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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 04/06/2025, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3449/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-oOo-
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, sezione prima civile, in composizione monocratica, in persona del dott.ssa Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 3449 del R.G.A.C. dell'anno 2024, discussa all'udienza del 6 maggio 2025, con riserva di deposito della sentenza nei successivi 30 giorni, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c., vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
ROSAMARIA VENTURA;
ATTORE E
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv.to Controparte_1 P.IVA_1
PIER PAOLO AGOSTINI;
CONVENUTA
E P.IVA. ) in liquidazione giudiziale ed in prosecuzione di impresa, in CP_2 P.IVA_2 persona del curatore fallimentare Dott. ; Controparte_3
CONVENUTA-CONTUMACE
Oggetto: responsabilità per sinistro;
Conclusioni: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 15.11.2024 e il 19.11.2024, il Sig. ha convenuto in giudizio Pt_1 e in liquidazione giudiziale per l'udienza del 28.3.2025, chiedendo Controparte_1 CP_2 accertarsi la responsabilità esclusiva dell' per il sinistro dedotto in atti e, CP_2 conseguentemente, condannarsi le parti convenute al pagamento in solido della somma di € 26.000,00, oltre interessi e rivalutazione.
A sostegno della domanda, parte attrice ha esposto che in data 24.01.2023, il Sig. si trovava a Pt_1 bordo di un autobus della società azienda dei trasporti municipalizzati di Cosenza, linea CP_2 urbana n. 18, vettura n. 207, TG 689 AS, quale passeggero, nella tratta Cosenza- Castrolibero;
che il viaggiatore, per carenza di posti liberi, viaggiava in piedi nella corsia centrale del mezzo, posizionandosi poco più avanti rispetto alle porte centrali, reggendosi con il braccio destro al sostegno apposito, posto nella parte superiore dell'autobus; che l'autobus procedeva a velocità sostenuta quando,
pagina 1 di 7 giunti alla Via della Resistenza di Castrolibero, all'altezza dell'incrocio con Via Gramsci, in prossimità della fermata, l'autista ne arrestava la corsa con una frenata improvvisa, brusca ed inattesa, che causava la caduta rovinosa del passeggero nel corridoio centrale dell'automezzo, arrivando fino alla pedana su cui è situata la postazione guida dell'autista; che, nella caduta, l'attore subiva una forte distorsione della spalla e del braccio destro ed impattava il braccio sinistro ed il ginocchio sinistro;
che, dopo l'occorso, l'autista dell'autobus tratteneva in sosta l'automezzo e si precipitava ad aiutare il passeggero a rialzarsi e, resosi conto della gravità delle lesioni, chiedeva subito l'intervento del 118. L'attore ha spiegato di essere stato trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Annunziata di Cosenza, dove gli veniva eseguita una prima diagnosi di postumi di contusioni, cervicalgia, lombalgia, dolori alle ginocchia e trauma cranico lieve da caduta da contraccolpo, con prognosi di giorni 6 e controllo successivo del curante;
che, nei giorni successivi all'occorso, il Sig. accusava forti Pt_1 dolori al braccio destro e, recatosi in data 01.02.2023 dal medico curante, Dott. questi Persona_1 gli prescriveva una ecografia muscolo-tendinea alla spalla destra, che nella caduta aveva subito il movimento distorsivo;
che l'esame era eseguito in data 01.02.2023 e ne risultava lesione tendinea traumatica della cuffia dei rotatori, per cui si consigliava visita specialistica fisiatrica ed ortopedica;
che, in data 17.03.2023, era eseguita visita fisiatrica con il seguente esito: limitazione dell'articolarità della spalla destra con dolenzia ai gradi intermedi in lesione parziale del tendine del sopraspinoso e retrazione mio tendinea;
che, in data 13.04.2023, veniva eseguita visita ortopedica da cui derivava la prescrizione di risonanza magnetica con prognosi di 30 giorni, eseguita in data 13.11.2023 con il seguente esito: “Diffusamente disomogeneo il tendine del sovraspinato in sede pre e peri inserzionale”. Il Sig. ha inoltre raccontato di aver denunciato regolarmente il sinistro all' di Pt_1 CP_2
Cosenza, la quale invitava a prendere contatti con la compagnia assicurativa al fine Controparte_1 della manleva;
che, inviata la richiesta risarcitoria alla ed eseguita una valutazione del danno CP_1 da parte del consulente medico assicurativo di parte, la offriva, quale somma definitiva a CP_1 titolo di risarcimento, l'importo di € 2.500,00; che, ritenuta insufficiente tale somma, accettata come acconto, in data 03.06.2024 veniva inviata istanza per la negoziazione assistita con la richiesta di integrale risarcimento del danno, alla quale, in data 06.06.2024, la rispondeva CP_1 negativamente, affermando di ritenere la somma già corrisposta esaustiva del danno arrecato.
