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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 05/06/2025, n. 1875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1875 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa
Alessandra Tedesco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa iscritta al n. 5315 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
e , rappresentati e difesi, in virtù di mandato Parte_1 Parte_2
in atti, dall'avv. Marcello Stanislao, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Santa Maria
Capua Vetere alla via Roberto d'Angiò n. 50/52;
ATTORI
E
, eredi di , , Controparte_1 Controparte_2 Persona_1 Controparte_3 CP_4
e;
Controparte_5 Controparte_6
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2
hanno citato in giudizio , , , Controparte_1 Controparte_2 Persona_1 Controparte_3 CP_4
e , deducendo:
[...] Controparte_5 Controparte_6
- di essere coniugati in regime di comunione legale dei beni e di essere il primo figlio, unitamente ai fratelli , e di , nato a CP_1 CP_2 Per_1 Per_2 Controparte_6
1 NE il 6.4.1922 ed ivi deceduto ab intestato il 9.2.2019, e di , Persona_3
nata a [...] il [...] ed ivi deceduta ab intestato il 24.01.1989;
- che è deceduto in data 15.08.2015 ed a lui sono succeduti la moglie, Persona_4
, ed i figli, , e;
Controparte_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6
- che con atto del 1.12.2000 e hanno venduto a Controparte_6 Persona_1 Parte_1
e a che in comunione e pro indiviso li hanno accettati, Parte_2 rispettivamente i 20/30 indivisi dell'intero della nuda proprietà (divenuta piena proprietà) ed i 2/30 indivisi dell'intero della piena proprietà del piccolo fabbricato per civile abitazione in
NE (CE) alla traversa di Via Ticino n. 30, oggi Via Adda n. 7, identificato in catasto al foglio 21, particella 1147 sub 7 (già sub 1 e 2);
- che, tenuto conto che in virtù della successione materna era già proprietario Parte_1 dei 2/30 dell'intero del predetto immobile, gli istanti sono divenuti (complessivamente) proprietari dei 24/30 dello stesso mentre i germani , e gli Controparte_1 Controparte_2
eredi di sono rimasti comproprietari dei restanti 6/30 nella misura di 2/30 Persona_4
cadauno;
- che possiedono dal 1980 come proprietari esclusivi l'intero fabbricato in questione, per averne completato la costruzione e per ivi abitarci;
- che, inoltre, gli istanti possiedono esclusivamente, quantomeno a decorrere dal mese di aprile del 1980, anche i restanti beni immobili, ad oggi ancora allo stato grezzo, contrassegnati dai sub 3 e 4 del foglio 21, particella 1147, che compongono l'intero fabbricato di via Adda (già via Ticino), al quale si accede dagli odierni civici n. 9 ed 11;
- che rientra nell'asse ereditario di e di anche un terreno Controparte_6 Persona_3
sito in NE riportato al foglio 44, particella n. 10.
Ciò premesso, gli attori hanno chiesto in via principale dichiararsi l'intervenuto acquisto per usucapione in loro favore dell'intero fabbricato sito in NE alla via Adda e, in subordine, di disporre la divisione del compendio ereditario, comprendente anche il terreno richiamato nell'atto di citazione.
Si è costituito , chiedendo il rigetto della domanda di usucapione e aderendo alla Persona_1
domanda di divisione.
Non si sono costituiti gli altri convenuti, sebbene ritualmente citati e, pertanto, ne va confermata la contumacia, già dichiarata all'udienza del 24.5.2021.
2 Con provvedimento del 2.11.2022 è stata dichiarata l'interruzione del giudizio per il decesso di
. Persona_1
E' stato riassunto ritualmente il giudizio nei confronti degli eredi di , i quali, sebbene Persona_1
ritualmente citati, non si sono costituiti e, pertanto, ne va confermata la contumacia già dichiarata all'udienza del 27.9.2023.
La causa è stata istruita mediante il deposito di documenti e l'escussione di tre testi.
Quindi, all'udienza del 19.3.2025, sulle conclusioni rassegnate, è stata riservata in decisione con la concessione dei termini dell'art. 190 c.p.c.
Ciò premesso, la domanda di usucapione proposta dagli attori è fondata e va, pertanto, accolta per le ragioni che seguono.
