TRIB
Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 03/10/2025, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1585/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1585/2025 R.G. promosso con ricorso in data 15 luglio 2025 da parte di: nata ad [...] il [...] (Cod. Fisc.: Parte_1
) C.F._1
e nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. ) Parte_2 C.F._2 residenti in [...] rappresentati e difesi dall'Avv. Melina Maisto (C.F. - PEC: C.F._3
), ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore Email_1
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa familiare sita in Ferrara, località San Martino, Via Monsignor Bedeschi 13, condotta in locazione, rimane, così come arredata, nella disponibilità esclusiva della moglie, che continuerà ad
1 abitarvi insieme con i figli maggiori di età non autonomi economicamente e con obbligo per il marito di trasferire definitivamente la propria residenza altrove, e ciò entro il 31.12.2025.
3) Il sig. contribuirà al mantenimento della sig.ra mediante il versamento della somma Pt_2 Pt_1 mensile di euro 600,00 e ciò a far data dal trasferimento del coniuge presso altra abitazione;
detto contributo al mantenimento dovrà essere versato, a mezzo bonifico ripetitivo entro il giorno 5 di ciascun mese e sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
4) Il padre contribuirà al mantenimento del figlio , studente, mediante il versamento della Per_1 somma mensile di euro 800,00, da corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese e a far data dal trasferimento del Sig. presso altra abitazione, con le modalità di cui al punto 3 del presente Pt_2 ricorso;
detta somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT.
5) Nessuna somma verrà corrisposta dal padre per il mantenimento del figlio che Persona_2 dal mese di giugno e per il solo periodo estivo ha iniziato una attività lavorativa per sole 6 ore al giorno.
6) Le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio maggiore di età non autonomo economicamente, saranno a carico, quanto al 70% del padre, e quanto al 30 % della madre, secondo le seguenti tipologie e modalità: A) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante, b) cure dentistiche presso strutture pubbliche, c) trattamenti sanitari e farmaci prescritti dal medico o specialista non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
B) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
C) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) rette e tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
D) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) rette e tasse scolastiche imposte da istituti privati;
b) rette asilo nido e scuola materna private e relativo trasporto;
c) rette e tasse universitarie e corsi di specializzazione;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero;
f) lezioni private;
g) alloggio presso la sede universitaria;
h) testi universitarie specialistici propedeutici al corso di studio seguito;
E) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
b) mensa scolastica;
c) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di € 400,00 per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
F) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo consenso: a) spese di custodia (baby-sitter), b) campi estivi. Il rimborso della quota di
2 spettanza del genitore che avrà anticipato dovrà avvenire a mezzo di bonifico bancario da eseguirsi entro il mese successivo a quello della richiesta.
7) I coniugi convengono che l'assegno unico per la famiglia erogato dall'Istituto Nazionale per la
Previdenza Sociale sarà percepito per intero dalla Sig.ra ad integrazione del contributo al Pt_1 mantenimento della stessa.
8) L'autovettura Peugeot 2008 tg. FA719XX rimarrà nella esclusiva disponibilità della moglie, obbligandosi fin d'ora il marito a sottoscrivere il relativo atto di vendita, se richiesto.
9) L'autovettura Wolkswagen Polo tg. DT841LH rimane nella esclusiva disponibilità del marito e del figlio , obbligandosi fin d'ora la moglie, a sottoscrivere il relativo atto di vendita, Persona_2 se richiesta.
10) Il Camper LAIKA tg. BT288FC rimane nella esclusiva disponibilità del marito, obbligandosi fin d'ora la moglie, a sottoscrivere il relativo atto di vendita, se richiesta.
11) La motocicletta tg. FA97724, intestata al sig. rimane nella esclusiva disponibilità del figlio Pt_2
. Per_1
12) Le residue rate del finanziamento contratto con rimangono ad esclusivo carico del Sig. CP_1
Pt_2
13) Spese legali compensate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 15 luglio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
All'udienza in data 1° ottobre 2025 i coniugi sono personalmente comparsi dichiarando di non avere intenzione di riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso e come in epigrafe.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
3 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il 9 Parte_1 febbraio 1974, e nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio Parte_2 ad Afragola il giorno 11 maggio 1998 (Registro Stato civile atti di matrimonio Comune di
Afragola: Atto n. 53 Parte II Serie A Anno 1998).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Afragola perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Ferrara il giorno 1° ottobre 2025.
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1585/2025 R.G. promosso con ricorso in data 15 luglio 2025 da parte di: nata ad [...] il [...] (Cod. Fisc.: Parte_1
) C.F._1
e nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. ) Parte_2 C.F._2 residenti in [...] rappresentati e difesi dall'Avv. Melina Maisto (C.F. - PEC: C.F._3
), ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore Email_1
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa familiare sita in Ferrara, località San Martino, Via Monsignor Bedeschi 13, condotta in locazione, rimane, così come arredata, nella disponibilità esclusiva della moglie, che continuerà ad
1 abitarvi insieme con i figli maggiori di età non autonomi economicamente e con obbligo per il marito di trasferire definitivamente la propria residenza altrove, e ciò entro il 31.12.2025.
3) Il sig. contribuirà al mantenimento della sig.ra mediante il versamento della somma Pt_2 Pt_1 mensile di euro 600,00 e ciò a far data dal trasferimento del coniuge presso altra abitazione;
detto contributo al mantenimento dovrà essere versato, a mezzo bonifico ripetitivo entro il giorno 5 di ciascun mese e sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
4) Il padre contribuirà al mantenimento del figlio , studente, mediante il versamento della Per_1 somma mensile di euro 800,00, da corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese e a far data dal trasferimento del Sig. presso altra abitazione, con le modalità di cui al punto 3 del presente Pt_2 ricorso;
detta somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT.
5) Nessuna somma verrà corrisposta dal padre per il mantenimento del figlio che Persona_2 dal mese di giugno e per il solo periodo estivo ha iniziato una attività lavorativa per sole 6 ore al giorno.
6) Le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio maggiore di età non autonomo economicamente, saranno a carico, quanto al 70% del padre, e quanto al 30 % della madre, secondo le seguenti tipologie e modalità: A) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante, b) cure dentistiche presso strutture pubbliche, c) trattamenti sanitari e farmaci prescritti dal medico o specialista non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
B) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
C) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) rette e tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
D) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) rette e tasse scolastiche imposte da istituti privati;
b) rette asilo nido e scuola materna private e relativo trasporto;
c) rette e tasse universitarie e corsi di specializzazione;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero;
f) lezioni private;
g) alloggio presso la sede universitaria;
h) testi universitarie specialistici propedeutici al corso di studio seguito;
E) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
b) mensa scolastica;
c) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di € 400,00 per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
F) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo consenso: a) spese di custodia (baby-sitter), b) campi estivi. Il rimborso della quota di
2 spettanza del genitore che avrà anticipato dovrà avvenire a mezzo di bonifico bancario da eseguirsi entro il mese successivo a quello della richiesta.
7) I coniugi convengono che l'assegno unico per la famiglia erogato dall'Istituto Nazionale per la
Previdenza Sociale sarà percepito per intero dalla Sig.ra ad integrazione del contributo al Pt_1 mantenimento della stessa.
8) L'autovettura Peugeot 2008 tg. FA719XX rimarrà nella esclusiva disponibilità della moglie, obbligandosi fin d'ora il marito a sottoscrivere il relativo atto di vendita, se richiesto.
9) L'autovettura Wolkswagen Polo tg. DT841LH rimane nella esclusiva disponibilità del marito e del figlio , obbligandosi fin d'ora la moglie, a sottoscrivere il relativo atto di vendita, Persona_2 se richiesta.
10) Il Camper LAIKA tg. BT288FC rimane nella esclusiva disponibilità del marito, obbligandosi fin d'ora la moglie, a sottoscrivere il relativo atto di vendita, se richiesta.
11) La motocicletta tg. FA97724, intestata al sig. rimane nella esclusiva disponibilità del figlio Pt_2
. Per_1
12) Le residue rate del finanziamento contratto con rimangono ad esclusivo carico del Sig. CP_1
Pt_2
13) Spese legali compensate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 15 luglio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
All'udienza in data 1° ottobre 2025 i coniugi sono personalmente comparsi dichiarando di non avere intenzione di riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso e come in epigrafe.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
3 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il 9 Parte_1 febbraio 1974, e nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio Parte_2 ad Afragola il giorno 11 maggio 1998 (Registro Stato civile atti di matrimonio Comune di
Afragola: Atto n. 53 Parte II Serie A Anno 1998).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Afragola perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Ferrara il giorno 1° ottobre 2025.
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
4