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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/09/2025, n. 4418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4418 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
N. 6348/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6348/2019 R.G. promossa da:
nata a [...], il [...], (C.F. , n.q. di Controparte_1 C.F._1
procuratrice generale, giusta procura in atti, di:
- nato a [...], il [...], (C.F.: CP_2
; C.F._2
- nata a [...], il [...], (C.F.: Parte_1
); C.F._3
- nata a [...], il [...], (C.F.: ); Parte_2 C.F._4 tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Salvatore CIRVILLERI;
nata a [...], il [...], (C.F. ), rappresentata e Parte_3 C.F._5
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Rosario PATANE' e dall'avv. Francesco LEOTTA;
nato a [...], il [...], (C.F. , Parte_4 C.F._6
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Rosalinda LAUDANI;
ATTORI
contro
TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
(C.F./P.IVA: , quale impresa designata Controparte_3 P.IVA_1 per la gestione dei sinistri del fondo di garanzia vittime della strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe
TORRISI;
CONVENUTA
(C.F. ), Controparte_4 C.F._7
CONVENUTA - contumace
(C.F. ), Controparte_5 C.F._8
CONVENUTO - contumace
nato a [...] il [...] (C.F. ); Controparte_6 C.F._9
nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_5 C.F._10
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_6
), C.F._11
tutti e tre quali eredi di tutti rappresentati e difesi in primo grado dall'avv. Persona_1
Fabio Lo Presti
CONVENUTI - contumaci
nata a [...] il [...] (C.F. ); Controparte_7 C.F._12
CONVENUTA - contumace
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nata a [...] il [...] (C.F. ), quale erede Parte_7 C.F._13 di Persona_2
CONVENUTA– contumace
nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_8 C.F._14
nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_9 C.F._15
entrambi in proprio ed anche quali eredi di Persona_3
CONVENUTI - contumaci
(Istituto l' ), in persona del CP_10 CP_11 Controparte_12
per la Sicilia pro tempore (C.F. Controparte_13 P.IVA_2
CONVENUTA - contumace
(C.F.: ), in persona del Sindaco Controparte_14 P.IVA_3
metropolitano pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Maurizio
NICITA e Nicola Antonino ALLERUZZO;
TERZA CHIAMATA
SOCIETÀ REALE MUTUA (P.I. in persona del Controparte_15 P.IVA_4
legale rappresentante pro tempore
(P IVA ) in persona del legale Controparte_16 P.IVA_5
rappresentante pro tempore
(P.IVA (quale coassicuratrice di Controparte_3 P.IVA_1
pagina 3 di 20 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Città Metropolitana), in persona del legale rappresentante pro tempore;
tutte e tre rappresentate e difese, giusta procura in atti, dall'avv. Santo SPAGNOLO;
TERZE CHIAMATE
P. IVA: , in persona del legale rappresentante Controparte_17 P.IVA_6
pro tempore
TERZA CHIAMATA - contumace
CONCLUSIONI
A seguito di udienza di precisazione delle conclusioni trattata con deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza depositata in data 17.02.2025, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con comparsa in riassunzione ex art. 125 bis disp. att. c.p.c. gli attori riassumevano dinanzi all'adito giudice nei confronti della , la causa originariamente Controparte_14
avviata avanti alla Sezione distaccata di Paternò del Tribunale di Catania e poi definita in grado di appello con sentenza n.2114/2018 e ciò a seguito della declaratoria da parte della Corte di
Appello di Catania, con la richiamata sentenza pubblicata in data 10.10.2018 (non notificata), della nullità della sentenza di primo grado che aveva statuito nei confronti del predetto Ente, terzo chiamato in causa dagli originari convenuti.
Il giudice d'appello, infatti, aveva accertato che la non era stata Controparte_14 correttamente evocata in giudizio in ragione della nullità della notifica dell'atto di citazione per la chiamata in causa, eseguita presso l'Avvocatura dello Stato e non presso la sede dell'Ente in violazione dell'art. 144 c.p.c..
Dichiarata la nullità della sentenza di primo grado in parte qua, la causa veniva pertanto pagina 4 di 20 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
rimessa, ex art. 354 c.p.c., all'odierno giudice delle prime cure innanzi al quale gli attori riassumevano il giudizio avendo interesse a reiterare la domanda di accertamento esclusivamente della porzione responsabilità, solidale e concorrente, del terzo chiamato,
[...]
(già ), in ordine al sinistro stradale del Controparte_14 Controparte_18
07.01.2002, occorso in Ragalna (CT).
L'impugnazione veniva notificata dagli appellanti anche nei confronti di
[...] quale impresa designata per il F.G.V.S.), di Controparte_3 Controparte_6
, di di di
[...] Parte_5 Parte_6 CP_7
di quale erede di di
[...] Parte_7 Persona_2 CP_8
di (questi ultimi due in proprio nonché indicati
[...] Controparte_9 entrambi quali eredi di , dell' Persona_3 CP_10
Gli appellanti esponevano in premessa che in tale data, e Controparte_4
rispettivamente quali conducente e proprietario della vettura FORD Controparte_5
Escort SW, targata GED99763 (sprovvista di copertura assicurativa), percorrendo (la prima) da
Nicolosi la strada provinciale n. 160 in direzione Ragalna con a bordo in tutto sei persone, in ragione dell'elevata velocità nonché del manto stradale ghiacciato sbandava e, uscendo fuori strada, andava ad urtare violentemente contro un muro di cemento e successivamente contro un palo di linea telefonica. Il sinistro cagionava la morte di e Persona_1 Persona_4
nonché gravi lesioni a e tutte Persona_2 Parte_3 Controparte_7
terze trasportate dipendenti dell'impresa di pulizie della . CP_4
In ordine al sinistro descritto, la sentenza di primo grado n. 37/2010, emessa dal Tribunale di
Catania, sezione distaccata di Paternò, accertava e dichiarava la responsabilità, solidale e concorrente, di conducente e proprietario del mezzo insieme all'allora Controparte_18
(oggi ), quale terzo chiamato dai convenuti, ritenuto custode della
[...] Controparte_14 strada ex art. 2051 c.c., nonché alla (oggi , quale impresa Controparte_19 Controparte_20
designata dal F.G.V.S., condannandoli al risarcimento dei danni, patrimoniali e non pagina 5 di 20 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
patrimoniali meglio specificati in atti (cfr. sentenza di primo grado, doc. n. 1 allegato atto di citazione in riassunzione).
Nel presente giudizio, pertanto, preso atto della declaratoria di nullità della sentenza di primo grado relativamente a quanto statuito nei confronti dell'Ente, gli odierni attori reiterano la domanda di accertamento della responsabilità nei confronti della chiamata Controparte_14
a rispondere, ex art. 2051 c.c., per non aver, in qualità di custode, opportunamente rimosso, o quantomeno segnalato, la presenza di ghiaccio sul manto stradale.
Gli attori concludono formulando nei confronti dell'Ente domande risarcitorie distinte per ciascun danneggiato nei termini di cui all'atto introduttivo, da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti, con la precisazione che le relative poste di danno, patrimoniale e non, sono state dalla difesa attorea quantificate detratto quanto corrisposto, nelle more del giudizio d'appello, dall' (nei limiti degli importi di cui al massimale). CP_20
§§§§§
Con comparsa di costituzione e risposta del 18.11.2019 si costituiva in giudizio la
[...]
che, lo si ribadisce, nel giudizio di primo grado qui riassunto era stata Controparte_14 citata dai convenuti (conducente e proprietario del mezzo) quale terzo corresponsabile del sinistro.
L'Ente eccepiva, in via preliminare, la nullità dell'intero giudizio, l'inammissibilità dell'odierna riassunzione perché tardiva nonché la prescrizione dell'azione.
A sostegno, in sintesi, evidenziava che il vizio di nullità della notifica, effettuata presso l'Avvocatura dello Stato e non presso la sede dell'Ente, riverberandosi nella successiva serie di atti, avrebbe comportato, in via derivata, l'invalidità non solo della statuizione contro quest'ultimo ma di “tutto il procedimento svoltosi, ivi compresa la sentenza stessa” (cfr. pag. 9 comparsa di costituzione e risposta).
L'odierna iniziativa in riassunzione verso , poi, risulterebbe inammissibile Controparte_14
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perché i convenuti, conducente e proprietario del mezzo, costituendosi nel giudizio di primo grado oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c. (esattamente 19 giorni prima dell'udienza fissata), non avrebbero dovuto essere autorizzati alla sua chiamata, come fece invece il giudice alla prima udienza, ma piuttosto dichiarati decaduti da tale facoltà. La decadenza, sostiene infine la difesa, si imporrebbe anche tenuto conto del fatto che la citazione non conterrebbe l'espresso invito al differimento dell'udienza di cui all'art. 269 c.p.c..