L'acquisto per usucapione della proprietà è disciplinato dagli artt. 1158 e ss c.c.
In particolare, ai sensi dell'art. 1158 c.c. la proprietà dei beni immobili si acquista in virtù di possesso continuato per venti anni.
L'usucapione richiede, quindi, solo il possesso inteso come esercizio di un potere di fatto sulla cosa con la volontà di esercitarlo alla stregua di un proprietario.
Il possesso richiesto ai fini dell'usucapione deve essere continuo, non interrotto e non viziato da violenza o clandestinità.
Va aggiunto che, nella fattispecie oggetto del presente giudizio, sussiste una peculiarità, data dalla circostanza che gli attori sono comproprietari dei beni di cui chiedono dichiararsi l'intervenuto acquisto dell'intera proprietà a titolo di usucapione.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “il coerede o il partecipante alla comunione può usucapire l'altrui quota indivisa della cosa comune, dimostrando l'intenzione di possedere non a titolo di compossesso ma di possesso esclusivo ("uti dominus") e senza opposizione per il tempo al riguardo prescritto dalla legge, senza la necessità di compiere atti di "interversio possessionis" alla stregua dell'art. 1164 cod. civ., potendo, invece, il mutamento del titolo consistere in atti integranti un comportamento durevole, tali da evidenziare un possesso esclusivo ed "animo domini" della cosa, incompatibili con il permanere del compossesso altrui;
viceversa, non sono al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti al singolo compartecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli altri, o ancora atti che, comportando solo il
3 soddisfacimento di obblighi o erogazione di spese per il miglior godimento della cosa comune, non possono dare luogo ad un estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di altro compossessore” (Cass. 16841/05; Cass. 9100/18).
Ebbene, nel caso di specie ricorrano tutti i requisiti appena richiamati.
Gli attori assumono di possedere esclusivamente, con esclusione degli altri comproprietari, i beni in questione da oltre venti anni, deducendo di abitare stabilmente anche con i figli e con i nipoti nella parte di fabbricato già ristrutturata, precisando di aver provveduto loro stessi ed esclusivamente alla ristrutturazione, e di utilizzare anche l'altra parte del fabbricato ancora allo stato grezzo, occupandosi della cura e manutenzione dello stesso ed utilizzando il giardino ed i locali in vario modo.
Tali circostanze risultano pienamente confermate dalle dichiarazioni dei tre testi escussi, che risultano attendibili, sia da un punto di vista soggettivo, in quanto chiare e precise nella descrizione dei fatti, che da un punto di vista oggettivo, in quanto concordanti tra loro.
In particolare, il primo teste escusso, che ha dichiarato di conoscere i fatti di Testimone_1
causa in quanto abita di fronte agli attori, ha confermato che gli attori hanno provveduto alla ristrutturazione della parte del fabbricato in questione da loro abitato per renderlo abitabile, precisando che attualmente gli attori abitano al piano di sotto e la figlia al piano di sopra. Ha, inoltre, confermato che da quando hanno ristrutturato l'immobile negli anni 80 ci hanno abitato solo loro e la loro famiglia, precisando che i genitori di vivevano in altro immobile in Parte_1
NE. Ha, ancora, confermato che anche l'altra parte del fabbricato, ancora allo stato grezzo, composto sempre da piano terra e primo piano, è utilizzato esclusivamente dagli attori, che si occupano della manutenzione del giardino, potano le piante di limone e mandaranci i cui frutti raccolgono. Ha, poi, precisato che l'attore fa anche il vino in questi locali grezzi, al piano terra, dove ha anche gli attrezzi per lavorare il giardino, e che l'attore parcheggia spesso in qual giardino anche la sua auto. Ha, infine, confermato che l'attore ha incaricato una ditta per fortificare il tetto della parte allo stato grezzo, facendo mettere una guaina impermeabilizzante.
Il secondo teste, , che ha dichiarato di conoscere i fatti di causa in quanto amico Testimone_2 dell'attore, ha confermato che gli attori hanno reso abitabile una parte del fabbricato e ivi ci abitano insieme alla loro famiglia e si occupano di gestire l'altra parte ancora allo stato grezzo, in particolare la puliscono e hanno piantato delle piante di frutta e ci fanno il vino ed i pomodori. Ha, poi, confermato che gli attori si sono occupati della realizzazione degli impianti della parte da loro
4 abitata e di averli aiutati lui stesso, in quanto competente in materia, in tale attività. Ha, inoltre, dichiarato di aver visto che ha comprato i rotoli di guaina da apporre sul tetto della Parte_1 parte allo stato grezzo ed ha confermato che i genitori dell'attore non hanno mai abitato nel fabbricato in questione ma in un altro immobile in NE.