In diritto, parte attrice ha dedotto che il sinistro sopradescritto è indubbio si sia verificato per responsabilità esclusiva del conducente dell'autobus di linea, atteso che la frenata improvvisa imprimeva una spinta al passeggero, ancorato al sostegno superiore dell'autobus, facendolo cadere in avanti e causando la lesione sovraspinale del braccio dx;
che l' riconosceva il diritto al CP_2 risarcimento del danno del Sig. indicando subito gli estremi della polizza assicurativa per la Pt_1 manleva;
che la vertenza con la riguarda il quantum e non l'an della questione. CP_1
Parte attrice ha poi spiegato che, a causa del sinistro, ad oggi non è più in grado di sollevare il braccio e ciò influenza anche il suo rendimento lavorativo, atteso che il medesimo svolge l'attività di edicolante, attività che prevede carico e scarico quotidiano di giornali, riviste ed articoli vari, nonché il danno alla vita di relazione, avendogli la lesione precluso ogni attività sportiva, anche solo amatoriale;
che il danno biologico subito è valutabile nella percentuale non inferiore al 10%, per come valutato dal Dott.
iscritto all'albo dei consulenti medico legali di codesto Tribunale, e verificabile anche Persona_1 sulla base delle linee guida per l'accertamento degli stati invalidanti dell' , le cui valutazioni sono CP_4 ben al di sopra della misura del 2% riduttivamente individuata dalla compagnia assicurativa. Ha quindi concluso chiedendo di: “accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sinistro per cui è causa dell' e conseguentemente condannare le parti convenute al pagamento in solido CP_2
pagina 2 di 7 della somma di €26.000,00 oltre interessi e rivalutazione fino alla data dell'effettivo soddisfo;
o di altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia”. La causa è stata iscritta al numero di ruolo 3449/2024 R.G.
§§§
Parte convenuta, si è costituita in data 16.12.2024, eccependo Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità e/o l'improponibilità della domanda attorea per aver chiamato in giudizio, il litisconsorte necessario in liquidazione giudiziale in prosecuzione di impresa, CP_2 nei cui confronti è stata rigettata dal Tribunale di Cosenza, con Sentenza n. 54/2023, la richiesta di omologa del concordato di e, in accoglimento dell'istanza presentata dal Pubblico CP_2
Ministero, è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale, poi divenuta definitiva a seguito della Sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Catanzaro in data 09.05.2024, omettendo l'attore di azionare lo speciale procedimento endofallimentare dell'accertamento del passivo, da attivarsi avanti al Tribunale fallimentare. Ha inoltre eccepito, sempre in via preliminare e pregiudiziale, ma in via gradata, l'improcedibilità della domanda attorea per inosservanza dell'art. 150 del Codice delle assicurazioni, d. lgs. n. 209/2005, attuato dal D.p.r. n. 254/2006, applicabile alla fattispecie poiché il sinistro si è verificato successivamente all'01.01.2007; che, in altri termini, la richiesta formulata dal Sig. Parte_1 a mezzo di racc.ar/pec, è carente dei requisiti richiesti dall'art. 6 del citato D.p.r. e tale circostanza non potrà che portare alla declaratoria di improcedibilità della domanda nei confronti della deducente compagnia di assicurazioni;
che, più nello specifico, la genericità della richiesta formulata da controparte nella suddetta missiva appare non rispondente a quanto previsto dal disposto di cui all'art.148 d.lgs. n. 209/2005, presentando quindi un vizio di contenuto idoneo, di per sé, ad impedire il decorso dello spatium deliberandi previsto dall'art. 145 C.d.A. e determinandosi pertanto l'improponibilità e l'improcedibilità dell'azione risarcitoria e della domanda giudiziale. Nel merito, ha contestato sia l'an che il quantum debeatur, atteso che probabilmente CP_5 l'asserito incidente è da imputarsi ad una responsabilità esclusiva e/o concorrente dell'attore stesso, che nelle predette condizioni di tempo e di luogo, con la propria condotta negligente e imprudente, ha determinato e/o ha concorso nel determinare i danni dallo stesso lamentati;
che, per quanto concerne il quantum debeatur, si contesta l'entità dei danni tutti lamentati dall'attore, in quanto non tutti causalmente e direttamente ricollegabili al sinistro per cui è causa, nonché sproporzionati al descritto evento e ad ogni sua possibile conseguenza;
che parte delle lesioni dell'odierno attore devono considerarsi antecedenti all'asserito incidente avvenuto sul bus di linea perché presenti su base CP_2 degenerativa;
che quanto innanzi esposto viene confermato dal medico legale fiduciario CP_1
Dott. che ha redatto relazione medica, sia dal Dott. della Struttura Persona_2 Persona_3
Medico Centrale UnipolSai, che ha redatto specifico parere sui danni in questione;
che, in ogni caso, al
Sig. non dovranno riconoscersi danni morali. Parte_1 Ha quindi concluso chiedendo di: “1) preliminarmente dichiarare inammissibile e/o improponibile la domanda attorea, per le ragioni di cui in premessa, lettere a) e b); 2) nel merito, accertati i fatti di causa, dichiarare che con il pagamento di euro 2.500,00 effettuato da in favore dell'odierno CP_1 attore, quest'ultimo è stato integralmente risarcito dei danni subiti a causa ed in conseguenza dell'incidente per cui è causa, e per l'effetto rigettare ogni avversa pretesa, poiché inammissibile, improcedibile, comunque infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi di giudizio. 3) In via subordinata, nella denegata ipotesi di riscontro probatorio, accertati i rispettivi gradi di responsabilità e/o corresponsabilità dell'attore stesso, contenere la condanna nei limiti che si
pagina 3 di 7 accerteranno in corso di causa, previa decurtazione delle somme già corrisposte da
[...]
con esclusione dei danni morali e con compensazione delle spese di lite”. Controparte_1
§§§
Con memoria n. 1, la convenuta ha ribadito tutto quanto esposto, dedotto ed eccepito Controparte_1 nell'atto introduttivo, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate;
con la memoria n. 2 si è opposta alla chiesta c.t.u. medica avanzata da parte attrice in quanto superflua, dilatoria e di natura strettamente esplorativa;
con memoria n. 3 ha impugnato nuovamente gli elementi di prova addotti da parte attrice, chiedendo non ammettersi gli stessi. All'udienza prima udienza di comparizione del 06.05.2025 il difensore di parte attrice ha aderito alla eccezione di improcedibilità formulata da controparte ed il difensore della parte convenuta società di assicurazione si è riportato ai propri scritti e memorie e questo giudice ha invitato le parti a discutere la causa ex art. 281 sexies c.p.c. ed il difensore della convenuta società di assicurazioni ha concluso riportandosi agli atti ed alle memorie depositate ed il difensore di parte attrice ha aderito all'eccezione di improcedibilità formulata da controparte. Questo giudice, all'esito della discussione ha riservato il deposito della sentenza nei successivi 30 giorni, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
*********************** Va dichiarata anzitutto la contumacia della convenuta Controparte_6 regolarmente citata in persona del curatore fallimentare dott. , e non costituita. Controparte_3 Ciò posto, in via preliminare deve accogliersi l'eccezione in rito formulata da parte convenuta di inammissibilità della domanda attorea stante la vis attractiva della Controparte_1 liquidazione giudiziale. La domanda di pagamento proposta dal Sig. , infatti, è inammissibile per effetto Parte_1 della liquidazione giudiziale di aperta giusta sentenza del Tribunale di Cosenza n. CP_2
34/2023 del 16.11.2023.
Osserva questo giudice che è principio assolutamente pacifico quello secondo cui ogni pretesa a contenuto patrimoniale svolta nei confronti di un soggetto fallito ovvero in liquidazione giudiziale debba essere azionata attraverso lo speciale procedimento concorsuale previsto per l'accertamento del passivo, da attivarsi davanti al tribunale fallimentare, essendo improcedibile ogni diversa azione. Nel caso di specie, l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale di è divenuta CP_2 definitiva con Sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del 09.05.2024 ed ai sensi dell'art. 151 comma 2 D. Lgs. 14/2019 ogni credito deve essere accertato secondo le norme previste al Capo III del Titolo V del D. Lgs. N. 14/2019 (artt. 200 e ss.).
Ed occorre, in proposito, rilevare la posizione di litisconsorte necessario della società CP_2 proprietaria del veicolo. Va precisato che, secondo la dinamica del sinistro enunciata da parte attrice, l'incidente è avvenuto con il coinvolgimento del solo veicolo in cui si trovava il terzo trasportato. L'art. 144 Cod. Ass. D. Lgs. 209/2005 al terzo comma prevede che “nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato il responsabile del danno”. Invero, “In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nel giudizio promosso dal terzo trasportato nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo a bordo del quale si trovava al momento del sinistro è litisconsorte necessario il proprietario del veicolo, con la conseguenza che, ove quest'ultimo non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile
pagina 4 di 7 anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, determina l'annullamento della sentenza con rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c. assicurazione” (Cass. 27078/2022).
Da ultimo, la Corte di Cassazione (Sentenza n. 15637/2024) ha ribadito che il proprietario del veicolo è litisconsorte necessario sia nell'ipotesi di azione del terzo trasportato diretta nei confronti dell'assicurazione nell'ipotesi di più veicoli coinvolti, ai sensi dell'art. 141 Cod. Ass. (che al terzo comma prevede l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni previste al capo IV, ovvero artt. 143 e ss., fra cui, pertanto, anche la disposizione di cui all'art. 144 comma 3 ora citata) sia nei confronti di azione del terzo trasportato diretta ai sensi dell'art. 144 Cod. Ass., nell'ipotesi, quale quella in esame, del coinvolgimento di un solo veicolo: “va data continuità all'indirizzo di questa Corte secondo il quale «in tema di assicurazione obbligatoria della r.c.a., anche in tutte le ipotesi di azioni dirette disciplinate dal vigente d. lgs. n. 209 del 2005, il proprietario del veicolo assicurato deve essere, quale responsabile del danno, chiamato in causa quale litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l'assicuratore, al fine di rendere opponibile all'assicurato l'accertamento della sua condotta colposa, in vista dell'azione di regresso dell'assicuratore» (cfr., in generale: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23706 del 22/11/2016, Rv. 642986 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
21896 del 20/09/2017, Rv. 645717 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 7755 del 08/04/2020, Rv. 657502 – 01), indirizzo di recente ribadito, sia con riguardo alle ipotesi di cui all'art. 141 che con riguardo alle ipotesi di cui all'art. 144 del decreto legislativo n. 209 del 2005, con riferimento all'azione proposta dal terzo trasportato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile del veicolo a bordo del quale lo stesso si trovava, e ciò tanto nel caso in cui l'incidente sia avvenuto con il coinvolgimento di un altro veicolo, quanto nel caso in cui l'incidente sia avvenuto con il coinvolgimento del solo veicolo in cui si trovava il terzo trasportato (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 27078 del 14/09/2022, Rv.
665903- 01). In tale ultima pronuncia, si è osservato che, con particolare riguardo all'azione proposta dal terzo trasportato nei confronti dell'assicuratore del vettore ai sensi dell'art. 141 C.d.A., questa stessa Corte (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17963 del 23/06/2021, Rv. 661834 – 01), pur avendo statuito che «in tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, l'art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005, che consente al terzo trasportato di agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale, “a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”, introduce una tutela rafforzata del danneggiato trasportato al quale può essere opposto il solo “caso fortuito”, da identificarsi, non già con la condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto, ma con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione;
ne consegue che tale norma non trova applicazione nel diverso caso in cui nel sinistro risulti coinvolto il solo veicolo del vettore del trasportato, essendo in tale ipotesi applicabile l'art. 144 C.d.A., che consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l'assicuratore del proprio veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile e, secondo quanto stabilito dall'art. 2054, comma 1, c.c., con onere probatorio a proprio carico equivalente a quello previsto dal citato art. 141, spettando al vettore la prova liberatoria “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”, che è previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito», ha, comunque, espressamente chiarito, in motivazione, quanto segue: «3.2. L'ascrizione dell'ipotesi del sinistro con il solo veicolo del vettore del trasportato all'art. 144 comporta, come è evidente, che “nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno”, da identificare con il proprietario del veicolo. Trattasi di conseguenza dell'azione promossa ai sensi dell'art. 144. Va tuttavia precisato che, diversamente da
pagina 5 di 7 quanto sostenuto dal ricorrente, a conclusioni diverse non si sarebbe giunti in caso di qualificazione dell'azione ai sensi dell'art. 141. Soccorrono in tal senso ragioni letterali e ragioni sistematiche. Dal punto di vista letterale, prevede l'art. 141, comma 3, che trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 143 ss. e dunque anche l'art. 144, comma 3, che prevede il litisconsorzio necessario del responsabile del danno, non sussistendo alcuna causa di incompatibilità fra le previsioni di cui all'art. 141 ed il detto litisconsorzio”. Ed, aperta la liquidazione giudiziale di la pretesa creditoria doveva essere azionata, per CP_2 come previsto all'art. 150 D. Lgs. n. 14 del 2019 secondo le disposizioni dettate agli artt. 200 e ss. D. Lgs. 14/2019, ammettendosi l'azione in via ordinaria solo nel caso di inoperatività della vis attractiva della procedura fallimentare. Si richiama sul punto quanto già espresso dalla Corte di Cassazione in tema di fallimento: “Nel sistema delineato dagli art. 52 e 95 legge fall., ogni pretesa a contenuto patrimoniale svolta nei confronti di un soggetto fallito deve essere azionata attraverso lo speciale procedimento endofallimentare dell'accertamento del passivo, da attivarsi avanti al tribunale fallimentare, essendo improcedibile ogni diversa azione, nè un'eccezione a tale principio può derivare dalla circostanza che la domanda proposta attenga ad un'azione che comporti il necessario intervento di più litisconsorti, come nella specie prospettato ex art. 23 della legge n. 990 del 1969 per il risarcimento dei danni da incidente stradale;
pertanto, deve essere dichiarata inammissibile l'azione di condanna al risarcimento del danno derivante da circolazione stradale proposta nei confronti dell'assicuratore e del responsabile fallito, oltretutto citando la curatela, in quanto la parte danneggiata avrebbe dovuto, in alternativa alla sola domanda nei confronti del danneggiante (da proporsi con il rito fallimentare), astenersi da ogni conclusione nei suoi confronti o dichiarare l'intenzione di avvalersi di una eventuale condanna solo in esito al ritorno "in bonis"….” (Cass. n. 17035/2011). Ancora, Cass. Ordinanza n. 27756 del 2017 “Quando sia proposta una domanda di risarcimento del danno da sinistro stradale nei confronti del proprietario del veicolo che ha causato il danno e del suo assicuratore della responsabilità civile, il fallimento del primo comporta l'improseguibilità di qualsiasi domanda di condanna sia nei suoi confronti, sia nei confronti del suo assicuratore, con conseguente devoluzione al tribunale fallimentare, mediante istanza di ammissione al passivo, salvo che il danneggiato, dopo l'interruzione e la riassunzione del giudizio nei confronti della curatela, non rinunci ad ogni pretesa verso questa e si limiti a chiedere la condanna diretta dell'assicuratore, nel qual caso la partecipazione (per effetto del litisconsorzio necessario) dell'assicurato sottoposto a procedura concorsuale (in persona del curatore fallimentare o del commissario liquidatore) non rende operante la "vis attractiva" della procedura, giacché la pronuncia giudiziale non può incidere sulla massa e influire sulla "par condicio creditorum". Nel caso in esame parte attrice ha citato l'assicurazione e l' in liquidazione giudiziale, CP_2 chiedendo accertarsi la responsabilità esclusiva di liquidazione giudiziale per il sinistro CP_6 occorso e chiedendo la condanna di entrambe le convenute in solido al risarcimento dei danni (per poi aderire successivamente alla eccezione di improcedibilità formulata dalla convenuta
[...]
. CP_1
Deve quindi concludersi che, formulata domanda di condanna nei confronti del soggetto in liquidazione giudiziale, opera la vis attractiva della procedura di liquidazione giudiziale, cosicché la domanda, proposta successivamente alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di CP_2 deve dichiararsi inammissibile.
pagina 6 di 7 Le spese di lite nel rapporto tra parte attrice e la convenuta compensate per 1/3 Controparte_7 attesa la pronuncia in rito, seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano come in dispositivo applicando i valori minimi della tariffa per le fasi studio, introduttiva, di trattazione e decisionale in base al valore della causa (scaglione 5.201,00-26.000,00); vanno dichiarate irripetibili nei rapporti con la curatela di in liquidazione giudiziale, rimasta contumace. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
-dichiara, in via preliminare, inammissibile, ai sensi di cui in motivazione, la domanda proposta da parte attrice Sig. nei confronti delle convenute e Parte_1 Controparte_1 in liquidazione giudiziale ed in prosecuzione di impresa;
CP_2
-condanna parte attrice Sig. alla refusione in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite che, già compensate per 1/3, si liquidano in complessivi euro 1.693,33, oltre
[...] rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA come per legge;
-dichiara irripetibili le spese di lite tra l'attore e la convenuta in liquidazione giudiziale ed CP_2 in prosecuzione di impresa.
Cosenza, 4 giugno 2025.
