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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/10/2025, n. 4331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4331 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa UD EN, nella causa iscritta al n° 2470/ 2024 R.G.L. promossa
DA
- CF - rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
AZ GI IO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Palermo, via Emilia n. 23, giusta procura in atti
- ricorrente -
CONTRO
- in persona del legale rappresentante pro-tempore - legalmente domiciliato in CP_1
Roma ed elettivamente in Palermo, via Laurana n. 59 con gli avv.ti Maria Grazia
SP e RI VA ZZ, che lo rappresentano e difendono, giusta procura generale alle liti in atti.
- resistente -
OGGETTO: LIQUIDAZIONE PENSIONE REVERBILITA'
A seguito del deposito delle note di trattazione scritta autorizzate sostitutive dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 10 ottobre 2025 ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite,
❖ Dichiara cessata la materia del contendere
❖ Dichiara compensate per metà le spese di lite e condanna l' a rifondere la CP_1
restante parte alla ricorrente liquidata in euro 500,00, oltre spese generali IVA e
1 CPA come per legge disponendone la distrazione in favore dell'avv. GI
IO AZ dichiaratosi antistatario
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.02.2024 parte ricorrente come in epigrafe indicata, conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale l'ente previdenziale per ivi sentire dichiarare il proprio diritto a percepire la pensione di reversibilità - Cat SO n. 003-
5500-20079257 (con relativo pagamento degli arretrati spettanti) tenuto conto della data di decesso della madre (già contitolare), avvenuto il 31.01.2019. Persona_1
A sostegno del ricorso precisava di esser già stata, unitamente agli altri contitolari
( e ), titolare di pensione di reversibilità del defunto Persona_1 CP_2
padre e che, invece, alla morte della madre, tale diritto le veniva Persona_2 contestato dall'Istituto con la seguente motivazione: “…non è risultata a carico di al momento del decesso”. Persona_2
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'ente previdenziale con memoria di costituzione del 15.10.2024 chiedendo il rigetto del ricorso in quanto, pur ammettendo un errore nel provvedimento che negava la CP_1 prestazione (“[..] la domanda di pensione di reversibilità presentata dalla ricorrente il
13/09/2023 avrebbe dovuto essere respinta con la motivazione che la stessa è già contitolare di prestazione di reversibilità”[..]”) evidenziava che “La ricorrente in data 18/02/2019, successivamente al decesso della madre , ha Persona_1 presentato domanda di ricostituzione variazione dati contitolare per il decesso della madre e ha fatto presente la contitolarità del fratello , ma non ha CP_2
espressamente richiesto di volere il pagamento disgiunto né ha dichiarato l'eventuale ufficio pagatore che avrebbe potuto consentire il pagamento – pro quota – a suo nome. La prestazione è stata rielaborata e ripartita sui due figli inabili superstiti.
Essendo unica la prestazione, il pagamento viene erogata al primo contitolare superstite, prima , e poi, dopo il decesso di questa, , in Persona_1 CP_2 assenza di altre disposizioni (es. richiesta di pagamento disgiunto di quota). A seguito della ricostituzione della pensione per variazione dati contitolari, dopo il decesso della madre, la pensione è variata in negativo in quanto si è ridotta per la diminuzione degli assegni familiari, essendo gli aventi titolo ormai due, in luogo di tre [..] ma non
è variata nell'importo in quanto trattasi di pensione integrata al minimo. Ove la 2 ricorrente intendesse richiedere il pagamento diretto della sua quota di pensione, può presentare istanza di ricostituzione reddituale, dichiarando l'intenzione di volere il pagamento disgiunto della propria quota con l'indicazione dell'ufficio pagatore e delle coordinate bancarie o postali”.
La causa veniva istruita (udienza del 31.gennaio 2025) con l'audizione del funzionario dell'Istituto responsabile della pratica - - il Controparte_3 quale confermava che la prestazione non era stata riconosciuta alla ricorrente perché
“[..] in assenza di specifica domanda di pagamento disgiunto (non è sufficiente la mera indicazione dell'IBAN), viene erogata tutta al primo intestatario, nello specifico al fratello , per cui è sufficiente presentare la domanda di ricostituzione CP_2
reddituale per altro con annotazione specifica di pagamento disgiunto e la CP_2 riceverà direttamente la suo quota.”.
All'udienza del 10 ottobre 2025 tenuta in modalità cartolare, verificato il deposito di note di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale, mediante deposito nel fascicolo telematico.
Sulla base delle allegazioni in atti (avendo parte ricorrente provveduto a inoltrare correttamente la domanda secondo le indicazioni fornite dal funzionario dell ed CP_1 essendo intervenuto il pagamento disgiunto a decorrere dal mese di aprile 2025) risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti e l'eventuale interesse a ottenere una pronuncia delibativa della fondatezza o meno dell'azione proposta (cfr. Cass. civ.
Sez. III, 11/09/1996, n. 8219) e non resta che dichiarare cessata la materia del contendere.
Invero, come precisato dalla Suprema Corte, (cfr. Cass Civ. Ordinanza del 17 gennaio 2023 n. 1257) la cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio, quando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni delle parti per essere sopravvenute, nel corso del giudizio, determinate circostanze, le quali, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, vengano ad incidere anche sul processo, eliminando le ragioni stesse del contendere delle parti e facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice in precedenza richiesta, ovvero quando sono intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla decisione. 3 In ordine alle spese di lite, tenuto conto della particolarità della questione (avuto anche riguardo alla circostanza che il giudizio è stato incoato essendo stata indotta parte ricorrente in errore dalla motivazione del provvedimento di rigetto dell'ente previdenziale) si ritiene equo compensarle per metà condannando l' al pagamento CP_1 della restante parte liquidata come in dispositivo (con applicazione dei minimi tariffari con la riduzione prevista per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto) disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario
PQM
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, udienza a trattazione scritta del 10 ottobre 2025
Il Giudice
UD EN
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