d'impegni finanziari privi di
adeguata copertura e non sorretti da una preventiva valutazione dell'entità
delle obbligazioni da adempiere trova applicazione ai fini non solo
dell'instaurazione del rapporto, ma anche di eventuali successive
modificazioni” (Cass. civ. 5996/2022). La forma scritta ad substantiam è invero fondamentale strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività
amministrativa, sia nell'interesse del cittadino sia nell'interesse della stessa pubblica amministrazione, rispondendo all'esigenza di identificare con precisione il contenuto del programma negoziale, anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria (cfr. Cass. civ. 8244/2019; Cass. civ.
27910/2018; Cass. civ. 19410/2016; Cass. civ. 17646/2002; Cass. civ.
13039/1999; Cass. civ. 21477/2013; Cass. civ. 1606/2007; Cass. civ.
22537/2007). Quanto appena detto trova fondamento normativo nel disposto degli artt. 16 e 17 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440. Tale principio esclude quindi la possibilità di ritenere ammissibile il perfezionamento dell'accordo sulla base di una manifestazione di volontà implicita (cfr. Cass. civ. n.
5192/2012; Cass. civ. n. 12942/2000) o di comportamenti concludenti o meramente attuativi (cfr. Cass. civ. 22994/2015; Cass. civ. 12323/2005). Il
contratto mancante del succitato requisito è dunque nullo ed insuscettibile di qualsiasi forma di sanatoria, sotto nessun profilo, nemmeno successiva (cfr.
Cass. civ. n. 5234/2004, Cass. civ. n. 15488/2001), sicché non è configurabile neppure il rinnovo tacito del contratto, né rileva, per la formazione del contratto stesso, un mero comportamento concludente, anche se protrattosi per anni
(Cass. n. 22994/2015). Nel caso in esame è la stessa Società attrice a dedurre
4 l'assenza della stipulazione del contratto. Consegue a ciò la manifesta infondatezza della domanda contrattuale spiegata in via principale che, dunque,
va rigettata.
Venendo all'esame della domanda ex art. 2041 c.c. esercitata in via subordinata,
la stessa è fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni. Appare
opportuno rammentare che l'azione generale di arricchimento di cui all'articolo
2041 c.c., in forza del suo carattere sussidiario, risulta esperibile solo in mancanza di una specifica azione tipica, per tale dovendosi intendere o quella che deriva da un contratto o quella che sia prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata;
il carattere residuale e sussidiario dell'azione in esame è desumibile dall'articolo 2042 c.c., secondo cui “l'azione di
arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra
azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito”. In merito, le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione hanno evidenziato che “Il riconoscimento
dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di
indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 c.c. nei
confronti della P.A. ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo
dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato
riconoscimento dello stesso;
tuttavia, le esigenze di tutela delle finanze
pubbliche e la considerazione delle dimensioni e della complessità
dell'articolazione interna della P.A. trovano adeguata tutela nel principio di
diritto comune del cd. "arricchimento imposto", potendo, invece,
l'Amministrazione eccepire e provare che l'indennizzo non è dovuto laddove
l'arricchito ha rifiutato l'arricchimento ovvero non ha potuto rifiutarlo perché
inconsapevole dell'"eventum utilitatis"” (Cass. civ. SS.UU. nr. 11209/2019). In
5 particolare, il c.d. "arricchimento imposto" assicura adeguata tutela delle finanze pubbliche, anche in considerazione delle dimensioni e della complessità
dell'articolazione interna della P.A., e consente all'Amministrazione di difendersi eccependo e provando che la stessa aveva rifiutato l'arricchimento ovvero non aveva potuto rifiutarlo perché inconsapevole dell'eventum utilitatis.
Non è comunque questo il caso, stante la contumacia dell'ente comunale.
Tanto premesso, quanto al rapporto dell'azione ex art. 2041 c.c. con l'azione contrattuale deve richiamarsi la consolidata giurisprudenza di legittimità
secondo cui “[...] l'azione di arricchimento può essere proposta in via
subordinata rispetto all'azione contrattuale proposta in via principale soltanto
qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo
fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta domanda
ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti
all'accoglimento, ovvero in quello in cui tale domanda, dopo essere stata
proposta, non sia stata più coltivata dall'interessato” (in motivazione Cass. civ.
20521/2023, cfr. altresì Cass. civ 11682/2018 e 14944/2022). Quanto appena detto è coerente con la ratio del requisito della sussidiarietà richiesto dall'art. 2042 c.c., per come inteso dalla Cassazione nella sentenza nr. 13203/2023,
dove si è precisato che la natura sussidiaria del rimedio in esame risiede “[...]
a) nell'esigenza di evitare che, attraverso il cumulo delle azioni, possano aversi
duplicazioni di tutela;
b) nella necessità di evitare che l'avente diritto,
mediante l'esercizio dell'azione di ingiustificato arricchimento, possa sottrarsi
alle conseguenze del rigetto della diversa azione contrattuale che
l'ordinamento gli concede a tutela del diritto;
c) nella esigenza di evitare che
colui che ha fondato il suo diritto su un contratto, che è risultato nullo (per
6 contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico), possa comunque
coltivare la sua pretesa sia pure attraverso altro titolo”. Pertanto, a fronte dell'accertata inesistenza del contratto, deve reputarsi sussistente il presupposto della sussidiarietà per l'esperibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento in virtù proprio della mancanza di un rimedio alternativo a quello contrattuale. A
nulla rileva, poi, l'esistenza della diversa azione esperibile ex art. 191, comma
4, TUEL, secondo cui “Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi
in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio
intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai
sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e
l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura.
Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che
hanno reso possibili le singole prestazioni”. Difatti, come sostenuto dalla Corte
di Appello di Napoli in una controversia simile a quella in esame, la predetta norma fa riferimento “[...] all'instaurarsi di un rapporto obbligatorio tra il
singolo amministratore dell'ente territoriale (il quale abbia consentito la
fornitura) ed il privato fornitore. Al contrario, a non può essere Parte_1
attribuita la natura di “privato fornitore”. Trattasi, infatti, di una società di
natura pubblicistica, totalmente partecipata, e che agisce secondo lo schema
dell'in house providing. Vale a dire, in questa ipotesi la P.A. ha creato
un'ulteriore articolazione della sua struttura organizzativa, risultando
irrilevante che l'azione amministrativa sia condotta da un ente, che assume le
Part forme di una . La gestione dei rifiuti integra un servizio pubblico essenziale
[...]” (Corte di Appello di Napoli nr. 4155/2022).
7 Nel caso in esame, quindi, in applicazione delle richiamate coordinate giurisprudenziali, è da rilevarsi che, a causa del rigetto della domanda principale per l'assenza del contratto, debba ritenersi ammissibile l'azione ex
art. 2041, non emergendo alcuna duplicazione di tutela o abuso del diritto da parte dell'attrice, conseguenze che il principio di sussidiarietà mira a scongiurare.
La domanda è altresì fondata nel merito, avendo la prodotto in Parte_1
giudizio il decreto n. 144 del 17/03/2010 della Controparte_3
con il quale le venivano affidati tutti i compiti e le
[...]
attività connesse alle funzioni inerenti al ciclo integrato dei rifiuti, le diverse delibere succedutesi negli anni, con le quali si approvavano i piani delle attività
e le diverse proposte di tariffa, una serie di fatture il cui complessivo ammontare è pari ad € 580.878,86, l'elenco FIR e l'estratto autenticato delle scritture contabili. Da tale compendio documentale può evincersi la prova sia dell'attività espletata in favore del sia della sussistenza della Controparte_1
pretesa creditoria. Va altresì precisato che, nel caso in esame, avendo parte attrice espletato compiti inerenti ad un servizio pubblico essenziale non può
nemmeno ipotizzarsi la mancata conoscenza, da parte del Comune di CP_1
dello svolgimento delle relative prestazioni.
Per quanto concerne, invece, la quantificazione dell'importo dovuto a titolo di ingiustificato arricchimento, l'art. 2041 c.c. prevede che esso sia pari alla differenza tra l'impoverimento della parte che esegue la prestazione e l'arricchimento dell'altra parte. Di talché, può condividersi l'orientamento già
espresso da questo stesso Tribunale, secondo cui “[...] poiché nel caso di specie
il soggetto erogatore delle prestazioni è una società interamente partecipata
8 dalla che agisce per fini di interesse generale Controparte_2
non perseguendo scopo di lucro, deve ritenersi che l'importo spettante sia
esattamente pari alle somme dovute per la corresponsione del servizio, come
determinate in base alle apposite tariffe, perché esse tengono conto solo dei
costi di gestione e non attribuiscono all'ente erogatore alcun guadagno [...]”
(Tribunale di Nola n. 2617 del 2023; v. anche Tribunale di Nola n. 3065 del
2023). In definitiva, il deve essere condannato a corrispondere Controparte_1
alla parte attrice, a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art
2041 c.c., la somma di € 580.878,86.
Infine, secondo il costante orientamento affermato dalla giurisprudenza di legittimità “L'indennizzo ex art. 2041 c.c., in quanto credito di valore, va
liquidato alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della
relativa pronuncia ed il giudice deve tenere conto della svalutazione monetaria
sopravvenuta fino alla decisione, anche di ufficio, a prescindere dalla prova
della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal
mancato tempestivo conseguimento dell'indennizzo medesimo. La somma così
liquidata produce interessi compensativi, i quali sono diretti a coprire
l'ulteriore pregiudizio subito dal creditore per il mancato e diverso godimento
dei beni e dei servizi impiegati nell'opera, o per le erogazioni o gli esborsi che
ha dovuto effettuare, e decorrono dalla data della perdita del godimento del
bene o degli effettuati esborsi, coincidente con quella dell'arricchimento”
(Cass. civ. 1889/2013). Pertanto, la somma sopra indicata di € 580.878,86
dovrà essere rivalutata secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, dalla scadenza delle singole fatture poste a fondamento del credito in esame.
9 Andranno inoltre riconosciuti gli interessi compensativi, da calcolarsi sulla somma rivalutata di anno in anno sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e gli interessi moratori, da calcolarsi nella misura legale ex art. 1282
c.c., dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo.
Infine, nulla è dovuto a titolo di maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma
2, c.c. trattandosi, nel caso in esame, di un debito di valore.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della controversia, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte, così provvede:
- Accoglie la domanda attorea ex art. 2041 c.c. e, per l'effetto, condanna il al pagamento in favore della della somma di Controparte_1 Parte_1
€ 580.878,86, oltre interessi e rivalutazione monetaria come da parte motiva;
- Rigetta le ulteriori domande proposte;
- Condanna parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 15.659,00 oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv.to Gennaro Esposito dichiaratosi anticipatario.
Nola, 12/04/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
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