Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/05/2025, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, composta dai Signori
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente rel.
dr.ssa Cristina Midulla Consigliere
dr.ssa Virginia Marletta Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 439/2019 R.G. avente a oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 987/2018 del 27-30 luglio 2018
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 C.F._1
), ivi residente in [...] ed elettivamente domiciliata in
[...]
Palermo presso lo studio dell'avv. Alessandro Palmigiano che la rappresenta e difende per mandato in calce all'atto introduttivo di questo grado del giudizio
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , in persona del suo responsabile dell'area CP_1 P.IVA_1
affari legali, societari e gestione rete, con sede a Milano in piazzale Fratelli
Zavattari n. 12 ed elettivamente domiciliata in Termini Imerese presso lo studio dell'avv. Gabriella Lattuca che, anche disgiuntamente agli avv.ti Federico Ca-
mozzi e Massimo Nespoli, la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta di questo grado del giudizio
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1
A) Ritenere e dichiarare l'illegittimità del comportamento del promo-
tore finanziario di RO
(già , sig. per i fatti
[...] Controparte_3 CP_4
esposti in narrativa, nonché ritenere e dichiarare
[...]
(già ) ob- RO Controparte_3
bligata a risarcire la sig.ra sia in virtù di tale responsabilità Parte_1
e dei fatti esposti in narrativa, sia per omesso controllo;
e ciò sulla base delle disposizioni di legge sopra richiamate o comunque applicabili alla fattispecie.
In conseguenza delle domande sopra formulate, condannare
[...]
(già ON OP
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al paga-
[...]
mento in favore della sig.ra della somma complessiva di 48.000,00, per Pt_1
come meglio specificato in narrativa;
il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
B) Ritenere e dichiarare la nullità dell'acquisto delle obbligazioni “Par-
malat Zero Coupon 98/28” per le motivazioni esposte in narrativa.
C) In via subordinata, ritenere e dichiarare la risoluzione del contratto di acquisto delle suddette obbligazioni, per fatto e colpa della società convenuta e, comunque, ritenere e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o precontrat-
tuale e/o extracontrattuale di RO
(già ), in persona del suo le-
[...] Controparte_3
gale rappresentante pro tempore, per la vendita delle suddette obbligazioni,
stante la violazione delle norme di legge e regolamentari indicata in narrativa.
In via ulteriormente subordinata, annullare il contratto di acquisto delle
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
2 suddette obbligazioni denominate “Parmalat Zero Coupon 98/28”, perché vi-
ziato da dolo o, comunque, da errore, ovvero ancora a titolo di aliud pro alio.
D) In ogni caso, in conseguenza di tutte o alcune delle superiori statui-
zioni, condannare RO
(già ), in persona del suo legale rappre-
[...] Controparte_3
sentante pro tempore, alla restituzione e/o al risarcimento dei danni subiti in dipendenza del contratto di acquisto delle obbligazioni “Parmalat Zero Coupon
98/28”, o, comunque, a pagare in favore della società attrice la somma di
€10.477,83; il tutto oltre le spese sostenute per l'operazione, interessi e rivalu-
tazione monetaria.
Con la condanna della controparte alle spese legali dei due gradi di giu-
dizio.
Per l'appellata
Respingere l'appello proposto dalla sig.ra e tutte le Parte_1
domande formulate dall'appellante in quanto inammissibili e comunque infon-
date in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e competenze di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza n. 987/2018 del 27-30 luglio 2018, il Tribunale di
Termini Imerese ha respinto la domanda di la quale aveva Parte_1
chiesto la condanna di al risarcimento dei Controparte_3
danni che le erano derivati da condotte illecite poste in essere da tale CP_4
, promotore finanziario della stessa società.
[...]
1.1. Per la riforma della sentenza ha proposto appello la Parte_1
Dal canto suo, nuova denominazione di CP_1 Controparte_3
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3 ha reiterato l'eccezione, già avanzata in primo grado, di pre- CP_3
scrizione della pretesa risarcitoria;
nel merito, ha chiesto il rigetto del gravame.
1.2. Con ordinanza ex art. 127-ter Cpc del 4 aprile 2025 sono stati con-
cessi termini di venti giorni e di altri venti giorni per il deposito, rispettiva-
mente, di comparse conclusionali e memorie di replica;
decorsi detti termini, si procede quindi alla decisione della causa.
2. Per il suo carattere di pregiudizialità, va, innanzi tutto, esaminata l'ec-
cezione di «prescrizione quinquennale dei (contestati) diritti risarcitori azionati dalla sig.ra , già sollevata da nella comparsa di costi- Parte_1 CP_3
tuzione datata 12 novembre 2012 e adesso riproposta in questo grado nell'atto di costituzione datato 14 maggio 2019 (nonché nella comparsa conclusionale datata 24 aprile 2025).
2.1. Al riguardo, si osserva che la appellante richiama, a fondamento della responsabilità dell'appellata:
- relativamente agli investimenti mai posti in essere dall' accu- CP_4
sato di essersi intascato, il 28 febbraio 2002, quarantamila euro corrisposti in danaro contante, che invece dovevano servire a sottoscrivere l'acquisto di fondi: l'art. 31 Dlgs 58/1998, ai sensi del cui 1° comma (nel testo applicabile
ratione temporis) «il soggetto abilitato [ossia quello autorizzato all'esercizio
dei servizi o delle attività di investimento] che conferisce l'incarico [di proce-
dere a offerta fuori sede] è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità
accertata in sede penale»;
- relativamente all'acquisto di obbligazioni Parmalat propostole dallo stesso nel novembre 2003: gli artt. 21 e 23 dello stesso Dlgs 58, che CP_4
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4 dettano, rispettivamente, le regole di comportamento che devono tenere i sog-
getti abilitati nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento, non-
ché quelle relative all'obbligo di redazione per iscritto dei contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento (1° comma) e alla previsione secondo cui «nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta» (6°
comma). Anche in questo caso si contesta l'operato del promotore, essendosi affermato che « ed il promotore erano perfettamente a cono- CP_3 CP_4
scenza del grave dissesto della Parmalat al momento dell'acquisto avvenuto proprio alla fine del mese di novembre 2003».
2.1.1. Ciò chiarito, si osserva che, come già affermato dalla giurispru-
denza di merito (ci si riferisce, in particolare, a Trib. Biella 565/2007, offerta in comunicazione dall'appellata), secondo l'opinione prevalente, la responsa-
bilità dell'intermediario per il fatto del promotore integra un caso particolare di responsabilità extracontrattuale di carattere oggettivo per fatto altrui, assimila-
bile a quella prevista dall'art. 2049 Cc, che trova giustificazione nell'imputa-
zione alla società intermediaria, nel cui interesse è svolta l'attività, del costo del rischio creato dalla società stessa, al fine di offrire una tutela rafforzata all'in-
vestitore, che così può contare anche sul patrimonio dell'intermediario.
Si evidenzia, quindi, che la responsabilità ex art. 2049 Cc ha natura ex-
tracontrattuale (Cass. 8381/2001), sicché, ai sensi del 1° comma dell'art. 2947
Cc, il diritto al risarcimento dei relativi danni si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.
Del resto, con specifico riferimento alla previsione contenuta nel
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5 richiamato art. 23 58/1998, nella parte in cui si pone a carico dei soggetti abili-
tati l'onere di provare di aver agito «con la specifica diligenza richiesta», la stessa Corte ha chiarito che tale previsione opera solo qualora il cliente agisca nei confronti del soggetto abilitato – nella specie, la banca – a titolo di respon-
sabilità contrattuale, «e non […] quando – come nel caso concreto – il danneg-
giato tende a far valere una responsabilità extracontrattuale per fatto altrui»
(Cass. 16616/2016).
2.1.2. Ora, l'appellata sostiene che «l'ordinaria diligenza avrebbe do-
vuto indurre la sig.ra ad operare tempestive verifiche del buon fine Parte_1
dell'asserito versamento di ben quarantamila euro in denaro contante, che af-
ferma di avere effettuato al promotore a scopo di investimento, vieppiù CP_4
a fronte dei numerosi elementi di assoluta anomalia e contrarietà alla notoria prassi bancaria che caratterizzano la fattispecie»; quindi estende l'eccezione de
qua all'azione di risarcimento conseguente all'acquisto delle obbligazioni de-
nominate Parmalat Zero Coupon 98/28.
