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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 09/04/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1184 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avvocati Otello DAL ZOTTO e Dora GUIOTTO;
e
C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
l'11/05/1982, rappresentata e difesa dall'abogado Giulio LOFFREDO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 Conclusioni delle parti:
“1. Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i sig.ri
e in Schio (VI) in data 26.06.2010, ordinando Parte_1 Controparte_1 all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Schio (VI) di eseguire le annotazioni di rito.
2. Confermarsi l'affido condiviso dei figli minori e , Persona_1 Persona_2
i quali continueranno a mantenere la residenza presso il padre.
3. Confermarsi il collocamento paritario dei minori, i quali continueranno a permanere con i genitori come segue:
• con la mamma, nelle giornate di lunedì e di martedì;
• con il papà, nelle giornate di mercoledì e di giovedì;
• dal venerdì alla domenica, presso ciascun genitore, a settimane alterne;
dando atto che i genitori concordano
- che, nelle giornate di “spettanza”, i genitori o i rispettivi nonni materni e paterni, o altri familiari delegati si occuperanno di andare a prendere i bambini a scuola
(oppure staranno con loro dal mattino, quando i minori sono in vacanza) e di riportarli a scuola (oppure a casa) nel giorno di “spettanza” dell'altro genitore;
- che, le parti, laddove possibile, continueranno a darsi reciproco aiuto nella gestione quotidiana degli impegni dei bambini anche se ricadenti nel calendario dell'altro;
- che i minori continueranno a frequentare/essere accuditi dai nonni (fatta salva la futura disponibilità di questi ultimi) quando i genitori sono al lavoro, senza distinzione se materni e paterni ed indipendentemente dai giorni di spettanza di un genitore e/o dell'altro, in continuità con l'attuale routine.
4. Confermarsi, in ogni caso, che entrambi i genitori continueranno a stare con i figli
(o gli stessi staranno con i rispettivi nonni):
• sette giorni - anche non consecutivi - durante le vacanze natalizie comprendenti ad anni alterni Natale e Capodanno (in caso di disaccordo negli anni pari i bambini staranno con il padre dal 24 al 30 e con la madre dal 31 al 06 e negli anni dispari il contrario);
• tre giorni durante le vacanze pasquali comprendenti ad anni alterni Pasqua e il
Lunedì dell'Angelo;
2 • altre festività (Ognissanti, 25 aprile, 01 maggio etc.) ad anni alterni o ponti (intesi come giorno precedente/successivo al week end) con il genitore con cui i minori permangono nel fine settimana di spettanza. Anche le vacanze di carnevale verranno gestite ad anni alterni;
a) quindici giorni - anche non consecutivi e da intendersi comprensivi di eventuali fine settimana di spettanza - durante le vacanze estive da decidersi entro il 31.03 di ogni anno. In caso di disaccordo, negli anni dispari avrà preferenza di decidere il proprio calendario di ferie il padre, negli anni pari la madre. Il calendario riprenderà con il fine settimana di spettanza del genitore con cui i minori non sono stati nelle settimane precedenti;
b) compleanno dei genitori e ricorrenze del genitore (Festa della mamma, del papà etc.) con il genitore stesso;
• compleanno dei minori - se non festeggiato assieme - con ciascun genitore con cui i minori si trovino;
• festività legate alla famiglia di origine di madre o padre, verranno concordate tra i genitori se i bimbi dovessero essere con l'altro genitore.
5. Confermarsi l'onere in capo ad entrambi i genitori di continuare a provvedere al mantenimento diretto/ordinario dei figli durante la loro permanenza presso ciascuno di essi.
6. Confermarsi l'onere in capo ad entrambi i genitori di contribuire alle spese straordinarie per i figli nella misura del 50% ciascuno, siccome indicate e regolarmente nel protocollo del Tribunale di Vicenza.
7. Confermarsi che nulla è dovuto per il reciproco mantenimento, essendo i coniugi patrimonialmente ed economicamente autosufficienti ed indipendenti.
8. Confermarsi l'assegnazione della casa coniugale in capo al sig. , Parte_1
con i relativi arredi e corredi.
