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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/09/2025, n. 3256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3256 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composi-
zione monocratica, nella persona del giudice Antonio Ruffi-
no, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8191/2020 r.g., promossa da
in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Sblano, domici-
liataria, giusta procura in atti
-parte opponente, attrice in riconvenzionale-
contro in persona del liquidatore Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Sacha Giuseppe
Naglieri e Andrea Giacò, quest'ultimo domiciliatario, giu-
sta procura in atti
-parte opposta, convenuta in riconvenzionale-
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da foglio allegato al verbale dell'udienza del 03/04/2025, che qui si intende riportato
Il Giudice 1 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il combinato disposto degli artt. 132,
co. 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Si controverte, in via principale, del credito di
€45.850,83, oltre ad accessori, riconosciuto con decreto ingiuntivo n.1240 del 10-17/03/2020 in favore di _1
, in forza della fatt. n.37/2018, rimasta parzialmen-
[...]
te insoluta, emessa per il pagamento del corrispettivo do-
vuto dalla per “lavori accessori” di Parte_1
manutenzione ordinaria e straordinaria relativi al contrat-
to di appalto stipulato tra le parti in data 13/04/2017.
Ottenuta dalla creditrice l'ingiunzione di pagamento (decr.
ing. n. 1240 del 10/3/2020), la debitrice ingiunta ha spie-
gato opposizione ex art. 645 c.p.c., eccependo l'insussistenza del credito avverso in ragione dell'inadempimento dell'appaltatrice, stanti per un verso l'esecuzione dei lavori non a regola d'arte nonché la pre-
senza di vizi e, per altro verso, contestando la contabi-
lizzazione degli stessi.
Inoltre, la opponente ha contestato l'inadempimento di con-
troparte in ordine a plurimi obblighi scaturenti dal con-
tratto di appalto e in particolare:
- mancato pagamento delle somme pattuite a titolo di penale per il ritardo nella consegna dei lavori, di cui al comma 1
Il Giudice 2 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
dell'art.7 del contratto, quantificate in €5.280,00, risul-
tanti dal verbale del 3/7/2017, sottoscritto dalla Società
appaltatrice;
- mancato pagamento delle somme dovute per il servizio di sorveglianza, quantificate in €4.064,64, risultanti dal me-
desimo verbale del 3/7/2017;
- omessa consegna della “polizza assicurativa decennale a
garanzia dei vizi relativi ai lavori eseguiti”, cui l'appaltatrice si era impegnata in forza dell'art.12 del contratto;
- mancato pagamento della somma di €182.010,59, dovuta in ragione del fatto che con pec del 14/2/2019, non contestata dalla il Direttore dei Lavori ing. _1 CP_2
[...
, a seguito dei sopralluoghi del 24-28/11/2018 e del ri-
scontro di alcuni inadempimenti afferenti agli impianti, ai fini della garanzia della sicurezza, aveva disposto “la ri-
serva, in favore della Committenza, di una cauzione pari al
20% degli importi dovuti per le opere impiantistiche, salvo
maggior danno, nonché la retrocessione degli importi im-
piantistici rebus sic stantibus non certificabili”, sulla premessa che, ai sensi dell'art.8 del contratto di appalto,
l'appaltatrice resta responsabile verso il Committente an-
che per i lavori subappaltati, quali gli impianti.
Richiamato il procedimento per a.t.p. volto ad accertare i vizi denunciati e quantificare i conseguenti danni (proc.
n. 7541/2020 RG), l'opponente ha quindi concluso per la re-
voca del decreto ingiuntivo opposto nonché, in via ricon-
Il Giudice 3 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
venzionale, per la condanna della della : _1
- al risarcimento dei danni derivanti dai vizi delle opere realizzate (quantificati in €57.136,50);
- al pagamento di €5.280,00, a titolo di penale per il ri-
tardo nella consegna del cantiere, di €4.040,64, a titolo di spese di guardiania, e di €182.010,59, a titolo di re-
trocessione per le opere impiantistiche.
Il tutto con vittoria delle spese di giudizio (atto di ci-
tazione notificato il 20/6/2020).
I.2.- L'opposta costituendosi in giu- _1
dizio, nel contestare ogni avversa eccezione, ha ribadito la fondatezza del proprio credito.
Nel dettaglio, ha specificato che tra le parti erano stati conclusi due distinti contratti di appalto: quello del
13/4/2017, i cui lavori erano stati terminati in data
17/7/2017, con il pagamento integrale del corrispettivo da parte della Committente;
quello del 15/9/2017, a mezzo del quale la aveva affidato “ulteriori la- Parte_1
vori accessori connessi ad alcune opere di finitura”, per un totale di €85.850,83, oltre a iva, prevedendo che tali lavori accessori, stralciati dal contratto del 13/4/2017,
avessero contabilità separata.
Su detta premessa in fatto la ha precisato _1
che la opponente lamenta vizi e difformità di opere realiz-
zate in esecuzione del primo contratto, laddove la pretesa creditoria azionata in via monitoria attiene al pagamento del corrispettivo dovuto in forza del contratto del
Il Giudice 4 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
15/9/2017, con riferimento al quale l'esecuzione dei lavori era risultata completa e a regola d'arte, nonché assistita da corretta contabilizzazione.
Quanto all'azione di garanzia per i vizi ex adverso spiega-
ta in via riconvenzionale, la ne ha eccepito _1
la prescrizione ex art.1667, co.3, c.c., essendo decorsi più di due anni dalla data di consegna dell'opera, nella specie avvenuta in data 17/7/2017.
Inoltre, escludendo ogni responsabilità per inadempimento,
la creditrice opposta ha chiesto l'autorizzazione a chiama-
re in causa ex art. 269 c.p.c.: 1) la ditta cui era stata commissionata la realizzazione degli impianti (
[...]
), alla quale dovevano eventualmente imputarsi CP_3
i vizi e i ritardi lamentati dalla committente;
2) l'ing.
, nella sua qualità di progettista e Diretto- CP_4
re dei lavori, responsabile per l'eventuale omissione di direttive tecniche volte alla soluzione dei denunciati pro-
blemi infiltrativi.
Ha pertanto così concluso:
“-in via preliminare, dichiarare la opposizione proposta e
la relativa domanda riconvenzionale inammissibile, per in-
tervenuta prescrizione, ex art. 1667, III comma, c.c.;
sempre in via preliminare, nella denegata ipotesi in cui
l'azione intrapresa da controparte sia ritenuta ammissibi-
le, disporre il differimento della prima udienza di compa-
rizione indicata per il giorno 3 novembre 2020 e fissare,
ai sensi dell'art. 269 c.p.c., altra udienza per consentire
Il Giudice 5 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
la chiamata in causa dei terzi […];
-nel merito, rigettare la domanda attrice in riconvenziona-
le perché destituita di ogni fondamento o, in subordine,
dichiarare la esclusiva responsabilità dei chiamati,
[...]
e ing. obbligati a ga- Controparte_5 CP_4
rantire e manlevare la dalle pretese della _1
Post&Service S.r.l.”.
Vinte le spese di lite (comparsa di risposta depositata il
10/10/2020).
I.3.- Con ord. del 16-19/10/2020 è stata dichiarata inammissibile l'istanza di chiamata in causa del terzo,
siccome formulata in termini condizionati.
I.4.- Con ord. 12/11/2021 è stata formulata una propo-
sta conciliativa ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c., cui ha aderito la sola (verb. ud. 12/05/2022). _1
I.5.- La causa è stata istruita con produzioni docu-
mentali di parte, acquisizione della relazione di c.t.u.
del 20/4/2021, a firma dell'Ing. (resa Persona_1
nel proc. per ATP n. 7541/2020 RG), nuova c.t.u. a mezzo dell'Ing. (relazione del 13/12/2023 e in- Persona_2
tegrazione del 28/03/2024); quindi, sulle conclusioni pre-
cisate come in epigrafe, è stata riservata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio devono esami-
narsi secondo l'ordine logico-giuridico.
II.1.- Nel merito, deve muoversi dalla pretesa di pa-
gamento azionata dalla creditrice opposta, attrice in senso
Il Giudice 6 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
sostanziale, rammentando che l'oggetto principale del pre-
sente giudizio di opposizione consiste nella verifica del diritto al corrispettivo vantato dalla Controparte_1
per i lavori di manutenzione ordinaria e
[...]
straordinaria commissionati dalla POST&SERVICE s.r.l.
