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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 09/09/2025, n. 1495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1495 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____________ ___________
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione III Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Silvia Romagnoli Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Teresa Caruso Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 1673 del ruolo generale dell'anno 2020
promossa da:
( ), con il patrocinio dell'Avv. PETRELLA LUCIANA Controparte_1 C.F._1
( ), elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in VIALE XII C.F._2
GIUGNO N. 7 40124 BOLOGNA;
APPELLANTE
contro
(già ) e per essa Controparte_2 CP_2 Controparte_3
( ), con il patrocinio delle Avv.te CASAMORATA CARLOTTA P.IVA_1
( ) e MARINA VANDINI ( , elettivamente C.F._3 C.F._4 domiciliata presso lo Studio delle stesse in VIA ALFREDO BACCARINI, 52 RAVENNA;
APPELLATA
1 quale genitore esercente la potestà genitoriale della figlia minore Controparte_4 Per_1
( ),
[...] C.F._5
APPELLATO CONTUMACE
in punto a: appello avverso la sentenza n. 95 del 15-27.01.2020 del Tribunale di Modena
oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI
Parte appellante: in totale riforma della impugnata sentenza, In via pregiudiziale dichiararsi la carenza di legittimazione ed interesse ad agire in capo a parte attrice;
dichiararsi la carenza dei presupposti in fatto ed in diritto per il promovimento dell'azione revocatoria;
Nel merito, in via principale dichiararsi, previo ogni necessario accertamento, l'insussistenza del debito e/o dell'obbligazione di garanzia del fideiussore qui esponente, per tutte le ragioni esposte, nonché per effetto dell'exceptio doli generalis seu praesentis. Respingersi le domande attoree, del tutto infondate in fatto ed in diritto e, in ogni caso, dichiararsi la improponibilità della azione per carenza dei presupposti e/o perché le domande di credito non sono utilmente coltivabili nei confronti della Sig.ra
per tutti i motivi esposti in atti e per l'effetto confermarsi la validità ed efficacia dell'atto CP_1 di donazione. Dichiararsi altresì che l'esponente Sig.ra nulla deve, ad alcun titolo. Anche CP_1 in ragione della dedotta nullità della garanzia fideiussoria. In via riconvenzionale Accertarsi l'insussistenza del debito e/o comunque dell'obbligazione fideiussoria, per tutti i motivi sopra esposti. In subordine Ridursi il credito avversario nell'entità risultante in corso di causa e/o che parrà equa e giusta all'Ecc.mo Giudicante. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA, CPA, rimborso forfettario ed accessori, ed eventuali spese per consulenza tecnica d'ufficio, tutto in favore del sottoscritto procuratore che all'uopo si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.. In via istruttoria Ci si riporta alle istanze istruttorie tutte dedotte negli atti di primo grado, richiedendone l'ammissione nel presente grado di appello.
Parte appellata: respingere le istanze preliminari ex adverso proposte per i motivi esposti in narrativa. Nel merito: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza e/o eccezione e/o conclusione disattesa, rigettare l'appello proposto dalla sig.ra e, per l'effetto, Controparte_1 confermare integralmente la sentenza n. 95/2020, resa in data 27.01.2020 dal Tribunale di Modena. In ogni caso: Spese, diritti ed onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio integralmente rifuse. In via istruttoria: Respingersi le avversarie istanze istruttorie all'uopo richiamando tutto quanto dedotto dalle difese di e di negli atti del giudizio di primo grado.. CP_2 Controparte_5
La Corte
Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere ausiliario Dott. Teresa Caruso;
viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti;
visti gli atti e i documenti di causa, ha così deciso:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 Con sentenza n. 95/2020 il Tribunale di Modena, in accoglimento della domanda ex art. 2901 cc. proposta da nei confronti di (che aveva prestato fideiussione a Controparte_5 Controparte_1 garanzia dei debiti di Pneucentro a favore di e della minore , Controparte_5 Persona_1
(quest'ultima rappresentata dal padre ), dichiarava l'inefficacia, nei confronti della Controparte_4 cessionaria, intervenuta ex art. 111 cpc , dell'atto di donazione del 21.02.2013 con cui CP_2 aveva donato alla figlia minore la proprietà della porzione di fabbricato posta in via Controparte_1
Emilia Est, 118 Modena;
disponeva l'estromissione del giudizio di e condannava i Controparte_5 convenuti alla rifusione delle spese.
