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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 15/09/2025, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 4633/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
29/07/2025 da:
Parte_1
con l'avv. GALLINA CHIARA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. MOROSINOTTO MARIA ELENA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
1 Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. in sostituzione dell'udienza del 12.9.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi (n. ad ASOLO (TV) il Parte_1
25/09/1986) e (n. in GERMANIA il 17/12/1986), matrimonio contratto il Parte_2
12/10/2019 e trascritto al n. 11, Parte II, Serie A, Anno 2019 del registro degli atti di matrimonio del
Comune di TREVIGNANO alle seguenti condizioni:
2. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
3. I figli e saranno affidati ad entrambi i genitori e man-terranno la residenza con la madre. Per_1 Per_2
4. I genitori eserciteranno la potestà genitoriale in modo condiviso, as-sumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse, ed in partico-lare quelle riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute dei minori.
I coniugi si impegnano a mantenere una comunicazione funzionale con i figli, a contattare l'altro genitore in caso di emergenze che riguardino la prole, a condividere con l'altro genitore le informazioni che riguardano i figli, a favori-re il mantenimento e lo sviluppo di un sano rapporto tra e l'altro genitore, ad informarsi personalmente -utilizzando gli strumenti Per_1 Per_2
messi a disposizione dalla scuola- dell'andamento scolastico della prole.
e saranno collocati prevalentemente presso l'abitazione materna e manterranno la residenza presso la madre;
Per_1 Per_2
il padre potrà trascor-rere con i figli del tempo ogni volta ne avrà occasione, nel rispetto degli im-pegni scolastici ed extracurricolari della prole.
In particolare il signor terrà con sé i figli: Pt_2
2 - Finchè non avrà reperito un'autonoma soluzione abitativa -trovandosi attualmente ospitato presso l'abitazione della sorella- il pomeriggio del martedì dall'uscita di scuola o dal termine delle attività extrascola-stiche e fino alle ore 20 quando ne curerà il riaccompagno presso l'abitazione materna e, a settimane alterne, nelle giornate di sabato e domenica - compatibilmente con gli impegni della prole, senza pernot-to;
- Quando il signor avrà reperito una propria sistemazione abi-tativa potrà tenere con sé i figli il pomeriggio Pt_2
del martedì dall'uscita di scuola o dal termine delle attività extrascolastiche e fino alle ore 20 quando ne curerà il riaccompagno presso l'abitazione materna e, a settimane alterne, dal mattino del sabato e fino alla domenica sera al-le ore
20, con pernotto, quando ne curerà il riaccompagno a casa del-la madre -compatibilmente con gli impegni della prole;
Durante il periodo estivo, e trascorreranno almeno due set-timane anche non consecutive di vacanza con il Per_1 Per_2
padre e due settimane an-che non consecutive con la madre.
e trascorreranno i giorni dal 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio Per_1 Per_2
con l'altro genitore, alternati-vamente di anno in anno.
e trascorreranno con il padre metà delle vacanze pasquali, precisando che il giorno di Pasqua verrà trascorso Per_1 Per_2
un anno con un genitore e l'anno successivo con l'altro; le altre festività infrasettimanali saranno trascorse dalla prole alternativamente con un genitore e con l'altro.
5. Il signor verserà mensilmente, entro il giorno 15 di ogni mese l'importo di Euro 600,00 a titolo di Pt_2
contributo al mantenimento ordinario dei figli (300 euro per ciascun figlio); tale somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT.
Le spese straordinarie saranno divise tra i coniugi al 50% secondo lo sche-ma indicato dal Protocollo per il Processo in materia di famiglia in uso pres-so il Tribunale di Treviso che qui si intende integralmente richiamato e che le parti dichiarano di conoscere e di aver ricevuto in copia dai rispettivi legali.
6. L'importo dell'assegno unico ed universale spetterà interamente alla madre.
7. percepisce accompagnatoria per malattia oncologica pedia-trica che sarà accreditata nel conto deposito Per_2
intestato ai genitori e la madre potrà disporre delle somme per le necessità del figlio, senza obbligo di ren-dicontazione al signor Pt_2
3 8. I genitori prestano espresso consenso alla prosecuzione dei percorsi terapeutici già intrapresi dai figli minori e si impegnano a contribuire in pari misura alle attività terapeutiche e diagnostiche.