La pretesa risarcitoria si assume inoltre prescritta sul presupposto che sia ampiamente decorso il termine di cui all'art. 2947 c.c., cinque anni dal giorno del sinistro, in assenza, peraltro, di alcun atto interruttivo.
Nel merito, contestava, in fatto ed in diritto, la domanda, sostenendo che l'evento lesivo non fosse “da ricondursi ad alcuna azione di omissione dell'Ente proprietario della strada, semmai ad una distrazione o da un malore improvviso della conducente” (cfr., pag. 11 comparsa di costituzione ). La colpa esclusiva della conducente poteva Controparte_14 peraltro giustificarsi, secondo la difesa, tenuto conto dell'elevata velocità di percorrenza del tratto stradale.
Ritenendo, infine, che alcuna domanda risarcitoria fosse stata espressamente avanzata dagli attori nei confronti dell'Ente chiamato, l'odierna iniziativa in riassunzione nei suoi confronti si paleserebbe, a dire della difesa, infondata perché violativa dell'art. 112 c.p.c., norma che consacra il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
In conclusione, il convenuto insisteva per il rigetto della domanda principale, formulando, altresì, a sua volta richiesta, ex art. 269 c.p.c., di autorizzazione alla chiamata in causa delle compagnie assicurative.
chiedeva autorizzarsi chiamata in causa delle Controparte_21
società che avevano assicurato l'Ente, vale a dire
[...] di Controparte_22 Controparte_3
e
[...] Controparte_17
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§§§§§
Autorizzata la chiamata in causa, con comparsa del 25.05.2020, si costituivano in giudizio la la e la , eccependo, in via Parte_8 Controparte_23 CP_20 preliminare, l'inammissibilità della domanda spiegata nei confronti dell'Ente assicurato (la
), nonché la prescrizione tanto della pretesa risarcitoria quanto Controparte_14
della correlata garanzia assicurativa.
Svolgeva sul punto contestazioni almeno in parte sovrapponibili a quelle articolate dalla difesa di . Controparte_14
In primo luogo, infatti, eccepiva la decadenza dei convenuti dal diritto di chiamare in causa il terzo, quale conseguenza della loro tardiva costituzione, violativa di un termine, quello previsto dall'art. 269 c.p.c., avente natura perentoria e posto a presidio di interessi indisponibili.
Inesorabilmente prescritto, poi, sempre secondo la difesa, risulterebbe non solo il diritto al risarcimento del danno, per l'inutile decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2947 c.c., ma anche il diritto alla garanzia, non avendo le Compagnie ricevuto alcuna richiesta nel termine biennale di cui all'art. 2952 c.c.
Nel merito, la difesa delle assicurazioni prospettava l'inoperatività delle polizze perché l'Ente chiamato in causa, in primo luogo, non avrebbe allegato e provato la quietanza di pagamento dei premi necessari a garantire la copertura assicurativa;
in secondo luogo, avrebbe indirizzato la richiesta di manleva al di fuori del periodo di efficacia del contratto.
In subordine, evidenziava la sussistenza di un contratto di coassicurazione che ripartisca, in caso di accoglimento della domanda, tra tutte le Compagnie assicurative, secondo le percentuali indicate, il peso del debito nei rapporti interni.
In conclusione, la difesa delle assicurazioni insisteva per il rigetto nel merito della domanda principale, associandosi alle censure già formulate sulla prospettata esclusione di ogni responsabilità in capo alla per essere il sinistro oggetto di causa, invece, Controparte_14
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ascrivibile a colpa esclusiva della conducente.
§§§§§
imaneva contumace. Controparte_17
§§§§§
Con comparsa del 14.12.2020, si costituiva infine l' esponendo in premessa Controparte_20
che, quale impresa designata dal F.G.V.S., aveva già provveduto, in esecuzione della sentenza di primo grado n. 37/2010 emessa dal Tribunale di Catania, sezione distaccata di Paternò, a corrispondere la somma complessiva di euro 774.685,00, pari al massimale di legge e che, in esecuzione della sentenza emessa in grado di appello, avrebbe altresì pagato gli interessi nella misura accertata e dovuta.
Avendo allora già corrisposto gli importi di cui al massimale, precisa la difesa, è interesse della convenuta costituirsi al fine di precostituirsi eventuali ragioni di rivalsa nei confronti di
[...]
la cui responsabilità dovesse emergere, all'esito del presente giudizio, Controparte_14 in via “preponderante” o, addirittura, esclusiva.
§§§§§
Gli originari convenuti, sebbene regolarmente citati, non hanno inteso costituirsi e partecipare all'odierno giudizio in riassunzione, così rimanendo contumaci.
§§§§§
In corso di causa, le parti costituite depositavano memorie ex art.183 comma 6 c.p.c..
In particolare, parte attrice prendeva posizione in maniera chiara e specifica in ordine alle eccezioni preliminari in rito formulate, in termini sostanzialmente analoghi, tanto dalla difesa dell'Ente quanto da quella delle assicurazioni.
Ed invero, la pretesa risarcitoria non risulterebbe prescritta in quanto, si sostiene, la notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado ai convenuti (conducente e proprietario della pagina 9 di 20 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
vettura) sarebbe stata già idonea, ex art. 1310 c.c., ad interrompere la prescrizione anche nei confronti della , chiamata per rispondere quale condebitrice solidale (ex Controparte_14
artt. 1292 c.c. e 2055 c.c.).
L'osservanza delle disposizioni circa il luogo dove deve essere effettuata la notifica si atteggerebbe poi a requisito non di esistenza ma di mera validità dell'iter notificatorio con la conseguenza che, ancorché effettuata presso l'Avvocatura e non presso la sede dell'Ente, la notifica, una volta ripetuta su ordine del giudice alla prima udienza, sanandosi con efficacia ex tunc, avrebbe senz'altro comportato l'ulteriore interruzione del termine di prescrizione.
Il terzo chiamato in causa, inoltre, non avrebbe interesse ad eccepire la ritualità, ex art. 269
c.p.c., dell'altrui esercizio del potere di chiamata, potendo solo spiegare difese, in rito o nel merito, ma relative comunque al solo rapporto sostanziale dedotto in giudizio. Anche sotto tale profilo, quindi, le censure svolte dalle difese delle controparti si paleserebbero come inammissibili.
A nulla rileverebbe infine il fatto che gli attori non avrebbero espressamente spiegato domande nei confronti del chiamato in causa posto che opererebbe il principio di matrice giurisprudenziale secondo cui “nel caso di chiamata del terzo in garanzia, la domanda attorea si estenderebbe in via automatica anche a quest'ultimo, pur in assenza di apposita domanda”
(cfr. Cass. n. 15232/2021).
In via istruttoria, con la memoria di cui all'art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., gli attori richiedevano l'acquisizione dei fascicoli di primo e secondo grado e l'utilizzabilità ai fini del decidere di tutti gli atti ivi contenuti, compresa la C.T.U..
Con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., la difesa delle Compagnie chiamate ribadiva che l'osservanza dei termini per formulare utilmente la chiamata di terzo è prescritta dagli artt.
167 e 269 c.p.c. a pena di decadenza insanabile e sottratta alla disponibilità tanto delle parti quanto del giudice perché sanzione posta a presidio di ordine pubblico generali e cogenti.
L'effetto interruttivo del termine della prescrizione non potrebbe poi ricollegarsi alla notifica di pagina 10 di 20 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
un atto, la chiamata in causa, che essendo stato effettuato in luogo diverso da quello prescritto dall'art. 144 c.p.c., si rivela nullo ed inidoneo, come tale, a produrre qualsivoglia effetto.
Né a diversa conclusione potrebbe giungersi alla luce degli artt. 1292 e 1310 c.c., quali norme che regolano la solidarietà. Il Tribunale, infatti, ha dichiarato sì la responsabilità solidale dell'Ente ma detta statuizione doveva ritenersi travolta dalla declaratoria di nullità intervenuta in grado di appello.
In ogni caso, conclude la difesa, l'estensione dell'effetto interruttivo potrebbe operare solo rispetto al condebitore solidale correttamente evocato in giudizio e non quindi nei confronti di chi, , non ha partecipato al giudizio perché non è stata messa in condizioni Controparte_14
di esercitare il proprio diritto di difesa, in violazione del principio, generale e prevalente, del contraddittorio (art. 102 c.p.c.).
