Sentenza 20 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 20/04/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE TERZA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Raffaella Filoni, sulle conclusioni prese dal 21 marzo 2025 ex art 281 sexies comma III cpc, mediante deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. di R.G. 225/2023, promossa da
(P. IVA , in persona del presidente del Parte_1 P.IVA_1
Consiglio d'Amministrazione e Legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, dagli avv.ti Luca Canevotti (C.F. ) e Jasmine Asaad, C.F._1
(comunicazioni e notifiche rispettivamente agli indirizzi pec e , Email_1 Email_2 domicilio telematico Email_1
- attrice - contro
(P. IVA , in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Calogero (C.F. ), (comunicazioni e C.F._2 notifiche all'indirizzo PEC , ed Email_3 elettivamente domiciliata presso e nello studio dello stesso in Pavia, Piazza della Vittoria n. 2
-convenuta-
CONCLUSIONI
Per parte attrice Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pavia, disattese e respinte le contrarie istanze, deduzioni ed eccezioni, previe le declaratorie necessarie e consequenziali, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: 1) Accertato e dichiarato il diritto di al pagamento in proprio favore da parte di Parte_1 Parte_2 per tutte le ragioni titoli e causali esposte in atti, dei maggiori oneri e costi sostenuti da stessa nell'esecuzione del contratto di appalto di cui in narrativa Parte_1 intercorso inter partes, per il periodo decorrente da marzo 2020 sino al 30.09.2021, pari alla complessiva somma di € 62.235,50 come descritta in narrativa, per l'effetto condannare , in persona del Controparte_1
1
2) In ogni caso, parimenti respingersi qualsivoglia domanda e/o eccezione dedotta e/o formalizzata in corso di causa da parte di nei confronti di Parte_2 Pt_1
in quanto infondata in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in
[...] narrativa;
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio”
Per parte convenuta Istituti Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni domanda ed eccezione avversaria Nel merito: - premessa ogni opportuna declaratoria sulle ragioni rappresentate, fatti salvi i diritti di causa, respingere integralmente le domande di parte attrice poiché infondate in fatto e in diritto. - In ogni caso, in via subordinata, accertare e dichiarare che non è tenuta a riconoscere a Controparte_2 Parte_1 alcun importo, anche ai sensi dell'art. 1460 c.c., per nessun titolo o ragione che emerga in corso di causa. Con vittoria di spese e competenze.
ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI PRECEDENTI IN FATTO E PROCESSUALI
La motivazione della presente sentenza è redatta sulla base della sintetica e concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto ex artt. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.
Con atto di citazione notificato il 16.01.2023 ha convenuto in Parte_1 giudizio chiedendone la Controparte_1 condanna al versamento, in proprio favore, della somma di € 62.235,50, o della maggiore o minore somma che risultasse dovuta in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, in virtù di un contratto di appalto per l'esecuzione di servizi di pulizia e sanificazione presso strutture ospedaliere e di ricovero facenti capo alla convenuta, intercorso fra le parti. In particolare deduceva:
-di aver sottoscritto, in data 21.06.2018, con il Controparte_2 Nume contratto Prot. n. 57/2018, per l'effettuazione del servizio di pulizia e sanificazione e servizi vari negli Istituti di Castel Goffredo, Lumezzane,
Padova, Telese Terme, Torino, Veruno e Cassano delle Parte_3
Murge (doc. 2 fascicolo attrice), nel periodo compreso fra il 1° luglio 2018 ed il 30 giugno 2021, fatta eccezione per i servizi da effettuare presso l'Istituto di Cassano delle Murge, per i quali il contratto aveva scadenza al 31 dicembre 2019;