Il giudice dott.ssa Lucia Angela Marletta
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-oOo-
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, sezione prima civile, in composizione monocratica, in persona del dott.ssa Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 3449 del R.G.A.C. dell'anno 2024, discussa all'udienza del 6 maggio 2025, con riserva di deposito della sentenza nei successivi 30 giorni, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c., vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
ROSAMARIA VENTURA;
ATTORE E
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv.to Controparte_1 P.IVA_1
PIER PAOLO AGOSTINI;
CONVENUTA
E P.IVA. ) in liquidazione giudiziale ed in prosecuzione di impresa, in CP_2 P.IVA_2 persona del curatore fallimentare Dott. ; Controparte_3
CONVENUTA-CONTUMACE
Oggetto: responsabilità per sinistro;
Conclusioni: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 15.11.2024 e il 19.11.2024, il Sig. ha convenuto in giudizio Pt_1 e in liquidazione giudiziale per l'udienza del 28.3.2025, chiedendo Controparte_1 CP_2 accertarsi la responsabilità esclusiva dell' per il sinistro dedotto in atti e, CP_2 conseguentemente, condannarsi le parti convenute al pagamento in solido della somma di € 26.000,00, oltre interessi e rivalutazione.
A sostegno della domanda, parte attrice ha esposto che in data 24.01.2023, il Sig. si trovava a Pt_1 bordo di un autobus della società azienda dei trasporti municipalizzati di Cosenza, linea CP_2 urbana n. 18, vettura n. 207, TG 689 AS, quale passeggero, nella tratta Cosenza- Castrolibero;
che il viaggiatore, per carenza di posti liberi, viaggiava in piedi nella corsia centrale del mezzo, posizionandosi poco più avanti rispetto alle porte centrali, reggendosi con il braccio destro al sostegno apposito, posto nella parte superiore dell'autobus; che l'autobus procedeva a velocità sostenuta quando,
pagina 1 di 7 giunti alla Via della Resistenza di Castrolibero, all'altezza dell'incrocio con Via Gramsci, in prossimità della fermata, l'autista ne arrestava la corsa con una frenata improvvisa, brusca ed inattesa, che causava la caduta rovinosa del passeggero nel corridoio centrale dell'automezzo, arrivando fino alla pedana su cui è situata la postazione guida dell'autista; che, nella caduta, l'attore subiva una forte distorsione della spalla e del braccio destro ed impattava il braccio sinistro ed il ginocchio sinistro;
che, dopo l'occorso, l'autista dell'autobus tratteneva in sosta l'automezzo e si precipitava ad aiutare il passeggero a rialzarsi e, resosi conto della gravità delle lesioni, chiedeva subito l'intervento del 118. L'attore ha spiegato di essere stato trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Annunziata di Cosenza, dove gli veniva eseguita una prima diagnosi di postumi di contusioni, cervicalgia, lombalgia, dolori alle ginocchia e trauma cranico lieve da caduta da contraccolpo, con prognosi di giorni 6 e controllo successivo del curante;
che, nei giorni successivi all'occorso, il Sig. accusava forti Pt_1 dolori al braccio destro e, recatosi in data 01.02.2023 dal medico curante, Dott. questi Persona_1 gli prescriveva una ecografia muscolo-tendinea alla spalla destra, che nella caduta aveva subito il movimento distorsivo;
che l'esame era eseguito in data 01.02.2023 e ne risultava lesione tendinea traumatica della cuffia dei rotatori, per cui si consigliava visita specialistica fisiatrica ed ortopedica;
che, in data 17.03.2023, era eseguita visita fisiatrica con il seguente esito: limitazione dell'articolarità della spalla destra con dolenzia ai gradi intermedi in lesione parziale del tendine del sopraspinoso e retrazione mio tendinea;
che, in data 13.04.2023, veniva eseguita visita ortopedica da cui derivava la prescrizione di risonanza magnetica con prognosi di 30 giorni, eseguita in data 13.11.2023 con il seguente esito: “Diffusamente disomogeneo il tendine del sovraspinato in sede pre e peri inserzionale”. Il Sig. ha inoltre raccontato di aver denunciato regolarmente il sinistro all' di Pt_1 CP_2
Cosenza, la quale invitava a prendere contatti con la compagnia assicurativa al fine Controparte_1 della manleva;
che, inviata la richiesta risarcitoria alla ed eseguita una valutazione del danno CP_1 da parte del consulente medico assicurativo di parte, la offriva, quale somma definitiva a CP_1 titolo di risarcimento, l'importo di € 2.500,00; che, ritenuta insufficiente tale somma, accettata come acconto, in data 03.06.2024 veniva inviata istanza per la negoziazione assistita con la richiesta di integrale risarcimento del danno, alla quale, in data 06.06.2024, la rispondeva CP_1 negativamente, affermando di ritenere la somma già corrisposta esaustiva del danno arrecato.
In diritto, parte attrice ha dedotto che il sinistro sopradescritto è indubbio si sia verificato per responsabilità esclusiva del conducente dell'autobus di linea, atteso che la frenata improvvisa imprimeva una spinta al passeggero, ancorato al sostegno superiore dell'autobus, facendolo cadere in avanti e causando la lesione sovraspinale del braccio dx;
che l' riconosceva il diritto al CP_2 risarcimento del danno del Sig. indicando subito gli estremi della polizza assicurativa per la Pt_1 manleva;
che la vertenza con la riguarda il quantum e non l'an della questione. CP_1
Parte attrice ha poi spiegato che, a causa del sinistro, ad oggi non è più in grado di sollevare il braccio e ciò influenza anche il suo rendimento lavorativo, atteso che il medesimo svolge l'attività di edicolante, attività che prevede carico e scarico quotidiano di giornali, riviste ed articoli vari, nonché il danno alla vita di relazione, avendogli la lesione precluso ogni attività sportiva, anche solo amatoriale;
che il danno biologico subito è valutabile nella percentuale non inferiore al 10%, per come valutato dal Dott.
iscritto all'albo dei consulenti medico legali di codesto Tribunale, e verificabile anche Persona_1 sulla base delle linee guida per l'accertamento degli stati invalidanti dell' , le cui valutazioni sono CP_4 ben al di sopra della misura del 2% riduttivamente individuata dalla compagnia assicurativa. Ha quindi concluso chiedendo di: “accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sinistro per cui è causa dell' e conseguentemente condannare le parti convenute al pagamento in solido CP_2
pagina 2 di 7 della somma di €26.000,00 oltre interessi e rivalutazione fino alla data dell'effettivo soddisfo;
o di altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia”. La causa è stata iscritta al numero di ruolo 3449/2024 R.G.
§§§
Parte convenuta, si è costituita in data 16.12.2024, eccependo Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità e/o l'improponibilità della domanda attorea per aver chiamato in giudizio, il litisconsorte necessario in liquidazione giudiziale in prosecuzione di impresa, CP_2 nei cui confronti è stata rigettata dal Tribunale di Cosenza, con Sentenza n. 54/2023, la richiesta di omologa del concordato di e, in accoglimento dell'istanza presentata dal Pubblico CP_2
Ministero, è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale, poi divenuta definitiva a seguito della Sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Catanzaro in data 09.05.2024, omettendo l'attore di azionare lo speciale procedimento endofallimentare dell'accertamento del passivo, da attivarsi avanti al Tribunale fallimentare. Ha inoltre eccepito, sempre in via preliminare e pregiudiziale, ma in via gradata, l'improcedibilità della domanda attorea per inosservanza dell'art. 150 del Codice delle assicurazioni, d. lgs. n. 209/2005, attuato dal D.p.r. n. 254/2006, applicabile alla fattispecie poiché il sinistro si è verificato successivamente all'01.01.2007; che, in altri termini, la richiesta formulata dal Sig. Parte_1 a mezzo di racc.ar/pec, è carente dei requisiti richiesti dall'art. 6 del citato D.p.r. e tale circostanza non potrà che portare alla declaratoria di improcedibilità della domanda nei confronti della deducente compagnia di assicurazioni;
che, più nello specifico, la genericità della richiesta formulata da controparte nella suddetta missiva appare non rispondente a quanto previsto dal disposto di cui all'art.148 d.lgs. n. 209/2005, presentando quindi un vizio di contenuto idoneo, di per sé, ad impedire il decorso dello spatium deliberandi previsto dall'art. 145 C.d.A. e determinandosi pertanto l'improponibilità e l'improcedibilità dell'azione risarcitoria e della domanda giudiziale. Nel merito, ha contestato sia l'an che il quantum debeatur, atteso che probabilmente CP_5 l'asserito incidente è da imputarsi ad una responsabilità esclusiva e/o concorrente dell'attore stesso, che nelle predette condizioni di tempo e di luogo, con la propria condotta negligente e imprudente, ha determinato e/o ha concorso nel determinare i danni dallo stesso lamentati;
che, per quanto concerne il quantum debeatur, si contesta l'entità dei danni tutti lamentati dall'attore, in quanto non tutti causalmente e direttamente ricollegabili al sinistro per cui è causa, nonché sproporzionati al descritto evento e ad ogni sua possibile conseguenza;
che parte delle lesioni dell'odierno attore devono considerarsi antecedenti all'asserito incidente avvenuto sul bus di linea perché presenti su base CP_2 degenerativa;
che quanto innanzi esposto viene confermato dal medico legale fiduciario CP_1
Dott. che ha redatto relazione medica, sia dal Dott. della Struttura Persona_2 Persona_3
Medico Centrale UnipolSai, che ha redatto specifico parere sui danni in questione;
che, in ogni caso, al
Sig. non dovranno riconoscersi danni morali. Parte_1 Ha quindi concluso chiedendo di: “1) preliminarmente dichiarare inammissibile e/o improponibile la domanda attorea, per le ragioni di cui in premessa, lettere a) e b); 2) nel merito, accertati i fatti di causa, dichiarare che con il pagamento di euro 2.500,00 effettuato da in favore dell'odierno CP_1 attore, quest'ultimo è stato integralmente risarcito dei danni subiti a causa ed in conseguenza dell'incidente per cui è causa, e per l'effetto rigettare ogni avversa pretesa, poiché inammissibile, improcedibile, comunque infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi di giudizio. 3) In via subordinata, nella denegata ipotesi di riscontro probatorio, accertati i rispettivi gradi di responsabilità e/o corresponsabilità dell'attore stesso, contenere la condanna nei limiti che si
pagina 3 di 7 accerteranno in corso di causa, previa decurtazione delle somme già corrisposte da
[...]
con esclusione dei danni morali e con compensazione delle spese di lite”. Controparte_1
§§§
Con memoria n. 1, la convenuta ha ribadito tutto quanto esposto, dedotto ed eccepito Controparte_1 nell'atto introduttivo, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate;
con la memoria n. 2 si è opposta alla chiesta c.t.u. medica avanzata da parte attrice in quanto superflua, dilatoria e di natura strettamente esplorativa;
con memoria n. 3 ha impugnato nuovamente gli elementi di prova addotti da parte attrice, chiedendo non ammettersi gli stessi. All'udienza prima udienza di comparizione del 06.05.2025 il difensore di parte attrice ha aderito alla eccezione di improcedibilità formulata da controparte ed il difensore della parte convenuta società di assicurazione si è riportato ai propri scritti e memorie e questo giudice ha invitato le parti a discutere la causa ex art. 281 sexies c.p.c. ed il difensore della convenuta società di assicurazioni ha concluso riportandosi agli atti ed alle memorie depositate ed il difensore di parte attrice ha aderito all'eccezione di improcedibilità formulata da controparte. Questo giudice, all'esito della discussione ha riservato il deposito della sentenza nei successivi 30 giorni, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
*********************** Va dichiarata anzitutto la contumacia della convenuta Controparte_6 regolarmente citata in persona del curatore fallimentare dott. , e non costituita. Controparte_3 Ciò posto, in via preliminare deve accogliersi l'eccezione in rito formulata da parte convenuta di inammissibilità della domanda attorea stante la vis attractiva della Controparte_1 liquidazione giudiziale. La domanda di pagamento proposta dal Sig. , infatti, è inammissibile per effetto Parte_1 della liquidazione giudiziale di aperta giusta sentenza del Tribunale di Cosenza n. CP_2
34/2023 del 16.11.2023.
Osserva questo giudice che è principio assolutamente pacifico quello secondo cui ogni pretesa a contenuto patrimoniale svolta nei confronti di un soggetto fallito ovvero in liquidazione giudiziale debba essere azionata attraverso lo speciale procedimento concorsuale previsto per l'accertamento del passivo, da attivarsi davanti al tribunale fallimentare, essendo improcedibile ogni diversa azione. Nel caso di specie, l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale di è divenuta CP_2 definitiva con Sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del 09.05.2024 ed ai sensi dell'art. 151 comma 2 D. Lgs. 14/2019 ogni credito deve essere accertato secondo le norme previste al Capo III del Titolo V del D. Lgs. N. 14/2019 (artt. 200 e ss.).
Ed occorre, in proposito, rilevare la posizione di litisconsorte necessario della società CP_2 proprietaria del veicolo. Va precisato che, secondo la dinamica del sinistro enunciata da parte attrice, l'incidente è avvenuto con il coinvolgimento del solo veicolo in cui si trovava il terzo trasportato. L'art. 144 Cod. Ass. D. Lgs. 209/2005 al terzo comma prevede che “nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato il responsabile del danno”. Invero, “In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nel giudizio promosso dal terzo trasportato nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo a bordo del quale si trovava al momento del sinistro è litisconsorte necessario il proprietario del veicolo, con la conseguenza che, ove quest'ultimo non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile
pagina 4 di 7 anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, determina l'annullamento della sentenza con rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c. assicurazione” (Cass. 27078/2022).
Da ultimo, la Corte di Cassazione (Sentenza n. 15637/2024) ha ribadito che il proprietario del veicolo è litisconsorte necessario sia nell'ipotesi di azione del terzo trasportato diretta nei confronti dell'assicurazione nell'ipotesi di più veicoli coinvolti, ai sensi dell'art. 141 Cod. Ass. (che al terzo comma prevede l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni previste al capo IV, ovvero artt. 143 e ss., fra cui, pertanto, anche la disposizione di cui all'art. 144 comma 3 ora citata) sia nei confronti di azione del terzo trasportato diretta ai sensi dell'art. 144 Cod. Ass., nell'ipotesi, quale quella in esame, del coinvolgimento di un solo veicolo: “va data continuità all'indirizzo di questa Corte secondo il quale «in tema di assicurazione obbligatoria della r.c.a., anche in tutte le ipotesi di azioni dirette disciplinate dal vigente d. lgs. n. 209 del 2005, il proprietario del veicolo assicurato deve essere, quale responsabile del danno, chiamato in causa quale litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l'assicuratore, al fine di rendere opponibile all'assicurato l'accertamento della sua condotta colposa, in vista dell'azione di regresso dell'assicuratore» (cfr., in generale: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23706 del 22/11/2016, Rv. 642986 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
21896 del 20/09/2017, Rv. 645717 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 7755 del 08/04/2020, Rv. 657502 – 01), indirizzo di recente ribadito, sia con riguardo alle ipotesi di cui all'art. 141 che con riguardo alle ipotesi di cui all'art. 144 del decreto legislativo n. 209 del 2005, con riferimento all'azione proposta dal terzo trasportato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile del veicolo a bordo del quale lo stesso si trovava, e ciò tanto nel caso in cui l'incidente sia avvenuto con il coinvolgimento di un altro veicolo, quanto nel caso in cui l'incidente sia avvenuto con il coinvolgimento del solo veicolo in cui si trovava il terzo trasportato (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 27078 del 14/09/2022, Rv.