§§§§§
Con ordinanza del 10.10.2023, ritenuta la causa matura per la decisione a seguito di attività istruttoria meramente documentale, tradottasi nell'acquisizione della documentazione dei giudizi di primo e secondo grado, il Tribunale invitava le parti a precisare le conclusioni come da note ritualmente depositate.
Indi, con successiva ordinanza del 17.02.2025 la causa veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
§§§§§
Il presente giudizio concerne il nuovo accertamento dei profili di responsabilità della
[...]
in ordine al sinistro occorso in data 07.01.2002 in Ragalna (CT), Controparte_14
preso atto dell'intervenuta caducazione del relativo capo della sentenza di primo grado che aveva statuito sul punto.
La storicità del sinistro, come dettagliatamente ricostruita negli atti di causa e nelle sentenze conclusive tanto del primo quanto del secondo grado di giudizio, è oggetto di contestazione con pagina 11 di 20 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
specifico riferimento al profilo della presenza o assenza di ghiaccio sul manto stradale che riveste, peraltro, importanza decisiva al fine di circoscrivere la portata in capo alla
[...]
dell'obbligo di custodia, ex art. 2051 c.c., quale titolare della strada provinciale CP_14 ove è il sinistro si è verificato.
In primo luogo, tuttavia, devono essere esaminate le questioni preliminari, prospettate, in via sostanzialmente analoga, tanto dalla difesa della quanto dalla difesa delle Controparte_14 assicurazioni, per la loro idoneità, ove accolte, a precludere l'esame del merito della vicenda e ad imporre di arrestarsi ad una pronuncia in rito.
§§§§§
Va premesso in diritto che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, nell'esaminare le varie questioni prospettate dalle parti, il giudice è tenuto “a dare priorità solo
a quelle, che, per loro natura e contenuto - come le pregiudiziali e le preliminari - meritano logica e giuridica precedenza mentre, negli altri casi, seppure l'opportunità di un loro coordinamento logico può suggerire una considerazione prioritaria di talune questioni rispetto ad altre e un particolare ordine di gradualità logica può apparire utile o apprezzabile, è tuttavia da escludere che il rispetto di un qualsiasi ordine prestabilito costituisca una condizione di legittimità della decisione, la quale può affrontare le varie questioni secondo la distribuzione ritenuta più opportuna” (cfr. Cass. n. 20931/2019, conforme a Cass. n.
17909/2018).
Ebbene, nel caso di specie, deve anzitutto essere esaminata la censura circa la ritenuta violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, consacrato nell'art. 112 c.p.c., per non aver gli odierni attori mai in corso di causa rivolto espressamente domanda nei confronti della , intervenuta nel presente giudizio, come Controparte_14
ribadito più volte, in qualità di terza chiamata dai convenuti, conducente e proprietario della vettura.
Va precisato, per ribadire la correttezza dell'ordine di inquadramento delle questioni, che la pagina 12 di 20 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
priorità logica di detta censura emerge sol se si consideri che in assenza di domande formulate, implicitamente o per estensione, nei confronti di , sarebbe precluso al Controparte_14
decidente esaminare la ritualità della sua chiamata in giudizio.
Ciò detto, la censura è infondata.
Merita sul punto di essere sinteticamente ricostruito lo stato dell'arte giurisprudenziale circa l'istituto della c.d. “estensione automatica del contraddittorio”, elaborato con riferimento alla
“chiamata in causa del terzo responsabile” ai sensi dell'art. 106 c.p.c..
Si tratta di un meccanismo in forza del quale nell'ipotesi in cui il convenuto chiami in causa un terzo, deducendo che questi è il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore, la domanda di quest'ultimo si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita ed espressa istanza.
Ed invero, l'orientamento giurisprudenziale ormai costante, opina nel senso che tale estensione automatica della domanda dell'attore al chiamato in causa non trova applicazione soltanto allorquando “il chiamante, senza postulare la esclusione della propria responsabilità (ed anzi presupponendola), faccia valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall'attore come "causa petendi", come avviene nell'ipotesi di chiamata di un terzo in garanzia, propria o impropria, o di azione condizionata di regresso nei confronti del terzo chiamato in coobbligazione. In tal caso è infatti rimessa in via esclusiva all'attore la scelta - ove consentita dalla situazione giuridica dedotta nell'atto di chiamata in causa - di proporre o meno autonoma domanda anche nei confronti del terzo chiamato” (cfr. Corte Cass. n.
25559/2008; Cass. n. 12317/2011; Cass. n. 8411/2016).
Viceversa, la richiesta risarcitoria deve intendersi estesa al terzo anche in mancanza di un'espressa dichiarazione in tal senso dell'attore - e sempre che quest'ultimo non rifiuti - laddove la chiamata sia volta esclusivamente ad accertare profili di corresponsabilità del terzo, quale co-autore della condotta concorrente causalmente efficiente alla produzione del medesimo "eventus damni".
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La diversità e pluralità delle condotte produttive del medesimo evento dannoso, infatti, non dà luogo a distinte obbligazioni risarcitorie, né muta l'oggetto del giudizio (cfr. Cass. n.
31066/2019 e Cass. n. 26208/2022).
I richiamati principi si inseriscono in un ben consolidato formante giurisprudenziale e sono stati ribaditi, ad ulteriore conferma, da una recentissima pronuncia secondo cui “in tema di responsabilità civile, nell'ipotesi in cui la parte convenuta chiami in causa un terzo in qualità di corresponsabile dell'evento dannoso, la richiesta risarcitoria deve intendersi estesa al medesimo terzo anche in mancanza di un'espressa dichiarazione in tal senso dell'attore, poiché la diversità e pluralità delle condotte produttive dell'evento dannoso non dà luogo a distinte obbligazioni risarcitorie, non mutando l'oggetto del giudizio;
un'esplicita domanda dell'attore
è, invece, necessaria quando la chiamata del terzo si fondi sulla deduzione di un rapporto sostanziale differente da quello invocato dall'attore nei confronti del convenuto.” (cfr. Cass. n.
17995/2025).
Nella materia della responsabilità civile, dunque, l'automaticità dell'estensione della domanda al terzo chiamato in causa si determina, non solo nei casi in cui il convenuto indichi nel terzo il solo e unico responsabile del danno (v. Cass. n. 5580 e n. 22050 del 2018) ma anche nei casi in cui il convenuto individui nel terzo un corresponsabile (in ipotesi solidale) del medesimo fatto dannoso.
Applicando i superiori principi nel caso di specie, non v'è dubbio che la domanda formulata dagli odierni attori nei confronti dei convenuti, conducente e proprietario della vettura, abbia senz'altro esteso i propri effetti, pur in assenza di esplicita richiesta, nei confronti della
[...]
, Ente che i convenuti hanno chiamato in causa non per far valere nei suoi CP_14 confronti un rapporto diverso ed ulteriore rispetto a quello dedotto dall'attore ma proprio per chiedere al giudice di accertare suoi eventuali profili di corresponsabilità, ex art. 2051 c.c., quale custode della strada, in relazione al medesimo evento lesivo (il sinistro). Non essendosi verificata alcuna violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato la pagina 14 di 20 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
relativa eccezione deve ritenersi infondata.
Proseguendo nell'ordine logico, può esaminarsi la censura circa la ritenuta inammissibilità dell'odierna iniziativa in riassunzione nei confronti di un Ente, , che i Controparte_14 convenuti non avevano il diritto di chiamare in causa, essendo decaduti dalla relativa facoltà per essersi costituiti tardivamente.
Né, parimenti, la chiamata ormai tardiva avrebbe potuto dal giudice essere autorizzata alla prima udienza perché, si sostiene, l'osservanza delle disposizioni prescritte dall'art. 269 c.p.c. circa la ritualità della chiamata in causa, ivi compresa quella che prescrive di rivolgere al giudice espressa richiesta di differimento dell'udienza, è espressamente sanzionata da una decadenza posta a presidio di interessi riconducibili all'ordine pubblico e perciò indisponibili tanto per le parti quanto per il giudice.
La censura è fondata.
Va premesso in diritto che dalla lettura congiunta degli artt. 269 comma 2 e 167 c.p.c. emerge chiaramente che il convenuto, al fine di operare la chiamata in causa del terzo, a pena di decadenza, ha l'onere di costituirsi in giudizio venti giorni prima dell'udienza di prima comparizione, chiedendo lo spostamento di tale udienza al fine di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.
Sul regime del rilievo ufficioso o ad eccezione di parte dell'intervenuta decadenza del convenuto dal potere di formulare utilmente dichiarazione di chiamata del terzo si è sviluppata un'evoluzione del dibattito giurisprudenziale che giova sinteticamente ripercorrere.
Un orientamento più risalente, riteneva che il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato dovesse ritenersi inteso a tutela non solo dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la decadenza per il mancato rispetto, da parte del convenuto, del termine perentorio deve essere rilevata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo (Cass. n. 11318 del 2005; si veda anche Cass. n. 6532 del 2006).
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Le norme che pongono barriere preclusive per ogni fase del processo, secondo tale indirizzo interpretativo, rivestono carattere di ordine pubblico, in quanto volte ad assicurare il regolare e veloce svolgimento del processo che, come tale, non è soggetto alle libere scelte delle parti.
Più di recente, senza contraddire i superiori principi, si è ulteriormente precisato che “quando il convenuto ha esercitato il potere di chiamare un terzo in causa senza l'osservanza del precetto di cui al secondo comma dell'art. 269 c.p.c., cioè tanto con la proposizione nella comparsa di risposta tempestivamente depositata della domanda verso il terzo quanto della istanza di spostamento della prima udienza, la decadenza così verificatasi deve essere eccepita dalla parte attrice e rilevata dal Giudice in detta udienza.” (Cass. n. 10579/2013 e Cass. n.
10382/2018).
Si afferma dunque che la decadenza in cui ricade il convenuto per non aver inserito in comparsa la dichiarazione di chiamata e, contestualmente, per non aver chiesto il differimento dell'udienza deve essere eccepita dalla parte attrice o rilevata dal giudice.
Diventa decisivo allora chiarire se , quale terza chiamata, aveva (e mantiene Controparte_14
in questa sede) il potere di formulare un'eccezione del genere.
Sul punto, si è gradualmente consolidato in seno alla giurisprudenza il principio secondo cui il terzo chiamato in causa nel giudizio introdotto fra altri è certamente legittimato a svolgere contestazioni quanto al rapporto sostanziale dedotto fra le parti originarie. Dette contestazioni non devono riguardare necessariamente il merito, avendo il terzo interesse pure ad evidenziare le ragioni che, ove accolte, comporterebbero la definizione in rito del giudizio originario, con la conseguenza che automaticamente, almeno di norma, la domanda rivolta dal convenuto nei suoi riguardi non dovrebbe essere esaminata, per carenza di interesse.
Viceversa, il terzo non ha interesse a svolgere eventuali contestazioni, come quella di cui si discorre, che ineriscono la stessa ritualità della propria chiamata poiché esse riguardano il rapporto processuale altrui ma non sono suscettibili di pregiudicarne la decisione (cfr., più di recente, Cass. n. 91312/2021).
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Ebbene, così ricostruito il quadro giurisprudenziale, nel caso di specie è pacifico ed incontestato che e quali convenuti in veste Controparte_4 Controparte_5
rispettivamente di conducente e proprietario del mezzo, si erano costituiti nel giudizio di primo grado qui riassunto depositando, a mezzo del proprio procuratore, la comparsa di costituzione e risposta in data 15.02.2003, oltre il termine di venti giorni rispetto alla prima udienza di comparizione fissata per il 06.03.2003 (effettivamente 19 giorni prima) (cfr. comparsa di costituzione e risposta - all. fascicolo di primo grado).
Alla prima udienza, il Giudice, senza che i convenuti ne avessero preliminarmente chiesto in comparsa lo spostamento, li autorizzava a procedere alla chiamata del terzo, oggi
[...]
. Controparte_14
All'udienza successiva del 16.10.2003 il procuratore dei convenuti dichiarava di aver provveduto a notificare, peraltro invalidamente, il suddetto atto di citazione per chiamata del terzo che restava contumace.
Ebbene, deve ritenersi che già la tardiva costituzione dei convenuti nei termini chiariti rivesta portata decisiva nel determinare la loro intervenuta decadenza dalla facoltà di chiamare in causa il terzo.
A fortiori decade da tale facoltà il convenuto che, pur essendosi tempestivamente costituito ex art. 166 c.p.c., abbia tuttavia omesso di contestualmente (e non oltre) chiedere al giudice istruttore lo spostamento dell'udienza di prima comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'art. 163 bis.
Osserva il decidente che sebbene in forza dei principi giurisprudenziali sopra richiamati
[...]
non potrebbe dirsi legittimata a svolgere contestazioni in punto di Controparte_14 ritualità della propria chiamata in causa per difetto di interesse, ciò, tuttavia, non può impedire ma anzi deve imporre che sia il giudice adito ad effettuare quel doveroso rilievo ufficioso dell'intervenuta decadenza alla luce degli interessi indisponibili sottesi alle norme che regolano le preclusioni nel rito ordinario.
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Ne consegue che il giudice istruttore certamente, nel non rilevare la decadenza dei convenuti principali dal potere di chiamata per la sua tardiva e per di più incompleta formulazione, si è astenuto dall'esercitare il doveroso potere di ufficio, che nella specie sarebbe stato funzionale non solo ad assicurare l'esigenza di celere svolgimento del processo a favore delle parti ma anche a tutela dell'interesse pubblico a che lo svolgimento processuale abbia un ordine certo e definito.
A sostegno, giova puntualmente richiamare quanto statuito dalla Suprema Corte sul dovere di rilievo d'ufficio della intervenuta decadenza: 'Ne consegue che il giudice istruttore certamente, nel non rilevare la decadenza […] dal potere di chiamata per la sua incompleta formulazione, si astenne illegittimamente dall'esercitare il doveroso potere di ufficio, che nella specie sarebbe stato funzionale non solo ad assicurare l'esigenza di celere svolgimento del processo a favore dell'attrice, che così avrebbe evitato la lungaggine di un differimento dell'udienza per la chiamata del terzo (interesse, però, del quale Essa non si preoccupò), ma anche a tutela dell'interesse pubblico, cui pure è funzionale la previsione di una decadenza processuale, ad assicurare che lo svolgimento processuale abbia un ordine certo, interesse che è dell'intero sistema processuale civile e che nella specie si configurava in funzione dell'evitare che
l'udienza, cui la causa era stata chiamata ai sensi dell'art. 180 c.p.c., nel testo in allora vigente, andasse sprecata per il doversi fissarne un'altra per la citazione della terza chiamata'
(Cass. civ., sez. VI, 7 maggio 2013 n.10579).
Nell'odierna iniziativa in riassunzione, quindi, ben può e deve il giudice adito, essendo le parti idealmente collocabili nella medesima posizione processuale tipica del giudizio di primo grado, rilevare, ora per allora, l'intervenuta decadenza dei convenuti dal potere di chiamare in causa
, per essersi tardivamente costituiti e per non aver richiesto il differimento Controparte_14
dell'udienza, con la conseguenza che le domande rivolte dagli odierni attori nei confronti dell'Ente si palesano inammissibili.
Conclusivamente, va ribadito il principio secondo cui nell'ipotesi in cui il convenuto si pagina 18 di 20 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
costituisca tardivamente in giudizio, la sua richiesta di chiamare in causa un terzo, ex artt. 167 e
269 c.p.c., va dichiarata inammissibile perché, appunto, tardiva (cfr., più di recente, Cass. n.
22477/2024).
L'accoglimento nei termini chiariti della superiore eccezione preliminare preclude quindi l'esame nel merito della pretesa risarcitoria ed impone, altresì, stante la sua priorità logico- giuridica, l'assorbimento di ogni altra questione.
§§§§§
In conclusione, la domanda principale deve essere dichiarata inammissibile.
Resta assorbita ogni altra questione.
§§§§§
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, osserva il decidente che, tenuto conto delle ragioni della decisione, conclusasi con una pronuncia in rito che tuttavia ha richiesto l'attenta disamina di principi giurisprudenziali controversi ed oggetto di recente evoluzione interpretativa, sussistono ragioni per compensare integralmente le spese tra tutte le parti in causa.
Nulla deve statuirsi, invece, in ordine alle spese dei convenuti contumaci nel presente giudizio e, segnatamente, nei confronti di: Controparte_6 Parte_5
Parte_6 Controparte_7 Parte_7 CP_8
(questi ultimi due nella qualità di eredi di
[...] Controparte_9
e di ed . Persona_2 Persona_3 CP_10
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 6348/2019 R.G.
- DICHIARA inammissibile la domanda proposta dagli attori nei confronti di
[...]
; Controparte_14
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- DICHIARA assorbita ogni altra domanda e questione;
- COMPENSA integralmente le spese tra tutte le parti costituite nel presente giudizio;
- NULLA sulle spese nei confronti delle altre parti rimaste contumaci nel presente giudizio;
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Persona_5
M.O.T. in servizio presso questo Ufficio.
Catania, 4 settembre 2025.
