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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/06/2025, n. 2396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2396 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. 6512/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel. Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30.5.2025 da 1) Parte_1
Nata a AR (Spagna) cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Simona Gennaro presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
a Milano
[...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Simona Gennaro presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il 25/09/2004 (anno 2004 - atto n. 550 - reg. stato civile del comune di Milano - parte II - serie A) In regime di separazione dei beni.
con i seguenti figli: nato a [...], il [...], residente a [...]
Varesina n. 89; codice fiscale cittadino italiano;
C.F._3
nato a [...], il [...], residente a [...]; codice fiscale , cittadino italiano;
C.F._4
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30 maggio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) i figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Pt_3 Per_1 collocamento prevalente presso la madre;
2) la casa familiare ove risiederanno i minori insieme alla mamma è sita in Milano, alla via Varesina n. 89;
3) l'immobile ove risiederanno i figli è in piena proprietà alla sig.ra la quale si farà carico Pt_1 di tutte le spese relative alla gestione e alla manutenzione della casa familiare;
4) il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo mensile al mantenimento dei figli Pt_2 Pt_1 la somma complessiva pari ad € 800,00 (€ 400,00 per ciascuno di essi). Detta somma sarà versata entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dal mese di giugno 2025 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
5) i Genitori si faranno carico al 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby-sitter; f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
6) Il genitore che avrà anticipato la somma a titolo di spese straordinarie avrà l'onere di darne comunicazione scritta all'altro (mediante mail o messaggio whatsapp) allegando il relativo giustificativo. Conseguentemente, l'altro genitore avrà l'obbligo di rifondere il proprio 50% entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della richiesta di rimborso;
7) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della moglie, Pt_2 Pt_1
l'importo pari ad € 200,00. Detta somma sarà versata entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dal mese di giugno 2025 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
8) Gestione del tempo da trascorrere con i figli: i genitori di comune accordo, data l'età della prole, ritengono opportuno non definire degli specifici orari di visita da trascorrere con il padre. Gli incontri verranno decisi settimanalmente in base agli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli. Solo ove sorgesse, in futuro, un contrasto tra i genitori gli stessi si impegneranno a rispettare il seguente calendario: Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli almeno un giorno alla settimana, compatibilmente con gli impegni lavorativi del sig. e con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori. Pt_2
Vacanze natalizie I figli trascorreranno, in via alternata tra le parti, il giorno 24 dicembre con un genitore ed il giorno 25 dicembre con l'altro. Per il giorno di Capodanno i figli saranno con la madre, mentre, per quello dell'Epifania saranno con il padre. Vacanze pasquali I genitori trascorreranno con i figli, in via alternata tra loro, la domenica di Pasqua ovvero il Lunedì dell'Angelo; Vacanze estive (periodo luglio – agosto) I genitori trascorreranno con i figli due settimane estive, anche non consecutive, concordando il rispettivo periodo entro il 20 maggio di ogni anno, con il reciproco obbligo di comunicare il luogo ove verranno condotti i minori. Compleanni e altre ricorrenze speciali I genitori, ove possibile, si impegnano a trascorrere insieme le giornate inerenti eventi speciali che coinvolgono i figli;
9) i genitori si impegnano a collaborare reciprocamente nella crescita dei figli, in particolare, evitando l'intromissione di terze persone, accordandosi solo ed esclusivamente tra loro per tutte le scelte inerenti l'educazione, l'istruzione e la salute di e evitando, altresì, di sostituire la Pt_3 Per_1 figura paterna/materna con nuovi compagni/compagne con i quali verranno altresì evitate effusioni davanti ai minori;
10) i genitori si impegnano, altresì, a rendersi sempre reperibili telefonicamente tra di loro per ogni comunicazione tra gli stessi necessaria in relazione ai figli;
11) i ricorrenti, nell'interesse della prole, si impegnano, infine, a tenere tra loro un comportamento sereno, collaborativo e rispettoso dell'altro genitore;
12) i ricorrenti, ad ogni effetto di legge, si rilasciano reciprocamente il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto per i figli minori e di ogni altro documento valido per l'espatrio;
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
13) Per una migliore gestione delle spese inerenti i figli e del ménage familiare, i coniugi - di comune accordo - decidono di mantenere aperto il conte corrente comune n. 067312 – Istituto bancario: BANCO BPM SEDE MILANO PIAZZA MEDA. Su detto conto corrente il sig. si impegnerà a far confluire l'importo dovuto a titolo di Pt_2 mantenimento.
14) I ricorrenti sono proprietari, ciascuno per ½ di un immobile, sito in Milano alla via Mascheroni n. 18, concesso attualmente in locazione e dal quale percepiscono un canone annuale pari ad € 27.000,00, oltre oneri accessori per un importo complessivo di € 4.500,00. Il contratto di locazione prevede, altresì, un aggiornamento annuale del canone in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. Il canone di locazione viene versato dal soggetto conduttore sul conto corrente comune degli odierni ricorrenti. Il sig. riconosce alla sig.ra la propria quota del 50% del canone di locazione Pt_2 Pt_1 dell'immobile. A tal fine, pertanto, il marito si impegna a non prelevare dal conto corrente in comune l'importo di sua spettanza per cederlo nella piena disponibilità della moglie. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Milano il 25/09/2004;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 25.6.2025
Il Presidente rel. Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel. Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30.5.2025 da 1) Parte_1
Nata a AR (Spagna) cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Simona Gennaro presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
a Milano
[...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Simona Gennaro presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il 25/09/2004 (anno 2004 - atto n. 550 - reg. stato civile del comune di Milano - parte II - serie A) In regime di separazione dei beni.
con i seguenti figli: nato a [...], il [...], residente a [...]
