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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 21/03/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2146/2022
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2146/2022 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
[...]
Controparte_1
RESISTENTI
Oggi 21 marzo 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per l'avv. TURNATURI FRANCESCO, oggi sostituito dall'avv. Elena Turnaturi Parte_1 Per l'avv. COLELLA PATRIZIA CP_1 Per l'avv. VACCARI GIOIA, oggi sostituita dall'avv. Controparte_1
Francesca Montomoli
Il giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.
L'avv. Turnaturi ribadisce che il ricorso è stato depositato in data 1.10.2022. Insiste nella eccezione di nullità dell'atto impugnato per la mancata notifica degli atti presupposti, risultando soltanto la notifica di 4 avvisi di addebito (v. doc. 3, 4, 8 di parte ) su 12. Per il resto, si riporta al ricorso ed alle CP_1
conclusioni ivi rassegnate, anche per quanto attiene alla eccezione di parziale prescrizione dei crediti contributivi.
L'avv. Montomoli si riporta alla memoria di costituzione e alla documentazione allegata ed insiste nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
L'avv. Colella si riporta alla memoria di costituzione ed alla documentazione allegata, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e contestando eventuali eccezioni nuove formulate per la prima volta all'odierna udienza.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 2146/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TURNATURI Parte_1 C.F._1
FRANCESCO, con elezione di domicilio in VIA DEL ROMITO 3 50134 FIRENZE, presso il difensore avv. TURNATURI FRANCESCO
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLELLA PATRIZIA, dell'avv. IMBRIACI CP_1 P.IVA_1
SILVANO, dell'avv. FORGIONE PAOLA, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28 50144 FIRENZE, presso il difensore avv. COLELLA PATRIZIA
, con il patrocinio dell'avv. VACCARI GIOIA, Controparte_1 elettivamente domiciliata in VIALE GIOACCHINO ROSSINI, N. 18, ROMA, presso il difensore avv.
VACCARI GIOIA
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 1.10.2022, ha proposto opposizione averso la Parte_1
comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 04176202200000631000, notificata il 22.08.2022, in relazione ai seguenti avvisi di addebito : CP_1
1. n. 34120140003628058000 per Euro 4.885,27 per l'anno 2013, asseritamente notificato in data
22/10/2014;
2. n. 34120150002298848000 per Euro 4.831,25 per l'anno 2014, asseritamente notificato in data
28/11/2015;
3. n. 34120160005159789000 per Euro 4.769,86, per l'anno 2015, asseritamente notificato in data
20/12/2016;
4. n. 34120170002813849000 per Euro 9.422,69 per l'anno 2016, asseritamente notificato in data
3/11/2017;
2 5. n. 34120170005261365000 per Euro 51.821,06 per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2013, asseritamente notificato in data 25/01/2018;
6. n. 34120180000772781000 per Euro 6.922,96 per l'anno 2017, asseritamente notificato in data
27/07/2018;
7. n. 34120180007121247000 per Euro 4.548,55 per gli anni 2017 e 2018, asseritamente notificato in data 12/02/2019;
8. n. 34120180007344851000 per Euro 16.484,14 per l'anno 2014, asseritamente notificato il
12/02/2019;
9. n. 34120190002444946000 per Euro 4.503,30 per l'anno 2018, asseritamente notificato 13/08/2019;
10. n. 34120190003061776000 per Euro 14.348,66 per l'anno 2015, asseritamente notificato il
22/08/2019;
11. n. 34120190006510460000 per Euro 4.398,11 per l'anno 2018 e 2019, asseritamente notificato il
17/02/2020;
12. n. 34120210002004067000 per Euro 6.944,26 per l'anno 2019, asseritamente notificato il
7/01/2022.
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha dedotto ed eccepito: a) la mancata notifica degli avvisi di addebito de quibus; b) la prescrizione quinquennale delle pretese contributive (con riferimento CP_1
agli avvisi di addebito n. 5, 1, 2, 8, 3, 10, 4 di cui alla parte in fatto) e del diritto di
[...]
di procedere ad esecuzione forzata (con riferimento agli avvisi di addebito di cui ai Controparte_1
n. 1, 2, 3 della parte in fatto), in assenza di validi e tempestivi atti interruttivi della prescrizione;
c) la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per omessa indicazione del calcolo degli interessi;
d) l'errata moltiplicazione degli importi richiesti in pagamento;
e) la decadenza ex art. 25
D.lgs. 46/1999.
Pertanto, il ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “- Nel merito ritenere l'opposizione tempestiva, ammissibile, procedibile, fondata in fatto ed in diritto e per gli effetti - accertare e dichiarare la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
04176202200000631000 oggi impugnata e l'illegittimità, la nullità, inesistenza e comunque la mancata notifica di tutti i presupposti titoli impugnati in premessa per i motivi sopra esposti e conseguentemente e per l'effetto annullare l'atto, revocarlo, dichiaralo nullo e/o inefficace - accertare
e dichiarare non dovute le somme così come richieste con la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 04176202200000631000 oggi impugnata per tutti i motivi esposti nel presente ricorso e per l'effetto annullare l'atto, revocarlo, dichiararlo nullo e/o inefficace - dichiarare l'estinzione del diritto alla riscossione in virtù dell'atto impugnato per le motivazioni di cui alla presente opposizione
3 ed in particolare per intervenuta prescrizione del credito vantato dall'opposta per tutti i motivi indicati nel presente atto, che qui abbiansi per integralmente richiamati e trascritti;
- in ogni caso dichiarare la non debenza delle somme iscritte più volte a ruolo, frutto di un errore materiale macroscopico errore e per l'effetto e annullare l'atto, revocarlo, dichiararlo nullo e/o inefficace in relazione quanto meno ad Euro 46.672,05. - In via istruttoria Trattandosi di giudizio basato esclusivamente su documenti, sin d'ora si disconosce ed impugna qualsiasi atto, documento e certificato prodotto ex adverso in semplice copia, ai sensi e per gli effetti degli arti. 2712-2719 c.c. ovvero 215 c.p.c., con riserva inoltre di fare istanza ex artt. 210 e 213 c.p.c. di ordine di esibizione nei confronti della convenuta opposta di tutti gli atti e documenti in originale sopra richiamati, precisando di non voler accettare il contraddittorio su documentazioni tardivamente esibite. Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento.”.
Si è costituito in giudizio , contestando la domanda e chiedendone la reiezione, in quanto CP_1 infondata, attesa la regolare notificazione degli avvisi di addebito de quibus e l'infondatezza della svolta eccezione di prescrizione quinquennale, anche alla luce della sospensione dei termini di prescrizione dal 23.02.2020 al 30.06.2020 e dal 31.12.2020 al 30.06.2021, per complessivi n. 311 giorni, disposta dalla normativa emergenziale (art. 37 D.L. 18/2020 e art. 11, comma 9, D.L.
183/2020), e, comunque, inammissibile/improponibile/improcedibile; con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio , eccependo: a) il proprio difetto di Controparte_1 legittimazione passiva in ordine all'eccezione di omessa notifica degli avvisi di addebito oggetto di causa, essendo dette notifiche di competenza dell'ente impositore, ai sensi del D.L. 78/2010; b)
l'inammissibilità delle eccezioni inerenti al merito della pretesa;
c) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente, sussistendo validi e tempestivi atti interruttivi della prescrizione quinquennale di cui ai doc. da n. 1 a n. 8 del fascicolo di parte, considerata la sospensione dei termini di prescrizione dall'8.03.2020 al 30.09.2021, come disposta dalla normativa emergenziale Covid-19.
Parte resistente ha, quindi, chiesto all'intestato Tribunale di dichiarare il ricorso inammissibile o, comunque, di rigettarlo, in quanto infondato;
con vittoria di spese, ovvero, in subordine, con compensazione delle spese nei confronti di CP_2
La riscossione dei crediti previdenziali oggetto di causa è stata sospesa con il decreto di fissazione della prima udienza.
La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti dalle parti e discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
4 Preliminarmente si evidenzia, con riferimento alle conclusioni in via istruttoria di cui al ricorso, che è inammissibile, in quanto del tutto genericamente formulato, il disconoscimento della conformità delle copie agli originali, effettuato, peraltro, preliminarmente, ancora prima della costituzione delle resistenti e della produzione della documentazione allegata alle relative memorie.
Venendo al merito, si evidenzia che, secondo un consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n.
335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che, dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di CP_1
natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del CP_3
2010) (Cass. Sez. U, Sentenza n. 23397 del 17/11/2016 (Rv. 641632 – 01).
Ancora, in tema di avviso di addebito per il mancato pagamento di contributi previdenziali,
l'opposizione all'esecuzione è esperibile per dedurre fatti estintivi della pretesa contributiva verificatisi dopo la notifica dell'avviso e non per far valere vizi di merito riguardanti l'originaria esistenza del credito, per i quali l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, riferibile anche all'avviso di addebito ex art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, prevede il mezzo dell'opposizione proponibile entro il termine di quaranta giorni dalla data di notifica del titolo (Cass. Sez. L, Sentenza n. 8198 del 22/03/2023 (Rv.
667144 - 01).
Ciò posto, nel caso di specie, ha prodotto, con riferimento agli avvisi di addebito n. 1, 5, 6, 7, 8, CP_1
9, 10, 12 della parte in fatto, gli avvisi di ricevimento delle raccomandate inviate presso l'indirizzo del ricorrente (in Firenze, via Ghibellina n. 98), sottoscritti dal ricevente (v. doc. n. 1 bis, 5 bis, 6 bis, 7 bis,
8 bis, 9 bis, 10 bis, 12 bis del fascicolo di parte resistente ). CP_1
I predetti avvisi di addebito sono, quindi, stati validamente notificati al destinatario (rispettivamente in data 22.10.2014, 25.01.2018, 27.07.2018, 12.02.2019 – n. 7 e 8 -, 13.08.2019, 22.08.2019, 7.01.2022).
Per quanto attiene agli avvisi di addebito n. 2, 3, 4 e 11 della parte in fatto, dalla documentazione prodotta da risulta che le relative notifiche si sono perfezionate per compiuta giacenza (v. doc. n. CP_1
2 bis, 3 bis, 4 bis, 11 bis del fascicolo di parte resistente ), rispettivamente in data 28.11.2015, CP_1
20.12.2016, 3.11.2017, 17.02.2020; sul punto, a fronte della produzione della predetta documentazione
(allegata alla memoria di costituzione ), parte ricorrente nulla ha contestato/eccepito in merito, CP_1
nella prima difesa utile (ovvero in prima udienza).
5 In ogni caso, dalla documentazione prodotta da emerge che, per gli avvisi di addebito di cui ai CP_2
n. 1 e 2 della parte in fatto, il ricorrente, in data 21.04.2017, ha chiesto di aderire alla definizione agevolata del debito (c.d. rottamazione uno), richiesta accolta da in data 5.06.2017 (v. doc. n. 5 CP_2
e 6 del fascicolo di parte resistente , mentre, per gli avvisi di addebito di cui ai n. 1, 2, 3, 4, 5, 6 CP_2
della parte in fatto, il ricorrente, in data 21.11.2018, ha chiesto di aderire alla rottamazione ter (v. doc.
n. 7 del fascicolo di parte resistente . CP_2
A tale ultimo proposito, si osserva che l'inclusione dei predetti avvisi di addebito nelle suindicate istanze di adesione alle rottamazioni uno e ter presuppone la conoscenza degli stessi da parte del ricorrente e ed è incompatibile con l'eccezione di non averli ricevuti e di non averne avuto conoscenza sino alla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggetto della presente impugnazione (avvenuta il 22.08.2022).
Conseguentemente deve essere affermata l'irretrattabilità dei crediti contributivi oggetto di causa, per non avere il ricorrente proposto tempestiva opposizione averso i predetti avvisi di addebito, con l'ulteriore conseguenza che il ricorrente può fare valere, nella presente sede di opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., soltanto eventuali fatti estintivi (con particolare riferimento all'eccepita prescrizione) verificatisi successivamente alla notifica degli avvisi di addebito de quibus, ovvero nel periodo intercorso tra le predette notifiche e la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta (avvenuta il 22.08.2022).
Sono, pertanto, ulteriormente inammissibili l'eccezione di decadenza ex art. 25 D.lgs. 46/1999 e quella relativa alla errata moltiplicazione degli importi chiesti in pagamento (eccezione sulla quale, in ogni caso, ha preso posizione;
v. le pagg. n.
9-10 della memoria di costituzione). CP_1
In ogni caso, si osserva, con riferimento all'avviso di addebito n. 11 della parte in fatto, che lo stesso attiene a contributi dovuti alla Gestione Commercianti per gli anni 2018 e 2019; CP_1
conseguentemente alcuna prescrizione dei predetti crediti contributivi può essersi configurata, attesa la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria de qua, effettuata in data 22.08.2022.
In ordine all'eccezione di prescrizione del diritto di di procedere a esecuzione forzata (in CP_2
relazione agli avvisi di addebito di cui ai n. 1, 2, 3 della parte in fatto;
v. pagg. n. 7 e 8 del ricorso), si evidenzia che ha versato in atti validi e tempestivi atti interruttivi della prescrizione CP_2 quinquennale con riferimento a tutti gli avvisi di addebito oggetto di causa, ovvero: l'intimazione di pagamento n. 04120189005832489000, notificata il 25.06.2018 (relativa agli avvisi di addebito n. 1 e 2 della parte in fatto), l'atto di pignoramento presso i terzi n. 04184201800001457001, notificato il
5.11.2018 (relativo agli avvisi di addebito n. 1, 2 e 5 della parte in fatto); v. doc. n. 3 e 4 del fascicolo di parte resistente nonché le istanze di adesione alla rottamazione uno e ter del 21.04.2017 e CP_2
6 del 21.11.2018 di cui ai doc. n. 5, 6, 7 del fascicolo di parte resistente riferite, rispettivamente, CP_2
gli avvisi di addebito di cui ai n. 1, 2 e n. 1, 2, 3, 4, 5, 6 della parte in fatto, oltre alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggetto della presente impugnazione, notificata il 22.08.2022
(riferita a tutti gli avvisi addebito oggetto di causa).
Deve, altresì, tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione disposta dalla normativa emergenziale, richiamata da , ovvero dall'art. 37 D.L. 18/2020, conv. in L. 27/2020 (dal CP_1
23.02.2020 al 30.06.2020, per n. 129 giorni) e dall'art. 11, comma 9, D.L. 183/2020, conv. in L.
21/2021 (dal 31.12.2020 al 30.06.2021, per n. 182 giorni), per complessivi 311 giorni; nonché della normativa emergenziale, richiamata da di cui: a) all'art. 67, comma 1, del D.L. n. 18 del CP_2
17.03.2020, convertito in L. n. 27 del 24.04.2020, così detto “Decreto Cura Italia”, il quale prevedeva che: “sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi all'attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”.
Il successivo comma 4 stabiliva, inoltre, che: “Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, ((commi 1 e 3)), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”; disposizione che, a sua volta, prevede che: “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”. (…). “L'agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”; b) all'art. 154, comma 1, lett. a) del D.L. n. 34 del 19.05.2020, convertito in L. n. 77 del 17.07.2020, così detto “Decreto Rilancio”, che ha prorogato i termini di cui sopra al 31.08.2020; c) all'art. 99, comma 1, del D.L. n. 104 del 14.08.2020, convertito in L. 126 del 13.10.2020, così detto “Decreto Agosto”, che ha prorogato i termini di cui sopra al
15.10.2020; d) all'art.1, comma 3, del D.L. n. 125 del 07.10.2020, convertito in L. n. 159 del
27.11.2020, che ha prorogato i termini di cui sopra al 31.12.2020; e) al D.L. n. 183/2020, convertito in l. n. 21/2020, che ha prorogato i termini di cui sopra al 28.02.2021; f) all'art. 4, comma 1, lett. a) del
7 D.L. n. 41 del 22.03.2021, convertito in L. n. 69 del 21.05.2021., così detto “Decreto Sostegni”, che ha prorogato i termini di cui sopra al 30 aprile 2021; g) al D.L. n. 73 del 25.05.2021, convertito in L. n.
106 de 23.07.2021, così detto “Decreto sostegni bis”, che ha prorogato i termini di cui sopra al 31 agosto 2021. Pertanto, l'attività di riscossione è stata sospesa ex lege dall'8.03.2020 al 31.08.2021, per complessivi n. 541 giorni.
Conseguentemente, l'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente in ricorso deve essere respinta, tenuto conto dei validi e tempestivi atti interruttivi della prescrizione quinquennale sopraindicati e della sospensione dei termini di prescrizione di cui alla suindicata normativa emergenziale.
Del tutto generica è, infine, l'eccezione relativa all'omessa indicazione del calcolo degli interessi nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, dovendo, in ogni caso, il calcolo degli interessi di mora essere effettuato secondo previsioni normative (v. pag. n. 8 della memoria di costituzione di
. CP_2
In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con assorbimento di ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio.
Spese
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte ricorrente e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. 147/2022 (valori minimi dello scaglione di riferimento, senza liquidazione per la fase istruttoria, in quanto non espletata).
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento, a favore di e di , Controparte_1 CP_1
delle spese processuali, liquidate, per ciascuna parte resistente, in euro 4.201,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre all'IVA e al CPA, se dovute, come per legge.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 21 marzo 2025
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
8
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2146/2022 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
[...]
Controparte_1
RESISTENTI
Oggi 21 marzo 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per l'avv. TURNATURI FRANCESCO, oggi sostituito dall'avv. Elena Turnaturi Parte_1 Per l'avv. COLELLA PATRIZIA CP_1 Per l'avv. VACCARI GIOIA, oggi sostituita dall'avv. Controparte_1
Francesca Montomoli
Il giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.
L'avv. Turnaturi ribadisce che il ricorso è stato depositato in data 1.10.2022. Insiste nella eccezione di nullità dell'atto impugnato per la mancata notifica degli atti presupposti, risultando soltanto la notifica di 4 avvisi di addebito (v. doc. 3, 4, 8 di parte ) su 12. Per il resto, si riporta al ricorso ed alle CP_1
conclusioni ivi rassegnate, anche per quanto attiene alla eccezione di parziale prescrizione dei crediti contributivi.
L'avv. Montomoli si riporta alla memoria di costituzione e alla documentazione allegata ed insiste nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
L'avv. Colella si riporta alla memoria di costituzione ed alla documentazione allegata, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e contestando eventuali eccezioni nuove formulate per la prima volta all'odierna udienza.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 2146/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TURNATURI Parte_1 C.F._1
FRANCESCO, con elezione di domicilio in VIA DEL ROMITO 3 50134 FIRENZE, presso il difensore avv. TURNATURI FRANCESCO
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLELLA PATRIZIA, dell'avv. IMBRIACI CP_1 P.IVA_1
SILVANO, dell'avv. FORGIONE PAOLA, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28 50144 FIRENZE, presso il difensore avv. COLELLA PATRIZIA
, con il patrocinio dell'avv. VACCARI GIOIA, Controparte_1 elettivamente domiciliata in VIALE GIOACCHINO ROSSINI, N. 18, ROMA, presso il difensore avv.
VACCARI GIOIA
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 1.10.2022, ha proposto opposizione averso la Parte_1
comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 04176202200000631000, notificata il 22.08.2022, in relazione ai seguenti avvisi di addebito : CP_1
1. n. 34120140003628058000 per Euro 4.885,27 per l'anno 2013, asseritamente notificato in data
22/10/2014;
2. n. 34120150002298848000 per Euro 4.831,25 per l'anno 2014, asseritamente notificato in data
28/11/2015;
3. n. 34120160005159789000 per Euro 4.769,86, per l'anno 2015, asseritamente notificato in data
20/12/2016;
4. n. 34120170002813849000 per Euro 9.422,69 per l'anno 2016, asseritamente notificato in data
3/11/2017;
2 5. n. 34120170005261365000 per Euro 51.821,06 per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2013, asseritamente notificato in data 25/01/2018;
6. n. 34120180000772781000 per Euro 6.922,96 per l'anno 2017, asseritamente notificato in data
27/07/2018;
7. n. 34120180007121247000 per Euro 4.548,55 per gli anni 2017 e 2018, asseritamente notificato in data 12/02/2019;
8. n. 34120180007344851000 per Euro 16.484,14 per l'anno 2014, asseritamente notificato il
12/02/2019;
9. n. 34120190002444946000 per Euro 4.503,30 per l'anno 2018, asseritamente notificato 13/08/2019;
10. n. 34120190003061776000 per Euro 14.348,66 per l'anno 2015, asseritamente notificato il
22/08/2019;
11. n. 34120190006510460000 per Euro 4.398,11 per l'anno 2018 e 2019, asseritamente notificato il
17/02/2020;
12. n. 34120210002004067000 per Euro 6.944,26 per l'anno 2019, asseritamente notificato il
7/01/2022.
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha dedotto ed eccepito: a) la mancata notifica degli avvisi di addebito de quibus; b) la prescrizione quinquennale delle pretese contributive (con riferimento CP_1
agli avvisi di addebito n. 5, 1, 2, 8, 3, 10, 4 di cui alla parte in fatto) e del diritto di
[...]
di procedere ad esecuzione forzata (con riferimento agli avvisi di addebito di cui ai Controparte_1
n. 1, 2, 3 della parte in fatto), in assenza di validi e tempestivi atti interruttivi della prescrizione;
c) la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per omessa indicazione del calcolo degli interessi;
d) l'errata moltiplicazione degli importi richiesti in pagamento;
e) la decadenza ex art. 25
D.lgs. 46/1999.
Pertanto, il ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “- Nel merito ritenere l'opposizione tempestiva, ammissibile, procedibile, fondata in fatto ed in diritto e per gli effetti - accertare e dichiarare la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
04176202200000631000 oggi impugnata e l'illegittimità, la nullità, inesistenza e comunque la mancata notifica di tutti i presupposti titoli impugnati in premessa per i motivi sopra esposti e conseguentemente e per l'effetto annullare l'atto, revocarlo, dichiaralo nullo e/o inefficace - accertare
e dichiarare non dovute le somme così come richieste con la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 04176202200000631000 oggi impugnata per tutti i motivi esposti nel presente ricorso e per l'effetto annullare l'atto, revocarlo, dichiararlo nullo e/o inefficace - dichiarare l'estinzione del diritto alla riscossione in virtù dell'atto impugnato per le motivazioni di cui alla presente opposizione
3 ed in particolare per intervenuta prescrizione del credito vantato dall'opposta per tutti i motivi indicati nel presente atto, che qui abbiansi per integralmente richiamati e trascritti;
- in ogni caso dichiarare la non debenza delle somme iscritte più volte a ruolo, frutto di un errore materiale macroscopico errore e per l'effetto e annullare l'atto, revocarlo, dichiararlo nullo e/o inefficace in relazione quanto meno ad Euro 46.672,05. - In via istruttoria Trattandosi di giudizio basato esclusivamente su documenti, sin d'ora si disconosce ed impugna qualsiasi atto, documento e certificato prodotto ex adverso in semplice copia, ai sensi e per gli effetti degli arti. 2712-2719 c.c. ovvero 215 c.p.c., con riserva inoltre di fare istanza ex artt. 210 e 213 c.p.c. di ordine di esibizione nei confronti della convenuta opposta di tutti gli atti e documenti in originale sopra richiamati, precisando di non voler accettare il contraddittorio su documentazioni tardivamente esibite. Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento.”.
Si è costituito in giudizio , contestando la domanda e chiedendone la reiezione, in quanto CP_1 infondata, attesa la regolare notificazione degli avvisi di addebito de quibus e l'infondatezza della svolta eccezione di prescrizione quinquennale, anche alla luce della sospensione dei termini di prescrizione dal 23.02.2020 al 30.06.2020 e dal 31.12.2020 al 30.06.2021, per complessivi n. 311 giorni, disposta dalla normativa emergenziale (art. 37 D.L. 18/2020 e art. 11, comma 9, D.L.
183/2020), e, comunque, inammissibile/improponibile/improcedibile; con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio , eccependo: a) il proprio difetto di Controparte_1 legittimazione passiva in ordine all'eccezione di omessa notifica degli avvisi di addebito oggetto di causa, essendo dette notifiche di competenza dell'ente impositore, ai sensi del D.L. 78/2010; b)
l'inammissibilità delle eccezioni inerenti al merito della pretesa;
c) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente, sussistendo validi e tempestivi atti interruttivi della prescrizione quinquennale di cui ai doc. da n. 1 a n. 8 del fascicolo di parte, considerata la sospensione dei termini di prescrizione dall'8.03.2020 al 30.09.2021, come disposta dalla normativa emergenziale Covid-19.
Parte resistente ha, quindi, chiesto all'intestato Tribunale di dichiarare il ricorso inammissibile o, comunque, di rigettarlo, in quanto infondato;
con vittoria di spese, ovvero, in subordine, con compensazione delle spese nei confronti di CP_2
La riscossione dei crediti previdenziali oggetto di causa è stata sospesa con il decreto di fissazione della prima udienza.
La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti dalle parti e discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
4 Preliminarmente si evidenzia, con riferimento alle conclusioni in via istruttoria di cui al ricorso, che è inammissibile, in quanto del tutto genericamente formulato, il disconoscimento della conformità delle copie agli originali, effettuato, peraltro, preliminarmente, ancora prima della costituzione delle resistenti e della produzione della documentazione allegata alle relative memorie.
Venendo al merito, si evidenzia che, secondo un consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n.
335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che, dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di CP_1
natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del CP_3
2010) (Cass. Sez. U, Sentenza n. 23397 del 17/11/2016 (Rv. 641632 – 01).
Ancora, in tema di avviso di addebito per il mancato pagamento di contributi previdenziali,
l'opposizione all'esecuzione è esperibile per dedurre fatti estintivi della pretesa contributiva verificatisi dopo la notifica dell'avviso e non per far valere vizi di merito riguardanti l'originaria esistenza del credito, per i quali l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, riferibile anche all'avviso di addebito ex art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, prevede il mezzo dell'opposizione proponibile entro il termine di quaranta giorni dalla data di notifica del titolo (Cass. Sez. L, Sentenza n. 8198 del 22/03/2023 (Rv.
667144 - 01).
Ciò posto, nel caso di specie, ha prodotto, con riferimento agli avvisi di addebito n. 1, 5, 6, 7, 8, CP_1
9, 10, 12 della parte in fatto, gli avvisi di ricevimento delle raccomandate inviate presso l'indirizzo del ricorrente (in Firenze, via Ghibellina n. 98), sottoscritti dal ricevente (v. doc. n. 1 bis, 5 bis, 6 bis, 7 bis,
8 bis, 9 bis, 10 bis, 12 bis del fascicolo di parte resistente ). CP_1
I predetti avvisi di addebito sono, quindi, stati validamente notificati al destinatario (rispettivamente in data 22.10.2014, 25.01.2018, 27.07.2018, 12.02.2019 – n. 7 e 8 -, 13.08.2019, 22.08.2019, 7.01.2022).
Per quanto attiene agli avvisi di addebito n. 2, 3, 4 e 11 della parte in fatto, dalla documentazione prodotta da risulta che le relative notifiche si sono perfezionate per compiuta giacenza (v. doc. n. CP_1
2 bis, 3 bis, 4 bis, 11 bis del fascicolo di parte resistente ), rispettivamente in data 28.11.2015, CP_1
20.12.2016, 3.11.2017, 17.02.2020; sul punto, a fronte della produzione della predetta documentazione
(allegata alla memoria di costituzione ), parte ricorrente nulla ha contestato/eccepito in merito, CP_1
nella prima difesa utile (ovvero in prima udienza).
5 In ogni caso, dalla documentazione prodotta da emerge che, per gli avvisi di addebito di cui ai CP_2
n. 1 e 2 della parte in fatto, il ricorrente, in data 21.04.2017, ha chiesto di aderire alla definizione agevolata del debito (c.d. rottamazione uno), richiesta accolta da in data 5.06.2017 (v. doc. n. 5 CP_2
e 6 del fascicolo di parte resistente , mentre, per gli avvisi di addebito di cui ai n. 1, 2, 3, 4, 5, 6 CP_2
della parte in fatto, il ricorrente, in data 21.11.2018, ha chiesto di aderire alla rottamazione ter (v. doc.
n. 7 del fascicolo di parte resistente . CP_2
A tale ultimo proposito, si osserva che l'inclusione dei predetti avvisi di addebito nelle suindicate istanze di adesione alle rottamazioni uno e ter presuppone la conoscenza degli stessi da parte del ricorrente e ed è incompatibile con l'eccezione di non averli ricevuti e di non averne avuto conoscenza sino alla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggetto della presente impugnazione (avvenuta il 22.08.2022).
Conseguentemente deve essere affermata l'irretrattabilità dei crediti contributivi oggetto di causa, per non avere il ricorrente proposto tempestiva opposizione averso i predetti avvisi di addebito, con l'ulteriore conseguenza che il ricorrente può fare valere, nella presente sede di opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., soltanto eventuali fatti estintivi (con particolare riferimento all'eccepita prescrizione) verificatisi successivamente alla notifica degli avvisi di addebito de quibus, ovvero nel periodo intercorso tra le predette notifiche e la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta (avvenuta il 22.08.2022).
Sono, pertanto, ulteriormente inammissibili l'eccezione di decadenza ex art. 25 D.lgs. 46/1999 e quella relativa alla errata moltiplicazione degli importi chiesti in pagamento (eccezione sulla quale, in ogni caso, ha preso posizione;
v. le pagg. n.
9-10 della memoria di costituzione). CP_1
In ogni caso, si osserva, con riferimento all'avviso di addebito n. 11 della parte in fatto, che lo stesso attiene a contributi dovuti alla Gestione Commercianti per gli anni 2018 e 2019; CP_1
conseguentemente alcuna prescrizione dei predetti crediti contributivi può essersi configurata, attesa la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria de qua, effettuata in data 22.08.2022.