-tale servizio era dettagliatamente regolato nel contratto e secondo le modalità generali di cui all'allegato A (doc. 3 fascicolo attrice);
-nel corso dell'esecuzione del contratto, dopo lo scoppio della pandemia da virus SARS CoV 19, e precisamente nel periodo compreso fra il marzo 2020
2 e il 30 settembre 2021, aveva dovuto, su richiesta della committente, acquistare Dispositivi di Protezione Individuale per i propri dipendenti, da utilizzare nell'espletamento dei servizi previsti dal contratto di appalto;
-i costi sostenuti per l'esecuzione del contratto negli Istituti di Castel Goffredo, Lumezzane, Torino e Veruno, non preventivati nel momento della sua sottoscrizione, emergevano dai documenti nn. 5 e 5 bis allegati alla citazione, ed erano pari a € 62.235,50: da riconnettere, sia all'incremento dei rischi di interferenza, negli ambienti di lavoro , sia al fatto, che la convenuta, nel corso del periodo in cui si era diffusa la pandemia da Covid 19, aveva qualificato come reparti Covid molti diversi reparti presenti nelle strutture di Veruno, (NO), Torino, Castel Goffredo (MN) e Lumezzane (BS), così chiedendo a di acquistare maggiori quantità di dispositivi di Pt_1 protezione individuale (rispetto a quelli ragionevolmente previsti al momento della sottoscrizione del contratto di appalto), con notevole incremento dei costi necessari allo svolgimento delle proprie prestazioni;
come da richiesta della committente, doc. 4;
- dopo l'inizio dell'epidemia da Covid, aveva reso nota alla committente la sussistenza di una “…forza maggiore, ai fini del necessario ristoro dei maggiori costi ed oneri da sostenersi nell'esecuzione dell'attività, come da doc. 6; non si era resa disponibile a rimborsare i costi da parte di Parte_2
come emergeva dalla corrispondenza e dalle comunicazioni Pt_1 intercorse;
-anche il tentativo di mediazione volontaria promosso da non aveva Pt_1 esito positivo. Concludeva Parte attrice chiedendo il rimborso di tale somma per i maggiori costi per la sicurezza sostenuti, in aggiunta rispetto al corrispettivo pattuito, con “equo compenso” ex art. 1664, 2° comma c.c., per la sussistenza di una circostanza imprevedibile, come quella costituita dalla pandemia da Covid 19, in applicazione dei canoni generali di buona fede e correttezza, con necessità di rinegoziare il contratto di appalto;
anche con riferimento alla previsione di cui all'art. 106, comma 1, lett. C) del D. Lgs. 50/16 e s.m.i., applicabile per riequilibrare uno squilibrio fra le prestazioni contrattuali;
in subordine, quale indebito arricchimento. La convenuta si è costituita, contestando la pretesa Controparte_2 attorea, ed in particolare contro deducendo che:
-il contratto con prevedeva, all'art. 4, la clausola per cui i Pt_1 corrispettivi indicati nella lettera di incarico erano fissi ed invariabili;
-detti corrispettivi erano stati corrisposti regolarmente a così che Pt_1 non residuava nessun credito, in forza del contratto di appalto del 21.06.2018, doc. n. 2 prodotto;
-l'art. 12 del contratto prevedeva che la società appaltatrice doveva svolgere le prestazioni a cui era tenuta con gestione a proprio rischio, propri capitali, proprie attrezzature, materiale di consumo e proprio personale;
3 -nel corso dell'esecuzione dei servizi di pulizia la aveva posto in Pt_1 essere vari inadempimenti, che erano stati specificamente contestati, e il contratto non era stato rinnovato;
- parte convenuta aveva subito, a motivo della pandemia del 2020-21, pesanti ripercussioni sul piano economico, anche per il fatto che aveva dovuto convertire propri reparti ospedalieri in reparti COVID;
- ciò era avvenuto nell'istituto di Veruno nel periodo tra il 20.03.2020 e il 07.07.2021; nell'istituto di Lumezzane dal 04.03.2020 al 30.06.2020 e ancora dal 15.11.2020 al 31.05.2021; nell'istituto di Castel Goffredo dall'01.03.2020 al 30.06.2020 e dal 01.02.2021 al 31.05.2020, mentre, nell'istituto di Torino, contrariamente alle affermazioni avversarie, non erano stati aperti reparti COVID.