Nello specifico il Tribunale osservava che il credito della banca si fondava sulla fideiussione omnibus del 24.07.2007 rilasciata da fino alla concorrenza di € 150.000,00 a garanzia del Controparte_1 debito di Pneucentro srl porato dal D.I., ormai divenuto definitivo, n. 1201 emesso dal Tribunale di
Biella il 10.11.2014; evidenziava che l'eccezione di exceptio doli generalis seu praesentis sollevata dalla convenuta non risultava fornita di prova, mentre l'eccezione relativa agli interessi ultralegali era preclusa in quanto coperta dal giudicato del D.I. su richiamato ed inoltre andava respinta l'eccezione relativa all'inderogabilità dell'art. 1957 c.c. in quanto infondata;
quanto alla domanda attorea,
l'accoglieva sussistendo sia l'eventus damni che la scientia fraudis.
Proponeva appello censurando “A. La parte della sentenza in cui il Giudice ritiene Controparte_1 che non sia stata fornita “dimostrazione di sorta” in merito all'eccezione di dolus generalis seu presentis del fideiussore;
B. La parte della sentenza in cui si ritiene l'eccezione di usurarietà di interessi preclusa dal giudicato del decreto ingiuntivo;
C. La parte della sentenza in cui ritiene che la nullità della deroga della fideiussione ex art. 1957 c.c. risulti da respingere facendo leva sul
(diverso) orientamento in merito alla derogabilità della previsione codicistica;
D. La parte della sentenza in cui si ritiene che la dismissione dell'appartamento, oggetto di revocatoria, integri
l'eventus damni senza tener conto del valore (peraltro erroneamente valutato) delle quote delle srl possedute dalla Sig.ra con riferimento all'epoca dei fatti (2013); E. La parte della sentenza CP_1 in cui si ritiene sussistente la scientia fraudis dalla mera anteriorità dell'atto di revoca del conto corrente rispetto l'atto dispositivo, senza tener conto che quattro mesi dopo l'atto dispositivo
(pubblicato sui RR. II.) le parti si accordarono per un piano di rientro accettato dalla banca. F. La parte della sentenza in cui il Giudice, ritiene provato il credito avversario, concentrandosi sulla sola considerazione del passaggio in giudicato (peraltro per erronea valutazione di un'eccezione sul rito
e non nel merito) e così omettendo ogni decisione sulle altre eccezioni spiegate in primo grado, tra cui quelle di nullità e sulla natura onerosa dell'atto revocando”
Concludeva come in epigrafe.
3 Si costituiva e per essa contestando l'ammissibilità e il CP_2 Controparte_2 fondamento dell'appello di cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formalizzate dalle parti con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 16/07/2024
_____________ ____ _______________
Con i primi due motivi l'appellante reitera eccezioni già in buona parte proposte in sede di opposizione a d.i. dalla debitrice principale e, in definitiva, tese a contestare l'esistenza del credito azionato dalla banca in quanto nullo per usurarietà pattizia dei tassi adottati nel rapporto regolato sul conto anticipi da cui sorgeva il credito ingiunto;
inoltre, l'appellante eccepiva la nullità della deroga dell'art. 1957 c.c., (eccezione che integrava nell'atto introduttivo del gravame sostenendo la nullità dell'intera fideiussione in quanto conforme al modello ABI, bandito dalla Banca d'Italia con il provvedimento n 55/2005).
affermava che il Tribunale avrebbe erroneamente respinto dette eccezioni senza considerare CP_1 che seppure il credito risulti portato da un provvedimento giudiziale ormai divenuto definitivo, detto decreto non avrebbe dovuto essere ritenuto titolo sufficiente a provare l'esistenza del credito azionato, in quanto comunque generato da un rapporto di conto corrente nullo perché affetto da usurarietà pattizia. Ricordava l'appellante che l'opposizione a d.i. non era stata esaminata nel merito ed il rigetto era fondato su mere ragioni di rito, attesa la mancata introduzione della procedura di mediazione alla quale le parti erano state demandate.