L'ultimo teste escusso, a conoscenza dei fatti di causa in quanto madre del marito Testimone_3
della figlia degli attori, ha confermato che gli attori, da quando li conosce, vale a dire da circa trent'anni, vivono nella parte abitabile del fabbricato in questione. Ha, inoltre, confermato che gli attori utilizzano esclusivamente anche la parte grezza, si occupano di manutenere il giardino, utilizzano gli alberi da frutta ivi siti, ci hanno piantato anche altri alberi, ci fanno il vino e i pomodori, hanno realizzato la guaina del tetto. Infine, ha precisato che i genitori dell'attore non hanno mai abitato nell'immobile in questione ma in un altro immobile.
Ulteriori elementi che confermano quanto dedotto dagli attori sono costituiti dalla circostanza che gli attori, come documentato in atti, hanno provveduto all'allaccio delle utenze per il fabbricato in questione e dalla circostanza che non è emersa l'esistenza di accordi per la gestione dei beni in questione tra gli attori e gli altri comproprietari.
Infine, il possesso esclusivo anche della parte del fabbricato ancora allo stato grezzo in capo agli attori si deduce anche dalla raccomandata del 7.9.2020, prodotta in atti, con la quale Persona_1
ha chiesto agli attori il duplicato delle chiavi dell'immobile sito in NE alla Via Adda (ex via Ticino) n. 9 e n. 11, identificato al foglio 21, particella 1147, sub 3 e 4, che dimostra che gli attori sono gli unici ad aver le chiavi del detto immobile.
Si ritiene, quindi, integrata, nella materiale condotta serbata dagli attori, in particolare estrinsecatasi nella ristrutturazione, con realizzazione anche degli impianti e con allaccio delle utenze, e abitazione esclusiva della parte del fabbricato abitabile, nonché nella manutenzione del giardino, nell'utilizzo delle piante da frutta ivi site, nell'utilizzo dei locali e nella realizzazione della guaina del tetto della parte del fabbricato ancora allo stato grezzo, la manifestazione di una esclusiva signoria di fatto sul bene, nonché la prova di un possesso pacifico e continuo idoneo a consolidare, in capo al possessore, l'acquisto del diritto di proprietà esclusiva del detto fabbricato, per effetto del decorso di oltre venti anni, come dichiarato anche dai testi escussi.
Occorre specificare che i comportamenti degli attori rispetto ai beni in questione e la circostanza che sono gli unici a possederne le chiavi dimostrano l'intenzione di possedere non a titolo di compossesso ma di possesso esclusivo.
5 Infine, rilevanza assume anche il disinteresse manifestato dai convenuti che non si sono costituiti nel presente giudizio, se non il convenuto , la cui opposizione non è stata, tuttavia, Persona_1
coltivata dagli eredi a seguito del suo decesso.
In conclusione, deve dichiararsi l'avvenuto acquisto ad usucapionem in favore degli attori della proprietà del fabbricato sito in NE alla via Adda n. 7, n. 9 e n. 11, identificato in catasto al foglio 21, particella 1147, sub 7, sub 3 e sub 4.
Le spese di lite, in considerazione della particolarità della controversia e della sostanziale mancata opposizione dei convenuti, vengono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) dichiara la contumacia dei convenuti;
b) accerta l'avvenuto acquisto ad usucapionem in favore degli attori della piena proprietà del fabbricato sito in NE alla via Adda n. 7, n. 9 e n. 11, identificato in catasto al foglio
21, particella 1147, sub 7, sub 3 e sub 4;
c) ordina al competente Conservatore la trascrizione della presente sentenza con esonero da responsabilità;
d) compensa le spese di lite;
e) dispone con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio sulla domanda non definita con la presente sentenza, avente ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria sul terreno sito in NE identificato in catasto al foglio 44, particella n. 10.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 5.6.2025
Il Giudice,
dott.ssa Alessandra Tedesco
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa
Alessandra Tedesco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa iscritta al n. 5315 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
e , rappresentati e difesi, in virtù di mandato Parte_1 Parte_2
in atti, dall'avv. Marcello Stanislao, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Santa Maria
Capua Vetere alla via Roberto d'Angiò n. 50/52;
ATTORI
E
, eredi di , , Controparte_1 Controparte_2 Persona_1 Controparte_3 CP_4
e;
Controparte_5 Controparte_6
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2
hanno citato in giudizio , , , Controparte_1 Controparte_2 Persona_1 Controparte_3 CP_4
e , deducendo:
[...] Controparte_5 Controparte_6
- di essere coniugati in regime di comunione legale dei beni e di essere il primo figlio, unitamente ai fratelli , e di , nato a CP_1 CP_2 Per_1 Per_2 Controparte_6
1 NE il 6.4.1922 ed ivi deceduto ab intestato il 9.2.2019, e di , Persona_3
nata a [...] il [...] ed ivi deceduta ab intestato il 24.01.1989;
- che è deceduto in data 15.08.2015 ed a lui sono succeduti la moglie, Persona_4
, ed i figli, , e;
Controparte_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6
- che con atto del 1.12.2000 e hanno venduto a Controparte_6 Persona_1 Parte_1
e a che in comunione e pro indiviso li hanno accettati, Parte_2 rispettivamente i 20/30 indivisi dell'intero della nuda proprietà (divenuta piena proprietà) ed i 2/30 indivisi dell'intero della piena proprietà del piccolo fabbricato per civile abitazione in
NE (CE) alla traversa di Via Ticino n. 30, oggi Via Adda n. 7, identificato in catasto al foglio 21, particella 1147 sub 7 (già sub 1 e 2);
- che, tenuto conto che in virtù della successione materna era già proprietario Parte_1 dei 2/30 dell'intero del predetto immobile, gli istanti sono divenuti (complessivamente) proprietari dei 24/30 dello stesso mentre i germani , e gli Controparte_1 Controparte_2
eredi di sono rimasti comproprietari dei restanti 6/30 nella misura di 2/30 Persona_4
cadauno;
- che possiedono dal 1980 come proprietari esclusivi l'intero fabbricato in questione, per averne completato la costruzione e per ivi abitarci;
- che, inoltre, gli istanti possiedono esclusivamente, quantomeno a decorrere dal mese di aprile del 1980, anche i restanti beni immobili, ad oggi ancora allo stato grezzo, contrassegnati dai sub 3 e 4 del foglio 21, particella 1147, che compongono l'intero fabbricato di via Adda (già via Ticino), al quale si accede dagli odierni civici n. 9 ed 11;
- che rientra nell'asse ereditario di e di anche un terreno Controparte_6 Persona_3
sito in NE riportato al foglio 44, particella n. 10.
Ciò premesso, gli attori hanno chiesto in via principale dichiararsi l'intervenuto acquisto per usucapione in loro favore dell'intero fabbricato sito in NE alla via Adda e, in subordine, di disporre la divisione del compendio ereditario, comprendente anche il terreno richiamato nell'atto di citazione.
Si è costituito , chiedendo il rigetto della domanda di usucapione e aderendo alla Persona_1
domanda di divisione.
Non si sono costituiti gli altri convenuti, sebbene ritualmente citati e, pertanto, ne va confermata la contumacia, già dichiarata all'udienza del 24.5.2021.
2 Con provvedimento del 2.11.2022 è stata dichiarata l'interruzione del giudizio per il decesso di
. Persona_1
E' stato riassunto ritualmente il giudizio nei confronti degli eredi di , i quali, sebbene Persona_1
ritualmente citati, non si sono costituiti e, pertanto, ne va confermata la contumacia già dichiarata all'udienza del 27.9.2023.
La causa è stata istruita mediante il deposito di documenti e l'escussione di tre testi.
Quindi, all'udienza del 19.3.2025, sulle conclusioni rassegnate, è stata riservata in decisione con la concessione dei termini dell'art. 190 c.p.c.
Ciò premesso, la domanda di usucapione proposta dagli attori è fondata e va, pertanto, accolta per le ragioni che seguono.
L'acquisto per usucapione della proprietà è disciplinato dagli artt. 1158 e ss c.c.
In particolare, ai sensi dell'art. 1158 c.c. la proprietà dei beni immobili si acquista in virtù di possesso continuato per venti anni.
L'usucapione richiede, quindi, solo il possesso inteso come esercizio di un potere di fatto sulla cosa con la volontà di esercitarlo alla stregua di un proprietario.
Il possesso richiesto ai fini dell'usucapione deve essere continuo, non interrotto e non viziato da violenza o clandestinità.
Va aggiunto che, nella fattispecie oggetto del presente giudizio, sussiste una peculiarità, data dalla circostanza che gli attori sono comproprietari dei beni di cui chiedono dichiararsi l'intervenuto acquisto dell'intera proprietà a titolo di usucapione.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “il coerede o il partecipante alla comunione può usucapire l'altrui quota indivisa della cosa comune, dimostrando l'intenzione di possedere non a titolo di compossesso ma di possesso esclusivo ("uti dominus") e senza opposizione per il tempo al riguardo prescritto dalla legge, senza la necessità di compiere atti di "interversio possessionis" alla stregua dell'art. 1164 cod. civ., potendo, invece, il mutamento del titolo consistere in atti integranti un comportamento durevole, tali da evidenziare un possesso esclusivo ed "animo domini" della cosa, incompatibili con il permanere del compossesso altrui;
viceversa, non sono al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti al singolo compartecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli altri, o ancora atti che, comportando solo il
3 soddisfacimento di obblighi o erogazione di spese per il miglior godimento della cosa comune, non possono dare luogo ad un estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di altro compossessore” (Cass. 16841/05; Cass. 9100/18).
Ebbene, nel caso di specie ricorrano tutti i requisiti appena richiamati.
Gli attori assumono di possedere esclusivamente, con esclusione degli altri comproprietari, i beni in questione da oltre venti anni, deducendo di abitare stabilmente anche con i figli e con i nipoti nella parte di fabbricato già ristrutturata, precisando di aver provveduto loro stessi ed esclusivamente alla ristrutturazione, e di utilizzare anche l'altra parte del fabbricato ancora allo stato grezzo, occupandosi della cura e manutenzione dello stesso ed utilizzando il giardino ed i locali in vario modo.
Tali circostanze risultano pienamente confermate dalle dichiarazioni dei tre testi escussi, che risultano attendibili, sia da un punto di vista soggettivo, in quanto chiare e precise nella descrizione dei fatti, che da un punto di vista oggettivo, in quanto concordanti tra loro.
In particolare, il primo teste escusso, che ha dichiarato di conoscere i fatti di Testimone_1
causa in quanto abita di fronte agli attori, ha confermato che gli attori hanno provveduto alla ristrutturazione della parte del fabbricato in questione da loro abitato per renderlo abitabile, precisando che attualmente gli attori abitano al piano di sotto e la figlia al piano di sopra. Ha, inoltre, confermato che da quando hanno ristrutturato l'immobile negli anni 80 ci hanno abitato solo loro e la loro famiglia, precisando che i genitori di vivevano in altro immobile in Parte_1
NE. Ha, ancora, confermato che anche l'altra parte del fabbricato, ancora allo stato grezzo, composto sempre da piano terra e primo piano, è utilizzato esclusivamente dagli attori, che si occupano della manutenzione del giardino, potano le piante di limone e mandaranci i cui frutti raccolgono. Ha, poi, precisato che l'attore fa anche il vino in questi locali grezzi, al piano terra, dove ha anche gli attrezzi per lavorare il giardino, e che l'attore parcheggia spesso in qual giardino anche la sua auto. Ha, infine, confermato che l'attore ha incaricato una ditta per fortificare il tetto della parte allo stato grezzo, facendo mettere una guaina impermeabilizzante.
Il secondo teste, , che ha dichiarato di conoscere i fatti di causa in quanto amico Testimone_2 dell'attore, ha confermato che gli attori hanno reso abitabile una parte del fabbricato e ivi ci abitano insieme alla loro famiglia e si occupano di gestire l'altra parte ancora allo stato grezzo, in particolare la puliscono e hanno piantato delle piante di frutta e ci fanno il vino ed i pomodori. Ha, poi, confermato che gli attori si sono occupati della realizzazione degli impianti della parte da loro
4 abitata e di averli aiutati lui stesso, in quanto competente in materia, in tale attività. Ha, inoltre, dichiarato di aver visto che ha comprato i rotoli di guaina da apporre sul tetto della Parte_1 parte allo stato grezzo ed ha confermato che i genitori dell'attore non hanno mai abitato nel fabbricato in questione ma in un altro immobile in NE.
L'ultimo teste escusso, a conoscenza dei fatti di causa in quanto madre del marito Testimone_3
della figlia degli attori, ha confermato che gli attori, da quando li conosce, vale a dire da circa trent'anni, vivono nella parte abitabile del fabbricato in questione. Ha, inoltre, confermato che gli attori utilizzano esclusivamente anche la parte grezza, si occupano di manutenere il giardino, utilizzano gli alberi da frutta ivi siti, ci hanno piantato anche altri alberi, ci fanno il vino e i pomodori, hanno realizzato la guaina del tetto. Infine, ha precisato che i genitori dell'attore non hanno mai abitato nell'immobile in questione ma in un altro immobile.
Ulteriori elementi che confermano quanto dedotto dagli attori sono costituiti dalla circostanza che gli attori, come documentato in atti, hanno provveduto all'allaccio delle utenze per il fabbricato in questione e dalla circostanza che non è emersa l'esistenza di accordi per la gestione dei beni in questione tra gli attori e gli altri comproprietari.
Infine, il possesso esclusivo anche della parte del fabbricato ancora allo stato grezzo in capo agli attori si deduce anche dalla raccomandata del 7.9.2020, prodotta in atti, con la quale Persona_1
ha chiesto agli attori il duplicato delle chiavi dell'immobile sito in NE alla Via Adda (ex via Ticino) n. 9 e n. 11, identificato al foglio 21, particella 1147, sub 3 e 4, che dimostra che gli attori sono gli unici ad aver le chiavi del detto immobile.
Si ritiene, quindi, integrata, nella materiale condotta serbata dagli attori, in particolare estrinsecatasi nella ristrutturazione, con realizzazione anche degli impianti e con allaccio delle utenze, e abitazione esclusiva della parte del fabbricato abitabile, nonché nella manutenzione del giardino, nell'utilizzo delle piante da frutta ivi site, nell'utilizzo dei locali e nella realizzazione della guaina del tetto della parte del fabbricato ancora allo stato grezzo, la manifestazione di una esclusiva signoria di fatto sul bene, nonché la prova di un possesso pacifico e continuo idoneo a consolidare, in capo al possessore, l'acquisto del diritto di proprietà esclusiva del detto fabbricato, per effetto del decorso di oltre venti anni, come dichiarato anche dai testi escussi.
Occorre specificare che i comportamenti degli attori rispetto ai beni in questione e la circostanza che sono gli unici a possederne le chiavi dimostrano l'intenzione di possedere non a titolo di compossesso ma di possesso esclusivo.
5 Infine, rilevanza assume anche il disinteresse manifestato dai convenuti che non si sono costituiti nel presente giudizio, se non il convenuto , la cui opposizione non è stata, tuttavia, Persona_1
coltivata dagli eredi a seguito del suo decesso.
In conclusione, deve dichiararsi l'avvenuto acquisto ad usucapionem in favore degli attori della proprietà del fabbricato sito in NE alla via Adda n. 7, n. 9 e n. 11, identificato in catasto al foglio 21, particella 1147, sub 7, sub 3 e sub 4.
Le spese di lite, in considerazione della particolarità della controversia e della sostanziale mancata opposizione dei convenuti, vengono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) dichiara la contumacia dei convenuti;
b) accerta l'avvenuto acquisto ad usucapionem in favore degli attori della piena proprietà del fabbricato sito in NE alla via Adda n. 7, n. 9 e n. 11, identificato in catasto al foglio
21, particella 1147, sub 7, sub 3 e sub 4;
c) ordina al competente Conservatore la trascrizione della presente sentenza con esonero da responsabilità;
d) compensa le spese di lite;
e) dispone con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio sulla domanda non definita con la presente sentenza, avente ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria sul terreno sito in NE identificato in catasto al foglio 44, particella n. 10.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 5.6.2025
Il Giudice,
dott.ssa Alessandra Tedesco
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