- non era applicabile al caso di specie l'art. 106 comma 1 Lett. C) del D. Lgs. 50/2016, dettato per le Pubbliche Amministrazioni, e non per gli Enti privati, evidenziando che nei contratti di appalto i costi per la sicurezza ricadono sull'appaltatrice, ed ex art. 77 del D. Lgs. 81/2008, a tutela della salute dei lavoratori, il datore di lavoro deve individuare il DPI più idoneo a seconda degli specifici rischi, e fornire i DPI;
- il ricorso ai Dispositivi di Protezione Individuale ( DPI ) da parte di non era da ricondurre alle richieste da sé provenienti, bensì era stato Pt_1 necessario in adempimento a disposizione normative dettate per l'emergenza in corso.
- in situazioni di forza maggiore ed eccessiva onerosità sopravvenuta, il rimedio legislativamente previsto, era la risoluzione del contratto, che, tuttavia, non era mai stata chiesta da la quale aveva regolarmente Pt_1 eseguito le proprie prestazioni, non essendo insorte difficoltà nel loro adempimento, così percependo il proprio corrispettivo per il lavoro svolto in adempimento del contratto
-la necessità di utilizzare i dispositivi di protezione individuale, nel periodo caratterizzato dalla epidemia, era da ricondurre agli obblighi di legge e alla legislazione emergenziale, e non ad una richiesta da parte dell'Ente appaltante.
- nè poteva ritenersi sussistente un evento quale la forza maggiore, tale da condurre alla rinegoziazione dei contratti, in quanto lo stesso aveva avuto regolare adempimento, non sussistendo un'impossibilità a dar seguito alle prestazioni, per nessuna delle due parti;
né in base ai principi di buona fede nell'esecuzione del contratto, né poteva essere riconosciuto un equo compenso ex art. 1664, comma 2, c.c., facendo la norma riferimento ai soli casi in cui si manifestino difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche, o simili;
non essendosi verificata difficoltà di esecuzione dei servizi di;
Pt_1
-né la prestazione dell'appaltatore era divenuta notevolmente più onerosa ( anche ammesso che abbia effettivamente sostenuto costi per E. Pt_1
62.000,00 per l'acquisto di dispositivi di sicurezza dei suoi dipendenti, detto
4 importo è certamente esiguo rispetto ai compensi complessivamente pattuiti in favore dell'appaltatrice, pari ad E. 3.321.825,00 oltre IVA.)
- il corrispettivo convenuto per il servizio di appalto presso le cliniche di nei mesi da marzo 2020 a settembre 2021 era pari ad E. Parte_2
1.192.250,00 (E. 171.000,00 Castel Goffredo;
E. 304.000,00 Lumezzane;
E. 551.000,00 Veruno;
E. 166.250,00 Torino): la variazione lamentata di euro 62.235,50 si attesa in percentuale del 5,22%, anche con riferimento a ogni singolo presidio clinico;
- né poteva ritenersi provato il quantum e la riferibilità a sé dei documenti addotti come giustificativi dei costi per l'acquisto dei DPI, da parte di nel doc. n. 5 bis, allegato all'atto introduttivo: i costi ivi esposti non Pt_1 erano, né ricollegabili in modo preciso ai lavori svolti presso i propri Istituti, né era provato che fossero stati sostenuti in esecuzione del contratto di cui si invocava la rinegoziazione
- in subordine, nel caso di riconoscimento del diritto di controparte e percepire un importo, a titolo di rimborso o altro, sollevava eccezione di inadempimento. Concludeva parte convenuta chiedendo respingere integralmente le domande di parte attrice poiché infondate in fatto e in diritto, in ogni caso, in via subordinata, accertare e dichiarare che non è Controparte_2 tenuta a riconoscere a alcun importo, anche ai sensi dell'art. Parte_1
1460 c.c., per nessun titolo o ragione che emerga in corso di causa. Con ordinanza del 26 settembre 2023, non sono state ammesse le prove orali dedotte dalle Parti e ritenuta la causa matura per la decisione è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni il 3 aprile 2024, riassegnato il processo in data 4.12.2024, la causa a seguito di riprogrammazione del ruolo decisorio è stata trattenuta in decisione dal 27 luglio 2024 con assegnazione termini di legge ex art 190 cpc, successivamente è stata rimessa sul ruolo con ordinanza del 20.12.2024 per interrogatorio libero delle Parti e chiarimenti e, all'esito anche del tentativo di conciliazione, è stata trattenuta in decisione dal 21.3.2025 ex art 281 sexies comma III cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda svolta dall'attrice deve essere parzialmente accolta nei temini che seguono. Preliminarmente deve osservarsi che è documentalmente provato che con contratto di appalto privato di servizi del 21.06.2018 (doc. 2 e 3),
[...]