Varesina n. 89; codice fiscale cittadino italiano;
C.F._3
nato a [...], il [...], residente a [...]; codice fiscale , cittadino italiano;
C.F._4
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30 maggio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) i figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Pt_3 Per_1 collocamento prevalente presso la madre;
2) la casa familiare ove risiederanno i minori insieme alla mamma è sita in Milano, alla via Varesina n. 89;
3) l'immobile ove risiederanno i figli è in piena proprietà alla sig.ra la quale si farà carico Pt_1 di tutte le spese relative alla gestione e alla manutenzione della casa familiare;
4) il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo mensile al mantenimento dei figli Pt_2 Pt_1 la somma complessiva pari ad € 800,00 (€ 400,00 per ciascuno di essi). Detta somma sarà versata entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dal mese di giugno 2025 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
5) i Genitori si faranno carico al 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby-sitter; f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
6) Il genitore che avrà anticipato la somma a titolo di spese straordinarie avrà l'onere di darne comunicazione scritta all'altro (mediante mail o messaggio whatsapp) allegando il relativo giustificativo. Conseguentemente, l'altro genitore avrà l'obbligo di rifondere il proprio 50% entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della richiesta di rimborso;
7) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della moglie, Pt_2 Pt_1
l'importo pari ad € 200,00. Detta somma sarà versata entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dal mese di giugno 2025 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
8) Gestione del tempo da trascorrere con i figli: i genitori di comune accordo, data l'età della prole, ritengono opportuno non definire degli specifici orari di visita da trascorrere con il padre. Gli incontri verranno decisi settimanalmente in base agli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli. Solo ove sorgesse, in futuro, un contrasto tra i genitori gli stessi si impegneranno a rispettare il seguente calendario: Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli almeno un giorno alla settimana, compatibilmente con gli impegni lavorativi del sig. e con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori. Pt_2
Vacanze natalizie I figli trascorreranno, in via alternata tra le parti, il giorno 24 dicembre con un genitore ed il giorno 25 dicembre con l'altro. Per il giorno di Capodanno i figli saranno con la madre, mentre, per quello dell'Epifania saranno con il padre. Vacanze pasquali I genitori trascorreranno con i figli, in via alternata tra loro, la domenica di Pasqua ovvero il Lunedì dell'Angelo; Vacanze estive (periodo luglio – agosto) I genitori trascorreranno con i figli due settimane estive, anche non consecutive, concordando il rispettivo periodo entro il 20 maggio di ogni anno, con il reciproco obbligo di comunicare il luogo ove verranno condotti i minori. Compleanni e altre ricorrenze speciali I genitori, ove possibile, si impegnano a trascorrere insieme le giornate inerenti eventi speciali che coinvolgono i figli;
9) i genitori si impegnano a collaborare reciprocamente nella crescita dei figli, in particolare, evitando l'intromissione di terze persone, accordandosi solo ed esclusivamente tra loro per tutte le scelte inerenti l'educazione, l'istruzione e la salute di e evitando, altresì, di sostituire la Pt_3 Per_1 figura paterna/materna con nuovi compagni/compagne con i quali verranno altresì evitate effusioni davanti ai minori;
10) i genitori si impegnano, altresì, a rendersi sempre reperibili telefonicamente tra di loro per ogni comunicazione tra gli stessi necessaria in relazione ai figli;
11) i ricorrenti, nell'interesse della prole, si impegnano, infine, a tenere tra loro un comportamento sereno, collaborativo e rispettoso dell'altro genitore;
12) i ricorrenti, ad ogni effetto di legge, si rilasciano reciprocamente il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto per i figli minori e di ogni altro documento valido per l'espatrio;
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
13) Per una migliore gestione delle spese inerenti i figli e del ménage familiare, i coniugi - di comune accordo - decidono di mantenere aperto il conte corrente comune n. 067312 – Istituto bancario: BANCO BPM SEDE MILANO PIAZZA MEDA. Su detto conto corrente il sig. si impegnerà a far confluire l'importo dovuto a titolo di Pt_2 mantenimento.
14) I ricorrenti sono proprietari, ciascuno per ½ di un immobile, sito in Milano alla via Mascheroni n. 18, concesso attualmente in locazione e dal quale percepiscono un canone annuale pari ad € 27.000,00, oltre oneri accessori per un importo complessivo di € 4.500,00. Il contratto di locazione prevede, altresì, un aggiornamento annuale del canone in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. Il canone di locazione viene versato dal soggetto conduttore sul conto corrente comune degli odierni ricorrenti. Il sig. riconosce alla sig.ra la propria quota del 50% del canone di locazione Pt_2 Pt_1 dell'immobile. A tal fine, pertanto, il marito si impegna a non prelevare dal conto corrente in comune l'importo di sua spettanza per cederlo nella piena disponibilità della moglie. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Milano il 25/09/2004;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 25.6.2025
Il Presidente rel. Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG