Sentenza 14 gennaio 2022
Decreto cautelare 19 gennaio 2022
Ordinanza cautelare 11 febbraio 2022
Ordinanza cautelare 25 novembre 2022
Rigetto
Sentenza 17 aprile 2023
Ordinanza collegiale 19 luglio 2024
Accoglimento
Sentenza 28 gennaio 2025
Parere definitivo 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 28/01/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00637/2025REG.PROV.COLL.
N. 06193/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6193 del 2022, proposto da OM BA, RC AN, rappresentati e difesi dall'avvocato Saveria Speranzoso, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Danilo Di Cesare in Roma, via Callimaco 45;
contro
Comune di Biccari, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione Prima) n. 32/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2024 il consigliere Paolo Marotta e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Viste le conclusioni delle parti.
1. Il signor BA OM è proprietario di due unità immobiliari, site nel Comune di Biccari, Vico I Duomo, concesse in comodato alla signora RC AN.
Con ricorso in appello, i signori BA OM e RC AN hanno impugnato la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il T.a.r. Puglia, disattese le eccezioni di rito sollevate dalla difesa del comune di Biccari, ha respinto il ricorso di primo grado proposto dai predetti signori per l’annullamento della ordinanza comunale, con la quale il responsabile del Settore affari generali del comune di Biccari ha disposto la istituzione di uno stallo di sosta per autoveicoli, destinato ai disabili, in Vico I Duomo, nell’area comunale antistante la proprietà del signor BA OM.
Il giudice di primo grado ha disposto la compensazione delle spese di giudizio.
2. Gli appellanti hanno contestato la sentenza impugnata sotto diversi profili.
2.1. Con il primo motivo di appello, gli appellanti deducono error in judicando : motivazione della sentenza integrativa delle difese dell’Amministrazione; violazione del principio del giusto processo e del principio del contraddittorio.
Gli appellanti sostengono che il giudice di primo grado, in violazione del principio del contraddittorio, avrebbe integrato il contenuto della ordinanza impugnata e delle difese dell’Amministrazione, laddove ha ritenuto che la qualificazione del provvedimento impugnato come “ ordinanza sindacale ” non comportasse violazione delle competenze attribuite al responsabile del Settore affari generali e che detta qualificazione costituisse mero errore materiale.
2.2. Con il secondo motivo di appello, gli appellanti deducono: omessa motivazione della sentenza in ordine alle carenze istruttorie contestate dai ricorrenti in primo grado; omessa motivazione sulla violazione della normativa di riferimento e sulla erronea valutazione dello stato dei luoghi e dei dati catastali; illogicità, travisamento e violazione del codice del processo amministrativo sul deposito dei documenti da parte della Amministrazione comunale.
Evidenziano di aver censurato il provvedimento impugnato per carenze motivazionali e istruttorie, richiamando l’art. 3 della l. n. 241/1990 e gli artt. 5 e 7 del d.lgs. n. 285/1992.
Il giudice di primo grado ha respinto le censure, ritenendo il provvedimento adeguatamente motivato in relazione alla soppressione di due stalli di sosta per autoveicoli (ubicati in piazza Don L. Sturzo) e alla necessità di istituire altro stallo di sosta destinato ai disabili (in Vico I Duomo).
Il giudice di primo grado avrebbe disatteso immotivatamente le istanze istruttorie formulate dai ricorrenti in merito alla sussistenza dei presupposti per l’installazione dello stallo di sosta proprio nell’area antistante la proprietà del signor BA OM.
2.3. Con il terzo motivo, gli appellanti deducono error in judicando : carenza di motivazione ed erronea valutazione degli elementi di fatto e di diritto.
Sotto il profilo della ricostruzione della fattispecie concreta dedotta in giudizio, il giudice di primo grado non avrebbe adeguatamente valutato la documentazione agli atti (visura catastale dalla quale emergerebbe l’accatastamento come “ garage ” di uno dei locali di proprietà del signor BA OM).
Il giudice di primo grado sarebbe partito da un presupposto erroneo, ritenendo che nessuno dei locali di proprietà del signor BA fosse catastalmente adibito a “ garage ” ed evidenziando ulteriormente il mancato rilascio della autorizzazione di passo carrabile (con la conseguenza che non sarebbe stata preclusa all’Amministrazione l’istituzione di stalli di sosta destinati al parcheggio nell’area pubblica antistante le unità immobiliari del signor BA).
Sostengono invece gli appellanti che il locale con accesso dal numero civico 1 sia catastalmente destinato a “ garage ” (come sarebbe possibile riscontrare dalla planimetria catastale allegata dal perito di parte).
Con riguardo al mancato rilascio della autorizzazione di passo carrabile, evidenziano che il signor BA aveva presentato formale istanza al comune di Biccari per il rilascio della predetta autorizzazione, ma l’Amministrazione comunale ha respinto la richiesta con la seguente motivazione: “ il Comune di Biccari non è dotato di un Regolamento sui “Passi Carrabili” pertanto non è in grado di garantire tale servizio ”.
A giudizio degli appellanti, l’istituzione dello stallo di sosta per autoveicoli determinerebbe grave nocumento alla normale fruibilità della proprietà privata, in quanto, oltre a precludere le possibilità di utilizzo del garage , comprometterebbe comunque la possibilità di movimentare beni e/o attrezzature (in ingresso e in uscita dal medesimo immobile).
Il giudice di primo grado ha invece respinto la censura evidenziando che: “ il posizionamento dello stallo è tale da lasciare, comunque, congruo spazio per il transito pedonale tra l’autovettura in sosta e l’ingresso dell’immobile ”.
Sotto altro profilo, gli appellanti contestano le conclusioni del giudice di primo grado con riguardo alla dedotta violazione delle prescrizioni dimensionali dello stallo di sosta.
2.4. Con il quarto motivo di appello deducono: violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui agli artt. 112 e 99 c.p.c., letti in combinato disposto con l’art. 39 c.p.a.
Il T.a.r. avrebbe immotivatamente disatteso le richieste istruttorie formulate nel ricorso introduttive del giudizio e reiterate nella memoria conclusiva; alla luce del travisamento degli elementi di fatto e di diritto, sostengono che la nomina di un c.t.u. o di un verificatore avrebbe consentito di valutare meglio le deduzioni delle parti ricorrenti.
2.5. Gli appellanti deducono infine motivazione ingiusta e illogica.
Contestano la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado ha respinto l’ottavo motivo del ricorso introduttivo del giudizio, con il quale era stata dedotta la violazione del diritto di proprietà.
In sintesi, gli appellanti sostengono che il giudice di primo grado non avrebbe verificato il rispetto delle regole tecniche connesse alla istituzione dello stallo di sosta e la compatibilità delle determinazioni assunte a riguardo dall’Amministrazione con l’esercizio delle prerogative del diritto di proprietà.
3. Il Comune di Biccari non si è costituito in giudizio.
4. Con ordinanza collegiale n. 6498/2024 è stato ordinato al dirigente o al responsabile del servizio del Settore tecnico del comune di Biccari di produrre in giudizio, nel termine di gg. 60 (sessanta) dalla comunicazione della predetta ordinanza, una relazione di documentati chiarimenti relativa alla fattispecie dedotta in giudizio.
5. In data 20 settembre 2024, il comune di Biccari ha depositato alcuni documenti, tra cui una nota del responsabile del Settore tecnico del predetto comune.
6. Con memoria di replica, depositata in data 14 ottobre 2024, gli appellanti, richiamando le risultanze della istruttoria, hanno insistito per l’accoglimento dell’appello.
7. All’udienza pubblica del 21 novembre 2024, su richiesta del difensore delle parti appellanti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
8. L’oggetto del presente giudizio concerne la legittimità della istituzione da parte del comune di Biccari di uno stallo di sosta per autoveicoli, destinato ai disabili, in area pubblica prospiciente il fabbricato sito in Vico I Duomo, di proprietà del signor BA OM, concesso in comodato alla signora RC AN.
Con l’ordinanza impugnata, il responsabile del Settore affari generali del comune di Biccari ha infatti disposto l’istituzione in Vico I Duomo “ di uno stallo dedicato alla sosta degli autoveicoli a servizio delle persone titolari del contrassegno di parcheggio per disabili ”.
9. Il primo motivo di appello è infondato e va respinto.
In termini generali, “ i provvedimenti con i quali si disciplina la circolazione sulla viabilità comunale, la modalità di accesso alla stessa ed i relativi orari, l’eventuale divieto per talune categorie di veicoli, i controlli e le sanzioni, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice della Strada, assumono natura tipicamente gestoria ed esecutiva e quindi appartengono alla competenza dei dirigenti e non del Sindaco, anche avendo riguardo all'assenza di qualsiasi presupposto di urgenza che potrebbe giustificare l'adozione di un'ordinanza contingibile ed urgente ” (Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 3460 del 2017).
In particolare, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di precisare che, in tema di disciplina della circolazione nei centri abitati rientrano nelle competenze della dirigenza comunale, ai sensi dell'art. 107 del TU delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (che attribuisce “ ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale ”), i provvedimenti che, adottati in esecuzione degli atti di indirizzo emanati dalla Giunta, siano diretti a regolamentare le aree destinate al parcheggio a pagamento, a nulla rilevando che l'art. 7 del codice della strada attribuisca la predetta materia al Sindaco e che i provvedimenti in questione non risultino specificamente indicati nell'art. 107, III comma, d.lgs. n. 267 del 2000, attesa la natura meramente esemplificativa dell'elenco contenuto in tale disposizione: la competenza già del Sindaco in tema di disciplina della circolazione deve, quindi, ritenersi attratta nella competenza propria del dirigente di settore, in quanto si tratta di funzioni di gestione ordinaria (cfr. T.a.r. Campania, sez. VII, 29 novembre 2021 n. 7625; T.a.r. Veneto, sez. I, 3 aprile 2013 n. 494; Cass. civ., II, 9.6.2010 n. 13885).
Deve conseguentemente ritenersi che ricada nella competenza del dirigente o, per i comuni privi di figure dirigenziali, del responsabile del servizio l’istituzione degli stalli di sosta destinati ai veicoli a servizio dei disabili e che non possa essere attribuita rilevanza giuridica alla qualificazione del provvedimento impugnato come “ ordinanza sindacale ”, trattandosi all’evidenza di un refuso.
10. Sono invece fondate le censure di eccesso di potere, per difetto di istruttoria, articolate in particolare nel secondo motivo di appello.
10.1. Nella relazione depositata in giudizio dal comune di Biccari in data 20 settembre 2024 (in riscontro alla ordinanza collegiale adottata da questa Sezione) viene rappresentato quanto segue:
“ In seguito alla sentenza del TAR Puglia, che ha confermato la legittimità dell'Ordinanza comunale n. 45/2019 relativa all'istituzione dello stallo per disabili, il ricorrente ha presentato ricorso al Consiglio di Stato.
Con l'Ordinanza in oggetto, il Consiglio di Stato ha richiesto al Comune di fornire chiarimenti in merito alla categoria catastale, alla destinazione d'uso dei locali di proprietà del ricorrente e alle ragioni della mancata concessione del passo carrabile.
Descrizione e dati di riferimento dei locali
I locali di proprietà del sig. BA OM, ubicati in Vico I Duomo n. 1 – Piano Terra, sono stati oggetto di una puntuale indagine catastale e urbanistica. Dai documenti allegati (all. 1-3) risulta che:
• Categoria catastale: A/2a (Abitazioni di tipo civile).
• Destinazione d'uso: Deposito/garage, come confermato dalla denuncia di inizio attività e dalla segnalazione certificata di inizio attività (all. 4-5).
• Zona urbanistica: Zona Omogenea “A” - di particolare valore storico ed ambientale.
Richiesta del passo carrabile
Il sig. BA OM ha presentato richiesta di passo carrabile in data 07/11/2019 (all. 6), successiva all'istituzione dello stallo per disabili. Tale richiesta è stata negata (all. 7) principalmente a causa dell'assenza di un regolamento comunale specifico in materia di passi carrabili al momento della presentazione della richiesta.
Conclusioni
In conclusione, l'istituzione dello stallo per disabili in Vico I Duomo è stata effettuata nel rispetto delle normative vigenti e in considerazione delle esigenze di accessibilità per le persone con disabilità. La mancata concessione del passo carrabile al sig. BA OM è stata motivata dall'assenza di un regolamento comunale specifico al momento della richiesta ”.
10.2. L’istruttoria svolta nel corso del presente grado di giudizio ha consentito di accertare la destinazione a “ Deposito/garage ” di uno dei locali di proprietà del signor BA OM, con accesso dal Vico I Duomo.
Ritiene conseguentemente il Collegio che le doglianze formulate nell’atto di appello (sotto il profilo della dedotta carenza di istruttoria) meritino di essere condivise, in quanto l’istituzione dello stallo di sosta per autoveicoli, destinato ai disabili, nell’area antistante il fabbricato sito in Vico I Duomo non è compatibile con la qualificazione catastale del locale di proprietà del signor BA OM quale “ garage ”, frustrando le prerogative del diritto di proprietà.
10.3. Non assume rilevanza giuridica dirimente il fatto che il signor BA OM non sia attualmente titolare della autorizzazione al passo carrabile.
A tale riguardo, il Collegio deve rilevare, in primo luogo, che la richiesta di rilascio della predetta autorizzazione, pur presentata dal signor BA, è stata respinta dal comune non per insussistenza dei requisiti oggettivi per ottenere il titolo abilitativo, ma per la mancata adozione da parte del comune del regolamento sui passi carrabili (ossia, per la mancata esecuzione di un adempimento che rientra nelle competenze dello stesso comune).
In secondo luogo, il rigetto della predetta istanza non preclude al proprietario la possibilità di presentare una nuova istanza, qualora il comune si determini a disciplinare, in sede regolamentare, il rilascio delle autorizzazioni al passo carrabile.
10.4. Oltre a ciò, il provvedimento di istituzione dello stallo di sosta per autoveicoli nell’area pubblica prospiciente il locale di proprietà del signor BA risulta viziato per difetto di motivazione, non avendo il comune dimostrato l’impossibilità o l’eccessiva difficoltà di istituire il predetto stallo in altra area pubblica limitrofa, con la conseguenza che la compressione delle prerogative del diritto di proprietà del signor BA non risulta adeguatamente giustificata da superiori ragioni di interesse pubblico.
11. In conclusione, assorbita ogni altra censura, il ricorso in appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, il provvedimento impugnato va annullato, per difetto di motivazione e di istruttoria, facendo tuttavia salvi i successivi provvedimenti della Amministrazione comunale.
12. Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il comune di Biccari al pagamento in favore dei signori BA OM e RC AN delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, e al rimborso del contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Marotta | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO