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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 27/03/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione Lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, alla scadenza del termine del 26.3.2025 assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 869 /2023 RCL promossa con ricorso depositato il 26/05/2023 avente ad oggetto: personale docente/progressione stipendiale/differenze retributive da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PICOTTI Parte_1 C.F._1
LORENZO e dell'avv. DE STROBEL GABRIELLA, elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematico ; ) Email_1 Email_2
contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 [...]
(C.F. ), con il patrocinio ex art. 417- Controparte_3 P.IVA_3
bis c.p.c. del dott. elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico Persona_1
Email_3
Motivi della decisione
1.Con ricorso depositato il 26.5.2023 ha chiesto al suintestato Tribunale Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Condannare il Controparte_1
già
[...] Controparte_4
, in persona del pro tempore (C.F. ), l'
[...] CP_5 P.IVA_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_6
(C.F. ) nonché l' , in P.IVA_2 Controparte_7
persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. ), ciascuno per il proprio P.IVA_3
1 titolo, al pagamento in favore della sig.ra , nata a [...], Parte_1
il 4 febbraio 1978, residente in [...], della somma di € 21.716,56 oltre
rivalutazione monetaria ed interessi per un importo di almeno ulteriori € 2.798,01, calcolati
fino alla data del 20.9.2022, oltre gli ulteriori importi maturati e maturandi a tali titoli ovvero
al pagamento delle diverse somme che risultassero all'esito della causa o di giustizia, il tutto
oltre agli accessori ex lege sino al saldo, e previa pronuncia di Ordinanza ex art. 423 c.p.c. di
liquidazione delle predette somme. Con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso
forfettario per spese generali al 15%, CPA 4% e IVA 22%, come per legge, nonché al rimborso del contributo unificato, spese di notifica del presente decreto e quelle successive occorrende”.
In sintesi, la ricorrente, docente di scuola primaria, in forza di contratti a termine fino al
31.8.2020, ha dedotto che in forza della sentenza 236/2018 dell'11.7.2018 passata in giudicato,
il Tribunale di Verona aveva accertato il diritto della stessa alla corresponsione delle differenze retributive tra quanto percepito in forza dei contratti a termine e quanto spettante ad un docente di ruolo, computando gli incrementi retributivi dovuti in relazione alla progressione dell'anzianità di servizio oltre accessori. Ha chiesto in questa sede quindi la condanna dell'amministrazione scolastica al pagamento degli incrementi retributivi per il periodo
23.9.2011-31.8.2020, pari ad Euro 21.716,56, oltre accessori che alla data del 20.8.2022
risultava pari ad Euro 2.798,01.
2. Si è costituita l'amministrazione scolastica, eccependo l'eventuale prescrizione, nonché dando atto dell'intervenuto provvedimento di liquidazione delle differenze retributive dovute in forza della sentenza richiamata, eccependo che gli effetti della stessa si possano estendere anche agli anni successivi alla pronuncia della stessa e anteriori all'immissione in ruolo della ricorrente. Ha
chiesto pertanto il rigetto del ricorso o comunque la cessazione della materia del contendere, con rifusione delle spese di lite.
3.Il giudice sentite le parti all'udienza del 18.1.2024, ritenuta la causa di natura documentale ha rinviato per discussione concedendo termine per note, come richiesto dalle difese. L'udienza veniva rinviata d'ufficio stante l'applicazione dello scrivente magistrato in Corte d'Appello a
Venezia e quindi trattata in modalità cartolare ex art. 127-ter c.p.c.
2 4. Deve innanzitutto essere chiarito l'oggetto del presente giudizio, che da una lettura complessiva del ricorso introduttivo appare limitata all'esecuzione della sentenza 236/2018 del
Tribunale di Verona, passata in giudicato, che ha disposto la condanna generica del CP_1
“2. in accoglimento della domanda di cui al punto 3.3., accerta e dichiara il diritto di Parte_1
alla corresponsione delle differenze retributive tra quanto percepito in forza dei contratti
[...]
a termine e quanto spettante ad un docente di ruolo, computando gli incrementi retributivi dovuti in relazione alla progressione dell'anzianità di servizio, oltre ad accessori.
3. Compensa
per due terzi le spese di lite;
pone la residua parte a carico delle parti convenute, liquidandola in € 800,00 oltre IVA, CPA, rimb. sp. forf..”. La ricorrente, come emerge dai conteggi allegati,
calcola tali differenze retributive per il periodo non prescritto (il ricorso introduttivo del precedente giudizio, risulta iscritto a ruolo il 13.7.2016, RG 1584/2016 e notificato il 4.8.2016)
dal 23.9.2011 (data di decorrenza del primo contratto a termine successivo al termine di prescrizione) estendendolo ad un periodo successivo all'introduzione del primo giudizio e anche successivo alla pronuncia della sentenza, ossia fino al 31.8.2020, periodo antecedente all'immissione in ruolo (doc. 6). Tale estensione appare pienamente ammissibile, avendo la parte introdotto un giudizio per la quantificazione di un diritto già riconosciuto da una precedente sentenza, rispetto a rapporti a termine che si sono susseguiti a quelli oggetto del precedente accertamento e la cui sussistenza non è in contestazione tra le parti (e in tali limiti deve ritenersi formulata in questa sede la domanda).
5. Si tratta della nota questione affrontata dalla giurisprudenza di legittimità del mancato riconoscimento ai docenti precari della progressione stipendiale riconosciuta ai docenti di ruolo
(dunque limitata al periodo dei servizi pre-ruolo, essendo altra e diversa la questione della ricostruzione della carriera, successiva all'immissione in ruolo, non oggetto del precedente né
del presente giudizio). Anche di recente la Cassazione, con ordinanza 12507/2024 ha ribadito il proprio orientamento per cui: “Nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul
rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE (di diretta applicazione)
impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto
con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale
3 prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno
disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata,
commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento
economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato, senza che rilevi, ai fini del
riconoscimento dell'anzianità, la mancanza del titolo abilitante, dovendosi considerare, ai
predetti fini, la sola identità delle mansioni svolte dal docente precario e da quello di ruolo”.
6. L'amministrazione scolastica, costituendosi ha prodotto il decreto del dirigente scolastico del
3.11.2023 (quindi successivamente al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio) che ha riconosciuto le differenze retributive per il periodo dal 9.8.2011 al 30.6.2016 e la posizione stipendiale “3-8” dal 2011 in base all'effettivo servizio prestato in forza dei contratti a termine dal 2007 e relativo visto della ragioneria del 24.11.2023 (doc. 9 res.), nonché i relativi conteggi effettuati in pari data (doc. 10 res.). Ha dato altresì atto, con le note del 17.7.2024, che le somme così determinate sono state erogate con lo stipendio del mese di dicembre 2023, circostanza di fatto non contestata. Ha precisato che il precedente decreto del dirigente del 20.6.2023 non aveva superato il vaglio di regolarità contabile, avendo errato nel computo dei periodi di servizio
(doc. 8 res.).
7. L'amministrazione ha puntualmente ricostruito, sulla base di quanto emerge dagli stessi documenti allegati nella memoria di costituzione, sin dal 2006/2007 il servizio pre-ruolo effettivamente prestato fino al 2015/2016, in giorni, mesi e anni (pag. 8 memoria di costituzione e 2 note del 17.7.2024). Il passaggio alla posizione stipendiale 3-8 risulta maturato al 19.5.2011
(periodo tuttavia attinto dalla prescrizione), applicando le progressioni stipendiali e calcolando così le differenze retributive anno per anno maturate, considerando il “blocco del 2013” di cui al
DPR122/2013 (cfr. Cass., 16133/2024), nonché i vari CCNL succedutisi nel tempo e relative tabelle retributive e che l'ultimo CCNL del comparto scuola, che riportava il gradone “3-8”, successivamente ricompreso nella fascia “0-8”, aveva, nel profilo di appartenenza della ricorrente, uno scostamento annuo lordo pari a € 522,00, che se riferito a 12 mesi lavorati,
risulta assorbito dal rinnovo contrattuale che decorre dal 01.01.2018. L'ammontare netto delle differenze retributive relative al mancato riconoscimento delle progressioni stipendiali pertanto
4 risulta pari ad Euro 1.143,84 (pari ad Euro 1.211,17 lordi oltre Euro 97,86 per differenze tredicesima). Le ulteriori voci retributive chieste in ricorso non sono state adeguatamente dedotte e documentate.
8. L'amministrazione ha altresì effettuato il conteggio per il periodo successivo, dal 19.9.2016 al
31.7.2020, pari ad Euro 436,46 oltre alle differenze della 13^ per Euro 36,37, per un totale lordo di Euro 472,83.
9. Deve quindi essere dichiarata parzialmente cessata la materia del contendere con riferimento alle differenze retributive maturate fino al 30.6.2016, poiché risultano correttamente ed integralmente versate alla ricorrente, quanto al capitale, dovendo sulle stesse invece essere riconosciuta la maggior somma tra interessi e rivalutazione. L'amministrazione deve invece in questa sede essere condannata al pagamento dell'ulteriore somma di Euro 472,83 lordi per le differenze retributive maturate nel periodo 19.9.2016-31.7.2020, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione.
10. Ogni ulteriore questione è assorbita dalle suesposte considerazioni.
11. Le spese di lite, seguono la soccombenza anche virtuale dell'amministrazione resistente e si liquidano in dispositivo in base alla natura (lavoro) ed al valore della controversia (scaglione
1100-5200), considerando l'attività difensiva svolta (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata
1) dichiara la parziale cessazione della materia del contendere in relazione alle pretese differenze retributive per il periodo anteriore al 30.6.2016;
2) condanna parte resistente al pagamento della maggior somma tra interessi e rivalutazione sulle differenze retributive quantificate in Euro 1.309,03, già corrisposte, di cui al precedente punto 1;
5 3) condanna l'amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma lorda di Euro 472,83 per il periodo 19.9.2016-31.7.2020, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione;
4) condanna parte resistente al rimborso delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in Euro 1.030,00 per compensi professionali, oltre al 15% dei compensi per spese forfetarie, oltre IVA e CPA come per legge.
Verona, 27.3.2025
IL GIUDICE
dott. Alessandro Gasparini
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