Sul punto è necessario richiamare le circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione, riferibili al rapporto contrattuale intercorso tra le parti in causa, da ritenersi provate in quanto documentalmente dimostrate o incontestate nella loro successione cronologica, come pure puntualmente acclarato dalla c.t.u. espletata in corso di istruttoria:
- l'appalto oggetto di causa riguarda i lavori edili ed impiantistici effettuati presso la sede della
Post&Service S.r.l., sita nell'agglomerato industriale dell'ASI Bari-Modugno, alla Via delle Petunie n. 5/7
in Modugno;
- l'immobile era stato costruito in forza di C.E. n. 26 del 23/04/1996 ed accatastato in data 04/12/2000, poi trasferito in favore della Post&Service srl con decre-
to del 05.12.2016;
- poiché all'epoca del trasferimento l'immobile versava in stato di abbandono, la affidava Parte_1
all'ing. l'incarico di redigere il CP_4
progetto dei lavori di manutenzione straordinaria, re-
stauro e risanamento conservativo, denunciati con SCIA
prot. n. 26472 del 22.05.2017 presso il SUAP del Comu-
ne di Modugno;
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- a mezzo di contratto del 13/04/2017, la _1
appaltava alla Post&Service s.r.l. le opere di “manu-
tenzione ordinaria e straordinaria”, per un corrispet-
tivo totale di €400.000,00, oltre a iva;
- all'art.8 del contratto di appalto la Parte_1
autorizzava la ad affidare le opere
[...] _1
impiantistiche elettriche in subappalto alla ditta Va-
lerio Impianti snc di e Persona_3 Per_4
- nel corso dei lavori, con riferimento al contratto del
13/04/2017, il Direttore dei Lavori redigeva n. 3 SAL
ed il Conto Finale datato 15/09/2017, sottoscritto per accettazione dalla e dalla _1 Controparte_6
, vidimato con timbro e firma del D.L. ing.
[...] [...]
dal quale risulta l'importo complessivo Parte_2
dei lavori di €530.149,09 oltre IVA, al netto della scontistica contrattualmente prevista;
- i lavori di cui al predetto contratto, come contabi- lizzati dalla D.L. e fatturati dall'appaltatore a mez-
zo di n.6 fatture, erano stati integralmente pagati dalla committente per un importo di €530.149,09 oltre a IVA, senza l'apposizione di riserve e/o contestazio-
ni;
- tali lavori erano ultimati in data 15/09/2017, salve modeste opere di finitura del piano primo, definite
“lavori accessori” [nel dettaglio, “alcune opere di
finitura al primo piano, quali preparazione, livella-
mento e pavimentazione dei locali (escluso bagni),
Il Giudice 8 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
fornitura e posa in opera di partizioni, vetrate in-
terne commissionate e già pronte per il montaggio…,
finiture interne (tinteggiatura finale al Primo piano,
montaggio vetrate uffici e box commerciali, finiture
porte fornite ex novo, montaggio placche, ecc …)”: v.
verbale], la cui ultimazione era subordinata all'effettuazione di alcune scelte da parte della com-
mittenza;
- i “lavori accessori” vennero stralciati dalla contabi- lità principale, ma le parti convennero di contabiliz-
zarli sulla scorta dei medesimi prezzi e sconti del contratto originario: nella specie, verosimilmente completati in data 28/06/2018, data del “conto finale
lavori stralciati”, detti lavori furono contabilizzati per un importo complessivo di € 85.850,83, oltre a
IVA;
- a fronte del predetto documento, la emise n. 2 _1
fatture: 1) ft n. 21/2018 del 29/05/2018 per l'acconto di €40.000,00, oltre a IVA, integralmente pagata dal committente;
ft n. 37/2018 del 06/08/2018 di
€45.850,18 oltre a IVA, pagata dal committente limita-
tamente all'importo di €10.087,18 (corrispondente all'ammontare dell'IVA).
II.2.- Puntualizzate le basi fattuali essenziali del
thema decidendum, può passarsi a valutare la fondatezza della pretesa di pagamento del corrispettivo azionata dall'appaltatrice.
Il Giudice 9 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
Anzitutto, la committente POST&SERVICE s.r.l. non ha conte-
stato né l'affidamento alla dei lavori ri- _1
compresi nel contratto del 13/4/2017 e nella successiva scrittura del 15/9/2017, né la relativa esecuzione, salvi taluni vizi specificamente eccepiti.
In punto di riparto dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, è il creditore-opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale e, in quanto tale, ad essere principalmente onerato della prova degli elementi costitutivi del credito vantato1.
A tale regola va associata - in considerazione delle con-
trapposte posizioni sostanziali assunte dalle parti e, se-
gnatamente, delle eccezioni di inadempimento e di pagamento sollevate dalla committente - quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui “in tema di prova dell'ina-
dempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per
la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno,
ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine
di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circo-
stanza dell'inadempimento della controparte, mentre il de-
bitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto
estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto
adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della
prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore
convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarci- 1 Cfr., ex multis, Cass. n. 24815/2005. Il Giudice 10 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
mento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento
ex art. 1460 cod. civ. risultando, in tal caso, invertiti i
ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si
limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il credito-
re agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero
la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione”
(Cass. n. 3373/2010).
Tale regola trova ulteriore, specifica affermazione in re-
lazione alla fattispecie del contratto di appalto: “l'ap-
plicazione all'appalto del principio generale che governa
la condanna all'adempimento in materia di contratto con
prestazioni corrispettive comporta che l'appaltatore che
agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo con-
venuto ha l'onere di provare di aver esattamente adempiuto
la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera
conformemente al contratto e alle regole dell'arte; ne con-
segue che la domanda di condanna del committente al paga-
mento non può essere accolta nel caso in cui quest'ultimo
contesti l'adempimento dell'appaltatore e tale contestazio-
ne risulti fondata, non rilevando in tale contesto che l'i-
nadempimento dell'appaltatore abbia scarsa importanza in
quanto a tale nozione l'art. 1455 cod. civ. fa riferimento
come limite alla domanda di risoluzione del contratto e non
a quella volta ad ottenere il suo adempimento, stante l'e-
sigenza di prevedere l'operatività del rimedio della riso-
luzione solo nel caso in cui il comportamento di una parte
produca un effettivo pregiudizio all'interesse della parte
Il Giudice 11 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
non inadempiente, alterando il sinallagma funzionale”
(Cass. n. 3472/2008).
II.2.1.- Facendo applicazione delle suddette coordina-
te di giudizio, va osservato che la pretesa di pagamento della creditrice opposta è sorretta dalla dimostrazione,
processualmente dovuta all'esito dell'avversa exceptio ina-
dimpleti contractus, di avere correttamente adempiuto le prestazioni contrattualmente pattuite.
Tanto si ricava, in via primaria e assorbente, dai puntuali e ben argomentati rilievi del Consulente tecnico d'ufficio,
che, dovendo essere fatti propri dal giudicante, consentono di corroborare la pretesa di saldo azionata dall'appaltatore.
In risposta allo specifico quesito del giudice, il C.t.u.,
legittimamente utilizzando tutto il materiale probatorio versato in atti dalle parti, ha accertato, anche alla stre-
gua dei sopralluoghi e dell'esame tecnico dei lavori in contestazione, l'entità di quanto effettivamente realizzato dalla Società appaltatrice in esecuzione del contratto di appalto stipulato tra le parti il 13/4/2017, nonché i lavo-
ri aggiuntivi oggetto del verbale del 15/9/2017.
Nel dettaglio, il C.t.u., verificato che la _1
aveva completato i lavori di cui al contratto del
13/04/2017, compresi quelli stralciati con il verbale di ultimazione dei lavori del 15/09/2017, ha quantificato, in applicazione dei prezzi contrattualmente pattuiti, il com-
plessivo corrispettivo maturato, pari ad € 615.999,92, ol-
Il Giudice 12 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
tre a IVA, di cui €530.149,09 per i lavori oggetto del con-
tratto del 13/04/2017 ed €85.850,83 per i “lavori aggiunti-
vi”.
Tale computo dev'essere integralmente recepito siccome non smentito da congrue (né, tanto meno, comprovate) osserva-
zioni contrarie delle parti.
Pertanto, quanto ai lavori “stralciati”, costituenti l'oggetto della pretesa creditoria azionata in via monito-
ria, ribadito che il corrispettivo maturato dalla _1
per le prestazioni effettivamente eseguite ammonta
[...]
ad €85.850,83 (IVA esclusa), deve ritenersi che, a fronte del pagamento da parte della Committente della somma di
€48.268,18 (€40.000,00 relativi alla ft. n. 21/2018;
€8.268,18, relativi alla ft. n.37/2018), il saldo ancora spettante all'appaltatrice ammonta ad €37.582,65, oltre a
IVA.
II.3.- Tanto acclarato in ordine alla pretesa credito-
ria principale, può passarsi all'esame delle pretese lato
sensu risarcitorie fatte oggetto della domanda riconvenzio-
nale della committente/opponente Post&Service s.r.l.