665903- 01). In tale ultima pronuncia, si è osservato che, con particolare riguardo all'azione proposta dal terzo trasportato nei confronti dell'assicuratore del vettore ai sensi dell'art. 141 C.d.A., questa stessa Corte (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17963 del 23/06/2021, Rv. 661834 – 01), pur avendo statuito che «in tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, l'art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005, che consente al terzo trasportato di agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale, “a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”, introduce una tutela rafforzata del danneggiato trasportato al quale può essere opposto il solo “caso fortuito”, da identificarsi, non già con la condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto, ma con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione;
ne consegue che tale norma non trova applicazione nel diverso caso in cui nel sinistro risulti coinvolto il solo veicolo del vettore del trasportato, essendo in tale ipotesi applicabile l'art. 144 C.d.A., che consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l'assicuratore del proprio veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile e, secondo quanto stabilito dall'art. 2054, comma 1, c.c., con onere probatorio a proprio carico equivalente a quello previsto dal citato art. 141, spettando al vettore la prova liberatoria “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”, che è previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito», ha, comunque, espressamente chiarito, in motivazione, quanto segue: «3.2. L'ascrizione dell'ipotesi del sinistro con il solo veicolo del vettore del trasportato all'art. 144 comporta, come è evidente, che “nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno”, da identificare con il proprietario del veicolo. Trattasi di conseguenza dell'azione promossa ai sensi dell'art. 144. Va tuttavia precisato che, diversamente da
pagina 5 di 7 quanto sostenuto dal ricorrente, a conclusioni diverse non si sarebbe giunti in caso di qualificazione dell'azione ai sensi dell'art. 141. Soccorrono in tal senso ragioni letterali e ragioni sistematiche. Dal punto di vista letterale, prevede l'art. 141, comma 3, che trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 143 ss. e dunque anche l'art. 144, comma 3, che prevede il litisconsorzio necessario del responsabile del danno, non sussistendo alcuna causa di incompatibilità fra le previsioni di cui all'art. 141 ed il detto litisconsorzio”. Ed, aperta la liquidazione giudiziale di la pretesa creditoria doveva essere azionata, per CP_2 come previsto all'art. 150 D. Lgs. n. 14 del 2019 secondo le disposizioni dettate agli artt. 200 e ss. D. Lgs. 14/2019, ammettendosi l'azione in via ordinaria solo nel caso di inoperatività della vis attractiva della procedura fallimentare. Si richiama sul punto quanto già espresso dalla Corte di Cassazione in tema di fallimento: “Nel sistema delineato dagli art. 52 e 95 legge fall., ogni pretesa a contenuto patrimoniale svolta nei confronti di un soggetto fallito deve essere azionata attraverso lo speciale procedimento endofallimentare dell'accertamento del passivo, da attivarsi avanti al tribunale fallimentare, essendo improcedibile ogni diversa azione, nè un'eccezione a tale principio può derivare dalla circostanza che la domanda proposta attenga ad un'azione che comporti il necessario intervento di più litisconsorti, come nella specie prospettato ex art. 23 della legge n. 990 del 1969 per il risarcimento dei danni da incidente stradale;
pertanto, deve essere dichiarata inammissibile l'azione di condanna al risarcimento del danno derivante da circolazione stradale proposta nei confronti dell'assicuratore e del responsabile fallito, oltretutto citando la curatela, in quanto la parte danneggiata avrebbe dovuto, in alternativa alla sola domanda nei confronti del danneggiante (da proporsi con il rito fallimentare), astenersi da ogni conclusione nei suoi confronti o dichiarare l'intenzione di avvalersi di una eventuale condanna solo in esito al ritorno "in bonis"….” (Cass. n. 17035/2011). Ancora, Cass. Ordinanza n. 27756 del 2017 “Quando sia proposta una domanda di risarcimento del danno da sinistro stradale nei confronti del proprietario del veicolo che ha causato il danno e del suo assicuratore della responsabilità civile, il fallimento del primo comporta l'improseguibilità di qualsiasi domanda di condanna sia nei suoi confronti, sia nei confronti del suo assicuratore, con conseguente devoluzione al tribunale fallimentare, mediante istanza di ammissione al passivo, salvo che il danneggiato, dopo l'interruzione e la riassunzione del giudizio nei confronti della curatela, non rinunci ad ogni pretesa verso questa e si limiti a chiedere la condanna diretta dell'assicuratore, nel qual caso la partecipazione (per effetto del litisconsorzio necessario) dell'assicurato sottoposto a procedura concorsuale (in persona del curatore fallimentare o del commissario liquidatore) non rende operante la "vis attractiva" della procedura, giacché la pronuncia giudiziale non può incidere sulla massa e influire sulla "par condicio creditorum". Nel caso in esame parte attrice ha citato l'assicurazione e l' in liquidazione giudiziale, CP_2 chiedendo accertarsi la responsabilità esclusiva di liquidazione giudiziale per il sinistro CP_6 occorso e chiedendo la condanna di entrambe le convenute in solido al risarcimento dei danni (per poi aderire successivamente alla eccezione di improcedibilità formulata dalla convenuta
[...]
. CP_1
Deve quindi concludersi che, formulata domanda di condanna nei confronti del soggetto in liquidazione giudiziale, opera la vis attractiva della procedura di liquidazione giudiziale, cosicché la domanda, proposta successivamente alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di CP_2 deve dichiararsi inammissibile.
pagina 6 di 7 Le spese di lite nel rapporto tra parte attrice e la convenuta compensate per 1/3 Controparte_7 attesa la pronuncia in rito, seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano come in dispositivo applicando i valori minimi della tariffa per le fasi studio, introduttiva, di trattazione e decisionale in base al valore della causa (scaglione 5.201,00-26.000,00); vanno dichiarate irripetibili nei rapporti con la curatela di in liquidazione giudiziale, rimasta contumace. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
-dichiara, in via preliminare, inammissibile, ai sensi di cui in motivazione, la domanda proposta da parte attrice Sig. nei confronti delle convenute e Parte_1 Controparte_1 in liquidazione giudiziale ed in prosecuzione di impresa;
CP_2
-condanna parte attrice Sig. alla refusione in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite che, già compensate per 1/3, si liquidano in complessivi euro 1.693,33, oltre
[...] rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA come per legge;
-dichiara irripetibili le spese di lite tra l'attore e la convenuta in liquidazione giudiziale ed CP_2 in prosecuzione di impresa.
Cosenza, 4 giugno 2025.
Il giudice dott.ssa Lucia Angela Marletta
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