Pertanto, sosteneva l'appellante, il Tribunale aveva errato nell'escludere la sussistenza del dolus generalis seu praesentis.
Orbene, partendo da quest'ultimo punto, occorre ricordare che la Suprema Corte Cassazione ha chiarito che l'exceptio doli generalis seu praesentis attiene al dolo esistente al momento in cui viene intentata l'azione nel processo – diversamente dalla exceptio doli specialis seu praeteriti, che concerne il dolo al tempo della conclusione del negozio – e costituisce rimedio generale, diretto ad impedire l'esercizio fraudolento o sleale dei diritti di volta in volta attribuiti dall'ordinamento, che permette il rigetto di domande giudiziarie pretestuose o palesemente malevoli, intraprese, cioè, allo scopo di arrecare pregiudizio, contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui, qualora sussistano elementi oggettivi comprovanti che la parte ha agito in violazione del criterio di buona fede e di correttezza, in contrasto con la finalità normalmente insita nell'esercizio del diritto di cui è titolare. (Cass. n. 5273/2007).
Nel caso in esame nessuno degli elementi evidenziati dalla SC paiono sussistenti non essendovi
4 alcuna evidenza che l'azione sia stata intrapresa fraudolentemente.
Va, a tal fine evidenziato che anche qualora non fosse stato nemmeno richiesto il d.i. la banca avrebbe potuto comunque intraprendere l'azione revocatoria oggetto del presente giudizio per ottenere l'inefficacia nei suoi confronti dell'atto di disposizione qui in esame;
azione che, per giurisprudenza assolutamente prevalente non sarebbe stata impedita dall'incertezza del credito e, a maggior ragione, poteva essere legittimamente introdotta vista la raggiunta definitività del provvedimento monitorio.
Sotto detto profilo peraltro è del tutto irrilevante che l'opposizione al d.i. non sia stata esaminata nel merito, atteso che il giudicato si è ormai formato, anche in ordine alle questioni di merito portate all'esame del giudice e da questi non esaminare per volontà, e quindi responsabilità, di entrambe le parti.
Per quanto concerne i dedotti diversi crediti a favore di Pneucentro derivanti dall'esistenza di altri rapporti fra le parti non oggetto del d.i. e dunque non coperti da giudicato, potrà farli sempre Pt_1 valere in compensazione nell'eventuale giudizio da introdurre a tal fine, ma la circostanza non ha alcun rilievo in questa sede, visto che in questo giudizio si deve solo accertare la sussistenza dei requisiti per l'accoglimento dell'azione revocatoria e non l'esatta quantificazione del credito azionato.
Nessun rilievo, infine, può darsi all'inerzia della nell'introdurre la procedura di mediazione, CP_5 visto l'interesse che la questione rivestiva per l'opponente che ben avrebbe potuto, a sua volta, farsi parte diligente per l'espletamento di detta incombenza e dunque la sentenza gravata va confermata nella parte in cui esclude di poter esaminare le eccezioni ormai coperte dal giudicato derivante dalla definitività del d.i. n. 1201/2014 emesso dal Tribunale di Biella.
I primi due motivi di doglianza vanno dunque disattesi.
Quanto al terzo mezzo di gravame relativo alla deroga dell'art. 1957 c.c., che la stessa parte appellante riconosce in sé legittima, ma affetta da nullità in quanto contenuta in una fideiussione il cui testo replicherebbe pedissequamente il modello ABI oggetto del provvedimento della Banca d'Italia n.