II.3.1.- In via preliminare, mette conto di precisare,
quanto all'eccezione sollevata dall'opposta circa la pre-
scrizione della garanzia per le difformità e i vizi fatta valere da Post&Service srl ex art. 1667 c.c., che – in di-
sparte la mancata riproposizione espressa dell'eccezione sia nelle conclusioni, sia nella comparsa conclusionale –
come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimi-
Il Giudice 13 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
tà: “la prescrizione dell'azione di responsabilità di cui
all'art.1667 c.c. nulla toglie alla possibilità per il com-
mittente, convenuto in giudizio, di paralizzare la pretesa
avversaria, opponendo le difformità e i vizi dell'opera, in
virtù del principio inadempimenti non est adimplendum, pure
richiamato dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art.
1667 c.c., applicabile in caso di opera portata a termine,
anche quando non abbia proposto in via riconvenzionale la
domanda di garanzia o la stessa sia prescritta, atteso che
le disposizioni speciali di cui agli artt. 1667, 1668, 1669
e ss. c.c., attinenti alla particolare disciplina della ga-
ranzia per le difformità ed i vizi dell'opera, assoggettata
ai ristretti termini decadenziali di cui all'art. 1667
c.c., integrano – senza escluderne l'applicazione – i prin-
cipi generali in materia di inadempimento delle obbligazio-
ni e di responsabilità comune dell'appaltatore, che si ap-
plicano in assenza dei presupposti per la garanzia per vizi
e difformità prevista per i casi di opere completate in
violazione delle prescrizioni pattuite o delle regole tec-
niche e che impongono all'appaltatore, che agisca in giudi-
zio per il pagamento del corrispettivo, l'onere di dimo-
strare, quando il committente sollevi l'eccezione di ina-
dempimento di cui al comma 3 di detta disposizione, di aver
esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di
aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle re-
gole dell'arte”. (tra le tante, Cass. n. 7041/2023,
n.98/2019, n. 4445/2012, n. 936/2010, n.3472/2008).
Il Giudice 14 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
In definitiva, l'eccezione, sintomaticamente non coltivata in sede conclusiva dalla è infondata. _1
II.3.2.- Passando al merito della domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni causati dai vizi o incompletezze nell'esecuzione dei lavori appaltati, il CTU, conformemente ai quesiti postigli, ne ha, per un verso, accertato l'esistenza nei limiti delle specifiche contestazioni espressamente sollevate dalla Post&Service s.r.l., come ri-
sultanti dagli atti di causa, e, per altro verso, indivi-
duato le ragioni (tecniche o di altra natura), specifican-
done la imputabilità o meno a deficit organizzati-
vi/esecutivi dell'Impresa appaltatrice.
Sul punto il Ctu ha riscontrato che, con verbali di accer-
tamento del 24/11/2018 e del 28/11/2018, il D.L., ing.
[...]
, e la committente Post&Service srl avevano evi- Parte_2
denziato la sussistenza di una serie di problematiche con-
nesse all'esecuzione dei lavori di cui al contratto del
13/04/2017: nella specie, a seguito dell'intervento dell'appaltatore e del subappaltatore _1 [...]
(quest'ultimo, per i soli impianti elettrici), CP_7
“le problematiche rimaste irrisolte, anche dopo
l'intervento delle imprese esecutrici, sono essenzialmente
limitate alle infiltrazioni di acque meteoriche in corri-
spondenza di alcuni infissi ubicati al primo piano e delle
zone a piano terra, adiacenti i tunnel in plexiglas e sot-
tostanti i canali di scolo delle acque meteoriche” (pag.
43 relazione ctu).
Il Giudice 15 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
Nel dettaglio delle risultanze peritali, in esito alla ve-
rifica dello stato di manutenzione dello strato di imper-
meabilizzazione esistente sulla copertura dell'edificio og-
getto di accertamento, il Consulente ha così relazionato
(pagg. 43-44):
- gli strati di impermeabilizzazione in copertura sono ca-
ratterizzati da un avanzato stato di degrado per la sussi-
stenza di disomogeneità, rigonfiamenti, avvallamenti, mi-
crofessurazioni;
- i canali di scolo, latistanti i tunnel in plexiglas che collegano l'avancorpo alla zona retrostante dell'edificio,
sono caratterizzati dalla presenza di evidenti ristagni di acqua, anche a distanza di numerosi giorni dalle precipita-
zioni atmosferiche, che attestano un'evidente inefficienza del sistema di smaltimento delle acque me-teoriche. Tale
inefficienza è riconducibile ad un deficit strutturale ed in particolare ad una inadeguata conformazione delle pen-
denze verso i punti di scolo;
- l'eliminazione delle problematiche infiltrative lamentate dalla committente Post&Service srl non può prescindere da un intervento di radicale sostituzione del pacchetto di im-
permeabilizzazione della copertura dell'edificio, compren-
dente il masso a pendio - al fine di correggere le pendenze e garantire un più efficiente convogliamento delle acque meteoriche verso i punti di scolo - ed il sovrastante stra-
to di impermeabilizzazione per garantire la tenuta all'acqua e l'assenza di infiltrazioni all'intradosso delle
Il Giudice 16 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
coperture;
- per quanto desumibile a distanza di oltre cinque anni dall'esecuzione dei lavori, le modeste infiltrazioni in corrispondenza degli infissi al primo piano sono verosimil-
mente riconducibili a difetti esecutivi, imputabili alla
[...]
e probabilmente dovute a difetti di sigillatura _1
delle giunzioni tra infissi e scossaline metalliche.
Trattandosi, come già osservato, di elaborato puntuale ed esaustivo, contenente risposte logiche e convincenti alle questioni di natura esclusivamente tecnica oggetto di ac-
certamento, il giudicante non ha motivo di discostarsene.
In punto di quantificazione, il C.t.u. ha concluso che, con riferimento alle sole problematiche imputabili alla _1
, i costi per l'eliminazione dei predetti vizi mediante
[...]
la sigillatura delle giunzioni ed il ripristino della fini-
tura delle zone interessate dai fenomeni infiltrativi am-
montano a complessivi €4.000,00, oltre a IVA (pag.48): è,
pertanto, in tali limiti, che va accolta la domanda di ri-
sarcimento del danno esperita dalla committente/opponente ai sensi dell'art.1668 c.c.
II.3.2.- Restano da esaminare le ulteriori voci di credito vantate dalla stessa opponente, tutte originate dal medesimo rapporto contrattuale:
1) €5.280,00, a titolo di penale per il ritardo nella con-
segna del cantiere;
2) €4.040,64, a titolo di spese di guardiania;
3) €182.010,59, a titolo di retrocessione per opere impian-
Il Giudice 17 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
tistiche.
Con riguardo alla pretesa sub 1), risulta provato che le parti, in data 15/09/2017, in sede di sottoscrizione del conto finale dei lavori di cui al contratto del 13/04/2017,
in applicazione dell'art. 7 del contratto di appalto, ave-
vano espressamente pattuito l'applicazione di una penale per ritardo nel completamento dei lavori, quantificato in n. 11 giorni, per un importo complessivo di €5.280,00 (ol-
tre a IVA); pertanto, poiché, come rilevato dal Ctu a pag.23 dell'elaborato, detta somma “non è stata già defal-
cata dagli importi fatturati dalla ”, se ne deve _1
ritenere la spettanza in favore della committente.
Per quanto attiene alla richiesta sub 2), con il verbale di accertamento del 03/07/2017 (cfr. all. 3 alla relazione del
D.L.), le parti pattuivano quanto di seguito: “il Direttore
dei Lavori, sentito il Committente, dispone che questi, nel
periodo che intercorre tra la consegna parziale e quella
totale del piano terreno … nominerà un Servizio di Vigilan-
za costituita per diem da n. 2 Guardie Controparte_8
Giurate appartenenti ad un istituto di Vigilanza di fidu-
cia. L'appaltatore autorizza che il pagamento _1
di tale servizio, a seguito di esibizione di fattura, sarà
decurtato dal corrispettivo contrattuale”. Ne consegue che la Post&Service srl ha dimostrato di avere pagato all' CP_9
il corrispettivo per il servizio di vigilanza (cfr. all. B
alla relazione del D.L.), come da fattura n. 29567 del
21/08/2017, di importo complessivo di €3.312,00, oltre a
Il Giudice 18 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
IVA, somma che, in quanto non ancora corrisposta dall'obbligata, deve riconoscersi quale voce di credito in capo alla Società opponente.
