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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 15/07/2025, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
Corrado Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 160 / 2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, promossa da
nato a [...] il [...] CF , rapp.to e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv. Salvatrice Diara
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano;
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato
Sulla eccezione preliminare di decadenza ex art 47 DPR 639/70: essa è fondata.
Pagina 1 Invero tenuto conto che la domanda amministrativa è del 10/05/2018, il ricorso giudiziario è stato presentato il 28/01/2021, ovvero oltre il termine di decadenza di un anno previsto dalla legge, pur tenendo conto dei 300 gg per l'esaurimento del procedimento amministrativo.
I 300 gg. per il procedimento amministrativo, infatti, scadevano il 6/03/2019, e l'anno e
300 gg per il ricorso giudiziario è scaduto il 6/03/2020, mentre il presente ricorso è stato depositato il 28.1.2021
La domanda amministrativa del ricorrente è pertanto decaduta e conseguentemente il diritto sostanziale si è estinto con essa.
Per completezza d'argomento va inoltre rilevato come nel caso di specie, manca alla base della istanza del ricorrente un valido titolo: non può dirsi infatti validamente emesso il decreto ingiuntivo nei confronti di una società cancellata dal registro delle
Imprese, ossia nei riguardi di un soggetto ormai non più esistente e non più capace di essere titolare di rapporti giuridici;
il decreto ingiuntivo non può costituire valido titolo esecutivo nei confronti della società (Cass n. 24955/2013).
Il ricorso pertanto non può trovare accoglimento
Le spese seguono la soccombenza
P. T. M.
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott.
Corrado Celeste:
1) Rigetta il ricorso
CP_ 2) Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese processuali in favore di che liquida in € 800,00, oltre spese generali, iva e cpa, se dovute
Così deciso in Ragusa il 15.7.2025
Il Giudice Gop
Dott. Corrado Celeste
Pagina 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
Corrado Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 160 / 2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, promossa da
nato a [...] il [...] CF , rapp.to e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv. Salvatrice Diara
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano;
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato
Sulla eccezione preliminare di decadenza ex art 47 DPR 639/70: essa è fondata.
Pagina 1 Invero tenuto conto che la domanda amministrativa è del 10/05/2018, il ricorso giudiziario è stato presentato il 28/01/2021, ovvero oltre il termine di decadenza di un anno previsto dalla legge, pur tenendo conto dei 300 gg per l'esaurimento del procedimento amministrativo.
I 300 gg. per il procedimento amministrativo, infatti, scadevano il 6/03/2019, e l'anno e
300 gg per il ricorso giudiziario è scaduto il 6/03/2020, mentre il presente ricorso è stato depositato il 28.1.2021
La domanda amministrativa del ricorrente è pertanto decaduta e conseguentemente il diritto sostanziale si è estinto con essa.
Per completezza d'argomento va inoltre rilevato come nel caso di specie, manca alla base della istanza del ricorrente un valido titolo: non può dirsi infatti validamente emesso il decreto ingiuntivo nei confronti di una società cancellata dal registro delle
Imprese, ossia nei riguardi di un soggetto ormai non più esistente e non più capace di essere titolare di rapporti giuridici;
il decreto ingiuntivo non può costituire valido titolo esecutivo nei confronti della società (Cass n. 24955/2013).
Il ricorso pertanto non può trovare accoglimento
Le spese seguono la soccombenza
P. T. M.
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott.
Corrado Celeste:
1) Rigetta il ricorso
CP_ 2) Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese processuali in favore di che liquida in € 800,00, oltre spese generali, iva e cpa, se dovute
Così deciso in Ragusa il 15.7.2025
Il Giudice Gop
Dott. Corrado Celeste
Pagina 2