Articolo 1 della Legge 16 novembre 1947, n. 1318
Articolo 2
Versione
18 dicembre 1947
Art. 1.
I dipendenti civili o militari dello Stato o i dipendenti degli Enti locali, che hanno prestato giuramento a norma degli articoli 2 , 3 e 4 della legge 23 dicembre 1946, n. 478 , incorrono nella revoca dall'impiego per mancata fede al giuramento, indipendentemente dall'eventuale azione penale, se commettono nell'esercizio delle loro funzioni, uno o piu' atti che contrastino direttamente col giuramento di fedelta' alla Repubblica e al suo Capo, o di leale osservanza delle leggi dello Stato.
Entrata in vigore il 18 dicembre 1947