Quanto, infine, alla richiesta sub 3 (condanna della
[...]
al pagamento della somma di €182.010,59, a titolo _10
di “retrocessione per opere impiantistiche”), deve muoversi dalle risultanze dell'integrazione di c.t.u. depositata il
28/3/2024.
In risposta allo specifico quesito del giudice, il C.t.u.,
all'esito dell'acquisizione della dichiarazione di confor-
mità, ha correttamente premesso che:
- la richiesta di “retrocessione” è stata avanzata da
[...]
sulla scorta della relazione del D.L. ing. Parte_1
, datata 14/06/2019 e inviata tramite pec, su CP_4
incarico della committenza;
- detta relazione, sul presupposto dell'assenza di certifi-
cazione di conformità relativa agli impianti (elettrico e videosorveglianza), fissava una cauzione a carico dell'appaltatore pari al 20% degli importi pattuiti per opere impiantistiche e la retrocessione degli importi dovu-
ti per opere impiantistiche non certificabili, pari a
€165.987,43 + €16.021,16 = €182.010,59.
A fronte di ciò il Ctu, rispondendo all'ulteriore quesito postogli (si vedano, in particolare le pagg. 9-12
dell'integrazione), ha chiarito che:
- la necessità dei chiarimenti richiesti all'udienza del
25/1/2024 si fondava su due presupposti: 1)
Il Giudice 19 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
l'esistenza di malfunzionamenti dell'impianto di vi-
deosorveglianza che avevano causato numerosi black-out del sistema nel novembre del 2018; 2) il rigetto da parte del D.L. delle dichiarazioni di conformità
dell'impianto elettrico rilasciate dalla ditta instal-
latrice . Controparte_7
Quanto al primo presupposto (esistenza di malfunzionamen-
ti), lo stesso CTP di parte opponente, ing. a Persona_5
verbale del 05/12/2023, ha precisato che “le lamentate pro-
blematiche impiantistiche, all'attualità, risultano effet-
tivamente risolte: tale circostanza, unitamente
all'evidenza che gli impianti citati vengono regolarmente
utilizzati dalla consente di ritenere Parte_1
superato il primo presupposto della richiesta di retroces-
sione”
Quanto invece al secondo presupposto (rigetto da parte del
D.L. delle dichiarazioni di conformità dell'impianto elet-
trico) “la non certificabilità degli impianti elettrici è
riconducibile alla presenza di componentistica elettrica,
in particolare nei quadri, “recuperata” ovvero non di nuova
fornitura ma preesistente, nonché alla mancanza degli ela-
borati “as built” degli impianti elettrici da allegare alle
dichiarazioni di conformità”.
Riguardo al primo profilo, il Ctu ha evidenziato che “la
mancata sostituzione di componenti elettrici non comporta
necessariamente la non conformità dell'impianto (purché il
componente esistente sia conforme alla normativa e funzio-
Il Giudice 20 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
nante) e non integra neppure una errata attestazione, in
quanto la dichiarazione di conformità è stata rilasciata
per intervento di “ristrutturazione straordinaria” e non
per installazione di “nuovo impianto”, aggiungendo che “la
dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore
attesta la rispondenza della componentistica nuova e/o “re-
cuperata” alle norme tecniche di settore, sotto l'esclusiva
responsabilità del titolare e del responsabile tecnico
dell'impresa installatrice”.
Riguardo al secondo punto, il Ctu ha evidenziato che alle-
gato obbligatorio alla dichiarazione di conformità è il progetto degli impianti elettrici (redatto dall'ing.
[...]
, ma non presente in atti), laddove gli elaborati “as Per_6
built” devono essere allegati solo qualora sensibilmente difformi dalle previsioni progettuali.
Su dette basi il C.t.u. ha concluso nel senso che “alla lu-
ce delle considerazioni innanzi esposte ed all'esito della
disamina delle dichiarazioni di conformità depositate in
atti, non rileva la sussistenza di elementi ostativi alla
certificabilità ed all'utilizzabilità degli impianti elet-
trici, sotto il profilo formale e documentale”, con la con-
seguenza che “la richiesta di retrocessione degli importi
impiantistici, avanzata da parte opponente, non risulta
adeguatamente motivata né tecnicamente provata”.
Dalle considerazioni di valore essenzialmente tecnico, da recepire in toto siccome pienamente logiche, oltre che in-
superate da difformi osservazioni di parte, deriva dunque
Il Giudice 21 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
l'infondatezza della pretesa in oggetto, che va pertanto rigettata.
II.3.3.- In conclusione, la domanda riconvenzionale della Post&Service s.r.l. deve essere accolta per quanto di ragione, ovvero nei limiti di €12.592,00 (oltre a IVA), di cui €4.000,00, a titolo di costi per l'eliminazione dei vi-
zi/incompletezze dei lavori (v. supra §II.3.1); €5.280,00,
a titolo di penale per il ritardo nella consegna del can-
tiere (v. supra §II.3.2); €3.312,00, a titolo di restitu-
zione delle spese di guardiania (v. supra §II.3.2).
II.4.- Ne consegue che, operando la compensazione tra poste a credito (€37.582,65) e a debito (€12.592,00) della
, risulta in capo alla stessa il credito dif- _1
ferenziale di €24.990,65, dovutole a titolo di saldo del corrispettivo per l'esecuzione dei lavori appaltati.
Su tale somma in conto capitale competono gli interessi in misura legale, a decorrere dalla domanda.
II.5.- Il parziale accoglimento della domanda ricon-
venzionale della opponente comporta ex se il rigetto della domanda di risarcimento del danno per lite temeraria, avan-
zata dalla creditrice opposta con comparsa _1
conclusionale del 3/06/2025.
III.- L'esito complessivo della lite, giustifica ex
art. 92 co. 2 c.p.c. la compensazione per 1/3 delle spese processuali, esclusi i costi della Ctu (in fase preventiva e in fase di merito), da far gravare in pari quota su en-
trambi i litiganti, trattandosi di atti istruttori compiuti
Il Giudice 22 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
nell'interesse comune delle parti (cfr. ex multis Cass. n.
11068/2020). Per la restante parte (2/3), le spese vanno invece poste a carico della opponente Post&Service s.r.l.,
quale parte prevalentemente soccombente.
Alla liquidazione dei compensi deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147 (tab. A allega-
ta), la cui disciplina transitoria (art.6) ne prevede espressamente l'applicazione alle “prestazioni professiona-
li esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”
(nella specie avvenuta il 23/10/2022).
Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, liquidati tenendo conto della natura della causa, dell'effettivo valore economico,
secondo lo scaglione corrispondente alla somma attribuita alla parte vincitrice e non a quella domandata (giurispru-
denza pacifica;
tra le più recenti Cass. n. 30999/2023)
nonché della difficoltà delle questioni trattate:
Scaglione: da € 5.200,01 a € 26.000,00 FASI VALORE MEDIO AUMENTO/RIDUZIONE IMPORTO LIQUIDATO
919,00 // 919,00 _11 Introduttiva 777,00 // 777,00 Istruttoria 1.680,00 // 1.680,00 Decisoria 1.701,00 // 1.701,00 TOTALE 5.077,00 2/3 3.384,66
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composi-
zione monocratica, definitivamente pronunciando sulla do-
manda proposta, con atto di citazione notificato il
Il Giudice 23 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
20/6/2020, dalla POST&SERVICE s.r.l. nei confronti della
[...]
ogni contraria istanza disat- Controparte_1
tesa, così provvede:
a) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il de-
creto ingiuntivo n.1240/2020, emesso dal Tribunale di Ba-
ri in data 10-17/03/2020;
b) ACCOGLIE, per quanto di ragione, la domanda riconvenzio-
nale e, per l'effetto, operata la compensazione con il maggior credito di controparte, CONDANNA la POST&SERVICE
s.r.l. al pagamento, in favore della Controparte_1
, della somma di €24.990,65, oltre a interes-
[...]
si legali dalla domanda al soddisfo, a titolo di corri-
spettivo a saldo per i lavori appaltati;
c) CONDANNA l'opponente POST&SERVICE s.r.l. al pagamento,
in favore della dei 2/3 _1 Controparte_1
delle spese processuali, parte che liquida, quanto ai compensi difensivi, in €3.384,66, oltre a rimborso forf.
spese generali (15%), Iva e Cpa come per legge;
dichiara la compensazione per la restante parte (1/3);
d) PONE le spese di CTU, come liquidate in sede di a.t.p.
con decreto del 7/6/2021 e in sede di merito con decreto del 13/3/2025, definitivamente a carico di entrambe le parti, in pari quota, condannando chi di ragione a rifon-
dere l'altra parte della maggior somma eventualmente ver-
sata a tale titolo.