9. I genitori si impegnano a non frequentare nuovi compagni alla pre-senza dei figli per il primo anno dalla sottoscrizione dell'accordo e comunque non prima di un anno dall'inizio della relazione;
eventuali convivenze saran-no avviate almeno dopo un anno di frequentazione con i nuovi compagni ed andranno condivise tra i genitori affinché possano essere individuate le mi-gliori modalità di comunicazione ai figli.
10. Le detrazioni spetteranno a ciascun genitore in misura del 50 %.
11. Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti di carattere economi-co e patrimoniale derivanti dal matrimonio, i coniugi hanno stabilito quanto segue: il signor si impegna a cedere a titolo gratuito, nell'ambito della Parte_2
regolamentazione dei rapporti economici tra coniugi, la pro-pria quota di proprietà dell'abitazione familiare (pari a 8/21) alla IG (già proprietaria in quota per il 13/21), entro il termine di sessanta giorni dalla data di Parte_1
emissione della sentenza di separazione (doc. 3 atto di compravendita).
I costi dell'atto notarile per trasferimento della quota di proprietà del signor saranno a carico integralmente della Pt_2
sig.ra . Parte_1
L'abitazione, di cui all'esito dell'atto notarile diverrà unica proprietaria la -G , è come segue Parte_1
identificata: sita in Vedelago (TV) in via Palladio 18
Comune di Vedelago, via Palladio 18
Catasto Fabbricati, Sezione Urbana A, Foglio 11, mapp. n. 863, sub 5 abitazione Cat. A 2 cl. 2 vani 8 Piano S1, T, 1 mapp. n. 863, sub 19 Cat. C 6 cl. U mq 32
L'abitazione viene definitivamente assegnata alla IG unita-mente ai beni mobili in essa contenuti. Parte_1
La IG liquiderà, contestualmente al rogito di cui sopra, al SI -a totale tacitazione di ogni Parte_1 Pt_2
pretesa sull'immobile e sui beni in esso contenuti- la somma di Euro 5.000,00 per gli importi investiti dal marito nell'acquisto dell'arredamento.
4 Il signor dà atto di aver già prelevato i beni personali dall'abitazione familiare. Pt_2
12. La IG si farà carico in via esclusiva del mutuo contrat-to dalla coppia (doc. 4 contratto di mutuo) Parte_1
per l'acquisto dell'abitazione fami-liare, esonerando il signor dall'obbligo di contribuire al pagamento dello stesso. Pt_2
La IG sarà libera di rinegoziare il mutuo in essere, di accol-larsi in esclusiva il debito o di contrarre altro Parte_1
autonomo finanziamento;
il SI si impegna sin d'ora a rilasciare la documentazione che do-vesse servire a tale Pt_2
fine.
13. I coniugi dichiarano di essere autonomi ed indipendenti e di non chie-dere alcun mantenimento per sé; si producono in allegato le ultime tre di-chiarazioni dei redditi dei coniugi, tre buste paga ed estratti conto dei rappor-ti bancari (doc. 5 dichiarazioni dei redditi, doc. 6 buste paga, doc. 7 estratti conto personali, doc. 8 libretti automobili e moto).
14. La IG possiede un'automobile modello Peugeot 2008 Targata GT135HW ed il signor Parte_1 Pt_2
possiede un'automobile modello In-finiti Q30 targata FG643MN (per la quale è stato stipulato un finanziamento – doc.
9) ed una motocicletta modello Triumph Daytona 675 Targata DE32890; i mezzi rimarranno nella disponibilità dei proprietari.
15. Le parti, dichiarano di aver risolto e definito ogni e qualsiasi rapporto di credito/debito, e parimenti ogni altro rapporto di natura patrimoniale e non patrimoniale, dichiarando di null'altro aver a pretendere reciprocamente per qualsiasi titolo, ragione e/o causa, dedotti e/o deducibili aventi origine e/o di-pendenti e/o connessi al pregresso rapporto di coniugio, ovvero derivanti da qualsivoglia altro rapporto intercorso, e comunque dichiarano di rinunciarvi.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 12/09/2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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