ha conferito all'odierna attrice incarico per Controparte_2 Parte_1 la fornitura di servizio di pulizia e sanificazione degli Istituti di Castel Goffredo, Lumezzane, Centro Ricerche Padova, Talese Parte_3
Terme, Torino, Veruno, Castel Goffredo e Cassano delle Murge: la durata del contratto è stata stabilita dal 01.07.2018 al 30.06.2021 per tutte le sedi,
5 salvo Cassano delle Murge, per la quale era stata prevista la scadenza al 31.12.2019. Analizzando tale contratto emerge il costo di tali servizi, quantificato per gli Istituti di Torino, Veruno, Castel Goffredo, e Lumezzane:
- euro 8.750,00 oltre IVA mensili per l'Istituto di Torino,
- euro 29.000,00 mensili oltre IVA per il centro di Veruno,
-euro 9.000,00 oltre IVA mensili per l'istituto di Castel Goffredo,
-euro 16.000,00 oltre IVA mensili per il centro di Lumezzane. E' incontestato che abbia corrisposto a parte attrice Controparte_2 il corrispettivo pattuito, unitamente a quelli riferiti alle altre Parte_1 sedi oggetto di contratto. La domanda proposta in questa sede, nella misura complessiva di euro 62.235,50, indicata nel doc. 5, ha ad oggetto i maggiori acquisti che, secondo quanto dedotto da parte attrice, sono stati necessari, nell'esecuzione delle prestazioni in favore degli Istituti ricollegabili alla convenuta, e aventi ad oggetto la spesa totale per l'acquisto dei dispositivi di sicurezza, quali maggiori oneri dovuti per l'apprestamento ed approntamento delle specifiche misure di sicurezza adottate per impedire il contagio da Covid 19. Deve osservarsi che il documento 5 prodotto da Parte attrice indica in modo specifico per ciascuna categoria dei dispositivi di sicurezza, il prospetto riepilogativo dei maggiori acquisti resi necessari per ciascuno dei predetti Istituti. Il Doc 5 bis poi, è costituito da fatture depositate come giustificativi di spesa. Ebbene, all'esito dell'interrogatorio libero, il Legale rappresentante di Parte attrice ha fornito specifiche indicazioni sulle modalità di Parte_1 calcolo e determinazione di tale importo. Deve, quanto agli ordini dei DPI, osservarsi che , proprio in interrogatorio libero il Legale rappresentante della società Parte attrice ha chiarito quanto segue: “ Il Giudice procede ad interrogatorio libero del Sig per Parte Tes_1 attrice. Domanda : il corrispettivo del contratto di appalto è stato versato ? Sì Quali erano in concreto le attività ? Pulizia e sanificazione, mirata, in base all'area di rischio, indicata nel documento valutazione rischi, sulla base del previo sopralluogo. Era stata fatta una stima dei costi in sede di contratto. Quali erano i dispositivi, già, utilizzati anche prima del covid ? Per la zona di alto rischio ( sala operatoria ad esempio ) le mascherine , e le tute , guanti ed i calzari. Per le zone non ad alto rischio ( come i corridoi ) non si usano questi dispositivi, c'è solo tuta da lavoro e guanti. Come mai avete chiesto solo per i quattro centri indicati in atti il maggior costo?