55/2005, va osservato innanzitutto che il testo della fideiussione in esame non risulta esattamente conforme al modello ABI esaminato nel provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 ed in ogni caso, come chiarito dalle SU della Suprema Corte (Cass. Sez. Un., 30 dicembre 2021, n. 41994) la nullità in argomento non solo integra una nullità parziale, ma la nullità che affligge detta clausola in virtù del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 non rende, per ciò stesso, nulla la deroga alla disciplina codicistica di cui all'art. 1957 c.c. poiché questa è una scelta a tutela del contraente e rimane nella libera disponibilità delle parti.
Una volta sgombrato il campo dalle possibili violazioni alla tutela della libera concorrenza che
5 devono essere sanzionate con la nullità delle clausole che potrebbero alterare il mercato, la prospettiva da cui esaminare la questione è necessario che assuma una diversa angolazione, cioè quella della tutela e della non interferenza sulle decisioni delle parti contraenti.
Pertanto, tutte le volte in cui sarà possibile, la clausola derogatoria in esame resisterà al vaglio della sua validità e questo avverrà quando sarà stata frutto di una specifica trattativa, necessaria nel caso di un garante consumatore, ovvero, qualora il garante non possa essere considerato un consumatore, sia stata specificamente approvata con doppia sottoscrizione. È quello che è avvenuto nel caso che ci occupa, poiché risulta essere stata socia e amministratrice della società per la quale Persona_2 aveva prestato fideiussione. Dunque, la nullità speciale riconosciuta sulla singola clausola a tutela della libera concorrenza non travolge il contenuto dell'accordo racchiuso nella detta clausola del contratto a valle quando la parte, diversa da un consumatore, ne abbia consapevolmente apprezzato le conseguenze apponendo, a conferma, la propria doppia firma sul documento contrattuale.
In definitiva, pur se si ritenesse sussistente la nullità parziale della clausola in argomento, per violazione delle norme antitrust, comunque detta clausola è stata specificamente accettata e doppiamente sottoscritta e dunque è da considerarsi valida e voluta espressamente dalle parti, in virtù della disciplina ordinaria.
Anche il terzo motivo è dunque infondato.
Con il quarto e il quinto mezzo l'appellante assume che il primo giudice avrebbe omesso di valutare adeguatamente gli altri beni presenti nel patrimonio della ovvero le partecipazioni in diverse Pt_1 società e da questa omissione sarebbe erroneamente derivato il giudizio sulla sussistenza dell'eventus damni. L'appellante esclude inoltre che sussista il consilium fraudis che, nonostante il ricorso alla donazione, avrebbe dovuto comunque essere accertato, attesa la natura onerosa dell'atto di trasferimento, in quanto posto in essere dal genitore per adempiere al suo dovere di assistenza alla prole.
L'appello va respinto anche per dette ulteriori doglianze, che ancor prima che infondate, sono inammissibili in quanto l'appellante non si confronta affatto con le ragioni su cui la sentenza impugnata si fonda e nessuna censura viene proposta per contrastare il percorso logico-giuridico seguito dal primo giudice per la verifica dei presupposti dell'azione revocatoria che infatti condivisibilmente sono stati giudicati sussistenti.
Le esposte considerazioni portano al rigetto dell'appello e a considerare assorbiti i restanti motivi.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M.
n.55/2014 e s.m.