Bari, 17/09/2025
Il Giudice - Antonio Ruffino
Il Giudice 24 A. Ruffino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composi-
zione monocratica, nella persona del giudice Antonio Ruffi-
no, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8191/2020 r.g., promossa da
in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Sblano, domici-
liataria, giusta procura in atti
-parte opponente, attrice in riconvenzionale-
contro in persona del liquidatore Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Sacha Giuseppe
Naglieri e Andrea Giacò, quest'ultimo domiciliatario, giu-
sta procura in atti
-parte opposta, convenuta in riconvenzionale-
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da foglio allegato al verbale dell'udienza del 03/04/2025, che qui si intende riportato
Il Giudice 1 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il combinato disposto degli artt. 132,
co. 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Si controverte, in via principale, del credito di
€45.850,83, oltre ad accessori, riconosciuto con decreto ingiuntivo n.1240 del 10-17/03/2020 in favore di _1
, in forza della fatt. n.37/2018, rimasta parzialmen-
[...]
te insoluta, emessa per il pagamento del corrispettivo do-
vuto dalla per “lavori accessori” di Parte_1
manutenzione ordinaria e straordinaria relativi al contrat-
to di appalto stipulato tra le parti in data 13/04/2017.
Ottenuta dalla creditrice l'ingiunzione di pagamento (decr.
ing. n. 1240 del 10/3/2020), la debitrice ingiunta ha spie-
gato opposizione ex art. 645 c.p.c., eccependo l'insussistenza del credito avverso in ragione dell'inadempimento dell'appaltatrice, stanti per un verso l'esecuzione dei lavori non a regola d'arte nonché la pre-
senza di vizi e, per altro verso, contestando la contabi-
lizzazione degli stessi.
Inoltre, la opponente ha contestato l'inadempimento di con-
troparte in ordine a plurimi obblighi scaturenti dal con-
tratto di appalto e in particolare:
- mancato pagamento delle somme pattuite a titolo di penale per il ritardo nella consegna dei lavori, di cui al comma 1
Il Giudice 2 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
dell'art.7 del contratto, quantificate in €5.280,00, risul-
tanti dal verbale del 3/7/2017, sottoscritto dalla Società
appaltatrice;
- mancato pagamento delle somme dovute per il servizio di sorveglianza, quantificate in €4.064,64, risultanti dal me-
desimo verbale del 3/7/2017;
- omessa consegna della “polizza assicurativa decennale a
garanzia dei vizi relativi ai lavori eseguiti”, cui l'appaltatrice si era impegnata in forza dell'art.12 del contratto;
- mancato pagamento della somma di €182.010,59, dovuta in ragione del fatto che con pec del 14/2/2019, non contestata dalla il Direttore dei Lavori ing. _1 CP_2
[...
, a seguito dei sopralluoghi del 24-28/11/2018 e del ri-
scontro di alcuni inadempimenti afferenti agli impianti, ai fini della garanzia della sicurezza, aveva disposto “la ri-
serva, in favore della Committenza, di una cauzione pari al
20% degli importi dovuti per le opere impiantistiche, salvo
maggior danno, nonché la retrocessione degli importi im-
piantistici rebus sic stantibus non certificabili”, sulla premessa che, ai sensi dell'art.8 del contratto di appalto,
l'appaltatrice resta responsabile verso il Committente an-
che per i lavori subappaltati, quali gli impianti.
Richiamato il procedimento per a.t.p. volto ad accertare i vizi denunciati e quantificare i conseguenti danni (proc.
n. 7541/2020 RG), l'opponente ha quindi concluso per la re-
voca del decreto ingiuntivo opposto nonché, in via ricon-
Il Giudice 3 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
venzionale, per la condanna della della : _1
- al risarcimento dei danni derivanti dai vizi delle opere realizzate (quantificati in €57.136,50);
- al pagamento di €5.280,00, a titolo di penale per il ri-
tardo nella consegna del cantiere, di €4.040,64, a titolo di spese di guardiania, e di €182.010,59, a titolo di re-
trocessione per le opere impiantistiche.
Il tutto con vittoria delle spese di giudizio (atto di ci-
tazione notificato il 20/6/2020).
I.2.- L'opposta costituendosi in giu- _1
dizio, nel contestare ogni avversa eccezione, ha ribadito la fondatezza del proprio credito.
Nel dettaglio, ha specificato che tra le parti erano stati conclusi due distinti contratti di appalto: quello del
13/4/2017, i cui lavori erano stati terminati in data
17/7/2017, con il pagamento integrale del corrispettivo da parte della Committente;
quello del 15/9/2017, a mezzo del quale la aveva affidato “ulteriori la- Parte_1
vori accessori connessi ad alcune opere di finitura”, per un totale di €85.850,83, oltre a iva, prevedendo che tali lavori accessori, stralciati dal contratto del 13/4/2017,
avessero contabilità separata.
Su detta premessa in fatto la ha precisato _1
che la opponente lamenta vizi e difformità di opere realiz-
zate in esecuzione del primo contratto, laddove la pretesa creditoria azionata in via monitoria attiene al pagamento del corrispettivo dovuto in forza del contratto del
Il Giudice 4 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
15/9/2017, con riferimento al quale l'esecuzione dei lavori era risultata completa e a regola d'arte, nonché assistita da corretta contabilizzazione.
Quanto all'azione di garanzia per i vizi ex adverso spiega-
ta in via riconvenzionale, la ne ha eccepito _1
la prescrizione ex art.1667, co.3, c.c., essendo decorsi più di due anni dalla data di consegna dell'opera, nella specie avvenuta in data 17/7/2017.
Inoltre, escludendo ogni responsabilità per inadempimento,
la creditrice opposta ha chiesto l'autorizzazione a chiama-
re in causa ex art. 269 c.p.c.: 1) la ditta cui era stata commissionata la realizzazione degli impianti (
[...]
), alla quale dovevano eventualmente imputarsi CP_3
i vizi e i ritardi lamentati dalla committente;
2) l'ing.
, nella sua qualità di progettista e Diretto- CP_4
re dei lavori, responsabile per l'eventuale omissione di direttive tecniche volte alla soluzione dei denunciati pro-
blemi infiltrativi.
Ha pertanto così concluso:
“-in via preliminare, dichiarare la opposizione proposta e
la relativa domanda riconvenzionale inammissibile, per in-
tervenuta prescrizione, ex art. 1667, III comma, c.c.;
sempre in via preliminare, nella denegata ipotesi in cui
l'azione intrapresa da controparte sia ritenuta ammissibi-
le, disporre il differimento della prima udienza di compa-
rizione indicata per il giorno 3 novembre 2020 e fissare,
ai sensi dell'art. 269 c.p.c., altra udienza per consentire
Il Giudice 5 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
la chiamata in causa dei terzi […];
-nel merito, rigettare la domanda attrice in riconvenziona-
le perché destituita di ogni fondamento o, in subordine,
dichiarare la esclusiva responsabilità dei chiamati,
[...]
e ing. obbligati a ga- Controparte_5 CP_4
rantire e manlevare la dalle pretese della _1
Post&Service S.r.l.”.
Vinte le spese di lite (comparsa di risposta depositata il
10/10/2020).
I.3.- Con ord. del 16-19/10/2020 è stata dichiarata inammissibile l'istanza di chiamata in causa del terzo,
siccome formulata in termini condizionati.
I.4.- Con ord. 12/11/2021 è stata formulata una propo-
sta conciliativa ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c., cui ha aderito la sola (verb. ud. 12/05/2022). _1
I.5.- La causa è stata istruita con produzioni docu-
mentali di parte, acquisizione della relazione di c.t.u.
del 20/4/2021, a firma dell'Ing. (resa Persona_1
nel proc. per ATP n. 7541/2020 RG), nuova c.t.u. a mezzo dell'Ing. (relazione del 13/12/2023 e in- Persona_2
tegrazione del 28/03/2024); quindi, sulle conclusioni pre-
cisate come in epigrafe, è stata riservata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio devono esami-
narsi secondo l'ordine logico-giuridico.
II.1.- Nel merito, deve muoversi dalla pretesa di pa-
gamento azionata dalla creditrice opposta, attrice in senso
Il Giudice 6 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
sostanziale, rammentando che l'oggetto principale del pre-
sente giudizio di opposizione consiste nella verifica del diritto al corrispettivo vantato dalla Controparte_1
per i lavori di manutenzione ordinaria e
[...]
straordinaria commissionati dalla POST&SERVICE s.r.l.