La replica sostenendo l'infondatezza dell'eccezione, e ciò Parte_1
sul presupposto che solo la richiesta di documentazione avanzata nel 2009 le aveva consentito «di avere contezza dell'effettiva mancata esecuzione delle operazioni e, quindi, di potere fare valere il proprio diritto risarcitorio».
2.2. Così riassunte le posizioni delle parti, si osserva quanto segue.
2.2.1. Come anticipato, la appellante sostiene che il versamento di qua-
euro in contanti era intervenuto il 28 febbraio 2002, e che l'investi- Parte_2
mento in titoli Parmalat era stato effettuato nel novembre 2003.
Ora, già all'atto della propria costituzione in primo grado, la banca al-
lora convenuta, odierna appellata, produsse gli estratti conto relativi al
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6 deposito-titoli intestato alla In particolare, in quello datato 22 gen- Parte_1
naio 2004, relativo alla posizione riferita al precedente 31 dicembre, era ripor-
tato il solo investimento delle obbligazioni Parmalat 9828.
La non nega di aver ricevuto quell'estratto conto, sicché è Parte_1
lecito ritenere che lo stesso, in quanto datato (si ripete) 22 gennaio 2004, sia pervenuto alla sua destinataria entro la fine di quel mese.
È dunque evidente che già in quel periodo la era stata posta Parte_1
nelle condizioni di verificare, usando l'ordinaria diligenza, tanto l'inesistenza degli investimenti che l si era impegnato a effettuare quasi due anni CP_4
prima (nel febbraio 2002) quanto la non convenienza dell'acquisto delle obbli-
gazioni Parmalat, e quindi di richiedere alla banca (ritenuta) intermediaria il risarcimento dei danni conseguenti all'operato del soggetto (sedicente) promo-
tore.
2.2.2. Da quanto precede discende che il diritto de quo andava esercitato entro gennaio o (al massimo) febbraio 2009, coincidente con il decorso del ter-
mine di cinque anni utile per far valere le preteste in esame.
2.2.3. È, invece, pacifico che solo nel dicembre 2009 la Parte_1
«decideva di rivolgersi direttamente alla banca al fine di avere copia della do-
cumentazione relativa ai propri investimenti» (così la stessa alle Parte_1
pagg. 5 dell'appello e 3 della comparsa conclusionale); dunque, ammesso (per comodità di ragionamento) che a quella richiesta potesse attribuirsi il valore di atto idoneo a interrompere una prescrizione, comunque nel caso in esame lo stesso non avrebbe avuto tale efficacia, essendo stato posto in essere quando ormai la prescrizione (si ripete: quinquennale) si era ormai maturata.
3. In conclusione, per quanto sin qui esposto, il gravame va respinto,
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7 dovendo confermarsi, sia pure con diversa motivazione, il rigetto della pretesa risarcitoria avanzata dalla Parte_1
4. Alla soccombenza, infine, segue la condanna della stessa appellante al rimborso, all'appellata, delle spese di questo grado del giudizio, come liqui-
date in dispositivo in base allo scaglione di riferimento ex Dm 147/2022; inol-
tre, tenuto conto dell'esito del gravame, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, comma 1-quater, Dpr 115/2002 per il versa-
mento, da parte della appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di Termini Imerese n. 987/2018 del 27-30 luglio 2018, respinge il gravame;
condanna la appellante al rimborso, all'appellata, delle spese di questo grado del giudizio, che liquida in complessivi €4.997,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, comma 1-
quater, Dpr 115/2002 per il versamento, da parte della appellante, di un ulte-
riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte di Appello di Palermo, il 20 maggio 2025.
Il Presidente rel. est.
Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma
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8 digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 dicembre
2009, n. 193, convertito con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7 marzo
2005, n. 82, e successive modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
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