6 Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, de jure, del versamento suppletivo a carico dell'appellante ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n.115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo: respinge l'appello proposto da avverso la sentenza n. 95/2020 del Tribunale Controparte_1 di Modena
condanna e per la figlia minore a rifondere a Controparte_1 Controparte_4 Per_1
(già ) e per essa le spese di Controparte_2 CP_2 Controparte_3 lite del presente grado, che liquida in € 6.900,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, T.U. n.115/2002.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III^ Sezione civile della Corte di Appello il giorno 25 marzo 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Romagnoli
Il Consigliere Ausiliario Estensore
Dott.ssa Teresa Caruso
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____________ ___________
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione III Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Silvia Romagnoli Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Teresa Caruso Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 1673 del ruolo generale dell'anno 2020
promossa da:
( ), con il patrocinio dell'Avv. PETRELLA LUCIANA Controparte_1 C.F._1
( ), elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in VIALE XII C.F._2
GIUGNO N. 7 40124 BOLOGNA;
APPELLANTE
contro
(già ) e per essa Controparte_2 CP_2 Controparte_3
( ), con il patrocinio delle Avv.te CASAMORATA CARLOTTA P.IVA_1
( ) e MARINA VANDINI ( , elettivamente C.F._3 C.F._4 domiciliata presso lo Studio delle stesse in VIA ALFREDO BACCARINI, 52 RAVENNA;
APPELLATA
1 quale genitore esercente la potestà genitoriale della figlia minore Controparte_4 Per_1
( ),
[...] C.F._5
APPELLATO CONTUMACE
in punto a: appello avverso la sentenza n. 95 del 15-27.01.2020 del Tribunale di Modena
oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI
Parte appellante: in totale riforma della impugnata sentenza, In via pregiudiziale dichiararsi la carenza di legittimazione ed interesse ad agire in capo a parte attrice;
dichiararsi la carenza dei presupposti in fatto ed in diritto per il promovimento dell'azione revocatoria;
Nel merito, in via principale dichiararsi, previo ogni necessario accertamento, l'insussistenza del debito e/o dell'obbligazione di garanzia del fideiussore qui esponente, per tutte le ragioni esposte, nonché per effetto dell'exceptio doli generalis seu praesentis. Respingersi le domande attoree, del tutto infondate in fatto ed in diritto e, in ogni caso, dichiararsi la improponibilità della azione per carenza dei presupposti e/o perché le domande di credito non sono utilmente coltivabili nei confronti della Sig.ra
per tutti i motivi esposti in atti e per l'effetto confermarsi la validità ed efficacia dell'atto CP_1 di donazione. Dichiararsi altresì che l'esponente Sig.ra nulla deve, ad alcun titolo. Anche CP_1 in ragione della dedotta nullità della garanzia fideiussoria. In via riconvenzionale Accertarsi l'insussistenza del debito e/o comunque dell'obbligazione fideiussoria, per tutti i motivi sopra esposti. In subordine Ridursi il credito avversario nell'entità risultante in corso di causa e/o che parrà equa e giusta all'Ecc.mo Giudicante. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA, CPA, rimborso forfettario ed accessori, ed eventuali spese per consulenza tecnica d'ufficio, tutto in favore del sottoscritto procuratore che all'uopo si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.. In via istruttoria Ci si riporta alle istanze istruttorie tutte dedotte negli atti di primo grado, richiedendone l'ammissione nel presente grado di appello.
Parte appellata: respingere le istanze preliminari ex adverso proposte per i motivi esposti in narrativa. Nel merito: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza e/o eccezione e/o conclusione disattesa, rigettare l'appello proposto dalla sig.ra e, per l'effetto, Controparte_1 confermare integralmente la sentenza n. 95/2020, resa in data 27.01.2020 dal Tribunale di Modena. In ogni caso: Spese, diritti ed onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio integralmente rifuse. In via istruttoria: Respingersi le avversarie istanze istruttorie all'uopo richiamando tutto quanto dedotto dalle difese di e di negli atti del giudizio di primo grado.. CP_2 Controparte_5
La Corte
Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere ausiliario Dott. Teresa Caruso;
viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti;
visti gli atti e i documenti di causa, ha così deciso:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 Con sentenza n. 95/2020 il Tribunale di Modena, in accoglimento della domanda ex art. 2901 cc. proposta da nei confronti di (che aveva prestato fideiussione a Controparte_5 Controparte_1 garanzia dei debiti di Pneucentro a favore di e della minore , Controparte_5 Persona_1
(quest'ultima rappresentata dal padre ), dichiarava l'inefficacia, nei confronti della Controparte_4 cessionaria, intervenuta ex art. 111 cpc , dell'atto di donazione del 21.02.2013 con cui CP_2 aveva donato alla figlia minore la proprietà della porzione di fabbricato posta in via Controparte_1
Emilia Est, 118 Modena;
disponeva l'estromissione del giudizio di e condannava i Controparte_5 convenuti alla rifusione delle spese.
Nello specifico il Tribunale osservava che il credito della banca si fondava sulla fideiussione omnibus del 24.07.2007 rilasciata da fino alla concorrenza di € 150.000,00 a garanzia del Controparte_1 debito di Pneucentro srl porato dal D.I., ormai divenuto definitivo, n. 1201 emesso dal Tribunale di
Biella il 10.11.2014; evidenziava che l'eccezione di exceptio doli generalis seu praesentis sollevata dalla convenuta non risultava fornita di prova, mentre l'eccezione relativa agli interessi ultralegali era preclusa in quanto coperta dal giudicato del D.I. su richiamato ed inoltre andava respinta l'eccezione relativa all'inderogabilità dell'art. 1957 c.c. in quanto infondata;
quanto alla domanda attorea,
l'accoglieva sussistendo sia l'eventus damni che la scientia fraudis.
Proponeva appello censurando “A. La parte della sentenza in cui il Giudice ritiene Controparte_1 che non sia stata fornita “dimostrazione di sorta” in merito all'eccezione di dolus generalis seu presentis del fideiussore;
B. La parte della sentenza in cui si ritiene l'eccezione di usurarietà di interessi preclusa dal giudicato del decreto ingiuntivo;
C. La parte della sentenza in cui ritiene che la nullità della deroga della fideiussione ex art. 1957 c.c. risulti da respingere facendo leva sul
(diverso) orientamento in merito alla derogabilità della previsione codicistica;
D. La parte della sentenza in cui si ritiene che la dismissione dell'appartamento, oggetto di revocatoria, integri
l'eventus damni senza tener conto del valore (peraltro erroneamente valutato) delle quote delle srl possedute dalla Sig.ra con riferimento all'epoca dei fatti (2013); E. La parte della sentenza CP_1 in cui si ritiene sussistente la scientia fraudis dalla mera anteriorità dell'atto di revoca del conto corrente rispetto l'atto dispositivo, senza tener conto che quattro mesi dopo l'atto dispositivo
(pubblicato sui RR. II.) le parti si accordarono per un piano di rientro accettato dalla banca. F. La parte della sentenza in cui il Giudice, ritiene provato il credito avversario, concentrandosi sulla sola considerazione del passaggio in giudicato (peraltro per erronea valutazione di un'eccezione sul rito
e non nel merito) e così omettendo ogni decisione sulle altre eccezioni spiegate in primo grado, tra cui quelle di nullità e sulla natura onerosa dell'atto revocando”
Concludeva come in epigrafe.
3 Si costituiva e per essa contestando l'ammissibilità e il CP_2 Controparte_2 fondamento dell'appello di cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formalizzate dalle parti con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 16/07/2024
_____________ ____ _______________
Con i primi due motivi l'appellante reitera eccezioni già in buona parte proposte in sede di opposizione a d.i. dalla debitrice principale e, in definitiva, tese a contestare l'esistenza del credito azionato dalla banca in quanto nullo per usurarietà pattizia dei tassi adottati nel rapporto regolato sul conto anticipi da cui sorgeva il credito ingiunto;
inoltre, l'appellante eccepiva la nullità della deroga dell'art. 1957 c.c., (eccezione che integrava nell'atto introduttivo del gravame sostenendo la nullità dell'intera fideiussione in quanto conforme al modello ABI, bandito dalla Banca d'Italia con il provvedimento n 55/2005).
affermava che il Tribunale avrebbe erroneamente respinto dette eccezioni senza considerare CP_1 che seppure il credito risulti portato da un provvedimento giudiziale ormai divenuto definitivo, detto decreto non avrebbe dovuto essere ritenuto titolo sufficiente a provare l'esistenza del credito azionato, in quanto comunque generato da un rapporto di conto corrente nullo perché affetto da usurarietà pattizia. Ricordava l'appellante che l'opposizione a d.i. non era stata esaminata nel merito ed il rigetto era fondato su mere ragioni di rito, attesa la mancata introduzione della procedura di mediazione alla quale le parti erano state demandate.
Pertanto, sosteneva l'appellante, il Tribunale aveva errato nell'escludere la sussistenza del dolus generalis seu praesentis.
Orbene, partendo da quest'ultimo punto, occorre ricordare che la Suprema Corte Cassazione ha chiarito che l'exceptio doli generalis seu praesentis attiene al dolo esistente al momento in cui viene intentata l'azione nel processo – diversamente dalla exceptio doli specialis seu praeteriti, che concerne il dolo al tempo della conclusione del negozio – e costituisce rimedio generale, diretto ad impedire l'esercizio fraudolento o sleale dei diritti di volta in volta attribuiti dall'ordinamento, che permette il rigetto di domande giudiziarie pretestuose o palesemente malevoli, intraprese, cioè, allo scopo di arrecare pregiudizio, contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui, qualora sussistano elementi oggettivi comprovanti che la parte ha agito in violazione del criterio di buona fede e di correttezza, in contrasto con la finalità normalmente insita nell'esercizio del diritto di cui è titolare. (Cass. n. 5273/2007).
Nel caso in esame nessuno degli elementi evidenziati dalla SC paiono sussistenti non essendovi
4 alcuna evidenza che l'azione sia stata intrapresa fraudolentemente.
Va, a tal fine evidenziato che anche qualora non fosse stato nemmeno richiesto il d.i. la banca avrebbe potuto comunque intraprendere l'azione revocatoria oggetto del presente giudizio per ottenere l'inefficacia nei suoi confronti dell'atto di disposizione qui in esame;
azione che, per giurisprudenza assolutamente prevalente non sarebbe stata impedita dall'incertezza del credito e, a maggior ragione, poteva essere legittimamente introdotta vista la raggiunta definitività del provvedimento monitorio.
Sotto detto profilo peraltro è del tutto irrilevante che l'opposizione al d.i. non sia stata esaminata nel merito, atteso che il giudicato si è ormai formato, anche in ordine alle questioni di merito portate all'esame del giudice e da questi non esaminare per volontà, e quindi responsabilità, di entrambe le parti.
Per quanto concerne i dedotti diversi crediti a favore di Pneucentro derivanti dall'esistenza di altri rapporti fra le parti non oggetto del d.i. e dunque non coperti da giudicato, potrà farli sempre Pt_1 valere in compensazione nell'eventuale giudizio da introdurre a tal fine, ma la circostanza non ha alcun rilievo in questa sede, visto che in questo giudizio si deve solo accertare la sussistenza dei requisiti per l'accoglimento dell'azione revocatoria e non l'esatta quantificazione del credito azionato.
Nessun rilievo, infine, può darsi all'inerzia della nell'introdurre la procedura di mediazione, CP_5 visto l'interesse che la questione rivestiva per l'opponente che ben avrebbe potuto, a sua volta, farsi parte diligente per l'espletamento di detta incombenza e dunque la sentenza gravata va confermata nella parte in cui esclude di poter esaminare le eccezioni ormai coperte dal giudicato derivante dalla definitività del d.i. n. 1201/2014 emesso dal Tribunale di Biella.
I primi due motivi di doglianza vanno dunque disattesi.
Quanto al terzo mezzo di gravame relativo alla deroga dell'art. 1957 c.c., che la stessa parte appellante riconosce in sé legittima, ma affetta da nullità in quanto contenuta in una fideiussione il cui testo replicherebbe pedissequamente il modello ABI oggetto del provvedimento della Banca d'Italia n.
55/2005, va osservato innanzitutto che il testo della fideiussione in esame non risulta esattamente conforme al modello ABI esaminato nel provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 ed in ogni caso, come chiarito dalle SU della Suprema Corte (Cass. Sez. Un., 30 dicembre 2021, n. 41994) la nullità in argomento non solo integra una nullità parziale, ma la nullità che affligge detta clausola in virtù del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 non rende, per ciò stesso, nulla la deroga alla disciplina codicistica di cui all'art. 1957 c.c. poiché questa è una scelta a tutela del contraente e rimane nella libera disponibilità delle parti.
Una volta sgombrato il campo dalle possibili violazioni alla tutela della libera concorrenza che
5 devono essere sanzionate con la nullità delle clausole che potrebbero alterare il mercato, la prospettiva da cui esaminare la questione è necessario che assuma una diversa angolazione, cioè quella della tutela e della non interferenza sulle decisioni delle parti contraenti.
Pertanto, tutte le volte in cui sarà possibile, la clausola derogatoria in esame resisterà al vaglio della sua validità e questo avverrà quando sarà stata frutto di una specifica trattativa, necessaria nel caso di un garante consumatore, ovvero, qualora il garante non possa essere considerato un consumatore, sia stata specificamente approvata con doppia sottoscrizione. È quello che è avvenuto nel caso che ci occupa, poiché risulta essere stata socia e amministratrice della società per la quale Persona_2 aveva prestato fideiussione. Dunque, la nullità speciale riconosciuta sulla singola clausola a tutela della libera concorrenza non travolge il contenuto dell'accordo racchiuso nella detta clausola del contratto a valle quando la parte, diversa da un consumatore, ne abbia consapevolmente apprezzato le conseguenze apponendo, a conferma, la propria doppia firma sul documento contrattuale.
In definitiva, pur se si ritenesse sussistente la nullità parziale della clausola in argomento, per violazione delle norme antitrust, comunque detta clausola è stata specificamente accettata e doppiamente sottoscritta e dunque è da considerarsi valida e voluta espressamente dalle parti, in virtù della disciplina ordinaria.
Anche il terzo motivo è dunque infondato.
Con il quarto e il quinto mezzo l'appellante assume che il primo giudice avrebbe omesso di valutare adeguatamente gli altri beni presenti nel patrimonio della ovvero le partecipazioni in diverse Pt_1 società e da questa omissione sarebbe erroneamente derivato il giudizio sulla sussistenza dell'eventus damni. L'appellante esclude inoltre che sussista il consilium fraudis che, nonostante il ricorso alla donazione, avrebbe dovuto comunque essere accertato, attesa la natura onerosa dell'atto di trasferimento, in quanto posto in essere dal genitore per adempiere al suo dovere di assistenza alla prole.
L'appello va respinto anche per dette ulteriori doglianze, che ancor prima che infondate, sono inammissibili in quanto l'appellante non si confronta affatto con le ragioni su cui la sentenza impugnata si fonda e nessuna censura viene proposta per contrastare il percorso logico-giuridico seguito dal primo giudice per la verifica dei presupposti dell'azione revocatoria che infatti condivisibilmente sono stati giudicati sussistenti.
Le esposte considerazioni portano al rigetto dell'appello e a considerare assorbiti i restanti motivi.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M.
n.55/2014 e s.m.
6 Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, de jure, del versamento suppletivo a carico dell'appellante ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n.115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo: respinge l'appello proposto da avverso la sentenza n. 95/2020 del Tribunale Controparte_1 di Modena
condanna e per la figlia minore a rifondere a Controparte_1 Controparte_4 Per_1
(già ) e per essa le spese di Controparte_2 CP_2 Controparte_3 lite del presente grado, che liquida in € 6.900,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, T.U. n.115/2002.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III^ Sezione civile della Corte di Appello il giorno 25 marzo 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Romagnoli
Il Consigliere Ausiliario Estensore
Dott.ssa Teresa Caruso
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