Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/01/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° ____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
Addì _____________ CP_ ________________
Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ______________________
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del
Giudice Onorario Marta Capuano, nella causa iscritta al N. 3222/2024 R.G.L.
Per ___________________ promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv.to SORGI ROBERTA ed Parte_1
elettivamente domiciliata in Piazza G. Amendola n. 31, Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato CP_2 Il Cancelliere
legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale , CP_2
Via Laurana n. 59, con l'Avv. Rosaria Ciancimino che lo rappresenta e difende per mandato generale alle liti rogato in Roma dal Notaio Persona_1
- resistente –
All'esito dell'udienza del 28/01/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 04/03/2024 la sig.ra , contestando le risultanze Parte_1 dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., convenne in giudizio l' per sentir accertare il suo possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire CP_2 dell'assegno d'invalidità civile dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Resistette in giudizio l' convenuto, eccependo l'infondatezza della domanda di cui chiese il CP_3 rigetto.
La causa, istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa all'odierna udienza.
Preliminarmente giova evidenziare come l'oggetto del giudizio di merito, instaurato a seguito dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., attenga esclusivamente alla sussistenza del requisito sanitario richiesto dalla legge per accedere ai singoli benefici previdenziali;
da ciò discende l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della provvidenza, proposta dalla parte ricorrente e l'irrilevanza dei restanti requisiti richiesti dalla legge (disoccupazione, reddito etc..).
Per quanto riguarda i requisiti sanitari richiesti dalla legge, il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti espletati, ha concluso che la sig.ra , a causa delle patologie da cui è Parte_1 affetta, è da ritenersi in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'assegno d'invalidità civile, riconoscendo un'invalidità del 75%, a decorrere da agosto 2022.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione in atti).
Può, quindi, concludersi che la sig.ra è in possesso dei requisiti sanitari richiesti Parte_1 dalla legge per fruire dell'assegno d'invalidità civile a decorrere da agosto 2022.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, disponendone la distrazione in favore dell'avv. SORGI ROBERTA che ha dichiarato di averle anticipate senza aver ricevuto compenso alcuno.
Restano definitivamente a carico dell' , infine, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già CP_2 liquidate.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso dichiara che la sig.ra è in possesso dei requisiti sanitari Parte_1 richiesti dalla legge per fruire dell'assegno d'invalidità civile a decorrere da agosto 2022.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 3500,00 per CP_2 compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge, ordinandone la distrazione in favore dell'avv.to SORGI ROBERTA.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già liquidate. CP_2
Così deciso in Palermo il 30/01/2025
IL GIUDICE O.
Marta Capuano