6 Perché solo per questi centri era arrivata una comunicazione da con la Pt_2 quale ci comunicava la trasformazione in reparti covid. Fondamentalmente, solo per questi centri abbiano dovuto comprare più dispositivi. A Torino non risulta aperto alcun reparto covid e come mai è stato considerato nella vostra richiesta ? Perché comunque ci è stata indicata la necessità dei dispositivi. Svolgevate il vostro servizio nel periodo indicato ( marzo 2020- settembre 2021 ) anche in altre strutture non convenzionate con Pt_2
Si perché il nostro fatturato al 65% deriva da servizi di pulizia in ambito sanitario e manutenzione. L'Avv Canevotti precisa che la richiesta fatta da riguardava un Pt_2 passaggio di classificazione, da reparti a basso e medio rischio, a reparti ad alto rischio, a prescindere dalla trasformazione in reparti covid. Come avete ricostruito le fatture in atti ? La parte degli acquisti è stata ricostruita perché gli acquisiti, per tutta Italia , per ogni contratto, sono seguiti da un Ufficio centralizzato. Noi andavamo a prendere direttamente o a Bologna o a Milano questi dispositivi, e poi li portavamo direttamente con i nostri mezzi nelle strutture doveva servivano agli operatori. Il calcolo dei dispositivi utilizzati in più, in questo periodo, è stato fatto sulla base del numero degli operatori che erogavano il servizio e preciso che il numero degli operatori era stato “ ereditato “ dal contratto precedente. Quindi il calcolo è stato fatto sulla base degli operatori necessari. Si tratta dei dispositivi in più che abbiamo usato. Come avete fatto nello specifico questo calcolo e a cosa corrispondono le fatture del doc 5 bis ? Abbiamo individuato il numero degli operatori in tali strutture nel periodo considerato, abbiamo incrociato tale numero con il registro degli accessi, e il piano di lavoro, abbiamo fatto riferimento al costo dei dispositivi indicati in queste fatture. Pertanto queste fatture non si riferiscono solo ai dispositivi utilizzati in questo periodo in queste strutture. Abbiamo utilizzato queste fatture come criterio oggettivo e trasparente di calcolo, come peraltro abbiamo fatto nei rapporti simili anche con altre strutture sanitarie. Abbiamo ottenuto infatti il pagamento del maggior costo per situazioni simili da tutte le altre strutture con cui collaboravamo.” Sulla base di questi chiarimenti e considerate le risultanze documentali deve ritenersi provato che parte attrice abbia sostenuto i predetti maggior costi per la somma di € 62.235,50, per l'acquisto di dispositivi di protezione da utilizzare nell'esecuzione delle prestazioni svolte negli Istituti, facenti capo a di Torino, Veruno, Castel Goffredo, e Lumezzane, durante il Parte_2 periodo di emergenza COVID. Deve ritenersi provato che parte attrice abbia dovuto Parte_1 sostenere tali maggiori costi nelle strutture riferibili alla società convenuta , posto che il dato contabile è stato ricostruito, analizzando il numero degli operatori, che prestavano servizio in tali strutture, ulteriormente
7 considerando i registri orari di lavoro dei predetti, così che per le strutture riferibili alla convenuta, parte attrice ha verificato questo maggior esborso di denaro per dispositivi di protezione nel periodo indicato, in costanza di pandemia. Inoltre, deve considerarsi l'email allegato 4 del 6.11.2020, con la quale la convenuta comunicava con riferimento ai Reparti dell'Istituto di Veruno, che i servizi di pulizia dovevano essere effettuati in sicurezza con dispositivi di protezione, come se fossero tutte Aree Covid. Ora deve osservarsi che i maggiori oneri dedotti da Parte attrice non rientravano nell'alea normale del contratto, né nei rischi che le Parti stesse intesero contrattualmente assumere: l'evento emergenziale legato alla emergenza COVID, che ha determinato detti maggiori oneri, non era prevedibile all'epoca della stipulazione del contratto. Deve, però, osservarsi che la specifica causa dell'aumento degli oneri economici, correlata alla emergenza COVID, si colloca nell'ipotesi di cui all'art 1664 comma 2 