9. Darsi atto che entrambi i genitori rinnovano
- il reciproco consenso al rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti e di quelli dei loro figli;
- l'accordo di riconoscere l'assegno unico familiare in via integrale al sig. Pt_1
;
[...]
3 - l'accordo alla ripartizione al 50% delle detrazioni (e degli eventuali bonus) relative alle spese straordinarie dei figli;
- l'accordo di continuare a gestire congiuntamente i rapporti bancari dei figli, siccome previsto negli accordi di separazione.
10. Nulla sulle spese”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il Pm Ginevra Virginia Sturmann esprime parere favorevole.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 28/03/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonchè, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto in Schio (VI) in data
26/06/2010.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui al verbale del 6/06/2024, veniva omologata con sentenza non definitiva n. 248/2024 pubblicata in data 3/07/2024 e passata in giudicato a seguito di acquiescenza prestata dalle parti.
All'esito dell'udienza del 25/02/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice
Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 248/2024 del 3/07/2024, passata in giudicato,
e la data di comparizione davanti al Giudice Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è
4 protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori e alla collocazione Per_1 Per_2
paritaria degli stessi presso entrambi i genitori ed alla disciplina dei tempi di visita da parte dei medesimi;
- neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario dei figli e durante la loro permanenza Per_1 Per_2
presso ciascuna di esse;
- le spese straordinarie relative ai figli minori e come regolamentate Per_1 Per_2
dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al
50%
- sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
Schio (VI), Via Case n. 19, in favore di quale genitore convivente Parte_1
con i figli minori e Per_1 Per_2
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e non hanno avanzato pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, ed il Collegio non può che statuire conformemente;
- si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità valido per l'espatrio e di quelli per i figli minori e Per_1 Per_2
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
5 - le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e da in Schio (VI) il 26/06/2010 alle condizioni in
[...] Controparte_1
epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Schio (VI) al n. 26, parte II, serie A, anno 2010;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'8 aprile 2025
Il Giudice estensore
Dott. Ludovico Rossi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1184 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avvocati Otello DAL ZOTTO e Dora GUIOTTO;
e
C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
l'11/05/1982, rappresentata e difesa dall'abogado Giulio LOFFREDO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 Conclusioni delle parti:
“1. Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i sig.ri
e in Schio (VI) in data 26.06.2010, ordinando Parte_1 Controparte_1 all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Schio (VI) di eseguire le annotazioni di rito.
2. Confermarsi l'affido condiviso dei figli minori e , Persona_1 Persona_2
i quali continueranno a mantenere la residenza presso il padre.
3. Confermarsi il collocamento paritario dei minori, i quali continueranno a permanere con i genitori come segue:
• con la mamma, nelle giornate di lunedì e di martedì;
• con il papà, nelle giornate di mercoledì e di giovedì;
• dal venerdì alla domenica, presso ciascun genitore, a settimane alterne;
dando atto che i genitori concordano
- che, nelle giornate di “spettanza”, i genitori o i rispettivi nonni materni e paterni, o altri familiari delegati si occuperanno di andare a prendere i bambini a scuola
(oppure staranno con loro dal mattino, quando i minori sono in vacanza) e di riportarli a scuola (oppure a casa) nel giorno di “spettanza” dell'altro genitore;
- che, le parti, laddove possibile, continueranno a darsi reciproco aiuto nella gestione quotidiana degli impegni dei bambini anche se ricadenti nel calendario dell'altro;
- che i minori continueranno a frequentare/essere accuditi dai nonni (fatta salva la futura disponibilità di questi ultimi) quando i genitori sono al lavoro, senza distinzione se materni e paterni ed indipendentemente dai giorni di spettanza di un genitore e/o dell'altro, in continuità con l'attuale routine.