Sul punto è necessario richiamare le circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione, riferibili al rapporto contrattuale intercorso tra le parti in causa, da ritenersi provate in quanto documentalmente dimostrate o incontestate nella loro successione cronologica, come pure puntualmente acclarato dalla c.t.u. espletata in corso di istruttoria:
- l'appalto oggetto di causa riguarda i lavori edili ed impiantistici effettuati presso la sede della
Post&Service S.r.l., sita nell'agglomerato industriale dell'ASI Bari-Modugno, alla Via delle Petunie n. 5/7
in Modugno;
- l'immobile era stato costruito in forza di C.E. n. 26 del 23/04/1996 ed accatastato in data 04/12/2000, poi trasferito in favore della Post&Service srl con decre-
to del 05.12.2016;
- poiché all'epoca del trasferimento l'immobile versava in stato di abbandono, la affidava Parte_1
all'ing. l'incarico di redigere il CP_4
progetto dei lavori di manutenzione straordinaria, re-
stauro e risanamento conservativo, denunciati con SCIA
prot. n. 26472 del 22.05.2017 presso il SUAP del Comu-
ne di Modugno;
Il Giudice 7 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
- a mezzo di contratto del 13/04/2017, la _1
appaltava alla Post&Service s.r.l. le opere di “manu-
tenzione ordinaria e straordinaria”, per un corrispet-
tivo totale di €400.000,00, oltre a iva;
- all'art.8 del contratto di appalto la Parte_1
autorizzava la ad affidare le opere
[...] _1
impiantistiche elettriche in subappalto alla ditta Va-
lerio Impianti snc di e Persona_3 Per_4
- nel corso dei lavori, con riferimento al contratto del
13/04/2017, il Direttore dei Lavori redigeva n. 3 SAL
ed il Conto Finale datato 15/09/2017, sottoscritto per accettazione dalla e dalla _1 Controparte_6
, vidimato con timbro e firma del D.L. ing.
[...] [...]
dal quale risulta l'importo complessivo Parte_2
dei lavori di €530.149,09 oltre IVA, al netto della scontistica contrattualmente prevista;
- i lavori di cui al predetto contratto, come contabi- lizzati dalla D.L. e fatturati dall'appaltatore a mez-
zo di n.6 fatture, erano stati integralmente pagati dalla committente per un importo di €530.149,09 oltre a IVA, senza l'apposizione di riserve e/o contestazio-
ni;
- tali lavori erano ultimati in data 15/09/2017, salve modeste opere di finitura del piano primo, definite
“lavori accessori” [nel dettaglio, “alcune opere di
finitura al primo piano, quali preparazione, livella-
mento e pavimentazione dei locali (escluso bagni),
Il Giudice 8 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
fornitura e posa in opera di partizioni, vetrate in-
terne commissionate e già pronte per il montaggio…,
finiture interne (tinteggiatura finale al Primo piano,
montaggio vetrate uffici e box commerciali, finiture
porte fornite ex novo, montaggio placche, ecc …)”: v.
verbale], la cui ultimazione era subordinata all'effettuazione di alcune scelte da parte della com-
mittenza;
- i “lavori accessori” vennero stralciati dalla contabi- lità principale, ma le parti convennero di contabiliz-
zarli sulla scorta dei medesimi prezzi e sconti del contratto originario: nella specie, verosimilmente completati in data 28/06/2018, data del “conto finale
lavori stralciati”, detti lavori furono contabilizzati per un importo complessivo di € 85.850,83, oltre a
IVA;
- a fronte del predetto documento, la emise n. 2 _1
fatture: 1) ft n. 21/2018 del 29/05/2018 per l'acconto di €40.000,00, oltre a IVA, integralmente pagata dal committente;
ft n. 37/2018 del 06/08/2018 di
€45.850,18 oltre a IVA, pagata dal committente limita-
tamente all'importo di €10.087,18 (corrispondente all'ammontare dell'IVA).
II.2.- Puntualizzate le basi fattuali essenziali del
thema decidendum, può passarsi a valutare la fondatezza della pretesa di pagamento del corrispettivo azionata dall'appaltatrice.
Il Giudice 9 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
Anzitutto, la committente POST&SERVICE s.r.l. non ha conte-
stato né l'affidamento alla dei lavori ri- _1
compresi nel contratto del 13/4/2017 e nella successiva scrittura del 15/9/2017, né la relativa esecuzione, salvi taluni vizi specificamente eccepiti.
In punto di riparto dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, è il creditore-opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale e, in quanto tale, ad essere principalmente onerato della prova degli elementi costitutivi del credito vantato1.
A tale regola va associata - in considerazione delle con-
trapposte posizioni sostanziali assunte dalle parti e, se-
gnatamente, delle eccezioni di inadempimento e di pagamento sollevate dalla committente - quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui “in tema di prova dell'ina-
dempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per
la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno,
ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine
di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circo-
stanza dell'inadempimento della controparte, mentre il de-
bitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto
estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto
adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della
prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore
convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarci- 1 Cfr., ex multis, Cass. n. 24815/2005. Il Giudice 10 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
mento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento
ex art. 1460 cod. civ. risultando, in tal caso, invertiti i
ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si
limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il credito-
re agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero
la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione”
(Cass. n. 3373/2010).
Tale regola trova ulteriore, specifica affermazione in re-
lazione alla fattispecie del contratto di appalto: “l'ap-
plicazione all'appalto del principio generale che governa
la condanna all'adempimento in materia di contratto con
prestazioni corrispettive comporta che l'appaltatore che
agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo con-
venuto ha l'onere di provare di aver esattamente adempiuto
la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera
conformemente al contratto e alle regole dell'arte; ne con-
segue che la domanda di condanna del committente al paga-
mento non può essere accolta nel caso in cui quest'ultimo
contesti l'adempimento dell'appaltatore e tale contestazio-
ne risulti fondata, non rilevando in tale contesto che l'i-
nadempimento dell'appaltatore abbia scarsa importanza in
quanto a tale nozione l'art. 1455 cod. civ. fa riferimento
come limite alla domanda di risoluzione del contratto e non
a quella volta ad ottenere il suo adempimento, stante l'e-
sigenza di prevedere l'operatività del rimedio della riso-
luzione solo nel caso in cui il comportamento di una parte
produca un effettivo pregiudizio all'interesse della parte
Il Giudice 11 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
non inadempiente, alterando il sinallagma funzionale”
(Cass. n. 3472/2008).
II.2.1.- Facendo applicazione delle suddette coordina-
te di giudizio, va osservato che la pretesa di pagamento della creditrice opposta è sorretta dalla dimostrazione,
processualmente dovuta all'esito dell'avversa exceptio ina-
dimpleti contractus, di avere correttamente adempiuto le prestazioni contrattualmente pattuite.
Tanto si ricava, in via primaria e assorbente, dai puntuali e ben argomentati rilievi del Consulente tecnico d'ufficio,
che, dovendo essere fatti propri dal giudicante, consentono di corroborare la pretesa di saldo azionata dall'appaltatore.
In risposta allo specifico quesito del giudice, il C.t.u.,
legittimamente utilizzando tutto il materiale probatorio versato in atti dalle parti, ha accertato, anche alla stre-
gua dei sopralluoghi e dell'esame tecnico dei lavori in contestazione, l'entità di quanto effettivamente realizzato dalla Società appaltatrice in esecuzione del contratto di appalto stipulato tra le parti il 13/4/2017, nonché i lavo-
ri aggiuntivi oggetto del verbale del 15/9/2017.
Nel dettaglio, il C.t.u., verificato che la _1
aveva completato i lavori di cui al contratto del
13/04/2017, compresi quelli stralciati con il verbale di ultimazione dei lavori del 15/09/2017, ha quantificato, in applicazione dei prezzi contrattualmente pattuiti, il com-
plessivo corrispettivo maturato, pari ad € 615.999,92, ol-
Il Giudice 12 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
tre a IVA, di cui €530.149,09 per i lavori oggetto del con-
tratto del 13/04/2017 ed €85.850,83 per i “lavori aggiunti-
vi”.
Tale computo dev'essere integralmente recepito siccome non smentito da congrue (né, tanto meno, comprovate) osserva-
zioni contrarie delle parti.
Pertanto, quanto ai lavori “stralciati”, costituenti l'oggetto della pretesa creditoria azionata in via monito-
ria, ribadito che il corrispettivo maturato dalla _1
per le prestazioni effettivamente eseguite ammonta
[...]
ad €85.850,83 (IVA esclusa), deve ritenersi che, a fronte del pagamento da parte della Committente della somma di
€48.268,18 (€40.000,00 relativi alla ft. n. 21/2018;
€8.268,18, relativi alla ft. n.37/2018), il saldo ancora spettante all'appaltatrice ammonta ad €37.582,65, oltre a
IVA.
II.3.- Tanto acclarato in ordine alla pretesa credito-
ria principale, può passarsi all'esame delle pretese lato
sensu risarcitorie fatte oggetto della domanda riconvenzio-
nale della committente/opponente Post&Service s.r.l.
II.3.1.- In via preliminare, mette conto di precisare,
quanto all'eccezione sollevata dall'opposta circa la pre-
scrizione della garanzia per le difformità e i vizi fatta valere da Post&Service srl ex art. 1667 c.c., che – in di-
sparte la mancata riproposizione espressa dell'eccezione sia nelle conclusioni, sia nella comparsa conclusionale –
come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimi-
Il Giudice 13 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
tà: “la prescrizione dell'azione di responsabilità di cui
all'art.1667 c.c. nulla toglie alla possibilità per il com-
mittente, convenuto in giudizio, di paralizzare la pretesa
avversaria, opponendo le difformità e i vizi dell'opera, in
virtù del principio inadempimenti non est adimplendum, pure
richiamato dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art.
1667 c.c., applicabile in caso di opera portata a termine,
anche quando non abbia proposto in via riconvenzionale la
domanda di garanzia o la stessa sia prescritta, atteso che
le disposizioni speciali di cui agli artt. 1667, 1668, 1669
e ss. c.c., attinenti alla particolare disciplina della ga-
ranzia per le difformità ed i vizi dell'opera, assoggettata
ai ristretti termini decadenziali di cui all'art. 1667
c.c., integrano – senza escluderne l'applicazione – i prin-
cipi generali in materia di inadempimento delle obbligazio-
ni e di responsabilità comune dell'appaltatore, che si ap-
plicano in assenza dei presupposti per la garanzia per vizi
e difformità prevista per i casi di opere completate in
violazione delle prescrizioni pattuite o delle regole tec-
niche e che impongono all'appaltatore, che agisca in giudi-
zio per il pagamento del corrispettivo, l'onere di dimo-
strare, quando il committente sollevi l'eccezione di ina-
dempimento di cui al comma 3 di detta disposizione, di aver
esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di
aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle re-
gole dell'arte”. (tra le tante, Cass. n. 7041/2023,
n.98/2019, n. 4445/2012, n. 936/2010, n.3472/2008).
Il Giudice 14 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
In definitiva, l'eccezione, sintomaticamente non coltivata in sede conclusiva dalla è infondata. _1
II.3.2.- Passando al merito della domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni causati dai vizi o incompletezze nell'esecuzione dei lavori appaltati, il CTU, conformemente ai quesiti postigli, ne ha, per un verso, accertato l'esistenza nei limiti delle specifiche contestazioni espressamente sollevate dalla Post&Service s.r.l., come ri-
sultanti dagli atti di causa, e, per altro verso, indivi-
duato le ragioni (tecniche o di altra natura), specifican-
done la imputabilità o meno a deficit organizzati-
vi/esecutivi dell'Impresa appaltatrice.
Sul punto il Ctu ha riscontrato che, con verbali di accer-
tamento del 24/11/2018 e del 28/11/2018, il D.L., ing.
[...]
, e la committente Post&Service srl avevano evi- Parte_2
denziato la sussistenza di una serie di problematiche con-
nesse all'esecuzione dei lavori di cui al contratto del
13/04/2017: nella specie, a seguito dell'intervento dell'appaltatore e del subappaltatore _1 [...]
(quest'ultimo, per i soli impianti elettrici), CP_7
“le problematiche rimaste irrisolte, anche dopo
l'intervento delle imprese esecutrici, sono essenzialmente
limitate alle infiltrazioni di acque meteoriche in corri-
spondenza di alcuni infissi ubicati al primo piano e delle
zone a piano terra, adiacenti i tunnel in plexiglas e sot-
tostanti i canali di scolo delle acque meteoriche” (pag.
43 relazione ctu).
Il Giudice 15 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
Nel dettaglio delle risultanze peritali, in esito alla ve-
rifica dello stato di manutenzione dello strato di imper-
meabilizzazione esistente sulla copertura dell'edificio og-
getto di accertamento, il Consulente ha così relazionato
(pagg. 43-44):
- gli strati di impermeabilizzazione in copertura sono ca-
ratterizzati da un avanzato stato di degrado per la sussi-
stenza di disomogeneità, rigonfiamenti, avvallamenti, mi-
crofessurazioni;
- i canali di scolo, latistanti i tunnel in plexiglas che collegano l'avancorpo alla zona retrostante dell'edificio,
sono caratterizzati dalla presenza di evidenti ristagni di acqua, anche a distanza di numerosi giorni dalle precipita-
zioni atmosferiche, che attestano un'evidente inefficienza del sistema di smaltimento delle acque me-teoriche. Tale
inefficienza è riconducibile ad un deficit strutturale ed in particolare ad una inadeguata conformazione delle pen-
denze verso i punti di scolo;
- l'eliminazione delle problematiche infiltrative lamentate dalla committente Post&Service srl non può prescindere da un intervento di radicale sostituzione del pacchetto di im-
permeabilizzazione della copertura dell'edificio, compren-
dente il masso a pendio - al fine di correggere le pendenze e garantire un più efficiente convogliamento delle acque meteoriche verso i punti di scolo - ed il sovrastante stra-
to di impermeabilizzazione per garantire la tenuta all'acqua e l'assenza di infiltrazioni all'intradosso delle
Il Giudice 16 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
coperture;
- per quanto desumibile a distanza di oltre cinque anni dall'esecuzione dei lavori, le modeste infiltrazioni in corrispondenza degli infissi al primo piano sono verosimil-
mente riconducibili a difetti esecutivi, imputabili alla
[...]
e probabilmente dovute a difetti di sigillatura _1
delle giunzioni tra infissi e scossaline metalliche.
Trattandosi, come già osservato, di elaborato puntuale ed esaustivo, contenente risposte logiche e convincenti alle questioni di natura esclusivamente tecnica oggetto di ac-
certamento, il giudicante non ha motivo di discostarsene.
In punto di quantificazione, il C.t.u. ha concluso che, con riferimento alle sole problematiche imputabili alla _1
, i costi per l'eliminazione dei predetti vizi mediante
[...]
la sigillatura delle giunzioni ed il ripristino della fini-
tura delle zone interessate dai fenomeni infiltrativi am-
montano a complessivi €4.000,00, oltre a IVA (pag.48): è,
pertanto, in tali limiti, che va accolta la domanda di ri-
sarcimento del danno esperita dalla committente/opponente ai sensi dell'art.1668 c.c.
II.3.2.- Restano da esaminare le ulteriori voci di credito vantate dalla stessa opponente, tutte originate dal medesimo rapporto contrattuale:
1) €5.280,00, a titolo di penale per il ritardo nella con-
segna del cantiere;
2) €4.040,64, a titolo di spese di guardiania;
3) €182.010,59, a titolo di retrocessione per opere impian-
Il Giudice 17 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
tistiche.
Con riguardo alla pretesa sub 1), risulta provato che le parti, in data 15/09/2017, in sede di sottoscrizione del conto finale dei lavori di cui al contratto del 13/04/2017,
in applicazione dell'art. 7 del contratto di appalto, ave-
vano espressamente pattuito l'applicazione di una penale per ritardo nel completamento dei lavori, quantificato in n. 11 giorni, per un importo complessivo di €5.280,00 (ol-
tre a IVA); pertanto, poiché, come rilevato dal Ctu a pag.23 dell'elaborato, detta somma “non è stata già defal-
cata dagli importi fatturati dalla ”, se ne deve _1
ritenere la spettanza in favore della committente.
Per quanto attiene alla richiesta sub 2), con il verbale di accertamento del 03/07/2017 (cfr. all. 3 alla relazione del
D.L.), le parti pattuivano quanto di seguito: “il Direttore
dei Lavori, sentito il Committente, dispone che questi, nel
periodo che intercorre tra la consegna parziale e quella
totale del piano terreno … nominerà un Servizio di Vigilan-
za costituita per diem da n. 2 Guardie Controparte_8
Giurate appartenenti ad un istituto di Vigilanza di fidu-
cia. L'appaltatore autorizza che il pagamento _1
di tale servizio, a seguito di esibizione di fattura, sarà
decurtato dal corrispettivo contrattuale”. Ne consegue che la Post&Service srl ha dimostrato di avere pagato all' CP_9
il corrispettivo per il servizio di vigilanza (cfr. all. B
alla relazione del D.L.), come da fattura n. 29567 del
21/08/2017, di importo complessivo di €3.312,00, oltre a
Il Giudice 18 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
IVA, somma che, in quanto non ancora corrisposta dall'obbligata, deve riconoscersi quale voce di credito in capo alla Società opponente.