IL GIUDICE
Giovanni Cariolo
depositato telematicamente ex art. 15 D.M. 44/2011
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6348/2019 R.G. promossa da:
nata a [...], il [...], (C.F. , n.q. di Controparte_1 C.F._1
procuratrice generale, giusta procura in atti, di:
- nato a [...], il [...], (C.F.: CP_2
; C.F._2
- nata a [...], il [...], (C.F.: Parte_1
); C.F._3
- nata a [...], il [...], (C.F.: ); Parte_2 C.F._4 tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Salvatore CIRVILLERI;
nata a [...], il [...], (C.F. ), rappresentata e Parte_3 C.F._5
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Rosario PATANE' e dall'avv. Francesco LEOTTA;
nato a [...], il [...], (C.F. , Parte_4 C.F._6
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Rosalinda LAUDANI;
ATTORI
contro
TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
(C.F./P.IVA: , quale impresa designata Controparte_3 P.IVA_1 per la gestione dei sinistri del fondo di garanzia vittime della strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe
TORRISI;
CONVENUTA
(C.F. ), Controparte_4 C.F._7
CONVENUTA - contumace
(C.F. ), Controparte_5 C.F._8
CONVENUTO - contumace
nato a [...] il [...] (C.F. ); Controparte_6 C.F._9
nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_5 C.F._10
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_6
), C.F._11
tutti e tre quali eredi di tutti rappresentati e difesi in primo grado dall'avv. Persona_1
Fabio Lo Presti
CONVENUTI - contumaci
nata a [...] il [...] (C.F. ); Controparte_7 C.F._12
CONVENUTA - contumace
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nata a [...] il [...] (C.F. ), quale erede Parte_7 C.F._13 di Persona_2
CONVENUTA– contumace
nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_8 C.F._14
nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_9 C.F._15
entrambi in proprio ed anche quali eredi di Persona_3
CONVENUTI - contumaci
(Istituto l' ), in persona del CP_10 CP_11 Controparte_12
per la Sicilia pro tempore (C.F. Controparte_13 P.IVA_2
CONVENUTA - contumace
(C.F.: ), in persona del Sindaco Controparte_14 P.IVA_3
metropolitano pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Maurizio
NICITA e Nicola Antonino ALLERUZZO;
TERZA CHIAMATA
SOCIETÀ REALE MUTUA (P.I. in persona del Controparte_15 P.IVA_4
legale rappresentante pro tempore
(P IVA ) in persona del legale Controparte_16 P.IVA_5
rappresentante pro tempore
(P.IVA (quale coassicuratrice di Controparte_3 P.IVA_1
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Città Metropolitana), in persona del legale rappresentante pro tempore;
tutte e tre rappresentate e difese, giusta procura in atti, dall'avv. Santo SPAGNOLO;
TERZE CHIAMATE
P. IVA: , in persona del legale rappresentante Controparte_17 P.IVA_6
pro tempore
TERZA CHIAMATA - contumace
CONCLUSIONI
A seguito di udienza di precisazione delle conclusioni trattata con deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza depositata in data 17.02.2025, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con comparsa in riassunzione ex art. 125 bis disp. att. c.p.c. gli attori riassumevano dinanzi all'adito giudice nei confronti della , la causa originariamente Controparte_14
avviata avanti alla Sezione distaccata di Paternò del Tribunale di Catania e poi definita in grado di appello con sentenza n.2114/2018 e ciò a seguito della declaratoria da parte della Corte di
Appello di Catania, con la richiamata sentenza pubblicata in data 10.10.2018 (non notificata), della nullità della sentenza di primo grado che aveva statuito nei confronti del predetto Ente, terzo chiamato in causa dagli originari convenuti.
Il giudice d'appello, infatti, aveva accertato che la non era stata Controparte_14 correttamente evocata in giudizio in ragione della nullità della notifica dell'atto di citazione per la chiamata in causa, eseguita presso l'Avvocatura dello Stato e non presso la sede dell'Ente in violazione dell'art. 144 c.p.c..
Dichiarata la nullità della sentenza di primo grado in parte qua, la causa veniva pertanto pagina 4 di 20 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
rimessa, ex art. 354 c.p.c., all'odierno giudice delle prime cure innanzi al quale gli attori riassumevano il giudizio avendo interesse a reiterare la domanda di accertamento esclusivamente della porzione responsabilità, solidale e concorrente, del terzo chiamato,
[...]
(già ), in ordine al sinistro stradale del Controparte_14 Controparte_18
07.01.2002, occorso in Ragalna (CT).
L'impugnazione veniva notificata dagli appellanti anche nei confronti di
[...] quale impresa designata per il F.G.V.S.), di Controparte_3 Controparte_6
, di di di
[...] Parte_5 Parte_6 CP_7
di quale erede di di
[...] Parte_7 Persona_2 CP_8
di (questi ultimi due in proprio nonché indicati
[...] Controparte_9 entrambi quali eredi di , dell' Persona_3 CP_10
Gli appellanti esponevano in premessa che in tale data, e Controparte_4
rispettivamente quali conducente e proprietario della vettura FORD Controparte_5
Escort SW, targata GED99763 (sprovvista di copertura assicurativa), percorrendo (la prima) da
Nicolosi la strada provinciale n. 160 in direzione Ragalna con a bordo in tutto sei persone, in ragione dell'elevata velocità nonché del manto stradale ghiacciato sbandava e, uscendo fuori strada, andava ad urtare violentemente contro un muro di cemento e successivamente contro un palo di linea telefonica. Il sinistro cagionava la morte di e Persona_1 Persona_4
nonché gravi lesioni a e tutte Persona_2 Parte_3 Controparte_7
terze trasportate dipendenti dell'impresa di pulizie della . CP_4
In ordine al sinistro descritto, la sentenza di primo grado n. 37/2010, emessa dal Tribunale di
Catania, sezione distaccata di Paternò, accertava e dichiarava la responsabilità, solidale e concorrente, di conducente e proprietario del mezzo insieme all'allora Controparte_18
(oggi ), quale terzo chiamato dai convenuti, ritenuto custode della
[...] Controparte_14 strada ex art. 2051 c.c., nonché alla (oggi , quale impresa Controparte_19 Controparte_20
designata dal F.G.V.S., condannandoli al risarcimento dei danni, patrimoniali e non pagina 5 di 20 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
patrimoniali meglio specificati in atti (cfr. sentenza di primo grado, doc. n. 1 allegato atto di citazione in riassunzione).
Nel presente giudizio, pertanto, preso atto della declaratoria di nullità della sentenza di primo grado relativamente a quanto statuito nei confronti dell'Ente, gli odierni attori reiterano la domanda di accertamento della responsabilità nei confronti della chiamata Controparte_14
a rispondere, ex art. 2051 c.c., per non aver, in qualità di custode, opportunamente rimosso, o quantomeno segnalato, la presenza di ghiaccio sul manto stradale.
Gli attori concludono formulando nei confronti dell'Ente domande risarcitorie distinte per ciascun danneggiato nei termini di cui all'atto introduttivo, da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti, con la precisazione che le relative poste di danno, patrimoniale e non, sono state dalla difesa attorea quantificate detratto quanto corrisposto, nelle more del giudizio d'appello, dall' (nei limiti degli importi di cui al massimale). CP_20
§§§§§
Con comparsa di costituzione e risposta del 18.11.2019 si costituiva in giudizio la
[...]
che, lo si ribadisce, nel giudizio di primo grado qui riassunto era stata Controparte_14 citata dai convenuti (conducente e proprietario del mezzo) quale terzo corresponsabile del sinistro.
L'Ente eccepiva, in via preliminare, la nullità dell'intero giudizio, l'inammissibilità dell'odierna riassunzione perché tardiva nonché la prescrizione dell'azione.
A sostegno, in sintesi, evidenziava che il vizio di nullità della notifica, effettuata presso l'Avvocatura dello Stato e non presso la sede dell'Ente, riverberandosi nella successiva serie di atti, avrebbe comportato, in via derivata, l'invalidità non solo della statuizione contro quest'ultimo ma di “tutto il procedimento svoltosi, ivi compresa la sentenza stessa” (cfr. pag. 9 comparsa di costituzione e risposta).
L'odierna iniziativa in riassunzione verso , poi, risulterebbe inammissibile Controparte_14
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perché i convenuti, conducente e proprietario del mezzo, costituendosi nel giudizio di primo grado oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c. (esattamente 19 giorni prima dell'udienza fissata), non avrebbero dovuto essere autorizzati alla sua chiamata, come fece invece il giudice alla prima udienza, ma piuttosto dichiarati decaduti da tale facoltà. La decadenza, sostiene infine la difesa, si imporrebbe anche tenuto conto del fatto che la citazione non conterrebbe l'espresso invito al differimento dell'udienza di cui all'art. 269 c.p.c..