4. Confermarsi, in ogni caso, che entrambi i genitori continueranno a stare con i figli
(o gli stessi staranno con i rispettivi nonni):
• sette giorni - anche non consecutivi - durante le vacanze natalizie comprendenti ad anni alterni Natale e Capodanno (in caso di disaccordo negli anni pari i bambini staranno con il padre dal 24 al 30 e con la madre dal 31 al 06 e negli anni dispari il contrario);
• tre giorni durante le vacanze pasquali comprendenti ad anni alterni Pasqua e il
Lunedì dell'Angelo;
2 • altre festività (Ognissanti, 25 aprile, 01 maggio etc.) ad anni alterni o ponti (intesi come giorno precedente/successivo al week end) con il genitore con cui i minori permangono nel fine settimana di spettanza. Anche le vacanze di carnevale verranno gestite ad anni alterni;
a) quindici giorni - anche non consecutivi e da intendersi comprensivi di eventuali fine settimana di spettanza - durante le vacanze estive da decidersi entro il 31.03 di ogni anno. In caso di disaccordo, negli anni dispari avrà preferenza di decidere il proprio calendario di ferie il padre, negli anni pari la madre. Il calendario riprenderà con il fine settimana di spettanza del genitore con cui i minori non sono stati nelle settimane precedenti;
b) compleanno dei genitori e ricorrenze del genitore (Festa della mamma, del papà etc.) con il genitore stesso;
• compleanno dei minori - se non festeggiato assieme - con ciascun genitore con cui i minori si trovino;
• festività legate alla famiglia di origine di madre o padre, verranno concordate tra i genitori se i bimbi dovessero essere con l'altro genitore.
5. Confermarsi l'onere in capo ad entrambi i genitori di continuare a provvedere al mantenimento diretto/ordinario dei figli durante la loro permanenza presso ciascuno di essi.
6. Confermarsi l'onere in capo ad entrambi i genitori di contribuire alle spese straordinarie per i figli nella misura del 50% ciascuno, siccome indicate e regolarmente nel protocollo del Tribunale di Vicenza.
7. Confermarsi che nulla è dovuto per il reciproco mantenimento, essendo i coniugi patrimonialmente ed economicamente autosufficienti ed indipendenti.
8. Confermarsi l'assegnazione della casa coniugale in capo al sig. , Parte_1
con i relativi arredi e corredi.
9. Darsi atto che entrambi i genitori rinnovano
- il reciproco consenso al rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti e di quelli dei loro figli;
- l'accordo di riconoscere l'assegno unico familiare in via integrale al sig. Pt_1
;
[...]
3 - l'accordo alla ripartizione al 50% delle detrazioni (e degli eventuali bonus) relative alle spese straordinarie dei figli;
- l'accordo di continuare a gestire congiuntamente i rapporti bancari dei figli, siccome previsto negli accordi di separazione.
10. Nulla sulle spese”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il Pm Ginevra Virginia Sturmann esprime parere favorevole.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 28/03/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonchè, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto in Schio (VI) in data
26/06/2010.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui al verbale del 6/06/2024, veniva omologata con sentenza non definitiva n. 248/2024 pubblicata in data 3/07/2024 e passata in giudicato a seguito di acquiescenza prestata dalle parti.
All'esito dell'udienza del 25/02/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice
Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 248/2024 del 3/07/2024, passata in giudicato,
e la data di comparizione davanti al Giudice Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è
4 protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori e alla collocazione Per_1 Per_2
paritaria degli stessi presso entrambi i genitori ed alla disciplina dei tempi di visita da parte dei medesimi;
- neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario dei figli e durante la loro permanenza Per_1 Per_2
presso ciascuna di esse;
- le spese straordinarie relative ai figli minori e come regolamentate Per_1 Per_2
dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al
50%
- sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
Schio (VI), Via Case n. 19, in favore di quale genitore convivente Parte_1
con i figli minori e Per_1 Per_2
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e non hanno avanzato pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, ed il Collegio non può che statuire conformemente;
- si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità valido per l'espatrio e di quelli per i figli minori e Per_1 Per_2
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
5 - le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e da in Schio (VI) il 26/06/2010 alle condizioni in
[...] Controparte_1
epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Schio (VI) al n. 26, parte II, serie A, anno 2010;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'8 aprile 2025
Il Giudice estensore
Dott. Ludovico Rossi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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