Quanto, infine, alla richiesta sub 3 (condanna della
[...]
al pagamento della somma di €182.010,59, a titolo _10
di “retrocessione per opere impiantistiche”), deve muoversi dalle risultanze dell'integrazione di c.t.u. depositata il
28/3/2024.
In risposta allo specifico quesito del giudice, il C.t.u.,
all'esito dell'acquisizione della dichiarazione di confor-
mità, ha correttamente premesso che:
- la richiesta di “retrocessione” è stata avanzata da
[...]
sulla scorta della relazione del D.L. ing. Parte_1
, datata 14/06/2019 e inviata tramite pec, su CP_4
incarico della committenza;
- detta relazione, sul presupposto dell'assenza di certifi-
cazione di conformità relativa agli impianti (elettrico e videosorveglianza), fissava una cauzione a carico dell'appaltatore pari al 20% degli importi pattuiti per opere impiantistiche e la retrocessione degli importi dovu-
ti per opere impiantistiche non certificabili, pari a
€165.987,43 + €16.021,16 = €182.010,59.
A fronte di ciò il Ctu, rispondendo all'ulteriore quesito postogli (si vedano, in particolare le pagg. 9-12
dell'integrazione), ha chiarito che:
- la necessità dei chiarimenti richiesti all'udienza del
25/1/2024 si fondava su due presupposti: 1)
Il Giudice 19 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
l'esistenza di malfunzionamenti dell'impianto di vi-
deosorveglianza che avevano causato numerosi black-out del sistema nel novembre del 2018; 2) il rigetto da parte del D.L. delle dichiarazioni di conformità
dell'impianto elettrico rilasciate dalla ditta instal-
latrice . Controparte_7
Quanto al primo presupposto (esistenza di malfunzionamen-
ti), lo stesso CTP di parte opponente, ing. a Persona_5
verbale del 05/12/2023, ha precisato che “le lamentate pro-
blematiche impiantistiche, all'attualità, risultano effet-
tivamente risolte: tale circostanza, unitamente
all'evidenza che gli impianti citati vengono regolarmente
utilizzati dalla consente di ritenere Parte_1
superato il primo presupposto della richiesta di retroces-
sione”
Quanto invece al secondo presupposto (rigetto da parte del
D.L. delle dichiarazioni di conformità dell'impianto elet-
trico) “la non certificabilità degli impianti elettrici è
riconducibile alla presenza di componentistica elettrica,
in particolare nei quadri, “recuperata” ovvero non di nuova
fornitura ma preesistente, nonché alla mancanza degli ela-
borati “as built” degli impianti elettrici da allegare alle
dichiarazioni di conformità”.
Riguardo al primo profilo, il Ctu ha evidenziato che “la
mancata sostituzione di componenti elettrici non comporta
necessariamente la non conformità dell'impianto (purché il
componente esistente sia conforme alla normativa e funzio-
Il Giudice 20 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
nante) e non integra neppure una errata attestazione, in
quanto la dichiarazione di conformità è stata rilasciata
per intervento di “ristrutturazione straordinaria” e non
per installazione di “nuovo impianto”, aggiungendo che “la
dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore
attesta la rispondenza della componentistica nuova e/o “re-
cuperata” alle norme tecniche di settore, sotto l'esclusiva
responsabilità del titolare e del responsabile tecnico
dell'impresa installatrice”.
Riguardo al secondo punto, il Ctu ha evidenziato che alle-
gato obbligatorio alla dichiarazione di conformità è il progetto degli impianti elettrici (redatto dall'ing.
[...]
, ma non presente in atti), laddove gli elaborati “as Per_6
built” devono essere allegati solo qualora sensibilmente difformi dalle previsioni progettuali.
Su dette basi il C.t.u. ha concluso nel senso che “alla lu-
ce delle considerazioni innanzi esposte ed all'esito della
disamina delle dichiarazioni di conformità depositate in
atti, non rileva la sussistenza di elementi ostativi alla
certificabilità ed all'utilizzabilità degli impianti elet-
trici, sotto il profilo formale e documentale”, con la con-
seguenza che “la richiesta di retrocessione degli importi
impiantistici, avanzata da parte opponente, non risulta
adeguatamente motivata né tecnicamente provata”.
Dalle considerazioni di valore essenzialmente tecnico, da recepire in toto siccome pienamente logiche, oltre che in-
superate da difformi osservazioni di parte, deriva dunque
Il Giudice 21 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
l'infondatezza della pretesa in oggetto, che va pertanto rigettata.
II.3.3.- In conclusione, la domanda riconvenzionale della Post&Service s.r.l. deve essere accolta per quanto di ragione, ovvero nei limiti di €12.592,00 (oltre a IVA), di cui €4.000,00, a titolo di costi per l'eliminazione dei vi-
zi/incompletezze dei lavori (v. supra §II.3.1); €5.280,00,
a titolo di penale per il ritardo nella consegna del can-
tiere (v. supra §II.3.2); €3.312,00, a titolo di restitu-
zione delle spese di guardiania (v. supra §II.3.2).
II.4.- Ne consegue che, operando la compensazione tra poste a credito (€37.582,65) e a debito (€12.592,00) della
, risulta in capo alla stessa il credito dif- _1
ferenziale di €24.990,65, dovutole a titolo di saldo del corrispettivo per l'esecuzione dei lavori appaltati.
Su tale somma in conto capitale competono gli interessi in misura legale, a decorrere dalla domanda.
II.5.- Il parziale accoglimento della domanda ricon-
venzionale della opponente comporta ex se il rigetto della domanda di risarcimento del danno per lite temeraria, avan-
zata dalla creditrice opposta con comparsa _1
conclusionale del 3/06/2025.
III.- L'esito complessivo della lite, giustifica ex
art. 92 co. 2 c.p.c. la compensazione per 1/3 delle spese processuali, esclusi i costi della Ctu (in fase preventiva e in fase di merito), da far gravare in pari quota su en-
trambi i litiganti, trattandosi di atti istruttori compiuti
Il Giudice 22 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
nell'interesse comune delle parti (cfr. ex multis Cass. n.
11068/2020). Per la restante parte (2/3), le spese vanno invece poste a carico della opponente Post&Service s.r.l.,
quale parte prevalentemente soccombente.
Alla liquidazione dei compensi deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147 (tab. A allega-
ta), la cui disciplina transitoria (art.6) ne prevede espressamente l'applicazione alle “prestazioni professiona-
li esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”
(nella specie avvenuta il 23/10/2022).
Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, liquidati tenendo conto della natura della causa, dell'effettivo valore economico,
secondo lo scaglione corrispondente alla somma attribuita alla parte vincitrice e non a quella domandata (giurispru-
denza pacifica;
tra le più recenti Cass. n. 30999/2023)
nonché della difficoltà delle questioni trattate:
Scaglione: da € 5.200,01 a € 26.000,00 FASI VALORE MEDIO AUMENTO/RIDUZIONE IMPORTO LIQUIDATO
919,00 // 919,00 _11 Introduttiva 777,00 // 777,00 Istruttoria 1.680,00 // 1.680,00 Decisoria 1.701,00 // 1.701,00 TOTALE 5.077,00 2/3 3.384,66
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composi-
zione monocratica, definitivamente pronunciando sulla do-
manda proposta, con atto di citazione notificato il
Il Giudice 23 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
20/6/2020, dalla POST&SERVICE s.r.l. nei confronti della
[...]
ogni contraria istanza disat- Controparte_1
tesa, così provvede:
a) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il de-
creto ingiuntivo n.1240/2020, emesso dal Tribunale di Ba-
ri in data 10-17/03/2020;
b) ACCOGLIE, per quanto di ragione, la domanda riconvenzio-
nale e, per l'effetto, operata la compensazione con il maggior credito di controparte, CONDANNA la POST&SERVICE
s.r.l. al pagamento, in favore della Controparte_1
, della somma di €24.990,65, oltre a interes-
[...]
si legali dalla domanda al soddisfo, a titolo di corri-
spettivo a saldo per i lavori appaltati;
c) CONDANNA l'opponente POST&SERVICE s.r.l. al pagamento,
in favore della dei 2/3 _1 Controparte_1
delle spese processuali, parte che liquida, quanto ai compensi difensivi, in €3.384,66, oltre a rimborso forf.
spese generali (15%), Iva e Cpa come per legge;
dichiara la compensazione per la restante parte (1/3);
d) PONE le spese di CTU, come liquidate in sede di a.t.p.
con decreto del 7/6/2021 e in sede di merito con decreto del 13/3/2025, definitivamente a carico di entrambe le parti, in pari quota, condannando chi di ragione a rifon-
dere l'altra parte della maggior somma eventualmente ver-
sata a tale titolo.
Bari, 17/09/2025
Il Giudice - Antonio Ruffino
Il Giudice 24 A. Ruffino