La pretesa risarcitoria si assume inoltre prescritta sul presupposto che sia ampiamente decorso il termine di cui all'art. 2947 c.c., cinque anni dal giorno del sinistro, in assenza, peraltro, di alcun atto interruttivo.
Nel merito, contestava, in fatto ed in diritto, la domanda, sostenendo che l'evento lesivo non fosse “da ricondursi ad alcuna azione di omissione dell'Ente proprietario della strada, semmai ad una distrazione o da un malore improvviso della conducente” (cfr., pag. 11 comparsa di costituzione ). La colpa esclusiva della conducente poteva Controparte_14 peraltro giustificarsi, secondo la difesa, tenuto conto dell'elevata velocità di percorrenza del tratto stradale.
Ritenendo, infine, che alcuna domanda risarcitoria fosse stata espressamente avanzata dagli attori nei confronti dell'Ente chiamato, l'odierna iniziativa in riassunzione nei suoi confronti si paleserebbe, a dire della difesa, infondata perché violativa dell'art. 112 c.p.c., norma che consacra il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
In conclusione, il convenuto insisteva per il rigetto della domanda principale, formulando, altresì, a sua volta richiesta, ex art. 269 c.p.c., di autorizzazione alla chiamata in causa delle compagnie assicurative.
chiedeva autorizzarsi chiamata in causa delle Controparte_21
società che avevano assicurato l'Ente, vale a dire
[...] di Controparte_22 Controparte_3
e
[...] Controparte_17
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§§§§§
Autorizzata la chiamata in causa, con comparsa del 25.05.2020, si costituivano in giudizio la la e la , eccependo, in via Parte_8 Controparte_23 CP_20 preliminare, l'inammissibilità della domanda spiegata nei confronti dell'Ente assicurato (la
), nonché la prescrizione tanto della pretesa risarcitoria quanto Controparte_14
della correlata garanzia assicurativa.
Svolgeva sul punto contestazioni almeno in parte sovrapponibili a quelle articolate dalla difesa di . Controparte_14
In primo luogo, infatti, eccepiva la decadenza dei convenuti dal diritto di chiamare in causa il terzo, quale conseguenza della loro tardiva costituzione, violativa di un termine, quello previsto dall'art. 269 c.p.c., avente natura perentoria e posto a presidio di interessi indisponibili.
Inesorabilmente prescritto, poi, sempre secondo la difesa, risulterebbe non solo il diritto al risarcimento del danno, per l'inutile decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2947 c.c., ma anche il diritto alla garanzia, non avendo le Compagnie ricevuto alcuna richiesta nel termine biennale di cui all'art. 2952 c.c.
Nel merito, la difesa delle assicurazioni prospettava l'inoperatività delle polizze perché l'Ente chiamato in causa, in primo luogo, non avrebbe allegato e provato la quietanza di pagamento dei premi necessari a garantire la copertura assicurativa;
in secondo luogo, avrebbe indirizzato la richiesta di manleva al di fuori del periodo di efficacia del contratto.
In subordine, evidenziava la sussistenza di un contratto di coassicurazione che ripartisca, in caso di accoglimento della domanda, tra tutte le Compagnie assicurative, secondo le percentuali indicate, il peso del debito nei rapporti interni.
In conclusione, la difesa delle assicurazioni insisteva per il rigetto nel merito della domanda principale, associandosi alle censure già formulate sulla prospettata esclusione di ogni responsabilità in capo alla per essere il sinistro oggetto di causa, invece, Controparte_14
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ascrivibile a colpa esclusiva della conducente.
§§§§§
imaneva contumace. Controparte_17
§§§§§
Con comparsa del 14.12.2020, si costituiva infine l' esponendo in premessa Controparte_20
che, quale impresa designata dal F.G.V.S., aveva già provveduto, in esecuzione della sentenza di primo grado n. 37/2010 emessa dal Tribunale di Catania, sezione distaccata di Paternò, a corrispondere la somma complessiva di euro 774.685,00, pari al massimale di legge e che, in esecuzione della sentenza emessa in grado di appello, avrebbe altresì pagato gli interessi nella misura accertata e dovuta.
Avendo allora già corrisposto gli importi di cui al massimale, precisa la difesa, è interesse della convenuta costituirsi al fine di precostituirsi eventuali ragioni di rivalsa nei confronti di
[...]
la cui responsabilità dovesse emergere, all'esito del presente giudizio, Controparte_14 in via “preponderante” o, addirittura, esclusiva.
§§§§§
Gli originari convenuti, sebbene regolarmente citati, non hanno inteso costituirsi e partecipare all'odierno giudizio in riassunzione, così rimanendo contumaci.
§§§§§
In corso di causa, le parti costituite depositavano memorie ex art.183 comma 6 c.p.c..
In particolare, parte attrice prendeva posizione in maniera chiara e specifica in ordine alle eccezioni preliminari in rito formulate, in termini sostanzialmente analoghi, tanto dalla difesa dell'Ente quanto da quella delle assicurazioni.
Ed invero, la pretesa risarcitoria non risulterebbe prescritta in quanto, si sostiene, la notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado ai convenuti (conducente e proprietario della pagina 9 di 20 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
vettura) sarebbe stata già idonea, ex art. 1310 c.c., ad interrompere la prescrizione anche nei confronti della , chiamata per rispondere quale condebitrice solidale (ex Controparte_14
artt. 1292 c.c. e 2055 c.c.).
L'osservanza delle disposizioni circa il luogo dove deve essere effettuata la notifica si atteggerebbe poi a requisito non di esistenza ma di mera validità dell'iter notificatorio con la conseguenza che, ancorché effettuata presso l'Avvocatura e non presso la sede dell'Ente, la notifica, una volta ripetuta su ordine del giudice alla prima udienza, sanandosi con efficacia ex tunc, avrebbe senz'altro comportato l'ulteriore interruzione del termine di prescrizione.
Il terzo chiamato in causa, inoltre, non avrebbe interesse ad eccepire la ritualità, ex art. 269
c.p.c., dell'altrui esercizio del potere di chiamata, potendo solo spiegare difese, in rito o nel merito, ma relative comunque al solo rapporto sostanziale dedotto in giudizio. Anche sotto tale profilo, quindi, le censure svolte dalle difese delle controparti si paleserebbero come inammissibili.
A nulla rileverebbe infine il fatto che gli attori non avrebbero espressamente spiegato domande nei confronti del chiamato in causa posto che opererebbe il principio di matrice giurisprudenziale secondo cui “nel caso di chiamata del terzo in garanzia, la domanda attorea si estenderebbe in via automatica anche a quest'ultimo, pur in assenza di apposita domanda”
(cfr. Cass. n. 15232/2021).
In via istruttoria, con la memoria di cui all'art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., gli attori richiedevano l'acquisizione dei fascicoli di primo e secondo grado e l'utilizzabilità ai fini del decidere di tutti gli atti ivi contenuti, compresa la C.T.U..
Con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., la difesa delle Compagnie chiamate ribadiva che l'osservanza dei termini per formulare utilmente la chiamata di terzo è prescritta dagli artt.
167 e 269 c.p.c. a pena di decadenza insanabile e sottratta alla disponibilità tanto delle parti quanto del giudice perché sanzione posta a presidio di ordine pubblico generali e cogenti.
L'effetto interruttivo del termine della prescrizione non potrebbe poi ricollegarsi alla notifica di pagina 10 di 20 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
un atto, la chiamata in causa, che essendo stato effettuato in luogo diverso da quello prescritto dall'art. 144 c.p.c., si rivela nullo ed inidoneo, come tale, a produrre qualsivoglia effetto.
Né a diversa conclusione potrebbe giungersi alla luce degli artt. 1292 e 1310 c.c., quali norme che regolano la solidarietà. Il Tribunale, infatti, ha dichiarato sì la responsabilità solidale dell'Ente ma detta statuizione doveva ritenersi travolta dalla declaratoria di nullità intervenuta in grado di appello.
In ogni caso, conclude la difesa, l'estensione dell'effetto interruttivo potrebbe operare solo rispetto al condebitore solidale correttamente evocato in giudizio e non quindi nei confronti di chi, , non ha partecipato al giudizio perché non è stata messa in condizioni Controparte_14
di esercitare il proprio diritto di difesa, in violazione del principio, generale e prevalente, del contraddittorio (art. 102 c.p.c.).
