TRIB
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/03/2025, n. 4267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4267 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA I SEZIONE CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 44272 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, vertente:
TRA
Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Marianna PAGLIAI per procura in atti
RICORRENTE
E
CP_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco A. Scorsone, Caterina Zuardi Scorsone, Avv.
Flavio Scorsone, Avv. Dario Scorsone per procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
1 IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05/10/2023, ha chiesto all'adito Parte_1
Tribunale di pronunciare, alle condizioni di cui in atti, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 20/09/2009 con da cui aveva avuto il figlio CP_1
(nato il [...]) e da cui si era separato consensualmente in virtù di decreto di Per_1 omologa in data 17/01/2022.
La a chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio CP_1 alle diverse condizioni indicate in atti.
All'esito dell'udienza ex art. 473-bis.21 cpc, con ordinanza in data 14.3.2025 sono stati adottati i provvedimenti ex art. 473-bis.22 cpc ed è stata rimessa al Collegio la decisione sul solo status.
Tanto premesso, dagli atti di causa risulta che i coniugi si sono separati consensualmente in virtù di decreto di omologa in data 17/01/2022 del Tribunale di Roma.
Non essendo stata eccepita alcuna interruzione della separazione, sussistono, pertanto, i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni per farsi luogo alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
L'esito negativo del tentativo di conciliazione, il tempo trascorso dalla separazione e la persistente volontà di entrambi i coniugi di porre fine al vincolo matrimoniale convincono il Tribunale della impossibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
La causa va rimessa sul ruolo per gli incombenti di cui all'ordinanza emessa in data
14.3.2025.
Spese alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
non definitivamente decidendo, così provvede:
2 1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio/lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma il 20.9.2009 da Parte_1 CP_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto comune (atto n. 01258, Serie A01,
Parte 2, Anno 2009);
2) ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere alle annotazioni di legge;
3) dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza emessa in data
14.3.2025;
4) spese alla sentenza definitiva.
Roma, 14.3.2025
La Giudice rel. est. La Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA I SEZIONE CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 44272 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, vertente:
TRA
Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Marianna PAGLIAI per procura in atti
RICORRENTE
E
CP_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco A. Scorsone, Caterina Zuardi Scorsone, Avv.
Flavio Scorsone, Avv. Dario Scorsone per procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
1 IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05/10/2023, ha chiesto all'adito Parte_1
Tribunale di pronunciare, alle condizioni di cui in atti, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 20/09/2009 con da cui aveva avuto il figlio CP_1
(nato il [...]) e da cui si era separato consensualmente in virtù di decreto di Per_1 omologa in data 17/01/2022.
La a chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio CP_1 alle diverse condizioni indicate in atti.
All'esito dell'udienza ex art. 473-bis.21 cpc, con ordinanza in data 14.3.2025 sono stati adottati i provvedimenti ex art. 473-bis.22 cpc ed è stata rimessa al Collegio la decisione sul solo status.
Tanto premesso, dagli atti di causa risulta che i coniugi si sono separati consensualmente in virtù di decreto di omologa in data 17/01/2022 del Tribunale di Roma.
Non essendo stata eccepita alcuna interruzione della separazione, sussistono, pertanto, i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni per farsi luogo alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
L'esito negativo del tentativo di conciliazione, il tempo trascorso dalla separazione e la persistente volontà di entrambi i coniugi di porre fine al vincolo matrimoniale convincono il Tribunale della impossibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
La causa va rimessa sul ruolo per gli incombenti di cui all'ordinanza emessa in data
14.3.2025.
Spese alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
non definitivamente decidendo, così provvede:
2 1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio/lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma il 20.9.2009 da Parte_1 CP_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto comune (atto n. 01258, Serie A01,
Parte 2, Anno 2009);
2) ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere alle annotazioni di legge;
3) dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza emessa in data
14.3.2025;
4) spese alla sentenza definitiva.
Roma, 14.3.2025
La Giudice rel. est. La Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
3