In ordine all'eccezione di prescrizione del diritto di di procedere a esecuzione forzata (in CP_2
relazione agli avvisi di addebito di cui ai n. 1, 2, 3 della parte in fatto;
v. pagg. n. 7 e 8 del ricorso), si evidenzia che ha versato in atti validi e tempestivi atti interruttivi della prescrizione CP_2 quinquennale con riferimento a tutti gli avvisi di addebito oggetto di causa, ovvero: l'intimazione di pagamento n. 04120189005832489000, notificata il 25.06.2018 (relativa agli avvisi di addebito n. 1 e 2 della parte in fatto), l'atto di pignoramento presso i terzi n. 04184201800001457001, notificato il
5.11.2018 (relativo agli avvisi di addebito n. 1, 2 e 5 della parte in fatto); v. doc. n. 3 e 4 del fascicolo di parte resistente nonché le istanze di adesione alla rottamazione uno e ter del 21.04.2017 e CP_2
6 del 21.11.2018 di cui ai doc. n. 5, 6, 7 del fascicolo di parte resistente riferite, rispettivamente, CP_2
gli avvisi di addebito di cui ai n. 1, 2 e n. 1, 2, 3, 4, 5, 6 della parte in fatto, oltre alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggetto della presente impugnazione, notificata il 22.08.2022
(riferita a tutti gli avvisi addebito oggetto di causa).
Deve, altresì, tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione disposta dalla normativa emergenziale, richiamata da , ovvero dall'art. 37 D.L. 18/2020, conv. in L. 27/2020 (dal CP_1
23.02.2020 al 30.06.2020, per n. 129 giorni) e dall'art. 11, comma 9, D.L. 183/2020, conv. in L.
21/2021 (dal 31.12.2020 al 30.06.2021, per n. 182 giorni), per complessivi 311 giorni; nonché della normativa emergenziale, richiamata da di cui: a) all'art. 67, comma 1, del D.L. n. 18 del CP_2
17.03.2020, convertito in L. n. 27 del 24.04.2020, così detto “Decreto Cura Italia”, il quale prevedeva che: “sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi all'attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”.
Il successivo comma 4 stabiliva, inoltre, che: “Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, ((commi 1 e 3)), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”; disposizione che, a sua volta, prevede che: “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”. (…). “L'agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”; b) all'art. 154, comma 1, lett. a) del D.L. n. 34 del 19.05.2020, convertito in L. n. 77 del 17.07.2020, così detto “Decreto Rilancio”, che ha prorogato i termini di cui sopra al 31.08.2020; c) all'art. 99, comma 1, del D.L. n. 104 del 14.08.2020, convertito in L. 126 del 13.10.2020, così detto “Decreto Agosto”, che ha prorogato i termini di cui sopra al
15.10.2020; d) all'art.1, comma 3, del D.L. n. 125 del 07.10.2020, convertito in L. n. 159 del
27.11.2020, che ha prorogato i termini di cui sopra al 31.12.2020; e) al D.L. n. 183/2020, convertito in l. n. 21/2020, che ha prorogato i termini di cui sopra al 28.02.2021; f) all'art. 4, comma 1, lett. a) del
7 D.L. n. 41 del 22.03.2021, convertito in L. n. 69 del 21.05.2021., così detto “Decreto Sostegni”, che ha prorogato i termini di cui sopra al 30 aprile 2021; g) al D.L. n. 73 del 25.05.2021, convertito in L. n.
106 de 23.07.2021, così detto “Decreto sostegni bis”, che ha prorogato i termini di cui sopra al 31 agosto 2021. Pertanto, l'attività di riscossione è stata sospesa ex lege dall'8.03.2020 al 31.08.2021, per complessivi n. 541 giorni.
Conseguentemente, l'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente in ricorso deve essere respinta, tenuto conto dei validi e tempestivi atti interruttivi della prescrizione quinquennale sopraindicati e della sospensione dei termini di prescrizione di cui alla suindicata normativa emergenziale.
Del tutto generica è, infine, l'eccezione relativa all'omessa indicazione del calcolo degli interessi nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, dovendo, in ogni caso, il calcolo degli interessi di mora essere effettuato secondo previsioni normative (v. pag. n. 8 della memoria di costituzione di
. CP_2
In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con assorbimento di ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio.
Spese
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte ricorrente e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. 147/2022 (valori minimi dello scaglione di riferimento, senza liquidazione per la fase istruttoria, in quanto non espletata).
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento, a favore di e di , Controparte_1 CP_1
delle spese processuali, liquidate, per ciascuna parte resistente, in euro 4.201,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre all'IVA e al CPA, se dovute, come per legge.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 21 marzo 2025
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
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