cc. La previsione dell'art. 1664 cod. civ., sulla base della quale l'appaltatore ha diritto ad un equo compenso a ristoro delle difficoltà incontrate nell'esecuzione dell'opera, ha riguardo alle sole ipotesi di difficoltà sopravvenute derivanti da cause geologiche, idriche e simili ( vale a dire a cause naturali ) e non si estende ad altre e diverse cause oggettive di difficoltà sopravvenuta quali i fatti umani, sebbene rivelatisi idonee a produrre effetti identici o analoghi alle cause naturali. Sez. 1, Sentenza n. 4463 del 28/03/2001 L'espressione contenuta nell'art 1664 comma 2 cc “ e simili “ va riferita al carattere oggettivo delle cause “ naturali “: tutte le cause di tal natura, quindi, che interferiscono in modo oggettivo nell'esecuzione del contratto, aggravando la posizione di uno dei contraenti, comportano la perequazione delle prestazioni. In tale ipotesi deve ricondursi anche l'evento emergenziale legato alla emergenza COVID. Pertanto , ancorché l'uso dei DPI, per i servizi di pulizie , in tale periodo fosse necessaria conseguenza della situazione emergenziale e della normativa in vigore, e ancorché, anche precedentemente, la società attrice dovesse , all'interno di strutture ospedaliere, garantire ai propri operatori le prestazioni di sanificazione e pulizia in condizioni di sicurezza, essendo tenuta a svolgere con diligenza le proprie prestazioni, nell'ottemperanza delle norme che prescrivevano l'uso di dispositivi di protezione, deve rilevarsi che l'incidenza economica sopravvenuta, pur in dipendenza di previsioni normative , legate alla eccezionalità del periodo emergenziale, consente di ritenere fondata la domanda di riconoscimento di un equo compenso ex art 1664, comma 2, cc, nonché tenuto conto della natura del contratto di lunga durata, per contemperamento degli interessi ed esecuzione secondo buona fede, ex artt. 1374-1375 cc.
8 Deve osservarsi che il servizio reso dalla società attrice consisteva nella fornitura di servizio di pulizia e sanificazione nei predetti Istituti nel periodo emergenza COVID. Ciò giustifica una corresponsione da parte della convenuta CP_2
alla società attrice che si stima nella misura del 30%
[...] Parte_1 di quanto richiesto , quindi nella misura di euro 18.670,65. Né può ritenersi fondata l'eccezione di inadempimento, anche, sulla base di quanto emerso in interrogatorio libero: “ Avete avuto richieste simili per l'esecuzione di altri contratti sempre per tale periodo ? Sì e Maugeri analizzati i contratti e la normativa applicabile non ha riconosciuto il maggior costo. Abbiamo su tutta Italia 18 Ospedali. Come mai pur a fronte di pregresse contestazioni di inadempimento, avete corrisposto l'intero corrispettivo ? Visto il periodo abbiamo ritenuto di non rinnovare il contratto per questi inadempimenti e per una questione economica perché abbiano trovato fornitori con un costo minore. Aggiungo che a livello patrimoniale eravamo comunque garantiti da una garanzia fideiussoria , che non abbiamo escusso. Voglio precisare che la trasformazione dei reparti o la trasformazione della classificazione era frutto non di una scelta di ma era imposta dalla Legge.”. Pt_2
Questi rilievi inducono, quindi, a ritenere che la domanda attorea debba trovare parziale accoglimento nella misura del 30% sopra indicato. Le spese legali in considerazione dell'accoglimento parziale della domanda, nonché delle questioni esaminate, devono essere interamente compensate ex art 92 comma 2 cpc.
PQM
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione,
1) accoglie parzialmente la domanda di parte attrice nei Parte_1 confronti di parte convenuta nei limiti del Controparte_2
30% di quanto richiesto;
2) per l'effetto condanna parte convenuta al Controparte_2 pagamento in favore di parte attrice di euro Parte_1
18.670,65,oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
3) compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Pavia, il 20.4.2025
Sentenza depositata il 20.4.2025.
Il Giudice
dott.ssa Raffaella Filoni
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