§§§§§
Con ordinanza del 10.10.2023, ritenuta la causa matura per la decisione a seguito di attività istruttoria meramente documentale, tradottasi nell'acquisizione della documentazione dei giudizi di primo e secondo grado, il Tribunale invitava le parti a precisare le conclusioni come da note ritualmente depositate.
Indi, con successiva ordinanza del 17.02.2025 la causa veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
§§§§§
Il presente giudizio concerne il nuovo accertamento dei profili di responsabilità della
[...]
in ordine al sinistro occorso in data 07.01.2002 in Ragalna (CT), Controparte_14
preso atto dell'intervenuta caducazione del relativo capo della sentenza di primo grado che aveva statuito sul punto.
La storicità del sinistro, come dettagliatamente ricostruita negli atti di causa e nelle sentenze conclusive tanto del primo quanto del secondo grado di giudizio, è oggetto di contestazione con pagina 11 di 20 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
specifico riferimento al profilo della presenza o assenza di ghiaccio sul manto stradale che riveste, peraltro, importanza decisiva al fine di circoscrivere la portata in capo alla
[...]
dell'obbligo di custodia, ex art. 2051 c.c., quale titolare della strada provinciale CP_14 ove è il sinistro si è verificato.
In primo luogo, tuttavia, devono essere esaminate le questioni preliminari, prospettate, in via sostanzialmente analoga, tanto dalla difesa della quanto dalla difesa delle Controparte_14 assicurazioni, per la loro idoneità, ove accolte, a precludere l'esame del merito della vicenda e ad imporre di arrestarsi ad una pronuncia in rito.
§§§§§
Va premesso in diritto che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, nell'esaminare le varie questioni prospettate dalle parti, il giudice è tenuto “a dare priorità solo
a quelle, che, per loro natura e contenuto - come le pregiudiziali e le preliminari - meritano logica e giuridica precedenza mentre, negli altri casi, seppure l'opportunità di un loro coordinamento logico può suggerire una considerazione prioritaria di talune questioni rispetto ad altre e un particolare ordine di gradualità logica può apparire utile o apprezzabile, è tuttavia da escludere che il rispetto di un qualsiasi ordine prestabilito costituisca una condizione di legittimità della decisione, la quale può affrontare le varie questioni secondo la distribuzione ritenuta più opportuna” (cfr. Cass. n. 20931/2019, conforme a Cass. n.
17909/2018).
Ebbene, nel caso di specie, deve anzitutto essere esaminata la censura circa la ritenuta violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, consacrato nell'art. 112 c.p.c., per non aver gli odierni attori mai in corso di causa rivolto espressamente domanda nei confronti della , intervenuta nel presente giudizio, come Controparte_14
ribadito più volte, in qualità di terza chiamata dai convenuti, conducente e proprietario della vettura.
Va precisato, per ribadire la correttezza dell'ordine di inquadramento delle questioni, che la pagina 12 di 20 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
priorità logica di detta censura emerge sol se si consideri che in assenza di domande formulate, implicitamente o per estensione, nei confronti di , sarebbe precluso al Controparte_14
decidente esaminare la ritualità della sua chiamata in giudizio.
Ciò detto, la censura è infondata.
Merita sul punto di essere sinteticamente ricostruito lo stato dell'arte giurisprudenziale circa l'istituto della c.d. “estensione automatica del contraddittorio”, elaborato con riferimento alla
“chiamata in causa del terzo responsabile” ai sensi dell'art. 106 c.p.c..
Si tratta di un meccanismo in forza del quale nell'ipotesi in cui il convenuto chiami in causa un terzo, deducendo che questi è il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore, la domanda di quest'ultimo si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita ed espressa istanza.
Ed invero, l'orientamento giurisprudenziale ormai costante, opina nel senso che tale estensione automatica della domanda dell'attore al chiamato in causa non trova applicazione soltanto allorquando “il chiamante, senza postulare la esclusione della propria responsabilità (ed anzi presupponendola), faccia valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall'attore come "causa petendi", come avviene nell'ipotesi di chiamata di un terzo in garanzia, propria o impropria, o di azione condizionata di regresso nei confronti del terzo chiamato in coobbligazione. In tal caso è infatti rimessa in via esclusiva all'attore la scelta - ove consentita dalla situazione giuridica dedotta nell'atto di chiamata in causa - di proporre o meno autonoma domanda anche nei confronti del terzo chiamato” (cfr. Corte Cass. n.
25559/2008; Cass. n. 12317/2011; Cass. n. 8411/2016).
Viceversa, la richiesta risarcitoria deve intendersi estesa al terzo anche in mancanza di un'espressa dichiarazione in tal senso dell'attore - e sempre che quest'ultimo non rifiuti - laddove la chiamata sia volta esclusivamente ad accertare profili di corresponsabilità del terzo, quale co-autore della condotta concorrente causalmente efficiente alla produzione del medesimo "eventus damni".
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La diversità e pluralità delle condotte produttive del medesimo evento dannoso, infatti, non dà luogo a distinte obbligazioni risarcitorie, né muta l'oggetto del giudizio (cfr. Cass. n.
31066/2019 e Cass. n. 26208/2022).
I richiamati principi si inseriscono in un ben consolidato formante giurisprudenziale e sono stati ribaditi, ad ulteriore conferma, da una recentissima pronuncia secondo cui “in tema di responsabilità civile, nell'ipotesi in cui la parte convenuta chiami in causa un terzo in qualità di corresponsabile dell'evento dannoso, la richiesta risarcitoria deve intendersi estesa al medesimo terzo anche in mancanza di un'espressa dichiarazione in tal senso dell'attore, poiché la diversità e pluralità delle condotte produttive dell'evento dannoso non dà luogo a distinte obbligazioni risarcitorie, non mutando l'oggetto del giudizio;
un'esplicita domanda dell'attore
è, invece, necessaria quando la chiamata del terzo si fondi sulla deduzione di un rapporto sostanziale differente da quello invocato dall'attore nei confronti del convenuto.” (cfr. Cass. n.
17995/2025).
Nella materia della responsabilità civile, dunque, l'automaticità dell'estensione della domanda al terzo chiamato in causa si determina, non solo nei casi in cui il convenuto indichi nel terzo il solo e unico responsabile del danno (v. Cass. n. 5580 e n. 22050 del 2018) ma anche nei casi in cui il convenuto individui nel terzo un corresponsabile (in ipotesi solidale) del medesimo fatto dannoso.
Applicando i superiori principi nel caso di specie, non v'è dubbio che la domanda formulata dagli odierni attori nei confronti dei convenuti, conducente e proprietario della vettura, abbia senz'altro esteso i propri effetti, pur in assenza di esplicita richiesta, nei confronti della
[...]
, Ente che i convenuti hanno chiamato in causa non per far valere nei suoi CP_14 confronti un rapporto diverso ed ulteriore rispetto a quello dedotto dall'attore ma proprio per chiedere al giudice di accertare suoi eventuali profili di corresponsabilità, ex art. 2051 c.c., quale custode della strada, in relazione al medesimo evento lesivo (il sinistro). Non essendosi verificata alcuna violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato la pagina 14 di 20 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
relativa eccezione deve ritenersi infondata.
Proseguendo nell'ordine logico, può esaminarsi la censura circa la ritenuta inammissibilità dell'odierna iniziativa in riassunzione nei confronti di un Ente, , che i Controparte_14 convenuti non avevano il diritto di chiamare in causa, essendo decaduti dalla relativa facoltà per essersi costituiti tardivamente.
Né, parimenti, la chiamata ormai tardiva avrebbe potuto dal giudice essere autorizzata alla prima udienza perché, si sostiene, l'osservanza delle disposizioni prescritte dall'art. 269 c.p.c. circa la ritualità della chiamata in causa, ivi compresa quella che prescrive di rivolgere al giudice espressa richiesta di differimento dell'udienza, è espressamente sanzionata da una decadenza posta a presidio di interessi riconducibili all'ordine pubblico e perciò indisponibili tanto per le parti quanto per il giudice.
La censura è fondata.
Va premesso in diritto che dalla lettura congiunta degli artt. 269 comma 2 e 167 c.p.c. emerge chiaramente che il convenuto, al fine di operare la chiamata in causa del terzo, a pena di decadenza, ha l'onere di costituirsi in giudizio venti giorni prima dell'udienza di prima comparizione, chiedendo lo spostamento di tale udienza al fine di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.
Sul regime del rilievo ufficioso o ad eccezione di parte dell'intervenuta decadenza del convenuto dal potere di formulare utilmente dichiarazione di chiamata del terzo si è sviluppata un'evoluzione del dibattito giurisprudenziale che giova sinteticamente ripercorrere.
Un orientamento più risalente, riteneva che il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato dovesse ritenersi inteso a tutela non solo dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la decadenza per il mancato rispetto, da parte del convenuto, del termine perentorio deve essere rilevata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo (Cass. n. 11318 del 2005; si veda anche Cass. n. 6532 del 2006).
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Le norme che pongono barriere preclusive per ogni fase del processo, secondo tale indirizzo interpretativo, rivestono carattere di ordine pubblico, in quanto volte ad assicurare il regolare e veloce svolgimento del processo che, come tale, non è soggetto alle libere scelte delle parti.
Più di recente, senza contraddire i superiori principi, si è ulteriormente precisato che “quando il convenuto ha esercitato il potere di chiamare un terzo in causa senza l'osservanza del precetto di cui al secondo comma dell'art. 269 c.p.c., cioè tanto con la proposizione nella comparsa di risposta tempestivamente depositata della domanda verso il terzo quanto della istanza di spostamento della prima udienza, la decadenza così verificatasi deve essere eccepita dalla parte attrice e rilevata dal Giudice in detta udienza.” (Cass. n. 10579/2013 e Cass. n.
10382/2018).
Si afferma dunque che la decadenza in cui ricade il convenuto per non aver inserito in comparsa la dichiarazione di chiamata e, contestualmente, per non aver chiesto il differimento dell'udienza deve essere eccepita dalla parte attrice o rilevata dal giudice.
Diventa decisivo allora chiarire se , quale terza chiamata, aveva (e mantiene Controparte_14
in questa sede) il potere di formulare un'eccezione del genere.
Sul punto, si è gradualmente consolidato in seno alla giurisprudenza il principio secondo cui il terzo chiamato in causa nel giudizio introdotto fra altri è certamente legittimato a svolgere contestazioni quanto al rapporto sostanziale dedotto fra le parti originarie. Dette contestazioni non devono riguardare necessariamente il merito, avendo il terzo interesse pure ad evidenziare le ragioni che, ove accolte, comporterebbero la definizione in rito del giudizio originario, con la conseguenza che automaticamente, almeno di norma, la domanda rivolta dal convenuto nei suoi riguardi non dovrebbe essere esaminata, per carenza di interesse.
Viceversa, il terzo non ha interesse a svolgere eventuali contestazioni, come quella di cui si discorre, che ineriscono la stessa ritualità della propria chiamata poiché esse riguardano il rapporto processuale altrui ma non sono suscettibili di pregiudicarne la decisione (cfr., più di recente, Cass. n. 91312/2021).
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Ebbene, così ricostruito il quadro giurisprudenziale, nel caso di specie è pacifico ed incontestato che e quali convenuti in veste Controparte_4 Controparte_5
rispettivamente di conducente e proprietario del mezzo, si erano costituiti nel giudizio di primo grado qui riassunto depositando, a mezzo del proprio procuratore, la comparsa di costituzione e risposta in data 15.02.2003, oltre il termine di venti giorni rispetto alla prima udienza di comparizione fissata per il 06.03.2003 (effettivamente 19 giorni prima) (cfr. comparsa di costituzione e risposta - all. fascicolo di primo grado).
Alla prima udienza, il Giudice, senza che i convenuti ne avessero preliminarmente chiesto in comparsa lo spostamento, li autorizzava a procedere alla chiamata del terzo, oggi
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. Controparte_14
All'udienza successiva del 16.10.2003 il procuratore dei convenuti dichiarava di aver provveduto a notificare, peraltro invalidamente, il suddetto atto di citazione per chiamata del terzo che restava contumace.
Ebbene, deve ritenersi che già la tardiva costituzione dei convenuti nei termini chiariti rivesta portata decisiva nel determinare la loro intervenuta decadenza dalla facoltà di chiamare in causa il terzo.
A fortiori decade da tale facoltà il convenuto che, pur essendosi tempestivamente costituito ex art. 166 c.p.c., abbia tuttavia omesso di contestualmente (e non oltre) chiedere al giudice istruttore lo spostamento dell'udienza di prima comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'art. 163 bis.
Osserva il decidente che sebbene in forza dei principi giurisprudenziali sopra richiamati
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non potrebbe dirsi legittimata a svolgere contestazioni in punto di Controparte_14 ritualità della propria chiamata in causa per difetto di interesse, ciò, tuttavia, non può impedire ma anzi deve imporre che sia il giudice adito ad effettuare quel doveroso rilievo ufficioso dell'intervenuta decadenza alla luce degli interessi indisponibili sottesi alle norme che regolano le preclusioni nel rito ordinario.
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Ne consegue che il giudice istruttore certamente, nel non rilevare la decadenza dei convenuti principali dal potere di chiamata per la sua tardiva e per di più incompleta formulazione, si è astenuto dall'esercitare il doveroso potere di ufficio, che nella specie sarebbe stato funzionale non solo ad assicurare l'esigenza di celere svolgimento del processo a favore delle parti ma anche a tutela dell'interesse pubblico a che lo svolgimento processuale abbia un ordine certo e definito.
A sostegno, giova puntualmente richiamare quanto statuito dalla Suprema Corte sul dovere di rilievo d'ufficio della intervenuta decadenza: 'Ne consegue che il giudice istruttore certamente, nel non rilevare la decadenza […] dal potere di chiamata per la sua incompleta formulazione, si astenne illegittimamente dall'esercitare il doveroso potere di ufficio, che nella specie sarebbe stato funzionale non solo ad assicurare l'esigenza di celere svolgimento del processo a favore dell'attrice, che così avrebbe evitato la lungaggine di un differimento dell'udienza per la chiamata del terzo (interesse, però, del quale Essa non si preoccupò), ma anche a tutela dell'interesse pubblico, cui pure è funzionale la previsione di una decadenza processuale, ad assicurare che lo svolgimento processuale abbia un ordine certo, interesse che è dell'intero sistema processuale civile e che nella specie si configurava in funzione dell'evitare che
l'udienza, cui la causa era stata chiamata ai sensi dell'art. 180 c.p.c., nel testo in allora vigente, andasse sprecata per il doversi fissarne un'altra per la citazione della terza chiamata'
(Cass. civ., sez. VI, 7 maggio 2013 n.10579).
Nell'odierna iniziativa in riassunzione, quindi, ben può e deve il giudice adito, essendo le parti idealmente collocabili nella medesima posizione processuale tipica del giudizio di primo grado, rilevare, ora per allora, l'intervenuta decadenza dei convenuti dal potere di chiamare in causa
, per essersi tardivamente costituiti e per non aver richiesto il differimento Controparte_14
dell'udienza, con la conseguenza che le domande rivolte dagli odierni attori nei confronti dell'Ente si palesano inammissibili.
Conclusivamente, va ribadito il principio secondo cui nell'ipotesi in cui il convenuto si pagina 18 di 20 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
costituisca tardivamente in giudizio, la sua richiesta di chiamare in causa un terzo, ex artt. 167 e
269 c.p.c., va dichiarata inammissibile perché, appunto, tardiva (cfr., più di recente, Cass. n.
22477/2024).
L'accoglimento nei termini chiariti della superiore eccezione preliminare preclude quindi l'esame nel merito della pretesa risarcitoria ed impone, altresì, stante la sua priorità logico- giuridica, l'assorbimento di ogni altra questione.
§§§§§
In conclusione, la domanda principale deve essere dichiarata inammissibile.
Resta assorbita ogni altra questione.
§§§§§
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, osserva il decidente che, tenuto conto delle ragioni della decisione, conclusasi con una pronuncia in rito che tuttavia ha richiesto l'attenta disamina di principi giurisprudenziali controversi ed oggetto di recente evoluzione interpretativa, sussistono ragioni per compensare integralmente le spese tra tutte le parti in causa.
Nulla deve statuirsi, invece, in ordine alle spese dei convenuti contumaci nel presente giudizio e, segnatamente, nei confronti di: Controparte_6 Parte_5
Parte_6 Controparte_7 Parte_7 CP_8
(questi ultimi due nella qualità di eredi di
[...] Controparte_9
e di ed . Persona_2 Persona_3 CP_10
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 6348/2019 R.G.
- DICHIARA inammissibile la domanda proposta dagli attori nei confronti di
[...]
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- DICHIARA assorbita ogni altra domanda e questione;
- COMPENSA integralmente le spese tra tutte le parti costituite nel presente giudizio;
- NULLA sulle spese nei confronti delle altre parti rimaste contumaci nel presente giudizio;
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Persona_5
M.O.T. in servizio presso questo Ufficio.
Catania, 4 settembre 2025.
IL GIUDICE
Giovanni Cariolo
depositato telematicamente ex art. 15 D.M. 44/2011
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